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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6769/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Mella presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato Milano, il 24 novembre 1992 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Contin presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 3 marzo 2016 (anno 2016 atto n. 242 parte 1) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...] residente a [...] ; codice Persona_1 fiscale , cittadina italiana C.F._3
- nata a [...] il [...], residente a [...]; codice CP_1 fiscale cittadina italiana C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Le figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 CP_1 presso la madre
2) La casa familiare sita in Senago via Treviso 2 viene assegnata alla sig.ra per viverci con le Pt_3 due figlie minori e il sig. si impegna a togliere la propria residenza entro l'udienza di Parte_2 separazione dandone comunicazione alla sig.ra Pt_3
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la Parte_2 CP_2 somma mensile di € 600.00 (€ 300,00 per ciascuno di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) il sig. si impegna a corrispondere alla scuola di entrambe le due figlie le somme non Parte_2 ancora pagata relative alla mensa concordando con la scuola termini di pagamento e ciò per evitare morosità.
5) l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sola sig.ra Pt_3
6) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Le parti stabiliscono in ordine al diritto di visita che le figlie resteranno con il padre due fine settimana al mese, dal sabato all' ora di pranzo, alla domenica dopo cena.
8) In ogni caso, le parti convengono che il padre starà con le figlie anche con pernotto una sera la settimana quando non avrà il week end di competenza compatibilmente con gli impegni di lavoro e degli orari del medesimo.
9- Quanto alle rimanenti festività, fermo restando ogni diverso e più ampio accordo tra i genitori ai sensi del punto 7) la permanenza dei figli presso il padre sarà così regolamentata a. vacanze di Natale: ad anni alterni una settimana presso il padre e una presso la madre
(settimana di Natale o di Capodanno);
b. vacanze estive: 15 giorni consecutivi con il padre in agosto, con periodo da concordare entro gli inizi di luglio di ogni anno;
c. per il restante periodo delle vacanze delle due minori i genitori si accorderanno per far frequentare alle figlie dei campus ovvero si accorderanno per ripartire il tempo delle figlie tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze delle figlie minori;
d. le festività di Pasqua verranno alternati con i ponti, civili e religiosi
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno CP_2 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 3 marzo 2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano
6) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Mella presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato Milano, il 24 novembre 1992 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Contin presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 3 marzo 2016 (anno 2016 atto n. 242 parte 1) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...] residente a [...] ; codice Persona_1 fiscale , cittadina italiana C.F._3
- nata a [...] il [...], residente a [...]; codice CP_1 fiscale cittadina italiana C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Le figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 CP_1 presso la madre
2) La casa familiare sita in Senago via Treviso 2 viene assegnata alla sig.ra per viverci con le Pt_3 due figlie minori e il sig. si impegna a togliere la propria residenza entro l'udienza di Parte_2 separazione dandone comunicazione alla sig.ra Pt_3
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la Parte_2 CP_2 somma mensile di € 600.00 (€ 300,00 per ciascuno di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) il sig. si impegna a corrispondere alla scuola di entrambe le due figlie le somme non Parte_2 ancora pagata relative alla mensa concordando con la scuola termini di pagamento e ciò per evitare morosità.
5) l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sola sig.ra Pt_3
6) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Le parti stabiliscono in ordine al diritto di visita che le figlie resteranno con il padre due fine settimana al mese, dal sabato all' ora di pranzo, alla domenica dopo cena.
8) In ogni caso, le parti convengono che il padre starà con le figlie anche con pernotto una sera la settimana quando non avrà il week end di competenza compatibilmente con gli impegni di lavoro e degli orari del medesimo.
9- Quanto alle rimanenti festività, fermo restando ogni diverso e più ampio accordo tra i genitori ai sensi del punto 7) la permanenza dei figli presso il padre sarà così regolamentata a. vacanze di Natale: ad anni alterni una settimana presso il padre e una presso la madre
(settimana di Natale o di Capodanno);
b. vacanze estive: 15 giorni consecutivi con il padre in agosto, con periodo da concordare entro gli inizi di luglio di ogni anno;
c. per il restante periodo delle vacanze delle due minori i genitori si accorderanno per far frequentare alle figlie dei campus ovvero si accorderanno per ripartire il tempo delle figlie tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze delle figlie minori;
d. le festività di Pasqua verranno alternati con i ponti, civili e religiosi
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno CP_2 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 3 marzo 2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano
6) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG