Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 729 /2024 R.G.
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
IL G.O.P.
nel procedimento proposto da:
Parte_1 contro
CALTANISSETTA Controparte_1
All'esito della trattazione scritta del 21.012.2025; letti gli atti ed esaminate le deduzioni formulate dalle parti e la documentazione dalle stesse allegata;
preso atto delle note di trattazione scritta;
preso atto delle richieste dei difensori, emette la seguente
ORDINANZA
Premesso che con il ricorso introduttivo della fase preventiva, parte ricorrente ha richiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 L. n. 118/1971.
All'udienza del 01.10.2024, su invito del Giudice a chiarire sulla prestazione oggetto di domanda, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato: “dichiara che la prestazione è quella dell'Assegno mensile di assistenza”.
Il funzionario dell' si è opposto alla richiesta contestando la non sussistenza del Controparte_2
requisito reddituale;
il Giudice, pertanto, ha concesso il termine di giorni 30 al difensore per integrare le produzioni documentali sui requisiti socio-economici; in data 17.12.2024 sono stati depositati CU 2024 -redditi 2023- e attestazione ISEE del nucleo familiare del ricorrente;
dal modello CU 2024 è emerso che il ricorrente è titolare di un reddito derivante da lavoro dipendente, intercorso dal 01.01.2023 al 31.12.2023, pari ad € 11.010,65.
Preliminarmente deve ravvisarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall' . CP_1
Va rilevato che con riferimento all'eccezione sollevata dall'ente previdenziale, deve rammentarsi che il ricorso per A.T.P. deve contenere, oltre all'istanza diretta di consulenza tecnica preventiva,
l'enunciazione del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare ed al cui (futuro) soddisfacimento è finalizzata l'istanza.
Ciò si evince agevolmente dalla lettera dell'art. 445bis, a norma del quale «chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere».
Diviene pertanto necessario indicare non soltanto le circostanze, sintetiche, dei dati relativi al procedimento amministrativo intrapreso, ma anche gli altri elementi che, eventualmente, la legge indica per l'attribuzione di un determinato beneficio assistenziale (quali appunto la sussistenza del requisito reddituale), dal momento che il riconoscimento del diritto è connesso non solo all'esistenza del presupposto sanitario, bensì anche alla concomitante ricorrenza del presupposto reddituale.
A tal proposito deve rilevarsi che, se è vero che lo scopo della fase preventiva è quello di verificare la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione della prestazione richiesta, è altresì innegabile che intanto tale domanda deve ritenersi ammissibile in quanto la stessa sia prodromica rispetto al riconoscimento della spettanza richiesta.
In altre parole, l'eventuale riconoscimento della esistenza del presupposto sanitario non sarebbe in sé per sé idoneo a far sorgere il diritto alla erogazione della prestazione, difettando l'ulteriore presupposto richiesto, attinente alla capacità reddituale.
Nel caso di specie il limite reddituale per ottenere la prestazione di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 per l'anno 2023, precedente a quello dell'insaturazione del presente giudizio, è pari ad € 5.391,88; il ricorrente per lo stesso anno ha conseguito un reddito pari ad € 11.010, 65, come da certificazione allegata dallo stesso.
Inoltre, va detto che nel giudizio di cui trattasi, il giudice deve pur sempre procedere alla verifica, per quanto sommaria, della sussistenza dei presupposti processuali per l'ammissibilità del ricorso e, pertanto, non solo della competenza, ma anche della tempestività della domanda amministrativa, della tempestività del ricorso giudiziario, ed anche dell'interesse ad agire, da valutare nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare (così Cass. n. 8533/2015); utilità che potrebbe difettare ove, ad una valutazione prima facie, manifestamente manchino - come nel caso di specie - gli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente ha proposto la domanda per ATP.
Tanto premesso e ritenuto che il ricorrente nell'anno precedente il deposito del ricorso e cioè nell'anno 2023 ha percepito un reddito superiore a quello previsto dalla legge per ottenere la prestazione di cui all'art. 13 L. n. 118/1971.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in questa sede deve necessariamente rilevarsi l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente, poiché lo stesso -pur dopo l'eventuale riconoscimento del ricorrere del requisito sanitario- non conseguirebbe il diritto alla prestazione richiesta, stante la mancanza del concomitante presupposto reddituale.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi
Caltanissetta, 17.03.2025
Il GOP
Maria Zammito