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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2846/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Legnago (VR), Via Suore n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Passarin ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Legnago (VR), Largo Venezia n. 2
- attore opponente - contro
(C.F. ), quale titolare dell'omonima impresa individuale, con Controparte_1 C.F._1 sede legale in Badia Calavena (VR), Viale Walterio n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Morgante ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Verona, Via Isonzo n. 11
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da atto di citazione in opposizione del 26.4.2024.
Per parte opposta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24.3.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.4.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Verona il 15.3.2024, con cui le è stato ingiunto di pagare all'impresa individuale la somma di € 46.842,00 portata dalla fattura n. 1 dell'8.1.2024, Controparte_1
pagina 1 di 6 emessa a titolo di saldo del corrispettivo per le opere di ristrutturazione realizzate nell'immobile di San
Bonifacio, Via della Libertà, in base al contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 5.6.2022.
L'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia annullato e revocato perché emesso in relazione a somme non dovute, e ciò sul rilievo che l'impresa subappaltatrice non ha portato a termine i lavori commissionati (come risulta dal verbale di sopralluogo e verifica del 31.1.2023, in cui si dà atto della risoluzione consensuale anticipata del rapporto), che la contabilità dei lavori era già stata definita in precedenza tra le parti, che i pagamenti per € 68.500 – riconosciuti dal subappaltatore – devono intendersi come satisfattivi, che in ogni caso la fattura n. 1 dell'8.1.2024 ha contenuti generici (non indicando in modo analitico le prestazioni eseguite e non facendo riferimento ad un SAL) tali da non consentire una verifica della fondatezza della pretesa.
si è costituito eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione per sua Controparte_1 tardiva iscrizione a ruolo oltre il termine di cui all'art. 165 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto con conferma della pretesa azionata in sede monitoria.
A sostegno della domanda, ha dedotto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che, in ogni caso,
l'opponente è decaduto dalla possibilità di contestare eventuali vizi e difetti relativi alle opere che formano oggetto delle fatture n. 2/2022, n. 7/2023 e n. 1/2024. Ha inoltre evidenziato che tutti i lavori eseguiti dal subappaltatore sono stati liquidati dal Direttore Lavori, come risulta dalla dichiarazione a firma di quest'ultimo in data 19.6.2024, che costituisce un riconoscimento di debito circa il fatto che i lavori devono essere pagati in base alle fatture emesse. Si è infine opposto all'ammissione della CTU richiesta dall'opponente in quanto lo stato dei luoghi è stato modificato successivamente alla risoluzione del rapporto.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stata superata l'eccezione di tardività dell'opposizione, mentre all'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e non sono state ammesse le istanze istruttorie delle parti, con rinvio della causa per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c..
* * *
1. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si realizza notoriamente un'inversione della posizione processuale delle parti, restando tuttavia invariata la rispettiva posizione sostanziale, nel senso che, come in ogni ordinario giudizio di cognizione, è a carico del creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre è a carico del debitore-opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 2 di 6 Quanto al contenuto dell'onere probatorio configurabile a carico del creditore opposto, si osserva che, essendo l'appalto un contratto a prestazioni corrispettive, l'appaltatore che agisca per ottenere il corrispettivo è tenuto a provare non solo l'esistenza del titolo contrattuale, ma anche di aver eseguito la prestazione di cui chiede il pagamento.
Infatti, “il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere a sua volta inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di (offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero) dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto (cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto) comporta, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. n.
7763 del 22.3.2024).
2. Su queste premesse si osserva, nel caso in esame, che non vi è contestazione sul fatto che Parte_1 abbia commissionato a in regime di subappalto le opere di ristrutturazione dell'immobile Controparte_1 sito in San Bonifacio di proprietà della committente principale sig.ra , il che equivale a dire che Pt_2 risulta provato il contratto di subappalto che forma il titolo della pretesa azionata in sede monitoria.
È invece controversa la quantificazione delle opere realizzate (e, di conseguenza, dell'entità del corrispettivo dovuto al subappaltatore).
3. Al riguardo deve innanzitutto darsi atto che, pacificamente, i lavori commissionati non sono stati completati: nel verbale di sopralluogo e verifica redatto il 31.1.2023 dal Direttore Lavori, in contraddittorio con le odierne parti e con la committente principale, si dà atto della risoluzione consensuale anticipata del rapporto (“il signor comunica che per problemi personali non intende più proseguire con i lavori e dichiara Controparte_1 quindi di lasciare libero il cantiere. Da questo momento in poi i lavori saranno eseguiti direttamente dall'impresa affidataria
e dai suoi dipendenti e il signor conferma ciò e dichiara sciolto il contratto di subappalto”) Parte_1 Controparte_1 nonché del fatto che, a quella data, lo stato dei lavori era limitato a: “struttura al grezzo, copertura terminata compreso il fotovoltaico, pressoché completate le tracce degli impianti” (doc. 3).
Circa la quantificazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore fino alla risoluzione del contratto si osserva invece quanto segue:
- è prodotto agli atti del giudizio (e non è contestato) il capitolato dei lavori e dei prezzi pattuiti tra le parti, come allegato al contratto di subappalto (doc. 5 fascicolo opponente), da cui si desume la tipologia delle pagina 3 di 6 opere commissionate e il loro valore complessivo pari a € 106.042,30 oltre ad IVA al 10%, e così pari ad €
116.646,53;
- la tesi di è che al momento della risoluzione il subappaltatore non aveva ancora Parte_1 CP_1 realizzato le opere indicate nelle voci di capitolato ai numeri 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 68, 69, 70, opere che, in base ai prezzi indicati nel predetto doc. 5, ammontano ad un valore totale di € 34.257,14;
- la circostanza dedotta dall'opponente risulta positivamente accertata, in quanto è la stessa difesa di ad ammettere che “l'odierna convenuta-opposta non chiede il pagamento dei lavori indicati ai numeri 16, 18, CP_1
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 68, 69 e 70 del capitolato d'appalto. Vero è che detti lavori, per scelta delle parti, non erano di competenza dell'odierna convenuta-opposta” (cfr. pag. 2 della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.); un siffatto riconoscimento puntuale ed espresso ha reso superflua l'ammissione del capitolo di prova n. 2 articolato dell'opponente;
- le prospettazioni di entrambe le parti convergono inoltre sul fatto che i prezzi pattuiti erano quelli di cui al capitolato sub doc. 5 e che a tali prezzi deve quindi farsi riferimento per quantificare il valore delle opere eseguite dal subappaltatore (si tratta di circostanza che lo stesso opposto intendeva provare con il capitolo
4 della propria seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.);
- il subappaltatore, a ciò specificamente onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha specificamente dedotto e, in ogni caso, non ha provato di aver eseguito lavori aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'originario capitolato;
- pertanto, considerato che in base al capitolato i lavori non svolti da assommano ad € 34.257,14 su CP_1 un totale di lavori subappaltati pari ad € 106.042,30, e considerato che non vi sono lavori extra, ne consegue che il valore delle opere realizzate dal subappaltatore fino al momento della risoluzione del contratto può essere determinato in misura pari alla differenza tra il valore complessivo dell'appalto (€
106.042,30) e quello dei lavori non eseguiti (€ 34.257,14), ottenendosi così che il valore delle opere realizzate ammonta ad € 71.785,16 oltre IVA al 10%, e dunque ad € 78.963,67;
- l'opposto riconosce di aver ricevuto, in relazione al subappalto per cui è causa, pagamenti per complessivi
€ 68.500,00, come da fatture n. 2/2022 e n. 7/2023 (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio);
- alla luce di quanto precede, il credito residuo di a titolo di corrispettivo per le opere Controparte_1 realizzate in subappalto nel cantiere di San Bonifacio ammonta ad € 10.463,67 (= 78.963,67 – 68.500,00).
4. Non può trarsi una diversa conclusione dalla dichiarazione prodotta sub doc. 5 del fascicolo di parte opposta, in cui il Direttore Lavori nominato dalla committente principale sig.ra (e dunque Pt_2
pagina 4 di 6 estraneo alle odierne parti in causa) si è limitato ad affermare che le fatture n. 2/2022, n. 7/2023 e n.
1/2024 di “si riferiscono a lavori svolti nel cantiere in oggetto”. Controparte_1
Se si considera che nessuna delle fatture in questione contiene la descrizione analitica delle opere a cui fa riferimento né tantomeno rinvia ad un SAL o a una contabilità di cantiere (rinvenendosi semplicemente la dicitura di “acconto” nelle fatture n. 2 e 7 e quella di “saldo” nella fattura n. 1), è evidente come non si possa assumere tale dichiarazione - assolutamente generica e decontestualizzata - come una certificazione del valore delle opere come affermato da parte opposta. Valore che, peraltro, nell'ambito di tale dichiarazione il Direttore Lavori non ha mai nemmeno indicato.
Lo spirito della dichiarazione del Direttore Lavori pare piuttosto quello di confermare genericamente l'inerenza delle fatture al cantiere in questione, senza con ciò voler rendere alcuna attestazione sulla consistenza dei lavori eseguiti dal subappaltatore, tanto più che non riferisce di aver svolto a tal fine alcun rilievo o verifica.
5. Vale comunque la pena evidenziare che tale dichiarazione è coerente con quanto evidenziato nel paragrafo che precede.
Il Direttore Lavori ha infatti dichiarato che le fatture sono relative ai “lavori svolti nel cantiere in base alle voci e prezzi riportati nel contratto siglato tra le due medesime imprese fino al grezzo avanzato”.
Ebbene, dall'esame del capitolato si desume che le opere che il subappaltatore non ha realizzato (voci n. 16,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 68, 69, 70 del capitolato) sono proprio quelle relative a coppi, intonaci, pluviali, rivestimenti e simili, e dunque si tratta proprio delle opere di finitura, il che è coerente con l'affermazione del Direttore Lavori relativa al fatto che tutte le restanti opere fino al grezzo erano state compiute.
Inoltre, definendo i lavori svolti con un rimando al contratto di appalto, la dichiarazione del Direttore
Lavori rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che non sono state eseguite opere extra da parte del subappaltatore.
Ininfluente è invece la valutazione del Direttore Lavori circa lo svolgimento dei lavori a regola d'arte, atteso che in questo giudizio non è sollevata alcuna contestazione sui vizi delle opere.
6. In conclusione, si è accertato che il residuo credito di è inferiore a quello azionato in via Controparte_1 monitoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato e va condannata a pagare Parte_1 in favore dell'opposto il minor importo di € 10.463,67, oltre interessi nella misura richiesta dall'opposto, e dunque ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso per ingiunzione sino al saldo effettivo.
Per il principio di soccombenza le spese di lite vengono poste a carico dell'opponente ma, stante il significativo ridimensionamento della pretesa azionata dall'opposta, vengono liquidate - sia per la fase pagina 5 di 6 monitoria sia per il presente giudizio - in base all'inferiore scaglione del D.M. 55/2014 applicabile in base al valore del decisum. Si fa riferimento ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva ed a quelli minimi per le fasi di trattazione (limitatasi al deposito delle memorie) e decisionale (svoltasi in forma orale senza il deposito di scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che il credito di per le opere realizzate in base al contratto di Controparte_1 subappalto intercorso tra le parti ammonta al minor importo di € 10.463,67 e pertanto, in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n.
557/2024 del 15.3.2024 e condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 10.463,67, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso
[...] per ingiunzione sino al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a le spese della fase Parte_1 Controparte_1 monitoria nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano, rispettivamente, in € 567,00 e in €
3.387,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge, e oltre ad € 145,50 per spese della fase monitoria.
Verona, 1.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2846/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Legnago (VR), Via Suore n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Passarin ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Legnago (VR), Largo Venezia n. 2
- attore opponente - contro
(C.F. ), quale titolare dell'omonima impresa individuale, con Controparte_1 C.F._1 sede legale in Badia Calavena (VR), Viale Walterio n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Morgante ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Verona, Via Isonzo n. 11
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da atto di citazione in opposizione del 26.4.2024.
Per parte opposta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24.3.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.4.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Verona il 15.3.2024, con cui le è stato ingiunto di pagare all'impresa individuale la somma di € 46.842,00 portata dalla fattura n. 1 dell'8.1.2024, Controparte_1
pagina 1 di 6 emessa a titolo di saldo del corrispettivo per le opere di ristrutturazione realizzate nell'immobile di San
Bonifacio, Via della Libertà, in base al contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 5.6.2022.
L'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia annullato e revocato perché emesso in relazione a somme non dovute, e ciò sul rilievo che l'impresa subappaltatrice non ha portato a termine i lavori commissionati (come risulta dal verbale di sopralluogo e verifica del 31.1.2023, in cui si dà atto della risoluzione consensuale anticipata del rapporto), che la contabilità dei lavori era già stata definita in precedenza tra le parti, che i pagamenti per € 68.500 – riconosciuti dal subappaltatore – devono intendersi come satisfattivi, che in ogni caso la fattura n. 1 dell'8.1.2024 ha contenuti generici (non indicando in modo analitico le prestazioni eseguite e non facendo riferimento ad un SAL) tali da non consentire una verifica della fondatezza della pretesa.
si è costituito eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione per sua Controparte_1 tardiva iscrizione a ruolo oltre il termine di cui all'art. 165 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto con conferma della pretesa azionata in sede monitoria.
A sostegno della domanda, ha dedotto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che, in ogni caso,
l'opponente è decaduto dalla possibilità di contestare eventuali vizi e difetti relativi alle opere che formano oggetto delle fatture n. 2/2022, n. 7/2023 e n. 1/2024. Ha inoltre evidenziato che tutti i lavori eseguiti dal subappaltatore sono stati liquidati dal Direttore Lavori, come risulta dalla dichiarazione a firma di quest'ultimo in data 19.6.2024, che costituisce un riconoscimento di debito circa il fatto che i lavori devono essere pagati in base alle fatture emesse. Si è infine opposto all'ammissione della CTU richiesta dall'opponente in quanto lo stato dei luoghi è stato modificato successivamente alla risoluzione del rapporto.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stata superata l'eccezione di tardività dell'opposizione, mentre all'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e non sono state ammesse le istanze istruttorie delle parti, con rinvio della causa per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c..
* * *
1. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si realizza notoriamente un'inversione della posizione processuale delle parti, restando tuttavia invariata la rispettiva posizione sostanziale, nel senso che, come in ogni ordinario giudizio di cognizione, è a carico del creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre è a carico del debitore-opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 2 di 6 Quanto al contenuto dell'onere probatorio configurabile a carico del creditore opposto, si osserva che, essendo l'appalto un contratto a prestazioni corrispettive, l'appaltatore che agisca per ottenere il corrispettivo è tenuto a provare non solo l'esistenza del titolo contrattuale, ma anche di aver eseguito la prestazione di cui chiede il pagamento.
Infatti, “il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere a sua volta inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di (offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero) dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto (cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto) comporta, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. n.
7763 del 22.3.2024).
2. Su queste premesse si osserva, nel caso in esame, che non vi è contestazione sul fatto che Parte_1 abbia commissionato a in regime di subappalto le opere di ristrutturazione dell'immobile Controparte_1 sito in San Bonifacio di proprietà della committente principale sig.ra , il che equivale a dire che Pt_2 risulta provato il contratto di subappalto che forma il titolo della pretesa azionata in sede monitoria.
È invece controversa la quantificazione delle opere realizzate (e, di conseguenza, dell'entità del corrispettivo dovuto al subappaltatore).
3. Al riguardo deve innanzitutto darsi atto che, pacificamente, i lavori commissionati non sono stati completati: nel verbale di sopralluogo e verifica redatto il 31.1.2023 dal Direttore Lavori, in contraddittorio con le odierne parti e con la committente principale, si dà atto della risoluzione consensuale anticipata del rapporto (“il signor comunica che per problemi personali non intende più proseguire con i lavori e dichiara Controparte_1 quindi di lasciare libero il cantiere. Da questo momento in poi i lavori saranno eseguiti direttamente dall'impresa affidataria
e dai suoi dipendenti e il signor conferma ciò e dichiara sciolto il contratto di subappalto”) Parte_1 Controparte_1 nonché del fatto che, a quella data, lo stato dei lavori era limitato a: “struttura al grezzo, copertura terminata compreso il fotovoltaico, pressoché completate le tracce degli impianti” (doc. 3).
Circa la quantificazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore fino alla risoluzione del contratto si osserva invece quanto segue:
- è prodotto agli atti del giudizio (e non è contestato) il capitolato dei lavori e dei prezzi pattuiti tra le parti, come allegato al contratto di subappalto (doc. 5 fascicolo opponente), da cui si desume la tipologia delle pagina 3 di 6 opere commissionate e il loro valore complessivo pari a € 106.042,30 oltre ad IVA al 10%, e così pari ad €
116.646,53;
- la tesi di è che al momento della risoluzione il subappaltatore non aveva ancora Parte_1 CP_1 realizzato le opere indicate nelle voci di capitolato ai numeri 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 68, 69, 70, opere che, in base ai prezzi indicati nel predetto doc. 5, ammontano ad un valore totale di € 34.257,14;
- la circostanza dedotta dall'opponente risulta positivamente accertata, in quanto è la stessa difesa di ad ammettere che “l'odierna convenuta-opposta non chiede il pagamento dei lavori indicati ai numeri 16, 18, CP_1
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 68, 69 e 70 del capitolato d'appalto. Vero è che detti lavori, per scelta delle parti, non erano di competenza dell'odierna convenuta-opposta” (cfr. pag. 2 della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.); un siffatto riconoscimento puntuale ed espresso ha reso superflua l'ammissione del capitolo di prova n. 2 articolato dell'opponente;
- le prospettazioni di entrambe le parti convergono inoltre sul fatto che i prezzi pattuiti erano quelli di cui al capitolato sub doc. 5 e che a tali prezzi deve quindi farsi riferimento per quantificare il valore delle opere eseguite dal subappaltatore (si tratta di circostanza che lo stesso opposto intendeva provare con il capitolo
4 della propria seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.);
- il subappaltatore, a ciò specificamente onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha specificamente dedotto e, in ogni caso, non ha provato di aver eseguito lavori aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'originario capitolato;
- pertanto, considerato che in base al capitolato i lavori non svolti da assommano ad € 34.257,14 su CP_1 un totale di lavori subappaltati pari ad € 106.042,30, e considerato che non vi sono lavori extra, ne consegue che il valore delle opere realizzate dal subappaltatore fino al momento della risoluzione del contratto può essere determinato in misura pari alla differenza tra il valore complessivo dell'appalto (€
106.042,30) e quello dei lavori non eseguiti (€ 34.257,14), ottenendosi così che il valore delle opere realizzate ammonta ad € 71.785,16 oltre IVA al 10%, e dunque ad € 78.963,67;
- l'opposto riconosce di aver ricevuto, in relazione al subappalto per cui è causa, pagamenti per complessivi
€ 68.500,00, come da fatture n. 2/2022 e n. 7/2023 (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio);
- alla luce di quanto precede, il credito residuo di a titolo di corrispettivo per le opere Controparte_1 realizzate in subappalto nel cantiere di San Bonifacio ammonta ad € 10.463,67 (= 78.963,67 – 68.500,00).
4. Non può trarsi una diversa conclusione dalla dichiarazione prodotta sub doc. 5 del fascicolo di parte opposta, in cui il Direttore Lavori nominato dalla committente principale sig.ra (e dunque Pt_2
pagina 4 di 6 estraneo alle odierne parti in causa) si è limitato ad affermare che le fatture n. 2/2022, n. 7/2023 e n.
1/2024 di “si riferiscono a lavori svolti nel cantiere in oggetto”. Controparte_1
Se si considera che nessuna delle fatture in questione contiene la descrizione analitica delle opere a cui fa riferimento né tantomeno rinvia ad un SAL o a una contabilità di cantiere (rinvenendosi semplicemente la dicitura di “acconto” nelle fatture n. 2 e 7 e quella di “saldo” nella fattura n. 1), è evidente come non si possa assumere tale dichiarazione - assolutamente generica e decontestualizzata - come una certificazione del valore delle opere come affermato da parte opposta. Valore che, peraltro, nell'ambito di tale dichiarazione il Direttore Lavori non ha mai nemmeno indicato.
Lo spirito della dichiarazione del Direttore Lavori pare piuttosto quello di confermare genericamente l'inerenza delle fatture al cantiere in questione, senza con ciò voler rendere alcuna attestazione sulla consistenza dei lavori eseguiti dal subappaltatore, tanto più che non riferisce di aver svolto a tal fine alcun rilievo o verifica.
5. Vale comunque la pena evidenziare che tale dichiarazione è coerente con quanto evidenziato nel paragrafo che precede.
Il Direttore Lavori ha infatti dichiarato che le fatture sono relative ai “lavori svolti nel cantiere in base alle voci e prezzi riportati nel contratto siglato tra le due medesime imprese fino al grezzo avanzato”.
Ebbene, dall'esame del capitolato si desume che le opere che il subappaltatore non ha realizzato (voci n. 16,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 68, 69, 70 del capitolato) sono proprio quelle relative a coppi, intonaci, pluviali, rivestimenti e simili, e dunque si tratta proprio delle opere di finitura, il che è coerente con l'affermazione del Direttore Lavori relativa al fatto che tutte le restanti opere fino al grezzo erano state compiute.
Inoltre, definendo i lavori svolti con un rimando al contratto di appalto, la dichiarazione del Direttore
Lavori rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che non sono state eseguite opere extra da parte del subappaltatore.
Ininfluente è invece la valutazione del Direttore Lavori circa lo svolgimento dei lavori a regola d'arte, atteso che in questo giudizio non è sollevata alcuna contestazione sui vizi delle opere.
6. In conclusione, si è accertato che il residuo credito di è inferiore a quello azionato in via Controparte_1 monitoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato e va condannata a pagare Parte_1 in favore dell'opposto il minor importo di € 10.463,67, oltre interessi nella misura richiesta dall'opposto, e dunque ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso per ingiunzione sino al saldo effettivo.
Per il principio di soccombenza le spese di lite vengono poste a carico dell'opponente ma, stante il significativo ridimensionamento della pretesa azionata dall'opposta, vengono liquidate - sia per la fase pagina 5 di 6 monitoria sia per il presente giudizio - in base all'inferiore scaglione del D.M. 55/2014 applicabile in base al valore del decisum. Si fa riferimento ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva ed a quelli minimi per le fasi di trattazione (limitatasi al deposito delle memorie) e decisionale (svoltasi in forma orale senza il deposito di scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che il credito di per le opere realizzate in base al contratto di Controparte_1 subappalto intercorso tra le parti ammonta al minor importo di € 10.463,67 e pertanto, in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n.
557/2024 del 15.3.2024 e condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 10.463,67, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso
[...] per ingiunzione sino al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a le spese della fase Parte_1 Controparte_1 monitoria nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano, rispettivamente, in € 567,00 e in €
3.387,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge, e oltre ad € 145,50 per spese della fase monitoria.
Verona, 1.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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