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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/06/2024, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott. Liberato Faccenda Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4492 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio dell'Avv. Michela Gualtieri che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Settingiano (CZ), alla Via Santa Maria Goretti n. 5;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dato atto che sussistono tutti i presupposti di legge, con sentenza anche parziale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 21.05.2010 e in Sellia, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune, anno 2010, Parte I, Serie A,
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 1 di 12 atto n. 1, ordinando all'Ufficio di Stato Civile di quel Comune, le conseguenti annotazioni ex lege
e, di seguito, IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce delle richieste avanzate dal la sig.ra con il presente atto, Parte_1
A) Si chiede disporsi consulenza tecnica affinché il CTU dica, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e le minori nelle forme ritenute più opportune (inserire specifica delega all'ascolto se ritenuto necessario), sentite eventuali altre figure significative di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e
Co responsabilità e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali,
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità.
Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre
a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche delle minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e d ei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatore;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra le minor i e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 2 di 12 5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano
l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione del collocamento del le minori e dei tempi di permanenza con ciascun genitore;
8) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato i percorsi o le soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
NEL MERITO
PE PE a) disporre l'affidamento esclusivo e/o super esclusivo delle figlie minori , e
alla sig. , con collocamento presso la madre nella casa presa in Persona_3 Parte_1 locazione da quest'ultima sita in Settingiano (CZ), Corso Telesio n. 26;
b) pronunciare ai sensi dell'art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. CP_1
PE PE c) confermare che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie , e
nella misura di € 700,00 mensili o altra somma maggiore o minore che sarà Persona_3
ritenuta di giustizia;
d) confermare che il padre provveda al mantenimento straordinario delle figlie nella misura del 100% o nella diversa percentuale che il Tribunale riterrà di giustizia;
e) condannare il resistente al pagamento delle spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2021 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Sellia (CZ) il 21 maggio 2010 con , in CP_1
PE PE costanza del quale erano nate tre figlie: (nata il [...]), (nata il [...])
e (nata il [...]), esponeva: Persona_3
1) che, essendo venuto meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della coabitazione, la ricorrente in data 27.10.2017 depositava presso il Tribunale di
Catanzaro ricorso per la separazione personale dal coniuge, iscritto al n. 5170/2017 RG;
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 3 di 12 2) che, raggiunto un accordo, l'intestato Tribunale omologava con decreto n. 7808/2018 la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi pattuite, le quali prevedevano: a)
l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre;
b)
l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
c) la regolamentazione dei tempi di visita del padre;
d) l'obbligo per il di versare per il mantenimento delle figlie un assegno CP_1 mensile complessivo di € 700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie;
3) che, nonostante l'accordo, il – “già a far data dal mese di dicembre 2018 (mese di CP_1
omologa della separazione)” – non versava alcunché alla ricorrente per il mantenimento delle figlie, né provvedeva al pagamento delle spese straordinarie;
sicché la in data Parte_1
14 marzo 2019 notificava al coniuge “il primo di una lunga serie di atti di precetto”, e solo a seguito di questo il resistente provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
4) resosi nuovamente inadempiente, il Tribunale di Catanzaro – su ricorso della – Parte_1
con decreto del 27.11.2019 disponeva il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del il suddetto decreto, munita di formula esecutiva veniva, pertanto, notificato sia al CP_1
coniuge che al di lui datore di lavoro, il quale – tuttavia – il 20.12.2019 comunicava che, avendo il rassegnato in data 06.12.2019 le proprie dimissioni – non era più alle CP_1
dipendenze dell'impresa di costruzioni di;
Controparte_3
5) notificato, pertanto, un secondo atto di precetto per il recupero delle mensilità da gennaio ad aprile 2019 ed un terzo precetto per quelle da giugno a settembre dello stesso anno, stante la perdurante inadempienza la ricorrente notificava in data 3.12.2019 atto di pignoramento presso terzi, presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a., la quale – nel rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – comunicava che sul conto corrente intestato a “non vi erano CP_1
giacenze attive”;
6) notificato un quarto atto di precetto, seguivano: a) atto di pignoramento presso il datore di lavoro (al fine di ottenere una quota del Trattamento di Fine Rapporto), il quale comunicava che il non solo non vantava alcun credito, quanto era debitore “per effetto CP_1
di maggiori crediti vantati dalla ditta , in conseguenza di rilevanti danni cagionati CP_3
(…) a beni aziendali”; b) atto di pignoramento presso la Banca Centro Calabria, rivelatosi anche questo infruttuoso, atteso che l'istituto di credito comunicava l'inesistenza di rapporti bancari con il resistente;
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 4 di 12 7) raggiunto un accordo bonario, il provvedeva in data 4.03.2020 al pagamento della CP_1
somma complessiva di € 4.500,00 tramite assegno circolare intestato alla ricorrente;
tuttavia, già dallo stesso mese, il resistente si rendeva nuovamente inadempiente, di talchè veniva allo stesso notificato il 7.01.2021 il quinto atto di precetto per le mensilità da marzo 2020 a gennaio 2021, seguito dall'ennesimo atto di pignoramento presso terzi. La Banca di Credito
Cooperativo, nondimeno, comunicava che il non intratteneva alcun rapporto con CP_1
l'istituto di credito, mentre la dichiarava di non trovarsi “in possesso di cose, CP_4
somme o valori maturati e/o maturandi riferibili al soggetto esecutato”;
8) che, oltre all'aspetto economico, il resistente – nonostante i plurimi inviti rivoltigli dalla ricorrente a modificare il proprio comportamento, ad assumere nei confronti delle minori atteggiamenti più amorevoli e a trascorrere con loro più tempo - si era dimostrato gravemente carente anche sotto il profilo affettivo, non adempiendo ai propri doveri di cura, istruzione ed educazione delle figlie, spesso offese e mortificate, lasciate dal padre incustodite o alle cure dei nonni paterni nei giorni e negli orari di visita;
9) che il comportamento “disattento e menefreghista” del – totalmente disinteressato, CP_1
anche quando le bambine erano malate - aveva creato in queste ultime un profondo stato di malessere;
ed invero queste erano talmente turbate dai comportamenti del padre, dagli insulti e dalle parolacce, da rincasare non di rado presso l'abitazione materna “piangendo”;
10) che, nonostante il padre non vedesse più le figlie dal mese di giugno dell'anno 2021, la ricorrente seguitava ad accompagnarle presso l'abitazione dei nonni paterni nel giorno di competenza del padre (il giovedì), ove si intrattenevano in loro compagnia fino alle ore
21:00. Durante tali visite capitava loro di incontrare il genitore, ma in tali occasioni avevano assistito “ai forti litigi tra il padre ed i nonni”.
Fatte tali premesse, allegando all'uopo la documentazione richiamata in ricorso, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del
[...]
matrimonio civile. Chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo o super esclusivo delle figlie, da collocarsi prevalentemente presso di sé, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, l'obbligo in capo a quest'ultimo di concorrere al mantenimento delle figlie mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 5 di 12 1.2. Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio né compariva personalmente all'udienza presidenziale del 29 settembre 2022; quindi, il
Presidente – con separata ordinanza – disponeva l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, nominava il Giudice Istruttore e fissava per la comparizione dei coniugi dinnanzi a questi e la trattazione del procedimento l'udienza del 16 febbraio 2023.
1.3. Depositata memoria integrativa e pronunciata sentenza non definitiva sullo status, il
Collegio, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente ed inerenti, in particolare, alla decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, all'affidamento super esclusivo delle minori alla madre ed al mantenimento delle stesse.
Con la medesima ordinanza veniva, altresì, nominato curatore speciale delle minori l'Avv.
Persona_4
1.4. Con memoria difensiva di costituzione nell'interesse delle medesime, il curatore dichiarava di aderire alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente, evidenziando all'uopo di aver incontrato e sentito le minori (in particolare,
PE
), le quali confermavano di non intrattenere alcun rapporto con la figura paterna, incontrato di rado presso l'abitazione dei nonni paterni, con i quali, al contrario, avevano ottimi rapporti.
Rappresentava, altresì, di aver contattato il sulla sua utenza telefonica al fine di fissare CP_1
un colloquio per illustrare la procedura che vedeva coinvolte le figlie, ma il resistente si dichiarava impossibilitato ad incontrare il curatore, manifestandosi altresì contrariato ad essere da quest'ultimo contattato ritenendo che ciò costituisse violazione della sua privacy
(cfr. pag. 3 della memoria di costituzione del curatore).
1.5. All'udienza del 10 aprile 2024, sentiti sia il difensore della ricorrente che il curatore, i quali insistevano nell'accoglimento delle domande e precisavano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti ed atti difensivi, la causa era rimessa direttamente al Collegio per la decisione stante l'espressa rinuncia manifestata dai suddetti procuratori alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il presente giudizio prosegue a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, per la decisione in ordine alle domande di decadenza della responsabilità genitoriale
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 6 di 12 del resistente, all'affidamento super esclusivo delle minori alla madre ed al mantenimento delle stesse avanzate da . Parte_1
3. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente sia fondata e meritevole di accoglimento.
In via preliminare, deve rammentarsi che le norme che vengono in rilievo in materia sono l'art. 330 c.c. - il quale prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri arrecando grave pregiudizio alla prole – e l'art. 333 c.c., il quale stabilisce che “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Dall'esame del combinato disposto delle citate norme si evince come il provvedimento ablatorio in esame costituisca l'extrema ratio che il giudice adotta “qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli” (Sent. Cass. n. 14145/2017)” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023).
Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, “la decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma si fonda sull'accertamento degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre a danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o l'ablazione della responsabilità genitoriale” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6186 del 1 marzo
2023).
Questa, invero, “presuppone la violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 7 di 12 minore” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33147 del 10 novembre 2022), accompagnata da una prognosi sfavorevole sulle concrete possibilità di ripresa da parte del genitore delle proprie capacità e dei compiti di cura ed assistenza della prole.
Trattasi di un principio di diritto che la Suprema Corte di Cassazione ribadisce nella recente pronuncia, sopra richiamata, nella quale afferma che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023).
Tra le condotte che per pacifica giurisprudenza giustificano l'adozione del provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale si annovera certamente quella della grave e reiterata violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, allorché questa si traduca e sia eloquente di un evidente e manifesto disinteresse del padre nei confronti del minore che, contravvenendo ai doveri derivanti dallo “statuto dei diritti del figlio” non assicura al medesimo “il diritto di essere amato” (cfr. Tribunale minorenni Caltanissetta, 02/03/2021).
Ed ancora, “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio determina un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella
Carta costituzionale (in particolare, artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela” (cfr.
Tribunale di Genova, 14 maggio 2018 n. 1335).
Si rammenta, infine, che la competenza funzionale a decidere sulla domanda di decadenza spetta al Tribunale per i Minorenni;
tuttavia, allorquando è già pendente o è instaurato successivamente tra le stesse parti giudizio di separazione o – come nel caso di specie - scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la competenza è del Tribunale
Ordinario (art. 38 disp. att. c.c.).
3.1. Venendo all'esame nel merito della domanda di decadenza avanzata dalla ricorrente e fatta propria dal curatore delle minori, il Tribunale ritiene che dalle deduzioni ed allegazioni
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 8 di 12 della parte, nonché dall'istruttoria espletata emerga la piena ricorrenza dei presupposti per poter pronunciare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie CP_1
PE PE minori, , e , nate dall'unione coniugale con . Persona_3 Parte_1
Emerge, invero, nel caso di specie una condotta gravemente pregiudizievole del resistente, manifestatasi in comportamenti di umiliazione e mortificazioni delle minori, spesso offese dal padre, nonché di totale disinteresse affettivo e materiale.
Ciò lo si desume dalle deduzioni e dalle allegazioni della ricorrente che a sostegno della domanda produce i numerosi atti di precetto e di pignoramento presso terzi volti ad ottenere il pagamento coattivo del contributo al mantenimento ordinario e straordinario delle minori, spesso rivelatisi infruttuosi, anche in ragione del fatto che il – raggiunto da un primo CP_1
(di diversi) atti di precetto e dal provvedimento volto ad assicurare il pagamento diretto da parte del datore di lavoro – si dimetteva, rimanendo privo di occupazione lavorativa. Egli, fin da quando si è separato dalla moglie non ha mai adempiuto (se non coattivamente) all'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie, costringendo la ricorrente ad azionare plurime procedure volte ad ottenere quanto dallo stesso dovuto e facendo mancare, dunque, alle figlie quanto necessario per il soddisfacimento delle loro esigenze.
Il disinteresse del nei confronti delle minori e il carattere irrimediabilmente CP_1
pregiudizievole delle condotte dallo stesso poste in essere emerge, altresì, dalla mancata osservanza dell'esercizio del diritto/dovere di visita, inizialmente praticato in maniera saltuaria, non osservando i giorni e gli orari stabiliti ed in maniera non confacente alle minori PE (lasciandole alle sole cure dei nonni paterni o portando con sé la figlia , la quale era costretta a far rientro a casa a tarda notte o a dormire in auto fino alle prime luci del mattino in attesa del padre, o trascorrendo con loro pochissimo tempo durante il quale, peraltro, assumeva atteggiamenti tutt'altro che amorevoli, offendendo e mortificando le figlie o lasciandole totalmente incustodite) fino ad essere del tutto assente.
A far data, infatti, dal mese di giugno dell'anno 2021 il padre risulta aver interrotto ogni rapporto con le figlie che, da allora, non lo vedono se non saltuariamente e per mera casualità.
Tali circostanze hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dalle minori al curatore speciale, le quali hanno confermato l'assenza della figura paterna, raramente e casualmente incontrata presso l'abitazione dei nonni allorché queste si recano a far visita
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 9 di 12 agli ascendenti ed in occasione delle quali il padre non manifesta alcun interesse nei loro confronti.
A ciò deve aggiungersi che, contattato telefonicamente dal nominato curatore, il – CP_1
contumace nel presente giudizio – non ha mostrato alcun interesse alla ripresa dei rapporti con le figlie, dichiarandosi impossibilitato ad incontrare il suddetto curatore e manifestando la propria contrarietà ad essere da questo raggiunto sulla propria utenza telefonica, ritenendo di essere stato violato nella sua privacy.
Alla luce di quanto emerso, il Collegio non può che esprimere, pertanto, una prognosi negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali di , essendo del tutto assente da parte di questi l'assunzione CP_1
diretta della responsabilità genitoriale, in termini di cura e mantenimento della prole;
né è possibile formulare una prognosi favorevole sul recupero delle capacità genitoriali, mancando l'intento del ricorrente di riprendere una relazione con le figlie.
Il Collegio, conseguentemente, nel superiore interesse delle bambine, non può che pronunciare la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale CP_1
PE PE sulle figlie minori, , e , le quali vengono, pertanto, affidate alla Persona_3
madre, , che - quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
- eserciterà in via esclusiva la responsabilità sulle minori per tutte le questioni a queste attinenti, con esclusione del padre da tali scelte.
Il Collegio ritiene, altresì, alla luce delle risultanze istruttorie, di non dover prevedere alcun calendario di incontri tra le figlie e il padre: non essendovi da circa due anni alcun rapporto e ritenuto che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse delle minori, il Collegio ritiene di dover sospendere l'esercizio del diritto/dovere di visita del padre, fermo restando che laddove il intenda riavvicinarsi alle minori, iniziando un percorso di graduale di CP_1
recupero delle proprie capacità genitoriali, dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al Tribunale competente.
4. Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, atteso che la ricorrente afferma di aver preso in locazione altra abitazione ove vive con le figlie.
5. Quanto ai provvedimenti di natura economica, il Collegio – tenuto conto dell'età della prole e delle condizion reddituali della ricorrente, che dichiara di non aver percepito nell'anno 2023 alcun reddito da lavoro dipendente e di aver percepito, a titolo di reddito di
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 10 di 12 cittadinanza, nel medesimo anno un importo di € 796,58 e di € 360,79 a titolo di Assegno
Unico erogato dall' (cfr. autocertificazione riversata in atti) - ritiene congruo ed equo CP_5
confermare quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale e, di conseguenza, porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie per le tre figlie, purché debitamente documentate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguenziale condanna del resistente alla refusione delle medesime anticipate dalla parte ricorrente e dal curatore speciale, con versamento in favore dell'Erario, essendo ammessi al gratuito patrocinio.
Queste, dunque, sono liquidate, come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento (da
€ 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del
D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando a seguito di sentenza non definitiva n. 374/2024 pubblicata il
16 febbraio 2024, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) dichiara ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle CP_1
PE PE figlie minori, , e , senza facoltà di incontri come precisato in parte Persona_3
motiva;
2) dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre, con riferimento a tutte le questioni inerenti alle minori medesime, con esclusione da tali scelte del padre;
3) nulla sulla casa coniugale;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 700,00, annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie,
5) condanna al pagamento delle spese di lite della ricorrente, in favore dello CP_1
Stato, che si liquidano complessivamente in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € per la fase
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 11 di 12 decisionale1.453,00) ed € 98,00 a titolo di contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
6) condanna al pagamento delle spese di lite del curatore speciale, Avv. CP_1
in favore dello Stato, che si liquidano complessivamente in € 3.809,00 Persona_4
(di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € per la fase decisionale1453,00), oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale compensi, oltre 15% di spese nonché Iva e CPA come per legge;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 29 maggio 2024.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott. Liberato Faccenda Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4492 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio dell'Avv. Michela Gualtieri che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Settingiano (CZ), alla Via Santa Maria Goretti n. 5;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dato atto che sussistono tutti i presupposti di legge, con sentenza anche parziale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 21.05.2010 e in Sellia, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune, anno 2010, Parte I, Serie A,
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 1 di 12 atto n. 1, ordinando all'Ufficio di Stato Civile di quel Comune, le conseguenti annotazioni ex lege
e, di seguito, IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce delle richieste avanzate dal la sig.ra con il presente atto, Parte_1
A) Si chiede disporsi consulenza tecnica affinché il CTU dica, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e le minori nelle forme ritenute più opportune (inserire specifica delega all'ascolto se ritenuto necessario), sentite eventuali altre figure significative di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e
Co responsabilità e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali,
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità.
Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre
a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche delle minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e d ei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatore;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra le minor i e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 2 di 12 5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano
l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione del collocamento del le minori e dei tempi di permanenza con ciascun genitore;
8) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato i percorsi o le soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
NEL MERITO
PE PE a) disporre l'affidamento esclusivo e/o super esclusivo delle figlie minori , e
alla sig. , con collocamento presso la madre nella casa presa in Persona_3 Parte_1 locazione da quest'ultima sita in Settingiano (CZ), Corso Telesio n. 26;
b) pronunciare ai sensi dell'art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. CP_1
PE PE c) confermare che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie , e
nella misura di € 700,00 mensili o altra somma maggiore o minore che sarà Persona_3
ritenuta di giustizia;
d) confermare che il padre provveda al mantenimento straordinario delle figlie nella misura del 100% o nella diversa percentuale che il Tribunale riterrà di giustizia;
e) condannare il resistente al pagamento delle spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2021 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Sellia (CZ) il 21 maggio 2010 con , in CP_1
PE PE costanza del quale erano nate tre figlie: (nata il [...]), (nata il [...])
e (nata il [...]), esponeva: Persona_3
1) che, essendo venuto meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della coabitazione, la ricorrente in data 27.10.2017 depositava presso il Tribunale di
Catanzaro ricorso per la separazione personale dal coniuge, iscritto al n. 5170/2017 RG;
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 3 di 12 2) che, raggiunto un accordo, l'intestato Tribunale omologava con decreto n. 7808/2018 la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi pattuite, le quali prevedevano: a)
l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre;
b)
l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
c) la regolamentazione dei tempi di visita del padre;
d) l'obbligo per il di versare per il mantenimento delle figlie un assegno CP_1 mensile complessivo di € 700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie;
3) che, nonostante l'accordo, il – “già a far data dal mese di dicembre 2018 (mese di CP_1
omologa della separazione)” – non versava alcunché alla ricorrente per il mantenimento delle figlie, né provvedeva al pagamento delle spese straordinarie;
sicché la in data Parte_1
14 marzo 2019 notificava al coniuge “il primo di una lunga serie di atti di precetto”, e solo a seguito di questo il resistente provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
4) resosi nuovamente inadempiente, il Tribunale di Catanzaro – su ricorso della – Parte_1
con decreto del 27.11.2019 disponeva il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del il suddetto decreto, munita di formula esecutiva veniva, pertanto, notificato sia al CP_1
coniuge che al di lui datore di lavoro, il quale – tuttavia – il 20.12.2019 comunicava che, avendo il rassegnato in data 06.12.2019 le proprie dimissioni – non era più alle CP_1
dipendenze dell'impresa di costruzioni di;
Controparte_3
5) notificato, pertanto, un secondo atto di precetto per il recupero delle mensilità da gennaio ad aprile 2019 ed un terzo precetto per quelle da giugno a settembre dello stesso anno, stante la perdurante inadempienza la ricorrente notificava in data 3.12.2019 atto di pignoramento presso terzi, presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a., la quale – nel rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – comunicava che sul conto corrente intestato a “non vi erano CP_1
giacenze attive”;
6) notificato un quarto atto di precetto, seguivano: a) atto di pignoramento presso il datore di lavoro (al fine di ottenere una quota del Trattamento di Fine Rapporto), il quale comunicava che il non solo non vantava alcun credito, quanto era debitore “per effetto CP_1
di maggiori crediti vantati dalla ditta , in conseguenza di rilevanti danni cagionati CP_3
(…) a beni aziendali”; b) atto di pignoramento presso la Banca Centro Calabria, rivelatosi anche questo infruttuoso, atteso che l'istituto di credito comunicava l'inesistenza di rapporti bancari con il resistente;
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 4 di 12 7) raggiunto un accordo bonario, il provvedeva in data 4.03.2020 al pagamento della CP_1
somma complessiva di € 4.500,00 tramite assegno circolare intestato alla ricorrente;
tuttavia, già dallo stesso mese, il resistente si rendeva nuovamente inadempiente, di talchè veniva allo stesso notificato il 7.01.2021 il quinto atto di precetto per le mensilità da marzo 2020 a gennaio 2021, seguito dall'ennesimo atto di pignoramento presso terzi. La Banca di Credito
Cooperativo, nondimeno, comunicava che il non intratteneva alcun rapporto con CP_1
l'istituto di credito, mentre la dichiarava di non trovarsi “in possesso di cose, CP_4
somme o valori maturati e/o maturandi riferibili al soggetto esecutato”;
8) che, oltre all'aspetto economico, il resistente – nonostante i plurimi inviti rivoltigli dalla ricorrente a modificare il proprio comportamento, ad assumere nei confronti delle minori atteggiamenti più amorevoli e a trascorrere con loro più tempo - si era dimostrato gravemente carente anche sotto il profilo affettivo, non adempiendo ai propri doveri di cura, istruzione ed educazione delle figlie, spesso offese e mortificate, lasciate dal padre incustodite o alle cure dei nonni paterni nei giorni e negli orari di visita;
9) che il comportamento “disattento e menefreghista” del – totalmente disinteressato, CP_1
anche quando le bambine erano malate - aveva creato in queste ultime un profondo stato di malessere;
ed invero queste erano talmente turbate dai comportamenti del padre, dagli insulti e dalle parolacce, da rincasare non di rado presso l'abitazione materna “piangendo”;
10) che, nonostante il padre non vedesse più le figlie dal mese di giugno dell'anno 2021, la ricorrente seguitava ad accompagnarle presso l'abitazione dei nonni paterni nel giorno di competenza del padre (il giovedì), ove si intrattenevano in loro compagnia fino alle ore
21:00. Durante tali visite capitava loro di incontrare il genitore, ma in tali occasioni avevano assistito “ai forti litigi tra il padre ed i nonni”.
Fatte tali premesse, allegando all'uopo la documentazione richiamata in ricorso, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del
[...]
matrimonio civile. Chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo o super esclusivo delle figlie, da collocarsi prevalentemente presso di sé, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, l'obbligo in capo a quest'ultimo di concorrere al mantenimento delle figlie mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 5 di 12 1.2. Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio né compariva personalmente all'udienza presidenziale del 29 settembre 2022; quindi, il
Presidente – con separata ordinanza – disponeva l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, nominava il Giudice Istruttore e fissava per la comparizione dei coniugi dinnanzi a questi e la trattazione del procedimento l'udienza del 16 febbraio 2023.
1.3. Depositata memoria integrativa e pronunciata sentenza non definitiva sullo status, il
Collegio, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente ed inerenti, in particolare, alla decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, all'affidamento super esclusivo delle minori alla madre ed al mantenimento delle stesse.
Con la medesima ordinanza veniva, altresì, nominato curatore speciale delle minori l'Avv.
Persona_4
1.4. Con memoria difensiva di costituzione nell'interesse delle medesime, il curatore dichiarava di aderire alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente, evidenziando all'uopo di aver incontrato e sentito le minori (in particolare,
PE
), le quali confermavano di non intrattenere alcun rapporto con la figura paterna, incontrato di rado presso l'abitazione dei nonni paterni, con i quali, al contrario, avevano ottimi rapporti.
Rappresentava, altresì, di aver contattato il sulla sua utenza telefonica al fine di fissare CP_1
un colloquio per illustrare la procedura che vedeva coinvolte le figlie, ma il resistente si dichiarava impossibilitato ad incontrare il curatore, manifestandosi altresì contrariato ad essere da quest'ultimo contattato ritenendo che ciò costituisse violazione della sua privacy
(cfr. pag. 3 della memoria di costituzione del curatore).
1.5. All'udienza del 10 aprile 2024, sentiti sia il difensore della ricorrente che il curatore, i quali insistevano nell'accoglimento delle domande e precisavano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti ed atti difensivi, la causa era rimessa direttamente al Collegio per la decisione stante l'espressa rinuncia manifestata dai suddetti procuratori alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il presente giudizio prosegue a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, per la decisione in ordine alle domande di decadenza della responsabilità genitoriale
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 6 di 12 del resistente, all'affidamento super esclusivo delle minori alla madre ed al mantenimento delle stesse avanzate da . Parte_1
3. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente sia fondata e meritevole di accoglimento.
In via preliminare, deve rammentarsi che le norme che vengono in rilievo in materia sono l'art. 330 c.c. - il quale prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri arrecando grave pregiudizio alla prole – e l'art. 333 c.c., il quale stabilisce che “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Dall'esame del combinato disposto delle citate norme si evince come il provvedimento ablatorio in esame costituisca l'extrema ratio che il giudice adotta “qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli” (Sent. Cass. n. 14145/2017)” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023).
Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, “la decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma si fonda sull'accertamento degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre a danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o l'ablazione della responsabilità genitoriale” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6186 del 1 marzo
2023).
Questa, invero, “presuppone la violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 7 di 12 minore” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33147 del 10 novembre 2022), accompagnata da una prognosi sfavorevole sulle concrete possibilità di ripresa da parte del genitore delle proprie capacità e dei compiti di cura ed assistenza della prole.
Trattasi di un principio di diritto che la Suprema Corte di Cassazione ribadisce nella recente pronuncia, sopra richiamata, nella quale afferma che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023).
Tra le condotte che per pacifica giurisprudenza giustificano l'adozione del provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale si annovera certamente quella della grave e reiterata violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, allorché questa si traduca e sia eloquente di un evidente e manifesto disinteresse del padre nei confronti del minore che, contravvenendo ai doveri derivanti dallo “statuto dei diritti del figlio” non assicura al medesimo “il diritto di essere amato” (cfr. Tribunale minorenni Caltanissetta, 02/03/2021).
Ed ancora, “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio determina un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella
Carta costituzionale (in particolare, artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela” (cfr.
Tribunale di Genova, 14 maggio 2018 n. 1335).
Si rammenta, infine, che la competenza funzionale a decidere sulla domanda di decadenza spetta al Tribunale per i Minorenni;
tuttavia, allorquando è già pendente o è instaurato successivamente tra le stesse parti giudizio di separazione o – come nel caso di specie - scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la competenza è del Tribunale
Ordinario (art. 38 disp. att. c.c.).
3.1. Venendo all'esame nel merito della domanda di decadenza avanzata dalla ricorrente e fatta propria dal curatore delle minori, il Tribunale ritiene che dalle deduzioni ed allegazioni
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 8 di 12 della parte, nonché dall'istruttoria espletata emerga la piena ricorrenza dei presupposti per poter pronunciare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie CP_1
PE PE minori, , e , nate dall'unione coniugale con . Persona_3 Parte_1
Emerge, invero, nel caso di specie una condotta gravemente pregiudizievole del resistente, manifestatasi in comportamenti di umiliazione e mortificazioni delle minori, spesso offese dal padre, nonché di totale disinteresse affettivo e materiale.
Ciò lo si desume dalle deduzioni e dalle allegazioni della ricorrente che a sostegno della domanda produce i numerosi atti di precetto e di pignoramento presso terzi volti ad ottenere il pagamento coattivo del contributo al mantenimento ordinario e straordinario delle minori, spesso rivelatisi infruttuosi, anche in ragione del fatto che il – raggiunto da un primo CP_1
(di diversi) atti di precetto e dal provvedimento volto ad assicurare il pagamento diretto da parte del datore di lavoro – si dimetteva, rimanendo privo di occupazione lavorativa. Egli, fin da quando si è separato dalla moglie non ha mai adempiuto (se non coattivamente) all'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie, costringendo la ricorrente ad azionare plurime procedure volte ad ottenere quanto dallo stesso dovuto e facendo mancare, dunque, alle figlie quanto necessario per il soddisfacimento delle loro esigenze.
Il disinteresse del nei confronti delle minori e il carattere irrimediabilmente CP_1
pregiudizievole delle condotte dallo stesso poste in essere emerge, altresì, dalla mancata osservanza dell'esercizio del diritto/dovere di visita, inizialmente praticato in maniera saltuaria, non osservando i giorni e gli orari stabiliti ed in maniera non confacente alle minori PE (lasciandole alle sole cure dei nonni paterni o portando con sé la figlia , la quale era costretta a far rientro a casa a tarda notte o a dormire in auto fino alle prime luci del mattino in attesa del padre, o trascorrendo con loro pochissimo tempo durante il quale, peraltro, assumeva atteggiamenti tutt'altro che amorevoli, offendendo e mortificando le figlie o lasciandole totalmente incustodite) fino ad essere del tutto assente.
A far data, infatti, dal mese di giugno dell'anno 2021 il padre risulta aver interrotto ogni rapporto con le figlie che, da allora, non lo vedono se non saltuariamente e per mera casualità.
Tali circostanze hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dalle minori al curatore speciale, le quali hanno confermato l'assenza della figura paterna, raramente e casualmente incontrata presso l'abitazione dei nonni allorché queste si recano a far visita
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 9 di 12 agli ascendenti ed in occasione delle quali il padre non manifesta alcun interesse nei loro confronti.
A ciò deve aggiungersi che, contattato telefonicamente dal nominato curatore, il – CP_1
contumace nel presente giudizio – non ha mostrato alcun interesse alla ripresa dei rapporti con le figlie, dichiarandosi impossibilitato ad incontrare il suddetto curatore e manifestando la propria contrarietà ad essere da questo raggiunto sulla propria utenza telefonica, ritenendo di essere stato violato nella sua privacy.
Alla luce di quanto emerso, il Collegio non può che esprimere, pertanto, una prognosi negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali di , essendo del tutto assente da parte di questi l'assunzione CP_1
diretta della responsabilità genitoriale, in termini di cura e mantenimento della prole;
né è possibile formulare una prognosi favorevole sul recupero delle capacità genitoriali, mancando l'intento del ricorrente di riprendere una relazione con le figlie.
Il Collegio, conseguentemente, nel superiore interesse delle bambine, non può che pronunciare la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale CP_1
PE PE sulle figlie minori, , e , le quali vengono, pertanto, affidate alla Persona_3
madre, , che - quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
- eserciterà in via esclusiva la responsabilità sulle minori per tutte le questioni a queste attinenti, con esclusione del padre da tali scelte.
Il Collegio ritiene, altresì, alla luce delle risultanze istruttorie, di non dover prevedere alcun calendario di incontri tra le figlie e il padre: non essendovi da circa due anni alcun rapporto e ritenuto che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse delle minori, il Collegio ritiene di dover sospendere l'esercizio del diritto/dovere di visita del padre, fermo restando che laddove il intenda riavvicinarsi alle minori, iniziando un percorso di graduale di CP_1
recupero delle proprie capacità genitoriali, dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al Tribunale competente.
4. Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, atteso che la ricorrente afferma di aver preso in locazione altra abitazione ove vive con le figlie.
5. Quanto ai provvedimenti di natura economica, il Collegio – tenuto conto dell'età della prole e delle condizion reddituali della ricorrente, che dichiara di non aver percepito nell'anno 2023 alcun reddito da lavoro dipendente e di aver percepito, a titolo di reddito di
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 10 di 12 cittadinanza, nel medesimo anno un importo di € 796,58 e di € 360,79 a titolo di Assegno
Unico erogato dall' (cfr. autocertificazione riversata in atti) - ritiene congruo ed equo CP_5
confermare quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale e, di conseguenza, porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie per le tre figlie, purché debitamente documentate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguenziale condanna del resistente alla refusione delle medesime anticipate dalla parte ricorrente e dal curatore speciale, con versamento in favore dell'Erario, essendo ammessi al gratuito patrocinio.
Queste, dunque, sono liquidate, come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento (da
€ 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del
D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando a seguito di sentenza non definitiva n. 374/2024 pubblicata il
16 febbraio 2024, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) dichiara ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle CP_1
PE PE figlie minori, , e , senza facoltà di incontri come precisato in parte Persona_3
motiva;
2) dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre, con riferimento a tutte le questioni inerenti alle minori medesime, con esclusione da tali scelte del padre;
3) nulla sulla casa coniugale;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 700,00, annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie,
5) condanna al pagamento delle spese di lite della ricorrente, in favore dello CP_1
Stato, che si liquidano complessivamente in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € per la fase
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 11 di 12 decisionale1.453,00) ed € 98,00 a titolo di contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
6) condanna al pagamento delle spese di lite del curatore speciale, Avv. CP_1
in favore dello Stato, che si liquidano complessivamente in € 3.809,00 Persona_4
(di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € per la fase decisionale1453,00), oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale compensi, oltre 15% di spese nonché Iva e CPA come per legge;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 29 maggio 2024.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4492/2021 - Pagina 12 di 12