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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1136 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1136 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Davide Melone, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), tramite la mandataria CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'Avv. Cristiano Augusto Tofani, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta certificata;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni
Per parte attrice: come da memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ossia: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società e per Controparte_1
l'effetto dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 10.05.2024; Nel merito accertare e dichiarare che con sede legale in Milano Via Valtellina 15/17 P.Iva quale mandataria e CP_1 P.IVA_1 procuratrice di in persona del legale rappresentante, non vanta alcun diritto di Controparte_2 procedere esecutivamente in danno del signor c.f. per l'effetto, dichiarare Parte_1 C.F._1
l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 10.05.2024 In via riconvenzionale In tesi condannare la società creditrice al pagamento della somma di euro 51.557,62 o quella somma maggiore e/o minore che risulterà dall' espletanda istruttoria. per le causali di cui in premessa In ipotesi sempre in via riconvenzionale condannare la società alla restituzione della somma di euro 2.515,13 o di quella somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”;
1 Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e riposta, ossia: “Nel merito e in via principale: accertata la legittimazione ad agire di quale cessionaria di accertato che alla data Controparte_1 Controparte_3 del 31/7/2024 l'importo dovuto in dipendenza dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca del 1/2/2007 a rogito Notaio (rep. n. 204 racc. n. Persona_1
124), è pari ad € 117.408,66 per come meglio specificato al punto 2, pag. 12; accertato che alla data dell'8/3/2024 il credito di cui alle n. 39 rate scadute è pari ad € 20.656,52, dichiarare il diritto di e per essa di Controparte_1 [...] ad agire esecutivamente in danno del Signor e, per l'effetto rigettare Controparte_2 Parte_1 integramente l'opposizione e la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine: accertare e dichiarare che il Signor in relazione all'atto di accettazione di proposta contrattuale di Parte_1 mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca del 1/2/2007 a rogito Notaio Persona_1
(rep. n. 204 racc. n. 124), è debitore di e per essa della somma di € 20.656,52, CP_1 Controparte_2 di cui alle rate scadute e non pagate alla data dell'8/3/2024, oltre alle rate medio tempore scadute, alle rate a scadere ivi comprese quelle oggetto di moratoria, nonché interessi come da contratto e spese (pari, alla data del 31/7/2024 ad €
117.408,66), ovvero di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha mosso opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatogli il 10 maggio 2024, con il quale quale mandataria di Controparte_1 [...] gli aveva intimato il pagamento di euro 21.000,87 per ratei di mutuo non pagati, di cui Controparte_2
19.494,67 di capitale residuo, € 1.161, 85 di interessi di mora, e spese di precetto per euro 236,00 oltre accessori;
ha dunque chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito, in via principale, l'accertamento negativo del diritto della controparte ad agire esecutivamente nei propri riguardi e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva di;
l'indeterminatezza CP_1 delle modalità di rimborso del credito;
la riscossione di interessi calcolati secondo il regime composto in assenza di pattuizione scritta;
l'assenza di morosità del debitore.
Ha dunque allegato che il titolo posto alla base del precetto era un contratto di finanziamento ipotecario a rata costante, con TAN del 5,900% e interessi di mora pari al tasso convenzionale maggiorato del 2%, con previsione di 360 rate mensili decorrenti dal 1° febbraio 2017, senza che vi fosse allegato il piano di ammortamento. Ha aggiunto che il contratto conteneva clausole vessatorie non sottoscritte dal consumatore .
Si è costituita , tramite la mandataria domandando il rigetto dell'opposizione e dell'istanza CP_1 CP_2 di sospensione, oltre che della domanda riconvenzionale.
A fondamento del proprio diritto di agire esecutivamente nei confronti della controparte ha allegato che: in data 18 giugno 2022 aveva concluso con un contratto di cessione di crediti cartolarizzati in forza CP_3 del quale aveva acquistato, tra gli altri, il credito portato in esecuzione;
della cessione era stato dato avviso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2022, successivamente rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022; aveva attestato la cessione nei confronti CP_3
2 dell'opponente del credito contraddistinto dal rapporto n. 00000009003289; le condizioni contrattuali erano state sufficientemente determinate.
Con le memorie ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., l'opponente ha dunque dedotto che la dichiarazione del cedente era successiva alla notifica del precetto e che le condizioni contrattuali non erano state sufficientemente determinate, considerato non era stato allegato un piano di ammortamento che esplicitasse la composizione delle rate. L'opposta, dal canto proprio, ha replicato che: la lista dei crediti ceduti era stata pubblicata sul proprio sito internet e anche sul sito internet della società cedente;
il debitore aveva beneficiato di ben cinque sospensioni del piano di ammortamento tra il 2010 e il 2019 e per sua stessa ammissione il mutuo era stato onorato sino al 1° dicembre 2020; a tale data risultava che il capitale era stato rimborsato per soli 28.000,0 0 euro.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata istruita sui documenti prodotti dalle parti e all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 6 novembre 2025, il Giudice ha trattenuto il procedimento in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
****
1. Sulla legittimazione attiva.
Muovendo dalla questione della legittimazione attiva di , messa in discussione da CP_1 Parte_1 in considerazione della mancanza di prova della cessione del credito, il Tribunale osserva quanto
[...] segue.
Innanzitutto, la questione della legittimazione attiva della creditrice è una questione di merito e non di rito, riguardando, più che la legitimatio ad causam, la titolarità del diritto azionato.
La legittimazione ad agire ed a contraddire, infatti, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. 1 - , Sentenza
n. 7776 del 27/03/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8175 del
23/05/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 20/05/2009; Cass. Sentenza n. 355 del 10/01/2008; Cass.
Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
Nel caso di specie, ha agito per la tutela di un diritto proprio, seppure trasmessole da altri, mentre la CP_1 contestazione degli opponenti riguarda piuttosto l'effettiva sussistenza della cessione.
Il rilievo è, in ogni caso, infondato, risultando sufficientemente documentato il trasferimento del credito.
3 Sul piano probatorio, grava sulla società che intende affermarsi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
in caso di cessioni plurime, grava, poi, sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, posto che vale il principio nemo pluris transferre potest quam ipse habet. Poiché, poi, il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo (Cass. civ. Sez. II Ord., 05/01/2024, n. 315 , rv. 669963-01:
“Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito” v. anche
Cass. civ. Sez. III Ord., 14/07/2023, n. 20267, rv. 668179-01).
Nel caso di specie, è stato innanzitutto prodotto l'avviso, successivamente rettificato, della cessione in Gazzetta
Ufficiale ad opera di (doc. 4 e 5 parte opposta). CP_1
Sul punto, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non
è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione . È pacifico che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifichi in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta
Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere, in deroga all'art. 1264 c.c., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, inopponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione, al cedente. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo né è l'adempimento che produce
4 l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti.
Tanto premesso, va comunque sottolineato che l'accertamento della legittimazione attiva dell'attore consegue ad un esame complessivo delle risultanze di causa, tra le quali la citata pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 - 01) e quanto i crediti oggetto della cessione siano precisamente identificati o identificabili inequivocabilmente (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 18/12/2019 28-02-2020, n. 5617
“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”).
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato indica che i crediti ceduti risultano da “apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”). Tale lista (a) sarà depositata entro 10 giorni lavorativi dalla di pubblicazione del presente avviso presso lo studio notarile avente sede in Milano, e (b) è Per_2 pubblicata ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130 sui seguenti siti internet www.prelios.com e www.unicredit.it/it/info/operazioni-dicartolarizzazione.html e resterà disponibile fino all'estinzione del relativo Credito”.
Attraverso i relativi link ivi pubblicati è possibile raggiungere il sito di (la società cedente) da CP_3 cui risulta, in relazione alla categoria “NPE”, l'operazione di cartolarizzazione presupposto della cessione e la lista dei crediti ceduti (da cui risulta quello identificato con il numero 9003289), con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022.
L'avviso in Gazzetta e la pubblicazione dell'operazione sul sito della cedente sono elementi da soli in grado di attestare l'esistenza dell'operazione di cessione.
La riconducibilità del credito fatto valere in sede esecutiva all'operazione di cessione è poi dimostrata da plurimi elementi indiziari e innanzitutto dal possesso da parte della cessionaria della relativa documentazione e, in particolare, del contratto (doc. 3 parte opposta) e del piano di ammortamento predisposto dalla cedente
(doc. 16 parte opposta), dal quale si evince anche che il rapporto era stato identificato con il numero 9003289, identificativo, come visto, incluso nell'operazione di cartolarizzazione, come da documentazione pubblicata sul sito internet della cedente.
Valore decisivo assume poi la dichiarazione della stessa che attesta la riferibilità del rapporto CP_3 identificato con il numero 9003289 al finanziamento contratto da doc. 8 parte opposta), Parte_1 il quale, del resto, non ha allegato di essere titolare di ulteriori rapporti della stessa specie con . CP_3
Al riguardo, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione del cedente “al pari della
5 disponibilità del titolo esecutivo” è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10200, in motivazione).
Sul punto non rileva che la formazione del documento sia successiva alla notifica del precetto, considerato che la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e che il cedente non vanta alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Gli elementi raccolti sono pertanto, allo stato, sufficienti ad affermare la titolarità del credito in capo ad a seguito dell'acquisto del credito da . CP_1 CP_3
2. Sul credito portato ad esecuzione.
Il titolo esecutivo fatto valere da è rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario del 1° febbraio CP_1
2007 (doc. 3 parte opponente), da cui ha origine il credito portato in esecuzione. Si tratta di un mutuo a rata fissa, con indicazione precisa del tasso di interesse corrispettivo e moratorio applicato. Dalla tabella redatta dallo stesso ell'atto di opposizione si apprende che in contratto era stata esattamente determinata Pt_2 la durata del mutuo, la periodicità delle rate, il loro numero e il loro importo, la tipologia di ammortamento a rata costante, il TAN e l Pt_3
ha dunque prodotto il titolo esecutivo, allegando un debito residuo di € 20.656,52, soddisfacendo gli
[...] oneri incombenti sul creditore che agisce in via esecutiva.
L'opponente, dal canto proprio, ha chiesto ricalcolo degli importi dovuti, con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, per mancata indicazione del regime finanziario applicato e mancata allegazione del piano di ammortamento.
Tuttavia, partendo dal primo aspetto, la mancata indicazione del regime finanziario non incide sulla determinatezza delle condizioni contrattuali.
In particolare, il “regime composto” che parte attrice lamenta essere stato applicato al finanziamento in esame, prevede che la quota capitale sia incrementata con gli interessi generati, mente nel regime c.d. “semplice” gli interessi si calcolano solo sul capitale.
In punto di accertamento della determinabilità dell'oggetto del contratto, la Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente avuto modo di chiarire che essa attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti. Alla suddetta questione è, invece, agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).
Nel caso di specie, come già visto, il contratto ha esattamente indicato le condizioni applicabili, stabilendo l'ammontare della rata fissa, il numero di rate e il TAN applicato.
In tal senso non possono esservi dubbi in ordine al fatto che il costo del finanziamento sia stato correttamente determinato, ai sensi dell'art. 117 TUB. A tal proposito, come ricordato dalle Sezioni Unite la doglianza
6 concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
“composto” di capitalizzazione degli interessi, non esplicitato attraverso l'indicazione del regime finanziario applicabile o del TAE, non evidenzia problemi di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, TUB
(i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati) che darebbe luogo, semmai,
a nullità testuale per la mancata indicazione del “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e l'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7) (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv.
671092-02).
Sotto questo aspetto, però, le stesse Sezioni Unite hanno fatto presente che l'aumento del tasso di interesse effettivo rispetto a quello nominale non corrisponde ad un “maggior costo del credito” ex art. 117, TUB, ma alla scelta negoziale di rimborsare il capitale mediante rate iniziali che prevedano una quota di interessi più elevata (perché più alto è il capitale non ancora restituito, di cui il debitore ha beneficiato). In altre parole, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi e non si traduce in una maggior voce di costo, prezzo, esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv.
671092-02).
Dunque, la differenza di grandezza tra TAN e TAEG è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui l'interesse annuale non viene pagato di norma in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata. Il pagamento anticipato delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta, quindi, che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale, ma necessariamente maggiore. In altri termini, siccome il piano di ammortamento elenca le rate mensilmente,
l'onere per interessi non viene pagato annualmente (una volta sola all'anno), ma viene ripartito sui singoli mesi,
e dunque pagato con un certo anticipo rispetto alla scadenza annuale. Ciò determina un vantaggio economico per la banca, che incassa gli interessi prima del decorso di un anno, vantaggio che si manifesta in un tasso annuale "effettivo" leggermente superiore al tasso annuale "nominale", che è quello indicato percentualmente nel testo del contratto.
È del tutto evidente che, in tal senso, nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese il TAN utilizzato sarà sempre divergente dal TAE e la differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo, che nel caso di specie non era stato indicato) sarà tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Tale effetto, riguardato dalla prospettiva del mutuatario, acquista rilievo sotto il profilo, giuridicamente irrilevante, della maggiore o minore convenienza del piano prescelto ma, quanto alla sua validità, nulla può eccepirsi, costituendo una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche
7 dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).
Non ha poi alcuna rilevanza la mancata indicazione del TAE, lamentata nell'elaborato tecnico allegato all'opposizione (doc. 3 parte attrice).
Come è noto, a fini di trasparenza, e per consentire ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni, deve essere comunicato alla clientela un indicatore di costo complessivo delle operazioni. In questo contesto, il TAN esprime, in forma percentuale e su base annua, l'ammontare degli interessi del prestito;
il TAEG esprime, in forma percentuale e su base annua, il costo totale del prestito comprensivo degli interessi e di tutte le spese;
il TAE esprime, in forma percentuale e su base annua, il costo totale del prestito, comprensivo solo degli interessi al netto di tutte le spese.
Le differenze tra i diversi indicatori non dipendono soltanto dalle voci che prendono in considerazione, ma anche dal fatto che gli stessi sono definiti sulla base di leggi finanziarie diverse.
In ogni caso, la mancata indicazione del TAE non può considerarsi motivo di nullità del contratto o degli interessi pattuiti, laddove l'entità del prestito e le modalità di rimborso siano sufficientemente determinate, come nel caso di specie. Infatti, tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che la sua assenza, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Del resto, nel caso di specie, non essendo prevista una capitalizzazione infrannuale degli interessi, non ricorre l'esigenza di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000, di indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
A tal proposito, infatti, la mera pattuizione di un piano di ammortamento alla francese non è affatto indice di antatocismo: ciò in quanto difetta - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.; gli interessi vengono infatti calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, infatti, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
8 Ne segue che nella fase c.d. “fisiologica” del contratto di mutuo con sistema di ammortamento alla francese non è possibile ravvisare un'illecita capitalizzazione degli interessi.
Tale impostazione è stata recentemente confermata dalla Cassazione, anche a Sezioni Unite, e non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento maggioritario così recepito (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud.
27/02/2024, 29-05-2024, n. 15130: “In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza”; v. anche:
“gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che
è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”, Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 17/04/2023, 15-05-2023, n. 13144).
Infine, la mancata allegazione del piano di ammortamento non incide sulla validità delle clausole contrattuali, laddove il costo del mutuo sia stato esattamente indicato, non essendovi alcuna norma che disponga in tal senso e non attenendo tale elemento ai requisiti essenziali del mutuo, quanto piuttosto sull'osservanza degli obblighi di trasparenza, dalla cui violazione può eventualmente derivare una responsabilità per danni.
Pertanto, non si ravvisano profili di invalidità derivanti dall'insufficiente indicazione dei costi del credito
3. Sulle clausole abusive.
Va rigettata poi l'opposizione nella parte in cui si lamenta la presenza di clausole abusive, che non sono state indicate né descritte specificamente.
4. Conclusioni e regime delle spese.
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni evidenziate, con conseguente diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva in relazione al credito indicato nel precetto.
La domanda di parte convenuta diretta all'accertamento dell'importo complessivamente dovuto in base al contratto di mutuo è inammissibile, non essendo sorretta da un interesse diretto ed attuale, considerato che, per stessa ammissione del creditore, il debito originario è stato in parte estinto in forza dei pagamenti effettuati dal mutuatario.
Considerata la soccombenza sostanziale e prevalente della parte attrice, le spese devono essere sostenute da e si liquidano in euro 2.547,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle Parte_1 allegate al D.M. 55/2014, e ss.mm.ii., per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, svoltasi documentalmente, e avendo avuto luogo un'unica udienza oltre a quella di rimessione della causa in decisione, e con applicazione dei minimi per la fase decisoria, svoltasi in forma semplificata, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
In questa sede devono essere liquidate anche le spese della fase cautelare. Esse ammontano ad euro 1.982,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 10 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, con esclusione della fase di trattazione, essendosi il procedimento articolato in un'unica udienza, senza svolgimento di
9 istruttoria, e applicazione dei minimi per la fase decisoria, svoltasi senza deposito di memorie;
il tutto oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione respinta, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. DICHIARA inammissibile la domanda di parte convenuta diretta ad ottenere l'accertamento delle somme complessivamente dovute in forza del contratto di mutuo;
3. CONDANNA a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 2.547,00 per il merito e in euro 1.982,00 per la fase cautelare;
il tutto oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 08/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1136 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Davide Melone, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), tramite la mandataria CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'Avv. Cristiano Augusto Tofani, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta certificata;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni
Per parte attrice: come da memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ossia: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società e per Controparte_1
l'effetto dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 10.05.2024; Nel merito accertare e dichiarare che con sede legale in Milano Via Valtellina 15/17 P.Iva quale mandataria e CP_1 P.IVA_1 procuratrice di in persona del legale rappresentante, non vanta alcun diritto di Controparte_2 procedere esecutivamente in danno del signor c.f. per l'effetto, dichiarare Parte_1 C.F._1
l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 10.05.2024 In via riconvenzionale In tesi condannare la società creditrice al pagamento della somma di euro 51.557,62 o quella somma maggiore e/o minore che risulterà dall' espletanda istruttoria. per le causali di cui in premessa In ipotesi sempre in via riconvenzionale condannare la società alla restituzione della somma di euro 2.515,13 o di quella somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”;
1 Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e riposta, ossia: “Nel merito e in via principale: accertata la legittimazione ad agire di quale cessionaria di accertato che alla data Controparte_1 Controparte_3 del 31/7/2024 l'importo dovuto in dipendenza dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca del 1/2/2007 a rogito Notaio (rep. n. 204 racc. n. Persona_1
124), è pari ad € 117.408,66 per come meglio specificato al punto 2, pag. 12; accertato che alla data dell'8/3/2024 il credito di cui alle n. 39 rate scadute è pari ad € 20.656,52, dichiarare il diritto di e per essa di Controparte_1 [...] ad agire esecutivamente in danno del Signor e, per l'effetto rigettare Controparte_2 Parte_1 integramente l'opposizione e la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine: accertare e dichiarare che il Signor in relazione all'atto di accettazione di proposta contrattuale di Parte_1 mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca del 1/2/2007 a rogito Notaio Persona_1
(rep. n. 204 racc. n. 124), è debitore di e per essa della somma di € 20.656,52, CP_1 Controparte_2 di cui alle rate scadute e non pagate alla data dell'8/3/2024, oltre alle rate medio tempore scadute, alle rate a scadere ivi comprese quelle oggetto di moratoria, nonché interessi come da contratto e spese (pari, alla data del 31/7/2024 ad €
117.408,66), ovvero di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha mosso opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatogli il 10 maggio 2024, con il quale quale mandataria di Controparte_1 [...] gli aveva intimato il pagamento di euro 21.000,87 per ratei di mutuo non pagati, di cui Controparte_2
19.494,67 di capitale residuo, € 1.161, 85 di interessi di mora, e spese di precetto per euro 236,00 oltre accessori;
ha dunque chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito, in via principale, l'accertamento negativo del diritto della controparte ad agire esecutivamente nei propri riguardi e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva di;
l'indeterminatezza CP_1 delle modalità di rimborso del credito;
la riscossione di interessi calcolati secondo il regime composto in assenza di pattuizione scritta;
l'assenza di morosità del debitore.
Ha dunque allegato che il titolo posto alla base del precetto era un contratto di finanziamento ipotecario a rata costante, con TAN del 5,900% e interessi di mora pari al tasso convenzionale maggiorato del 2%, con previsione di 360 rate mensili decorrenti dal 1° febbraio 2017, senza che vi fosse allegato il piano di ammortamento. Ha aggiunto che il contratto conteneva clausole vessatorie non sottoscritte dal consumatore .
Si è costituita , tramite la mandataria domandando il rigetto dell'opposizione e dell'istanza CP_1 CP_2 di sospensione, oltre che della domanda riconvenzionale.
A fondamento del proprio diritto di agire esecutivamente nei confronti della controparte ha allegato che: in data 18 giugno 2022 aveva concluso con un contratto di cessione di crediti cartolarizzati in forza CP_3 del quale aveva acquistato, tra gli altri, il credito portato in esecuzione;
della cessione era stato dato avviso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2022, successivamente rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022; aveva attestato la cessione nei confronti CP_3
2 dell'opponente del credito contraddistinto dal rapporto n. 00000009003289; le condizioni contrattuali erano state sufficientemente determinate.
Con le memorie ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., l'opponente ha dunque dedotto che la dichiarazione del cedente era successiva alla notifica del precetto e che le condizioni contrattuali non erano state sufficientemente determinate, considerato non era stato allegato un piano di ammortamento che esplicitasse la composizione delle rate. L'opposta, dal canto proprio, ha replicato che: la lista dei crediti ceduti era stata pubblicata sul proprio sito internet e anche sul sito internet della società cedente;
il debitore aveva beneficiato di ben cinque sospensioni del piano di ammortamento tra il 2010 e il 2019 e per sua stessa ammissione il mutuo era stato onorato sino al 1° dicembre 2020; a tale data risultava che il capitale era stato rimborsato per soli 28.000,0 0 euro.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata istruita sui documenti prodotti dalle parti e all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 6 novembre 2025, il Giudice ha trattenuto il procedimento in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
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1. Sulla legittimazione attiva.
Muovendo dalla questione della legittimazione attiva di , messa in discussione da CP_1 Parte_1 in considerazione della mancanza di prova della cessione del credito, il Tribunale osserva quanto
[...] segue.
Innanzitutto, la questione della legittimazione attiva della creditrice è una questione di merito e non di rito, riguardando, più che la legitimatio ad causam, la titolarità del diritto azionato.
La legittimazione ad agire ed a contraddire, infatti, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. 1 - , Sentenza
n. 7776 del 27/03/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8175 del
23/05/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 20/05/2009; Cass. Sentenza n. 355 del 10/01/2008; Cass.
Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
Nel caso di specie, ha agito per la tutela di un diritto proprio, seppure trasmessole da altri, mentre la CP_1 contestazione degli opponenti riguarda piuttosto l'effettiva sussistenza della cessione.
Il rilievo è, in ogni caso, infondato, risultando sufficientemente documentato il trasferimento del credito.
3 Sul piano probatorio, grava sulla società che intende affermarsi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
in caso di cessioni plurime, grava, poi, sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, posto che vale il principio nemo pluris transferre potest quam ipse habet. Poiché, poi, il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo (Cass. civ. Sez. II Ord., 05/01/2024, n. 315 , rv. 669963-01:
“Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito” v. anche
Cass. civ. Sez. III Ord., 14/07/2023, n. 20267, rv. 668179-01).
Nel caso di specie, è stato innanzitutto prodotto l'avviso, successivamente rettificato, della cessione in Gazzetta
Ufficiale ad opera di (doc. 4 e 5 parte opposta). CP_1
Sul punto, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non
è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione . È pacifico che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifichi in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta
Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere, in deroga all'art. 1264 c.c., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, inopponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione, al cedente. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo né è l'adempimento che produce
4 l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti.
Tanto premesso, va comunque sottolineato che l'accertamento della legittimazione attiva dell'attore consegue ad un esame complessivo delle risultanze di causa, tra le quali la citata pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 - 01) e quanto i crediti oggetto della cessione siano precisamente identificati o identificabili inequivocabilmente (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 18/12/2019 28-02-2020, n. 5617
“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”).
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato indica che i crediti ceduti risultano da “apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”). Tale lista (a) sarà depositata entro 10 giorni lavorativi dalla di pubblicazione del presente avviso presso lo studio notarile avente sede in Milano, e (b) è Per_2 pubblicata ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130 sui seguenti siti internet www.prelios.com e www.unicredit.it/it/info/operazioni-dicartolarizzazione.html e resterà disponibile fino all'estinzione del relativo Credito”.
Attraverso i relativi link ivi pubblicati è possibile raggiungere il sito di (la società cedente) da CP_3 cui risulta, in relazione alla categoria “NPE”, l'operazione di cartolarizzazione presupposto della cessione e la lista dei crediti ceduti (da cui risulta quello identificato con il numero 9003289), con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022.
L'avviso in Gazzetta e la pubblicazione dell'operazione sul sito della cedente sono elementi da soli in grado di attestare l'esistenza dell'operazione di cessione.
La riconducibilità del credito fatto valere in sede esecutiva all'operazione di cessione è poi dimostrata da plurimi elementi indiziari e innanzitutto dal possesso da parte della cessionaria della relativa documentazione e, in particolare, del contratto (doc. 3 parte opposta) e del piano di ammortamento predisposto dalla cedente
(doc. 16 parte opposta), dal quale si evince anche che il rapporto era stato identificato con il numero 9003289, identificativo, come visto, incluso nell'operazione di cartolarizzazione, come da documentazione pubblicata sul sito internet della cedente.
Valore decisivo assume poi la dichiarazione della stessa che attesta la riferibilità del rapporto CP_3 identificato con il numero 9003289 al finanziamento contratto da doc. 8 parte opposta), Parte_1 il quale, del resto, non ha allegato di essere titolare di ulteriori rapporti della stessa specie con . CP_3
Al riguardo, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione del cedente “al pari della
5 disponibilità del titolo esecutivo” è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10200, in motivazione).
Sul punto non rileva che la formazione del documento sia successiva alla notifica del precetto, considerato che la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e che il cedente non vanta alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Gli elementi raccolti sono pertanto, allo stato, sufficienti ad affermare la titolarità del credito in capo ad a seguito dell'acquisto del credito da . CP_1 CP_3
2. Sul credito portato ad esecuzione.
Il titolo esecutivo fatto valere da è rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario del 1° febbraio CP_1
2007 (doc. 3 parte opponente), da cui ha origine il credito portato in esecuzione. Si tratta di un mutuo a rata fissa, con indicazione precisa del tasso di interesse corrispettivo e moratorio applicato. Dalla tabella redatta dallo stesso ell'atto di opposizione si apprende che in contratto era stata esattamente determinata Pt_2 la durata del mutuo, la periodicità delle rate, il loro numero e il loro importo, la tipologia di ammortamento a rata costante, il TAN e l Pt_3
ha dunque prodotto il titolo esecutivo, allegando un debito residuo di € 20.656,52, soddisfacendo gli
[...] oneri incombenti sul creditore che agisce in via esecutiva.
L'opponente, dal canto proprio, ha chiesto ricalcolo degli importi dovuti, con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, per mancata indicazione del regime finanziario applicato e mancata allegazione del piano di ammortamento.
Tuttavia, partendo dal primo aspetto, la mancata indicazione del regime finanziario non incide sulla determinatezza delle condizioni contrattuali.
In particolare, il “regime composto” che parte attrice lamenta essere stato applicato al finanziamento in esame, prevede che la quota capitale sia incrementata con gli interessi generati, mente nel regime c.d. “semplice” gli interessi si calcolano solo sul capitale.
In punto di accertamento della determinabilità dell'oggetto del contratto, la Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente avuto modo di chiarire che essa attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti. Alla suddetta questione è, invece, agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).
Nel caso di specie, come già visto, il contratto ha esattamente indicato le condizioni applicabili, stabilendo l'ammontare della rata fissa, il numero di rate e il TAN applicato.
In tal senso non possono esservi dubbi in ordine al fatto che il costo del finanziamento sia stato correttamente determinato, ai sensi dell'art. 117 TUB. A tal proposito, come ricordato dalle Sezioni Unite la doglianza
6 concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
“composto” di capitalizzazione degli interessi, non esplicitato attraverso l'indicazione del regime finanziario applicabile o del TAE, non evidenzia problemi di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, TUB
(i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati) che darebbe luogo, semmai,
a nullità testuale per la mancata indicazione del “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e l'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7) (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv.
671092-02).
Sotto questo aspetto, però, le stesse Sezioni Unite hanno fatto presente che l'aumento del tasso di interesse effettivo rispetto a quello nominale non corrisponde ad un “maggior costo del credito” ex art. 117, TUB, ma alla scelta negoziale di rimborsare il capitale mediante rate iniziali che prevedano una quota di interessi più elevata (perché più alto è il capitale non ancora restituito, di cui il debitore ha beneficiato). In altre parole, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi e non si traduce in una maggior voce di costo, prezzo, esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv.
671092-02).
Dunque, la differenza di grandezza tra TAN e TAEG è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui l'interesse annuale non viene pagato di norma in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata. Il pagamento anticipato delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta, quindi, che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale, ma necessariamente maggiore. In altri termini, siccome il piano di ammortamento elenca le rate mensilmente,
l'onere per interessi non viene pagato annualmente (una volta sola all'anno), ma viene ripartito sui singoli mesi,
e dunque pagato con un certo anticipo rispetto alla scadenza annuale. Ciò determina un vantaggio economico per la banca, che incassa gli interessi prima del decorso di un anno, vantaggio che si manifesta in un tasso annuale "effettivo" leggermente superiore al tasso annuale "nominale", che è quello indicato percentualmente nel testo del contratto.
È del tutto evidente che, in tal senso, nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese il TAN utilizzato sarà sempre divergente dal TAE e la differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo, che nel caso di specie non era stato indicato) sarà tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Tale effetto, riguardato dalla prospettiva del mutuatario, acquista rilievo sotto il profilo, giuridicamente irrilevante, della maggiore o minore convenienza del piano prescelto ma, quanto alla sua validità, nulla può eccepirsi, costituendo una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche
7 dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).
Non ha poi alcuna rilevanza la mancata indicazione del TAE, lamentata nell'elaborato tecnico allegato all'opposizione (doc. 3 parte attrice).
Come è noto, a fini di trasparenza, e per consentire ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni, deve essere comunicato alla clientela un indicatore di costo complessivo delle operazioni. In questo contesto, il TAN esprime, in forma percentuale e su base annua, l'ammontare degli interessi del prestito;
il TAEG esprime, in forma percentuale e su base annua, il costo totale del prestito comprensivo degli interessi e di tutte le spese;
il TAE esprime, in forma percentuale e su base annua, il costo totale del prestito, comprensivo solo degli interessi al netto di tutte le spese.
Le differenze tra i diversi indicatori non dipendono soltanto dalle voci che prendono in considerazione, ma anche dal fatto che gli stessi sono definiti sulla base di leggi finanziarie diverse.
In ogni caso, la mancata indicazione del TAE non può considerarsi motivo di nullità del contratto o degli interessi pattuiti, laddove l'entità del prestito e le modalità di rimborso siano sufficientemente determinate, come nel caso di specie. Infatti, tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che la sua assenza, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Del resto, nel caso di specie, non essendo prevista una capitalizzazione infrannuale degli interessi, non ricorre l'esigenza di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000, di indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
A tal proposito, infatti, la mera pattuizione di un piano di ammortamento alla francese non è affatto indice di antatocismo: ciò in quanto difetta - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.; gli interessi vengono infatti calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, infatti, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
8 Ne segue che nella fase c.d. “fisiologica” del contratto di mutuo con sistema di ammortamento alla francese non è possibile ravvisare un'illecita capitalizzazione degli interessi.
Tale impostazione è stata recentemente confermata dalla Cassazione, anche a Sezioni Unite, e non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento maggioritario così recepito (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud.
27/02/2024, 29-05-2024, n. 15130: “In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza”; v. anche:
“gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che
è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”, Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 17/04/2023, 15-05-2023, n. 13144).
Infine, la mancata allegazione del piano di ammortamento non incide sulla validità delle clausole contrattuali, laddove il costo del mutuo sia stato esattamente indicato, non essendovi alcuna norma che disponga in tal senso e non attenendo tale elemento ai requisiti essenziali del mutuo, quanto piuttosto sull'osservanza degli obblighi di trasparenza, dalla cui violazione può eventualmente derivare una responsabilità per danni.
Pertanto, non si ravvisano profili di invalidità derivanti dall'insufficiente indicazione dei costi del credito
3. Sulle clausole abusive.
Va rigettata poi l'opposizione nella parte in cui si lamenta la presenza di clausole abusive, che non sono state indicate né descritte specificamente.
4. Conclusioni e regime delle spese.
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni evidenziate, con conseguente diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva in relazione al credito indicato nel precetto.
La domanda di parte convenuta diretta all'accertamento dell'importo complessivamente dovuto in base al contratto di mutuo è inammissibile, non essendo sorretta da un interesse diretto ed attuale, considerato che, per stessa ammissione del creditore, il debito originario è stato in parte estinto in forza dei pagamenti effettuati dal mutuatario.
Considerata la soccombenza sostanziale e prevalente della parte attrice, le spese devono essere sostenute da e si liquidano in euro 2.547,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle Parte_1 allegate al D.M. 55/2014, e ss.mm.ii., per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, svoltasi documentalmente, e avendo avuto luogo un'unica udienza oltre a quella di rimessione della causa in decisione, e con applicazione dei minimi per la fase decisoria, svoltasi in forma semplificata, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
In questa sede devono essere liquidate anche le spese della fase cautelare. Esse ammontano ad euro 1.982,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 10 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, con esclusione della fase di trattazione, essendosi il procedimento articolato in un'unica udienza, senza svolgimento di
9 istruttoria, e applicazione dei minimi per la fase decisoria, svoltasi senza deposito di memorie;
il tutto oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione respinta, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. DICHIARA inammissibile la domanda di parte convenuta diretta ad ottenere l'accertamento delle somme complessivamente dovute in forza del contratto di mutuo;
3. CONDANNA a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 2.547,00 per il merito e in euro 1.982,00 per la fase cautelare;
il tutto oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 08/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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