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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2375 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Elisabetta Pro
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dall'avv. Corrado Scivoletto
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
corrispondere a le differenze salariali tra quanto riscosso durante il periodo di cassa Parte_1
integrazione e quanto avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio, nonché al pagamento di €.12.924,00,
oltre interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni.
Con sentenza n. 1257/2022 la Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello proposto dalla e in CP_1
riforma della sentenza del Tribunale, rigettava l'originaria domanda della e condannava Parte_1
quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in €.4.800,00 per il primo grado e in €.3.307,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP.
2. Con ricorso al Tribunale di TO, la esponeva: CP_1
che, in esecuzione della sentenza n. 458/2018 del Tribunale di Frosinone aveva versato alla dipendente le seguenti somme:
< la somma lorda complessiva di €.65.542,28, pari ad un Parte_1
netto di €55.227,57 una volta operate le ritenute IRPEF per €.10.314,71, così suddivisa:
a) €.44.846,58 lordi, a titolo di differenze retributive, pari ad un netto di €.34.531,87 (detratte le ritenute
IRPEF versate direttamente al fisco dalla in veste di sostituto di imposta); CP_1
b) €.12.924 netti a titolo di risarcimento del danno (non soggetti a tassazione e ritenute);
c) €.3.357,83 netti a titolo di rivalutazione monetaria;
d) €.4.413,87 netti a titolo di interessi>>;
< , la somma complessiva di Persona_1
€.204,00, comprensiva di onorari ed accessori di legge, in forza della fattura n. 98/2016 dell'8 ottobre 2016,
saldata tramite bonifico il 6 ottobre 2016>>;
< la somma complessiva di Persona_2
€.888,16, comprensiva di onorari ed accessori di legge, in forza delle fatture n. 39/2016 del 3 ottobre 2016, saldata tramite bonifico il 26 settembre 2016, e n. 21/2018 del 23 maggio 2018, saldata tramite bonifico il 28
maggio 2018>>.
<
ed accessori di legge, in forza della fattura n. 4/2018 del 22 giugno 2018, saldata tramite bonifico il 5 luglio
2018>>;
<
ed accessori di legge, in forza della fattura n. 6/2018 del 13 giugno 2018, saldata tramite bonifico sempre il 5
luglio 2018>>;
che, pertanto, complessivamente aveva versato, n esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone la somma lorda di €.72.375,24, pari ad un netto di €.62.060,53;
che, a seguito della sentenza n. 1257/2022 del la Corte di Appello di Roma aveva diritto alla restituzione della predetta somma.
3. Tanto esposto, chiedeva ingiungersi a il pagamento, in proprio favore, della somma di Parte_1
€.72.375,24, incrementata della svalutazione monetaria e degli interessi maturati sino alla data del ricorso per un totale complessivo di €.80.494,70.
4. Con decreto n. 1246/2022 del 20 settembre 2022 il Tribunale di TO (a seguito di precisazioni fornite dalla parte istante) ingiungeva alla di pagare la somma di €.58.343,90, < Parte_1
presente decreto fino alla data del saldo effettivo, oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in
€.2.135,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, contributo unificato>>.
5. Con sentenza n. 1005/2023 del 16 maggio 2023, passata in giudicato, il Tribunale di TO rigettava l'opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione e condannava la < Parte_1 Parte_1
parte convenuta le spese di lite, che liquida in €.
4.500 oltre IVA, CPA e successive occorrende>>.
6. Con atto di precetto notificato in data 30 novembre 2023 la intimava alla il pagamento CP_1 Parte_1
della complessiva somma di €.75.796.24, di cui: €.58.343,90 per capitale liquidato con il D.I. n. 1246/2022;
€.3.115,22 per spese legali liquidate con il detto D.I.;
€.3.612,61, per interessi dall'1.10.2022 al 16.5.2023 ex art. 1284 c.c.;
€.5.709,60 per spese giudiziali liquidate dalla sentenza n. 1005/2023 del Tribunale di TO;
€.4.083,99 per interessi dal 17.5.2023 al 14.11.2023 ex art. 1284 c.c.;
€.930,92 per spese di precetto.
7. Con ricorso del 20 gennaio 2023 la proponeva opposizione e deduceva: Parte_1
che gli interessi di mora erano stati calcolati ex art. 1284 comma 4 c.c. al saggio di interessi previsto per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali e quantificati nell'importo di €.7.696,60, senza allegazione di alcun conteggio, mentre spettavano nella misura inferiore di €.2.675,43;
che gli interessi erano stati erroneamente calcolati con il tasso maggiorato prescritto dalla legislazione speciale (D. Lgs. 231/2022) sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, benché ciò non fosse previsto né dal D.I. 1246/2022 né dalla sentenza n. 1005/2023;
che aveva già pagato alla precettante le somme relative alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
8. Con sentenza n. 1277/2024 del 26 giugno 2024 il Tribunale di Frosinone rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
che la società opposta aveva correttamente calcolato gli interessi (anch'essi legali) ex art. 1284, 1° e 4°
comma, c.c.;
che < abbia assolto al pagamento delle spese del giudizio nella misura Parte_1
liquidata in appello non esclude che l'opponente non abbia ancora restituito alla gli importi da CP_1
quest'ultima versati in adempimento spontaneo della sentenza del primo grado di giudizio, poi riformata,
inclusi appunto i pagamenti per spese legali in favore dei difensori della . Parte_1 9. Con ricorso del 14 agosto 2024 la lavoratrice interponeva appello.
L'appellata resisteva.
10. Con il primo motivo, la eccepisce la “nullità della sentenza per violazione dell'articolo 429 Parte_1
c.p.c.”, per aver il Tribunale omesso di dare lettura del dispositivo il giorno dell'udienza (tenutasi il 26 giugno
2024), depositando la sentenza il 3 luglio 2024.
11. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte relativa alla statuizione sugli interessi.
Deduce la richiamando Cass. SS.UU. 7/5/2024 n. 12449, che la misura degli interessi spetta nella Parte_1
misura di cui all'art. 1284, 1° comma, in mancanza di una esplicita liquidazione, da parte del giudice, di interessi previsti per ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
12. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia l'abnormità delle spese liquidate dal Tribunale in favore della
CP_1
13. Il primo motivo è infondato.
Dalla lettura del verbale del 26 giugno 2024, agli atti, si rileva che il Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della motivazione (giusta il disposto di cui all'art. 429, comma 1, prima parte).
L'appellante assume che la sentenza è stata depositata in data successiva, ossia il 3 luglio 2024, ma la pubblicazione risulta avvenuta in data 26 giugno 2024.
Trattandosi di attestazioni assistite da fede privilegiata, ogni contestazione poteva essere fatta vale soltanto con la proposizione della querela di falso.
Può aggiungersi che la nullità, ove sussistente, non costituendo essa motivo di rimessione della causa al primo giudice, avrebbe imposto, in ogni caso, l'esame del merito, di tal che la doglianza, quand'anche fosse stata ritenta fondata, non avrebbe assicurato all'appellante una utilità concretamente apprezzabile. 14. Il secondo motivo è fondato.
Il decreto ingiuntivo n. 1246/2022 conteneva la condanna al pagamento della somma di €.58.343,90 oltre
interessi legali dal presente decreto fino alla data del saldo effettivo.
Mancando qualsiasi altra indicazione, arbitrariamente la ha richiesto gli interessi per i ritardi nel CP_1
pagamento delle transazioni commerciali (art. 1284, comma 4 c.c.).
In genere, per transazioni commerciali si intendono i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
Nel caso di specie trattasi di restituzione di somme (accertate come) indebitamente pagate dalla alla CP_1
propria dipendente per ragioni legate al rapporto di lavoro tra le parti.
Il richiamo delle disposizioni concernenti le transazioni commerciali, operato dalla è, pertanto, CP_1
totalmente ingiustificato.
In ogni caso, come opportunamente segnalato dall'appellante, le SS.UU. della Cass. con la sentenza n. 12974
hanno affermato che “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale,
anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
A ciò aggiungasi che la stessa ha riconosciuto la fondatezza dell'avversa doglianza, tant'è che con CP_1
successivo precetto ha richiesto gli interessi nei limiti di cui all'art. 1284 c.c.
Ciò non ha fatto venir meno l'interesse ad agire della come ha sostenuto la con la memoria Parte_1 CP_1
di costituzione nel presente grado), giacché, in mancanza di espressa rinuncia al precetto impugnato, occorre statuire l'inefficacia di tale atto nella parte in cui sono stati richiesti gli interessi legali in misura eccedente. 15. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
va dichiarato inefficace il precetto notificato a dalla nella parte in cui sono stati Parte_2 CP_1
richiesti gli interessi legali in misura eccedente rispetto a quelli dovuti ai sensi dell'art. 1284, comma 1.
16. Il terzo motivo resta assorbito, poiché il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 5890/2022).
17. Orbene, va premesso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (ex multis, Cass. 15376/2022) e che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte SA al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale.
Pertanto, considerato che nella specie parte SA (in massima parte) è risultata la le spese Parte_1
del doppio grado giammai potrebbero essere poste, anche in minima parte, a carico della stessa Parte_1
Le spese dell'intero giudizio vanno, invece, integralmente compensate non solo in considerazione dell'esito complessivo del giudizio ma anche perché tale è stata l'espressa richiesta formulata dall'appellante al punto
5 delle conclusioni dell'atto di gravame.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 14 agosto 2024, da
[...]
nei confronti della avverso la sentenza n. 1277/2024 del Tribunale del lavoro di Parte_1 CP_1
Frosinone in data 26 giugno 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, dichiara inefficace il precetto notificato a in data 30 novembre 2023 ad istanza della nella parte in Parte_1 CP_1
cui sono stati richiesti gli interessi legali in misura eccedente rispetto a quelli dovuti ai sensi dell'art. 1284,
comma 1.
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza e compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis