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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/09/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1988/2022 e instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Di Pofi, per procura Parte_1 congiunta alla citazione;
OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Simonetti, per procura congiunta CP_1 alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione antecedente – sentenza di divisione – credito a titolo di conguagli.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione all'esecuzione avverso precetto, ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio domandando, previa sospensione Parte_1 CP_1 dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 736/2003 dell'11.07.2003, di scioglimento della comunione ereditaria del de cuius per Controparte_2 come parzialmente revisionata dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 1071/2012 del
28.02.2012, che, nel merito, in via principale, sia dichiarato che nulla deve Parte_1 all'opposta, la quale, con il precetto notificato il 16.06.2022, intimava il pagamento della somma di euro 24.064,04, a titolo di conguagli e rendite percette riconosciute alla madre, , con le Parte_2 sentenze citate e da quest'ultima, con disposizione testamentaria, lasciate alla figlia
[...]
[...
[...] la quale ne pretendeva il pagamento dal fratello coerede, in quanto CP_3 Parte_1 egli, sulla base dei medesimi titoli giudiziali, era debitore di conguagli e rendite percette per la somma precettata;
in via subordinata, nel caso si ritenga l'opponente obbligato al pagamento di somme, che siano ritenute da versare in favore della massa ereditaria e non in favore di
[...] personalmente, che siano ricalcolate tenendo in considerazione che all'opposta era CP_1 concesso, fin dal 2012, il godimento di una porzione di 1/3 dell'appartamento sito in Boville Ernica, identificato al MU 271 sub 32, senza corrispondere alcun canone o indennità di occupazione, che sia ordinato il versamento delle somme ricalcolate in favore di un conto corrente intestato alla massa, parimenti ordinando anche agli altri coeredi debitori della massa, in particolare all'opposta, il versamento dei conguagli e delle rendite percette poste a loro carico dalle sentenze evocate;
in via ulteriormente subordinata, nel caso si ritenga che le somme pretese siano dovute nei confronti di personalmente, che siano compensate con le somme liquidate a titolo di spese di CP_1 lite in favore dell'odierno opponente dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 483/2022 del
17.05.2022, che respingeva l'azione di riduzione di disposizione testamentaria per lesione della legittima della madre, , intentata da per complessivi euro 11.373,84. Persona_1 CP_1
L'opponente ha sostenuto di non dovere le somme pretese con il precetto opposto in favore di
[...]
e, a tal fine, ha dedotto che: si affermava erede della madre CP_1 CP_1 Persona_1 per testamento, avendo quest'ultima disposto in favore della detta figlia “l'intero credito da essa vantato e nell'intero importo che le sarà dovuto al momento della morte nei confronti della massa divisionale relitta del defunto marito ”; in base alle sentenze citate (del Tribunale Controparte_2 di Frosinone, n. 736/2003, dell'11.07.2003, e della Corte d'Appello di Roma n. 1071/2012 del
28.02.2012, respinto il successivo ricorso per cassazione con sentenza n. 1206/2017), tra l'altro e per quanto d'interesse, era stabilito che alla moglie del de cuius spettavano euro Controparte_2
76.284,32, ridotti in appello ad euro 47.471,80, a titolo di conguagli, ed euro 53.454,00, a titolo di rendite percette, da prelevarsi dalla massa ereditaria del defunto marito, per un totale di euro
100.925,80; disponeva per testamento di tali somme in favore della figlia Persona_1 [...]
in base ai medesimi provvedimenti giudiziali, era tenuto a versare in CP_1 Parte_1 favore della massa ereditaria del defunto padre euro 18.416,02, poi ridotti in appello ad euro
6.094,80, a titolo di conguagli ed euro 15.974,00 a titolo di rendite percette, per un totale di euro
22.068,80; la disposizione testamentaria invocata da a fondamento del proprio CP_1 credito era dalla stessa impugnata per lesione di legittima, con esito di rigetto del Tribunale di
Frosinone adito, che la condannava a pagare le spese di lite in favore di per Parte_1
l'importo di euro 7.795,00, oltre accessori;
e gli eredi di Parte_1 Controparte_4 saldavano il loro debito ai titoli di cui alle sentenze invocate nel precetto, lasciando in godimento
2 gratuito agli eredi di e immobili a loro assegnati, come da scritture CP_5 CP_6 transattive stipulate, così il credito vantato dagli eredi di e da Persona_2 CP_6
“veniva compensato dall'uso e godimento a titolo gratuito dei beni immobili a loro concessi”, anzi attribuendo ad essi un maggior valore rispetto a quanto spettava in base alle sentenze;
anche alla sorella fin dal 2012, era concesso, senza corrispondere alcun canone o indennità di CP_1 occupazione, il godimento di una porzione di 1/3 dell'appartamento sito in Boville Ernica, identificato al MU 271 sub 32, ereditato da , e dalla propria Pt_1 CP_4 CP_6 madre , “proprio al fine di compensare quanto da loro dovuto in virtù delle sentenze del Persona_1
Tribunale di Frosinone e della Corte d'Appello di Roma e, quindi, soddisfare la parte di credito che la ereditava dalla madre”; essa deteneva inoltre illecitamente altri immobili ricevuti CP_1 in eredità da , e per disposizione della madre;
Pt_1 CP_4 CP_6 Persona_1 infine era proprio a non aver versato i conguagli e le rendite percette poste a CP_1 proprio carico dalle sentenze invocate come titolo esecutivo, per la complessiva somma di euro
47.917,06. Sulla base di tali premesse, l'opponente ha dunque, osservato che l'opposizione è ammissibile, avendo riguardo a fatti modificativi, impeditivi, estintivi, sopravvenuti al titolo giudiziale, assumendo, quanto al merito, che il credito preteso era già completamente estinto nei confronti della massa ma, anche a ritenere diversamente, andrebbe rideterminato tenendo conto del godimento dell'immobile concesso alla odierna opponente e versato in favore della massa ereditaria;
ha eccepito che è, comunque, compensato il credito per euro 11.373,84 a titolo di spese di lite cui la opposta era condannata in favore dell'opponente all'esito del giudizio dinanzi al
Tribunale di Frosinone per riduzione di disposizioni testamentarie della madre ritenute lesive di legittima.
Ha resistito in giudizio chiedendo, disattesa l'istanza di sospensione, nel merito, di CP_1 rigettare la spiegata opposizione.
L'opposta ha perciò evidenziato che aveva ricevuto per eredità dalla madre l'intero credito da essa vantato sulla massa ereditaria del marito premorto, avendone la disposto per testamento, Per_1 senza che alcuna contestazione avverso tale disposizione di ultima volontà fosse mai intervenuta da parte dei coeredi;
che l'entità del credito risultava dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n.
736/2003 per come parzialmente modificata dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
1071/2012, fissando il diritto della a prelevare dalla detta massa complessivi euro Per_1
100.925,80; tra gli eredi che dovevano conferire in favore della massa, l'odierno opponente era tenuto al versamento di euro 22.068,80 totali;
che era vero che l'opposta Parte_1 rimaneva soccombente nel giudizio di riduzione di legittima intentato impugnando le disposizioni testamentarie della madre, venendo condannata a pagare le spese di lite, ma, a propria volta,
3 l'opponente era condannato al pagamento delle spese di lite, in favore della odierna opposta, per euro 1.200,00, oltre c.p.a., con la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 206/2022 del
28.02.2022. Ciò posto, ha rilevato che il pagamento del debito per conguagli e CP_1 rendite percette prescritti in una sentenza di divisione può ottenersi sperimentando i normali mezzi di soddisfazione dei crediti, potendo perciò la condividente titolare del credito agire verso ciascuno dei coeredi nei limiti di quanto da ognuno di essi dovuto;
ha anche evidenziato che la scrittura transattiva sottoscritta da con gli altri coeredi, peraltro priva di data certa e non Parte_1 trascritta, non era ad essa opponibile e che, comunque, la rinuncia di un coerede al conguaglio da altri dovuto non estingueva il debito al detto titolo, tanto che doveva ritenersi Parte_1 ancora obbligato verso la massa e, in particolare, verso ha aggiunto infine che la CP_1 somma invocata come controcredito per spese di lite da portare in compensazione non era stata intimata con precetto ed era limitata pertanto a quanto indicato nella sentenza per l'ammontare di euro 7.795,00, il detto importo era, peraltro, parzialmente compensato dal credito di
[...] per spese riconosciutele dal Giudice di Pace di Frosinone. CP_1
Con ordinanza del 7.07.023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata respinta.
Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ha rilevato che controparte non ha svolto contestazioni in ordine alla circostanza dell'uso dell'immobile di Boville Ernica oggi ridenominato catastalmente fg. 36 part. 156, ciò che deve dunque considerarsi accertato;
che il godimento era concesso dal proprietario con l'unico scopo di compensare quanto dovuto in Parte_1 forza delle sentenze del Tribunale di Frosinone e della Corte d'Appello di Roma in favore della madre ed ereditato da infine che, in base ai parametri OMI, l'indennità di CP_1 occupazione per il detto immobile, ad uso civile abitazione, categoria A/3, mq 168 al netto delle aree scoperte, deve ritenersi pari ad euro 2,4 al mq, per un importo complessivo pari ad euro 403,00 mensili, che in ragione degli anni di uso, dal 2012 al tempo dello scritto difensivo (settembre 2023), doveva essere quantificato in euro 61.689,60, con l'effetto di ritenere integralmente compensato il credito precettato.
Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. parte opposta ha osservato di non comprendere l'insistenza della controparte sulla richiesta di indennità di occupazione, anche in considerazione della mancata elevazione di una specifica domanda di condanna al pagamento delle somme a tale titolo ovvero di una eccezione di compensazione, nonché della titolarità del dedotto controcredito in favore di tutti i coeredi, appartenendo solo in parte all'opponente, infine della ammessa gratuità del godimento dell'immobile; ha inoltre negato di essere essa stessa debitrice di somme verso la massa.
La causa è stata istruita documentalmente.
4 Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, le Difese delle parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il solo opponente ha depositato scritti conclusionali, con cui ha ribadito le proprie difese e richieste.
2. L'opposizione deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente nega di dovere la somma intimata con il precetto avversato, sostenendo di aver già estinto il proprio debito mediante la concessione in godimento gratuito ai coeredi, compresa l'opposta, di immobili di sua proprietà e, comunque, obietta di non dover corrispondere le somme poste a suo carico in favore della odierna opposta, che le ha pretese notificando il precetto, ma eventualmente in favore della massa.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi, da un lato, che l'eventuale rinuncia, mediante transazione, al pagamento del conguaglio passivo o di altro debito a carico del coerede da parte di alcuni dei coeredi creditori non ha effetto verso gli altri.
A conforto mette conto rilevare che, anche nel caso in cui si potesse affermare la solidarietà tra i crediti da conguagli attivi riconosciuti ad una pluralità di condividenti nell'ambito di una divisione ereditaria, l'efficacia della transazione da alcuni stipulata non potrebbe riverberarsi nei confronti degli altri, secondo quanto sancito dall'art. 1304, comma 2, c.c., che prevede proprio che, in caso di solidarietà attiva, la transazione tra uno dei creditori in solido e il debitore non ha effetto verso gli altri creditori, salvo che questi non dichiarino di volerne profittare (e di segno opposto rispetto alla qualificazione nei detti termini dei crediti da conguagli sono le conclusioni a cui si ritiene di poter pervenire sviluppando il ragionamento svolto dalla S.C. nella sentenza n. 26170/2009, che ha affrontato il tema dei conguagli, muovendo dalla considerazione dottrinaria per cui “ogni singolo conguaglio è fonte di un'obbligazione a carico del soggetto che deve prestarlo ed a favore dei condividenti.” e da ciò inferendo che “Dal punto di vista strutturale l'obbligo di versare un conguaglio fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori, ma limitato alla misura del conguaglio dovuto. L'obbligo di versare il conguaglio trae origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente. Ne consegue che detto obbligo è limitato all'esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all'eccedenza di porzione personalmente conseguita.
Ciò implica che non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l'esposizione debitoria anche per la obbligazione dell'altro condividente.”, con la precisazione per cui “(…) il conguaglio a debito sorge limitato nell'ammontare ed è soggetto all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare stesso. Il fenomeno descritto esclude che vi sia obbligazione solidale passiva,
5 perché manca l'identità della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, cioè della maggiore attribuzione ricevuta.
Insufficienti a far scaturire la solidarietà passiva sono gli altri due presupposti, che pure ricorrono, cioè la pluralità dei soggetti e la identità della fonte delle obbligazioni (la divisione ereditaria).” e, dal lato dei condividenti creditori, con la precisazione per cui “non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito: il conguaglio a credito deriva dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità né possibilità, salvo arbitrarie individuazioni, di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori.”; ritenendo questo
Giudice, posto quanto predetto dalla Corte di Legittimità, di poter affermare che non sussiste una solidarietà neppure dal lato attivo, tra i condividenti che hanno diritto al conguaglio, e non solo perché la solidarietà attiva non si presume, ma deve risultare da una specifica previsione, ma soprattutto perché, pur nascendo le dette situazioni creditorie dalla medesima fonte, costituita dalla divisione ereditaria, ed essendoci una pluralità di soggetti creditori di conguagli, manca l'identità di prestazione, diverso essendo il conguaglio attivo in base all'attribuzione in natura ricevuta e al valore della quota di ciascuno;
con l'effetto di dover ritenere, a fortiori, irrilevante la transazione tra altri condividenti sulla posizione del condividente cui spettano conguagli attivi ad essa estraneo).
Evidente dalla scrittura privata del “23.07.201”, versata in atti, che la transazione richiamata dall'opponente era stipulata tra altri coeredi, non prendendovi parte la condividente creditrice del conguaglio e di altri crediti promananti dalla divisione, (vedi all. 6 alla citazione). CP_1
Ciò conduce ad affermare che tale scrittura non è ad essa opponibile e, più specificamente, che non può considerarsi valida ed efficace nei confronti della stessa la rinuncia al debito a titolo di conguagli e restituzione di rendite percette dovute da Parte_1
Ma anche che, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la detta scrittura privata, priva di data certa, non può avere efficacia probatoria nei confronti del terzo contro il quale la si invoca, sicché non CP_1 può neppure ritenersi estinto il detto debito per averlo ottemperato verso altri condividenti con diritto a conguagli attivi mediante una datio in solutum, consistita nella concessione in godimento di immobili, difettando una idonea dimostrazione.
Dall'altro lato, non può che rilevarsi carente la prova di un accordo con il quale si prevedesse, ad estinzione del debito di da corresponsione di conguagli e restituzione di rendite Parte_1 percette in favore di consacrato nel titolo e ricevuto per eredità da e/o Parte_2 CP_1
a soddisfazione del detto credito ai medesimi titoli, che comproprietario Parte_1 dell'immobile sito in Boville Ernica, oggi graffato al fg. 36 part. 156, concedeva l'uso gratuito del detto immobile ad CP_1
6 Difatti, non può inferirsi – come vorrebbe l'attore – dalla transazione conclusa con altri coeredi che medesimo accordo si fosse raggiunto anche con Potendosi anzi ravvisare, al CP_1 contrario, dalla stesura di una transazione scritta con gli altri coeredi e non anche con
[...] che l'incontro delle volontà nella detta direzione con riferimento ad non CP_1 CP_1 si fosse raggiunto.
Inoltre, la prova per testimoni di un siffatto accordo, richiesta dall'opponente, è inammissibile, come dichiarato con ordinanza istruttoria del 19.01.2024. Re melius perpensa sul profilo della motivazione della declaratoria di inammissibilità predetta, deve richiamarsi il disposto dell'art. 1967 c.c., ai sensi del quale la transazione deve essere provata per iscritto. Al riguardo va anche detto che nessuna insistenza sulla richiesta istruttoria predetta è stata svolta successivamente al diniego di ammissione.
Di poco conto l'emergenza dell'effettivo uso del detto immobile da parte di per CP_1 non avere essa contestato tempestivamente e specificamente la circostanza (dunque per effetto dell'operare del meccanismo probatorio di cui all'art. 115, primo comma, seconda proposizione,
c.p.c.), in mancanza di riscontro in ordine alla causa di tale concessione da parte dei proprietari (che ipoteticamente poteva essere del tutto estranea rispetto all'intento di transigere le reciproche posizioni di dare avere aventi fonte nelle vicende successorie dei genitori delle odierne parti processuali).
Va detto altresì che emerge pacificamente dagli atti delle parti che per l'uso dell'immobile non si fosse chiesta una controprestazione, di cui possa sostenersi l'inadempienza e il cui credito, oggi, si possa pretendere di portare in compensazione con il credito vantato dalla controparte sulla base del titolo esecutivo.
Quanto al secondo profilo di contestazione elevato, relativo alla debenza delle somme non verso ma verso la massa, si presenta utile richiamare i principi di diritto affermati dalla CP_1
Suprema Corte, secondo cui i conguagli possono essere recuperati dai condividenti creditori sperimentando i normali rimedi (in termini Cass. 22833/2006 per cui “La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di
7 divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi)”; coerente Cass. 1656/2017); nonché secondo cui, al fine di escutere il singolo credito, i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori, fino a concorrenza del debito di ciascuno di costoro (in termini, citata Cass.
26170/2009, che ha espresso il principio di diritto per cui “Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto”).
Deve, pertanto, affermarsi che legittimamente la coerede creditrice di somme verso gli altri coeredi nel quadro delle disposizioni necessarie alla divisione della massa ereditaria ha avanzato pretese di pagamento nei confronti di un coerede debitore verso gli altri coeredi, nei limiti dell'ammontare del debito del coerede escusso.
Va accolta invece l'eccezione di compensazione elevata dall'opponente con riferimento al controcredito da spese legali risultante dalla sentenza n. 438/2022 emessa dal Tribunale di
Frosinone il 17.05.2022, che, respingendo la domanda di di riduzione della CP_1 disposizione testamentaria della madre sull'assunto che fosse lesiva della propria quota di legittima, condannava la stessa a rifondere le spese di lite in favore di per l'ammontare di Parte_1 euro 7.795,00, oltre accessori;
credito stimato negli atti di causa in euro 11.373,84 (irrilevante che non sia stato precedentemente intimato il relativo pagamento con precetto), senza che specifiche repliche sul quantum siano state svolte dalla opposta (vedi sentenza all. alla citazione).
Mentre risulta solo menzionata l'esistenza di un ulteriore credito per spese legali in favore di
[...] posto a carico di in solido con altri, in forza della sentenza del CP_1 Parte_1
Giudice di Pace di Frosinone n. 206/2022 del 28.02.2022, omettendo di elevare eccezione riconvenzionale di compensazione e anche di quantificare specificamente l'ammontare del credito da compensare (calcolando quanto dovuto a titolo di spese generali, iva e cpa, oltre che indicando la parte di tale debito imputabile al solo ). Pt_1
Ne consegue la legittimità del precetto opposto nei limiti della somma di euro 12.690,20 (pari ad euro 24.064,04 – euro 11.373,84 portato in compensazione).
8 3. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della compensazione ex art. 92, c. 2, c.p.c. stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la legittimità del precetto opposto nei limiti di euro 12.690,20;
- compensa le spese di lite.
Frosinone, 1°.09.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1988/2022 e instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Di Pofi, per procura Parte_1 congiunta alla citazione;
OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Simonetti, per procura congiunta CP_1 alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione antecedente – sentenza di divisione – credito a titolo di conguagli.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione all'esecuzione avverso precetto, ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio domandando, previa sospensione Parte_1 CP_1 dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 736/2003 dell'11.07.2003, di scioglimento della comunione ereditaria del de cuius per Controparte_2 come parzialmente revisionata dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 1071/2012 del
28.02.2012, che, nel merito, in via principale, sia dichiarato che nulla deve Parte_1 all'opposta, la quale, con il precetto notificato il 16.06.2022, intimava il pagamento della somma di euro 24.064,04, a titolo di conguagli e rendite percette riconosciute alla madre, , con le Parte_2 sentenze citate e da quest'ultima, con disposizione testamentaria, lasciate alla figlia
[...]
[...
[...] la quale ne pretendeva il pagamento dal fratello coerede, in quanto CP_3 Parte_1 egli, sulla base dei medesimi titoli giudiziali, era debitore di conguagli e rendite percette per la somma precettata;
in via subordinata, nel caso si ritenga l'opponente obbligato al pagamento di somme, che siano ritenute da versare in favore della massa ereditaria e non in favore di
[...] personalmente, che siano ricalcolate tenendo in considerazione che all'opposta era CP_1 concesso, fin dal 2012, il godimento di una porzione di 1/3 dell'appartamento sito in Boville Ernica, identificato al MU 271 sub 32, senza corrispondere alcun canone o indennità di occupazione, che sia ordinato il versamento delle somme ricalcolate in favore di un conto corrente intestato alla massa, parimenti ordinando anche agli altri coeredi debitori della massa, in particolare all'opposta, il versamento dei conguagli e delle rendite percette poste a loro carico dalle sentenze evocate;
in via ulteriormente subordinata, nel caso si ritenga che le somme pretese siano dovute nei confronti di personalmente, che siano compensate con le somme liquidate a titolo di spese di CP_1 lite in favore dell'odierno opponente dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 483/2022 del
17.05.2022, che respingeva l'azione di riduzione di disposizione testamentaria per lesione della legittima della madre, , intentata da per complessivi euro 11.373,84. Persona_1 CP_1
L'opponente ha sostenuto di non dovere le somme pretese con il precetto opposto in favore di
[...]
e, a tal fine, ha dedotto che: si affermava erede della madre CP_1 CP_1 Persona_1 per testamento, avendo quest'ultima disposto in favore della detta figlia “l'intero credito da essa vantato e nell'intero importo che le sarà dovuto al momento della morte nei confronti della massa divisionale relitta del defunto marito ”; in base alle sentenze citate (del Tribunale Controparte_2 di Frosinone, n. 736/2003, dell'11.07.2003, e della Corte d'Appello di Roma n. 1071/2012 del
28.02.2012, respinto il successivo ricorso per cassazione con sentenza n. 1206/2017), tra l'altro e per quanto d'interesse, era stabilito che alla moglie del de cuius spettavano euro Controparte_2
76.284,32, ridotti in appello ad euro 47.471,80, a titolo di conguagli, ed euro 53.454,00, a titolo di rendite percette, da prelevarsi dalla massa ereditaria del defunto marito, per un totale di euro
100.925,80; disponeva per testamento di tali somme in favore della figlia Persona_1 [...]
in base ai medesimi provvedimenti giudiziali, era tenuto a versare in CP_1 Parte_1 favore della massa ereditaria del defunto padre euro 18.416,02, poi ridotti in appello ad euro
6.094,80, a titolo di conguagli ed euro 15.974,00 a titolo di rendite percette, per un totale di euro
22.068,80; la disposizione testamentaria invocata da a fondamento del proprio CP_1 credito era dalla stessa impugnata per lesione di legittima, con esito di rigetto del Tribunale di
Frosinone adito, che la condannava a pagare le spese di lite in favore di per Parte_1
l'importo di euro 7.795,00, oltre accessori;
e gli eredi di Parte_1 Controparte_4 saldavano il loro debito ai titoli di cui alle sentenze invocate nel precetto, lasciando in godimento
2 gratuito agli eredi di e immobili a loro assegnati, come da scritture CP_5 CP_6 transattive stipulate, così il credito vantato dagli eredi di e da Persona_2 CP_6
“veniva compensato dall'uso e godimento a titolo gratuito dei beni immobili a loro concessi”, anzi attribuendo ad essi un maggior valore rispetto a quanto spettava in base alle sentenze;
anche alla sorella fin dal 2012, era concesso, senza corrispondere alcun canone o indennità di CP_1 occupazione, il godimento di una porzione di 1/3 dell'appartamento sito in Boville Ernica, identificato al MU 271 sub 32, ereditato da , e dalla propria Pt_1 CP_4 CP_6 madre , “proprio al fine di compensare quanto da loro dovuto in virtù delle sentenze del Persona_1
Tribunale di Frosinone e della Corte d'Appello di Roma e, quindi, soddisfare la parte di credito che la ereditava dalla madre”; essa deteneva inoltre illecitamente altri immobili ricevuti CP_1 in eredità da , e per disposizione della madre;
Pt_1 CP_4 CP_6 Persona_1 infine era proprio a non aver versato i conguagli e le rendite percette poste a CP_1 proprio carico dalle sentenze invocate come titolo esecutivo, per la complessiva somma di euro
47.917,06. Sulla base di tali premesse, l'opponente ha dunque, osservato che l'opposizione è ammissibile, avendo riguardo a fatti modificativi, impeditivi, estintivi, sopravvenuti al titolo giudiziale, assumendo, quanto al merito, che il credito preteso era già completamente estinto nei confronti della massa ma, anche a ritenere diversamente, andrebbe rideterminato tenendo conto del godimento dell'immobile concesso alla odierna opponente e versato in favore della massa ereditaria;
ha eccepito che è, comunque, compensato il credito per euro 11.373,84 a titolo di spese di lite cui la opposta era condannata in favore dell'opponente all'esito del giudizio dinanzi al
Tribunale di Frosinone per riduzione di disposizioni testamentarie della madre ritenute lesive di legittima.
Ha resistito in giudizio chiedendo, disattesa l'istanza di sospensione, nel merito, di CP_1 rigettare la spiegata opposizione.
L'opposta ha perciò evidenziato che aveva ricevuto per eredità dalla madre l'intero credito da essa vantato sulla massa ereditaria del marito premorto, avendone la disposto per testamento, Per_1 senza che alcuna contestazione avverso tale disposizione di ultima volontà fosse mai intervenuta da parte dei coeredi;
che l'entità del credito risultava dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n.
736/2003 per come parzialmente modificata dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
1071/2012, fissando il diritto della a prelevare dalla detta massa complessivi euro Per_1
100.925,80; tra gli eredi che dovevano conferire in favore della massa, l'odierno opponente era tenuto al versamento di euro 22.068,80 totali;
che era vero che l'opposta Parte_1 rimaneva soccombente nel giudizio di riduzione di legittima intentato impugnando le disposizioni testamentarie della madre, venendo condannata a pagare le spese di lite, ma, a propria volta,
3 l'opponente era condannato al pagamento delle spese di lite, in favore della odierna opposta, per euro 1.200,00, oltre c.p.a., con la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 206/2022 del
28.02.2022. Ciò posto, ha rilevato che il pagamento del debito per conguagli e CP_1 rendite percette prescritti in una sentenza di divisione può ottenersi sperimentando i normali mezzi di soddisfazione dei crediti, potendo perciò la condividente titolare del credito agire verso ciascuno dei coeredi nei limiti di quanto da ognuno di essi dovuto;
ha anche evidenziato che la scrittura transattiva sottoscritta da con gli altri coeredi, peraltro priva di data certa e non Parte_1 trascritta, non era ad essa opponibile e che, comunque, la rinuncia di un coerede al conguaglio da altri dovuto non estingueva il debito al detto titolo, tanto che doveva ritenersi Parte_1 ancora obbligato verso la massa e, in particolare, verso ha aggiunto infine che la CP_1 somma invocata come controcredito per spese di lite da portare in compensazione non era stata intimata con precetto ed era limitata pertanto a quanto indicato nella sentenza per l'ammontare di euro 7.795,00, il detto importo era, peraltro, parzialmente compensato dal credito di
[...] per spese riconosciutele dal Giudice di Pace di Frosinone. CP_1
Con ordinanza del 7.07.023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata respinta.
Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ha rilevato che controparte non ha svolto contestazioni in ordine alla circostanza dell'uso dell'immobile di Boville Ernica oggi ridenominato catastalmente fg. 36 part. 156, ciò che deve dunque considerarsi accertato;
che il godimento era concesso dal proprietario con l'unico scopo di compensare quanto dovuto in Parte_1 forza delle sentenze del Tribunale di Frosinone e della Corte d'Appello di Roma in favore della madre ed ereditato da infine che, in base ai parametri OMI, l'indennità di CP_1 occupazione per il detto immobile, ad uso civile abitazione, categoria A/3, mq 168 al netto delle aree scoperte, deve ritenersi pari ad euro 2,4 al mq, per un importo complessivo pari ad euro 403,00 mensili, che in ragione degli anni di uso, dal 2012 al tempo dello scritto difensivo (settembre 2023), doveva essere quantificato in euro 61.689,60, con l'effetto di ritenere integralmente compensato il credito precettato.
Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. parte opposta ha osservato di non comprendere l'insistenza della controparte sulla richiesta di indennità di occupazione, anche in considerazione della mancata elevazione di una specifica domanda di condanna al pagamento delle somme a tale titolo ovvero di una eccezione di compensazione, nonché della titolarità del dedotto controcredito in favore di tutti i coeredi, appartenendo solo in parte all'opponente, infine della ammessa gratuità del godimento dell'immobile; ha inoltre negato di essere essa stessa debitrice di somme verso la massa.
La causa è stata istruita documentalmente.
4 Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, le Difese delle parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il solo opponente ha depositato scritti conclusionali, con cui ha ribadito le proprie difese e richieste.
2. L'opposizione deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente nega di dovere la somma intimata con il precetto avversato, sostenendo di aver già estinto il proprio debito mediante la concessione in godimento gratuito ai coeredi, compresa l'opposta, di immobili di sua proprietà e, comunque, obietta di non dover corrispondere le somme poste a suo carico in favore della odierna opposta, che le ha pretese notificando il precetto, ma eventualmente in favore della massa.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi, da un lato, che l'eventuale rinuncia, mediante transazione, al pagamento del conguaglio passivo o di altro debito a carico del coerede da parte di alcuni dei coeredi creditori non ha effetto verso gli altri.
A conforto mette conto rilevare che, anche nel caso in cui si potesse affermare la solidarietà tra i crediti da conguagli attivi riconosciuti ad una pluralità di condividenti nell'ambito di una divisione ereditaria, l'efficacia della transazione da alcuni stipulata non potrebbe riverberarsi nei confronti degli altri, secondo quanto sancito dall'art. 1304, comma 2, c.c., che prevede proprio che, in caso di solidarietà attiva, la transazione tra uno dei creditori in solido e il debitore non ha effetto verso gli altri creditori, salvo che questi non dichiarino di volerne profittare (e di segno opposto rispetto alla qualificazione nei detti termini dei crediti da conguagli sono le conclusioni a cui si ritiene di poter pervenire sviluppando il ragionamento svolto dalla S.C. nella sentenza n. 26170/2009, che ha affrontato il tema dei conguagli, muovendo dalla considerazione dottrinaria per cui “ogni singolo conguaglio è fonte di un'obbligazione a carico del soggetto che deve prestarlo ed a favore dei condividenti.” e da ciò inferendo che “Dal punto di vista strutturale l'obbligo di versare un conguaglio fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori, ma limitato alla misura del conguaglio dovuto. L'obbligo di versare il conguaglio trae origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente. Ne consegue che detto obbligo è limitato all'esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all'eccedenza di porzione personalmente conseguita.
Ciò implica che non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l'esposizione debitoria anche per la obbligazione dell'altro condividente.”, con la precisazione per cui “(…) il conguaglio a debito sorge limitato nell'ammontare ed è soggetto all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare stesso. Il fenomeno descritto esclude che vi sia obbligazione solidale passiva,
5 perché manca l'identità della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, cioè della maggiore attribuzione ricevuta.
Insufficienti a far scaturire la solidarietà passiva sono gli altri due presupposti, che pure ricorrono, cioè la pluralità dei soggetti e la identità della fonte delle obbligazioni (la divisione ereditaria).” e, dal lato dei condividenti creditori, con la precisazione per cui “non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito: il conguaglio a credito deriva dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità né possibilità, salvo arbitrarie individuazioni, di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori.”; ritenendo questo
Giudice, posto quanto predetto dalla Corte di Legittimità, di poter affermare che non sussiste una solidarietà neppure dal lato attivo, tra i condividenti che hanno diritto al conguaglio, e non solo perché la solidarietà attiva non si presume, ma deve risultare da una specifica previsione, ma soprattutto perché, pur nascendo le dette situazioni creditorie dalla medesima fonte, costituita dalla divisione ereditaria, ed essendoci una pluralità di soggetti creditori di conguagli, manca l'identità di prestazione, diverso essendo il conguaglio attivo in base all'attribuzione in natura ricevuta e al valore della quota di ciascuno;
con l'effetto di dover ritenere, a fortiori, irrilevante la transazione tra altri condividenti sulla posizione del condividente cui spettano conguagli attivi ad essa estraneo).
Evidente dalla scrittura privata del “23.07.201”, versata in atti, che la transazione richiamata dall'opponente era stipulata tra altri coeredi, non prendendovi parte la condividente creditrice del conguaglio e di altri crediti promananti dalla divisione, (vedi all. 6 alla citazione). CP_1
Ciò conduce ad affermare che tale scrittura non è ad essa opponibile e, più specificamente, che non può considerarsi valida ed efficace nei confronti della stessa la rinuncia al debito a titolo di conguagli e restituzione di rendite percette dovute da Parte_1
Ma anche che, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la detta scrittura privata, priva di data certa, non può avere efficacia probatoria nei confronti del terzo contro il quale la si invoca, sicché non CP_1 può neppure ritenersi estinto il detto debito per averlo ottemperato verso altri condividenti con diritto a conguagli attivi mediante una datio in solutum, consistita nella concessione in godimento di immobili, difettando una idonea dimostrazione.
Dall'altro lato, non può che rilevarsi carente la prova di un accordo con il quale si prevedesse, ad estinzione del debito di da corresponsione di conguagli e restituzione di rendite Parte_1 percette in favore di consacrato nel titolo e ricevuto per eredità da e/o Parte_2 CP_1
a soddisfazione del detto credito ai medesimi titoli, che comproprietario Parte_1 dell'immobile sito in Boville Ernica, oggi graffato al fg. 36 part. 156, concedeva l'uso gratuito del detto immobile ad CP_1
6 Difatti, non può inferirsi – come vorrebbe l'attore – dalla transazione conclusa con altri coeredi che medesimo accordo si fosse raggiunto anche con Potendosi anzi ravvisare, al CP_1 contrario, dalla stesura di una transazione scritta con gli altri coeredi e non anche con
[...] che l'incontro delle volontà nella detta direzione con riferimento ad non CP_1 CP_1 si fosse raggiunto.
Inoltre, la prova per testimoni di un siffatto accordo, richiesta dall'opponente, è inammissibile, come dichiarato con ordinanza istruttoria del 19.01.2024. Re melius perpensa sul profilo della motivazione della declaratoria di inammissibilità predetta, deve richiamarsi il disposto dell'art. 1967 c.c., ai sensi del quale la transazione deve essere provata per iscritto. Al riguardo va anche detto che nessuna insistenza sulla richiesta istruttoria predetta è stata svolta successivamente al diniego di ammissione.
Di poco conto l'emergenza dell'effettivo uso del detto immobile da parte di per CP_1 non avere essa contestato tempestivamente e specificamente la circostanza (dunque per effetto dell'operare del meccanismo probatorio di cui all'art. 115, primo comma, seconda proposizione,
c.p.c.), in mancanza di riscontro in ordine alla causa di tale concessione da parte dei proprietari (che ipoteticamente poteva essere del tutto estranea rispetto all'intento di transigere le reciproche posizioni di dare avere aventi fonte nelle vicende successorie dei genitori delle odierne parti processuali).
Va detto altresì che emerge pacificamente dagli atti delle parti che per l'uso dell'immobile non si fosse chiesta una controprestazione, di cui possa sostenersi l'inadempienza e il cui credito, oggi, si possa pretendere di portare in compensazione con il credito vantato dalla controparte sulla base del titolo esecutivo.
Quanto al secondo profilo di contestazione elevato, relativo alla debenza delle somme non verso ma verso la massa, si presenta utile richiamare i principi di diritto affermati dalla CP_1
Suprema Corte, secondo cui i conguagli possono essere recuperati dai condividenti creditori sperimentando i normali rimedi (in termini Cass. 22833/2006 per cui “La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di
7 divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi)”; coerente Cass. 1656/2017); nonché secondo cui, al fine di escutere il singolo credito, i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori, fino a concorrenza del debito di ciascuno di costoro (in termini, citata Cass.
26170/2009, che ha espresso il principio di diritto per cui “Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto”).
Deve, pertanto, affermarsi che legittimamente la coerede creditrice di somme verso gli altri coeredi nel quadro delle disposizioni necessarie alla divisione della massa ereditaria ha avanzato pretese di pagamento nei confronti di un coerede debitore verso gli altri coeredi, nei limiti dell'ammontare del debito del coerede escusso.
Va accolta invece l'eccezione di compensazione elevata dall'opponente con riferimento al controcredito da spese legali risultante dalla sentenza n. 438/2022 emessa dal Tribunale di
Frosinone il 17.05.2022, che, respingendo la domanda di di riduzione della CP_1 disposizione testamentaria della madre sull'assunto che fosse lesiva della propria quota di legittima, condannava la stessa a rifondere le spese di lite in favore di per l'ammontare di Parte_1 euro 7.795,00, oltre accessori;
credito stimato negli atti di causa in euro 11.373,84 (irrilevante che non sia stato precedentemente intimato il relativo pagamento con precetto), senza che specifiche repliche sul quantum siano state svolte dalla opposta (vedi sentenza all. alla citazione).
Mentre risulta solo menzionata l'esistenza di un ulteriore credito per spese legali in favore di
[...] posto a carico di in solido con altri, in forza della sentenza del CP_1 Parte_1
Giudice di Pace di Frosinone n. 206/2022 del 28.02.2022, omettendo di elevare eccezione riconvenzionale di compensazione e anche di quantificare specificamente l'ammontare del credito da compensare (calcolando quanto dovuto a titolo di spese generali, iva e cpa, oltre che indicando la parte di tale debito imputabile al solo ). Pt_1
Ne consegue la legittimità del precetto opposto nei limiti della somma di euro 12.690,20 (pari ad euro 24.064,04 – euro 11.373,84 portato in compensazione).
8 3. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della compensazione ex art. 92, c. 2, c.p.c. stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la legittimità del precetto opposto nei limiti di euro 12.690,20;
- compensa le spese di lite.
Frosinone, 1°.09.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
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