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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 506/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
05.04.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a [...]_1 C.F._1
TO DE ON (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Ricci DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a [...]_1 C.F._2
TO DE ON (AP) e residente in [...] int. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Angeletti DE Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.07.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nelle nell'accordo depositato agli atti datato 24.06.2025 che qui si riportano integralmente
“voglia il Tribunale adito:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario celebrato in Monsampolo DE ON nell'anno 1999
(numero 9, parte II, Serie A, Ufficio 2), quindi, a mezzo di rituale comunicazione, procedere alla trascrizione DEl'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2.
a titolo di concorso nel mantenimento DEla LI , verserà Parte_1 Per_1
dal mese di giugno 2025 entro il giorno 16 di ogni mese a la somma Parte_2
di €. 300,00, rivalutabili annualmente secondo il tasso di inflazione calcolato in base agli indici ISTAT, sino a quando non diventerà economicamente Per_1
autosufficiente; a quel punto il padre potrà interrompere la corresponsione DE suddetto contributo al mantenimento ipso facto;
3. e Parte_1 Controparte_1
corrisponderanno le spese straordinarie per nella misura DE 50% Parte_2
ciascuno. Il genitore che ha anticipato tali spese potrà chiederne il rimborso pro quota solo ove documentate e a fronte DEl'esibizione e consegna DEla documentazione medesima, che potrà avvenire anche tramite e-mail o whatsapp. Ferme restando le attuali modalità di gestione DEla contribuzione e ripartizione DEle spese straordinarie, le parti ai fini DEla identificazione e qualificazione DEle spese in
“ordinarie” e “straordinarie” indicano il protocollo DE tribunale di Ascoli Piceno sottoscritto in data 4.9.2019 e la linea guida DE cnf DE 14.7.2017, da aversi qui per trascritto;
4. e dichiarano reciprocamente di essere Parte_1 Controparte_1
autosufficienti e in grado di provvedere direttamente e personalmente ai propri bisogni ovvero di impegnarsi per conservare o migliorare la loro condizione economica, per cui nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio.
5. I figli sono entrambi maggiorenni per cui non si dispone alcuna collocazione essendo liberi di stabilire la propria residenza.
6. Gli assegni familiari, nell'interesse DEla LI verranno Per_1
percepiti dalla sig.ra , senza che la stessa possa maturare diritto Controparte_1
alcuno verso l'ex coniuge alla cessazione DEla corresponsione/incasso degli assegni familiari.
7. Il sig.re continuerà, così come sta facendo e disposto in sede di Pt_1
separazione, a pagare la quota residua DE finanziamento da garanzia ipotecaria n 23-
20-46344 acceso il 20.12.2018 presso il credito BCC Banca DE Piceno fino all'esaurimento come previsto dal punto r) DEle condizioni di separazione qui integralmente richiamato, 8. Il sig.re continuerà, così come sta facendo, ad Pt_1
occuparsi DE figlio fino a che non avrà raggiunto una completa autonomia Per_2
lavorativa con conferma DE punto f) DEle condizioni di separazione medesimo.
9. le spese DE giudizio sono compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 il ricorrente sulla premessa Parte_1
che:
− in data 11.12.1999 i coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario trascritto nel registro degli atti di matrimonio DEl'ufficio DElo stato civile DE Comune di Monsampolo DE ON DEl'anno 1999, numero
9, parte II, Serie A, Ufficio 2; il regime patrimoniale scelto dalla coppia è stato quello DEla separazione dei beni.
− dalla loro unione sono nati due figli: il 09.05.2000 ed il Per_2 Per_1
23.12.2004.
− in data 25.02.2021 è stata pubblicata la sentenza n. 144/2021 nella causa per la separazione giudiziale iscritta al n. 1511/2019 RG DE Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza che recepisce l'accordo sottoscritto in data 29.12.2020 dalle parti, che da allora regola i rapporti tra i coniugi e tra gli stessi coniugi e la prole e che ha il seguente tenore: “a) i coniugi vivranno separati di letto, di tetto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto;
b) il sig. continuerà ad abitare nella casa Pt_1
coniugale sita a Monteprandone in via G. Di Vittorio n.10; c) la LI minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma collocata presso la madre. Per_1
Ognuno manterrà con lei un rapporto equilibrato e continuativo e si adopererà affinché conservi un rapporto significativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Riceverà pertanto cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e questi ultimi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di minor importanza, inerenti la vita quotidiana ovvero le questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dalla madre, cui è DEegata la gestione DEla quotidianità. Quelle di maggior interesse (tra cui, quelle relative all'istruzione, l'educazione ed alla salute DEla LI) saranno assunte in concerto tra i genitori, tenuto conto DEle inclinazioni e DEle aspirazioni di . Per_1
Ciascun genitore provvederà ad informare tempestivamente l'altro circa le esigenze DEla prole, nonché in merito alle decisioni da assumere per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri genitoriali;
d) il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente, previo accordo con la LI;
e) il sig. si impegna a Pt_1
corrispondere, a titolo di mantenimento per la LI minore, un assegno mensile così calcolato: per i mesi da settembre (compreso) ad aprile (compreso) euro
150,00 mensili. per i mesi da maggio (compreso) ad agosto (compreso) euro 200,00 mensili. Dal mese di gennaio 2023 (compreso) l'assegno sarà pari ad euro 200,00 per tutte le mensilità. Tali cifre, rivalutabili annualmente sulla base degli indici
ISTAT, saranno versate dentro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario;
f) le parti danno atto che il figlio maggiore ha scelto di vivere Per_2
con il padre, il quale se ne occuperà fino a che non avrà raggiunto una completa autonomia lavorativa;
g) le spese straordinarie saranno suddivise alla 50% fra i genitori. Il genitore che ha anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota solo ove documentate e a fronte DEl'esibizione e consegna DEla documentazione medesima, che potrà avvenire anche tramite e-mail o whatsapp. I ricorrenti concordemente qualificano la distinzione DEle spese in “ordinarie” e
“straordinarie” secondo le indicazioni DEle Linee Guida DE CNF DE 14.07.2017, da aversi per trascritte. h) Il sig. rimarrà obbligato a Parte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la LI
fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente. i) Le parti Per_1
fanno presente che la minore è percettrice di indennità di Parte_2
frequenza per DSA. Tale somma sarà destinata agli esclusivi interessi DEla minore e sarà gestita in autonomia dal genitore collocatario. l) Gli assegni familiari, corrisposti nell'interesse DEla LI , verranno percepiti dalla sig.ra Per_1
quale genitore collocatario DEla minore. m) in merito ai punti i) Controparte_1
ed l), il sig. si dichiara sin da ora disponibile alla consegna di tutta la Pt_1
documentazione e/o autorizzazioni necessarie sia alla riscossione DEl'indennità che degli assegni familiari. n) Le parti personalmente nulla sì devono reciprocamente in quanto economicamente autosufficienti;
o) le parti si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo DEla carta d'identità valida per l'espatrio e DE passaporto ed al rilascio/rinnovo DE passaporto DEla minore;
p) le Per_1
parti non si opporranno all'eventuale rilascio/rinnovo DE passaporto all'altro coniuge;
q) I Sig.ri e si impegnano a rimettere tutte le querele Pt_1 CP_1
reciprocamente sporte, recandosi presso la Stazione dei Carabinieri di
Monsampolo DE ON per espletare le formalità richieste. Dichiarano, sin da ora, di rinunciare alla costituzione di parte civile in eventuali procedimenti penali ad oggi pendenti;
r) Il sig. dichiara di accollarsi la quota residua DE Pt_1
finanziamento garantito da ipoteca n. 23-20-46344 acceso dai coniugi il
20.12.2018 presto l'istituto di credito BCC Banca DE Piceno filiale di Centobuchi sita in Largo XXIV Maggio n.
2. Il sig. dichiara di liberare la sig.ra Pt_1 CP_1
da qualsiasi obbligazione per sorte, interessi o spese, presenti e future, nei confronti DEla Banca mutuante, pertanto, tenuto conto che già dal mese di giugno 2019 sta versando l'intera quota di mutuo, si impegna a continuare a pagare per intero il predetto finanziamento fino alla totale estinzione, senza diritto al rimborso e/o si impegna a rimborsare la sig.ra ove, per qualsiasi ragione o causa, fosse CP_1
costretta a pagare. Tale accollo è di tipo cumulativo. Il sig. si impegna Pt_1
altresì a trasformare l'accollo da cumulativo a liberatorio entro e non oltre il
30/06/2021. Di conseguenza, entro tale data, dovrà fornire alla Banca tutte le garanzie richieste e necessarie al fine di liberare la sig.ra da qualsivoglia Pt_3
obbligazione nei confronti DEl'Istituto di credito. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che l'istituto di credito ha specificato che la liberazione DEla sig.ra sarà possibile soltanto nel caso in cui il sig. dimostri di avere una CP_1 Pt_1
stabile attività lavorativa o si adoperi per fornire un'ulteriore garanzia anche mediante altra persona di sua fiducia. Le parti convengono che, nel caso in cui al
30.06.2021 l'istituto di credito non abbia liberato la sig.ra da tutte le CP_1
obbligazioni derivanti dal finanziamento n. 23-20- 46344 DE 20.12.2018 e pertanto l'accollo non sia stato trasformato da cumulativo a liberatorio, il sig. sarà Pt_1
tenuto al pagamento in favore DEla signora DEla somma pari ad euro CP_1
20.000,00 a titolo di penale. La penale non dovrà essere versata qualora il sig.
entro e non oltre il 30.06.2021, pur non liberando la signora abbia Pt_1 CP_1
provveduto ad estinguere il finanziamento. Le parti, con la stipula DE presente accordo, si danno atto reciprocamente di non doversi alcunché con riguardo alle rate di mutuo già pagate sino ad oggi. s) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale (inerente il legame coniugale) e pertanto di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno DEl'altra e viceversa, ad eccezione di: - Euro 68,40 che il sig. deve alla Pt_1
sig.ra come rimborso DE 50% DEle spese straordinarie sostenute nell'anno CP_1
2019 per la minore;
- Euro 233,10 che il sig. deve alla sig.ra come Pt_1 CP_1
rimborso DE 50% DEle spese straordinarie sostenute nell'anno 2020 per la minore.
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra i suddetti importi entro e non Pt_1 CP_1
oltre il 31.03.2021. t) Le spese legali di tutti i procedimenti eventualmente pendenti, ivi compreso il procedimento DEla separazione, sono integralmente compensate. u)
Le parti si impegnano a depositare tale accordo, per il tramite dei loro difensori, nel fascicolo telematico DE procedimento n. 1511.2019 RG pendente presso il
Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo che venga definito alle condizioni qui integralmente riportate.”
− le suddette clausole e condizioni sono state tutte rispettate dalle parti e la sentenza n. 144/2021 DE Tribunale di Ascoli Piceno è passata in giudicato.
− dal momento DEla loro separazione i coniugi non hanno più convissuto e non vi è stata riconciliazione;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 15.04.2024 il Presidente DE Tribunale nominava il giudice relatore cui DEegava la trattazione DE procedimento e fissava, per la prima comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato, l'udienza DE 10.09.2024.
In data 28.04.2025 si costituiva in giudizio parte resistente, , che non Controparte_1
si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, ma impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e si opponeva, altresì, alla domanda come formulata da parte ricorrente in relazione alle condizioni economiche di divorzio.
All'udienza DE 10.09.2024 l'avv. Massimo Ricci, difensore di Parte_1
chiedeva fissarsi nuova udienza in quanto la notifica non si era perfezionata essendo il destinatario irreperibile e il Giudice, pertanto, fissava la nuova udienza DE 16.01.2025.
Tale udienza veniva nuovamente rinviata dal Giudice al 29.05.2025 in quanto la notifica alla controparte ai sensi DEl'art. 143 c.p.c. veniva eseguita senza il rispetto DE termine di sessanta giorni prima DEl'udienza.
All'udienza DE 29.05.2025 le parti chiedevano breve rinvio per poter depositare conclusioni congiunte ove riportare le condizioni DEl'accordo raggiunto in sede di udienza e il Giudice rinviava la causa al 26.06.2025; in tale data il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto
è trascorso il termine necessario per poter dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, senza che nelle more sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e neppur alcuna convivenza è stata mai ripresa. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi non appaiono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi degli stessi.
Tenuto conto DEl'accordo raggiunto tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le medesime, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
506/2024 come sopra promossa, preso atto DEl'accordo intervenuto tra le parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra i coniugi e alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto Parte_1 Controparte_1
tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
2. ordina che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura DEla
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di stato civile DE Comune di
Monsampolo DE ON DEl'anno 1999, numero 9, parte II, Serie A, Ufficio 2;
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 14/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 506/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
05.04.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a [...]_1 C.F._1
TO DE ON (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Ricci DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a [...]_1 C.F._2
TO DE ON (AP) e residente in [...] int. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Angeletti DE Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.07.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nelle nell'accordo depositato agli atti datato 24.06.2025 che qui si riportano integralmente
“voglia il Tribunale adito:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario celebrato in Monsampolo DE ON nell'anno 1999
(numero 9, parte II, Serie A, Ufficio 2), quindi, a mezzo di rituale comunicazione, procedere alla trascrizione DEl'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2.
a titolo di concorso nel mantenimento DEla LI , verserà Parte_1 Per_1
dal mese di giugno 2025 entro il giorno 16 di ogni mese a la somma Parte_2
di €. 300,00, rivalutabili annualmente secondo il tasso di inflazione calcolato in base agli indici ISTAT, sino a quando non diventerà economicamente Per_1
autosufficiente; a quel punto il padre potrà interrompere la corresponsione DE suddetto contributo al mantenimento ipso facto;
3. e Parte_1 Controparte_1
corrisponderanno le spese straordinarie per nella misura DE 50% Parte_2
ciascuno. Il genitore che ha anticipato tali spese potrà chiederne il rimborso pro quota solo ove documentate e a fronte DEl'esibizione e consegna DEla documentazione medesima, che potrà avvenire anche tramite e-mail o whatsapp. Ferme restando le attuali modalità di gestione DEla contribuzione e ripartizione DEle spese straordinarie, le parti ai fini DEla identificazione e qualificazione DEle spese in
“ordinarie” e “straordinarie” indicano il protocollo DE tribunale di Ascoli Piceno sottoscritto in data 4.9.2019 e la linea guida DE cnf DE 14.7.2017, da aversi qui per trascritto;
4. e dichiarano reciprocamente di essere Parte_1 Controparte_1
autosufficienti e in grado di provvedere direttamente e personalmente ai propri bisogni ovvero di impegnarsi per conservare o migliorare la loro condizione economica, per cui nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio.
5. I figli sono entrambi maggiorenni per cui non si dispone alcuna collocazione essendo liberi di stabilire la propria residenza.
6. Gli assegni familiari, nell'interesse DEla LI verranno Per_1
percepiti dalla sig.ra , senza che la stessa possa maturare diritto Controparte_1
alcuno verso l'ex coniuge alla cessazione DEla corresponsione/incasso degli assegni familiari.
7. Il sig.re continuerà, così come sta facendo e disposto in sede di Pt_1
separazione, a pagare la quota residua DE finanziamento da garanzia ipotecaria n 23-
20-46344 acceso il 20.12.2018 presso il credito BCC Banca DE Piceno fino all'esaurimento come previsto dal punto r) DEle condizioni di separazione qui integralmente richiamato, 8. Il sig.re continuerà, così come sta facendo, ad Pt_1
occuparsi DE figlio fino a che non avrà raggiunto una completa autonomia Per_2
lavorativa con conferma DE punto f) DEle condizioni di separazione medesimo.
9. le spese DE giudizio sono compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 il ricorrente sulla premessa Parte_1
che:
− in data 11.12.1999 i coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario trascritto nel registro degli atti di matrimonio DEl'ufficio DElo stato civile DE Comune di Monsampolo DE ON DEl'anno 1999, numero
9, parte II, Serie A, Ufficio 2; il regime patrimoniale scelto dalla coppia è stato quello DEla separazione dei beni.
− dalla loro unione sono nati due figli: il 09.05.2000 ed il Per_2 Per_1
23.12.2004.
− in data 25.02.2021 è stata pubblicata la sentenza n. 144/2021 nella causa per la separazione giudiziale iscritta al n. 1511/2019 RG DE Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza che recepisce l'accordo sottoscritto in data 29.12.2020 dalle parti, che da allora regola i rapporti tra i coniugi e tra gli stessi coniugi e la prole e che ha il seguente tenore: “a) i coniugi vivranno separati di letto, di tetto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto;
b) il sig. continuerà ad abitare nella casa Pt_1
coniugale sita a Monteprandone in via G. Di Vittorio n.10; c) la LI minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma collocata presso la madre. Per_1
Ognuno manterrà con lei un rapporto equilibrato e continuativo e si adopererà affinché conservi un rapporto significativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Riceverà pertanto cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e questi ultimi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di minor importanza, inerenti la vita quotidiana ovvero le questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dalla madre, cui è DEegata la gestione DEla quotidianità. Quelle di maggior interesse (tra cui, quelle relative all'istruzione, l'educazione ed alla salute DEla LI) saranno assunte in concerto tra i genitori, tenuto conto DEle inclinazioni e DEle aspirazioni di . Per_1
Ciascun genitore provvederà ad informare tempestivamente l'altro circa le esigenze DEla prole, nonché in merito alle decisioni da assumere per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri genitoriali;
d) il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente, previo accordo con la LI;
e) il sig. si impegna a Pt_1
corrispondere, a titolo di mantenimento per la LI minore, un assegno mensile così calcolato: per i mesi da settembre (compreso) ad aprile (compreso) euro
150,00 mensili. per i mesi da maggio (compreso) ad agosto (compreso) euro 200,00 mensili. Dal mese di gennaio 2023 (compreso) l'assegno sarà pari ad euro 200,00 per tutte le mensilità. Tali cifre, rivalutabili annualmente sulla base degli indici
ISTAT, saranno versate dentro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario;
f) le parti danno atto che il figlio maggiore ha scelto di vivere Per_2
con il padre, il quale se ne occuperà fino a che non avrà raggiunto una completa autonomia lavorativa;
g) le spese straordinarie saranno suddivise alla 50% fra i genitori. Il genitore che ha anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota solo ove documentate e a fronte DEl'esibizione e consegna DEla documentazione medesima, che potrà avvenire anche tramite e-mail o whatsapp. I ricorrenti concordemente qualificano la distinzione DEle spese in “ordinarie” e
“straordinarie” secondo le indicazioni DEle Linee Guida DE CNF DE 14.07.2017, da aversi per trascritte. h) Il sig. rimarrà obbligato a Parte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la LI
fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente. i) Le parti Per_1
fanno presente che la minore è percettrice di indennità di Parte_2
frequenza per DSA. Tale somma sarà destinata agli esclusivi interessi DEla minore e sarà gestita in autonomia dal genitore collocatario. l) Gli assegni familiari, corrisposti nell'interesse DEla LI , verranno percepiti dalla sig.ra Per_1
quale genitore collocatario DEla minore. m) in merito ai punti i) Controparte_1
ed l), il sig. si dichiara sin da ora disponibile alla consegna di tutta la Pt_1
documentazione e/o autorizzazioni necessarie sia alla riscossione DEl'indennità che degli assegni familiari. n) Le parti personalmente nulla sì devono reciprocamente in quanto economicamente autosufficienti;
o) le parti si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo DEla carta d'identità valida per l'espatrio e DE passaporto ed al rilascio/rinnovo DE passaporto DEla minore;
p) le Per_1
parti non si opporranno all'eventuale rilascio/rinnovo DE passaporto all'altro coniuge;
q) I Sig.ri e si impegnano a rimettere tutte le querele Pt_1 CP_1
reciprocamente sporte, recandosi presso la Stazione dei Carabinieri di
Monsampolo DE ON per espletare le formalità richieste. Dichiarano, sin da ora, di rinunciare alla costituzione di parte civile in eventuali procedimenti penali ad oggi pendenti;
r) Il sig. dichiara di accollarsi la quota residua DE Pt_1
finanziamento garantito da ipoteca n. 23-20-46344 acceso dai coniugi il
20.12.2018 presto l'istituto di credito BCC Banca DE Piceno filiale di Centobuchi sita in Largo XXIV Maggio n.
2. Il sig. dichiara di liberare la sig.ra Pt_1 CP_1
da qualsiasi obbligazione per sorte, interessi o spese, presenti e future, nei confronti DEla Banca mutuante, pertanto, tenuto conto che già dal mese di giugno 2019 sta versando l'intera quota di mutuo, si impegna a continuare a pagare per intero il predetto finanziamento fino alla totale estinzione, senza diritto al rimborso e/o si impegna a rimborsare la sig.ra ove, per qualsiasi ragione o causa, fosse CP_1
costretta a pagare. Tale accollo è di tipo cumulativo. Il sig. si impegna Pt_1
altresì a trasformare l'accollo da cumulativo a liberatorio entro e non oltre il
30/06/2021. Di conseguenza, entro tale data, dovrà fornire alla Banca tutte le garanzie richieste e necessarie al fine di liberare la sig.ra da qualsivoglia Pt_3
obbligazione nei confronti DEl'Istituto di credito. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che l'istituto di credito ha specificato che la liberazione DEla sig.ra sarà possibile soltanto nel caso in cui il sig. dimostri di avere una CP_1 Pt_1
stabile attività lavorativa o si adoperi per fornire un'ulteriore garanzia anche mediante altra persona di sua fiducia. Le parti convengono che, nel caso in cui al
30.06.2021 l'istituto di credito non abbia liberato la sig.ra da tutte le CP_1
obbligazioni derivanti dal finanziamento n. 23-20- 46344 DE 20.12.2018 e pertanto l'accollo non sia stato trasformato da cumulativo a liberatorio, il sig. sarà Pt_1
tenuto al pagamento in favore DEla signora DEla somma pari ad euro CP_1
20.000,00 a titolo di penale. La penale non dovrà essere versata qualora il sig.
entro e non oltre il 30.06.2021, pur non liberando la signora abbia Pt_1 CP_1
provveduto ad estinguere il finanziamento. Le parti, con la stipula DE presente accordo, si danno atto reciprocamente di non doversi alcunché con riguardo alle rate di mutuo già pagate sino ad oggi. s) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale (inerente il legame coniugale) e pertanto di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno DEl'altra e viceversa, ad eccezione di: - Euro 68,40 che il sig. deve alla Pt_1
sig.ra come rimborso DE 50% DEle spese straordinarie sostenute nell'anno CP_1
2019 per la minore;
- Euro 233,10 che il sig. deve alla sig.ra come Pt_1 CP_1
rimborso DE 50% DEle spese straordinarie sostenute nell'anno 2020 per la minore.
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra i suddetti importi entro e non Pt_1 CP_1
oltre il 31.03.2021. t) Le spese legali di tutti i procedimenti eventualmente pendenti, ivi compreso il procedimento DEla separazione, sono integralmente compensate. u)
Le parti si impegnano a depositare tale accordo, per il tramite dei loro difensori, nel fascicolo telematico DE procedimento n. 1511.2019 RG pendente presso il
Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo che venga definito alle condizioni qui integralmente riportate.”
− le suddette clausole e condizioni sono state tutte rispettate dalle parti e la sentenza n. 144/2021 DE Tribunale di Ascoli Piceno è passata in giudicato.
− dal momento DEla loro separazione i coniugi non hanno più convissuto e non vi è stata riconciliazione;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 15.04.2024 il Presidente DE Tribunale nominava il giudice relatore cui DEegava la trattazione DE procedimento e fissava, per la prima comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato, l'udienza DE 10.09.2024.
In data 28.04.2025 si costituiva in giudizio parte resistente, , che non Controparte_1
si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, ma impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e si opponeva, altresì, alla domanda come formulata da parte ricorrente in relazione alle condizioni economiche di divorzio.
All'udienza DE 10.09.2024 l'avv. Massimo Ricci, difensore di Parte_1
chiedeva fissarsi nuova udienza in quanto la notifica non si era perfezionata essendo il destinatario irreperibile e il Giudice, pertanto, fissava la nuova udienza DE 16.01.2025.
Tale udienza veniva nuovamente rinviata dal Giudice al 29.05.2025 in quanto la notifica alla controparte ai sensi DEl'art. 143 c.p.c. veniva eseguita senza il rispetto DE termine di sessanta giorni prima DEl'udienza.
All'udienza DE 29.05.2025 le parti chiedevano breve rinvio per poter depositare conclusioni congiunte ove riportare le condizioni DEl'accordo raggiunto in sede di udienza e il Giudice rinviava la causa al 26.06.2025; in tale data il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto
è trascorso il termine necessario per poter dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, senza che nelle more sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e neppur alcuna convivenza è stata mai ripresa. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi non appaiono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi degli stessi.
Tenuto conto DEl'accordo raggiunto tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le medesime, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
506/2024 come sopra promossa, preso atto DEl'accordo intervenuto tra le parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra i coniugi e alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto Parte_1 Controparte_1
tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
2. ordina che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura DEla
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di stato civile DE Comune di
Monsampolo DE ON DEl'anno 1999, numero 9, parte II, Serie A, Ufficio 2;
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 14/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi