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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/10/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
11539 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11539 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]
GG LL 3 e ato il 30/09/1973 a VERONA (VR), residente Parte_2
a Verona, via GG LL 3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GRIGOLINI
AR
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la mamma in Verona, via GG
LL n. 5 nell'abitazione familiare. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) La casa familiare, sita in via GG LL, 3, a Verona, è assegnata a Parte_1 con tutti gli arredi e corredi sino all'autosufficienza economica della figlia Per_1
3) Il sig. potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà, compatibilmente con Parte_2 Per_1 gli impegni scolastici e lavorativi rispettivamente dell'una e dell'altro e comunque almeno un fine settimana ogni altro e tutti i martedì e i giovedì pomeriggio dopo la scuola e fino a sera dopo cena.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere a , quale contributo mensile Parte_2 Parte_1 di mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 600,00 somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo del Tribunale di Verona che si riporta integralmente qui di seguito:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal CP_1 medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
- con la precisazione che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e
VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro, questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà comunque divisa pro quota tra i genitori;
- con l'ulteriore precisazione che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
5) Il sig. inoltre, si obbliga a corrispondere il giorno 10 di ogni mese a Parte_2 Pt_1
l'ulteriore somma di euro 700,00 per far fronte al pagamento delle rate del mutuo e dei
[...] finanziamenti accesi e alle spese di casa.
6) Le parti concordano che, fino a quando non sia estinto il finanziamento per la ristrutturazione di casa, il bonus ristrutturazione ottenuto dai ricorrenti venga lasciato interamente a , Parte_1 avendone la capienza necessaria.
7) Le parti esprimono fin da ora il consenso per il rinnovo del passaporto della figlia Per_1
8) Spese legali compensate tra le parti.
I ricorrenti, ex art. 473 bis 51 cpc, comma 2, dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/09/2025, e Parte_1 [...] hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e Parte_2 mantenimento della figlia minore nata il [...]. Persona_2
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando tra le parti:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2 riportati;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/10/25.
La Giudice relatrice
TE AR
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11539 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]
GG LL 3 e ato il 30/09/1973 a VERONA (VR), residente Parte_2
a Verona, via GG LL 3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GRIGOLINI
AR
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la mamma in Verona, via GG
LL n. 5 nell'abitazione familiare. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) La casa familiare, sita in via GG LL, 3, a Verona, è assegnata a Parte_1 con tutti gli arredi e corredi sino all'autosufficienza economica della figlia Per_1
3) Il sig. potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà, compatibilmente con Parte_2 Per_1 gli impegni scolastici e lavorativi rispettivamente dell'una e dell'altro e comunque almeno un fine settimana ogni altro e tutti i martedì e i giovedì pomeriggio dopo la scuola e fino a sera dopo cena.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere a , quale contributo mensile Parte_2 Parte_1 di mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 600,00 somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo del Tribunale di Verona che si riporta integralmente qui di seguito:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal CP_1 medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
- con la precisazione che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e
VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro, questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà comunque divisa pro quota tra i genitori;
- con l'ulteriore precisazione che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
5) Il sig. inoltre, si obbliga a corrispondere il giorno 10 di ogni mese a Parte_2 Pt_1
l'ulteriore somma di euro 700,00 per far fronte al pagamento delle rate del mutuo e dei
[...] finanziamenti accesi e alle spese di casa.
6) Le parti concordano che, fino a quando non sia estinto il finanziamento per la ristrutturazione di casa, il bonus ristrutturazione ottenuto dai ricorrenti venga lasciato interamente a , Parte_1 avendone la capienza necessaria.
7) Le parti esprimono fin da ora il consenso per il rinnovo del passaporto della figlia Per_1
8) Spese legali compensate tra le parti.
I ricorrenti, ex art. 473 bis 51 cpc, comma 2, dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/09/2025, e Parte_1 [...] hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e Parte_2 mantenimento della figlia minore nata il [...]. Persona_2
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando tra le parti:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2 riportati;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/10/25.
La Giudice relatrice
TE AR
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra