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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6527/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029241770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029241770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatogli da Agenzia Entrate Riscossione il 10.9.2024, emessa a seguito di omesso pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2021.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) illegittimità della cartella relativamente all'annualità 2019 per omessa notifica dell'atto prodromico;
b) illegittimità della cartella relativamente all'annualità 2021 per irretroattività della Legge Regionale della Regione
Calabria n. 56/2023, che consentiva l'accertamento direttamente con emissione della cartella esattoriale;
c) illegittimità del calcolo degli interessi. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
e la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso, producendo documentazione comprovante la notifica del prodromico accertamento. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva che la Regione Calabria ha fornito prova della notifica del prodromico accertamento relativo all'annualità 2019, regolarmente notificato in data 14.3.2022 a mani della moglie del destinatario;
ne consegue che con riferimento all'annualità non si è maturata alcuna prescrizione, essendo il termine triennale di prescrizione stato interrotto in data 14.3.2022, data dalla quale, fino alla notifica della cartella impugnata in questa sede (10.9.2024), non decorsi tre anni.
Relativamente all'annualità 2021 si osserva che l'emissione della cartella costituisce anche atto di accertamento, con la conseguenza che nessuna retroattività nel caso di specie è stata applicata, visto che, alla data di notifica della cartella, non era ancora scaduto il termine decadenziale per l'accertamento.
Con riferimento alla dedotta illegittimità della cartella per omessa motivazione del calcolo degli interessi, si osserva quanto segue: a) con riferimento all'annualità 2021, la cartella specifica tutti gli elementi utilizzati per il calcolo degli interessi;
b) con riferimento all'annualità 2019 il motivo è infondato, poiché al caso di specie va applicato il seguente principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: ““La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,
è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (Cass. S.U. 22281/2022). Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della
Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, liquidate in euro 233,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e in euro 187,00 in favore della Regione Calabria, oltre accessori come per legge.
Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice Piero Santese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6527/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029241770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029241770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatogli da Agenzia Entrate Riscossione il 10.9.2024, emessa a seguito di omesso pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2021.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) illegittimità della cartella relativamente all'annualità 2019 per omessa notifica dell'atto prodromico;
b) illegittimità della cartella relativamente all'annualità 2021 per irretroattività della Legge Regionale della Regione
Calabria n. 56/2023, che consentiva l'accertamento direttamente con emissione della cartella esattoriale;
c) illegittimità del calcolo degli interessi. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
e la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso, producendo documentazione comprovante la notifica del prodromico accertamento. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva che la Regione Calabria ha fornito prova della notifica del prodromico accertamento relativo all'annualità 2019, regolarmente notificato in data 14.3.2022 a mani della moglie del destinatario;
ne consegue che con riferimento all'annualità non si è maturata alcuna prescrizione, essendo il termine triennale di prescrizione stato interrotto in data 14.3.2022, data dalla quale, fino alla notifica della cartella impugnata in questa sede (10.9.2024), non decorsi tre anni.
Relativamente all'annualità 2021 si osserva che l'emissione della cartella costituisce anche atto di accertamento, con la conseguenza che nessuna retroattività nel caso di specie è stata applicata, visto che, alla data di notifica della cartella, non era ancora scaduto il termine decadenziale per l'accertamento.
Con riferimento alla dedotta illegittimità della cartella per omessa motivazione del calcolo degli interessi, si osserva quanto segue: a) con riferimento all'annualità 2021, la cartella specifica tutti gli elementi utilizzati per il calcolo degli interessi;
b) con riferimento all'annualità 2019 il motivo è infondato, poiché al caso di specie va applicato il seguente principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: ““La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,
è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (Cass. S.U. 22281/2022). Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della
Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, liquidate in euro 233,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e in euro 187,00 in favore della Regione Calabria, oltre accessori come per legge.
Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice Piero Santese