Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 10582 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. AGLIETA L Parte_1 ricorrente avv. M PALMA Parte_2 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante ha chiesto la condanna, previo accertamento del diritto, della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti in reazione al veicolo FZ 593 XH per l'importo di euro 25.999,99 o diversa di giustizia nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata, deducendone l'infondatezza ed articolando domanda riconvenzionale. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ricorso ha dedotto la società istante: di aver assunto la parte convenuta in data 15.12.202 quale autista;
a costei è stato assegnato il veicolo autoarticolato FZ 593 XH: che in data 20.1.2023 mentre il era alla guida di tale veicolo esso riportava un sinistro così Parte_2 danneggiandolo in occasione di una manovra nel piazzale della QUINTO GROUP srl in Trani;
il sinistro è imputabile a colpa dell'autista che ha violato il dovere ex art.2104 c.c..
2. Va subito rilevato che quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile (v., di recente, Cass. n. 12760 del 2024; Cass. n. 2114 del 2024).
3.1. Passando al caso di specie, assume in ricorso la società istante di aver fatto stimare i danni del veicolo dopo il sinistro da un officina esterna che avrebbe rilasciato un preventivo di danni pari ad euro 33.783,00 comprensivo dei pezzi da sostituire e della manodopera occorrente al ripristino (all.5 ricorso).
3.2. A fronte della contestazione specifica mossa dal convenuto, tale preventivo non può rivestire alcuna valenza probatoria nel presente in quanto, per ammissione della società ricorrente, la sistemazione del veicolo è stata fatta non già dal soggetto che ha emesso il medesimo ma dagli addetti della sua officina interna.
3.3. In tal senso milita anche il rilievo che il preventivo è stato comunque rilasciato da un soggetto terzo, privo di poteri fidefacenti sicchè ad esso non può riconoscersi alcuna intrinseca valenza estimativa.
4. Il fatto poi che la sistemazione sia stata fatta da dipendenti della società istante non è dirimente ai fini della prova del danno in effetti subito, atteso che, a fronte della specifica contestazione mossa dalla parte intimata (cfr.pag. 6 memoria di costituzione) la relativa valutazione è priva di attedendibilità in quanto proveniente nella sostanza da soggetti che non possono ritenersi estranei alla compagine societaria intimata, essendo legati ad essa da un rapporto di lavoro subordinato.
5.1. Il deficit probatorio su rilevato non è sanabile neppure dalla richiesta di ctu avanzata dalla società istante che, a suo dire, dovrebbe effettuare la valutazione del danno sulla base del reperto fotografico in atti. Trattasi di assunto erroneo in quanto la valutazione del danno riportato presuppone la possibilità da parte dell'ausiliario del giudice di verificare lo stato effettivo del veicolo all'esito del sinistro, senza alcuna manipolazione successiva posta in essere consapevolmente dal danneggiato o da terzi su impulso di questo. Diversamente opinando, l'oggetto della valutazione dell'ausiliario sarebbe non già lo stato di fatto del veicolo effettivo conseguente al sinistro ma la mera rappresentazione di esso fornita dall'istante e desumibile dal catalogo anzidetto.
Tuttavia, come è facile intendere, tale rappresentazione sarebbe priva dei requisiti di certezza circa la sua conformità alla realtà effettuale conseguente al sinistro e circa il fatto che quest'ultima non sia stata oggetto di manipolazioni volontarie rilevanti ai fini di una oggettiva e corretta valutazione del danno de quo.
5.2. In tal senso milita il costante orientamento di legittimità (cfr. in termini Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 31/03/2025, n. 8498) secondo cui:” avendo la consulenza "la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti onella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze", il suddetto mezzo di indagine "non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. Sez. 6-1, ord.
15 dicembre 2017, n. 30218, Rv. 647288-01; in senso conforme Cass. Sez.
6-Lav., ord. 12 aprile 2019, n. 10373,
Rv. 653459-01).”
2 5.3. Rimane il fatto che la parte intimata non ha contestato il danno de quo per l'importo di euro 2175,75, pari alla somma occorrente alla sostituzione dei pezzi di ricambio, sicchè in parte qua la domanda deve ritenersi fondata.
6. Non ha pregio poi il riferimento della parte intimata all'art. 32 del CCNL che limita la rivalsa verso il lavoratore danneggiante nei limiti della franchigia della copertura assicurativa atteso che tale norma si riferisce al contratto di apprendistato in specie non ricorrente.
7. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte intimata merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla società ricorrente in quanto essa è stata proposta senza avanzare l'istanza di spostamento dell'udienza. Invero, a mente dell'art. 418 c.p.c., comma 1, "il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma dell'art. 416, comma 2, deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui dell'art. 415, comma 2, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza". La richiesta di differimento dell'udienza è dunque onere declinato dal legislatore, con chiarezza ed univocità, a pena di decadenza (di natura processuale e non sostanziale, come tale non impeditiva della riproposizione della domanda in altra sede). Secondo il consolidato indirizzo euristico del giudice della nomofilachia siffatta decadenza, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche di ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del processo, e non suscettibile di sanatoria per effetto della emissione da parte del Giudice - in difetto della specifica istanza – del decreto di fissazione della nuova udienza o dell'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (in specie per altro non ricorrente) (ex plurimis, con diffusa argomentazione, Cass. 16/11/2007, n. 23815; conformi, Cass. 15/09/2016, n. 18125; Cass.
26/05/2014, n. 11679; Cass. 17/05/2005, n. 10335; Cass. 24/02/2003, n. 2777; Cass. 21/07/2001, n.
9965; Cass. 04/12/1987, n. 9021). In definitiva, alla luce dei superiori rilievi, previo accertamento del diritto, va condannata la parte intimata al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro de quo in favore della società ricorrente per l'importo di euro 2175,75 oltre interessi e rivalutazione fino alla data del saldo.
8. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
9. Le spese di causa vanno poste a carico della parte intimata per la soccombenza secondo il valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
3 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, assorbita ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie in parte qua la domanda e, previo accertamento del diritto, condanna la parte intimata al risarcimento dei danni in favore della società ricorrente per l'importo di euro 2175,75 oltre interessi e rivalutazione fino alla data del saldo, nei termini di cui in motivazione;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte intimata al pagamento in favore della società istante delle spese di causa per l'importo di euro 1350,00 oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge.
Bari 5.6.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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