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5 settembre 1962
5 settembre 1962
Art. 5.
L'ufficiale del ruolo speciale transitorio e' promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro di avanzamento, con anzianita' dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.
L'ufficiale del ruolo speciale transitorio e' promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro di avanzamento, con anzianita' dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.