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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE IL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 24/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nocenti, ed elettivamente domiciliato a Suzzara (MN) in Piazza Castello n. 11
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria
Giroldi, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 39520220001690918000 del 24.11.2022 emesso dall' per CP_1
contributi ritenuti dovuti alla Gestione Artigiani per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, per un importo complessivo di € 4.076,90, di cui € 2.369,15 a titolo di somme contributive,
€ 1.421,49 per sanzioni ed € 282,15 a titolo di interessi moratori, oltre a € 4,11 per spese di notifica.
Nel ricorso introduttivo l'opponente ha esposto che l'AVA impugnato deriva dall'accertamento n. THS01BD00350/2020 dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Reggio Emilia relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale era stato accertato in capo al ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale, un presunto maggior reddito di impresa di € 20.498,74 per tale annualità, con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti da alla Gestione Artigiani, e che le determinazioni di Parte_1 accertamento erano state oggetto di tempestiva impugnazione da parte del ricorrente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ove il ricorso era ancora pendente. Parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, eccependone l'illegittimità, in via preliminare, per violazione dell'art. art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46/99 in quanto emesso e notificato dall' in pendenza di CP_1 impugnazione dell'accertamento fiscale davanti al giudice tributario;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall'Ente, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'AVA nonché
l'infondatezza delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito contestato.
Si è costituito ritualmente l' che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha CP_1 chiesto il rigetto, rilevando che l'Agenzia delle Entrate, dopo aver proceduto al controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi, è legittimata a contestare il mancato pagamento di contributi dovuti all' e che, nel caso in esame, ciò è avvenuto con CP_1
l'avviso di accertamento notificato il 23.07.2020, che per l' AVA oggetto del ricorso costituisce, quindi, valido atto di interruzione della prescrizione in quanto proveniente da un soggetto legittimato a ricevere importi richiesti nell'avviso medesimo;
che l'avviso di accertamento dell'Agenzia Entrate conteneva l'espressa indicazione anche dell'importo
2 dovuto a titolo di contributi e il legislatore ha previsto un apposito sistema di riscossione unificata, finalizzato al recupero anche dei contributi emessi, affidando all'Agenzia delle
Entrate anche la titolarità alla riscossione di questi ultimi;
che, in ogni caso, con riguardo alla determinazione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta dai lavoratori autonomi alle Gestioni Assicurative Inps dei Commercianti e degli Artigiani, l'Ente medesimo è privo di autonomi poteri di accertamento del dovuto, dipendendo il credito contributivo esclusivamente da un dato fiscale il cui accertamento e la cui determinazione sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Finanziaria.
La causa, istruita con la produzione di documenti, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di discussione orale.
Il ricorso va parzialmente accolto.
È fondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito.
Il Tribunale condivide l'insegnamento della Suprema Corte ai sensi del quale “…in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sa impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia CP_1 messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( Cass. n. 8379 del 09/04/2014).
Tale sistema è coerente con l'unicità dell'accertamento fiscale e contributivo in capo all'Agenzia delle Entrate.
L' ha emesso l'AVA in pendenza di impugnazione dell'accertamento fiscale davanti al CP_1 giudice tributario.
3 Tuttavia l'invalidità dell'AVA non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata invero nel ritenere che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (ora avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”
(cfr. Cass. n. 10218/2015, Cass. n. 11839 del 2014 e Cass. n. 14149/2012).
Con riguardo alla eccezione di prescrizione, si osserva che l'avviso d'addebito qui impugnato trae origine dall'accertamento n. THS01BD00350/2020 notificato al ricorrente il 23.07.2020, atto utile ad interrompere il termine di prescrizione che non è dunque maturata.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per
i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia CP_1 delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell ” (Cass. n. 24623 CP_1 del 2023; Cass. n. 5439 del 2019; Cass. n., 4743 del 2018; Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n.
17769 del 2015).
Poiché il caso che ci occupa riguarda contributi a percentuale sul reddito dell'anno 2015 e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva il 16.06.2016, ne
4 consegue che l'avviso di addebito su richiamato non risulta prescritto in quanto l'atto di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 23.07.2020 ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della L. 335/1995.
Nel merito, le doglianze articolate da parte opponente sono le medesime a quelle sollevate in sede tributaria, ove, con motivazione del tutto condivisibile, sono state disattese dal giudice tributario in entrambi i gradi del giudizio.
In particolare la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 609/2025 del 16.06.2025, depositata in data 24.06.2025, ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, per i seguenti motivi:
“È pacifico ed incontroverso che le indagini svolte dall'Amministrazione Finanziaria hanno riguardato i rapporti tra la società e la D.M. NO di Parte_2 Parte_3
(fornitore sostanzialmente unico della prima), ditta individuale quest'ultima, che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, è stata ritenuta una “cartiera”, in quanto dedita esclusivamente all'emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Al riguardo va considerato che la D.M. NO, esercente attività di commercio di gomma greggia e plastiche, è stata creata pochi giorni dopo l'avvio della verifica fiscali a carico di
i plurimi precedenti di polizia per reati tributari a carico del titolare Parte_4
e gli esiti di un controllo di polizia effettuato in data 6.7.2015 a bordo Parte_5 dell'autovettura targata BB837LN su cui viaggiava (titolare della ditta Persona_1 individuale STYLMETAL) e (socia della hanno Parte_6 Parte_4 consentito di comprendere che la finalità della costituzione della D.M. NO era quella di reiterare le già accertate attività fraudolente a danno del Fisco poste in essere dalla
[...]
di altre due ditte, la la (cfr. pagine nn. 19 e 20 Parte_4 CP_2 CP_3 dell'annotazione di p.g. del 26/10/2015 richiamate nella motivazione della sentenza di primo grado).
La D.M. NO rappresenta l'unico fornitore della società , che, costituita Parte_2 nel febbraio 2015 e cessata poco più di un anno dopo (nel giugno 2016), ha dichiarato acquisti per un imponibile di € 2.867.070,00 e correlate vendite per un importo sostanzialmente equivalente (pari a € 2.834.560,00 di imponibile), imponente volume di
5 affari assolutamente anomalo per una società dalla vita tanto breve e per di più gestita da un amministratore e socio unico, , del tutto privo di esperienza nel settore CP_4
dell'acciaio, avendo egli svolto solo attività di pizzaiolo dipendente.
L'insieme delle circostanze sopra evidenziate, giustamente valorizzate anche dai giudici di prime cure, consentono di ritenere debitamente provata, sia pure mediante presunzioni
(derivanti da fatti plurimi, gravi, precisi e concordanti), la natura di “cartiera” della
[...] consentendo, dunque, di inferire l'oggettiva inesistenza delle operazioni poste Parte_2 in essere tra la predetta società e che nell'anno di imposta 2015, qui di Parte_1 interesse, ha avuto come proprio unico fornitore proprio la Parte_2
L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione Finanziaria deve, pertanto, ritenersi debitamente assolto: spettava, quindi, al contribuente superare la presunzione invocata dall'Ufficio, dando dimostrazione concreta (in ipotesi piuttosto agevole) della effettiva natura delle operazioni commerciali intercorse con la , prova che, invece, nel Parte_4 caso di specie risulta totalmente omessa nei termini richiesti in base all'orientamento giurisprudenziale richiamato in principio.
Quanto alla pretesa inutilizzabilità degli elementi probatori prospettati dall' per Pt_7 asserita violazione dell'art. 33 del dpr n. 600/73 e dell'art. 63 del dpr n. 633/72, per omessa autorizzazione all'utilizzo delle indagini di polizia giudiziaria ai fini fiscali, si tratta di doglianza infondata dell'appellante sol che si consideri che la ratio dell'autorizzazione asseritamente mancante è solo quella di tutelare l'indagato, in sede penale, al mantenimento del segreto istruttorio, ma certamente non inficia né rende inutilizzabili in sede tributaria i fatti accertati.
Quanto, infine, alle sanzioni applicate nell'avviso di accertamento di cui si tratta, non sussiste alcuna sovrapposizione con le sanzioni penali, essendo diverse le finalità e le rationes a ciascuna correlate”.
La decisione del giudice tributario conferma l'esistenza di un maggior reddito della ditta individuale e da ciò consegue che è dovuta all' la maggiore Parte_1 CP_1 contribuzione richiesta con il titolo opposto.
6 Pertanto l'avviso di addebito emesso dall' va annullato e l'opponente va condannato a CP_1 pagare all'Istituto la somma richiesta per contributi e sanzioni oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La spese di lite, in considerazione dell'annullamento del titolo, vanno compensate nella misura della metà, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente per la rimanente metà.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- annulla l'avviso di addebito n. 39520220001690918000 emesso dall' a carico di CP_1
Parte_1
- condanna a pagare all' le somme portate dall'avviso di addebito Parte_1 CP_1 annullato a titolo di contributi e sanzioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna a rifondere all' € 884,50 per spese legali, oltre spese Parte_1 CP_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia 08/10/2025
LA GOP dott.ssa Barbara Pangrazzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE IL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 24/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nocenti, ed elettivamente domiciliato a Suzzara (MN) in Piazza Castello n. 11
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria
Giroldi, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 39520220001690918000 del 24.11.2022 emesso dall' per CP_1
contributi ritenuti dovuti alla Gestione Artigiani per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, per un importo complessivo di € 4.076,90, di cui € 2.369,15 a titolo di somme contributive,
€ 1.421,49 per sanzioni ed € 282,15 a titolo di interessi moratori, oltre a € 4,11 per spese di notifica.
Nel ricorso introduttivo l'opponente ha esposto che l'AVA impugnato deriva dall'accertamento n. THS01BD00350/2020 dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Reggio Emilia relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale era stato accertato in capo al ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale, un presunto maggior reddito di impresa di € 20.498,74 per tale annualità, con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti da alla Gestione Artigiani, e che le determinazioni di Parte_1 accertamento erano state oggetto di tempestiva impugnazione da parte del ricorrente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ove il ricorso era ancora pendente. Parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, eccependone l'illegittimità, in via preliminare, per violazione dell'art. art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46/99 in quanto emesso e notificato dall' in pendenza di CP_1 impugnazione dell'accertamento fiscale davanti al giudice tributario;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall'Ente, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'AVA nonché
l'infondatezza delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito contestato.
Si è costituito ritualmente l' che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha CP_1 chiesto il rigetto, rilevando che l'Agenzia delle Entrate, dopo aver proceduto al controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi, è legittimata a contestare il mancato pagamento di contributi dovuti all' e che, nel caso in esame, ciò è avvenuto con CP_1
l'avviso di accertamento notificato il 23.07.2020, che per l' AVA oggetto del ricorso costituisce, quindi, valido atto di interruzione della prescrizione in quanto proveniente da un soggetto legittimato a ricevere importi richiesti nell'avviso medesimo;
che l'avviso di accertamento dell'Agenzia Entrate conteneva l'espressa indicazione anche dell'importo
2 dovuto a titolo di contributi e il legislatore ha previsto un apposito sistema di riscossione unificata, finalizzato al recupero anche dei contributi emessi, affidando all'Agenzia delle
Entrate anche la titolarità alla riscossione di questi ultimi;
che, in ogni caso, con riguardo alla determinazione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta dai lavoratori autonomi alle Gestioni Assicurative Inps dei Commercianti e degli Artigiani, l'Ente medesimo è privo di autonomi poteri di accertamento del dovuto, dipendendo il credito contributivo esclusivamente da un dato fiscale il cui accertamento e la cui determinazione sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Finanziaria.
La causa, istruita con la produzione di documenti, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di discussione orale.
Il ricorso va parzialmente accolto.
È fondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito.
Il Tribunale condivide l'insegnamento della Suprema Corte ai sensi del quale “…in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sa impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia CP_1 messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( Cass. n. 8379 del 09/04/2014).
Tale sistema è coerente con l'unicità dell'accertamento fiscale e contributivo in capo all'Agenzia delle Entrate.
L' ha emesso l'AVA in pendenza di impugnazione dell'accertamento fiscale davanti al CP_1 giudice tributario.
3 Tuttavia l'invalidità dell'AVA non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata invero nel ritenere che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (ora avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”
(cfr. Cass. n. 10218/2015, Cass. n. 11839 del 2014 e Cass. n. 14149/2012).
Con riguardo alla eccezione di prescrizione, si osserva che l'avviso d'addebito qui impugnato trae origine dall'accertamento n. THS01BD00350/2020 notificato al ricorrente il 23.07.2020, atto utile ad interrompere il termine di prescrizione che non è dunque maturata.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per
i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia CP_1 delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell ” (Cass. n. 24623 CP_1 del 2023; Cass. n. 5439 del 2019; Cass. n., 4743 del 2018; Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n.
17769 del 2015).
Poiché il caso che ci occupa riguarda contributi a percentuale sul reddito dell'anno 2015 e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva il 16.06.2016, ne
4 consegue che l'avviso di addebito su richiamato non risulta prescritto in quanto l'atto di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 23.07.2020 ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della L. 335/1995.
Nel merito, le doglianze articolate da parte opponente sono le medesime a quelle sollevate in sede tributaria, ove, con motivazione del tutto condivisibile, sono state disattese dal giudice tributario in entrambi i gradi del giudizio.
In particolare la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 609/2025 del 16.06.2025, depositata in data 24.06.2025, ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, per i seguenti motivi:
“È pacifico ed incontroverso che le indagini svolte dall'Amministrazione Finanziaria hanno riguardato i rapporti tra la società e la D.M. NO di Parte_2 Parte_3
(fornitore sostanzialmente unico della prima), ditta individuale quest'ultima, che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, è stata ritenuta una “cartiera”, in quanto dedita esclusivamente all'emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Al riguardo va considerato che la D.M. NO, esercente attività di commercio di gomma greggia e plastiche, è stata creata pochi giorni dopo l'avvio della verifica fiscali a carico di
i plurimi precedenti di polizia per reati tributari a carico del titolare Parte_4
e gli esiti di un controllo di polizia effettuato in data 6.7.2015 a bordo Parte_5 dell'autovettura targata BB837LN su cui viaggiava (titolare della ditta Persona_1 individuale STYLMETAL) e (socia della hanno Parte_6 Parte_4 consentito di comprendere che la finalità della costituzione della D.M. NO era quella di reiterare le già accertate attività fraudolente a danno del Fisco poste in essere dalla
[...]
di altre due ditte, la la (cfr. pagine nn. 19 e 20 Parte_4 CP_2 CP_3 dell'annotazione di p.g. del 26/10/2015 richiamate nella motivazione della sentenza di primo grado).
La D.M. NO rappresenta l'unico fornitore della società , che, costituita Parte_2 nel febbraio 2015 e cessata poco più di un anno dopo (nel giugno 2016), ha dichiarato acquisti per un imponibile di € 2.867.070,00 e correlate vendite per un importo sostanzialmente equivalente (pari a € 2.834.560,00 di imponibile), imponente volume di
5 affari assolutamente anomalo per una società dalla vita tanto breve e per di più gestita da un amministratore e socio unico, , del tutto privo di esperienza nel settore CP_4
dell'acciaio, avendo egli svolto solo attività di pizzaiolo dipendente.
L'insieme delle circostanze sopra evidenziate, giustamente valorizzate anche dai giudici di prime cure, consentono di ritenere debitamente provata, sia pure mediante presunzioni
(derivanti da fatti plurimi, gravi, precisi e concordanti), la natura di “cartiera” della
[...] consentendo, dunque, di inferire l'oggettiva inesistenza delle operazioni poste Parte_2 in essere tra la predetta società e che nell'anno di imposta 2015, qui di Parte_1 interesse, ha avuto come proprio unico fornitore proprio la Parte_2
L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione Finanziaria deve, pertanto, ritenersi debitamente assolto: spettava, quindi, al contribuente superare la presunzione invocata dall'Ufficio, dando dimostrazione concreta (in ipotesi piuttosto agevole) della effettiva natura delle operazioni commerciali intercorse con la , prova che, invece, nel Parte_4 caso di specie risulta totalmente omessa nei termini richiesti in base all'orientamento giurisprudenziale richiamato in principio.
Quanto alla pretesa inutilizzabilità degli elementi probatori prospettati dall' per Pt_7 asserita violazione dell'art. 33 del dpr n. 600/73 e dell'art. 63 del dpr n. 633/72, per omessa autorizzazione all'utilizzo delle indagini di polizia giudiziaria ai fini fiscali, si tratta di doglianza infondata dell'appellante sol che si consideri che la ratio dell'autorizzazione asseritamente mancante è solo quella di tutelare l'indagato, in sede penale, al mantenimento del segreto istruttorio, ma certamente non inficia né rende inutilizzabili in sede tributaria i fatti accertati.
Quanto, infine, alle sanzioni applicate nell'avviso di accertamento di cui si tratta, non sussiste alcuna sovrapposizione con le sanzioni penali, essendo diverse le finalità e le rationes a ciascuna correlate”.
La decisione del giudice tributario conferma l'esistenza di un maggior reddito della ditta individuale e da ciò consegue che è dovuta all' la maggiore Parte_1 CP_1 contribuzione richiesta con il titolo opposto.
6 Pertanto l'avviso di addebito emesso dall' va annullato e l'opponente va condannato a CP_1 pagare all'Istituto la somma richiesta per contributi e sanzioni oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La spese di lite, in considerazione dell'annullamento del titolo, vanno compensate nella misura della metà, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente per la rimanente metà.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- annulla l'avviso di addebito n. 39520220001690918000 emesso dall' a carico di CP_1
Parte_1
- condanna a pagare all' le somme portate dall'avviso di addebito Parte_1 CP_1 annullato a titolo di contributi e sanzioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna a rifondere all' € 884,50 per spese legali, oltre spese Parte_1 CP_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia 08/10/2025
LA GOP dott.ssa Barbara Pangrazzi
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