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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili, in grado d'appello riunite n. r.g. 1541/2012 e n r.g. 1542/12 aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 10577/2011 del 28.6.2011, notifica, vertenti
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi del sig. , rappresentati e difesi C.F._2 Persona_1 dagli Avv.ti Anna D'Agostino (C.F. ) (fax 043429641) (pec C.F._3
e Angelo Ricci (C.F. ) Email_1 C.F._4
(fax 0817611914) (pec ed elettivamente Email_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, al Largo Sermoneta n.24.
APPELLANTI giudizio rg.1542/2012
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._5
LU IV (C.F. (fax 0817611914) (pec C.F._6 e Angelo Ricci (C.F. ) Email_3 C.F._4
(fax 0817611914) (pec ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, al Largo Sermoneta n.24.
APPELLANTE giudizio rg.1542/2012
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._7
Lelio della RA (C.F. ) (fax 0815512339) (pec C.F._8
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_4
quest'ultimo sito in Napoli, alla Via S. Brigida n.64.
APPELLATO
E
, , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
E CONTE . CP_7 CP_8
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Primo grado
1.1.Con atto di citazione notificato il 17.04.96 (introduttivo del giudizio RGN 4054/1996)
conveniva in giudizio innanzi il tribunale di Napoli il germano Persona_1 CP_2
chiedendo, previa riunione fittizia dei beni che appartenevano alla de cuius , Persona_2 compresi quelli oggetto della donazione del 2.4.1980 in favore del figlio e CP_2
formazione dell'asse ereditario, determinare – ai sensi dell'art. 556 c.c.- la quota di cui la defunta poteva disporre e per, converso, il valore della quota di eredità che per legge spettava ad esso attore;
operare la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione in favore di , nei limiti della lesione della porzione di legittima CP_2 spettante ad esso deducente, integrandosi i beni lasciatigli per testamento mediante condanna del convenuto alla restituzione dei beni o del relativo controvalore in denaro, assegnatigli in eccesso;
vinte le spese del giudizio.
1.2. Esponeva l'attore: che in data 26.12.1990 era deceduta che aveva 5 Persona_2
figli: , premorto nel 1989, , , e , lasciando testamento Per_3 Per_1 CP_1 CP_8 CP_2 olografo datato 20.10.1987-18.9.1990 pubblicato a Capri il 5.1.1991, nel quale aveva manifestato la chiara volontà di destinare l'intera quota disponibile del suo patrimonio al figlio , al quale aveva assegnato oltre la metà delle sue sostanze, specificando CP_2
minuziosamente i beni e i diritti riservatigli, senza nulla prevedere in ordine ai beni mobili ( quali tappeti, argenteria, preziosi, quadri) di cui la defunta disponeva e che non erano stati mai distribuiti tra i coeredi;
che era sconosciuta la destinazione dei risparmi provenienti dai redditi che la predetta percepiva e che, negli ultimi tempi, ammontavano a circa Lire
50.000.000 annui (per pensione di reversibilità, canoni di affitto di due negozi e dell'appartamento al primo piano, tutti situati nella centralissima via Camerelle in Capri, oltre al corrispettivo del diritto di usufrutto di IL TA, di cui la , Per_2
successivamente alla donazione al figlio , non aveva mai goduto); che ai beni CP_2
immobili considerati nel testamento andava aggiunta la preziosa tomba di famiglia sita in
Capri, del valore di circa Lire 80 milioni;
che nel corso del 1991 esso attore era venuto a conoscenza dell'incasso, sul conto corrente della madre, in epoca successiva al decesso, di un assegno di lire 4.212.000 risultante emesso in favore di tale due giorni Persona_4
prima dell'exitus, la cui sottoscrizione, come da perizia calligrafica affidata al Prof. , Per_5 risultava apocrifa e presumibilmente apposta da un familiare;
che l'appartamento lasciato ad esso attore, a causa di alcune clausole del testamento, risultava deprezzato nel valore e di difficile commercializzazione;
che da perizia di stima affidata al geom. Persona_6 era emersa una lesione della quota riservata ad esso attore di circa lire 400 milioni, basata solo sui cespiti immobiliari, e che certamente era maggiore considerando i valori mobiliari e le liquidità, comprese quelle di cui aveva avuto la disponibilità al momento CP_2
della morte della madre e quantomeno nel corso dell'ultimo decennio di vita della de cuius.
1.3. resisteva alla domanda negando l'esistenza di qualsiasi lesione della CP_2 quota di riserva lamentata dall'attore. In particolare, sosteneva che nel patrimonio della madre, al tempo della morte, non vi fossero tappeti, argenteria, preziosi e quadri e neanche risparmi provenienti da redditi, di cui la de cuius aveva già fruito per vivere;
contestava, altresì, di aver avuto la disponibilità, prima e dopo la morte della madre, di beni mobili, valori mobiliari e denaro che avrebbero dovuto comporre la massa;
infine sosteneva essere frutto di fantasia la non autografia di un assegno di lire 4.212.000.
Sulla base della considerazione che nel caso di lesione della legittima lamentata dall'attore, sarebbero state soggette a riduzione in primo luogo le disposizioni testamentarie, sollecitava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
1.4. Disposta l'integrazione del contraddittorio, cui provvedeva l'attore, restavano contumaci i chiamati , , , , CP_1 CP_9 CP_10 CP_6 CP_3
, e .
[...] CP_4 Controparte_5
2. Con atto di citazione del 27.5.2000 (introduttivo del giudizio RGN 6010/2000)
[...]
, figlia di , conveniva in giudizio il germano CP_1 Persona_2 CP_2 anch'essa chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione effettuate dalla de cuius in favore del prevenuto.
2.1. In tale secondo giudizio si costituiva impugnando la domanda e CP_2 riproducendo sostanzialmente le stesse difese già svolte nel precedente.
3. Disposta la riunione dei due giudizi, istruita la causa con prova per testi e TU affidata all' NG. , a seguito del decesso di , si costituivano i suoi Persona_7 Persona_1
eredi e . Parte_1 CP_11
4.Indi, dopo ripetuti chiarimenti, supplementi ed integrazioni alla TU, con sentenza n.
10577 del 28.6.2011 il tribunale adito rigettava le domande di riduzione e condannava gli attori, in solido, alle spese di causa in favore di per i due giudizi riuniti, CP_2 liquidandole in complessivi € 40.987,16, oltre oneri di legge.
4.1.A fondamento della propria decisione il giudice di prime cure, per quanto ancora qui di interesse, in limine litis qualificava le domande quali azioni di riduzione, precisando che , invece, alcuna tempestiva domanda di divisione era stata proposta dalle parti;
dichiarava, poi, inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di rendiconto della gestione dei beni della de cuius formulata per la prima volta da nei confronti del germano Persona_1 CP_2 nelle note istruttorie ex art. 184 cpc, come peraltro eccepito dal convenuto, aggiungendo che, vertendosi, in tema di azione di riduzione, il conto si sarebbe potuto rendere solo da coloro che fossero stati eventualmente tenuti alla reintegrazione, nei limiti in cui avessero dovuto restituire anche i frutti (dalla domanda giudiziale ex art. 561 comma 2 c.c.); dichiarava, del pari, inammissibile, per tardività, la richiesta dell'originario attore di essere rimborsato della quota di imposta di registro versata in eccedenza e, in ogni caso, la reputava infondata;
disattendeva le censure di irritualità e di nullità della TU avanzate dall'attore e, in ogni caso, le riteneva superate a seguito del supplemento peritale disposto con ordinanza dell1'1.12.2009; facendo propri gli esiti della TU, affermava l'inesistenza della lamentata lesione della quota riservata agli attori e , che anzi, Per_1 CP_1
risultavano aver ricevuto più della quota ad essi spettante.
4.2. Rispondeva compiutamente alle critiche avanzate dagli attori alle risultanze peritali, spiegando, quanto alla potenzialità edificatoria posseduta dal manufatto insistente sulla particella 93, che la valutazione andava effettuata considerando lo stato del bene ( come emergente anche dalle fotografie in atti) alla data di apertura della successione ( 1990); quanto ai beni mobili, la consistenza di quelli che era assodato appartenessero al compendio ereditario ( vale a dire quelli menzionati nel testamento) non era tale da spostare l'esito del giudizio, tanto più che gli attori non avevano dedotto che tra gli arredi vi fossero mobili di antiquariato o dipinti d'autore; quanto all'appartamento a via Camerelle n. 71, denominato
IL TA, non sembrava possedere qualità tali da renderlo di valore molto superiore agli altri vicini cespiti, trattandosi di compendio per intero ricadente in una zona centrale di pregio del Comune di Capri;
riteneva corretto il criterio di stima adoperato dal TU, essendo quello ufficialmente riconosciuto dagli standard nazionali ed internazionali , vale a dire il valore a mq ( €/mq).
4.3.Ancora, osservava che: le differenze di altezze dell'immobile di era CP_2 dovuto alla tipologia costruttiva più antica ed era assorbita nella valutazione e stima del sNGolo metro quadro;
la vetrina era stata valutata secondo le regole dell'estimo; il locale menzionato nel testamento come serra era un deposito attrezzi da giardino, realizzato a spese del convenuto la baracca in plastica era un pollaio di mq 2,85 di CP_2 nessun valore;
le aree scoperte della proprietà (viali e suolo agricolo) erano state considerate, nel consenso delle parti, come spazi pertinenziali e stimate dal TU nella misura del 10% del valore medi degli appartamenti cui accedevano, criterio che superava la necessità di esplicita individuazione di eventuali servitù; la doglianza sollevata da CP_1 in comparsa conclusionale circa l'omessa considerazione da parte del ctu di numerose
[...]
superfici per un totale di mq 40 era stata smentita dall'ausiliario, che sul punto aveva fornito risposte precise e circostanziate, spiegando che: l'area a parcheggio era stata computata interamente;
non risultava l'esistenza di un ambiente di mq 23 situato immediatamente dietro la vetrina posta su via Camerelle;
l'intercapedine assegnata a
[...]
, situata tra il muro perimetrale di IL TA e il divisorio ad est, sia in superfice CP_2 che in profondità, fino al livello della strada, non era stata valutata costituendo uno spazio per separare IL TA dalla costruzione confinante;
non esisteva alcun vano sotto la scala che collegava il piano terra a quello superiore;
l'NGresso da via Camerelle era costituito da uno stretto camminamento che consentiva il passaggio delle persone in fila indiana;
al primo piano non esisteva pianerottolo di arrivo;
i rilievi metrici erano stati eseguiti alla presenza dei tecnici e dei legali delle parti, che avevano escluso l'esistenza di locali occulti.
4.4. Circa, poi, la questione della cantina, che secondo gli eredi di doveva Persona_1
essere assegnata in parti uguali ai germani e per disposizioni Per_1 CP_2
testamentaria, osservava il primo giudice che era corretta l'interpretazione del TU secondo cui nel testamento olografo era stata disposta l'assegnazione in quote uguali tra i germani e soltanto della parte della cantina ( 2/3) della quale la testatrice Per_1 CP_2 era ancora proprietaria e poteva legittimamente disporre, avendo già donato 1/3 dello stesso bene al figlio con l'atto del 1980. CP_2
4.5. Reputava, invece, fondata la critica rivolta all'ausiliario circa l'inclusione nella donazione delle p.lle 766 e 767 che, invece, erano state assegnate con testamento ai germani e , ma ne affermava l'irrilevanza, sull'assunto che l'attribuzione a Per_1 CP_2 [...]
della metà di quelle particelle in un giudizio di riduzione, e non di divisione, Per_1
comportava l'aumento della quota dello stesso e, quindi, una diminuzione della paventata lesione ove esistente.
4.6. In relazione alla baracca deposito-attrezzi sulla p.lla 93, il tribunale affermava che essa era stata realizzata da dopo l'attribuzione a titolo di liberalità e, pertanto, CP_2 nulla si poteva rinvenire quanto al manufatto nella donazione del 1980 e nel testamento e ciò perché il bene non era della e non faceva parte del relictum;
tutt'al più per il Per_2 principio dell'accessione, il manufatto, che nel momento più prossimo all'apertura della successione, non aveva consistenza di mini appartamento, sarebbe stato di proprietà del titolare del fondo su cui era stato edificato.
4.7. In replica alle critiche sollevate dalle parti attrici alla TU circa il metodo di misurazione degli immobili di causa, il primo giudice condivideva il criterio adottato dall'ausiliario della superfice utile, sulla scorta della considerazione che si trattasse dell'unico criterio utilizzabile “in una realtà come quella isolana in rilievo, in cui non sono consentiti incrementi di volumetria e conseguentemente aumenti di superfice “. Del pari, confermava la correttezza del metodo di stima degli immobili di causa adoperato dall'ausiliario, disattendendo il diverso criterio propalato dal CT di parte attrice NG. Per_8
Secondo grado.
Appello RGN 1541/2012
proposto da e (eredi di ) Parte_1 Parte_2 Persona_1
5.1. Avverso la sentenza n. 10577/2011 depositata il 30.11.2011 e notificata ai difensori avv. Limatola il 29.2.2012 e agli avv.ti Bisceglia e D'Agostino il 6.3.20212, con atto di citazione consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario il 29.3.2012 hanno proposto appello i sig.ri e , in qualità di eredi del sig. , Parte_1 Parte_2 Persona_1
lamentando: 1) particella n.93: contraddittorietà della pronuncia rispetto all'ordinanza del
24.11.09.- Erronea interpretazione dell'atto di donazione e del testamento.-
Contraddittorietà ed illogicità della motivazione; 2) cantinola e particelle nn.766 e 767: erronea interpretazione dell'atto di donazione del testamento.- Contraddittorietà ed illogicità della motivazione; 3) erronea e contraddittoria individuazione del criterio di valutazione di calcolo delle superfici; 4) omessa ed insufficiente motivazione. – Errata valutazione delle risultanze probatorie e motivazione contradittoria e/o illogica circa la valutazione dei beni ereditari; 5) compensazione delle spese di lite.
Sulla base di tali censure hanno chiesto: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, previa riunione fittizia dei beni che appartenevano a , compresi quelli di cui alla donazione in favore del figlio Persona_2
, nonché dei beni trattenuti da quest'ultimo in qualità di amministratore di CP_2 fatto dell'intero patrimonio del de cuius, disporre la quota di cui la defunta poteva usufruire, per converso, il valore della quota di eredità che per legge spettava al sig. : Persona_1 eseguire la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione in favore del sig.
nei limiti della lesione della porzione di legittima spettante al sig. CP_2 [...]
, e per esso ai suoi eredi, attuali appellanti, integrando i beni lasciatigli per Per_1
testamento mediante condanna del sig. alla restituzione dei beni, o del CP_2 relativo controvalore in denaro, assegnategli per eccesso;
3) in subordine riformare la condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata. 4) in via istruttoria disporre una nuova C.T.U. allo scopo di accertate la fondatezza delle obiezioni formulate da essi deducenti.
5.2. Ha resistito al gravame il sig. , instando per il rigetto dello stesso con CP_2 condanna degli appellanti alle spese del grado in solido con la sig.ra . CP_1
5.3. Sono rimasti contumaci, benché regolarmente citati, gli appellati Controparte_5
, , e , CP_3 CP_9 CP_4 CP_6
Appello RGN 1542/2012
proposto da Parte_3
[...
. Avverso la medesima sentenza, notificata al suo difensore avv. Ricci in data 2.3.2012, ha avanzato appello anche con atto di citazione consegnato per la notifica CP_1 all'ufficiale giudiziario l'1.4.20212 deducendo: 1) censure mosse all'operato del C.T.U.; 2) omessa stima dei numerosi beni ereditari allo scopo di determinare le quote di legittima e della disponibile. - Incompleta determinazione del valore dell'intero asse ereditario.
All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha rassegnato le seguenti conclusioni:1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto riformare totalmente la sentenza appellata ed accogliere la domanda proposta dall'appellante nel primo grado di giudizio alle cui conclusioni integralmente si riporta;
3) qualora risultasse violata la quota di eredità riservata all'appellante ridurre prima le disposizioni testamentarie, e poi all'occorrenza le donazioni eseguite dalla sig.ra nei confronti di , nei limiti della lesione Persona_2 CP_12 di legittima spettante all'attuale appellante;
4) condannare il sig. a restituire CP_2 all'odierna appellante i beni in questione o porzioni di essi che risultassero in eccesso o tramite pagamento del relativo controvalore al fine di integrare la propria quota di legittima alla stessa spettante;
5) revocare la condanna dell'appellante alle spese di primo grado ed a quelle di C.T.U.; 6) disporre, in via istruttoria, una nuova C.T.U.
6.2. Ha resistito al gravame , chiedendo il rigetto dello stesso con condanna CP_2
dell'appellante alle spese del grado.
6.3. Sono rimasti contumaci gli appellati , Controparte_5 CP_3 CP_9
e , tutti ritualmente citati e non costituiti. CP_4 CP_6
7. E' stata disposta la riunione dei due appelli, è stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo del giudizio di primo grado, indi con ordinanza del 15.10.2020, seguita all'udienza cartolare del 14.10.2020, la Corte ha riservato, una prima volta, la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
7.1. All'esito, con ordinanza del 10.3.2021, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, nominando TU l'NG. , a cui ha affidato i seguenti quesiti: “1. Persona_9
Esaminata la documentazione agli atti e le osservazioni delle parti in primo grado e nel presente grado, conducendo le indagini che si rendessero necessarie anche presso tutti gli
Uffici Pubblici competenti, previa individuazione, eventualmente concordata con i CT di parte, del metodo per la stima degli immobili nonché del criterio di misurazione delle superfici, provveda il TU ad individuare esattamente il compendio ereditario (beni immobili, mobili, somme di denaro, titoli, ecc.) della de cuius , deceduta il Persona_2
26.12.1990; 2. in particolare accerti e determini il valore, anche sulla sola base della documentazione in atti qualora detti beni mobili non siano piú reperibili, dei seguenti beni mobili contenuti all'interno di “IL TA”: due letti di ottone, un tavolo, il buffet e sei sedie, una cassapanca con sovrastante specchiera, quattro quadri con soggetti ricavati, un quadro ad olio dipinto da un ritratto ad olio di dipinto da Pt_4 Persona_10 Per_11
come meglio specificati nei rispettivi atti difensivi;
3. accerti l'epoca di realizzazione
[...] del cd. “mini appartamento al piano terra sulla particella n. 93” e ne effettui comunque la stima all'epoca dell'apertura della successione;
4. determini il TU la consistenza ed il valore di quanto donato da al figlio con atto di donazione Persona_2 CP_2 del 2.4.1980 e se, e in che misura, debba procedersi alla valutazione con riferimento a
“IL TA” della estensione a piano terra dell'ambiente esistente nella zona N-E in adiacenza al vano deposito;
dell'ambiente denominato pozzetto, del vano sotto la scala;
dell'NGresso da via Camerelle n. 69, in parte coperto per circa 5 mq ed al primo piano del pianerottolo d'arrivo e del vano scala;
5. proceda quindi alla somma del relitto e del donato (riunione fittizia), in base ai titoli in atti, secondo il valore dei beni al tempo dell'apertura della successione, e calcoli, sulla base dell'asse così formato, il valore della quota disponibile e di quelle di legittima spettanti agli istanti legittimari, verificando le eventuali lesioni della quota di riserva spettante a e , quali eredi Parte_1 Parte_2 di , e a e predisponendo i propri conteggi per entrambe le Persona_1 CP_1
ipotesi, di lesione o meno delle quote di riserva, procedendo, per l'ipotesi di lesione, alla riduzione della donazione effettuata dalla de cuius con l' atto pubblico suddetto, fino all'integrazione delle quote lese;
6. determini il corrispettivo del godimento degli immobili da parte degli eredi che ne abbiano avuto l'uso esclusivo, contabilizzando e ripartendo rendite e spese documentate e - in virtù di separato conteggio- anche le spese sostenute per migliorie ed addizioni (cfr. Cass. n. 16206/2013);
7. riferisca quanto altro ritenuto utile a fini di giustizia, fornendo analitico riscontro alle contestazioni sollevate dalle parti ed adoperandosi concretamente per una definitiva soluzione conciliativa della controversia”.
7.2. Con provvedimento reso nel verbale di udienza del 23.9.2021 il Collegio, su istanza di parte appellata, ha espunto dal quesito la parte finale del punto n. 6) da “anche” a “2013” e confermato, nel resto, l'ordinanza del 10.3.2021.
7.3. Dopo diversi rinvii a seguito di proroghe dei termini al TU, autorizzate anche per favorire la conciliazione della controversia tentata dall'ausiliario, depositata la relazione peritale in data 3.11.2024, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 31.1.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025, celebrata in forma cartolare ex rt. 127 ter cpc.
Sulla tempestività delle impugnazioni.
8. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se le impugnazioni siano state proposte tempestivamente.
8.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 02.03.2012; b) l'atto d'appello proposto dalla sig.ra è stato CP_1 consegnato all'ufficiale giudiziario l'1.4.2012 e l'atto di appello proposto dai sig.ri Pt_1
e è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 29.03.2012.
[...] Parte_2
8.3. Ne deriva che il termine di gg. 30 previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato per entrambe le impugnazioni.
9. Può ora passarsi al merito.
Appello RGN 1541/2012
9.1. Con il primo motivo dell'appello proposto da si deduce l'errore in cui Parte_5 sarebbe incorso il TU che, dopo aver stimato il manufatto realizzato sulla particella 93
(c.d. miniappartamento), ne aveva assegnato il relativo valore alla quota del convenuto
, nonché della sentenza impugnata nella parte in cui aveva stabilito che CP_2
“poiché la baracca deposito-attrezzi sulla p.lla 93 è stata realizzata da dopo CP_2
l'attribuzione a titolo di liberalità, nulla si poteva rinvenire quanto al manufatto nella donazione del 1980 e nel testamento;
e ciò perché il bene non era della e non faceva Per_2
parte del relictum;
tutt'al più, per il principio dell'accessione, il manufatto, che al momento più prossimo all'apertura della successione non aveva consistenza di miniappartamento, sarebbe stato di proprietà del titolare del fondo su cui era stato edificato”.
Sostengono, di contro gli appellanti che il manufatto in questione, proprio perché non assegnato con l'atto di donazione né con il testamento olografo, doveva ritenersi compreso nel relictum, tanto più che il convenuto non aveva affermato di aver costruito CP_2
il manufatto semidiruto presente sulla particella 93 all'epoca dell'apertura della successione, ma solo di aver provveduto al suo risanamento. Pertanto, il fabbricato non poteva essere attribuito a CP_2
In ogni caso, assumono i deducenti che quand'anche venisse confermata l'appartenenza a del manufatto in questione, lo stesso andrebbe correttamente stimato, atteso CP_2
l'errore in cui era incorso il ctu determinando il valore del bene alla data del 2010 e non a quella dell'apertura della successione e non avendo tenuto conto delle potenzialità edificatorie del fabbricato, qualificato dal primo giudice come “miniappartamento” e ritenuto, invece, dall'ausiliario come manufatto ad uso agricolo, con coefficiente di riduzione del 75% rispetto al valore unitario al mq.
Aggiungono che nessun rilievo avrebbe la circostanza che all'epoca dell'apertura della successione si trattava di manufatto semidiruto, in quanto, senza disconoscere i costi sostenuti dal convenuto per la ristrutturazione, sarebbe rilevante la destinazione abitativa del fabbricato.
Si chiede, quindi, che il manufatto venga considerato come appartenente alla comunione ereditaria della particella 93, in alternativa che venga accertata la reale natura del bene con rideterminazione della sua stima.
9.1.2. Il motivo in parte è inammissibile in parte infondato.
E' inammissibile, per difetto di interesse, nella parte in cui protesta l'errata assegnazione del manufatto (attualmente miniappartamento) ubicato sulla particella 93 alla quota di
[...]
. Infatti, considerato che -come ben rilevato dal primo giudice- l'unica domanda CP_2 proposta dagli attuali appellanti in primo grado è quella di riduzione e non di divisione,
l'assegnazione alla massa ereditaria invece che alla quota di del valore del CP_2
manufatto in questione verrebbe ad accrescere la quota spettante agli appellanti e a ridurre il valore di quella di , con diminuzione della asserita lesione, escludendo, così CP_2
un effetto più favorevole agli appellanti della invocata modifica.
Nel resto il mezzo è infondato.
Dalla relazione integrativa depositata in primo grado il 17.5.2010 risulta ben chiaro che l'ausiliario NG. ha considerato lo stato del manufatto alla data di apertura della Per_7 successione laddove, dopo aver premesso che “all'epoca dei sopralluoghi era un manufatto semidiruto su un terreno destinato all'uso agricolo e a quest'ultimo funzionale ( cfr. foto n°
114, 115 relazione del 03.10.2003)”, ha, poi, proseguito con l'affermare che la “valutazione del manufatto viene eseguita considerando per esso la destinazione a deposto di attrezzature per l'uso agricolo…” e utilizzando, nella formula di calcolo contenuta a pag. 1 di detta relazione, il valore unitario al metro quadro dell'immobile ad uso abitativo riferito all'anno
1990, ottenendo una stima del bene pari ad € 14.607,73. Valore che è stato sostanzialmente confermato dalla TU a firma dell'NG. Persona_9
svolta nel presente grado che, in risposta a specifico quesito afferente detto cespite (“ 3. accerti l'epoca di realizzazione del cd. “mini appartamento al piano terra sulla particella
n. 93” e ne effettui comunque la stima all'epoca dell'apertura della successione”) ha determinato in € 14.572,07 il prezzo di mercato del bene alla data di apertura della successione.
Nell'addivenire a tale stima l'NG. , sulla scorta del rinnovato accertamento peritale Per_9
demandatogli, ha avvalorato le conclusioni rassegnate dal ctu del primo grado circa il fatto che il manufatto ubicato sulla p.lla 93 era, all'epoca di apertura della successione (1990), un fabbricato semi-diruto e che solo in epoca successiva alla morte della , lo stesso era Per_2
stato ristrutturato assumendo la consistenza, all'attualità, di mini-appartamento , a cura e spese di ( circostanza, quest'ultima, incontestata tra le parti fin dal primo CP_2
grado).
Sul punto, l'ausiliario ha affermato che, “il fabbricato oggi individuato con p.lla 1065 reca catastalmente la sua “costituzione del 15/09/2016 pratica n. na0359384 in atti dal
15/09/2016 costituzione (n. 3994.1/2016)” (cfr. Allegato 6) pratica coincidente a quella relativa alla serra;
non essendo possibile che sia stato costruito nel 2016, va da sé che ancorchè semi-diruto, esso doveva essere già presente sulla ex p.lla 93”.
Con condivisibile interpretazione dei titoli in atti, l'NG. ha osservato che la Per_9
circostanza dell'esistenza del manufatto diruto sulla p.lla 93 donata emerge nella postilla al testamento olografo di , che alle pagg. 6, 7 reca: “…preciso che la fogna del Persona_2 fabbricato destinato a e , che in seguito alle modifiche da me Persona_1 CP_1
ultimamente apportate ora sfocia direttamente in quella comunale attraverso l'NGresso di
Via Camerelle n. 69, dovrà convogliare oltre le acque pluviali anche quelle che dovranno derivare da futuri ampliamenti delle costruzioni esistenti nel terreno a monte assegnato a mio figlio ”, costruzioni che, come evidenziato dall'ausiliario, ancorchè di tipo CP_2
precario ovvero non ancora ultimate, “possono identificarsi solo con l'attuale p.lla 1065 da destinarsi successivamente ad un uso residenziale” ( cfr. pagg. 17-18 relazione in atti). Ha, dunque, tratto la corretta conclusione che il cespite in questione, anche se non costruito da zero da (circostanza, peraltro, neanche affermata da quest'ultimo) è stato CP_2 completato e rifinito come rinvenuto alla data delle indagini peritali a spese dello stesso
(anche questa circostanza pacifica perché non contestata dagli appellanti).
In ragione di tale evoluzione riguardante il manufatto in esame, l'ausiliario ha ritenuto di adottare per la stima dello stesso alla data di apertura della successione il metodo- indicatogli dal prof. (CT di parte appellate) e che ha reputato di condividere- del Per_8
valore di trasformazione, tenendo conto del costo da sostenere per la completa riattazione funzionale del cespite, detraendo tale importo dal valore del bene nelle condizioni ordinarie di funzionalità.
A tal fine, è partito dal valore minimo per abitazioni popolari al 1990, come fornito da
- ottenuto a fronte di espressa richiesta all'Istituto (cfr. fig. 3 pag. 19 della CP_13
relazione peritale)- pari ad € 2.802 (£/m2 5.425.429) per la stima dell'immobile in corso di completamento, ha, quindi, individuato sulla base di fonte oggettiva ( Istat) il valore al metro quadro del costo di costruzione per abitazioni civili nel 1990 pari a ca. £/mq
1.070.000; ha, così, calcolato il valore al metro quadro per trasformazione in £/mq
3.891.789 (ottenuto sottraendo dal valore del bene in corso di costruzione quello di costruzione, sempre a metro quadro) e moltiplicato per la superfice del manufatto pari a mq
29, ottenendo il risultato finale di £ 28.215.470, pari ad € 14.572,07 (cfr. pagg. 20-21 relazione in atti).
Ritiene questa Corte di condividere e far proprio il criterio di stima adottato dall'NG.
che appare corretto in quanto, da un lato tiene conto dello stato del bene donato Per_9 all'epoca dell'apertura della successione (1990, quando ancora non erano state apportate migliorie ed addizioni da , che quindi non vanno considerate ai sensi dell'art. CP_2
748 c.c.) e dall'altro appare idoneo a dare rilievo alla potenzialità edificatoria del bene che, infatti, da fabbricato semidiruto nel 1990 di apertura della successione, risulta all'attualità avere consistenza di “miniappartamento” a seguito di trasformazione realizzata a cura e spese di in epoca successiva al decesso della madre. CP_2
Tale criterio di stima, secondo quanto riferito dall'ausiliario risulta, peraltro, stato indicato dalla stesso CT di parte appellante NG. (affermazione non contestata dagli Per_8
appellanti) e finisce per restituire un risultato che non muta, se non marginalmente, quello cui era pervenuto in primo grado l'NG. avendo l'NG. concluso per un Per_7 Per_9 valore di € 14.572,07 a fronte di quello indicato dal primo ausiliario in € 14.607,73. Poiché la nuova TU appare più completa e chiara quanto al metodo applicato, si terrà conto della stima dell'NG. ai fini della decisione. Per_9
Il che porta, in definitiva, al rigetto del motivo di appello atteso che non è emersa una stima del bene in esame più favorevole agli appellanti ai fini della loro domanda di riduzione.
9.2. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione dell'atto di donazione e del testamento quanto alla cantinola e la contraddittorietà ed illogicità della decisione in relazione alle particelle 766 e 767.
Circa la cantinola, osservano che per disposizione testamentaria la stessa era stata assegnata ai germani e in parti uguali, mentre il TU l'aveva assegnata a CP_2 Persona_1
per la quota di 2/3 e a per la quota di 1/3, ritenendo CP_2 Persona_1 erroneamente che la avesse attribuito 1/3 del locale al figlio già con l'atto di Per_2 CP_2
donazione del 1980, che invece, non riguardava la cantinola ma soltanto la particella 726.
Quanto alle particelle 766 e 767 protestano che il tribunale, pur avendo dato atto dell'errore del ctu nell'attribuirle per 2/3 a e per 1/3 a , sebbene lasciate CP_2 Persona_1
per testamento in parti quali ai predetti, non aveva, poi, adottato alcun provvedimento per emendare tale errore, ritenendo l'obiezione sollevata in primo grado da essi attori sul punto priva di concrete conseguenze. Assumono, di contro, che trattasi di rilievo determinante ai fini della corretta individuazione delle quote di cespiti assegnati alle parti.
Entrambi i profili di censura appaiono inammissibili in quanto non si confrontano con la reale ratio decidenti sottesa alla decisione impugnata
Ed infatti:
-in relazione alla cantinola, il tribunale, come prima ragione decisoria per disattendere le critiche sollevate dagli allora attori alla ctu, ha osservato che “non può seguirsi l'indicazione degli eredi di che comporterebbe l'accrescimento della quota spettante al Persona_1 loro dante casa (rectius del valore di essa) considerato che l'unica domanda proposta è di riduzione, non essendo stata avanzata istanza di divisione” ( cfr. pag. 32 gravata sentenza) ; tale argomento non è stato investito da alcuna specifica censura in appello, ove non è dedotto in che modo una diversa assegnazione del valore di detta cantinola secondo quanto propalato dagli impugnanti avrebbe comportato una decisione ad essi più favorevole in termini di accertamento della asserita lesione della loro quota di riserva;
pertanto, poiché la ragione spesa dal tribunale è da sola sufficiente a sostenere la decisione sul punto, risultano inammissibili le censure svolte dagli appellanti;
-in relazione alle particelle 766 e 767 del pari le censure svolte dagli appellanti sono aspecifiche e non sono idonee ad incrinare la decisione del primo giudice di ritenere prive di concrete conseguenze l'errore del ctu di assegnare il relativo valore integralmente alla quota di sulla base della considerazione che “l'attribuzione al CP_2 Persona_1 della metà di quelle particelle in un giudizio di riduzione, e non di divisione, comporta l'aumento della quota dello stesso e, quindi, una diminuzione della paventata lesione” (cfr. pag. 33 sentenza gravata), e ciò sulla base delle medesime considerazioni svolte per la cantinola.
Il motivo in esame, quindi, va dichiarato inammissibile.
9.3. Il terzo e il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto volti a contestare, in sintesi, il metodo di calcolo delle superfici adottato dal ctu e fatto proprio in sentenza, la mancata stima di alcune superfici nonché dei beni mobili, l'erronea valutazione dei beni ereditari.
Per rispondere alle plurime obiezioni degli appellanti (v. pagg- da 10 a 32 dell'atto di appello, qui da intendersi richiamate) la Corte ha disposto una nuova TU, assegnando i quesiti che sopra sono stati ritrascritti, i cui esiti ben possono essere utilizzati ai fini della decisione per le ragioni che di seguono saranno analiticamente esposte in relazione a ciascuna questione riproposta in questo grado.
9.3.1. Andando con ordine, con riguardo al criterio di calcolo delle superfici dei fabbricati ( terzo motivo di appello), è fondata la critica degli appellanti secondo cui il metodo da utilizzare è quello della superfice commerciale, dovendosi procedere alla stima del valore di mercato dei beni al tempo dell'apertura della successione, a preferenza del criterio della superfice utile o di calpestio posto a base della TU dell'NG in primo grado e Per_7 recepito in sentenza. Invero, come ha chiarito bene il nuovo TU NG. le superfici vanno misurate Per_9
secondo le previsioni dell'Allegato C) DPR 138/1998, del quale ha dato ampia spiegazione alle pagg. 30 e 31 della relazione in atti (qui da intendersi riportate).
Il risultato ottenuto dalla misurazione secondo il prefato criterio è stato riepilogato nelle tabelle riportate a pagg. 31, 378e 38 della relazione in atti, da cui si ricava che la superfice commerciale al 1990 (arrotondata) dei fabbricati di causa è la seguente:
IL TA (donata a : mq 291 (e non mq 236,13 ctu;
CP_2 Per_7
Appartamento di pianto terra di via P.R. Giuliani n 14/a (assegnato a ): mq Persona_1
158 (e non mq.113,22 ctu NG. ; Per_7
Appartamento al primo piano di via P.R. Giuliani n. 14/a (assegnato a ): mq CP_1
138 (e non mq 126,14 ctu . Per_7
Sulla base degli esiti della nuova ctu emerge, dunque, la fondatezza del terzo motivo di appello, in quanto le superfici degli immobili da stimare sono maggiori di quelle misurate dal TU NG . Per_7
9.3.2. L'ausiliario, poi, in riscontro al quesito n. 4) del mandato, volto a dare risposta alla doglianza di omesso calcolo di alcune superfici di IL TA ( v. pag. 27 e 28 atto di appello , ha dato conto che “Nella valutazione soprastante dell'immobile Parte_6
sono state opportunamente valutate: - l'estensione a piano terra dell'ambiente esistente nella zona N-E in adiacenza al vano deposito;
- l'ambiente denominato pozzetto del vano sotto la scala;
- l'NGresso da Via Camerelle n. 69, in parte coperto;
- al primo piano, il pianerottolo d'arrivo ed il vano scala..” (v. pag. 33 relazione in atti).
Dunque, anche sotto tale profilo, la doglianza degli appellanti è risultata fondata alla luce delle risultanze della nuova TU, che ha permesso di emendare l'errore commesso in primo grado, tenendo conto, nella misurazione, di quelle superfici erroneamente non computate dal precedente ctu.
9.3.3. Un'altra omissione alla quale si è rimediato grazie alla TU disposta in questo grado
è quella riguardante i beni mobili di cui è stata assodata l'appartenenza al compendio ereditario ( perché elencati nel testamento della de cuius), che l'ausiliario in primo grado non ha provveduto a stimare ai fini della riunione fittizia, scelta avallata dal tribunale che, disattendendo il rilievo sul punto degli allora attori, ha reputato non essere rilevante la stima ai fini degli esiti del giudizio in assenza di beni di antiquariato o dipinti d'autore.
Senonché, di detti beni mobili si deve tener conto nella formazione della massa (relitcum + donatum) ai fini della verifica della lamentata lesione della quota riservata agli appellanti, a prescindere dalla eventuale modestia del loro valore di mercato in rapporto all'entità del patrimonio ereditario.
A tal fine è stato conferito specifico quesito al TU, il quale ha proceduto a verificarne la consistenza sulla base di alcune fotografie e di quanto riportato nel testamento della de cuius, fornendone descrizione e stima come segue (cfr. pag. 18 relazione in atti):
-due letti in ottone: 2 x £ 425.000 = £ 850.000;
- tavolo, buffet e sei sedie: £ 400.000 + £ 500.000 + 6 x £ 50.000 = £ 1.200.000;
- cassapanca e sovrastante specchiera: £ 400.000 + £ 550.000 = £ 950.000;
- quattro quadri con soggetti ricavati: 4 x £ 250.000 = £ 1.000.000;
- quadro a olio dipinto da £ 800.000; Pt_4
- ritratto a olio di dipinto da : £ 800.000; Persona_10 CP_14
per un totale di £ 5.600.000, pari a € € 2.892,16
L'ausiliario ha, poi, confermato quanto già accertato dal precedente TU circa Per_7
l'esistenza di somme di danaro sul c/c presso il Banco di Napoli fil. di Capri cointestato tra la de cuius ed il fu per un ammontare di £ 4.359.757 pari a € 2.251,62 Per_12
(arrotondato per difetto) come da estratto conto n. 27/1001 , mentre ha escluso la presenza di titoli di sorta od altro nell'asse ereditario.
Sulla scorta di quanto precede, il valore dei beni mobili, oltre che le somme di denaro, devono essere considerati nella formazione del relictum ai fini della riunione fittizia, come di seguito si dirà. Anche sul punto, quindi, la critica degli appellanti (sviluppata nel quarto motivo) coglie nel segno e va accolta.
9.3.4. La questione che, come in primo grado, costituisce il punctum dolens dell'intera vicenda e che tutt'ora è fonte di forti contrasti tra le parti e di critiche all'operato del TU ( soprattutto provenienti dagli appellanti), anche di quello nominato in questo grado, riguarda la stima degli immobili del compendio ereditario ai fini della riunione fittizia, posto che gli appellanti lamentano la sottostima di IL TA ( compendio donato a e CP_2
la sovrastima dei beni assegnati loro nel testamento, mentre si duole della CP_2 sovrastima del proprio immobile e della sottostima di quelli delle controparti.
La Corte ritiene di poter fondare il proprio convincimento sulle risultanze consulenziali rassegnate dall'NG in questo grado, sorrette anche in parte qua da ampie, Per_9 particolareggiate e diffusamente motivate osservazioni illustrative della metodologia di computo prescelta e dei criteri di valutazione applicati, non inficiate dai rilievi critici dei
CCTTPP designati dalle parti, cui l'ausiliario ha replicato con altrettante analitiche e puntuali argomentazioni, anch'esse del tutto condivisibili.
9.3.5. Quanto alla descrizione dei beni che fanno parte del donatum e del relictum, le risultanze della TU non hanno destato alcun particolare contrasto- tranne i punti Per_9
sopra già risolti- e quindi possono essere recepite senza necessità di analitica illustrazione da parte della Corte (cfr. pagg. 11-16 della relazione in atti).
In particolare, il è costituito da quanto oggetto di trasferimento in favore di CP_15 da parte della madre con atto del 02/04/1980 per Notar CP_2 Persona_2 [...]
Rep. 10327/Racc. 5578, reg.to a Castellammare di Stabia (Na) il 17/04/1980 e Per_13
segnatamente:
1- villino sito in Via Camerelle, 71/69, cd. IL TA di cui agli identificativi NCEU del
Comune di Capri (Na): Fgl. 5, p.lla 106, Sub. 1 (oggi 4), ctg. A/7, piani T, 1^ e copertura oltre piccole aree pertinenziali, Classe 2, consistenza catastale 9,5 vani e rendita catastale £
7.742.500 ovvero € 3.998,67;
2- una quota pari ad 1/3 del locale cantinato del fabbricato con accesso dalla Via P.R.
Giuliani, 14/A, destinato a cantina di cui agli identificativi NCEU del Comune di Capri (Na): Fgl. 5, p.lla 93, Sub. 5, ctg. C/2, Classe 2, consistenza catastale 32 m2 (S catastale =
46 m²) e rendita catastale £ 960.0000 ovvero € 495,80;
3- terreno con accesso dalla Via P. R. Giuliani, 14, individuato al fgl. 5, p.lla 1064 (nel 1990 era la p.lla 93), qualità Vigneto, in classe 1, area di ca. 620 m2.
9.3.6. Nel procedere alla STIMA di tali cespiti il TU ha preliminarmente osservato che
“Capri costituisce uno dei due Comuni marini 'più cari' in assoluto del Sud Italia, l'altro è
Anacapri: questa osservazione, da sola, fa comprendere l'oggettiva difficoltà ad individuare valori unitari di prezzo per gli immobili sull'Isola. Va precisato che il mercato immobiliare caprese è molto particolare, anzi unico nel suo genere”.
Ciò premesso, il ctu ha precisato “che le compravendite a Capri sono poche ed il campione resta scarsamente rappresentativo, in quanto ogni immobile ha delle proprie specifiche caratteristiche intrinseche che difficilmente si ritrovano in altri immobili simili e limitrofi.
Quanto alle caratteristiche estrinseche, và detto che Via Camerelle, nella zona di interesse in questa relazione, non è caratterizzata da un grande numero di abitazioni, essendo quasi del tutto panoramica sul versante Sud;
va, poi, tenuto presente che si tratta essenzialmente di
Ville che, attesa la loro atipicità, la precisa e riconoscibile posizione di ciascuna la connota univocamente nello specifico contesto del panorama urbano rendendo ognuna di esse un pezzo d'arte, di architettura e di storia, valori che, già da soli, ben spiegano le dinamiche dei prezzi”.
Dopo aver, poi, ripercorso la storia di via Camerelle “la maggiore arteria commerciale dell'isola” ( cfr. pagg. 22-23) ove è ubicata IL TA, è passato a dar conto delle peculiari caratteristiche di tale edificazione, considerata “un bene unico al punto d'essere stata ritratto in cartoline d'epoca (cfr. Fig. 6)” e “ anche ritratta su alcune stampe (cfr. Fig.
7) vendute sul sito…
Unicità dovuta al fatto che “la IL in argomento è “un capolavoro senza tempo” che rappresenta un bene unico su via Camerelle, con vista sul mare e in un contesto dell'Isola di
Capri unici al mondo”. Secondo l'ausiliario “… IL TA è al 100% un bene di lusso unico ed irripetibile, oggi come nel 1990, non solo per le sue qualità intrinseche ma anche per quelle estrinseche”. Tali connotati esclusivi dell'immobile spiegano l'estrema difficoltà di individuare un criterio di valutazione del prezzo di mercato del bene, considerando, peraltro, come rilevato dal ctu, “ una conoscenza imperfetta ed incompleta delle condizioni relative ai prezzi reali alla data di apertura della successione”.
Ad ogni buon conto, l'ausiliario ha mostrato di ricercare ed utilizzare elementi di valutazione più oggettivi possibili per procedere alla stima (di cui ha citato le fonti per rendere verificabile le sue argomentazioni), analizzando in prima battuta l'andamento del mercato immobiliare in Italia nel periodo 1993-2017. Al riguardo ha osservato che vi sono state quattro fasi, con anni di contrazione alternati a momenti di crescita, e che nel 2017 vi è stata una nuova fase di espansione (come mostrato dal grafico Fig. 8 pag. 26 relazione in atti). Ha, così, potuto constatare che la curva dei prezzi è in salita fino al 1992 e che a partire dal 1993 si erano susseguite quattro grandi fasi per i prezzi medi reali:
Fase di contrazione: 1993-1999 (meno 19,2 per cento)
Fase di crescita: 2000- 2007 (più 32,6 per cento)
Fase di contrazione: 2008-2015 (meno 24,1 per cento)
Fase di crescita: dal 2017 in poi.
Dal 1993 i prezzi medi erano cominciati a scendere fino al 1998; attorno al 2012 il calo era stimabile pari a circa al 7% sul 1993 (2012 ≈ 93).
Sulla base dei dati acquisti ha, quindi potuto stabilire che al 2012 i prezzi avevano raggiunto all'incirca i livelli del 1990, con uno scarto in calo di appena il 4% (2012 ≈ 96).
Pertanto, ha ritenuto di poter assumere il 2012≈1990 e, partendo dalle quotazioni OMI del II semestre 2012 (quelle più basse, a vantaggio della bontà del risultato, come riportate nella tabella di pag. 27 della relazione in atti) ha calcolato il rapporto tra valore minimo delle abitazioni civili e quello massimo dei villini (assenti nello specchietto Nomisma per il 1990) pari a ca. 0,62 utile ad ottenere il relativo valore base dei villini per poter procedere, poi, alla stima di IL TA nel seguente modo: €/m2 3.175/0,62 = €/m2 € 5.121.
Partendo da tale valore base ha poi, considerato le caratteristiche peculiari di IL TA ( cfr. pagg 28-29 ctu) per pervenire, quindi, alla stima a mq di € 5.407,00 (pari a £ 10.469.412). Moltiplicando tale valore con la superficie ponderata di IL TA pari a
291 mq, ha ottenuto, alla data del 1990, il seguente risultato: 291 mq x £/mq £ 10.469.412
- £ 3.046.598.892.
Con riguardo alla quota di 1/3 della cantina, ha applicato un valore di ponderazione pari a
0,25 ottenendo l'importo di£ 13.021.713 (valore unitario abitazioni: 0,25 x 1/3 x 30 mq x
£/mq 5.208.685).
Per quanto riguarda, infine, il terreno esclusivo di cui alla ex p.lla 93 il valore è stato così calcolato dal TU: 620 mq x £/q2 581.000 = £ 360.220.000.
Il valore dei beni donati a dalla de cuius è stato, quindi, complessivamente CP_2 stimato alla data del 1990 in £ 3.419.840.605 (= £ 3.046.598.892 + £ 13.021.713+ £
360.220.000), pari a € 1.766.200,27.
9.3.7. Venendo alla valutazione della palazzina per civili abitazioni a due piani con sottostante cantina e cisterne, sita in via P.R Giuliani 14/a (il cui piano terra risulta assegnato per testamento a e il primo piano a ), l'ausiliario ha Persona_1 CP_1
correttamente osservato che, benché molto prossima in linea d'aria a IL TA, presenta le seguenti peculiarità penalizzanti: (prendendo come base IL TA = 1)
Panorama: - nessun affaccio, nè veduta 0,81
Accessibilità: - no access., viale larghezza 1 m, scomodo, con scale, NGresso unico 0,83
Interesse Ambientale - Artistico – Storico: - qualc. arch. scarsa, anonima, di nessun interesse 0,89
Esposizione, rumorosità, funzionalità: - esposizione Est (Ovest interclusa da IL
Pompeiana) 0,98
- rumorosità 1,02
- funzionalità dei vani 1,01
Ha, pertanto ritenuto che “Il produttore di tali indici restituisce il valore di 0,60 per il rapporto relativo tra la palazzina a due piani e IL TA” che, applicato al valore di detto immobile sopra individuato, restituisce alla data di apertura della successione il seguente valore base al mq per la palazzina a due piani:
0,60 x £/m2 10.213.108 = £/m2 6.127.865, pari in cifra tonda ad €/m2 3.165,
“assolutamente in linea col valore minimo delle abitazioni civili fornite da pari ad CP_13
€/m2 3.175 pertanto utilizzabile come valore di base, da differenziare reciprocamente tra i due immobili, quello a p.t. e quello al 1^ p. aventi profonde differenze, soffrendo quello a piano terra di: scarsa privacy, stante l'area comune con servitù di passaggio, che investe l'intera ala Est su cui affacciano praticamente tutti vani, che non riguarda invece l'app.to superiore;
- altezza dei vani inferiore agli standards minimi abitativi, che la fissa in 2,70 m
(riducibile a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli
[…] cfr. art. 1 del DM Sanità 05/07/1975), cosa che non accade al piano primo;
- aree esterne in gran parte gravate da servitù, mentre al piano primo c'è una bella balconata che corre lungo tutto l'ala Est nonché un terrazzo in zona d'NGresso; - scarsa/ridotta luminosità, contrariamente al piano primo dove invece è ottimale;
- scarsa/ridotta aerazione, contrariamente al piano primo dove invece è ottimale” ( cfr pagg.34-35 relazione in atti).
Apprezzando tali differenze, il TU è pervenuto alla stima del valore unitario di ciascuno dei suddetti immobili come segue:
app.to al p.t. nella palazzina ad accesso da Via P.R. Giuliani: 0,85 x £/m2 6.147.657= £/m2
5.225.509;
app.to al 1^ p. nella palazzina ad accesso da Via P.R. Giuliani: 1,06 x £/m2 6.147.657 =
£/m2 6.516.517.
Moltiplicando tali valori unitari per le superfici rilevate dei predetti immobili si ha che:
-l'appartamento al piano terra di via P.R. Giuliani 14/a assegnato per testamento a Per_1 ha un valore, al 1990, di £ 825.630.369 (pari a € 426.402,50);
[...]
-l'appartamento al primo piano di via P.R. Giuliani 147° assegnato per testamento a
[...]
ha un valore, al 1990, di £ 899.279.303 (pari a € 464.439,00). CP_1
9.3.7 Anche per la stima degli altri immobili del compendio ( negozio di via Camerelle n.
69/a; negozio di via Camerelle n. 73; la vetrinetta ricavata in un arco del fabbricato di villa TA;
la baracca;
il locale cantina;
le aree scoperte;
il tutto meglio descritto nella relazione in atti), l'ausiliario ha fatto ricorso al metodo di stima sintetico-comparativo, che ha ritenuto essere quello preferibile, operando opportuni raffronti dei valori immobiliari
(reperibili dalle numerose riviste specializzate del settore nonché dalle pubblicazioni esistenti sull'andamento storico del mercato immobiliare) tra differenti tipologie edilizie, i cui valori unitari restano in rapporti reciproci pressocchè costanti.
E' pervenuto, quindi, alla seguente stima:
Negozio Via Camerelle 69/A £ 24.222.738 x mq 33,00= £ 799.350.344
Negozio Via Camerelle 73, £ 24.222.738 x mq 36,00= £ 872.018.557
locale sulla p.lla 93 incompiuto, oggi 1065 :£ 3.891.789 x mq 29,00= £ 28.215.470
Cantina al 50% e : £ 5.225.509x mq 7,5= £ 39.191.315 CP_2 Parte_7
Baracca al 50% e : £ 581.000x mq 8,20 =£ 4.764.200 CP_2 Parte_7
Vetrina su Via Camerelle ( di : £ 20.589.327 x mq3,00= £ 61.767.981 CP_2
Aree SCOPERTE= £ 563.570.000
Aggiungendo a tali valori quelli di IL TA e dei due appartamenti di via P.R. Giuliano sopra indicati, risulta un valore dei beni immobili pari a £ 7.140.386.431.
Ad esso va sommato il valore dei beni mobili e le giacenze bancarie, così che la massa, come da nuova TU in appello, risulta essere, alla data di apertura della successione
(26.12.1990) pari a £ 7.150.346.188.
9.3.8. La stima del compendio operata dal TU non è affatto inficiata dalle critiche avanzate dagli appellanti (sia che ) in sede di operazioni peritali e di Parte_6 CP_1
comparse conclusionali alle quali puntualmente ha dato già replica il TU prima di depositare la relazione finale e le cui argomentazioni qui si intendono richiamate.
In particolare, quanto al rilievo secondo cui vi sarebbe una enorme ed inspiegata divergenza di valutazione tra la prima bozza di perizia inviata alle parti dal TU e la seconda ( quella poi depositata come relazione finale), nella quale sarebbero completamente stravolti i valori dell'intero compendio ereditario e di quanto assegnato a ciascuna delle parti, con macroscopiche ed inaccettabili sproporzioni nelle rivisitazioni dei valori e ciò,
“incredibilmente” ad esclusivo pregiudizio delle parti appellanti, questa Corte ritiene del tutto fondata la spiegazione fornita dal TU in risposta alle critiche delle parti, e cioè che quella che parte appellante indica come prima bozza in realtà rappresenta un elaborato volto alla conciliazione tra le parti, frutto non di indagine e verifica tecnica delle quesiti posti all'ausiliario, ma di sintesi delle opposte esigenze palesate dalle contrapposte parti onde trovare una soluzione transattiva.
Ciò che rileva è la bozza che l'ausiliario ha da ultimo trasmesso alle parti, frutto di ulteriore approfondimento delle indagini di mercato, di cui ha dato conto nel suo elaborato.
A fronte delle convincenti argomentazioni che l'ausiliario ha sviluppato per addivenire alla stima dei beni di causa, la diversa stima reiteratamente proposta dagli appellanti, già in primo grado disattesa, risulta frutto di una soggettiva valutazione dei CCTTPP incaricati dagli stessi, che non trova supporto in dati oggettivi verificabili contrari a quelli su cui è fondata la consulenza d'ufficio.
Dunque, ritiene la Corte che non vi sia alcuna ragione per rinnovare la TU, come invocato dagli appellanti, essendo le risultanze dell'attività consulenziale dell'NG. fondate Per_9
su criteri corretti e oggettivi, come tali utilizzabili a fondamento della decisione.
9.3.9. Occorre, allora, sulla base della rinnovata TU svolta in questo grado, verificare se vi
è stata lesione della quota riservata di (ora suoi eredi e Persona_1 Parte_1 Pt_2
).
[...]
A tal fine va considerato che la quota di riserva spettante ai 5 figli della de cuius
[...]
, ai sensi dell'art. 537 c.c, è pari a 2/3 della massa ereditaria, da dividere in parti Per_2 uguali tra gli stessi, per cui a ciascuno di essi spetta una quota del valore di £ 953.379.471
(= € 492.379,40).
Ora, posto che a risultano assegnati per testamento beni del valore Persona_1
complessivo di £ 941.245.959 (v. tabella pag. 39 TU), risulta lesa la sua quota di riserva per £ 12.133.12 ( = € 6266,45). Poiché solo ha ricevuto beni per un importo superiore alla sua quota di CP_2
riserva (in quanto per testamento ha ricevuto l'appartamento del primo piano CP_1 di via P.R. Giuliano 14/a del valore di £ 899.279.303; il negozio di via Per_14
Camerelle n. 69/a del valore di lire 799.350.344; il negozio di via camerelle CP_9
n. 73 del valore di £ 872.048.557), la riduzione va operata solo nei confronti delle disposizioni testamentarie in favore di vale a dire di quanto ricadente nella CP_2 quota disponibile di cui lo stesso è stato beneficiato.
9.3.10.Quanto alle modalità della reintegra, considerato che la lesione in danno di Per_1
(ora suoi eredi e ) è di modesta entità e non ricorrono le
[...] Parte_1 Parte_2 condizioni di cui all'art. 560 comma 1 c.c., la reintegrazione, come richiesto da
[...]
, può essere effettuata mediante condanna di quest'ultimo al pagamento della CP_2 somma di denaro pari al valore della lesione, quindi € 6266,45, che essendo credito di valore, va rivalutato alla data della presente decisione, con il riconoscimento, altresì, degli interessi legali (compensativi) dalla domanda giudiziale al saldo.
Ne consegue che in accoglimento, per quanto di ragione dell'appello di e Parte_1
, in riforma della gravata sentenza, va accolta, per quanto di ragione, la Parte_2 domanda di riduzione avanzata da (ora suoi eredi attuali appellanti). Persona_1
APPELLO RGN 1542/2012
10.1. L'appello di , con diffuse argomentazioni, critica la sentenza del CP_1
tribunale partenopeo per aver recepito, a suo dire acriticamente, le risultanze della TU, della quale evidenzia plurime irregolarità, invocandone la nullità.
Contesta, nel merito, la stima operata dall'ausiliario assumendo che sarebbero stati sottostimati i beni degli altri eredi, in particolare IL TA donata a , CP_2 nonché i negozi lasciati per testamento a e mentre sarebbe stata Per_3 CP_9
sovrastimata l'unità immobiliare assegnata ad essa appellante.
L'errore, a suo dire, non sarebbe annidato tanto nel criterio di stima e valutazione a mq applicato dall'ausiliario, quanto, piuttosto, della determinazione delle superfici degli immobili del compendio di causa, operata facendo ricorso alla superficie utile, in divergenza con il metodo comunemente applicato nella prassi estimativa, che fa ricorso alla superfice commerciale.
Altro errore consisterebbe nell'aver applicato malamente dei coefficienti di riduzione e maggiorazione senza specifiche argomentazioni tecniche a supporto.
Critica, in particolare, come risibile il valore assegnato alla vetrinetta donata a
[...]
e lamenta l'omesso computo di numerosi superfici per oltre mq. 40. CP_2
Infine, si duole della mancata stima dei beni mobili e dell'omesso calcolo dei frutti percepiti da dopo il decesso della madre , oggetto, quest'ultimo, di CP_2 Persona_2
preciso quesito conferito all'ausiliario.
Alla luce delle ragioni di critica, ha chiesto accertarsi la lesione della sua quota di riserva e procedersi alla reintegrazione della stessa mediante riduzione, prima, delle disposizioni testamentarie e, poi, delle donazioni operate in favore di dalla de cuius, con CP_2
restituzione di beni o porzioni degli stessi risultanti in eccesso ovvero al pagamento, in favore di essa appellante del relativo controvalore in danaro;
vinte le spese del doppio grado, con rinnovo, in via istruttoria, della TU.
10.2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Alla luce delle argomentazioni già svolte dando risposta ad analoghe doglianze dell'appello di e , si osserva che sono fondate le doglianze con cui si lamenta Parte_1 Parte_2
l'omessa valutazione dei beni mobili relitti nonché di alcune superfici e l'errata valutazione delle superfici.
Quanto alla stima degli immobili, sulla base della rinnovata TU, sono stati rideterminati i valori attribuiti a ciascun cespite, utilizzando i quali è emersa l'esistenza di una lesione anche in danno di , pari al valore di £ 38.025.856, corrispondenti ad € CP_1
19.638,72 (= quota di riserva £ 953.379.492 – valore di quanto assegnatole £915.353.636; cfr. pag. 40 TU NG. . Per_9
Per reintegrare detta lesione, per le medesime considerazioni sviluppate sopra per
[...]
, va condannato alla corresponsione del controvalore in danaro, Per_1 CP_2 rivalutato alla data della presente decisone e aumentato degli interessi legali (compensativi) dalla domanda giudiziale al saldo.
Risulta, invece, inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, la doglianza con cui deduce il mancato calcolo dei frutti percepiti da . CP_1 CP_2
Invero, sulla domanda di rendiconto, dichiarata inammissibile perché tardiva dal primo giudice, risulta parte soccombente solo , che l'aveva proposta, mentre Persona_1 analoga richiesta non risulta avanzata in primo grado da . CP_1
Infine, quanto alle critiche all'operato del TU NG. vanno disattese per le Per_9
medesime ragioni già sopra spiegate a proposito dell'appello di e Parte_1 Pt_2
.
[...]
Spese del giudizio.
Stante la riforma della decisione gravata, occorre procedere alla rideterminazione delle spese del doppio grado considerando l'esito complessivo della defatigante e lunga vicenda giudiziaria che ha impegnato le parti.
A tal fine, tenuto conto della oggettiva difficoltà della stima dei beni di causa, per la peculiarità del mercato immobiliare di Capri, ove sono ubicati, come sopra evidenziata, nonché del comportamento delle parti, che hanno rifiutato la proposta conciliativa del TU
e, tenuto altresì conto che, in esito al deposito della relazione dell'NG Per_9 [...]
ha formulato una proposta transattiva conforme alle risultanze di tale relazione, CP_2
rifiutata dagli appellanti, le cui pretese sono risultate fondate per importi di gran lunga inferiori a quelli domandati, ricorrono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 cpc ( nella formulazione ratione temporis applicabile) per la loro integrale compensazione tra gli appellanti e l'appellato mentre non deve provvedersi sulle stesse in CP_2 relazione agli appellati contumaci.
Per le medesime considerazioni, le spese delle TU svolte in primo e secondo grado vanno poste a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro, nella misura già liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , n.q. di Parte_1 Parte_2 eredi di , e sull'appello proposto da avverso la sentenza del Persona_1 CP_1
tribunale di Napoli n. 10577/2011 pubblicata il 28.6.2011, così provvede:
1- Accoglie per quanto di ragione l'appello di e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda di riduzione proposta dai predetti, quali eredi di , nei confronti di e condanna Persona_1 CP_2
quest'ultimo alla reintegra della quota lesa mediante corresponsione in favore degli predetti appellanti dell'importo complessivo di € 6.266,45 , da rivalutare dall'apertura della successione materna all'attualità, oltre interessi legali su montanti inflattivi con cadenza annua dalla domanda giudiziale alla presente decisione e gli ulteriori fino al saldo;
2- Accoglie per quanto di ragione, l'appello di e, per l'effetto, in riforma CP_1
della sentenza gravata, accoglie la domanda di riduzione proposta dalla predetta nei confronti di e condanna quest'ultimo alla reintegra della quota lesa mediante CP_2
corresponsione in favore di dell'importo di € 19.638,72, da rivalutare CP_1
dall'apertura della successione materna all'attualità, oltre interessi legali su montanti inflattivi con cadenza annua dalla domanda giudiziale alla presente decisione e gli ulteriori fino al saldo;
3- Compensa integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti costituite;
4- Dichiara non doversi provvedere sulle spese del giudizio quanto agli appellati contumaci;
5- Pone definitivamente a carico degli appellanti , (entrambi Parte_1 Parte_2
eredi di ) e e dell'appellato , in solido tra loro, Persona_1 CP_1 CP_2 le spese delle TU svolte in primo e secondo grado, nella misura già liquidata con separati decreti.
Così deciso in Napoli, li 3.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili, in grado d'appello riunite n. r.g. 1541/2012 e n r.g. 1542/12 aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 10577/2011 del 28.6.2011, notifica, vertenti
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi del sig. , rappresentati e difesi C.F._2 Persona_1 dagli Avv.ti Anna D'Agostino (C.F. ) (fax 043429641) (pec C.F._3
e Angelo Ricci (C.F. ) Email_1 C.F._4
(fax 0817611914) (pec ed elettivamente Email_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, al Largo Sermoneta n.24.
APPELLANTI giudizio rg.1542/2012
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._5
LU IV (C.F. (fax 0817611914) (pec C.F._6 e Angelo Ricci (C.F. ) Email_3 C.F._4
(fax 0817611914) (pec ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, al Largo Sermoneta n.24.
APPELLANTE giudizio rg.1542/2012
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._7
Lelio della RA (C.F. ) (fax 0815512339) (pec C.F._8
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_4
quest'ultimo sito in Napoli, alla Via S. Brigida n.64.
APPELLATO
E
, , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
E CONTE . CP_7 CP_8
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Primo grado
1.1.Con atto di citazione notificato il 17.04.96 (introduttivo del giudizio RGN 4054/1996)
conveniva in giudizio innanzi il tribunale di Napoli il germano Persona_1 CP_2
chiedendo, previa riunione fittizia dei beni che appartenevano alla de cuius , Persona_2 compresi quelli oggetto della donazione del 2.4.1980 in favore del figlio e CP_2
formazione dell'asse ereditario, determinare – ai sensi dell'art. 556 c.c.- la quota di cui la defunta poteva disporre e per, converso, il valore della quota di eredità che per legge spettava ad esso attore;
operare la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione in favore di , nei limiti della lesione della porzione di legittima CP_2 spettante ad esso deducente, integrandosi i beni lasciatigli per testamento mediante condanna del convenuto alla restituzione dei beni o del relativo controvalore in denaro, assegnatigli in eccesso;
vinte le spese del giudizio.
1.2. Esponeva l'attore: che in data 26.12.1990 era deceduta che aveva 5 Persona_2
figli: , premorto nel 1989, , , e , lasciando testamento Per_3 Per_1 CP_1 CP_8 CP_2 olografo datato 20.10.1987-18.9.1990 pubblicato a Capri il 5.1.1991, nel quale aveva manifestato la chiara volontà di destinare l'intera quota disponibile del suo patrimonio al figlio , al quale aveva assegnato oltre la metà delle sue sostanze, specificando CP_2
minuziosamente i beni e i diritti riservatigli, senza nulla prevedere in ordine ai beni mobili ( quali tappeti, argenteria, preziosi, quadri) di cui la defunta disponeva e che non erano stati mai distribuiti tra i coeredi;
che era sconosciuta la destinazione dei risparmi provenienti dai redditi che la predetta percepiva e che, negli ultimi tempi, ammontavano a circa Lire
50.000.000 annui (per pensione di reversibilità, canoni di affitto di due negozi e dell'appartamento al primo piano, tutti situati nella centralissima via Camerelle in Capri, oltre al corrispettivo del diritto di usufrutto di IL TA, di cui la , Per_2
successivamente alla donazione al figlio , non aveva mai goduto); che ai beni CP_2
immobili considerati nel testamento andava aggiunta la preziosa tomba di famiglia sita in
Capri, del valore di circa Lire 80 milioni;
che nel corso del 1991 esso attore era venuto a conoscenza dell'incasso, sul conto corrente della madre, in epoca successiva al decesso, di un assegno di lire 4.212.000 risultante emesso in favore di tale due giorni Persona_4
prima dell'exitus, la cui sottoscrizione, come da perizia calligrafica affidata al Prof. , Per_5 risultava apocrifa e presumibilmente apposta da un familiare;
che l'appartamento lasciato ad esso attore, a causa di alcune clausole del testamento, risultava deprezzato nel valore e di difficile commercializzazione;
che da perizia di stima affidata al geom. Persona_6 era emersa una lesione della quota riservata ad esso attore di circa lire 400 milioni, basata solo sui cespiti immobiliari, e che certamente era maggiore considerando i valori mobiliari e le liquidità, comprese quelle di cui aveva avuto la disponibilità al momento CP_2
della morte della madre e quantomeno nel corso dell'ultimo decennio di vita della de cuius.
1.3. resisteva alla domanda negando l'esistenza di qualsiasi lesione della CP_2 quota di riserva lamentata dall'attore. In particolare, sosteneva che nel patrimonio della madre, al tempo della morte, non vi fossero tappeti, argenteria, preziosi e quadri e neanche risparmi provenienti da redditi, di cui la de cuius aveva già fruito per vivere;
contestava, altresì, di aver avuto la disponibilità, prima e dopo la morte della madre, di beni mobili, valori mobiliari e denaro che avrebbero dovuto comporre la massa;
infine sosteneva essere frutto di fantasia la non autografia di un assegno di lire 4.212.000.
Sulla base della considerazione che nel caso di lesione della legittima lamentata dall'attore, sarebbero state soggette a riduzione in primo luogo le disposizioni testamentarie, sollecitava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
1.4. Disposta l'integrazione del contraddittorio, cui provvedeva l'attore, restavano contumaci i chiamati , , , , CP_1 CP_9 CP_10 CP_6 CP_3
, e .
[...] CP_4 Controparte_5
2. Con atto di citazione del 27.5.2000 (introduttivo del giudizio RGN 6010/2000)
[...]
, figlia di , conveniva in giudizio il germano CP_1 Persona_2 CP_2 anch'essa chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione effettuate dalla de cuius in favore del prevenuto.
2.1. In tale secondo giudizio si costituiva impugnando la domanda e CP_2 riproducendo sostanzialmente le stesse difese già svolte nel precedente.
3. Disposta la riunione dei due giudizi, istruita la causa con prova per testi e TU affidata all' NG. , a seguito del decesso di , si costituivano i suoi Persona_7 Persona_1
eredi e . Parte_1 CP_11
4.Indi, dopo ripetuti chiarimenti, supplementi ed integrazioni alla TU, con sentenza n.
10577 del 28.6.2011 il tribunale adito rigettava le domande di riduzione e condannava gli attori, in solido, alle spese di causa in favore di per i due giudizi riuniti, CP_2 liquidandole in complessivi € 40.987,16, oltre oneri di legge.
4.1.A fondamento della propria decisione il giudice di prime cure, per quanto ancora qui di interesse, in limine litis qualificava le domande quali azioni di riduzione, precisando che , invece, alcuna tempestiva domanda di divisione era stata proposta dalle parti;
dichiarava, poi, inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di rendiconto della gestione dei beni della de cuius formulata per la prima volta da nei confronti del germano Persona_1 CP_2 nelle note istruttorie ex art. 184 cpc, come peraltro eccepito dal convenuto, aggiungendo che, vertendosi, in tema di azione di riduzione, il conto si sarebbe potuto rendere solo da coloro che fossero stati eventualmente tenuti alla reintegrazione, nei limiti in cui avessero dovuto restituire anche i frutti (dalla domanda giudiziale ex art. 561 comma 2 c.c.); dichiarava, del pari, inammissibile, per tardività, la richiesta dell'originario attore di essere rimborsato della quota di imposta di registro versata in eccedenza e, in ogni caso, la reputava infondata;
disattendeva le censure di irritualità e di nullità della TU avanzate dall'attore e, in ogni caso, le riteneva superate a seguito del supplemento peritale disposto con ordinanza dell1'1.12.2009; facendo propri gli esiti della TU, affermava l'inesistenza della lamentata lesione della quota riservata agli attori e , che anzi, Per_1 CP_1
risultavano aver ricevuto più della quota ad essi spettante.
4.2. Rispondeva compiutamente alle critiche avanzate dagli attori alle risultanze peritali, spiegando, quanto alla potenzialità edificatoria posseduta dal manufatto insistente sulla particella 93, che la valutazione andava effettuata considerando lo stato del bene ( come emergente anche dalle fotografie in atti) alla data di apertura della successione ( 1990); quanto ai beni mobili, la consistenza di quelli che era assodato appartenessero al compendio ereditario ( vale a dire quelli menzionati nel testamento) non era tale da spostare l'esito del giudizio, tanto più che gli attori non avevano dedotto che tra gli arredi vi fossero mobili di antiquariato o dipinti d'autore; quanto all'appartamento a via Camerelle n. 71, denominato
IL TA, non sembrava possedere qualità tali da renderlo di valore molto superiore agli altri vicini cespiti, trattandosi di compendio per intero ricadente in una zona centrale di pregio del Comune di Capri;
riteneva corretto il criterio di stima adoperato dal TU, essendo quello ufficialmente riconosciuto dagli standard nazionali ed internazionali , vale a dire il valore a mq ( €/mq).
4.3.Ancora, osservava che: le differenze di altezze dell'immobile di era CP_2 dovuto alla tipologia costruttiva più antica ed era assorbita nella valutazione e stima del sNGolo metro quadro;
la vetrina era stata valutata secondo le regole dell'estimo; il locale menzionato nel testamento come serra era un deposito attrezzi da giardino, realizzato a spese del convenuto la baracca in plastica era un pollaio di mq 2,85 di CP_2 nessun valore;
le aree scoperte della proprietà (viali e suolo agricolo) erano state considerate, nel consenso delle parti, come spazi pertinenziali e stimate dal TU nella misura del 10% del valore medi degli appartamenti cui accedevano, criterio che superava la necessità di esplicita individuazione di eventuali servitù; la doglianza sollevata da CP_1 in comparsa conclusionale circa l'omessa considerazione da parte del ctu di numerose
[...]
superfici per un totale di mq 40 era stata smentita dall'ausiliario, che sul punto aveva fornito risposte precise e circostanziate, spiegando che: l'area a parcheggio era stata computata interamente;
non risultava l'esistenza di un ambiente di mq 23 situato immediatamente dietro la vetrina posta su via Camerelle;
l'intercapedine assegnata a
[...]
, situata tra il muro perimetrale di IL TA e il divisorio ad est, sia in superfice CP_2 che in profondità, fino al livello della strada, non era stata valutata costituendo uno spazio per separare IL TA dalla costruzione confinante;
non esisteva alcun vano sotto la scala che collegava il piano terra a quello superiore;
l'NGresso da via Camerelle era costituito da uno stretto camminamento che consentiva il passaggio delle persone in fila indiana;
al primo piano non esisteva pianerottolo di arrivo;
i rilievi metrici erano stati eseguiti alla presenza dei tecnici e dei legali delle parti, che avevano escluso l'esistenza di locali occulti.
4.4. Circa, poi, la questione della cantina, che secondo gli eredi di doveva Persona_1
essere assegnata in parti uguali ai germani e per disposizioni Per_1 CP_2
testamentaria, osservava il primo giudice che era corretta l'interpretazione del TU secondo cui nel testamento olografo era stata disposta l'assegnazione in quote uguali tra i germani e soltanto della parte della cantina ( 2/3) della quale la testatrice Per_1 CP_2 era ancora proprietaria e poteva legittimamente disporre, avendo già donato 1/3 dello stesso bene al figlio con l'atto del 1980. CP_2
4.5. Reputava, invece, fondata la critica rivolta all'ausiliario circa l'inclusione nella donazione delle p.lle 766 e 767 che, invece, erano state assegnate con testamento ai germani e , ma ne affermava l'irrilevanza, sull'assunto che l'attribuzione a Per_1 CP_2 [...]
della metà di quelle particelle in un giudizio di riduzione, e non di divisione, Per_1
comportava l'aumento della quota dello stesso e, quindi, una diminuzione della paventata lesione ove esistente.
4.6. In relazione alla baracca deposito-attrezzi sulla p.lla 93, il tribunale affermava che essa era stata realizzata da dopo l'attribuzione a titolo di liberalità e, pertanto, CP_2 nulla si poteva rinvenire quanto al manufatto nella donazione del 1980 e nel testamento e ciò perché il bene non era della e non faceva parte del relictum;
tutt'al più per il Per_2 principio dell'accessione, il manufatto, che nel momento più prossimo all'apertura della successione, non aveva consistenza di mini appartamento, sarebbe stato di proprietà del titolare del fondo su cui era stato edificato.
4.7. In replica alle critiche sollevate dalle parti attrici alla TU circa il metodo di misurazione degli immobili di causa, il primo giudice condivideva il criterio adottato dall'ausiliario della superfice utile, sulla scorta della considerazione che si trattasse dell'unico criterio utilizzabile “in una realtà come quella isolana in rilievo, in cui non sono consentiti incrementi di volumetria e conseguentemente aumenti di superfice “. Del pari, confermava la correttezza del metodo di stima degli immobili di causa adoperato dall'ausiliario, disattendendo il diverso criterio propalato dal CT di parte attrice NG. Per_8
Secondo grado.
Appello RGN 1541/2012
proposto da e (eredi di ) Parte_1 Parte_2 Persona_1
5.1. Avverso la sentenza n. 10577/2011 depositata il 30.11.2011 e notificata ai difensori avv. Limatola il 29.2.2012 e agli avv.ti Bisceglia e D'Agostino il 6.3.20212, con atto di citazione consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario il 29.3.2012 hanno proposto appello i sig.ri e , in qualità di eredi del sig. , Parte_1 Parte_2 Persona_1
lamentando: 1) particella n.93: contraddittorietà della pronuncia rispetto all'ordinanza del
24.11.09.- Erronea interpretazione dell'atto di donazione e del testamento.-
Contraddittorietà ed illogicità della motivazione; 2) cantinola e particelle nn.766 e 767: erronea interpretazione dell'atto di donazione del testamento.- Contraddittorietà ed illogicità della motivazione; 3) erronea e contraddittoria individuazione del criterio di valutazione di calcolo delle superfici; 4) omessa ed insufficiente motivazione. – Errata valutazione delle risultanze probatorie e motivazione contradittoria e/o illogica circa la valutazione dei beni ereditari; 5) compensazione delle spese di lite.
Sulla base di tali censure hanno chiesto: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, previa riunione fittizia dei beni che appartenevano a , compresi quelli di cui alla donazione in favore del figlio Persona_2
, nonché dei beni trattenuti da quest'ultimo in qualità di amministratore di CP_2 fatto dell'intero patrimonio del de cuius, disporre la quota di cui la defunta poteva usufruire, per converso, il valore della quota di eredità che per legge spettava al sig. : Persona_1 eseguire la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione in favore del sig.
nei limiti della lesione della porzione di legittima spettante al sig. CP_2 [...]
, e per esso ai suoi eredi, attuali appellanti, integrando i beni lasciatigli per Per_1
testamento mediante condanna del sig. alla restituzione dei beni, o del CP_2 relativo controvalore in denaro, assegnategli per eccesso;
3) in subordine riformare la condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata. 4) in via istruttoria disporre una nuova C.T.U. allo scopo di accertate la fondatezza delle obiezioni formulate da essi deducenti.
5.2. Ha resistito al gravame il sig. , instando per il rigetto dello stesso con CP_2 condanna degli appellanti alle spese del grado in solido con la sig.ra . CP_1
5.3. Sono rimasti contumaci, benché regolarmente citati, gli appellati Controparte_5
, , e , CP_3 CP_9 CP_4 CP_6
Appello RGN 1542/2012
proposto da Parte_3
[...
. Avverso la medesima sentenza, notificata al suo difensore avv. Ricci in data 2.3.2012, ha avanzato appello anche con atto di citazione consegnato per la notifica CP_1 all'ufficiale giudiziario l'1.4.20212 deducendo: 1) censure mosse all'operato del C.T.U.; 2) omessa stima dei numerosi beni ereditari allo scopo di determinare le quote di legittima e della disponibile. - Incompleta determinazione del valore dell'intero asse ereditario.
All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha rassegnato le seguenti conclusioni:1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto riformare totalmente la sentenza appellata ed accogliere la domanda proposta dall'appellante nel primo grado di giudizio alle cui conclusioni integralmente si riporta;
3) qualora risultasse violata la quota di eredità riservata all'appellante ridurre prima le disposizioni testamentarie, e poi all'occorrenza le donazioni eseguite dalla sig.ra nei confronti di , nei limiti della lesione Persona_2 CP_12 di legittima spettante all'attuale appellante;
4) condannare il sig. a restituire CP_2 all'odierna appellante i beni in questione o porzioni di essi che risultassero in eccesso o tramite pagamento del relativo controvalore al fine di integrare la propria quota di legittima alla stessa spettante;
5) revocare la condanna dell'appellante alle spese di primo grado ed a quelle di C.T.U.; 6) disporre, in via istruttoria, una nuova C.T.U.
6.2. Ha resistito al gravame , chiedendo il rigetto dello stesso con condanna CP_2
dell'appellante alle spese del grado.
6.3. Sono rimasti contumaci gli appellati , Controparte_5 CP_3 CP_9
e , tutti ritualmente citati e non costituiti. CP_4 CP_6
7. E' stata disposta la riunione dei due appelli, è stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo del giudizio di primo grado, indi con ordinanza del 15.10.2020, seguita all'udienza cartolare del 14.10.2020, la Corte ha riservato, una prima volta, la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
7.1. All'esito, con ordinanza del 10.3.2021, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, nominando TU l'NG. , a cui ha affidato i seguenti quesiti: “1. Persona_9
Esaminata la documentazione agli atti e le osservazioni delle parti in primo grado e nel presente grado, conducendo le indagini che si rendessero necessarie anche presso tutti gli
Uffici Pubblici competenti, previa individuazione, eventualmente concordata con i CT di parte, del metodo per la stima degli immobili nonché del criterio di misurazione delle superfici, provveda il TU ad individuare esattamente il compendio ereditario (beni immobili, mobili, somme di denaro, titoli, ecc.) della de cuius , deceduta il Persona_2
26.12.1990; 2. in particolare accerti e determini il valore, anche sulla sola base della documentazione in atti qualora detti beni mobili non siano piú reperibili, dei seguenti beni mobili contenuti all'interno di “IL TA”: due letti di ottone, un tavolo, il buffet e sei sedie, una cassapanca con sovrastante specchiera, quattro quadri con soggetti ricavati, un quadro ad olio dipinto da un ritratto ad olio di dipinto da Pt_4 Persona_10 Per_11
come meglio specificati nei rispettivi atti difensivi;
3. accerti l'epoca di realizzazione
[...] del cd. “mini appartamento al piano terra sulla particella n. 93” e ne effettui comunque la stima all'epoca dell'apertura della successione;
4. determini il TU la consistenza ed il valore di quanto donato da al figlio con atto di donazione Persona_2 CP_2 del 2.4.1980 e se, e in che misura, debba procedersi alla valutazione con riferimento a
“IL TA” della estensione a piano terra dell'ambiente esistente nella zona N-E in adiacenza al vano deposito;
dell'ambiente denominato pozzetto, del vano sotto la scala;
dell'NGresso da via Camerelle n. 69, in parte coperto per circa 5 mq ed al primo piano del pianerottolo d'arrivo e del vano scala;
5. proceda quindi alla somma del relitto e del donato (riunione fittizia), in base ai titoli in atti, secondo il valore dei beni al tempo dell'apertura della successione, e calcoli, sulla base dell'asse così formato, il valore della quota disponibile e di quelle di legittima spettanti agli istanti legittimari, verificando le eventuali lesioni della quota di riserva spettante a e , quali eredi Parte_1 Parte_2 di , e a e predisponendo i propri conteggi per entrambe le Persona_1 CP_1
ipotesi, di lesione o meno delle quote di riserva, procedendo, per l'ipotesi di lesione, alla riduzione della donazione effettuata dalla de cuius con l' atto pubblico suddetto, fino all'integrazione delle quote lese;
6. determini il corrispettivo del godimento degli immobili da parte degli eredi che ne abbiano avuto l'uso esclusivo, contabilizzando e ripartendo rendite e spese documentate e - in virtù di separato conteggio- anche le spese sostenute per migliorie ed addizioni (cfr. Cass. n. 16206/2013);
7. riferisca quanto altro ritenuto utile a fini di giustizia, fornendo analitico riscontro alle contestazioni sollevate dalle parti ed adoperandosi concretamente per una definitiva soluzione conciliativa della controversia”.
7.2. Con provvedimento reso nel verbale di udienza del 23.9.2021 il Collegio, su istanza di parte appellata, ha espunto dal quesito la parte finale del punto n. 6) da “anche” a “2013” e confermato, nel resto, l'ordinanza del 10.3.2021.
7.3. Dopo diversi rinvii a seguito di proroghe dei termini al TU, autorizzate anche per favorire la conciliazione della controversia tentata dall'ausiliario, depositata la relazione peritale in data 3.11.2024, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 31.1.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025, celebrata in forma cartolare ex rt. 127 ter cpc.
Sulla tempestività delle impugnazioni.
8. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se le impugnazioni siano state proposte tempestivamente.
8.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 02.03.2012; b) l'atto d'appello proposto dalla sig.ra è stato CP_1 consegnato all'ufficiale giudiziario l'1.4.2012 e l'atto di appello proposto dai sig.ri Pt_1
e è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 29.03.2012.
[...] Parte_2
8.3. Ne deriva che il termine di gg. 30 previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato per entrambe le impugnazioni.
9. Può ora passarsi al merito.
Appello RGN 1541/2012
9.1. Con il primo motivo dell'appello proposto da si deduce l'errore in cui Parte_5 sarebbe incorso il TU che, dopo aver stimato il manufatto realizzato sulla particella 93
(c.d. miniappartamento), ne aveva assegnato il relativo valore alla quota del convenuto
, nonché della sentenza impugnata nella parte in cui aveva stabilito che CP_2
“poiché la baracca deposito-attrezzi sulla p.lla 93 è stata realizzata da dopo CP_2
l'attribuzione a titolo di liberalità, nulla si poteva rinvenire quanto al manufatto nella donazione del 1980 e nel testamento;
e ciò perché il bene non era della e non faceva Per_2
parte del relictum;
tutt'al più, per il principio dell'accessione, il manufatto, che al momento più prossimo all'apertura della successione non aveva consistenza di miniappartamento, sarebbe stato di proprietà del titolare del fondo su cui era stato edificato”.
Sostengono, di contro gli appellanti che il manufatto in questione, proprio perché non assegnato con l'atto di donazione né con il testamento olografo, doveva ritenersi compreso nel relictum, tanto più che il convenuto non aveva affermato di aver costruito CP_2
il manufatto semidiruto presente sulla particella 93 all'epoca dell'apertura della successione, ma solo di aver provveduto al suo risanamento. Pertanto, il fabbricato non poteva essere attribuito a CP_2
In ogni caso, assumono i deducenti che quand'anche venisse confermata l'appartenenza a del manufatto in questione, lo stesso andrebbe correttamente stimato, atteso CP_2
l'errore in cui era incorso il ctu determinando il valore del bene alla data del 2010 e non a quella dell'apertura della successione e non avendo tenuto conto delle potenzialità edificatorie del fabbricato, qualificato dal primo giudice come “miniappartamento” e ritenuto, invece, dall'ausiliario come manufatto ad uso agricolo, con coefficiente di riduzione del 75% rispetto al valore unitario al mq.
Aggiungono che nessun rilievo avrebbe la circostanza che all'epoca dell'apertura della successione si trattava di manufatto semidiruto, in quanto, senza disconoscere i costi sostenuti dal convenuto per la ristrutturazione, sarebbe rilevante la destinazione abitativa del fabbricato.
Si chiede, quindi, che il manufatto venga considerato come appartenente alla comunione ereditaria della particella 93, in alternativa che venga accertata la reale natura del bene con rideterminazione della sua stima.
9.1.2. Il motivo in parte è inammissibile in parte infondato.
E' inammissibile, per difetto di interesse, nella parte in cui protesta l'errata assegnazione del manufatto (attualmente miniappartamento) ubicato sulla particella 93 alla quota di
[...]
. Infatti, considerato che -come ben rilevato dal primo giudice- l'unica domanda CP_2 proposta dagli attuali appellanti in primo grado è quella di riduzione e non di divisione,
l'assegnazione alla massa ereditaria invece che alla quota di del valore del CP_2
manufatto in questione verrebbe ad accrescere la quota spettante agli appellanti e a ridurre il valore di quella di , con diminuzione della asserita lesione, escludendo, così CP_2
un effetto più favorevole agli appellanti della invocata modifica.
Nel resto il mezzo è infondato.
Dalla relazione integrativa depositata in primo grado il 17.5.2010 risulta ben chiaro che l'ausiliario NG. ha considerato lo stato del manufatto alla data di apertura della Per_7 successione laddove, dopo aver premesso che “all'epoca dei sopralluoghi era un manufatto semidiruto su un terreno destinato all'uso agricolo e a quest'ultimo funzionale ( cfr. foto n°
114, 115 relazione del 03.10.2003)”, ha, poi, proseguito con l'affermare che la “valutazione del manufatto viene eseguita considerando per esso la destinazione a deposto di attrezzature per l'uso agricolo…” e utilizzando, nella formula di calcolo contenuta a pag. 1 di detta relazione, il valore unitario al metro quadro dell'immobile ad uso abitativo riferito all'anno
1990, ottenendo una stima del bene pari ad € 14.607,73. Valore che è stato sostanzialmente confermato dalla TU a firma dell'NG. Persona_9
svolta nel presente grado che, in risposta a specifico quesito afferente detto cespite (“ 3. accerti l'epoca di realizzazione del cd. “mini appartamento al piano terra sulla particella
n. 93” e ne effettui comunque la stima all'epoca dell'apertura della successione”) ha determinato in € 14.572,07 il prezzo di mercato del bene alla data di apertura della successione.
Nell'addivenire a tale stima l'NG. , sulla scorta del rinnovato accertamento peritale Per_9
demandatogli, ha avvalorato le conclusioni rassegnate dal ctu del primo grado circa il fatto che il manufatto ubicato sulla p.lla 93 era, all'epoca di apertura della successione (1990), un fabbricato semi-diruto e che solo in epoca successiva alla morte della , lo stesso era Per_2
stato ristrutturato assumendo la consistenza, all'attualità, di mini-appartamento , a cura e spese di ( circostanza, quest'ultima, incontestata tra le parti fin dal primo CP_2
grado).
Sul punto, l'ausiliario ha affermato che, “il fabbricato oggi individuato con p.lla 1065 reca catastalmente la sua “costituzione del 15/09/2016 pratica n. na0359384 in atti dal
15/09/2016 costituzione (n. 3994.1/2016)” (cfr. Allegato 6) pratica coincidente a quella relativa alla serra;
non essendo possibile che sia stato costruito nel 2016, va da sé che ancorchè semi-diruto, esso doveva essere già presente sulla ex p.lla 93”.
Con condivisibile interpretazione dei titoli in atti, l'NG. ha osservato che la Per_9
circostanza dell'esistenza del manufatto diruto sulla p.lla 93 donata emerge nella postilla al testamento olografo di , che alle pagg. 6, 7 reca: “…preciso che la fogna del Persona_2 fabbricato destinato a e , che in seguito alle modifiche da me Persona_1 CP_1
ultimamente apportate ora sfocia direttamente in quella comunale attraverso l'NGresso di
Via Camerelle n. 69, dovrà convogliare oltre le acque pluviali anche quelle che dovranno derivare da futuri ampliamenti delle costruzioni esistenti nel terreno a monte assegnato a mio figlio ”, costruzioni che, come evidenziato dall'ausiliario, ancorchè di tipo CP_2
precario ovvero non ancora ultimate, “possono identificarsi solo con l'attuale p.lla 1065 da destinarsi successivamente ad un uso residenziale” ( cfr. pagg. 17-18 relazione in atti). Ha, dunque, tratto la corretta conclusione che il cespite in questione, anche se non costruito da zero da (circostanza, peraltro, neanche affermata da quest'ultimo) è stato CP_2 completato e rifinito come rinvenuto alla data delle indagini peritali a spese dello stesso
(anche questa circostanza pacifica perché non contestata dagli appellanti).
In ragione di tale evoluzione riguardante il manufatto in esame, l'ausiliario ha ritenuto di adottare per la stima dello stesso alla data di apertura della successione il metodo- indicatogli dal prof. (CT di parte appellate) e che ha reputato di condividere- del Per_8
valore di trasformazione, tenendo conto del costo da sostenere per la completa riattazione funzionale del cespite, detraendo tale importo dal valore del bene nelle condizioni ordinarie di funzionalità.
A tal fine, è partito dal valore minimo per abitazioni popolari al 1990, come fornito da
- ottenuto a fronte di espressa richiesta all'Istituto (cfr. fig. 3 pag. 19 della CP_13
relazione peritale)- pari ad € 2.802 (£/m2 5.425.429) per la stima dell'immobile in corso di completamento, ha, quindi, individuato sulla base di fonte oggettiva ( Istat) il valore al metro quadro del costo di costruzione per abitazioni civili nel 1990 pari a ca. £/mq
1.070.000; ha, così, calcolato il valore al metro quadro per trasformazione in £/mq
3.891.789 (ottenuto sottraendo dal valore del bene in corso di costruzione quello di costruzione, sempre a metro quadro) e moltiplicato per la superfice del manufatto pari a mq
29, ottenendo il risultato finale di £ 28.215.470, pari ad € 14.572,07 (cfr. pagg. 20-21 relazione in atti).
Ritiene questa Corte di condividere e far proprio il criterio di stima adottato dall'NG.
che appare corretto in quanto, da un lato tiene conto dello stato del bene donato Per_9 all'epoca dell'apertura della successione (1990, quando ancora non erano state apportate migliorie ed addizioni da , che quindi non vanno considerate ai sensi dell'art. CP_2
748 c.c.) e dall'altro appare idoneo a dare rilievo alla potenzialità edificatoria del bene che, infatti, da fabbricato semidiruto nel 1990 di apertura della successione, risulta all'attualità avere consistenza di “miniappartamento” a seguito di trasformazione realizzata a cura e spese di in epoca successiva al decesso della madre. CP_2
Tale criterio di stima, secondo quanto riferito dall'ausiliario risulta, peraltro, stato indicato dalla stesso CT di parte appellante NG. (affermazione non contestata dagli Per_8
appellanti) e finisce per restituire un risultato che non muta, se non marginalmente, quello cui era pervenuto in primo grado l'NG. avendo l'NG. concluso per un Per_7 Per_9 valore di € 14.572,07 a fronte di quello indicato dal primo ausiliario in € 14.607,73. Poiché la nuova TU appare più completa e chiara quanto al metodo applicato, si terrà conto della stima dell'NG. ai fini della decisione. Per_9
Il che porta, in definitiva, al rigetto del motivo di appello atteso che non è emersa una stima del bene in esame più favorevole agli appellanti ai fini della loro domanda di riduzione.
9.2. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione dell'atto di donazione e del testamento quanto alla cantinola e la contraddittorietà ed illogicità della decisione in relazione alle particelle 766 e 767.
Circa la cantinola, osservano che per disposizione testamentaria la stessa era stata assegnata ai germani e in parti uguali, mentre il TU l'aveva assegnata a CP_2 Persona_1
per la quota di 2/3 e a per la quota di 1/3, ritenendo CP_2 Persona_1 erroneamente che la avesse attribuito 1/3 del locale al figlio già con l'atto di Per_2 CP_2
donazione del 1980, che invece, non riguardava la cantinola ma soltanto la particella 726.
Quanto alle particelle 766 e 767 protestano che il tribunale, pur avendo dato atto dell'errore del ctu nell'attribuirle per 2/3 a e per 1/3 a , sebbene lasciate CP_2 Persona_1
per testamento in parti quali ai predetti, non aveva, poi, adottato alcun provvedimento per emendare tale errore, ritenendo l'obiezione sollevata in primo grado da essi attori sul punto priva di concrete conseguenze. Assumono, di contro, che trattasi di rilievo determinante ai fini della corretta individuazione delle quote di cespiti assegnati alle parti.
Entrambi i profili di censura appaiono inammissibili in quanto non si confrontano con la reale ratio decidenti sottesa alla decisione impugnata
Ed infatti:
-in relazione alla cantinola, il tribunale, come prima ragione decisoria per disattendere le critiche sollevate dagli allora attori alla ctu, ha osservato che “non può seguirsi l'indicazione degli eredi di che comporterebbe l'accrescimento della quota spettante al Persona_1 loro dante casa (rectius del valore di essa) considerato che l'unica domanda proposta è di riduzione, non essendo stata avanzata istanza di divisione” ( cfr. pag. 32 gravata sentenza) ; tale argomento non è stato investito da alcuna specifica censura in appello, ove non è dedotto in che modo una diversa assegnazione del valore di detta cantinola secondo quanto propalato dagli impugnanti avrebbe comportato una decisione ad essi più favorevole in termini di accertamento della asserita lesione della loro quota di riserva;
pertanto, poiché la ragione spesa dal tribunale è da sola sufficiente a sostenere la decisione sul punto, risultano inammissibili le censure svolte dagli appellanti;
-in relazione alle particelle 766 e 767 del pari le censure svolte dagli appellanti sono aspecifiche e non sono idonee ad incrinare la decisione del primo giudice di ritenere prive di concrete conseguenze l'errore del ctu di assegnare il relativo valore integralmente alla quota di sulla base della considerazione che “l'attribuzione al CP_2 Persona_1 della metà di quelle particelle in un giudizio di riduzione, e non di divisione, comporta l'aumento della quota dello stesso e, quindi, una diminuzione della paventata lesione” (cfr. pag. 33 sentenza gravata), e ciò sulla base delle medesime considerazioni svolte per la cantinola.
Il motivo in esame, quindi, va dichiarato inammissibile.
9.3. Il terzo e il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto volti a contestare, in sintesi, il metodo di calcolo delle superfici adottato dal ctu e fatto proprio in sentenza, la mancata stima di alcune superfici nonché dei beni mobili, l'erronea valutazione dei beni ereditari.
Per rispondere alle plurime obiezioni degli appellanti (v. pagg- da 10 a 32 dell'atto di appello, qui da intendersi richiamate) la Corte ha disposto una nuova TU, assegnando i quesiti che sopra sono stati ritrascritti, i cui esiti ben possono essere utilizzati ai fini della decisione per le ragioni che di seguono saranno analiticamente esposte in relazione a ciascuna questione riproposta in questo grado.
9.3.1. Andando con ordine, con riguardo al criterio di calcolo delle superfici dei fabbricati ( terzo motivo di appello), è fondata la critica degli appellanti secondo cui il metodo da utilizzare è quello della superfice commerciale, dovendosi procedere alla stima del valore di mercato dei beni al tempo dell'apertura della successione, a preferenza del criterio della superfice utile o di calpestio posto a base della TU dell'NG in primo grado e Per_7 recepito in sentenza. Invero, come ha chiarito bene il nuovo TU NG. le superfici vanno misurate Per_9
secondo le previsioni dell'Allegato C) DPR 138/1998, del quale ha dato ampia spiegazione alle pagg. 30 e 31 della relazione in atti (qui da intendersi riportate).
Il risultato ottenuto dalla misurazione secondo il prefato criterio è stato riepilogato nelle tabelle riportate a pagg. 31, 378e 38 della relazione in atti, da cui si ricava che la superfice commerciale al 1990 (arrotondata) dei fabbricati di causa è la seguente:
IL TA (donata a : mq 291 (e non mq 236,13 ctu;
CP_2 Per_7
Appartamento di pianto terra di via P.R. Giuliani n 14/a (assegnato a ): mq Persona_1
158 (e non mq.113,22 ctu NG. ; Per_7
Appartamento al primo piano di via P.R. Giuliani n. 14/a (assegnato a ): mq CP_1
138 (e non mq 126,14 ctu . Per_7
Sulla base degli esiti della nuova ctu emerge, dunque, la fondatezza del terzo motivo di appello, in quanto le superfici degli immobili da stimare sono maggiori di quelle misurate dal TU NG . Per_7
9.3.2. L'ausiliario, poi, in riscontro al quesito n. 4) del mandato, volto a dare risposta alla doglianza di omesso calcolo di alcune superfici di IL TA ( v. pag. 27 e 28 atto di appello , ha dato conto che “Nella valutazione soprastante dell'immobile Parte_6
sono state opportunamente valutate: - l'estensione a piano terra dell'ambiente esistente nella zona N-E in adiacenza al vano deposito;
- l'ambiente denominato pozzetto del vano sotto la scala;
- l'NGresso da Via Camerelle n. 69, in parte coperto;
- al primo piano, il pianerottolo d'arrivo ed il vano scala..” (v. pag. 33 relazione in atti).
Dunque, anche sotto tale profilo, la doglianza degli appellanti è risultata fondata alla luce delle risultanze della nuova TU, che ha permesso di emendare l'errore commesso in primo grado, tenendo conto, nella misurazione, di quelle superfici erroneamente non computate dal precedente ctu.
9.3.3. Un'altra omissione alla quale si è rimediato grazie alla TU disposta in questo grado
è quella riguardante i beni mobili di cui è stata assodata l'appartenenza al compendio ereditario ( perché elencati nel testamento della de cuius), che l'ausiliario in primo grado non ha provveduto a stimare ai fini della riunione fittizia, scelta avallata dal tribunale che, disattendendo il rilievo sul punto degli allora attori, ha reputato non essere rilevante la stima ai fini degli esiti del giudizio in assenza di beni di antiquariato o dipinti d'autore.
Senonché, di detti beni mobili si deve tener conto nella formazione della massa (relitcum + donatum) ai fini della verifica della lamentata lesione della quota riservata agli appellanti, a prescindere dalla eventuale modestia del loro valore di mercato in rapporto all'entità del patrimonio ereditario.
A tal fine è stato conferito specifico quesito al TU, il quale ha proceduto a verificarne la consistenza sulla base di alcune fotografie e di quanto riportato nel testamento della de cuius, fornendone descrizione e stima come segue (cfr. pag. 18 relazione in atti):
-due letti in ottone: 2 x £ 425.000 = £ 850.000;
- tavolo, buffet e sei sedie: £ 400.000 + £ 500.000 + 6 x £ 50.000 = £ 1.200.000;
- cassapanca e sovrastante specchiera: £ 400.000 + £ 550.000 = £ 950.000;
- quattro quadri con soggetti ricavati: 4 x £ 250.000 = £ 1.000.000;
- quadro a olio dipinto da £ 800.000; Pt_4
- ritratto a olio di dipinto da : £ 800.000; Persona_10 CP_14
per un totale di £ 5.600.000, pari a € € 2.892,16
L'ausiliario ha, poi, confermato quanto già accertato dal precedente TU circa Per_7
l'esistenza di somme di danaro sul c/c presso il Banco di Napoli fil. di Capri cointestato tra la de cuius ed il fu per un ammontare di £ 4.359.757 pari a € 2.251,62 Per_12
(arrotondato per difetto) come da estratto conto n. 27/1001 , mentre ha escluso la presenza di titoli di sorta od altro nell'asse ereditario.
Sulla scorta di quanto precede, il valore dei beni mobili, oltre che le somme di denaro, devono essere considerati nella formazione del relictum ai fini della riunione fittizia, come di seguito si dirà. Anche sul punto, quindi, la critica degli appellanti (sviluppata nel quarto motivo) coglie nel segno e va accolta.
9.3.4. La questione che, come in primo grado, costituisce il punctum dolens dell'intera vicenda e che tutt'ora è fonte di forti contrasti tra le parti e di critiche all'operato del TU ( soprattutto provenienti dagli appellanti), anche di quello nominato in questo grado, riguarda la stima degli immobili del compendio ereditario ai fini della riunione fittizia, posto che gli appellanti lamentano la sottostima di IL TA ( compendio donato a e CP_2
la sovrastima dei beni assegnati loro nel testamento, mentre si duole della CP_2 sovrastima del proprio immobile e della sottostima di quelli delle controparti.
La Corte ritiene di poter fondare il proprio convincimento sulle risultanze consulenziali rassegnate dall'NG in questo grado, sorrette anche in parte qua da ampie, Per_9 particolareggiate e diffusamente motivate osservazioni illustrative della metodologia di computo prescelta e dei criteri di valutazione applicati, non inficiate dai rilievi critici dei
CCTTPP designati dalle parti, cui l'ausiliario ha replicato con altrettante analitiche e puntuali argomentazioni, anch'esse del tutto condivisibili.
9.3.5. Quanto alla descrizione dei beni che fanno parte del donatum e del relictum, le risultanze della TU non hanno destato alcun particolare contrasto- tranne i punti Per_9
sopra già risolti- e quindi possono essere recepite senza necessità di analitica illustrazione da parte della Corte (cfr. pagg. 11-16 della relazione in atti).
In particolare, il è costituito da quanto oggetto di trasferimento in favore di CP_15 da parte della madre con atto del 02/04/1980 per Notar CP_2 Persona_2 [...]
Rep. 10327/Racc. 5578, reg.to a Castellammare di Stabia (Na) il 17/04/1980 e Per_13
segnatamente:
1- villino sito in Via Camerelle, 71/69, cd. IL TA di cui agli identificativi NCEU del
Comune di Capri (Na): Fgl. 5, p.lla 106, Sub. 1 (oggi 4), ctg. A/7, piani T, 1^ e copertura oltre piccole aree pertinenziali, Classe 2, consistenza catastale 9,5 vani e rendita catastale £
7.742.500 ovvero € 3.998,67;
2- una quota pari ad 1/3 del locale cantinato del fabbricato con accesso dalla Via P.R.
Giuliani, 14/A, destinato a cantina di cui agli identificativi NCEU del Comune di Capri (Na): Fgl. 5, p.lla 93, Sub. 5, ctg. C/2, Classe 2, consistenza catastale 32 m2 (S catastale =
46 m²) e rendita catastale £ 960.0000 ovvero € 495,80;
3- terreno con accesso dalla Via P. R. Giuliani, 14, individuato al fgl. 5, p.lla 1064 (nel 1990 era la p.lla 93), qualità Vigneto, in classe 1, area di ca. 620 m2.
9.3.6. Nel procedere alla STIMA di tali cespiti il TU ha preliminarmente osservato che
“Capri costituisce uno dei due Comuni marini 'più cari' in assoluto del Sud Italia, l'altro è
Anacapri: questa osservazione, da sola, fa comprendere l'oggettiva difficoltà ad individuare valori unitari di prezzo per gli immobili sull'Isola. Va precisato che il mercato immobiliare caprese è molto particolare, anzi unico nel suo genere”.
Ciò premesso, il ctu ha precisato “che le compravendite a Capri sono poche ed il campione resta scarsamente rappresentativo, in quanto ogni immobile ha delle proprie specifiche caratteristiche intrinseche che difficilmente si ritrovano in altri immobili simili e limitrofi.
Quanto alle caratteristiche estrinseche, và detto che Via Camerelle, nella zona di interesse in questa relazione, non è caratterizzata da un grande numero di abitazioni, essendo quasi del tutto panoramica sul versante Sud;
va, poi, tenuto presente che si tratta essenzialmente di
Ville che, attesa la loro atipicità, la precisa e riconoscibile posizione di ciascuna la connota univocamente nello specifico contesto del panorama urbano rendendo ognuna di esse un pezzo d'arte, di architettura e di storia, valori che, già da soli, ben spiegano le dinamiche dei prezzi”.
Dopo aver, poi, ripercorso la storia di via Camerelle “la maggiore arteria commerciale dell'isola” ( cfr. pagg. 22-23) ove è ubicata IL TA, è passato a dar conto delle peculiari caratteristiche di tale edificazione, considerata “un bene unico al punto d'essere stata ritratto in cartoline d'epoca (cfr. Fig. 6)” e “ anche ritratta su alcune stampe (cfr. Fig.
7) vendute sul sito…
Unicità dovuta al fatto che “la IL in argomento è “un capolavoro senza tempo” che rappresenta un bene unico su via Camerelle, con vista sul mare e in un contesto dell'Isola di
Capri unici al mondo”. Secondo l'ausiliario “… IL TA è al 100% un bene di lusso unico ed irripetibile, oggi come nel 1990, non solo per le sue qualità intrinseche ma anche per quelle estrinseche”. Tali connotati esclusivi dell'immobile spiegano l'estrema difficoltà di individuare un criterio di valutazione del prezzo di mercato del bene, considerando, peraltro, come rilevato dal ctu, “ una conoscenza imperfetta ed incompleta delle condizioni relative ai prezzi reali alla data di apertura della successione”.
Ad ogni buon conto, l'ausiliario ha mostrato di ricercare ed utilizzare elementi di valutazione più oggettivi possibili per procedere alla stima (di cui ha citato le fonti per rendere verificabile le sue argomentazioni), analizzando in prima battuta l'andamento del mercato immobiliare in Italia nel periodo 1993-2017. Al riguardo ha osservato che vi sono state quattro fasi, con anni di contrazione alternati a momenti di crescita, e che nel 2017 vi è stata una nuova fase di espansione (come mostrato dal grafico Fig. 8 pag. 26 relazione in atti). Ha, così, potuto constatare che la curva dei prezzi è in salita fino al 1992 e che a partire dal 1993 si erano susseguite quattro grandi fasi per i prezzi medi reali:
Fase di contrazione: 1993-1999 (meno 19,2 per cento)
Fase di crescita: 2000- 2007 (più 32,6 per cento)
Fase di contrazione: 2008-2015 (meno 24,1 per cento)
Fase di crescita: dal 2017 in poi.
Dal 1993 i prezzi medi erano cominciati a scendere fino al 1998; attorno al 2012 il calo era stimabile pari a circa al 7% sul 1993 (2012 ≈ 93).
Sulla base dei dati acquisti ha, quindi potuto stabilire che al 2012 i prezzi avevano raggiunto all'incirca i livelli del 1990, con uno scarto in calo di appena il 4% (2012 ≈ 96).
Pertanto, ha ritenuto di poter assumere il 2012≈1990 e, partendo dalle quotazioni OMI del II semestre 2012 (quelle più basse, a vantaggio della bontà del risultato, come riportate nella tabella di pag. 27 della relazione in atti) ha calcolato il rapporto tra valore minimo delle abitazioni civili e quello massimo dei villini (assenti nello specchietto Nomisma per il 1990) pari a ca. 0,62 utile ad ottenere il relativo valore base dei villini per poter procedere, poi, alla stima di IL TA nel seguente modo: €/m2 3.175/0,62 = €/m2 € 5.121.
Partendo da tale valore base ha poi, considerato le caratteristiche peculiari di IL TA ( cfr. pagg 28-29 ctu) per pervenire, quindi, alla stima a mq di € 5.407,00 (pari a £ 10.469.412). Moltiplicando tale valore con la superficie ponderata di IL TA pari a
291 mq, ha ottenuto, alla data del 1990, il seguente risultato: 291 mq x £/mq £ 10.469.412
- £ 3.046.598.892.
Con riguardo alla quota di 1/3 della cantina, ha applicato un valore di ponderazione pari a
0,25 ottenendo l'importo di£ 13.021.713 (valore unitario abitazioni: 0,25 x 1/3 x 30 mq x
£/mq 5.208.685).
Per quanto riguarda, infine, il terreno esclusivo di cui alla ex p.lla 93 il valore è stato così calcolato dal TU: 620 mq x £/q2 581.000 = £ 360.220.000.
Il valore dei beni donati a dalla de cuius è stato, quindi, complessivamente CP_2 stimato alla data del 1990 in £ 3.419.840.605 (= £ 3.046.598.892 + £ 13.021.713+ £
360.220.000), pari a € 1.766.200,27.
9.3.7. Venendo alla valutazione della palazzina per civili abitazioni a due piani con sottostante cantina e cisterne, sita in via P.R Giuliani 14/a (il cui piano terra risulta assegnato per testamento a e il primo piano a ), l'ausiliario ha Persona_1 CP_1
correttamente osservato che, benché molto prossima in linea d'aria a IL TA, presenta le seguenti peculiarità penalizzanti: (prendendo come base IL TA = 1)
Panorama: - nessun affaccio, nè veduta 0,81
Accessibilità: - no access., viale larghezza 1 m, scomodo, con scale, NGresso unico 0,83
Interesse Ambientale - Artistico – Storico: - qualc. arch. scarsa, anonima, di nessun interesse 0,89
Esposizione, rumorosità, funzionalità: - esposizione Est (Ovest interclusa da IL
Pompeiana) 0,98
- rumorosità 1,02
- funzionalità dei vani 1,01
Ha, pertanto ritenuto che “Il produttore di tali indici restituisce il valore di 0,60 per il rapporto relativo tra la palazzina a due piani e IL TA” che, applicato al valore di detto immobile sopra individuato, restituisce alla data di apertura della successione il seguente valore base al mq per la palazzina a due piani:
0,60 x £/m2 10.213.108 = £/m2 6.127.865, pari in cifra tonda ad €/m2 3.165,
“assolutamente in linea col valore minimo delle abitazioni civili fornite da pari ad CP_13
€/m2 3.175 pertanto utilizzabile come valore di base, da differenziare reciprocamente tra i due immobili, quello a p.t. e quello al 1^ p. aventi profonde differenze, soffrendo quello a piano terra di: scarsa privacy, stante l'area comune con servitù di passaggio, che investe l'intera ala Est su cui affacciano praticamente tutti vani, che non riguarda invece l'app.to superiore;
- altezza dei vani inferiore agli standards minimi abitativi, che la fissa in 2,70 m
(riducibile a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli
[…] cfr. art. 1 del DM Sanità 05/07/1975), cosa che non accade al piano primo;
- aree esterne in gran parte gravate da servitù, mentre al piano primo c'è una bella balconata che corre lungo tutto l'ala Est nonché un terrazzo in zona d'NGresso; - scarsa/ridotta luminosità, contrariamente al piano primo dove invece è ottimale;
- scarsa/ridotta aerazione, contrariamente al piano primo dove invece è ottimale” ( cfr pagg.34-35 relazione in atti).
Apprezzando tali differenze, il TU è pervenuto alla stima del valore unitario di ciascuno dei suddetti immobili come segue:
app.to al p.t. nella palazzina ad accesso da Via P.R. Giuliani: 0,85 x £/m2 6.147.657= £/m2
5.225.509;
app.to al 1^ p. nella palazzina ad accesso da Via P.R. Giuliani: 1,06 x £/m2 6.147.657 =
£/m2 6.516.517.
Moltiplicando tali valori unitari per le superfici rilevate dei predetti immobili si ha che:
-l'appartamento al piano terra di via P.R. Giuliani 14/a assegnato per testamento a Per_1 ha un valore, al 1990, di £ 825.630.369 (pari a € 426.402,50);
[...]
-l'appartamento al primo piano di via P.R. Giuliani 147° assegnato per testamento a
[...]
ha un valore, al 1990, di £ 899.279.303 (pari a € 464.439,00). CP_1
9.3.7 Anche per la stima degli altri immobili del compendio ( negozio di via Camerelle n.
69/a; negozio di via Camerelle n. 73; la vetrinetta ricavata in un arco del fabbricato di villa TA;
la baracca;
il locale cantina;
le aree scoperte;
il tutto meglio descritto nella relazione in atti), l'ausiliario ha fatto ricorso al metodo di stima sintetico-comparativo, che ha ritenuto essere quello preferibile, operando opportuni raffronti dei valori immobiliari
(reperibili dalle numerose riviste specializzate del settore nonché dalle pubblicazioni esistenti sull'andamento storico del mercato immobiliare) tra differenti tipologie edilizie, i cui valori unitari restano in rapporti reciproci pressocchè costanti.
E' pervenuto, quindi, alla seguente stima:
Negozio Via Camerelle 69/A £ 24.222.738 x mq 33,00= £ 799.350.344
Negozio Via Camerelle 73, £ 24.222.738 x mq 36,00= £ 872.018.557
locale sulla p.lla 93 incompiuto, oggi 1065 :£ 3.891.789 x mq 29,00= £ 28.215.470
Cantina al 50% e : £ 5.225.509x mq 7,5= £ 39.191.315 CP_2 Parte_7
Baracca al 50% e : £ 581.000x mq 8,20 =£ 4.764.200 CP_2 Parte_7
Vetrina su Via Camerelle ( di : £ 20.589.327 x mq3,00= £ 61.767.981 CP_2
Aree SCOPERTE= £ 563.570.000
Aggiungendo a tali valori quelli di IL TA e dei due appartamenti di via P.R. Giuliano sopra indicati, risulta un valore dei beni immobili pari a £ 7.140.386.431.
Ad esso va sommato il valore dei beni mobili e le giacenze bancarie, così che la massa, come da nuova TU in appello, risulta essere, alla data di apertura della successione
(26.12.1990) pari a £ 7.150.346.188.
9.3.8. La stima del compendio operata dal TU non è affatto inficiata dalle critiche avanzate dagli appellanti (sia che ) in sede di operazioni peritali e di Parte_6 CP_1
comparse conclusionali alle quali puntualmente ha dato già replica il TU prima di depositare la relazione finale e le cui argomentazioni qui si intendono richiamate.
In particolare, quanto al rilievo secondo cui vi sarebbe una enorme ed inspiegata divergenza di valutazione tra la prima bozza di perizia inviata alle parti dal TU e la seconda ( quella poi depositata come relazione finale), nella quale sarebbero completamente stravolti i valori dell'intero compendio ereditario e di quanto assegnato a ciascuna delle parti, con macroscopiche ed inaccettabili sproporzioni nelle rivisitazioni dei valori e ciò,
“incredibilmente” ad esclusivo pregiudizio delle parti appellanti, questa Corte ritiene del tutto fondata la spiegazione fornita dal TU in risposta alle critiche delle parti, e cioè che quella che parte appellante indica come prima bozza in realtà rappresenta un elaborato volto alla conciliazione tra le parti, frutto non di indagine e verifica tecnica delle quesiti posti all'ausiliario, ma di sintesi delle opposte esigenze palesate dalle contrapposte parti onde trovare una soluzione transattiva.
Ciò che rileva è la bozza che l'ausiliario ha da ultimo trasmesso alle parti, frutto di ulteriore approfondimento delle indagini di mercato, di cui ha dato conto nel suo elaborato.
A fronte delle convincenti argomentazioni che l'ausiliario ha sviluppato per addivenire alla stima dei beni di causa, la diversa stima reiteratamente proposta dagli appellanti, già in primo grado disattesa, risulta frutto di una soggettiva valutazione dei CCTTPP incaricati dagli stessi, che non trova supporto in dati oggettivi verificabili contrari a quelli su cui è fondata la consulenza d'ufficio.
Dunque, ritiene la Corte che non vi sia alcuna ragione per rinnovare la TU, come invocato dagli appellanti, essendo le risultanze dell'attività consulenziale dell'NG. fondate Per_9
su criteri corretti e oggettivi, come tali utilizzabili a fondamento della decisione.
9.3.9. Occorre, allora, sulla base della rinnovata TU svolta in questo grado, verificare se vi
è stata lesione della quota riservata di (ora suoi eredi e Persona_1 Parte_1 Pt_2
).
[...]
A tal fine va considerato che la quota di riserva spettante ai 5 figli della de cuius
[...]
, ai sensi dell'art. 537 c.c, è pari a 2/3 della massa ereditaria, da dividere in parti Per_2 uguali tra gli stessi, per cui a ciascuno di essi spetta una quota del valore di £ 953.379.471
(= € 492.379,40).
Ora, posto che a risultano assegnati per testamento beni del valore Persona_1
complessivo di £ 941.245.959 (v. tabella pag. 39 TU), risulta lesa la sua quota di riserva per £ 12.133.12 ( = € 6266,45). Poiché solo ha ricevuto beni per un importo superiore alla sua quota di CP_2
riserva (in quanto per testamento ha ricevuto l'appartamento del primo piano CP_1 di via P.R. Giuliano 14/a del valore di £ 899.279.303; il negozio di via Per_14
Camerelle n. 69/a del valore di lire 799.350.344; il negozio di via camerelle CP_9
n. 73 del valore di £ 872.048.557), la riduzione va operata solo nei confronti delle disposizioni testamentarie in favore di vale a dire di quanto ricadente nella CP_2 quota disponibile di cui lo stesso è stato beneficiato.
9.3.10.Quanto alle modalità della reintegra, considerato che la lesione in danno di Per_1
(ora suoi eredi e ) è di modesta entità e non ricorrono le
[...] Parte_1 Parte_2 condizioni di cui all'art. 560 comma 1 c.c., la reintegrazione, come richiesto da
[...]
, può essere effettuata mediante condanna di quest'ultimo al pagamento della CP_2 somma di denaro pari al valore della lesione, quindi € 6266,45, che essendo credito di valore, va rivalutato alla data della presente decisione, con il riconoscimento, altresì, degli interessi legali (compensativi) dalla domanda giudiziale al saldo.
Ne consegue che in accoglimento, per quanto di ragione dell'appello di e Parte_1
, in riforma della gravata sentenza, va accolta, per quanto di ragione, la Parte_2 domanda di riduzione avanzata da (ora suoi eredi attuali appellanti). Persona_1
APPELLO RGN 1542/2012
10.1. L'appello di , con diffuse argomentazioni, critica la sentenza del CP_1
tribunale partenopeo per aver recepito, a suo dire acriticamente, le risultanze della TU, della quale evidenzia plurime irregolarità, invocandone la nullità.
Contesta, nel merito, la stima operata dall'ausiliario assumendo che sarebbero stati sottostimati i beni degli altri eredi, in particolare IL TA donata a , CP_2 nonché i negozi lasciati per testamento a e mentre sarebbe stata Per_3 CP_9
sovrastimata l'unità immobiliare assegnata ad essa appellante.
L'errore, a suo dire, non sarebbe annidato tanto nel criterio di stima e valutazione a mq applicato dall'ausiliario, quanto, piuttosto, della determinazione delle superfici degli immobili del compendio di causa, operata facendo ricorso alla superficie utile, in divergenza con il metodo comunemente applicato nella prassi estimativa, che fa ricorso alla superfice commerciale.
Altro errore consisterebbe nell'aver applicato malamente dei coefficienti di riduzione e maggiorazione senza specifiche argomentazioni tecniche a supporto.
Critica, in particolare, come risibile il valore assegnato alla vetrinetta donata a
[...]
e lamenta l'omesso computo di numerosi superfici per oltre mq. 40. CP_2
Infine, si duole della mancata stima dei beni mobili e dell'omesso calcolo dei frutti percepiti da dopo il decesso della madre , oggetto, quest'ultimo, di CP_2 Persona_2
preciso quesito conferito all'ausiliario.
Alla luce delle ragioni di critica, ha chiesto accertarsi la lesione della sua quota di riserva e procedersi alla reintegrazione della stessa mediante riduzione, prima, delle disposizioni testamentarie e, poi, delle donazioni operate in favore di dalla de cuius, con CP_2
restituzione di beni o porzioni degli stessi risultanti in eccesso ovvero al pagamento, in favore di essa appellante del relativo controvalore in danaro;
vinte le spese del doppio grado, con rinnovo, in via istruttoria, della TU.
10.2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Alla luce delle argomentazioni già svolte dando risposta ad analoghe doglianze dell'appello di e , si osserva che sono fondate le doglianze con cui si lamenta Parte_1 Parte_2
l'omessa valutazione dei beni mobili relitti nonché di alcune superfici e l'errata valutazione delle superfici.
Quanto alla stima degli immobili, sulla base della rinnovata TU, sono stati rideterminati i valori attribuiti a ciascun cespite, utilizzando i quali è emersa l'esistenza di una lesione anche in danno di , pari al valore di £ 38.025.856, corrispondenti ad € CP_1
19.638,72 (= quota di riserva £ 953.379.492 – valore di quanto assegnatole £915.353.636; cfr. pag. 40 TU NG. . Per_9
Per reintegrare detta lesione, per le medesime considerazioni sviluppate sopra per
[...]
, va condannato alla corresponsione del controvalore in danaro, Per_1 CP_2 rivalutato alla data della presente decisone e aumentato degli interessi legali (compensativi) dalla domanda giudiziale al saldo.
Risulta, invece, inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, la doglianza con cui deduce il mancato calcolo dei frutti percepiti da . CP_1 CP_2
Invero, sulla domanda di rendiconto, dichiarata inammissibile perché tardiva dal primo giudice, risulta parte soccombente solo , che l'aveva proposta, mentre Persona_1 analoga richiesta non risulta avanzata in primo grado da . CP_1
Infine, quanto alle critiche all'operato del TU NG. vanno disattese per le Per_9
medesime ragioni già sopra spiegate a proposito dell'appello di e Parte_1 Pt_2
.
[...]
Spese del giudizio.
Stante la riforma della decisione gravata, occorre procedere alla rideterminazione delle spese del doppio grado considerando l'esito complessivo della defatigante e lunga vicenda giudiziaria che ha impegnato le parti.
A tal fine, tenuto conto della oggettiva difficoltà della stima dei beni di causa, per la peculiarità del mercato immobiliare di Capri, ove sono ubicati, come sopra evidenziata, nonché del comportamento delle parti, che hanno rifiutato la proposta conciliativa del TU
e, tenuto altresì conto che, in esito al deposito della relazione dell'NG Per_9 [...]
ha formulato una proposta transattiva conforme alle risultanze di tale relazione, CP_2
rifiutata dagli appellanti, le cui pretese sono risultate fondate per importi di gran lunga inferiori a quelli domandati, ricorrono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 cpc ( nella formulazione ratione temporis applicabile) per la loro integrale compensazione tra gli appellanti e l'appellato mentre non deve provvedersi sulle stesse in CP_2 relazione agli appellati contumaci.
Per le medesime considerazioni, le spese delle TU svolte in primo e secondo grado vanno poste a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro, nella misura già liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , n.q. di Parte_1 Parte_2 eredi di , e sull'appello proposto da avverso la sentenza del Persona_1 CP_1
tribunale di Napoli n. 10577/2011 pubblicata il 28.6.2011, così provvede:
1- Accoglie per quanto di ragione l'appello di e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda di riduzione proposta dai predetti, quali eredi di , nei confronti di e condanna Persona_1 CP_2
quest'ultimo alla reintegra della quota lesa mediante corresponsione in favore degli predetti appellanti dell'importo complessivo di € 6.266,45 , da rivalutare dall'apertura della successione materna all'attualità, oltre interessi legali su montanti inflattivi con cadenza annua dalla domanda giudiziale alla presente decisione e gli ulteriori fino al saldo;
2- Accoglie per quanto di ragione, l'appello di e, per l'effetto, in riforma CP_1
della sentenza gravata, accoglie la domanda di riduzione proposta dalla predetta nei confronti di e condanna quest'ultimo alla reintegra della quota lesa mediante CP_2
corresponsione in favore di dell'importo di € 19.638,72, da rivalutare CP_1
dall'apertura della successione materna all'attualità, oltre interessi legali su montanti inflattivi con cadenza annua dalla domanda giudiziale alla presente decisione e gli ulteriori fino al saldo;
3- Compensa integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti costituite;
4- Dichiara non doversi provvedere sulle spese del giudizio quanto agli appellati contumaci;
5- Pone definitivamente a carico degli appellanti , (entrambi Parte_1 Parte_2
eredi di ) e e dell'appellato , in solido tra loro, Persona_1 CP_1 CP_2 le spese delle TU svolte in primo e secondo grado, nella misura già liquidata con separati decreti.
Così deciso in Napoli, li 3.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello