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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO CI presidente dott. CA AU PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4670 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini e Alessandra Martuscelli
APPELLANTE
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) e (c.f.: ) C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avvocati Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana
APPELLATI
OGGETTO: diritti della persona
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 4059/2022, che ha rigettato le domande formulate dall'attore nei confronti della
(editore della testata cartacea e della testata Controparte_3 CP_4 telematica it”), di (direttore responsabile di entrambe le testate) e CP_4 CP_2 del giornalista (autore dell'articolo) per il risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza della pubblicazione, avvenuta il 30 maggio 2019, di un articolo sul quotidiano “La Repubblica” dal titolo «Spese pazze: quella politica predona che mette in nota l'intimo e i caffè» in cui si legge che il – all'epoca Pt_1 sindaco di Roma – “sbagliò certamente a non pagare di tasca sua un sacco di cene”.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha sbagliato a ritenere che sia stato correttamente esercitato il diritto di critica da parte dell'autore dell'articolo, in quanto nello scritto “manca del tutto il requisito della corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti” (pag. 8 dell'atto di appello), dal momento che il è stato indebitamente e Pt_1 capziosamente accostato al malcostume di alcuni politici che, a differenza del , sono Pt_1 stati condannati per peculato.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della di e di – in Controparte_3 CP_2 Parte_2 solido tra loro - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica” dell'articolo in oggetto (da liquidarsi nella misura di 100.000,00 € ovvero in quella maggiore e minore ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione e interessi dalla data del fatto.
L'appellante ha chiesto, inoltre, che gli appellati vengano condannati al pagamento di una somma a titolo di riparazione ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che venga ordinato loro di dare pubblicità ex art. 120 c.p.c. all'emananda sentenza mediante inserzione per estratto in uno o più giornali.
Si sono costituiti in giudizio la e Controparte_3 CP_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. Parte_2
348-bis c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con un unico articolato motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione da parte del tribunale circa il carattere non offensivo dell'articolo in oggetto.
Ad avviso dell'appellante, la frase “il sindaco democratico di Roma Marino, il
, sbagliò certamente a non pagare di tasca sua un sacco di cene” - contenuta CP_5
2 nell'articolo in questione - riporta un “fatto falso e diametralmente opposto alla verità storica
e giudiziale definitivamente accertata dalla Corte di Cassazione, ossia che non c'era alcuna ragione per cui il prof. avrebbe dovuto sostenere in proprio quelle spese, visto che Pt_1 attenevano alla sua attività istituzionale” (pag. 8 dell'atto di appello).
La doglianza è infondata.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, affermatosi sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione (v. ex multis Corte EDU 30 giugno 2015, c. Italia e – nell'ambito della giurisprudenza nazionale - Cass. Pt_3
20345/2024; Cass. 19036/2021; Cass. 25420/2017; Cass. 13152/2017; Cass. 7847/2011; Cass.
17172/2007) “va tenuta ferma la distinzione tra il diritto di critica, con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva (e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente), ed il diritto di cronaca, che è legittimamente esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati (intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione in modo misurato” (in questi termini Cass.
19036/2021, in motivazione).
Ne consegue che i fatti e i comportamenti cui la critica è riferita devono essere veri, ma solo nel senso che non devono essere inventati o alterati nel loro nucleo essenziale o interpretati arbitrariamente (in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti, così esorbitando da una critica legittima: Cass. 839/2015; Cass.
15112/2013; Cass. 12420/2008), mentre non è necessario che siano esposti con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi informativi, fermi gli ulteriori requisiti della continenza formale e dell'interesse pubblico alla notizia.
Il diritto di critica non si concreta – a differenza di quello di cronaca - nella mera narrazione di fatti ma si esprime in un giudizio (o, più genericamente, in una opinione), la quale non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Resta fermo, però, che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass.
7847/2011; Cass. 379/2005).
Infine, la valutazione del carattere diffamatorio di un articolo non deve essere effettuata sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato dell'articolo (Cass. 17656/2019; Cass. 29640/2017; Cass. 20608/2011).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il tribunale ha affermato che l'articolo de quo costituisce esercizio del diritto di critica anziché di cronaca, in quanto “espressione di una valutazione personale dell'autore” che
3 “può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso” (pag. 3 della sentenza impugnata).
L'affermazione del tribunale deve ritenersi condivisibile, perché l'articolo – rievocando una carrellata di episodi di malversazione, anche grotteschi, che avevano trovato spazio sui giornali nel biennio 2013-2014 - contiene in realtà una riflessione di ampio respiro sul malcostume generalizzato di una certa classe politica italiana, formulata con carattere ironico e provocatorio, come dimostrano il titolo dell'articolo («Spese pazze: quella politica predona che mette in nota l'intimo e i caffè») e il sottotitolo («Dalla Liguria alla Sicilia, decine e decine di consiglieri regionali comprarono per sé, per i loro cari, amici e magari elettori, roba tipo campanacci per mucche e profumi, corni istoriati e mutande di pizzo, parquet di casa e pasta fresca, portachiavi d'oro zecchino e perfino adozioni a distanza»).
L'articolo in questione, lungi dal soffermarsi su una specifica notizia di cronaca (come si evince anche dalla dicitura “Approfondimento” posta in testa all'articolo), rievoca in maniera sommaria una serie di episodi di cronaca giudiziaria di alcuni anni prima, sottoponendo al lettore una riflessione critica sull'uso del denaro pubblico fatto in passato da una certa classe politica italiana.
In quest'ottica, l'affermazione asseritamente diffamatoria riferita specificatamente alla persona del (“sbagliò certamente a non pagare di tasca sua un sacco di cene”) non Pt_1 costituisce narrazione di un fatto falso, ma una mera opinione dell'autore dell'articolo, che esprime una valutazione critica (“sbagliò”) sulla condotta dell'uomo politico (a suo tempo al centro di un episodio di cronaca giudiziaria per via di alcune spese per servizi di ristorazione pagate con la carta di credito concessagli in dotazione dell'amministrazione comunale).
La valutazione critica operata dall'autore dell'articolo (che esprime un giudizio soggettivo - anche in chiave squisitamente politica - sulla condotta del ) non si CP_6 Pt_1 traduce nell'attribuzione di specifiche condotte aventi rilevanza penale e non si pone in contrasto (proprio perché si tratta di un giudizio critico sulla gestione delle spese per servizi di ristorazione fatte da un uomo politico) col fatto che la vicenda giudiziaria si sia conclusa con l'assoluzione del dalle accuse di falso e peculato che gli erano state a suo tempo Pt_1 contestate (assoluzione motivata peraltro dalla Corte Suprema sull'assunto che “in mancanza di specifiche regole che disciplinassero le modalità di impiego di quella carta di credito da parte del sindaco e le forme di successiva rendicontazione, nonché in assenza di successive contestazioni sulla congruità formale di quei documenti da parte di vari organi comunali di controllo e persino da parte della Corte dei conti (organi che talora avevano approvato quelle modalità di compilazione), spettasse alla pubblica accusa fornire la prova certa della contestata finalità privatistica perseguita dall'imputato”: v. pag. 9 della sentenza di Cass. pen., 21166/2019, documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La frase contestata dal non può, del resto, essere considerata atomisticamente Pt_1 rispetto al contesto della narrazione, ma deve essere letta in relazione all'intero contenuto
4 dell'articolo.
Già dalla lettura del sommario – in cui si fa riferimento in via generale alla condotta di
“decine e decine di consiglieri regionali” - emerge che l'articolo non si concentra sulla figura del (sindaco del Comune di Roma), ma esprime più in generale considerazioni sulla Pt_1 gestione del denaro pubblico da parte degli amministratori delle Regioni (come ben si evince dal contenuto dell'articolo).
L'autore dell'articolo ha inoltre avuto cura di precisare che, con riguardo agli episodi denunciati nell'articolo, la magistratura “si è regolata caso per caso e molti processi non sono ancora terminati”, volendo in tal modo rimarcare il fatto che la finalità dell'articolo non è quella di attirare l'attenzione dei lettori su uno o più episodi di cronaca giudiziaria, ma quella di svolgere una più ampia riflessione sulla cattiva gestione del denaro pubblico da parte degli amministratori degli enti regionali e locali “a prescindere dalla rilevanza penale” della loro condotta.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque escluso che l'articolo del 30 maggio 2019 sia in alcun modo lesivo della reputazione del , con conseguente rigetto Pt_1 dell'appello.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 7.000,00 € per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 4059/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidandole in complessivi 7.000,00 €, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
CA AU PELLEGRINI CO CI
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO CI presidente dott. CA AU PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4670 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini e Alessandra Martuscelli
APPELLANTE
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) e (c.f.: ) C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avvocati Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana
APPELLATI
OGGETTO: diritti della persona
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 4059/2022, che ha rigettato le domande formulate dall'attore nei confronti della
(editore della testata cartacea e della testata Controparte_3 CP_4 telematica it”), di (direttore responsabile di entrambe le testate) e CP_4 CP_2 del giornalista (autore dell'articolo) per il risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza della pubblicazione, avvenuta il 30 maggio 2019, di un articolo sul quotidiano “La Repubblica” dal titolo «Spese pazze: quella politica predona che mette in nota l'intimo e i caffè» in cui si legge che il – all'epoca Pt_1 sindaco di Roma – “sbagliò certamente a non pagare di tasca sua un sacco di cene”.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha sbagliato a ritenere che sia stato correttamente esercitato il diritto di critica da parte dell'autore dell'articolo, in quanto nello scritto “manca del tutto il requisito della corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti” (pag. 8 dell'atto di appello), dal momento che il è stato indebitamente e Pt_1 capziosamente accostato al malcostume di alcuni politici che, a differenza del , sono Pt_1 stati condannati per peculato.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della di e di – in Controparte_3 CP_2 Parte_2 solido tra loro - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica” dell'articolo in oggetto (da liquidarsi nella misura di 100.000,00 € ovvero in quella maggiore e minore ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione e interessi dalla data del fatto.
L'appellante ha chiesto, inoltre, che gli appellati vengano condannati al pagamento di una somma a titolo di riparazione ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che venga ordinato loro di dare pubblicità ex art. 120 c.p.c. all'emananda sentenza mediante inserzione per estratto in uno o più giornali.
Si sono costituiti in giudizio la e Controparte_3 CP_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. Parte_2
348-bis c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con un unico articolato motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione da parte del tribunale circa il carattere non offensivo dell'articolo in oggetto.
Ad avviso dell'appellante, la frase “il sindaco democratico di Roma Marino, il
, sbagliò certamente a non pagare di tasca sua un sacco di cene” - contenuta CP_5
2 nell'articolo in questione - riporta un “fatto falso e diametralmente opposto alla verità storica
e giudiziale definitivamente accertata dalla Corte di Cassazione, ossia che non c'era alcuna ragione per cui il prof. avrebbe dovuto sostenere in proprio quelle spese, visto che Pt_1 attenevano alla sua attività istituzionale” (pag. 8 dell'atto di appello).
La doglianza è infondata.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, affermatosi sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione (v. ex multis Corte EDU 30 giugno 2015, c. Italia e – nell'ambito della giurisprudenza nazionale - Cass. Pt_3
20345/2024; Cass. 19036/2021; Cass. 25420/2017; Cass. 13152/2017; Cass. 7847/2011; Cass.
17172/2007) “va tenuta ferma la distinzione tra il diritto di critica, con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva (e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente), ed il diritto di cronaca, che è legittimamente esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati (intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione in modo misurato” (in questi termini Cass.
19036/2021, in motivazione).
Ne consegue che i fatti e i comportamenti cui la critica è riferita devono essere veri, ma solo nel senso che non devono essere inventati o alterati nel loro nucleo essenziale o interpretati arbitrariamente (in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti, così esorbitando da una critica legittima: Cass. 839/2015; Cass.
15112/2013; Cass. 12420/2008), mentre non è necessario che siano esposti con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi informativi, fermi gli ulteriori requisiti della continenza formale e dell'interesse pubblico alla notizia.
Il diritto di critica non si concreta – a differenza di quello di cronaca - nella mera narrazione di fatti ma si esprime in un giudizio (o, più genericamente, in una opinione), la quale non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Resta fermo, però, che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass.
7847/2011; Cass. 379/2005).
Infine, la valutazione del carattere diffamatorio di un articolo non deve essere effettuata sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato dell'articolo (Cass. 17656/2019; Cass. 29640/2017; Cass. 20608/2011).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il tribunale ha affermato che l'articolo de quo costituisce esercizio del diritto di critica anziché di cronaca, in quanto “espressione di una valutazione personale dell'autore” che
3 “può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso” (pag. 3 della sentenza impugnata).
L'affermazione del tribunale deve ritenersi condivisibile, perché l'articolo – rievocando una carrellata di episodi di malversazione, anche grotteschi, che avevano trovato spazio sui giornali nel biennio 2013-2014 - contiene in realtà una riflessione di ampio respiro sul malcostume generalizzato di una certa classe politica italiana, formulata con carattere ironico e provocatorio, come dimostrano il titolo dell'articolo («Spese pazze: quella politica predona che mette in nota l'intimo e i caffè») e il sottotitolo («Dalla Liguria alla Sicilia, decine e decine di consiglieri regionali comprarono per sé, per i loro cari, amici e magari elettori, roba tipo campanacci per mucche e profumi, corni istoriati e mutande di pizzo, parquet di casa e pasta fresca, portachiavi d'oro zecchino e perfino adozioni a distanza»).
L'articolo in questione, lungi dal soffermarsi su una specifica notizia di cronaca (come si evince anche dalla dicitura “Approfondimento” posta in testa all'articolo), rievoca in maniera sommaria una serie di episodi di cronaca giudiziaria di alcuni anni prima, sottoponendo al lettore una riflessione critica sull'uso del denaro pubblico fatto in passato da una certa classe politica italiana.
In quest'ottica, l'affermazione asseritamente diffamatoria riferita specificatamente alla persona del (“sbagliò certamente a non pagare di tasca sua un sacco di cene”) non Pt_1 costituisce narrazione di un fatto falso, ma una mera opinione dell'autore dell'articolo, che esprime una valutazione critica (“sbagliò”) sulla condotta dell'uomo politico (a suo tempo al centro di un episodio di cronaca giudiziaria per via di alcune spese per servizi di ristorazione pagate con la carta di credito concessagli in dotazione dell'amministrazione comunale).
La valutazione critica operata dall'autore dell'articolo (che esprime un giudizio soggettivo - anche in chiave squisitamente politica - sulla condotta del ) non si CP_6 Pt_1 traduce nell'attribuzione di specifiche condotte aventi rilevanza penale e non si pone in contrasto (proprio perché si tratta di un giudizio critico sulla gestione delle spese per servizi di ristorazione fatte da un uomo politico) col fatto che la vicenda giudiziaria si sia conclusa con l'assoluzione del dalle accuse di falso e peculato che gli erano state a suo tempo Pt_1 contestate (assoluzione motivata peraltro dalla Corte Suprema sull'assunto che “in mancanza di specifiche regole che disciplinassero le modalità di impiego di quella carta di credito da parte del sindaco e le forme di successiva rendicontazione, nonché in assenza di successive contestazioni sulla congruità formale di quei documenti da parte di vari organi comunali di controllo e persino da parte della Corte dei conti (organi che talora avevano approvato quelle modalità di compilazione), spettasse alla pubblica accusa fornire la prova certa della contestata finalità privatistica perseguita dall'imputato”: v. pag. 9 della sentenza di Cass. pen., 21166/2019, documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La frase contestata dal non può, del resto, essere considerata atomisticamente Pt_1 rispetto al contesto della narrazione, ma deve essere letta in relazione all'intero contenuto
4 dell'articolo.
Già dalla lettura del sommario – in cui si fa riferimento in via generale alla condotta di
“decine e decine di consiglieri regionali” - emerge che l'articolo non si concentra sulla figura del (sindaco del Comune di Roma), ma esprime più in generale considerazioni sulla Pt_1 gestione del denaro pubblico da parte degli amministratori delle Regioni (come ben si evince dal contenuto dell'articolo).
L'autore dell'articolo ha inoltre avuto cura di precisare che, con riguardo agli episodi denunciati nell'articolo, la magistratura “si è regolata caso per caso e molti processi non sono ancora terminati”, volendo in tal modo rimarcare il fatto che la finalità dell'articolo non è quella di attirare l'attenzione dei lettori su uno o più episodi di cronaca giudiziaria, ma quella di svolgere una più ampia riflessione sulla cattiva gestione del denaro pubblico da parte degli amministratori degli enti regionali e locali “a prescindere dalla rilevanza penale” della loro condotta.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque escluso che l'articolo del 30 maggio 2019 sia in alcun modo lesivo della reputazione del , con conseguente rigetto Pt_1 dell'appello.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 7.000,00 € per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 4059/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidandole in complessivi 7.000,00 €, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
CA AU PELLEGRINI CO CI
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