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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/11/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2219/2024 R.G. Vol. Giur.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella via Sant'Antioco n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Enna, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
e
nata ad [...] il [...] cf. , residente in CP_1 C.F._2
Oristano nella via Kolbe n. 20, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Enna, in forza di procura speciale allegata al ricorso,
Ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i ricorrenti sopra generalizzati hanno esposto preliminarmente che:
- in data 18/09/1999 avevano contratto matrimonio concordatario in Oristano;
1 - dalla loro unione era nata una figlia (Oristano, il 01.09.2001), residente con la Per_1
madre in via Massimiliano Kolbe n. 20 in Oristano ma di fatto convivente con il compagno;
- si erano separati legalmente con separazione consensuale nanti il Presidente del Tribunale di Oristano il 23.09.2015 alle condizioni poi omologate il 06.10.2015;
- la convivenza da allora non era più ripresa.
Tutto ciò premesso, hanno chiesto al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza tenutasi il 12.11.2024 mediante deposito di note scritte ex art. 473 – bis.51 c.p.c., i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler rinunciare liberamente e coscientemente alla comparizione personale dinanzi al Tribunale disposta per il tentativo di conciliazione e di confermare espressamente tutte le condizioni concordate e indicate nel ricorso.
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che ha reso conclusioni conformi.
***
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici alle quali i coniugi hanno formalmente dichiarato di subordinare la loro richiesta sono compiutamente formulate, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso giacché i coniugi vivono separati da oltre sei mesi.
Si consideri, inoltre, che nessun accordo avrebbe potuto essere adottato rispetto alla figlia della coppia, , oramai maggiorenne, che pacificamente non risulta più convivere con la madre, Per_1
bensì con il compagno, e di cui le parti hanno allegato congiuntamente la raggiunta autonomia.
Non vi è dunque necessità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 4 L. 898/1970 e ss. modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ORISTANO il
18/09/1999 tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1
e, per l'effetto
ORDINA
2 All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano di procedere alla relativa annotazione, ai sensi dell'art. 10 della L. 898/1970, a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 59, Parte II, Serie A,
Anno 1999).
Tra le parti saranno vigenti le condizioni che qui di seguito si trascrivono:
Nessuna richiesta reciproca di assegno divorzile né di mantenimento a favore della figlia comune
. Per_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Oristano, il 26/11/2024.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella via Sant'Antioco n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Enna, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
e
nata ad [...] il [...] cf. , residente in CP_1 C.F._2
Oristano nella via Kolbe n. 20, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Enna, in forza di procura speciale allegata al ricorso,
Ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i ricorrenti sopra generalizzati hanno esposto preliminarmente che:
- in data 18/09/1999 avevano contratto matrimonio concordatario in Oristano;
1 - dalla loro unione era nata una figlia (Oristano, il 01.09.2001), residente con la Per_1
madre in via Massimiliano Kolbe n. 20 in Oristano ma di fatto convivente con il compagno;
- si erano separati legalmente con separazione consensuale nanti il Presidente del Tribunale di Oristano il 23.09.2015 alle condizioni poi omologate il 06.10.2015;
- la convivenza da allora non era più ripresa.
Tutto ciò premesso, hanno chiesto al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza tenutasi il 12.11.2024 mediante deposito di note scritte ex art. 473 – bis.51 c.p.c., i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler rinunciare liberamente e coscientemente alla comparizione personale dinanzi al Tribunale disposta per il tentativo di conciliazione e di confermare espressamente tutte le condizioni concordate e indicate nel ricorso.
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che ha reso conclusioni conformi.
***
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici alle quali i coniugi hanno formalmente dichiarato di subordinare la loro richiesta sono compiutamente formulate, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso giacché i coniugi vivono separati da oltre sei mesi.
Si consideri, inoltre, che nessun accordo avrebbe potuto essere adottato rispetto alla figlia della coppia, , oramai maggiorenne, che pacificamente non risulta più convivere con la madre, Per_1
bensì con il compagno, e di cui le parti hanno allegato congiuntamente la raggiunta autonomia.
Non vi è dunque necessità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 4 L. 898/1970 e ss. modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ORISTANO il
18/09/1999 tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1
e, per l'effetto
ORDINA
2 All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano di procedere alla relativa annotazione, ai sensi dell'art. 10 della L. 898/1970, a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 59, Parte II, Serie A,
Anno 1999).
Tra le parti saranno vigenti le condizioni che qui di seguito si trascrivono:
Nessuna richiesta reciproca di assegno divorzile né di mantenimento a favore della figlia comune
. Per_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Oristano, il 26/11/2024.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
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