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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/11/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2659/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2659/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. STELLA Parte_1 C.F._1
SCARNICCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni XXIII, n. 23 e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. STELLA Parte_2 C.F._2
SCARNICCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni XXIII, n. 23
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 03.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.11.2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito,
- Disporre la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella Sentenza n. 283 del 2007, emessa dallo stesso Tribunale di Arezzo nel procedimento avente RG 524/2007, omologando l'accordo congiunto raggiunto dalla Sig.ra e dal Sig. in Parte_1 Parte_2 considerazione delle mutate condizioni di fatto, e, per l'effetto, ridurre l'assegno divorzile a carico del Sig. n favore della Sig.ra dall'attuale importo di Euro 389,00 a Euro Pt_2 Pt_1 300,00 mensili rivalutabili automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza retroattiva dal mese di gennaio 2025;
- Confermare tutte le altre condizioni stabilite nella predetta sentenza di divorzio n. 283 del 2007.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2659/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. STELLA Parte_1 C.F._1
SCARNICCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni XXIII, n. 23 e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. STELLA Parte_2 C.F._2
SCARNICCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni XXIII, n. 23
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 03.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.11.2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito,
- Disporre la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella Sentenza n. 283 del 2007, emessa dallo stesso Tribunale di Arezzo nel procedimento avente RG 524/2007, omologando l'accordo congiunto raggiunto dalla Sig.ra e dal Sig. in Parte_1 Parte_2 considerazione delle mutate condizioni di fatto, e, per l'effetto, ridurre l'assegno divorzile a carico del Sig. n favore della Sig.ra dall'attuale importo di Euro 389,00 a Euro Pt_2 Pt_1 300,00 mensili rivalutabili automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza retroattiva dal mese di gennaio 2025;
- Confermare tutte le altre condizioni stabilite nella predetta sentenza di divorzio n. 283 del 2007.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni