Articolo 1 della Legge 13 maggio 1965, n. 501
Versione
16 giugno 1965
Art. 1. Articolo unico.

Il tondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 2.500 milioni con legge 28 febbraio 1963, n. 328 , viene ulteriormente elevato a lire 5.000 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

Entrata in vigore il 16 giugno 1965