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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7725 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 36418/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Anania e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZO UT, elettivamente domiciliata in Via Boccaccio n. 15/A, Milano, presso i difensori ATTRICE contro titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Angelo Pariani, elettivamente C.F._1 domiciliata in Via Hajech n. 10, Milano, presso il difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via principale, accertare e dichiarare per i motivi in atti, l'inadempimento contrattuale della ditta (codice fiscale , p. Iva Controparte_1 C.F._1
ad entram palto e, per l'ef ersona P.IVA_2 del titolare al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si Controparte_1 quantificano 02= per il cantiere di via Virgilio in RH (doc. n. 1) e nella ulteriore somma di euro 264.469,64= per il cantiere di via IA in LA, (doc. n. 12), oppure nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 16 2) In subordine, accertare e dichiarare il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione dal 29 febbraio 2020 (termine indicato nel contratto di via Virgilio, doc. n. 1) sino al 27 settembre 2021 (data di allontanamento dal cantiere), per un totale di 576 giorni e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di euro 115.200,00= (euro 200,00 al giorno moltiplicato 576 giorni) per il cantiere di RH ex art. 11 del contratto. Accertare e dichiarare, altresì, il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione dal 31 maggio 2020 (termine contratto via IA, doc. n. 12) al 22 settembre 2021 (data di allontanamento dal cantiere) per un totale di 479 giorni e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di euro 95.800,00= (euro 200,00 al giorno moltiplicato 479 giorni) per il cantiere di LA, ex art. 11 del contratto. 3) In entrambi i casi, accertare e dichiarare la presenza di gravi vizi e difetti nei due cantieri ed analiticamente indicati nelle relative perizie (doc. n 5 e 20), qui da intendersi integralmente trascritti e riportati e, per l'effetto, condannare la ditta Controparte_1
(codice fiscale , p. Iva , in persona del titolare, al C.F._1 P.IVA_2 risarcimento di tolo di s ria per il ripristino del buono stato degli immobili, che si quantificano in euro 87.425,85= (pag. 11 e segg., doc. n. 5) per il cantiere di RH ed in euro 209.913,83= (doc. n. 20) per il cantiere di LA, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rinnovazione e/o integrazione delle CTU, nella misura già determinata nei precedenti giudizi di ATP (doc. nn. 7 e 21).
4) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo oltre alle spese di CTU, pari ad euro 11.888,39= ed euro 3.206,40= per le spese di CTP.
5) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria Si insiste nella ammissione della querela di falso ex art. 221 e segg. c.p.c. avverso il contratto di sub appalto del cantiere di RH, prodotto sub doc. n. 1a dal convenuto, già avanzata nella propria memoria 171 ter n. 2 c.p.c. del 30 gennaio 2024 e ribadita, alla presenza del rappresentante legale , all'udienza del 27 febbraio 2024, Controparte_2 rinviando agli elementi ed alle prove ocumento contestato − già rilevate negli atti sopra richiamati ed ivi da intendersi integralmente trascritti e riportati − nonché all'interesse concreto dell'attrice di eliminare tale documento onde evitare che influisca sulla decisione. Si chiede, altresì, disporsi nuova CTU tecnica al fine di scorporare i lavori posti in essere dalle maestranze che sono subentrate alla ditta CP_1
nel cantiere di RH, ma erroneamente riconosciute a quest'ultimo in sede di
[...] nché per le opere extra riconosciute alla ditta sia nel cantiere di Controparte_1
RH che in quello di LA (in palese violazioni delle pattuizioni contrattuali che affidavano alla ditta i lavori “a corpo” e non a misura;
al contratto Controparte_1
d'appalto non figuravano citati e/o allegati computo metrico dei lavori;
gli atti erano pagina 2 di 16 privi di ordini di esecuzione di opere in variante o extra contratto come previsto dall'art. 9 del contratto). La nuova CTU dovrà altresì accertare per entrambi i cantieri l'esistenza dei vizi e difetti indicati nelle relazioni peritali e la quantificazione dei costi necessari alla loro eliminazione nonché le opere contrattuali non realizzate dalla ditta CP_1
ma saldate dalla società il tutto meglio indicate nelle rela
[...] Parte_1 atti (doc. n. 5 e 20). […]” Per le istanze di prova orale formulate dall'attrice si rinvia alle note scritte di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025.
Per la convenuta:
“Nel merito Respingere le domande tutte svolte dalla società attrice in quanto inammissibili e fra loro inconciliabili, oltre che ripetitive per le ragioni di fatto e di diritto complessivamente dedotte in atti depositati nell'interesse della convenuta Parte_2
e comunque: respingere tutte le domande ex adverso s
[...] assolutamente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio svolti in atti, ed anche per intervenuta decadenza e prescrizione in capo a parte avversa ex art. 1667 c.c. dei vizi e difetti di cui la medesima chiede il relativo risarcimento. In via riconvenzionale: Anche previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità delle operate risoluzioni contrattuali da parte della condannare la stessa in persona Parte_1 Parte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della convenuta
[...]
, dei seguenti importi: Parte_2
- Euro 834.992,48 per lavori ed opere, e sia contrattuali sia extracontrattuali e come meglio illustrati ed individuati in atti depositati nell'interesse della ditta convenuta, di cui all'appalto relativo al compendio immobiliare sito in RH, via Virgilio, ovvero comunque condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenta equa e di giustizia, da maggiorarsi la stessa degli interessi da computarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 231/02, correnti essi dal dovuto al saldo effettivo;
- Euro 178.493,12 per lavori ed opere extracontrattuali svolte dalla ditta CP_1
di cui all'appalto relativo al compendio immobiliare sito in LA, via
[...] ovvero comunque condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenta equa e di giustizia, da maggiorarsi la stessa degli interessi da computarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 231/02, correnti essi dal dovuto al saldo effettivo;
- Euro 5.492,48 per competenze corrisposte al CTU ing. come da documenti Per_1 allegati
- Euro 22.498,24 per compensi legali due giudizi per ATP. Nel merito, comunque, ed in via subordinata:
pagina 3 di 16 solo in ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande condannatorie svolte da nei confronti della ditta , pronunciare la compensazione Parte_1 Controparte_1 fra ti eventualmente ricono ati in favore dell'attrice e quelli da quest'ultima accertati come dovuti a beneficio della ditta convenuta in virtù dei titoli e delle clausole di cui alla suddetta domanda riconvenzionale. Con condanna in tale ipotesi dell'attrice al pagamento ed in favore della convenuta ditta Parte_1 CP_1
del congu he sarà determinato in corso di causa, oltre inte
[...] computarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 231/02, correnti essi dal dovuto al saldo effettivo. Comunque Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria Fermo restando quanto dedotto e contestato sia in via preliminare circa l'inammissibilità delle domande per come ex adverso svolte, sia in merito all'onere probatorio incombente su parte attrice circa la prova degli effettivi ritardi da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, si chiede ammettersi prova orale con i seguenti testimoni Geom. residente DI TE (IM) via Fontana Testimone_1 del Melo n.3, il Geom. residente in [...], il Testimone_2 sig. ho (MI), via G. Mameli n. 16, il Geom. Testimone_3 Tes_4 residente in [...], la sig.ra
[...] Testimone_5 esidente in NA AN (MI) via ES BA n.
[...] capitoli di prova:
1) Vero che il Geom. veniva nominato dalla per Testimone_4 Parte_1 sovraintendere i lavori sia nel cantiere di RH via Virgilio sia di LA in via IA?
2) vero che la consegnava alla ditta con un ritardo di Parte_1 Controparte_1 circa 3 mesi rispetto alla data fissata per l'inizio dei lavori al 30.04.2019, i disegni dei C.A. delle forometrie per gli impianti e le schede degli impianti stessi da realizzarsi nella palazzina da costruirsi ex novo in via IA a LA?
3) vero che durante tutto l'anno 2020 e 2021 le maestranze della ditta CP_1
quasi tutti i giorni incontravano problematiche e difficoltà anche di carattere
[...]
nel recarsi dai fornitori unitamente ai clienti finali delle costruende unità abitative site sia in Via Virgilio a RH, sia in via IA a LA, affinché questi ultimi potessero scegliere i materiali e le finiture delle piastrelle, del parquet, delle porte, delle finestre, dei sanitari, della rubinetteria e dei rivestimenti in genere? 4) vero che nel corso dei lavori i promissari acquirenti delle costruende unità abitative site sia in Via Virgilio a RH, sia in via IA a LA temporeggiavano nel confermare le loro scelte circa le finiture da realizzarsi nei costruendi appartamenti che i medesimi con contratto preliminare si erano impegnati ad acquistare?
pagina 4 di 16 5) vero che i promissari acquirenti delle costruende unità abitative site sia in Via Virgilio a RH, sia in via IA a LA prima di addivenire alla loro scelta definitiva circa le finiture da realizzarsi negli edificandi appartamenti a loro promessi in vendita modificavano le loro predette decisioni almeno un paio di volte?
6) vero che il tetto della palazzina B sita a RH in via Virgilio a seguito di incendio verificatosi in data 14 dicembre 2020 fu integralmente ricostruito ex novo come da fattura n. 40 del 31.02.2021 emessa dalla ditta che le si rammostra quale Controparte_1 doc. 35?
7) Vero che alla data del 27.09.2021 le unità immobiliari della palazzina C sita in via Virgilio a RH erano finite e consegnate agli acquirenti che la abitavano?
8) Vero che nell'agosto 2021 la era in attesa di ricevere da Parte_2
i progetti esecutivi degli impianti relativi alla palazzina A di via Virgilio a Parte_1
strutturalmente a far tempo dal mese di marzo 2021?
9) Vero che la ditta ultimata strutturalmente la palazzina A sita in Controparte_1 via Virgilio a RH i vere i progetti esecutivi degli impianti per avvantaggiarsi sui lavori effettuava le ripartizioni interne e provvedeva alla posa di tutti i falsi telai dei serramenti interni ed esterni, comprese le soglie ed i davanzali in marmo?
10) Vero che alla data del 27.09.2021 il tetto della palazzina A sita A in via Virgilio a RH era stato posato?
11) Vero che veniva concordato tra l' ed il sig. che la Parte_1 Controparte_1 consegna definitiva dell'intero compend sito in arebbe dovuta avvenire entro il termine ultimo del 22 marzo 2022?
12) Vero che alla data del 27.09.2021 i lavori e le opere di cui ai documenti 15, 18a, 18b, 18 c, e 19 che le si rammostrano erano stati effettuati dalla ? Parte_2
13) vero che il materiale di cui ai documenti 19, 20 e rano alla data del 27.09.2021 era già stata acquistato e saldato dalla ? Parte_2
14) Vero che alla data del 22.09.2021 i lavori e le opere 6A e 26B che le si rammostrano erano stati effettuati dalla ditta ? Controparte_1
Ci si oppone alla prova orale ex adverso richiesta p meglio dedotti ed articolati in memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 3 c.p.c. depositata nell'interesse della convenuta ditta e, nella denegata e non creduta ipotesi di sua Controparte_1 ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli attorei ammessi con i testimoni Geom. sig.ra nonché Testimone_1 Testimone_5 con i Carabinieri della stazione di RH intervenuti. Ci si oppone inoltre alle ex adverso richiesta di espletamento di nuove CTU tecniche, per tutti i motivi meglio dedotti ed articolati negli scritti difensivi depositati nell'interesse della convenuta ditta , con particolare riguardo ai motivi e Controparte_1
pagina 5 di 16 deduzioni tutte in punto svolte in memoria ex art 171 ter comma 1 n. 3 c.p.c. e nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21 maggio 2024.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, allegando che: - con Controparte_1 contratto di subappalto sottoscritto in data 3.07.2019, ha incaricato l'impresa individuale della costruzione di tre palazzine e relative pertinenze Controparte_1 presso il cantiere di Via Virgilio, in RH, da destinare alla committente principale Villaggio Virgilio S.r.l.; - il corrispettivo pattuito in favore del convenuto era pari ad € 3.200.000,00 oltre IVA e il termine di fine lavori era fissato al 31.02.2020, “con evidente errore materiale nella indicazione della data da considerarsi, pertanto, il 29 febbraio 2020 (anno bisestile)” (pag. 1 atto di citazione e doc. 1); - con ulteriore contratto, ha appaltato all'impresa convenuta la realizzazione di tre villette a schiera e di una palazzina plurifamiliare, in LA, alla Via IA, verso un corrispettivo complessivo pari ad € 1.640.000,00 oltre IVA, e con termine per la consegna dei lavori fissato al 31.05.2020 (doc. 12), ma poi prorogato nei tre termini del 30.09.2020 per la “Villa 2”, del 31.10.2020 per la “Villa 1 e 3” e del 30.11.2020 per la “Palazzina” (doc. 13); - per quanto riguarda il cantiere di RH, in data 27.09.2021, ha ricevuto un sollecito dalla committente principale, che le contestava i ritardi nel completamento delle opere e l'imminente scadenza dei termini concordati con i promissari acquirenti degli immobili cosicchè, in pari data, essa attrice ha comunicato all'impresa la risoluzione del Controparte_1 contratto di subappalto, cui i ritardi erano imputabili per aver interrotto l'esecuzione dei lavori nonostante l'avvenuto pagamento, in suo favore, dell'ultimo SAL di € 200.000,00 (doc. 2); - ha altresì contestato al convenuto, con pec del 20.10.2021, la presenza di una serie di vizi e difetti nelle opere eseguite (doc. 6); - in relazione a tale cantiere di RH, ha promosso un accertamento tecnico preventivo Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Milano, A.T.P. R.G.N. 40951/2021, all'esito del quale il CTU ha depositato una relazione (doc. 7) errata in più punti;
- essa attrice, invece, ha subito un danno conseguente alla mancata ultimazione dei lavori e all'esecuzione dell'opera non a regola d'arte, quantificabile in complessivi € 1.486.419,00, somma corrispondente alla spese necessarie per terminare i lavori ed eliminare le criticità riscontrate (doc. 10), e superiore a quella determinata dal CTU;
- anche in riferimento al cantiere di LA,
pagina 6 di 16 l'impresa non ha rispettato i termini di fine lavori, cosicché a mezzo pec Controparte_1 del 22.09.2021, essa attrice le ha comunicato la risoluzione del contratto di appalto (doc. 14); - ha poi promosso un accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Milano, A.T.P. R.G.N. 12205/2021, all'esito del quale la perizia del CTU, sub doc. 21, pur errando nella individuazione di opere extra, ha però quantificato in € 102.950,00 il valore delle opere contrattuali non eseguite e in € 88.800,00, oltre oneri fiscali, i costi per l'eliminazione dei vizi riscontrati;
- pertanto, in conseguenza dell'inadempimento di anche nell'ambito del cantiere di LA, deve essere risarcita
Controparte_1 Pt_1 della somma di € 264.469,64 a titolo di danno emergente e di lucro cessante, tale essendo l'importo necessario sia per completare le opere sia per eliminare i vizi e i difetti riscontrati (doc. 25); - infine, ha sottolineato di aver già corrisposto a
Controparte_1 per entrambi i cantieri la somma di € 4.794.815,02 (doc. 26). L'attrice ha, così, concluso chiedendo, in via principale, previo accertamento dell'inadempimento dell'impresa individuale ad entrambi i contratti di
Controparte_1 appalto conclusi inter partes, la condanna di quest'ultima a risarcirle i danni patiti per € 1.486.419,02 in relazione al cantiere di Via Virgilio, in RH, e per € 264.469,64 con riguardo al cantiere di Via IA, in LA;
in via subordinata, accertato un ritardo di 576 giorni nell'adempimento da parte di nell'ambito del cantiere di RH
Controparte_1
(dal 29.02.2020, termine di fine lavori, al 27.09.2021, data di allontanamento dal cantiere), e di 479 giorni nell'ambito del cantiere di IA (dal 31.05.2020, termine di fine lavori, al 22.09.2021, data di allontanamento dal cantiere), la condanna di CP_1
al pagamento, in suo favore, rispettivamente di € 115.200,00 (€ 200,00 X 576
[...] gg.) e di € 95.800,00 (€ 200,00 X 479 gg.), ai sensi della clausola penale sub art. 11 dei contratti; in entrambi i casi, ha chiesto inoltre l'accertamento della presenza di gravi vizi e difetti nelle opere eseguite presso i due cantieri, come rilevato dalle perizie di parte sub docc. 5 e 20, e per l'effetto la condanna dell'impresa convenuta al risarcimento dei danni subiti da in termini di costi di ripristino, quantificabili in € 87.425,85 per Pt_1 il cantiere di RH (cfr. doc. 5 cit.) ed € 209.913,83 per il cantiere di LA (cfr. doc. 20 cit.), oppure in subordine nella misura accertata nei procedimenti di ATP;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nonché oltre spese di CTU (€ 11.888,39) e CTP (€ 3.206,40).
, titolare dell'omonima impresa individuale, si è costituito in giudizio, Controparte_1 assumendo la non cumulabilità della domanda di condanna al pagamento della somma pagina 7 di 16 prevista nella clausola penale di cui all'art. 11 per il caso di ritardo, con quella risarcitoria, entrambe avanzate dall'attrice e, pertanto, inammissibili;
ha inoltre allegato che: - con riguardo al contratto di appalto del 3.07.2019, afferente al cantiere di Via Virgilio, in RH, successivamente le parti hanno concordato una proroga del termine di fine lavori, inizialmente fissato al 31.02.2020, “da leggersi 29 febbraio 2020” (pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), poi differito al 31.03.2022, come da apposita pattuizione sub doc. 1a; - infatti, nella missiva del 27.09.2021, con cui l'attrice gli ha comunicato la risoluzione contrattuale, il richiamo all'“imminente scadenza dei termini” per la consegna agli acquirenti delle opere appaltate (doc. 3) è riferibile proprio alla data del 31.03.2022; - in ogni caso, nel periodo successivo all'originario termine di fine lavori del 29.02.2020, e precisamente nelle date del 27.07.2021 e, poi, del 15.12.2021, la committente Villaggio Virgilio S.r.l. ha presentato al Comune di RH due varianti essenziali al permesso di costruire relative al cantiere in questione (docc. 27 e 28); - dunque, non si è verificato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa , con Controparte_1 conseguente illegittimità della risoluzione contrattuale invocata dall'attrice con la missiva del 27.09.2021 ed inapplicabilità della clausola penale;
- l'attrice medesima, peraltro, gli ha impedito di completare i lavori e, poi, di accedere al cantiere e recuperare il proprio ponteggio, costringendolo a promuovere un ricorso ex art. 1168 c.c. dinanzi al Tribunale di Milano per la reintegrazione del possesso, che si è concluso con provvedimenti di accoglimento in suo favore (docc. 29-31); - inoltre, sulla base delle risultanze dell'ATP promosso da lui convenuto, in relazione al cantiere di RH, è creditore dell'importo di € 138.078,00 a titolo di corrispettivo per le opere contrattuali eseguite (cfr. fatture sub docc. 13 e 14), di € 254.833,60 per le ulteriori opere extra (docc. 15, 18-21), nonché di € 442.082,88 a titolo di prezzo residuo che gli sarebbe spettato nel caso in cui l'attrice non avesse risolto illegittimamente il contratto, impedendogli di fatto di adempiere;
- i vizi e difetti, invece, sono stati accertati nel minore importo di € 80.250,00 (pagg. 18 e 19 comparsa di costituzione e risposta); - per quanto attiene all'appalto delle opere presso il cantiere di LA, in data 13.01.2021 la stessa committente ha presentato la comunicazione di fine lavori al attestandone CP_3
l'avvenuto completamento (doc. 5), sicché è infondata la risoluzione contrattuale invocata da con missiva del 22.09.2021 in ragione di presunti ritardi;
- l'ATP Pt_1 espletato su iniziativa dell'attrice ha accertato l'esecuzione di opere extra da parte di per € 178.493,12 (doc. 26), oltre alla presenza di vizi e difetti per € 92.352,00 CP_1
pagina 8 di 16 inclusa IVA, rispetto ai quali però l'attrice è decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per omessa denunzia, e che sarebbero addebitabili ad imprese terze intervenute in cantiere e agli acquirenti delle unità immobiliari (docc. 22-24); - in ogni caso, pur volendo detrarre il suddetto importo per le criticità rilevate, risulterebbe un credito di pari ad € CP_1
86.141,12. Ha concluso per il rigetto delle domante attoree in quanto inammissibili ovvero infondate;
in via riconvenzionale, previo accertamento dell'illegittimità delle risoluzioni contrattuali esercitate da la condanna di quest'ultima al pagamento in suo Parte_1 favore della somma di € 834.992,48 per le opere contrattuali ed extracontrattuali afferenti al cantiere di Via Virgilio, in RH, e della somma di € 178.493,12 a titolo di corrispettivo delle opere extracontrattuali eseguite presso il cantiere di LA, in entrambi i casi oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle somme di € 5.492,48 ed € 22.498,24, rispettivamente, per spese di CTU e compensi legali relativi ai due procedimenti di ATP ante causam;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la compensazione dei rispettivi crediti, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo. Assegnati i termini ex art. 171ter c.p.c., in occasione della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., l'attrice ha proposto querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. con riguardo al doc. 1a prodotto dal convenuto, contestando principalmente la veridicità del nuovo termine di fine lavori, ivi indicato al 31.03.2022; successivamente, acquisiti i fascicoli di ufficio relativi ai procedimenti di istruzione preventiva nn. R.G. 40954/2021 e 12205/2022 (Sezione VII Civile-Tribunale di Milano), con ordinanza resa in data 6.07.2024, e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, l'attrice non è stata autorizzata a presentare la querela di falso in via incidentale e sono state rigettate le richieste istruttorie delle parti;
la causa è, così, entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno concluso due contratti: dapprima, in data 25.03.2019, un contratto di appalto per la realizzazione di tre villette a schiera e di una palazzina plurifamiliare alla Via IA, in LA, verso un corrispettivo in favore dell'appaltatrice, impresa individuale , Controparte_1 di € 1.640.000,00 oltre IVA (doc. 12 attrice e doc. 2 convenuto); successivamente, in data 3.07.2019, un contratto di subappalto con cui ha altresì incaricato Parte_1
l'impresa individuale convenuta di costruire tre palazzine e relative pertinenze alla Via Virgilio, in RH, che sarebbero state destinate alla committente principale Villaggio
pagina 9 di 16 Virgilio S.r.l., a fronte di un corrispettivo pari ad € 3.200.000,00, oltre IVA (cfr. contratti sub doc. 1 attrice e doc. 1 convenuto, recanti timbro e sottoscrizione anche della terza Villaggio Virgilio S.r.l.; nonché pec di Villaggio Virgilio S.r.l. sub doc. 36 attrice). È documentato, inoltre, che nell'anno 2021, segnatamente a mezzo pec del 23.09.2021 per quanto concerne il cantiere di LA (doc. 13 attrice) e pec del 27.09.2021 con riguardo al cantiere di RH (doc. 2 attrice), ha comunicato all'impresa Pt_1 CP_1
la risoluzione di entrambi i contratti, in ragione dell'asserito ritardo
[...] dell'impresa medesima nel completamento dei lavori e nella consegna delle opere, essendo spirati i relativi termini. Pertanto, occorre prendere le mosse dalla domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, di accertamento dell'illegittimità della risoluzione di diritto avvenuta su iniziativa dell'attrice con riferimento ai contratti in questione. Per quanto concerne il contratto del 3.07.2019, relativo al cantiere di RH, all'art. 11.1 le parti hanno fissato il termine di fine lavori al 31.02.2020, pacificamente inteso come
“29.02.2020”, con facoltà del sub-committente di risolvere il rapporto in caso di ritardi superiori a 30 gg. imputabili all'impresa subappaltatrice;
mentre l'art. 11.3 prevede che
“Per ogni giorno di ritardo dal termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, art. 11, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a € 200,00 [….]” (doc. 1 attrice cit.). Il convenuto ha allegato che, successivamente alla conclusione del contratto, Pt_1 avrebbe concesso una proroga del suddetto termine di fine lavori, fissato al 31.03.2022, come da pattuizione sottoscritta dalle parti sub doc. 1a. Proprio in riferimento al doc. 1a convenuto, l'attrice ha proposto querela di falso in via incidentale a mente degli artt. 221 e ss. c.p.c., rappresentando come non fosse stata concordata dalle parti alcuna proroga, ed il suddetto documento sarebbe addirittura difforme rispetto ad altro espressamente menzionato dal legale del convenuto (cfr. pec. Avv. UT del 29.09.2021, sub doc. 35 attrice), poi prodotto da in sede Controparte_1 di ATP e lì contestato da Pt_1
Invero, il doc. 1a convenuto non contiene propriamente un accordo di proroga, ma un ulteriore contratto di appalto – rectius subappalto – concernente il cantiere di RH, datato 5.07.2019, e apparentemente uguale nel contenuto a quello del 3.07.2019 sub doc. 1 attrice e doc. 1 convenuto, ad eccezione del termine di fine lavori, fissato appunto al 31.03.2022. pagina 10 di 16 Ebbene, è poco verosimile che, dopo soltanto due giorni dalla conclusione del primo contratto datato 3.07.2019, “provvedeva a concedere differenti posticipazioni sino alla Pt_1 definitiva proroga concessa per la data del 31.03.2022” (pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), né si spiega come mai il convenuto, dapprima in sede stragiudiziale e, poi, nell'ambito dell'ATP, non abbia fatto riferimento al contratto ora prodotto sub doc. 1a, bensì ad altro documento parzialmente difforme (cfr. doc. 35 attrice); tuttavia, anche a voler considerare, in base alle suddette ragioni, che le parti non abbiano pattuito alcuna proroga del termine di fine lavori, rimasto dunque invariato alla data del 31.02.2020 (da leggersi “29.02.2020”), va comunque escluso un qualsivoglia ritardo nell'adempimento da parte di per le considerazioni che seguono. Controparte_1
È documentato che successivamente al 29.02.2020 e fino al mese di settembre 2021, il rapporto contrattuale è proseguito tra le parti;
infatti, dopo un primo sollecito di accompagnato da una proroga dell'originario termine di fine lavori (doc. 13 Pt_1 attrice), nel periodo da maggio a settembre 2021 vi sono stati numerosi confronti tra la direzione lavori e l'impresa in ordine ad aspetti esecutivi dell'opera (a Controparte_1 titolo esemplificativo, gli impianti degli appartamenti, le aperture dei serramenti, la posa del parquet, l'incontro con l'elettricista per i tracciamenti, ecc.) oppure per la consegna di documentazione, come i disegni esecutivi degli impianti, i preventivi delle porte e dei parquet ecc. (cfr. e-mail sub docc. 36-39 e 42 convenuto), sicché , con Controparte_1 pec di agosto 2021, informava dell'andamento dei lavori (cfr. docc. 40 e 41 Pt_1 convenuto cit.). Si aggiunga che, nel medesimo periodo, vi sono stati i pagamenti dei lavori da parte di in favore della subappaltatrice - circostanza non contestata Pt_1 dall'attrice a mente dell'art. 115 c.p.c. (cfr. docc. 13-17 convenuto); la stessa committente principale Villaggio Virgilio S.r.l. presentava presso il Comune di RH una richiesta di variante essenziale al permesso di costruire con riguardo al cantiere di Via Virgilio, segnatamente alla palazzina B (doc. 28 convenuto) - circostanza contestata genericamente dall'attrice soltanto in sede di memoria integrativa ex art. 171ter n. 2 c.p.c. A fronte di tanto, può ragionevolmente ritenersi che la protrazione dei lavori sia stata tollerata dall'attrice e non abbia integrato un ritardo giuridicamente rilevante, con conseguente illegittimità della risoluzione comunicata con pec del 27.09.2021. Per la medesima ragione, deve escludersi l'applicazione della clausola penale contenuta nell'art. 11.4 del contratto del 3.07.2019, oggetto di domanda subordinata svolta dall'attrice, non sussistendo il presupposto dell'effettivo ritardo.
pagina 11 di 16 Con riguardo al contratto del 25.03.2019, afferente al cantiere di LA, benché all'art. 11 le parti avessero fissato il termine per il completamento dell'opera alla data del 31.05.2020 (doc. 12 attrice e doc. 2 convenuto) e che detto termine fosse stato poi prorogato (cfr. doc. 14 attrice: al 30.09.2020 per la consegna della “Villa 2”, al 31.10.2020 per la consegna della “Villa 1” e della “Villa 3”, al 30.11.2020 per la consegna della
“Palazzina”), tuttavia non è documentato che nel periodo successivo l'attrice abbia mai contestato presunti ritardi o inoltrato solleciti o diffide a;
piuttosto Controparte_1 risulta che, in data 13.01.2021, la committente ha presentato presso il Comune di LA la comunicazione di fine lavori, attestandone la completezza: circostanza non contestata (doc. 5 convenuto). Pertanto, può ritenersi che non vi fossero ritardi dell'impresa appaltatrice CP_1
tali da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11.4 e che, in ogni
[...] caso, eventuali slittamenti dei termini concordati siano stati in concreto tollerati da
Pt_1
Ne consegue, anche con riguardo all'appalto di LA, l'illegittimità della risoluzione esercitata da a mezzo pec del 22.09.2021, nonché l'inapplicabilità della clausola Pt_1 penale di cui all'art. 11.3 del contratto del 25.03.2019, di contenuto identico a quella pattuita per il caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori nell'ambito del cantiere di RH (doc. 12 attrice), e richiesta in via subordinata dall'attrice. Resta assorbita ogni altra questione in punto ritardo (e relative domande di risarcimento del danno e di condanna al pagamento della penale da ritardo, la cui formulazione il convenuto assume essere inammissibile). Tanto chiarito, l'attrice ha chiesto altresì l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del convenuto, anche con specifico riguardo alla presenza di vizi e difetti delle opere eseguite presso i due cantieri di RH e di LA, e per l'effetto la condanna al risarcimento dei danni subiti. Il convenuto, dal canto suo, ha eccepito la decadenza dell'attrice dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. assumendo il difetto della relativa denuncia nel termine di sessanta giorni e la prescrizione dell'azione; ha poi formulato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo delle opere contrattuali ed extracontrattuali eseguite presso il cantiere di RH, e delle sole opere extracontrattuali in riferimento al cantiere di LA;
subordinatamente, ha chiesto la compensazione dei reciproci crediti delle parti.
pagina 12 di 16 In primo luogo va rigettata l'eccezione di decadenza e di prescrizione di cui sopra perché si verte in tema di opere non completate e viene lamentato ritardo (“In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.” cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, sent. n. 5771/2025; in tema di ritardo: Cass. ord. 9198/2018). Ciò posto, presso i due cantieri oggetto di causa sono stati svolti procedimenti di istruzione preventiva, acquisiti in questo giudizio. Ebbene, in relazione al subappalto avente ad oggetto la costruzione di tre palazzine in RH, il CTU, ad esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, ha rilevato che le opere sono state quasi integralmente completate dall'impresa , nei Controparte_1 seguenti termini: “la palazzina C è stata completata e consegnata e gli appartamenti sono già abitati;
nella palazzina B i lavori sono in fase di ultimazione e alcuni appartamenti sono già abitati;
nella palazzina A sono in fase di esecuzione i lavori di finitura, esecuzione impianti, posa infissi, ecc.” (pag. 23 della CTU); ne ha così quantificato il valore in € 3.067.261,00, corrispondente, appunto, alle opere contrattuali ed extracontrattuali accertate (cfr. pag. 56 della CTU). In proposito, si ritiene che al suddetto importo non vada sommato quello di € 37.112,00, portato da fatture emesse da per la fornitura di serramenti, che a suo Controparte_1 dire sarebbero stati acquistati, ma non posati, a causa dell'interdizione da parte dell'attrice di accedere al cantiere (cfr. pag. 55 della CTU). Tale specifica circostanza non risulta provata;
è documentato unicamente che CP_1
ha promosso un ricorso ex artt. 1168 c.c. o 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di
[...]
Milano (R.G.N. 8969/2022), per essere reintegrato del possesso del ponteggio lasciato in cantiere, e stante la fondatezza della propria pretesa – confermata anche dal collegio giudicante in sede di reclamo – ha ottenuto provvedimento favorevole di reintegrazione della situazione possessoria violata (docc. 29-31 convenuto). Il CTU ha poi accertato una serie di vizi e difformità (infiltrazioni di acqua nel corsello box e nei box privati, infiltrazioni di acqua locale scala piano terreno, battuto di cemento corselli box, cedimento attacco rampa di accesso carraio palazzina C con lesione in facciata ecc., cfr. schema a pag. 51 della CTU), riconducendo sostanzialmente i medesimi ad una non corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa CP_1
pagina 13 di 16 (cfr. pagg. 32-49 della CTU) e quantificando i relativi costi di ripristino in € CP_1
81.750,00 (cfr. pag. 51 della CTU). Ebbene, sulla scorta degli accertamenti delle opere eseguite (€ 3.067.261,00), da un lato, e dei versamenti già effettuati da (€ 3.021.595,00), dall'altro, condivisibilmente Pt_1 il CTU ha individuato un credito residuo di pari ad € 45.666,00 a titolo Controparte_1 di saldo del corrispettivo dovuto (cfr. pagg. 56 della CTU). Detto importo va maggiorato degli interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda (11.12.2023: data di deposito della comparsa di costituzione e risposta), risultando così ad oggi pari ad € 55.503,64. Al controcredito di rappresentato, come detto, dai costi di ripristino Pt_1 quantificati in € 99.735,00 IVA inclusa (€ 81.750,00 + IVA al 22%), va aggiunta la rivalutazione monetaria dal 16.10.2022 (data di deposito della relazione peritale nel procedimento di A.T.P.), alla data dell'ultimo indice Istat (31.08.2025), risultando così pari a € 103.624,67. Ad non va, invece, riconosciuto alcun importo per il completamento delle opere, Pt_1 giacché la stessa non ha allegato, prima ancora che provato, il maggior costo sostenuto per l'ultimazione dei lavori a seguito dell'incarico conferito ad una nuova impresa, rispetto alla spesa originariamente stabilita con il convenuto (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 17453/21); a tal fine, non fornisce alcuna prova il doc. 10 attrice, trattandosi di una mera tabella con annotate una serie di voci di spesa. Ne consegue che, sulla base di quanto sopra rilevato, operata la compensazione dei rispettivi crediti vantati dalle parti, risulta creditrice, nei confronti di Pt_1 CP_1
, della somma di € 48.121,03 (€ 103.624,67 – € 55.503,64).
[...]
In riferimento all'appalto avente ad oggetto la realizzazione di tre villette a schiera e di una palazzina plurifamiliare in LA, verso un corrispettivo di € 1.640.000,00, il CTU, ad esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, ha accertato che le opere commissionate da non sono state integralmente eseguite dall'appaltatore Pt_1
, e così ha quantificato l'importo delle opere non eseguite o da Controparte_1 completare, in riferimento alle sole villette, in € 102.950,00 (cfr. pag. 70 della CTU/pag. 90 del relativo .pfd); ha però accertato l'esecuzione di opere extra capitolato, determinandone il valore in complessivi € 171.628,00 oltre oneri fiscali (€ 31.062,43, oltre oneri fiscali, per la palazzina + € 140.565,57, oltre oneri fiscali, per le ville) (cfr. pag. 74 della CTU/pag. 94 del relativo .pdf).
pagina 14 di 16 L'indagine peritale ha altresì fatto emergere vizi e difetti delle opere eseguite da CP_1
(cfr. descrizione fotografica pagg. 29-43 del .pdf della CTU), quantificandone i
[...] costi di ripristino in complessivi € 88.800,00 oltre oneri fiscali (€ 14.270,00, oltre oneri fiscali, per la palazzina + € 74.530,00, oltre oneri fiscali, per le villette). Ebbene, il credito di , avente ad oggetto il corrispettivo per le opere Controparte_1 extra capitolato, pari ad € 171.628,00, oltre IVA al 4% (= € 178.493,12), va maggiorato degli interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda (11.12.2023: data di deposito della comparsa di costituzione e risposta), risultando così ad oggi pari ad € 216.945,18. Al controcredito di quale costo delle opere di ripristino dei vizi e difetti, pari ad Pt_1
€ 108.336,00 IVA inclusa (€ 88.800,00 + IVA al 22%), va aggiunta la rivalutazione monetaria dal 25.02.2023 (data di deposito della relazione peritale nel procedimento di A.T.P.), alla data dell'ultimo indice Istat (31.08.2025), risultando così pari a € 111.369,41. Per le medesime ragioni già illustrate, nulla va riconosciuto all'attrice per il completamento delle opere non eseguite dal convenuto giacché non è provata la differenza fra il maggior corrispettivo versato ad imprese terze per l'ultimazione dei lavori e quello minore che avrebbe versato al convenuto, qualora questi non fosse stato inadempiente;
la tabella sub doc. 25 attrice non colma tale lacuna probatoria. Ne consegue che, sulla base di quanto sopra rilevato, va operata la compensazione dei rispettivi crediti vantati dalle parti, all'esito della quale risulta Controparte_1 creditore, nei confronti di della somma di € 105.575,77 (€ 216.945,18 – € Pt_1
111.369,41). Considerato che, sulla scorta delle osservazioni sopra riportate, con riguardo al cantiere di RH, risulta un credito di nei confronti di , pari alla somma di Pt_1 Controparte_1
€ 48.121,03, e in relazione al cantiere di LA, un controcredito di nei Controparte_1 confronti di pari ad € 105.575,77, in accoglimento della richiesta del convenuto Pt_1 va operata la compensazione tra i detti crediti e, dunque, va condannata a Pt_1 pagare a la differenza tra il credito di quest'ultimo e il proprio Controparte_1 controcredito, pari a € 57.454,74, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando il valore dimezzato per la fase istruttoria seguono la soccombenza dell'attrice; visto l'esito, le spese relative ai due procedimenti di istruzione preventiva vanno integralmente compensate tra le parti.
pagina 15 di 16 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, dichiara l'illegittimità delle risoluzioni contrattuali comunicate da il Parte_1
23.9.21 e 27.9.21 in relazione ai contratti conclusi tra e , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, rispettivamente il 3.7.2019 e il 25.3.2019; effettuata la compensazione tra le rispettive pretese creditorie maturate in relazione ai citati contratti, condanna a corrispondere a , titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, la somma di € 57.454,74, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
rigetta per il resto le domande formulate dall'attrice e dal convenuto;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali di questa causa, liquidate in € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA;
compensa integralmente tra le parti le spese dei due procedimenti di istruzione preventiva. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 14.10.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 36418/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Anania e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZO UT, elettivamente domiciliata in Via Boccaccio n. 15/A, Milano, presso i difensori ATTRICE contro titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Angelo Pariani, elettivamente C.F._1 domiciliata in Via Hajech n. 10, Milano, presso il difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via principale, accertare e dichiarare per i motivi in atti, l'inadempimento contrattuale della ditta (codice fiscale , p. Iva Controparte_1 C.F._1
ad entram palto e, per l'ef ersona P.IVA_2 del titolare al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si Controparte_1 quantificano 02= per il cantiere di via Virgilio in RH (doc. n. 1) e nella ulteriore somma di euro 264.469,64= per il cantiere di via IA in LA, (doc. n. 12), oppure nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 16 2) In subordine, accertare e dichiarare il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione dal 29 febbraio 2020 (termine indicato nel contratto di via Virgilio, doc. n. 1) sino al 27 settembre 2021 (data di allontanamento dal cantiere), per un totale di 576 giorni e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di euro 115.200,00= (euro 200,00 al giorno moltiplicato 576 giorni) per il cantiere di RH ex art. 11 del contratto. Accertare e dichiarare, altresì, il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione dal 31 maggio 2020 (termine contratto via IA, doc. n. 12) al 22 settembre 2021 (data di allontanamento dal cantiere) per un totale di 479 giorni e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di euro 95.800,00= (euro 200,00 al giorno moltiplicato 479 giorni) per il cantiere di LA, ex art. 11 del contratto. 3) In entrambi i casi, accertare e dichiarare la presenza di gravi vizi e difetti nei due cantieri ed analiticamente indicati nelle relative perizie (doc. n 5 e 20), qui da intendersi integralmente trascritti e riportati e, per l'effetto, condannare la ditta Controparte_1
(codice fiscale , p. Iva , in persona del titolare, al C.F._1 P.IVA_2 risarcimento di tolo di s ria per il ripristino del buono stato degli immobili, che si quantificano in euro 87.425,85= (pag. 11 e segg., doc. n. 5) per il cantiere di RH ed in euro 209.913,83= (doc. n. 20) per il cantiere di LA, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rinnovazione e/o integrazione delle CTU, nella misura già determinata nei precedenti giudizi di ATP (doc. nn. 7 e 21).
4) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo oltre alle spese di CTU, pari ad euro 11.888,39= ed euro 3.206,40= per le spese di CTP.
5) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria Si insiste nella ammissione della querela di falso ex art. 221 e segg. c.p.c. avverso il contratto di sub appalto del cantiere di RH, prodotto sub doc. n. 1a dal convenuto, già avanzata nella propria memoria 171 ter n. 2 c.p.c. del 30 gennaio 2024 e ribadita, alla presenza del rappresentante legale , all'udienza del 27 febbraio 2024, Controparte_2 rinviando agli elementi ed alle prove ocumento contestato − già rilevate negli atti sopra richiamati ed ivi da intendersi integralmente trascritti e riportati − nonché all'interesse concreto dell'attrice di eliminare tale documento onde evitare che influisca sulla decisione. Si chiede, altresì, disporsi nuova CTU tecnica al fine di scorporare i lavori posti in essere dalle maestranze che sono subentrate alla ditta CP_1
nel cantiere di RH, ma erroneamente riconosciute a quest'ultimo in sede di
[...] nché per le opere extra riconosciute alla ditta sia nel cantiere di Controparte_1
RH che in quello di LA (in palese violazioni delle pattuizioni contrattuali che affidavano alla ditta i lavori “a corpo” e non a misura;
al contratto Controparte_1
d'appalto non figuravano citati e/o allegati computo metrico dei lavori;
gli atti erano pagina 2 di 16 privi di ordini di esecuzione di opere in variante o extra contratto come previsto dall'art. 9 del contratto). La nuova CTU dovrà altresì accertare per entrambi i cantieri l'esistenza dei vizi e difetti indicati nelle relazioni peritali e la quantificazione dei costi necessari alla loro eliminazione nonché le opere contrattuali non realizzate dalla ditta CP_1
ma saldate dalla società il tutto meglio indicate nelle rela
[...] Parte_1 atti (doc. n. 5 e 20). […]” Per le istanze di prova orale formulate dall'attrice si rinvia alle note scritte di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025.
Per la convenuta:
“Nel merito Respingere le domande tutte svolte dalla società attrice in quanto inammissibili e fra loro inconciliabili, oltre che ripetitive per le ragioni di fatto e di diritto complessivamente dedotte in atti depositati nell'interesse della convenuta Parte_2
e comunque: respingere tutte le domande ex adverso s
[...] assolutamente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio svolti in atti, ed anche per intervenuta decadenza e prescrizione in capo a parte avversa ex art. 1667 c.c. dei vizi e difetti di cui la medesima chiede il relativo risarcimento. In via riconvenzionale: Anche previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità delle operate risoluzioni contrattuali da parte della condannare la stessa in persona Parte_1 Parte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della convenuta
[...]
, dei seguenti importi: Parte_2
- Euro 834.992,48 per lavori ed opere, e sia contrattuali sia extracontrattuali e come meglio illustrati ed individuati in atti depositati nell'interesse della ditta convenuta, di cui all'appalto relativo al compendio immobiliare sito in RH, via Virgilio, ovvero comunque condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenta equa e di giustizia, da maggiorarsi la stessa degli interessi da computarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 231/02, correnti essi dal dovuto al saldo effettivo;
- Euro 178.493,12 per lavori ed opere extracontrattuali svolte dalla ditta CP_1
di cui all'appalto relativo al compendio immobiliare sito in LA, via
[...] ovvero comunque condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenta equa e di giustizia, da maggiorarsi la stessa degli interessi da computarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 231/02, correnti essi dal dovuto al saldo effettivo;
- Euro 5.492,48 per competenze corrisposte al CTU ing. come da documenti Per_1 allegati
- Euro 22.498,24 per compensi legali due giudizi per ATP. Nel merito, comunque, ed in via subordinata:
pagina 3 di 16 solo in ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande condannatorie svolte da nei confronti della ditta , pronunciare la compensazione Parte_1 Controparte_1 fra ti eventualmente ricono ati in favore dell'attrice e quelli da quest'ultima accertati come dovuti a beneficio della ditta convenuta in virtù dei titoli e delle clausole di cui alla suddetta domanda riconvenzionale. Con condanna in tale ipotesi dell'attrice al pagamento ed in favore della convenuta ditta Parte_1 CP_1
del congu he sarà determinato in corso di causa, oltre inte
[...] computarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 231/02, correnti essi dal dovuto al saldo effettivo. Comunque Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria Fermo restando quanto dedotto e contestato sia in via preliminare circa l'inammissibilità delle domande per come ex adverso svolte, sia in merito all'onere probatorio incombente su parte attrice circa la prova degli effettivi ritardi da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, si chiede ammettersi prova orale con i seguenti testimoni Geom. residente DI TE (IM) via Fontana Testimone_1 del Melo n.3, il Geom. residente in [...], il Testimone_2 sig. ho (MI), via G. Mameli n. 16, il Geom. Testimone_3 Tes_4 residente in [...], la sig.ra
[...] Testimone_5 esidente in NA AN (MI) via ES BA n.
[...] capitoli di prova:
1) Vero che il Geom. veniva nominato dalla per Testimone_4 Parte_1 sovraintendere i lavori sia nel cantiere di RH via Virgilio sia di LA in via IA?
2) vero che la consegnava alla ditta con un ritardo di Parte_1 Controparte_1 circa 3 mesi rispetto alla data fissata per l'inizio dei lavori al 30.04.2019, i disegni dei C.A. delle forometrie per gli impianti e le schede degli impianti stessi da realizzarsi nella palazzina da costruirsi ex novo in via IA a LA?
3) vero che durante tutto l'anno 2020 e 2021 le maestranze della ditta CP_1
quasi tutti i giorni incontravano problematiche e difficoltà anche di carattere
[...]
nel recarsi dai fornitori unitamente ai clienti finali delle costruende unità abitative site sia in Via Virgilio a RH, sia in via IA a LA, affinché questi ultimi potessero scegliere i materiali e le finiture delle piastrelle, del parquet, delle porte, delle finestre, dei sanitari, della rubinetteria e dei rivestimenti in genere? 4) vero che nel corso dei lavori i promissari acquirenti delle costruende unità abitative site sia in Via Virgilio a RH, sia in via IA a LA temporeggiavano nel confermare le loro scelte circa le finiture da realizzarsi nei costruendi appartamenti che i medesimi con contratto preliminare si erano impegnati ad acquistare?
pagina 4 di 16 5) vero che i promissari acquirenti delle costruende unità abitative site sia in Via Virgilio a RH, sia in via IA a LA prima di addivenire alla loro scelta definitiva circa le finiture da realizzarsi negli edificandi appartamenti a loro promessi in vendita modificavano le loro predette decisioni almeno un paio di volte?
6) vero che il tetto della palazzina B sita a RH in via Virgilio a seguito di incendio verificatosi in data 14 dicembre 2020 fu integralmente ricostruito ex novo come da fattura n. 40 del 31.02.2021 emessa dalla ditta che le si rammostra quale Controparte_1 doc. 35?
7) Vero che alla data del 27.09.2021 le unità immobiliari della palazzina C sita in via Virgilio a RH erano finite e consegnate agli acquirenti che la abitavano?
8) Vero che nell'agosto 2021 la era in attesa di ricevere da Parte_2
i progetti esecutivi degli impianti relativi alla palazzina A di via Virgilio a Parte_1
strutturalmente a far tempo dal mese di marzo 2021?
9) Vero che la ditta ultimata strutturalmente la palazzina A sita in Controparte_1 via Virgilio a RH i vere i progetti esecutivi degli impianti per avvantaggiarsi sui lavori effettuava le ripartizioni interne e provvedeva alla posa di tutti i falsi telai dei serramenti interni ed esterni, comprese le soglie ed i davanzali in marmo?
10) Vero che alla data del 27.09.2021 il tetto della palazzina A sita A in via Virgilio a RH era stato posato?
11) Vero che veniva concordato tra l' ed il sig. che la Parte_1 Controparte_1 consegna definitiva dell'intero compend sito in arebbe dovuta avvenire entro il termine ultimo del 22 marzo 2022?
12) Vero che alla data del 27.09.2021 i lavori e le opere di cui ai documenti 15, 18a, 18b, 18 c, e 19 che le si rammostrano erano stati effettuati dalla ? Parte_2
13) vero che il materiale di cui ai documenti 19, 20 e rano alla data del 27.09.2021 era già stata acquistato e saldato dalla ? Parte_2
14) Vero che alla data del 22.09.2021 i lavori e le opere 6A e 26B che le si rammostrano erano stati effettuati dalla ditta ? Controparte_1
Ci si oppone alla prova orale ex adverso richiesta p meglio dedotti ed articolati in memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 3 c.p.c. depositata nell'interesse della convenuta ditta e, nella denegata e non creduta ipotesi di sua Controparte_1 ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli attorei ammessi con i testimoni Geom. sig.ra nonché Testimone_1 Testimone_5 con i Carabinieri della stazione di RH intervenuti. Ci si oppone inoltre alle ex adverso richiesta di espletamento di nuove CTU tecniche, per tutti i motivi meglio dedotti ed articolati negli scritti difensivi depositati nell'interesse della convenuta ditta , con particolare riguardo ai motivi e Controparte_1
pagina 5 di 16 deduzioni tutte in punto svolte in memoria ex art 171 ter comma 1 n. 3 c.p.c. e nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21 maggio 2024.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, allegando che: - con Controparte_1 contratto di subappalto sottoscritto in data 3.07.2019, ha incaricato l'impresa individuale della costruzione di tre palazzine e relative pertinenze Controparte_1 presso il cantiere di Via Virgilio, in RH, da destinare alla committente principale Villaggio Virgilio S.r.l.; - il corrispettivo pattuito in favore del convenuto era pari ad € 3.200.000,00 oltre IVA e il termine di fine lavori era fissato al 31.02.2020, “con evidente errore materiale nella indicazione della data da considerarsi, pertanto, il 29 febbraio 2020 (anno bisestile)” (pag. 1 atto di citazione e doc. 1); - con ulteriore contratto, ha appaltato all'impresa convenuta la realizzazione di tre villette a schiera e di una palazzina plurifamiliare, in LA, alla Via IA, verso un corrispettivo complessivo pari ad € 1.640.000,00 oltre IVA, e con termine per la consegna dei lavori fissato al 31.05.2020 (doc. 12), ma poi prorogato nei tre termini del 30.09.2020 per la “Villa 2”, del 31.10.2020 per la “Villa 1 e 3” e del 30.11.2020 per la “Palazzina” (doc. 13); - per quanto riguarda il cantiere di RH, in data 27.09.2021, ha ricevuto un sollecito dalla committente principale, che le contestava i ritardi nel completamento delle opere e l'imminente scadenza dei termini concordati con i promissari acquirenti degli immobili cosicchè, in pari data, essa attrice ha comunicato all'impresa la risoluzione del Controparte_1 contratto di subappalto, cui i ritardi erano imputabili per aver interrotto l'esecuzione dei lavori nonostante l'avvenuto pagamento, in suo favore, dell'ultimo SAL di € 200.000,00 (doc. 2); - ha altresì contestato al convenuto, con pec del 20.10.2021, la presenza di una serie di vizi e difetti nelle opere eseguite (doc. 6); - in relazione a tale cantiere di RH, ha promosso un accertamento tecnico preventivo Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Milano, A.T.P. R.G.N. 40951/2021, all'esito del quale il CTU ha depositato una relazione (doc. 7) errata in più punti;
- essa attrice, invece, ha subito un danno conseguente alla mancata ultimazione dei lavori e all'esecuzione dell'opera non a regola d'arte, quantificabile in complessivi € 1.486.419,00, somma corrispondente alla spese necessarie per terminare i lavori ed eliminare le criticità riscontrate (doc. 10), e superiore a quella determinata dal CTU;
- anche in riferimento al cantiere di LA,
pagina 6 di 16 l'impresa non ha rispettato i termini di fine lavori, cosicché a mezzo pec Controparte_1 del 22.09.2021, essa attrice le ha comunicato la risoluzione del contratto di appalto (doc. 14); - ha poi promosso un accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Milano, A.T.P. R.G.N. 12205/2021, all'esito del quale la perizia del CTU, sub doc. 21, pur errando nella individuazione di opere extra, ha però quantificato in € 102.950,00 il valore delle opere contrattuali non eseguite e in € 88.800,00, oltre oneri fiscali, i costi per l'eliminazione dei vizi riscontrati;
- pertanto, in conseguenza dell'inadempimento di anche nell'ambito del cantiere di LA, deve essere risarcita
Controparte_1 Pt_1 della somma di € 264.469,64 a titolo di danno emergente e di lucro cessante, tale essendo l'importo necessario sia per completare le opere sia per eliminare i vizi e i difetti riscontrati (doc. 25); - infine, ha sottolineato di aver già corrisposto a
Controparte_1 per entrambi i cantieri la somma di € 4.794.815,02 (doc. 26). L'attrice ha, così, concluso chiedendo, in via principale, previo accertamento dell'inadempimento dell'impresa individuale ad entrambi i contratti di
Controparte_1 appalto conclusi inter partes, la condanna di quest'ultima a risarcirle i danni patiti per € 1.486.419,02 in relazione al cantiere di Via Virgilio, in RH, e per € 264.469,64 con riguardo al cantiere di Via IA, in LA;
in via subordinata, accertato un ritardo di 576 giorni nell'adempimento da parte di nell'ambito del cantiere di RH
Controparte_1
(dal 29.02.2020, termine di fine lavori, al 27.09.2021, data di allontanamento dal cantiere), e di 479 giorni nell'ambito del cantiere di IA (dal 31.05.2020, termine di fine lavori, al 22.09.2021, data di allontanamento dal cantiere), la condanna di CP_1
al pagamento, in suo favore, rispettivamente di € 115.200,00 (€ 200,00 X 576
[...] gg.) e di € 95.800,00 (€ 200,00 X 479 gg.), ai sensi della clausola penale sub art. 11 dei contratti; in entrambi i casi, ha chiesto inoltre l'accertamento della presenza di gravi vizi e difetti nelle opere eseguite presso i due cantieri, come rilevato dalle perizie di parte sub docc. 5 e 20, e per l'effetto la condanna dell'impresa convenuta al risarcimento dei danni subiti da in termini di costi di ripristino, quantificabili in € 87.425,85 per Pt_1 il cantiere di RH (cfr. doc. 5 cit.) ed € 209.913,83 per il cantiere di LA (cfr. doc. 20 cit.), oppure in subordine nella misura accertata nei procedimenti di ATP;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nonché oltre spese di CTU (€ 11.888,39) e CTP (€ 3.206,40).
, titolare dell'omonima impresa individuale, si è costituito in giudizio, Controparte_1 assumendo la non cumulabilità della domanda di condanna al pagamento della somma pagina 7 di 16 prevista nella clausola penale di cui all'art. 11 per il caso di ritardo, con quella risarcitoria, entrambe avanzate dall'attrice e, pertanto, inammissibili;
ha inoltre allegato che: - con riguardo al contratto di appalto del 3.07.2019, afferente al cantiere di Via Virgilio, in RH, successivamente le parti hanno concordato una proroga del termine di fine lavori, inizialmente fissato al 31.02.2020, “da leggersi 29 febbraio 2020” (pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), poi differito al 31.03.2022, come da apposita pattuizione sub doc. 1a; - infatti, nella missiva del 27.09.2021, con cui l'attrice gli ha comunicato la risoluzione contrattuale, il richiamo all'“imminente scadenza dei termini” per la consegna agli acquirenti delle opere appaltate (doc. 3) è riferibile proprio alla data del 31.03.2022; - in ogni caso, nel periodo successivo all'originario termine di fine lavori del 29.02.2020, e precisamente nelle date del 27.07.2021 e, poi, del 15.12.2021, la committente Villaggio Virgilio S.r.l. ha presentato al Comune di RH due varianti essenziali al permesso di costruire relative al cantiere in questione (docc. 27 e 28); - dunque, non si è verificato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa , con Controparte_1 conseguente illegittimità della risoluzione contrattuale invocata dall'attrice con la missiva del 27.09.2021 ed inapplicabilità della clausola penale;
- l'attrice medesima, peraltro, gli ha impedito di completare i lavori e, poi, di accedere al cantiere e recuperare il proprio ponteggio, costringendolo a promuovere un ricorso ex art. 1168 c.c. dinanzi al Tribunale di Milano per la reintegrazione del possesso, che si è concluso con provvedimenti di accoglimento in suo favore (docc. 29-31); - inoltre, sulla base delle risultanze dell'ATP promosso da lui convenuto, in relazione al cantiere di RH, è creditore dell'importo di € 138.078,00 a titolo di corrispettivo per le opere contrattuali eseguite (cfr. fatture sub docc. 13 e 14), di € 254.833,60 per le ulteriori opere extra (docc. 15, 18-21), nonché di € 442.082,88 a titolo di prezzo residuo che gli sarebbe spettato nel caso in cui l'attrice non avesse risolto illegittimamente il contratto, impedendogli di fatto di adempiere;
- i vizi e difetti, invece, sono stati accertati nel minore importo di € 80.250,00 (pagg. 18 e 19 comparsa di costituzione e risposta); - per quanto attiene all'appalto delle opere presso il cantiere di LA, in data 13.01.2021 la stessa committente ha presentato la comunicazione di fine lavori al attestandone CP_3
l'avvenuto completamento (doc. 5), sicché è infondata la risoluzione contrattuale invocata da con missiva del 22.09.2021 in ragione di presunti ritardi;
- l'ATP Pt_1 espletato su iniziativa dell'attrice ha accertato l'esecuzione di opere extra da parte di per € 178.493,12 (doc. 26), oltre alla presenza di vizi e difetti per € 92.352,00 CP_1
pagina 8 di 16 inclusa IVA, rispetto ai quali però l'attrice è decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per omessa denunzia, e che sarebbero addebitabili ad imprese terze intervenute in cantiere e agli acquirenti delle unità immobiliari (docc. 22-24); - in ogni caso, pur volendo detrarre il suddetto importo per le criticità rilevate, risulterebbe un credito di pari ad € CP_1
86.141,12. Ha concluso per il rigetto delle domante attoree in quanto inammissibili ovvero infondate;
in via riconvenzionale, previo accertamento dell'illegittimità delle risoluzioni contrattuali esercitate da la condanna di quest'ultima al pagamento in suo Parte_1 favore della somma di € 834.992,48 per le opere contrattuali ed extracontrattuali afferenti al cantiere di Via Virgilio, in RH, e della somma di € 178.493,12 a titolo di corrispettivo delle opere extracontrattuali eseguite presso il cantiere di LA, in entrambi i casi oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle somme di € 5.492,48 ed € 22.498,24, rispettivamente, per spese di CTU e compensi legali relativi ai due procedimenti di ATP ante causam;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la compensazione dei rispettivi crediti, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo. Assegnati i termini ex art. 171ter c.p.c., in occasione della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., l'attrice ha proposto querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. con riguardo al doc. 1a prodotto dal convenuto, contestando principalmente la veridicità del nuovo termine di fine lavori, ivi indicato al 31.03.2022; successivamente, acquisiti i fascicoli di ufficio relativi ai procedimenti di istruzione preventiva nn. R.G. 40954/2021 e 12205/2022 (Sezione VII Civile-Tribunale di Milano), con ordinanza resa in data 6.07.2024, e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, l'attrice non è stata autorizzata a presentare la querela di falso in via incidentale e sono state rigettate le richieste istruttorie delle parti;
la causa è, così, entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno concluso due contratti: dapprima, in data 25.03.2019, un contratto di appalto per la realizzazione di tre villette a schiera e di una palazzina plurifamiliare alla Via IA, in LA, verso un corrispettivo in favore dell'appaltatrice, impresa individuale , Controparte_1 di € 1.640.000,00 oltre IVA (doc. 12 attrice e doc. 2 convenuto); successivamente, in data 3.07.2019, un contratto di subappalto con cui ha altresì incaricato Parte_1
l'impresa individuale convenuta di costruire tre palazzine e relative pertinenze alla Via Virgilio, in RH, che sarebbero state destinate alla committente principale Villaggio
pagina 9 di 16 Virgilio S.r.l., a fronte di un corrispettivo pari ad € 3.200.000,00, oltre IVA (cfr. contratti sub doc. 1 attrice e doc. 1 convenuto, recanti timbro e sottoscrizione anche della terza Villaggio Virgilio S.r.l.; nonché pec di Villaggio Virgilio S.r.l. sub doc. 36 attrice). È documentato, inoltre, che nell'anno 2021, segnatamente a mezzo pec del 23.09.2021 per quanto concerne il cantiere di LA (doc. 13 attrice) e pec del 27.09.2021 con riguardo al cantiere di RH (doc. 2 attrice), ha comunicato all'impresa Pt_1 CP_1
la risoluzione di entrambi i contratti, in ragione dell'asserito ritardo
[...] dell'impresa medesima nel completamento dei lavori e nella consegna delle opere, essendo spirati i relativi termini. Pertanto, occorre prendere le mosse dalla domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, di accertamento dell'illegittimità della risoluzione di diritto avvenuta su iniziativa dell'attrice con riferimento ai contratti in questione. Per quanto concerne il contratto del 3.07.2019, relativo al cantiere di RH, all'art. 11.1 le parti hanno fissato il termine di fine lavori al 31.02.2020, pacificamente inteso come
“29.02.2020”, con facoltà del sub-committente di risolvere il rapporto in caso di ritardi superiori a 30 gg. imputabili all'impresa subappaltatrice;
mentre l'art. 11.3 prevede che
“Per ogni giorno di ritardo dal termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, art. 11, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a € 200,00 [….]” (doc. 1 attrice cit.). Il convenuto ha allegato che, successivamente alla conclusione del contratto, Pt_1 avrebbe concesso una proroga del suddetto termine di fine lavori, fissato al 31.03.2022, come da pattuizione sottoscritta dalle parti sub doc. 1a. Proprio in riferimento al doc. 1a convenuto, l'attrice ha proposto querela di falso in via incidentale a mente degli artt. 221 e ss. c.p.c., rappresentando come non fosse stata concordata dalle parti alcuna proroga, ed il suddetto documento sarebbe addirittura difforme rispetto ad altro espressamente menzionato dal legale del convenuto (cfr. pec. Avv. UT del 29.09.2021, sub doc. 35 attrice), poi prodotto da in sede Controparte_1 di ATP e lì contestato da Pt_1
Invero, il doc. 1a convenuto non contiene propriamente un accordo di proroga, ma un ulteriore contratto di appalto – rectius subappalto – concernente il cantiere di RH, datato 5.07.2019, e apparentemente uguale nel contenuto a quello del 3.07.2019 sub doc. 1 attrice e doc. 1 convenuto, ad eccezione del termine di fine lavori, fissato appunto al 31.03.2022. pagina 10 di 16 Ebbene, è poco verosimile che, dopo soltanto due giorni dalla conclusione del primo contratto datato 3.07.2019, “provvedeva a concedere differenti posticipazioni sino alla Pt_1 definitiva proroga concessa per la data del 31.03.2022” (pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), né si spiega come mai il convenuto, dapprima in sede stragiudiziale e, poi, nell'ambito dell'ATP, non abbia fatto riferimento al contratto ora prodotto sub doc. 1a, bensì ad altro documento parzialmente difforme (cfr. doc. 35 attrice); tuttavia, anche a voler considerare, in base alle suddette ragioni, che le parti non abbiano pattuito alcuna proroga del termine di fine lavori, rimasto dunque invariato alla data del 31.02.2020 (da leggersi “29.02.2020”), va comunque escluso un qualsivoglia ritardo nell'adempimento da parte di per le considerazioni che seguono. Controparte_1
È documentato che successivamente al 29.02.2020 e fino al mese di settembre 2021, il rapporto contrattuale è proseguito tra le parti;
infatti, dopo un primo sollecito di accompagnato da una proroga dell'originario termine di fine lavori (doc. 13 Pt_1 attrice), nel periodo da maggio a settembre 2021 vi sono stati numerosi confronti tra la direzione lavori e l'impresa in ordine ad aspetti esecutivi dell'opera (a Controparte_1 titolo esemplificativo, gli impianti degli appartamenti, le aperture dei serramenti, la posa del parquet, l'incontro con l'elettricista per i tracciamenti, ecc.) oppure per la consegna di documentazione, come i disegni esecutivi degli impianti, i preventivi delle porte e dei parquet ecc. (cfr. e-mail sub docc. 36-39 e 42 convenuto), sicché , con Controparte_1 pec di agosto 2021, informava dell'andamento dei lavori (cfr. docc. 40 e 41 Pt_1 convenuto cit.). Si aggiunga che, nel medesimo periodo, vi sono stati i pagamenti dei lavori da parte di in favore della subappaltatrice - circostanza non contestata Pt_1 dall'attrice a mente dell'art. 115 c.p.c. (cfr. docc. 13-17 convenuto); la stessa committente principale Villaggio Virgilio S.r.l. presentava presso il Comune di RH una richiesta di variante essenziale al permesso di costruire con riguardo al cantiere di Via Virgilio, segnatamente alla palazzina B (doc. 28 convenuto) - circostanza contestata genericamente dall'attrice soltanto in sede di memoria integrativa ex art. 171ter n. 2 c.p.c. A fronte di tanto, può ragionevolmente ritenersi che la protrazione dei lavori sia stata tollerata dall'attrice e non abbia integrato un ritardo giuridicamente rilevante, con conseguente illegittimità della risoluzione comunicata con pec del 27.09.2021. Per la medesima ragione, deve escludersi l'applicazione della clausola penale contenuta nell'art. 11.4 del contratto del 3.07.2019, oggetto di domanda subordinata svolta dall'attrice, non sussistendo il presupposto dell'effettivo ritardo.
pagina 11 di 16 Con riguardo al contratto del 25.03.2019, afferente al cantiere di LA, benché all'art. 11 le parti avessero fissato il termine per il completamento dell'opera alla data del 31.05.2020 (doc. 12 attrice e doc. 2 convenuto) e che detto termine fosse stato poi prorogato (cfr. doc. 14 attrice: al 30.09.2020 per la consegna della “Villa 2”, al 31.10.2020 per la consegna della “Villa 1” e della “Villa 3”, al 30.11.2020 per la consegna della
“Palazzina”), tuttavia non è documentato che nel periodo successivo l'attrice abbia mai contestato presunti ritardi o inoltrato solleciti o diffide a;
piuttosto Controparte_1 risulta che, in data 13.01.2021, la committente ha presentato presso il Comune di LA la comunicazione di fine lavori, attestandone la completezza: circostanza non contestata (doc. 5 convenuto). Pertanto, può ritenersi che non vi fossero ritardi dell'impresa appaltatrice CP_1
tali da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11.4 e che, in ogni
[...] caso, eventuali slittamenti dei termini concordati siano stati in concreto tollerati da
Pt_1
Ne consegue, anche con riguardo all'appalto di LA, l'illegittimità della risoluzione esercitata da a mezzo pec del 22.09.2021, nonché l'inapplicabilità della clausola Pt_1 penale di cui all'art. 11.3 del contratto del 25.03.2019, di contenuto identico a quella pattuita per il caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori nell'ambito del cantiere di RH (doc. 12 attrice), e richiesta in via subordinata dall'attrice. Resta assorbita ogni altra questione in punto ritardo (e relative domande di risarcimento del danno e di condanna al pagamento della penale da ritardo, la cui formulazione il convenuto assume essere inammissibile). Tanto chiarito, l'attrice ha chiesto altresì l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del convenuto, anche con specifico riguardo alla presenza di vizi e difetti delle opere eseguite presso i due cantieri di RH e di LA, e per l'effetto la condanna al risarcimento dei danni subiti. Il convenuto, dal canto suo, ha eccepito la decadenza dell'attrice dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. assumendo il difetto della relativa denuncia nel termine di sessanta giorni e la prescrizione dell'azione; ha poi formulato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo delle opere contrattuali ed extracontrattuali eseguite presso il cantiere di RH, e delle sole opere extracontrattuali in riferimento al cantiere di LA;
subordinatamente, ha chiesto la compensazione dei reciproci crediti delle parti.
pagina 12 di 16 In primo luogo va rigettata l'eccezione di decadenza e di prescrizione di cui sopra perché si verte in tema di opere non completate e viene lamentato ritardo (“In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.” cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, sent. n. 5771/2025; in tema di ritardo: Cass. ord. 9198/2018). Ciò posto, presso i due cantieri oggetto di causa sono stati svolti procedimenti di istruzione preventiva, acquisiti in questo giudizio. Ebbene, in relazione al subappalto avente ad oggetto la costruzione di tre palazzine in RH, il CTU, ad esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, ha rilevato che le opere sono state quasi integralmente completate dall'impresa , nei Controparte_1 seguenti termini: “la palazzina C è stata completata e consegnata e gli appartamenti sono già abitati;
nella palazzina B i lavori sono in fase di ultimazione e alcuni appartamenti sono già abitati;
nella palazzina A sono in fase di esecuzione i lavori di finitura, esecuzione impianti, posa infissi, ecc.” (pag. 23 della CTU); ne ha così quantificato il valore in € 3.067.261,00, corrispondente, appunto, alle opere contrattuali ed extracontrattuali accertate (cfr. pag. 56 della CTU). In proposito, si ritiene che al suddetto importo non vada sommato quello di € 37.112,00, portato da fatture emesse da per la fornitura di serramenti, che a suo Controparte_1 dire sarebbero stati acquistati, ma non posati, a causa dell'interdizione da parte dell'attrice di accedere al cantiere (cfr. pag. 55 della CTU). Tale specifica circostanza non risulta provata;
è documentato unicamente che CP_1
ha promosso un ricorso ex artt. 1168 c.c. o 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di
[...]
Milano (R.G.N. 8969/2022), per essere reintegrato del possesso del ponteggio lasciato in cantiere, e stante la fondatezza della propria pretesa – confermata anche dal collegio giudicante in sede di reclamo – ha ottenuto provvedimento favorevole di reintegrazione della situazione possessoria violata (docc. 29-31 convenuto). Il CTU ha poi accertato una serie di vizi e difformità (infiltrazioni di acqua nel corsello box e nei box privati, infiltrazioni di acqua locale scala piano terreno, battuto di cemento corselli box, cedimento attacco rampa di accesso carraio palazzina C con lesione in facciata ecc., cfr. schema a pag. 51 della CTU), riconducendo sostanzialmente i medesimi ad una non corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa CP_1
pagina 13 di 16 (cfr. pagg. 32-49 della CTU) e quantificando i relativi costi di ripristino in € CP_1
81.750,00 (cfr. pag. 51 della CTU). Ebbene, sulla scorta degli accertamenti delle opere eseguite (€ 3.067.261,00), da un lato, e dei versamenti già effettuati da (€ 3.021.595,00), dall'altro, condivisibilmente Pt_1 il CTU ha individuato un credito residuo di pari ad € 45.666,00 a titolo Controparte_1 di saldo del corrispettivo dovuto (cfr. pagg. 56 della CTU). Detto importo va maggiorato degli interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda (11.12.2023: data di deposito della comparsa di costituzione e risposta), risultando così ad oggi pari ad € 55.503,64. Al controcredito di rappresentato, come detto, dai costi di ripristino Pt_1 quantificati in € 99.735,00 IVA inclusa (€ 81.750,00 + IVA al 22%), va aggiunta la rivalutazione monetaria dal 16.10.2022 (data di deposito della relazione peritale nel procedimento di A.T.P.), alla data dell'ultimo indice Istat (31.08.2025), risultando così pari a € 103.624,67. Ad non va, invece, riconosciuto alcun importo per il completamento delle opere, Pt_1 giacché la stessa non ha allegato, prima ancora che provato, il maggior costo sostenuto per l'ultimazione dei lavori a seguito dell'incarico conferito ad una nuova impresa, rispetto alla spesa originariamente stabilita con il convenuto (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 17453/21); a tal fine, non fornisce alcuna prova il doc. 10 attrice, trattandosi di una mera tabella con annotate una serie di voci di spesa. Ne consegue che, sulla base di quanto sopra rilevato, operata la compensazione dei rispettivi crediti vantati dalle parti, risulta creditrice, nei confronti di Pt_1 CP_1
, della somma di € 48.121,03 (€ 103.624,67 – € 55.503,64).
[...]
In riferimento all'appalto avente ad oggetto la realizzazione di tre villette a schiera e di una palazzina plurifamiliare in LA, verso un corrispettivo di € 1.640.000,00, il CTU, ad esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, ha accertato che le opere commissionate da non sono state integralmente eseguite dall'appaltatore Pt_1
, e così ha quantificato l'importo delle opere non eseguite o da Controparte_1 completare, in riferimento alle sole villette, in € 102.950,00 (cfr. pag. 70 della CTU/pag. 90 del relativo .pfd); ha però accertato l'esecuzione di opere extra capitolato, determinandone il valore in complessivi € 171.628,00 oltre oneri fiscali (€ 31.062,43, oltre oneri fiscali, per la palazzina + € 140.565,57, oltre oneri fiscali, per le ville) (cfr. pag. 74 della CTU/pag. 94 del relativo .pdf).
pagina 14 di 16 L'indagine peritale ha altresì fatto emergere vizi e difetti delle opere eseguite da CP_1
(cfr. descrizione fotografica pagg. 29-43 del .pdf della CTU), quantificandone i
[...] costi di ripristino in complessivi € 88.800,00 oltre oneri fiscali (€ 14.270,00, oltre oneri fiscali, per la palazzina + € 74.530,00, oltre oneri fiscali, per le villette). Ebbene, il credito di , avente ad oggetto il corrispettivo per le opere Controparte_1 extra capitolato, pari ad € 171.628,00, oltre IVA al 4% (= € 178.493,12), va maggiorato degli interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda (11.12.2023: data di deposito della comparsa di costituzione e risposta), risultando così ad oggi pari ad € 216.945,18. Al controcredito di quale costo delle opere di ripristino dei vizi e difetti, pari ad Pt_1
€ 108.336,00 IVA inclusa (€ 88.800,00 + IVA al 22%), va aggiunta la rivalutazione monetaria dal 25.02.2023 (data di deposito della relazione peritale nel procedimento di A.T.P.), alla data dell'ultimo indice Istat (31.08.2025), risultando così pari a € 111.369,41. Per le medesime ragioni già illustrate, nulla va riconosciuto all'attrice per il completamento delle opere non eseguite dal convenuto giacché non è provata la differenza fra il maggior corrispettivo versato ad imprese terze per l'ultimazione dei lavori e quello minore che avrebbe versato al convenuto, qualora questi non fosse stato inadempiente;
la tabella sub doc. 25 attrice non colma tale lacuna probatoria. Ne consegue che, sulla base di quanto sopra rilevato, va operata la compensazione dei rispettivi crediti vantati dalle parti, all'esito della quale risulta Controparte_1 creditore, nei confronti di della somma di € 105.575,77 (€ 216.945,18 – € Pt_1
111.369,41). Considerato che, sulla scorta delle osservazioni sopra riportate, con riguardo al cantiere di RH, risulta un credito di nei confronti di , pari alla somma di Pt_1 Controparte_1
€ 48.121,03, e in relazione al cantiere di LA, un controcredito di nei Controparte_1 confronti di pari ad € 105.575,77, in accoglimento della richiesta del convenuto Pt_1 va operata la compensazione tra i detti crediti e, dunque, va condannata a Pt_1 pagare a la differenza tra il credito di quest'ultimo e il proprio Controparte_1 controcredito, pari a € 57.454,74, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando il valore dimezzato per la fase istruttoria seguono la soccombenza dell'attrice; visto l'esito, le spese relative ai due procedimenti di istruzione preventiva vanno integralmente compensate tra le parti.
pagina 15 di 16 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, dichiara l'illegittimità delle risoluzioni contrattuali comunicate da il Parte_1
23.9.21 e 27.9.21 in relazione ai contratti conclusi tra e , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, rispettivamente il 3.7.2019 e il 25.3.2019; effettuata la compensazione tra le rispettive pretese creditorie maturate in relazione ai citati contratti, condanna a corrispondere a , titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, la somma di € 57.454,74, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
rigetta per il resto le domande formulate dall'attrice e dal convenuto;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali di questa causa, liquidate in € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA;
compensa integralmente tra le parti le spese dei due procedimenti di istruzione preventiva. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 14.10.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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