Art. 1. Articolo unico.
Il tondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 2.500 milioni con legge 28 febbraio 1963, n. 328 , viene ulteriormente elevato a lire 5.000 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.
Il tondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 2.500 milioni con legge 28 febbraio 1963, n. 328 , viene ulteriormente elevato a lire 5.000 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.