Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 229
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa notifica atto prodromico

    La Regione Calabria ha fornito prova della notifica del prodromico accertamento, regolarmente notificato a mani della moglie del destinatario. Pertanto, non si è maturata alcuna prescrizione, essendo il termine triennale stato interrotto e non essendo decorsi tre anni dalla notifica dell'accertamento alla notifica della cartella.

  • Rigettato
    Illegittimità per irretroattività della Legge Regionale n. 56/2023

    L'emissione della cartella costituisce anche atto di accertamento, pertanto nessuna retroattività è stata applicata, poiché alla data di notifica della cartella non era ancora scaduto il termine decadenziale per l'accertamento.

  • Rigettato
    Illegittimità del calcolo degli interessi

    Con riferimento all'annualità 2021, la cartella specifica tutti gli elementi utilizzati per il calcolo degli interessi. Con riferimento all'annualità 2019, il motivo è infondato in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 22281/2022), secondo cui la cartella è congruamente motivata con il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori, qualora il quantum del debito e gli interessi siano stati già determinati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 229
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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