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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 3158/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 9 Aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3158/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. GATTA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4;
-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' , e ha chiesto di CP_1
“dichiarare la nullità, l'illegittimità dei provvedimenti CP_1 ricevuti il 18.07.2024 con cui veniva richiesto l'importo totale di euro 2.170,03 con conseguente irripetibilità della somma di euro
1.571,67 e quindi non dovuto per le motivazioni già enunciate nel ricorso, in particolare perché erogato in base a provvedimento definitivo, comunicato all'interessato senza che quest'ultimo omettesse di segnalare fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione;
- dichiarare in ogni caso l'irripetibilità di detti importi, perché anche se indebiti sono serviti esclusivamente a soddisfare bisogni primari del deceduto;
- in ogni caso dichiarare
l'irripetibilità delle somme in quanto non è stato accertato il dolo dell'interessato (anche per superamento dei limiti reddituali), - in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro non reputi fondata la tesi della irripetibilità, dichiarare la prescrizione delle somme per i periodi sopra riportati;
- in via meramente subordinata, rideterminare la quota da restituire vista la presenza di altri quattro eredi;
- qualora l'Ill, mo Giudice del Lavoro non ritenga fondato il presente ricorso, dichiarare irripetibili le spese di lite, o in subordine compensare le spese di lite;
in ogni caso condannare l' al pagamento delle spese legali in favore del CP_1 sottoscritto procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che il ricorrente ha ricevuto numero due raccomandate da CP_1 datate 18.06.2024 in cui gli venivano richiesti i seguenti importi: euro 490,81 per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 per aver corrisposto un pagamento che non sarebbe spettato sulla pensione
Io n. 15012479 al sig. (padre del ricorrente); Persona_1 euro: 1.679,22 per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2014 per aver corrisposto un pagamento che non sarebbe spettato sulla pensione Io n. 15012479 al sig. (padre del Persona_1 ricorrente); per un totale di euro: 2.170,03 (all. n. 1 richieste da parte di ); CP_1
-che quindi l' ha richiesto al ricorrente la restituzione di CP_1 somme che aveva pagato al sig. (defunto Persona_1 padre);
-di aver proposto ricorso amministrativo. Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi dedotto la illegittimità della richiesta di indebito per diversi motivi. In particolare, il ricorrente ha allegato che l' può disporre la ripetizione CP_1 dell'indebito solo dalla data del provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti di legge. Il ricorrente ha inoltre dedotto che non era in alcun modo a conoscenza del presunto indebito che è emerso solo dopo quasi 10-12 anni dalla sua effettiva erogazione. Nessuna comunicazione di indebito è stata mai inviata nei confronti del sig.
Per_1
L' , pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed CP_1
è stata dichiarata contumace.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 9 Aprile 2025 sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 27 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito assistenziale che si è generato sulla prestazione costituita dalla maggiorazione sociale o l'aumento sociale erogata su pens. Io n. 15012479, intestata a
, padre del ricorrente, per il periodo Persona_1 complessivamente dal 2012 al 2014.
Preliminarmente la categoria di pensione di riferimento è la maggiorazione sociale o l'aumento sociale, ovvero una prestazione di natura assistenziale (erogata su pens. Io n.
15012479).
Ciò premesso, la soluzione della controversia impone l'esame della disciplina delle prestazioni indebite di natura assistenziali.
Va premesso, in punto di diritto, che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n.
29419 anno 2018).
Occorre premettere anche che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie.
La Giurisprudenza ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01- 2008, n.
1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez.
Lavoro n. 29419 anno 2018). La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L.
n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto
1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
In particolare, quest'ultima disposizione testualmente stabilisce, al comma 8, che: "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica (oggi ) dispone l'immediata CP_1 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assisti bile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Detta regola, dunque, ad una prima lettura, parrebbe imporre la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi, l'obbligo restitutorio del beneficiario, sin dalla data della visita di verifica, pur facendo salve le prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
E, tuttavia, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha condivisibilmente smussato progressivamente l'apparente rigidità di tale principio, sforzandosi di contemperarlo con le primarie esigenze di tutela del legittimo affidamento del percipiente titolare della prestazione assistenziale.
La stessa Corte Costituzionale, con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, pur ribadendo come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione" (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993).
Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore.
Deve concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Consulta con l'ordinanza n. 448/2000
è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione “immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno
2018).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 del
22.02.2021, e già prima con l'ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
”accipiens” come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018)” ed anche la maggiorazione sociale di cui si discute è una prestazione assistenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che l' ha calcolato le somme a titolo di indebito sulla prestazione CP_1 pensione Io n. 15012479 al sig. , padre del Persona_1 ricorrente, per il periodo complessivo dal 1.1.2012 al 31.12.2014 comunicandolo alla odierna parte ricorrente, nella sua qualità di erede, solo in data 18.6.2024, come da documentazione allegata al ricorso.
Come detto, la Cassazione ha statuito che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nel caso di specie, il provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta è del 18.06.2024, come da documentazione allegata al ricorso e si riferisce dall'anno 2012 al
2014.
Alla luce della normativa attualmente vigente e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, in tal caso sussisterebbero i presupposti affinchè sia dichiarato l'annullamento dell'accertamento dell'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens.
Come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
L' , restando contumace, nulla ha dedotto. CP_1 Restano assorbite le ulteriori eccezioni e difese svolte dalle parti, essendo stata pronunciata la decisione in base al principio della cd. ragione più liquida.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono quindi poste in capo all' e liquidate CP_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
27.9.2024, nella causa iscritta al n. 3158/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
- Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito sulla pensione Io
n. 15012479 intestata al sig. per il periodo dal Persona_1
2012 al 2014, per un importo totale di euro 1.571,67;
- Condanna l' , al pagamento in favore di parte ricorrente, CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre, Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 10 Aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 9 Aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3158/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. GATTA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4;
-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' , e ha chiesto di CP_1
“dichiarare la nullità, l'illegittimità dei provvedimenti CP_1 ricevuti il 18.07.2024 con cui veniva richiesto l'importo totale di euro 2.170,03 con conseguente irripetibilità della somma di euro
1.571,67 e quindi non dovuto per le motivazioni già enunciate nel ricorso, in particolare perché erogato in base a provvedimento definitivo, comunicato all'interessato senza che quest'ultimo omettesse di segnalare fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione;
- dichiarare in ogni caso l'irripetibilità di detti importi, perché anche se indebiti sono serviti esclusivamente a soddisfare bisogni primari del deceduto;
- in ogni caso dichiarare
l'irripetibilità delle somme in quanto non è stato accertato il dolo dell'interessato (anche per superamento dei limiti reddituali), - in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro non reputi fondata la tesi della irripetibilità, dichiarare la prescrizione delle somme per i periodi sopra riportati;
- in via meramente subordinata, rideterminare la quota da restituire vista la presenza di altri quattro eredi;
- qualora l'Ill, mo Giudice del Lavoro non ritenga fondato il presente ricorso, dichiarare irripetibili le spese di lite, o in subordine compensare le spese di lite;
in ogni caso condannare l' al pagamento delle spese legali in favore del CP_1 sottoscritto procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che il ricorrente ha ricevuto numero due raccomandate da CP_1 datate 18.06.2024 in cui gli venivano richiesti i seguenti importi: euro 490,81 per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 per aver corrisposto un pagamento che non sarebbe spettato sulla pensione
Io n. 15012479 al sig. (padre del ricorrente); Persona_1 euro: 1.679,22 per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2014 per aver corrisposto un pagamento che non sarebbe spettato sulla pensione Io n. 15012479 al sig. (padre del Persona_1 ricorrente); per un totale di euro: 2.170,03 (all. n. 1 richieste da parte di ); CP_1
-che quindi l' ha richiesto al ricorrente la restituzione di CP_1 somme che aveva pagato al sig. (defunto Persona_1 padre);
-di aver proposto ricorso amministrativo. Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi dedotto la illegittimità della richiesta di indebito per diversi motivi. In particolare, il ricorrente ha allegato che l' può disporre la ripetizione CP_1 dell'indebito solo dalla data del provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti di legge. Il ricorrente ha inoltre dedotto che non era in alcun modo a conoscenza del presunto indebito che è emerso solo dopo quasi 10-12 anni dalla sua effettiva erogazione. Nessuna comunicazione di indebito è stata mai inviata nei confronti del sig.
Per_1
L' , pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed CP_1
è stata dichiarata contumace.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 9 Aprile 2025 sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 27 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito assistenziale che si è generato sulla prestazione costituita dalla maggiorazione sociale o l'aumento sociale erogata su pens. Io n. 15012479, intestata a
, padre del ricorrente, per il periodo Persona_1 complessivamente dal 2012 al 2014.
Preliminarmente la categoria di pensione di riferimento è la maggiorazione sociale o l'aumento sociale, ovvero una prestazione di natura assistenziale (erogata su pens. Io n.
15012479).
Ciò premesso, la soluzione della controversia impone l'esame della disciplina delle prestazioni indebite di natura assistenziali.
Va premesso, in punto di diritto, che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n.
29419 anno 2018).
Occorre premettere anche che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie.
La Giurisprudenza ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01- 2008, n.
1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez.
Lavoro n. 29419 anno 2018). La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L.
n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto
1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
In particolare, quest'ultima disposizione testualmente stabilisce, al comma 8, che: "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica (oggi ) dispone l'immediata CP_1 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assisti bile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Detta regola, dunque, ad una prima lettura, parrebbe imporre la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi, l'obbligo restitutorio del beneficiario, sin dalla data della visita di verifica, pur facendo salve le prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
E, tuttavia, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha condivisibilmente smussato progressivamente l'apparente rigidità di tale principio, sforzandosi di contemperarlo con le primarie esigenze di tutela del legittimo affidamento del percipiente titolare della prestazione assistenziale.
La stessa Corte Costituzionale, con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, pur ribadendo come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione" (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993).
Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore.
Deve concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Consulta con l'ordinanza n. 448/2000
è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione “immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno
2018).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 del
22.02.2021, e già prima con l'ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
”accipiens” come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018)” ed anche la maggiorazione sociale di cui si discute è una prestazione assistenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che l' ha calcolato le somme a titolo di indebito sulla prestazione CP_1 pensione Io n. 15012479 al sig. , padre del Persona_1 ricorrente, per il periodo complessivo dal 1.1.2012 al 31.12.2014 comunicandolo alla odierna parte ricorrente, nella sua qualità di erede, solo in data 18.6.2024, come da documentazione allegata al ricorso.
Come detto, la Cassazione ha statuito che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nel caso di specie, il provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta è del 18.06.2024, come da documentazione allegata al ricorso e si riferisce dall'anno 2012 al
2014.
Alla luce della normativa attualmente vigente e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, in tal caso sussisterebbero i presupposti affinchè sia dichiarato l'annullamento dell'accertamento dell'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens.
Come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
L' , restando contumace, nulla ha dedotto. CP_1 Restano assorbite le ulteriori eccezioni e difese svolte dalle parti, essendo stata pronunciata la decisione in base al principio della cd. ragione più liquida.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono quindi poste in capo all' e liquidate CP_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
27.9.2024, nella causa iscritta al n. 3158/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
- Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito sulla pensione Io
n. 15012479 intestata al sig. per il periodo dal Persona_1
2012 al 2014, per un importo totale di euro 1.571,67;
- Condanna l' , al pagamento in favore di parte ricorrente, CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre, Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 10 Aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore