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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti BUSSO DANIELA e ROLLE CARLO in virtù di Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. GRASSO MONICA MARIA che la rappresenta Controparte_1 e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 12/04/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 190 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/09/1993 e il 27/01/1995. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/11/2008. Con ricorso depositato il 16/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DISPONE che il sig. continui a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 versando, entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente alla sig.ra Per_2 Controparte_1 l'importo di euro 500,00 mensili fintanto che la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica e a condizione che, al contempo, continui a risiedere stabilmente con la madre;
2) DISPONE che sino a che non sarà economicamente indipendente, le parti Per_2 contribuiscano al pagamento delle spese mediche urgenti e/o concordate, laddove non coperte dal S.S.N., di quelle per eventuali corsi di specializzazione della predetta figlia, anch'esse previamente da concordare e della spesa per l'abbonamento del treno, nella misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra I relativi importi Parte_1 Controparte_1 saranno rimborsati al soggetto che avrà effettuato il versamento, previa esibizione della ricevuta di pagamento. Dette spese saranno detratte dalle parti nella dichiarazione dei redditi in ragione della quota di spettanza di ciascuna di esse;
3) DISPONE che il sig. si impegni a corrispondere alla sig.ra che Parte_1 Controparte_1 accetta, la somma una tantum, in sostituzione dell'assegno periodico di mantenimento, di € 30.000,00 in due rate, la prima di € 15.000,00 entro e non oltre 10 giorni dal deposito del presente ricorso, è stata versata, e la seconda di € 15.000,00 entro e non oltre 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come qui pattuite dalle parti, che si impegnano reciprocamente ad effettuare acquiescenza alla sentenza de qua entro quindici giorni dalla sua pubblicazione;
4) DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di non avere qualsivoglia ulteriore pretesa Controparte_1 economica nei confronti del marito, neppure per eventuali arretrati relativi al contributo per il proprio mantenimento e per quello delle figlie, rimborsi per pregresse spese, ordinarie come straordinarie, mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute per se stessa e/o per le figlie, né quale quota previdenziale a suo favore, ritenendosi così superata ogni pregressa richiesta tra le parti in punto previdenza;
5) DÀ ATTO che fermo quanto indicato nel capo 3), dalla data del deposito del presente ricorso nulla sarà dovuto dal sig. alla sig.ra neppure a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1 divorzio né per contributo per il di lei mantenimento;
6) DÀ ATTO che la sig.ra dichiara che, con il pagamento della somma indicata Controparte_1 al capo 3) che precede, non avrà più nulla a pretendere dal sig. a titolo di Parte_1 mantenimento per se stessa;
7) DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver regolato fra loro ogni pretesa economica e di non avere più nulla da chiedere l'un l'altro;
8) DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente autorizzazione ed assenso, per quanto eventualmente ancora occorra, al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e altri documenti validi per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti BUSSO DANIELA e ROLLE CARLO in virtù di Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. GRASSO MONICA MARIA che la rappresenta Controparte_1 e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 12/04/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 190 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/09/1993 e il 27/01/1995. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/11/2008. Con ricorso depositato il 16/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DISPONE che il sig. continui a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 versando, entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente alla sig.ra Per_2 Controparte_1 l'importo di euro 500,00 mensili fintanto che la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica e a condizione che, al contempo, continui a risiedere stabilmente con la madre;
2) DISPONE che sino a che non sarà economicamente indipendente, le parti Per_2 contribuiscano al pagamento delle spese mediche urgenti e/o concordate, laddove non coperte dal S.S.N., di quelle per eventuali corsi di specializzazione della predetta figlia, anch'esse previamente da concordare e della spesa per l'abbonamento del treno, nella misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra I relativi importi Parte_1 Controparte_1 saranno rimborsati al soggetto che avrà effettuato il versamento, previa esibizione della ricevuta di pagamento. Dette spese saranno detratte dalle parti nella dichiarazione dei redditi in ragione della quota di spettanza di ciascuna di esse;
3) DISPONE che il sig. si impegni a corrispondere alla sig.ra che Parte_1 Controparte_1 accetta, la somma una tantum, in sostituzione dell'assegno periodico di mantenimento, di € 30.000,00 in due rate, la prima di € 15.000,00 entro e non oltre 10 giorni dal deposito del presente ricorso, è stata versata, e la seconda di € 15.000,00 entro e non oltre 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come qui pattuite dalle parti, che si impegnano reciprocamente ad effettuare acquiescenza alla sentenza de qua entro quindici giorni dalla sua pubblicazione;
4) DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di non avere qualsivoglia ulteriore pretesa Controparte_1 economica nei confronti del marito, neppure per eventuali arretrati relativi al contributo per il proprio mantenimento e per quello delle figlie, rimborsi per pregresse spese, ordinarie come straordinarie, mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute per se stessa e/o per le figlie, né quale quota previdenziale a suo favore, ritenendosi così superata ogni pregressa richiesta tra le parti in punto previdenza;
5) DÀ ATTO che fermo quanto indicato nel capo 3), dalla data del deposito del presente ricorso nulla sarà dovuto dal sig. alla sig.ra neppure a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1 divorzio né per contributo per il di lei mantenimento;
6) DÀ ATTO che la sig.ra dichiara che, con il pagamento della somma indicata Controparte_1 al capo 3) che precede, non avrà più nulla a pretendere dal sig. a titolo di Parte_1 mantenimento per se stessa;
7) DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver regolato fra loro ogni pretesa economica e di non avere più nulla da chiedere l'un l'altro;
8) DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente autorizzazione ed assenso, per quanto eventualmente ancora occorra, al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e altri documenti validi per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.