CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) dr.ssa Anna Rita Pasca - Presidente
2) dr. Maurizio Petrelli - Consigliere
2) dr.ssa IZ Evangelista - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 550 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ON AR
-APPELLANTE-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
NI MO e UN UC
-APPELLATO –
Fissata, con ordinanza del 20.01.2025 l'udienza cartolare del 20.11.2025 per la decisione della causa, ritenuta di ridotta complessità, ex art. 350-bis c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza e di quelle contenenti precisazione delle conclusioni e note conclusive, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 20.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di prime cure ha così ricostruito il processo di primo grado: “Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 8.8.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Lecce proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ex artt. 480 e 605 c.p.c. CP_1
notificatogli in data 16.07.2020 dal , con il quale quest'ultimo aveva intimato all' di CP_1 Pt_1
rilasciare libera da persone e vuota di cose, nella piena disponibilità dell'istante, l'area pertinenziale esterna costituente il piano di copertura del locale centrale termica e deposito combustibile sito in Otranto in Zona
167. Tanto in virtù di ordinanza del Tribunale di Lecce del 15.01.2020, resa nel giudizio RG
5901/2019, munita di formula esecutiva in data 22.07.2020 e impugnata innanzi la Corte d'Appello di Lecce, la quale aveva prescritto la condanna alla restituzione di predetta area in favore del . CP_1
A sostegno delle proprie pretese l'opponente allegava in primo luogo l'erroneità del precetto, poiché
l'intimazione in esso contenuta era riferita all'immobile censito in NCEU del Comune di Otranto al foglio 39, particella 356, sub 39, mentre l'ordinanza aveva ad oggetto il rilascio della porzione di immobile censito al foglio 35, particella 356, sub 39; conteneva quindi un ordine difforme a quanto previsto dalla pronuncia emessa nel giudizio R.G. 5901/19 e inoltre riguardava un bene indicato genericamente e quindi non individuabile. Eccepiva perciò l'inesigibilità del rilascio richiesto con il precetto, in quanto riguardante un bene non previsto in ordinanza e quindi difettava un valido titolo esecutivo. Concludeva, pertanto, in via preliminare per la dichiarazione di legittimità e ammissibilità dell'opposizione e per la sospensione, anche inaudita altera parte, ex art. 615, co. 1, c.p.c. dell'efficacia del titolo esecutivo in quanto illegittimo
e/o nullo e conseguentemente dell'esecuzione; nel merito, dichiararsi nullo e di nessun effetto e, comunque, inefficace il precetto ex artt. 480 e 605 c.p.c. notificato in data 08.08.2020 per le ragioni esposte. Il tutto con vittoria di lite e spese generali di lite. Si costituiva in giudizio , che contestava in toto CP_1
l'azione proposta. Deduceva che il disposto di cui agli artt. 480 e 605 c.p.c. in nessun modo sarebbe stato violato, posto che nessuna delle dette norme prescriveva a pena di nullità la pedissequa e puntuale identificazione in precetto dell'immobile per il cui rilascio si doveva procedere, dovendo l'esatta identificazione di esso essere contenuta, come appunto nel caso de quo, nel titolo esecutivo supposto all'atto di precetto. Deduceva che, al più, l'opposizione avrebbe potuto avere un senso qualora il titolo (e non il precetto) fosse stato viziato da errore. A corollario e in conseguenza di ciò, invocava il rigetto dell'istanza di sospensione, in difetto dei relativi presupposti, nonché per la sussistenza di un errore procedurale consistente nella richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo in quanto illegittimo e/o nullo, inammissibile in ragione della formazione giudiziale del titolo stesso, mai contestata, e contraddittoria rispetto alle deduzioni difensive svolte da controparte. Concludeva perciò per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per il rigetto dell'istanza di sospensione in quanto illogica, inammissibile e carente dell'enunciazione della sussistenza dei presupposti di legge con particolare riferimento al periculum in mora, nonché per la condanna dell'opponente alle spese e compensi di lite. Con note depositate per l'udienza del 17.12.2020, l'opponente rilevava la violazione del litisconsorzio necessario, avendo il solo richiesto la liberazione dell'immobile a fronte di un'azione promossa da CP_1
più soci/condomini: sosteneva che il litisconsorzio necessario derivava proprio dalla dedotta causa petendi di accertamento della natura condominiale del lastrico solare a copertura dei vani centrale termica e deposito combustibile (immobile per cui è causa) che si assumeva trasferito con atto per notar e che Persona_1
pertanto, l'ordinanza non poteva essere eseguita da un solo condomino. Inoltre, l'immobile per cui è causa era stato erroneamente ritenuto trasferito con l'atto del notaio, e non era né individuato né individuabile.
A sua volta, con propri scritti l'opposto rilevava l'inammissibilità del mutamento del thema decidendum operata dall' ed eccepiva che le argomentazioni svolte da questi nelle note riguardassero tutte motivi Pt_1
di merito relativi alla formazione del titolo esecutivo, oggetto di valutazione a cognizione piena nel giudizio
R.G.N. 168/2020 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce. Con provvedimento del 17.12.2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione; nelle more del giudizio di opposizione, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 26.1.2022 n. 131/2022 resa nel giudizio R.G.N. 168/2020, riformava
l'ordinanza del Tribunale di Lecce emanata il 15.01.2020 nel procedimento n. 5901/2019, revocando
l'ordine di rilascio dell'area contenuto in detta pronuncia. Quindi, all'udienza del 3.11.2022, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note a trattazione scritta, il giudice riservava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..”
Con sentenza n. 737/2023 depositata in data 12.03.2023, preso atto dell'intervento, nelle more del giudizio di opposizione, della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.
131/2022, che ha privato di efficacia il titolo esecutivo sul quale si fondava l'azione intrapresa dall' , ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato Pt_1
– in applicazione del principio della soccombenza virtuale - al pagamento, Parte_1
in favore di , delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi CP_1
euro 4.618,00, oltre Iva Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 21.06.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai motivi di cui
[...] appresso, e ha chiesto alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, di: 1) in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, ritenuta l'urgenza, sospendere anche inaudita altera parte, ex art. 615, comma 1, ultima parte, c.p.c., l'efficacia del titolo esecutivo in quanto illegittimo e/o nullo e conseguentemente l'esecuzione per i motivi di cui innanzi;
2) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e di nessun effetto e, comunque, inefficace il precetto ex art. 480 e 605 c.p.c. notificato in data 8.8.2020, poiché contiene l'intimazione e precetto al rilascio di porzione di immobile non prevista e/o contemplata nell'Ordinanza del Tribunale di Lecce, resa in data 15.1.2020 nel giudizio R.G. n.
5901/2019, la cui esecuzione sarebbe indebita ed impossibile per le evidenziate ragioni
(non individuabilità del bene); 3) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite e spese generali di studio;
4) condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 03.10.2023, si è costituito in appello , CP_1
chiedendo alla Corte: preliminarmente, di dichiarare l'appello improcedibile per tardività della costituzione dell'appellante; di dichiarare l'appello inammissibile per i motivi indicati nell'atto di costituzione in appello;
di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 737/2023 emessa dal Tribunale di Lecce;
nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 737/2023 del
Tribunale di Lecce;
in via incidentale e condizionata all'eventuale accoglimento del secondo motivo d'appello attinente la quantificazione delle spese di lite operata dal
Tribunale di Lecce a seguito della statuizione sulla soccombenza virtuale, quantificare gli importi dovuti dal sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c. relativamente all'istanza di Parte_1
inibitoria dichiarata inammissibile;
di condannare in ogni caso il sig. al Parte_1
pagamento di spese e compenso del secondo grado di giudizio.
Fissata, con ordinanza del 20.01.2025 l'udienza cartolare del 20.11.2025 per la decisione della causa, ritenuta di ridotta complessità, ex art. 350-bis c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza e di quelle contenenti precisazione delle conclusioni e note conclusive, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 20.11.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla difesa appellata.
Secondo il dal fascicolo telematico risulterebbe che l'appello è stato iscritto a CP_1
ruolo in data 04.07.2023, dunque, ben oltre i dieci giorni dalla notifica dell'appello – intervenuta in data 21.06.2023 - previsti dagli artt. 165 e 347 c.p.c.. L'appello sarebbe, pertanto improcedibile, ai sensi dell'art. 348 co. 1 c.p.c..
1.1. L'eccezione è infondata. L'appellato fonda la propria eccezione sul rilievo che l'atto di appello risulta iscritto a ruolo il 04.07.2023. Senonchè, tale data non è quella di deposito dell'atto di gravame con i relativi allegati in cancelleria e, dunque, di quella cui bisogna fare riferimento per verificare la tempestività della costituzione nel procedimento ex art. 347 c.p.c., ma è la data in cui l'iscrizione risulta lavorata dalla cancelleria. Dal fascicolo telematico risulta, infatti, chiaramente, che l'appello - con i relativi allegati, fra cui la ricevuta telematica di pagamento del C.U. - è stato depositato in data 30.06.2023, dunque, entro i 10 gg. dalla notifica dell'impugnazione alla controparte, pacificamente avvenuta il
21.06.2023.
2. Passando all'esame dell'appello, occorre rilevare innanzitutto che parte appellante non ha impugnato la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere in virtù della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto, sicché, su tale statuizione deve ritenersi intervenuto il giudicato, da ciò conseguendo il difetto, in capo all'odierno appellante, di un interesse concreto ed attuale a riproporre qualsivoglia questione inerente le vicende del titolo esecutivo caducato e, pertanto, l'inammissibilità degli argomenti al riguardo riproposti in appello..
3. L'appellante non ha neanche impugnato l'applicazione, da parte del primo giudice, del criterio della soccombenza virtuale ai fini delle statuizioni sulle spese di lite, né ha impugnato, specificamente, l'individuazione del soccombente virtuale, essendosi limitato, in via subordinata, a censurare la contraddittorietà delle statuizioni sulle spese ravvisata nella discrasia fra il dichiarato intendimento del Tribunale di voler liquidare gli importi dovuti a tale titolo “…mediante l'adozione dei parametri minimi in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate” e la liquidazione in concreto operata, con determinazione quantitativa superiore ai minimi e non corrispondente allo scaglione di riferimento.
3.1. Si osserva al riguardo che il presente procedimento ha ad oggetto un'opposizione a precetto intimato sulla base di un titolo esecutivo costituito da un'ordinanza di condanna di alla “ …restituzione di un'area pertinenziale esterna costituente il piano di Parte_1
copertura del locale centrale termica e deposito combustibile…” in favore dei comproprietari (soci di una cooperativa) assegnatari di alloggi, fra cui, . CP_1
3.1.1. Ebbene, il difensore dell'opponente in primo grado (odierno appellante), pur essendovi tenuto, non ha indicato il valore della controversia né in primo grado, né in appello. Tuttavia, avendo egli versato, quale contributo unificato, in primo grado,
l'importo di € 168,00 e, in secondo grado, l'importo di € 64,50, deve ritenersi – non essendo rinvenibili in atti dati suscettibili di orientare diversamente la stima del bene immobile oggetto del precetto opposto – che egli abbia riconosciuto che l'importo della controversia rientra nello scaglione più basso, contenuto entro il limite massimo di €
1.100,00.
3.2. Il motivo d'appello proposto in via subordinata da va, pertanto, Parte_1
ritenuto parzialmente fondato, da ciò conseguendo la rideterminazione della statuizione sulle spese emessa in primo grado, con liquidazione del compenso previsto per lo scaglione più basso nei valori medi, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. .
4. Considerato che, stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto al merito dell'opposizione, l'appello proposto dall'opponente ha registrato un parziale accoglimento con riferimento alle statuizioni sulle spese, si ritiene di poter disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ridetermina in € 662,00 l'importo al cui pagamento va condannato in favore di , a titolo di rifusione delle spese di lite. Parte_1 CP_1 2) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
3 ) dichiara compensate fra le parti le spese della presente fase.
Così deciso in Lecce, il 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa IZ Evangelista dr.ssa Anna Rita Pasca