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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott.Marcello Castiglione Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1187/2024 R.G., avverso la sentenza n. 2962/2024 pubblicata dal Tribunale di
Genova in data 18/11/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Albert Parte_1 per mandato in atti APPELLANTE
contro
APPELLATA NON Controparte_1
COSTITUITA
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e in particolare stante l'assenza di consenso del soggetto beneficiario ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, secondo comma, c.c.;
1 - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2962/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione IV
Civile, Giudice relatore dott.ssa Marina Pugliese, nell'ambito del giudizio n. 4157/202 del R.G., in data 13.9.2024 e pubblicata in data 18.11.2024, notificata in data 22.11.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come sopra riportate e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate e in particolare si insiste per il licenziamento di CTU ematologica comparativa DNA.”
FATTO
Con atto di citazione citava in giudizio Controparte_1 Parte_1
davanti al Tribunale di Genova al fine di sentire dichiarare: i) la relazione di paternità
[...] tra quest'ultimo e la minore (nata a [...] in data [...]), senza Persona_1 attribuzione di nuovo cognome;
ii) l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla sola madre;
iii) la determinazione a carico del padre di un contributo di mantenimento per la figlia pari ad euro
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Si costituiva il convenuto che contestava la ricostruzione attorea e concludeva chiedendo: i)
l'accertamento mediante CTU della compatibilità genetica con la figlia dell'attrice; ii) per il caso di accertamento positivo della paternità, il rigetto delle domande avversarie in punto di affidamento e l'adozione di provvedimenti nel migliore interesse della minore anche in relazione al contributo di mantenimento, e ciò secondo le capacità economiche e patrimoniali delle parti.
Il G.I. disponeva ctu ematologica che però non si svolgeva per impossibilità di ottenere la liquidazione anticipata delle spese vive della consulenza (considerato che parte attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che parte convenuta era disponibile ad anticipare solo il 50% delle spese e degli onorari del c.t.u.), conseguentemente ammetteva poi le prove, per testimoni e per interrogatorio, dedotte dalle parti.
Il Tribunale di Genova cosi statuiva: i) dichiarava la paternità del convenuto, prescindendo da prove ematologiche e genetiche ma ritenendo sufficienti le risultanze probatorie dotate di valore indiziario;
ii) quanto al contributo di mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per la figlia,
2 vista la mancata prova circa le capacità economiche delle parti, prevedeva a carico del padre un contributo pari ad euro 300,00 mensili, a decorrere dalla data della domanda sino alla indipendenza economica della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
iii) poneva integralmente a carico del convenuto le spese processuali e di ctu. Inoltre, il Tribunale non disponeva nulla in ordine all'affidamento esclusivo chiesto dalla attrice, stante l'avvenuto raggiungimento della maggiore età della figlia in corso di causa.
Ha proposto impugnazione mediante la proposizione di tre motivi di gravame, Parte_1 chiedendo: in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
nel merito: la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle conclusioni già avanzate in primo grado;
in via istruttoria, ritiene necessario l'espletamento di una ctu.
Con il primo motivo, lamenta nullità della sentenza per improcedibilità del giudizio di primo grado, stante la mancata acquisizione del consenso della beneficiaria ex art. 273, co 2 c.c. Evidenzia che tale presupposto sarebbe risultato indispensabile al decorrere del quattordicesimo anno di età; dunque, il giudizio di primo grado non avrebbe dovuto essere proseguito e concluso.
Con il secondo motivo, solleva un difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo che la sentenza si fonda su testimoni inaffidabili e comunque su un travisamento delle risultanze istruttorie;
in particolare il Tribunale: i) non ha considerato che la relazione tra le parti si era interrotta nel 2003 e la convivenza nel 2004, ii) ha travisato il fatto che ha portato la bambina in visita al fratello Pt_1 nel 2009; iii) non ha dato rilevanza al fatto che l'attrice, sin dalla conclusione della relazione con lo stesso appellante, intratteneva una relazione more uxorio con un altro uomo.
Con il terzo motivo, evidenzia una carenza di motivazione in punto di spese Parte_1 della sentenza, ritenendo spropositata la condanna alle spese a suo carico, sebbene non si fosse mai sottratto agli eventuali esiti della sentenza.
Parte appellata non si è costituita nel presente giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni dell'appellante trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello deve essere dichiarata la contumacia della convenuta.
3 Nel merito, col primo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'improcedibilità del giudizio, mancando il consenso della minore che ha compiuto l'età di quattordici anni nel corso del giudizio.
L'eccezione è accoglibile. In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, ma non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso (Cass., 11.01.2023, n.472).
Pertanto, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art.273 co.2 C.C.
Accogliendo l'appello, revoca il capo della sentenza che ha accertato la paternità dell'appellante.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_1
In accoglimento dell'appello, dichiara l'improcedibilità dell'azione e revoca il capo della sentenza che ha dichiarato la paternità di . Parte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Genova, 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott.Marcello Castiglione Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1187/2024 R.G., avverso la sentenza n. 2962/2024 pubblicata dal Tribunale di
Genova in data 18/11/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Albert Parte_1 per mandato in atti APPELLANTE
contro
APPELLATA NON Controparte_1
COSTITUITA
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e in particolare stante l'assenza di consenso del soggetto beneficiario ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, secondo comma, c.c.;
1 - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2962/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione IV
Civile, Giudice relatore dott.ssa Marina Pugliese, nell'ambito del giudizio n. 4157/202 del R.G., in data 13.9.2024 e pubblicata in data 18.11.2024, notificata in data 22.11.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come sopra riportate e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate e in particolare si insiste per il licenziamento di CTU ematologica comparativa DNA.”
FATTO
Con atto di citazione citava in giudizio Controparte_1 Parte_1
davanti al Tribunale di Genova al fine di sentire dichiarare: i) la relazione di paternità
[...] tra quest'ultimo e la minore (nata a [...] in data [...]), senza Persona_1 attribuzione di nuovo cognome;
ii) l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla sola madre;
iii) la determinazione a carico del padre di un contributo di mantenimento per la figlia pari ad euro
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Si costituiva il convenuto che contestava la ricostruzione attorea e concludeva chiedendo: i)
l'accertamento mediante CTU della compatibilità genetica con la figlia dell'attrice; ii) per il caso di accertamento positivo della paternità, il rigetto delle domande avversarie in punto di affidamento e l'adozione di provvedimenti nel migliore interesse della minore anche in relazione al contributo di mantenimento, e ciò secondo le capacità economiche e patrimoniali delle parti.
Il G.I. disponeva ctu ematologica che però non si svolgeva per impossibilità di ottenere la liquidazione anticipata delle spese vive della consulenza (considerato che parte attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che parte convenuta era disponibile ad anticipare solo il 50% delle spese e degli onorari del c.t.u.), conseguentemente ammetteva poi le prove, per testimoni e per interrogatorio, dedotte dalle parti.
Il Tribunale di Genova cosi statuiva: i) dichiarava la paternità del convenuto, prescindendo da prove ematologiche e genetiche ma ritenendo sufficienti le risultanze probatorie dotate di valore indiziario;
ii) quanto al contributo di mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per la figlia,
2 vista la mancata prova circa le capacità economiche delle parti, prevedeva a carico del padre un contributo pari ad euro 300,00 mensili, a decorrere dalla data della domanda sino alla indipendenza economica della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
iii) poneva integralmente a carico del convenuto le spese processuali e di ctu. Inoltre, il Tribunale non disponeva nulla in ordine all'affidamento esclusivo chiesto dalla attrice, stante l'avvenuto raggiungimento della maggiore età della figlia in corso di causa.
Ha proposto impugnazione mediante la proposizione di tre motivi di gravame, Parte_1 chiedendo: in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
nel merito: la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle conclusioni già avanzate in primo grado;
in via istruttoria, ritiene necessario l'espletamento di una ctu.
Con il primo motivo, lamenta nullità della sentenza per improcedibilità del giudizio di primo grado, stante la mancata acquisizione del consenso della beneficiaria ex art. 273, co 2 c.c. Evidenzia che tale presupposto sarebbe risultato indispensabile al decorrere del quattordicesimo anno di età; dunque, il giudizio di primo grado non avrebbe dovuto essere proseguito e concluso.
Con il secondo motivo, solleva un difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo che la sentenza si fonda su testimoni inaffidabili e comunque su un travisamento delle risultanze istruttorie;
in particolare il Tribunale: i) non ha considerato che la relazione tra le parti si era interrotta nel 2003 e la convivenza nel 2004, ii) ha travisato il fatto che ha portato la bambina in visita al fratello Pt_1 nel 2009; iii) non ha dato rilevanza al fatto che l'attrice, sin dalla conclusione della relazione con lo stesso appellante, intratteneva una relazione more uxorio con un altro uomo.
Con il terzo motivo, evidenzia una carenza di motivazione in punto di spese Parte_1 della sentenza, ritenendo spropositata la condanna alle spese a suo carico, sebbene non si fosse mai sottratto agli eventuali esiti della sentenza.
Parte appellata non si è costituita nel presente giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni dell'appellante trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello deve essere dichiarata la contumacia della convenuta.
3 Nel merito, col primo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'improcedibilità del giudizio, mancando il consenso della minore che ha compiuto l'età di quattordici anni nel corso del giudizio.
L'eccezione è accoglibile. In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, ma non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso (Cass., 11.01.2023, n.472).
Pertanto, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art.273 co.2 C.C.
Accogliendo l'appello, revoca il capo della sentenza che ha accertato la paternità dell'appellante.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_1
In accoglimento dell'appello, dichiara l'improcedibilità dell'azione e revoca il capo della sentenza che ha dichiarato la paternità di . Parte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
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