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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore IANNIELLO LUISA
Appellante
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA S. GIULIANO 19, 29121 PIACENZA presso i
Difensori e OL CE Controparte_3
AppellatE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dal libello introduttivo. “Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies cpc notificato via pec in data 12 luglio 2023, i ricorrenti, premesso di essere possessori, rispettivamente di un buono postale serie AA5, emesso il 5 ottobre 2002 del valore nominale di € 2.500,00, di un buono postale serie AA3, emesso l'11 gennaio 2002, del valore nominale pari ad € 500,00, e di 5 buoni postali serie AA2, 3 emessi il 9 ottobre 2001
e 2 emessi il 10 luglio 2001, tutti del valore nominale pari ad € 500,00, esponevano che al momento della richiesta di rimborso eccepiva l'intervenuta prescrizione degli Parte_1 stessi e, pertanto, evocavano in giudizio la convenuta sostenendo che la medesima, all'atto dell'emissione dei buoni del titoli, non aveva consegnato loro il Parte_2
e che nessun timbro relativo alla scadenza ed alla maturazione degli interessi era apposto sui titoli. In definitiva gli esponenti, con il ricorso de quo chiedevano al Giudice di Pace adito di accertare e dichiarare, in via principale, il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta la somma complessiva pari all'importo capitale di € 5.500,00 oltre gli interessi maturati sui titoli, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione fino al dì dell'effettivo pagamento”
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda. Propone appello Parte_1
censurando la sentenza come illegittima ingiusta ed iniqua nella parte in cui muove dal presupposto, asseritamente erroneo, dell'omessa adeguata informazione da parte di alle clienti. Insiste altresì per l'accertamento della prescrizione del Parte_1
diritto al rimborso dei titoli, disattesa dal G.d.P.
2. L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. La sentenza di primo grado appare infatti sostanzialmente corretta. Si richiamano sul punto le convincenti argomentazioni della giurisprudenza di merito.
Quanto alla prescrizione può evidenziarsi che “In tema di buoni fruttiferi postali pagina 2 di 5 l'omessa indicazione a stampa, con timbro e/o con etichette apposite della serie di appartenenza degli stessi non consente al risparmiatore di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ovvero la disciplina contenuta nell'art. 14, D.M. Tesoro del 19.12.2000 o la disciplina contenuta nell'art. 18, D.M. Tesoro del 19.12.2000. Infatti, i decreti ministeriali costituiscono fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte dell'intermediario al risparmiatore. Il
termine di durata incide sul dies ad quem per il calcolo del termine di prescrizione decennale fissato dalla legge.” (Trib. Torre Annunziata 02.08.2024); “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 vigente all'epoca dei fatti, si prescrivono decorsi dieci anni dalla loro data di scadenza. Per quanto concerne l'obbligo di comunicazione sancito dall'art. 3, del D.P.R. n. 116/2007 è bene puntualizzare che la disciplina dettata in materia di depositi dormienti non si applica ai buoni fruttiferi emessi prima del 2001. Viceversa, per i buoni che presentano un timbro assente o illeggibile in ordine alla data di scadenza, non può essere integrata alcuna prescrizione dal momento che l'assenza di una data rende impossibile per il risparmiatore calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto.” (Trib. Roma 21.02.2023 n. 2952).
Quanto alla responsabilità per inadempimento dell'intermediario, giova osservare che “Gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario sono preordinati sia a garantire la trasparenza dell'attività di investimento, che a tutelare la posizione del risparmiatore, che deve essere posto nelle condizioni di comprendere correttamente - a prescindere dal suo grado di istruzione e competenza - quali siano le caratteristiche dell'investimento. In questa prospettiva, nel caso specifico di buoni fruttiferi postali, non è
idonea ad escludere la responsabilità contrattuale dell'intermediario la circostanza che sulla
Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che tali dati siano eventualmente acquisibili su internet.” (Trib. Nuoro
03.08.2023).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie è pacifico che alle appellate non sia stata data adeguata informazione sui buoni sottoscritti, e che conseguentemente esse non potessero rendersi conto dei modi e termini in cui esercitare il diritto al rimborso. Era onere dell'
intermediario provare di aver efficacemente informato il cliente, proprio in ragione dell'evidente asimmetria informativa tra il contraente istituzionale e professionista, e il contraente debole (particolarmente debole, trattandosi di soggetto privo di competenze tecniche in materia, il che rendeva ancor più pregnante l'obbligo informativo dovendo essere adeguato). Tale prova non è stata fornita, pretendendo invece le di rovesciare sul cliente l'onere della prova negativa (dimostrare di Pt_1
non essere stato adeguatamente informato).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016;
12002/2014); ritenuto di liquidare le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti
(rigetto dell'impugnazione) per la condanna dell'appellante al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-
quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Condanna a rifondere a controparte le spese del presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 1200,00 oltre IVA e accessori;
Condanna al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo Parte_1
unificato già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
pagina 4 di 5 Piacenza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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