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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 893/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 03/04/2025, alle ore 10:58, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. EMANUELE ASSERETO, in sostituzione Parte_1 dell' NCO. Per , l'avv. MATTIONI ROBERTO MARIO STEFANO, che dichiara che il Controparte_1 Sin . Per nessuno compare, contumace. Controparte_1 Le tive. Il Giudice sospende l'udienza alle ore: 11:17. L'udienza riprende alle ore: 11:51, parti presenti, compreso il Sindaco, . CP_2
Le parti danno atto di non aver raggiunto un accordo. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. replica alle argomentazioni avversarie dando lettura del provvedimento del Parte_1
2019. L'avv. EMANUELE ASSERETO replica alle argomentazioni avversarie, facendo riferimento alle nomine dal 1998. Fa istanza di deposito degli atti di nomina. Parte resistente si oppone all'istanza. Il Giudice respinge l'istanza in quanto irrilevante. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 893/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 FERRARI GIUSEPPE FRANCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MATTIONI Controparte_1 P.IVA_1
O, press è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26/11/2024, premesso di Parte_1 essere dipendente a tempo indeterminato del Comune resistente dal 02.02.1998, inquadrata da ultimo nella categoria “Elevate Qualifiche” (EQ) ai sensi dell'art 12 del CCNL del Comparto, 2019-2021 (funzionario di cat. D3 giuridica, cat. D6 economica), confermata quale responsabile del servizio finanziario ed informatico con decreto di nomina r.g. n. 4 del 02.07.2019, in precedenza conferito con decreto n. 3 del 23.10.2010, ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000, di essere stata collocata in aspettativa non retribuita a decorrere dal 10.05.2024 in occasione della propria candidatura a Sindaco alle elezioni comunali del Comune di sino alla data del termine delle stesse (10.06.2024), della vittoria della lista CP_1 avversaria e della comunicazione di rinuncia alla carica di consigliere comunale, con richiesta di ripresa dell'incarico di responsabile del servizio finanziario, dell'omesso riscontro del alla Controparte_1 richiesta e della successiva nomina, con decreto n. 7 dell'08.07.2024, di una nuova responsabile, la dott.ssa dipendente del , assunta dal ai sensi dell'art. 1 comma CP_1 Parte_2 Controparte_1
557 della L. n. 311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza) con contratto a tempo determinato e parziale, dell'affiancamento della ricorrente alla nuova responsabile nella predisposizione degli atti necessari per il servizio, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il e con per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_1 conclusioni: “la sig.ra ut supra rappresenta e difesa, chiede che codesto Ill.mo Giudice del Lavoro di Parte_1
Pag. 1 di 9 Lodi, in funzione di Tribunale del Lavoro, previa la fissazione dell'udienza di discussione nonché le declaratorie e statuizioni del caso, voglia accogliere le seguenti conclusioni: - nel merito in principalità:• accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca di posizione organizzativa di responsabile dell'area Servizi Finanziari-Tributi disposta nei confronti della ricorrente,
[...]
da parte del avvenuta in assenza di un formale provvedimento scritto e motivato • per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, disporre la reintegrazione della ricorrente nella posizione organizzativa di cui sopra, precedentemente occupata;
• accertare e dichiarare l'illegittimità dell'affidamento della relativa posizione organizzativa a consulente esterno all'Ente, dr.ssa
• condannare il al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1 Controparte_1 subito dalla ricorrente, sig.ra da quantificarsi a partire dalla misura corrispondente alla retribuzione economica che Pt_1 sarebbe spettata alla ricorrente per la titolarità della posizione organizzativa nel periodo di illegittima privazione (846,16 euro mensili) e, per quanto concerne il danno non patrimoniale, in via equitativa”.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando le argomentazioni Controparte_1 avversarie, adducendo dell'invalidità del decreto di nomina n. 4/2019 per mancanza di motivazione e per difetto di apposizione di un termine finale e dunque dell'assenza a monte di un valido atto attributivo dell'incarico, sostenendo il concorso della ricorrente nella causazione della situazione di grave irregolarità e la necessità di fare ricorso all'istituto previsto dall'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, della situazione di fatto protrattasi per quasi un quinquennio, contestando la sussistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale, argomentando sulla correttezza della condotta dell'ente, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto. non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare Controparte_1 notificazione perfezionatasi a mani nei suoi confronti in data 05.12.2024.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, ritenuta irrilevante.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. si duole che, a seguito delle elezioni del 10.06.2024 e dopo la rinuncia all'incarico di Parte_1
Consigliere Comunale del 17.06.2024 (doc. n. 8 ric.), il non le avrebbe garantito Controparte_1
l'incarico dirigenziale/posizione organizzativa di responsabile dei servizi finanziari e informatici del ottenuta dal 26.05.2019 (e in precedenza ricoperta quantomeno dal 23.10.20101), giusta decreto n. CP_1
4/2019 (doc. n. 1 ric.) e sospesa per aspettativa non retribuita e ferie (con rientro in servizio in data
21.06.2024), in assenza di un formale provvedimento di revoca motivato, mentre avrebbe incaricato della responsabilità del servizio, tramite la procedura di c.d. “scavalco d'eccedenza” ed ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, differente dipendente di altra amministrazione, assunto dallo stesso con CP_1 contratto a termine, giusta decreto n. 7 del 08.07.2024 (doc. n. 3 ric.).
Il sostiene sul punto che l'atto di conferimento dell'incarico sarebbe viziato da difetto Controparte_1 di motivazione e di apposizione di un termine finale e che tale situazione di fatto, al cui protrarsi ultra- triennale avrebbe concorso con la propria condotta la ricorrente, renderebbe non necessario un atto finale formale di revoca, corredato da motivazione.
Per migliore chiarezza della questione, occorre ripercorrere il quadro normativo, legislativo, regolamentare e contrattuale, che incide sulla fattispecie in esame.
L'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 prevede: “gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
L'art. 18 del CCNL 2019-2021 in materia di “conferimento e revoca degli incarichi di EQ” prevede: “
1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. […] 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. […]
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare” (doc. n. 14 estratto, fasc. ric.).
L'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 (fonte primaria) rinvia alla fonte secondaria rappresentata dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi per la fissazione delle modalità per il conferimento dell'incarico dirigenziale. Il regolamento, a differenza di quanto esposto dal non stabilisce una durata triennale, CP_1 bensì a tempo determinato, esplicando che sia comunque non superiore al mandato del sindaco.
L'art. 14 comma 2 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di CP_1 stabilisce, infatti: “2) Gli incarichi di responsabile di servizio sono conferiti a tempo determinato di durata, comunque non superiore a quella del mandato del sindaco. L'incarico può essere revocato con provvedimento scritto e motivato e con le
Pag. 3 di 9 modalità previste dal CCNL da parte degli organi preposti: - per scadenza naturale individuata nel provvedimento di nomina;
- per inosservanza delle direttive dell'organo sovraordinato (sindaco- assessore di riferimento); - mancato raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi assegnati;
- responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro. 3) L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato e/o revocato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, s'intendono articolare diversamente i servizi” (doc. n. 16 ric., doc. n. 2 res.).
Con decreto n. 4/2019 il Sindaco (al tempo) in carica nominava la ricorrente, dipendente di cat. D5, profilo di funzionario contabile, quale responsabile dei servizi finanziari fino alla scadenza del mandato del Sindaco
(termine di scadenza naturale), applicando la disposizione di fonte secondaria e regolamentare di cui all'art. 14 comma 2 sopra richiamata (non considerata dal nelle rispettive difese). CP_1
Ad onor del vero, si riscontra la medesima durata temporale “fino alla scadenza del mandato del Sindaco” nei decreti di nomina del per la dott.ssa questi non opportunamente Parte_3 CP_1 censurati dal resistente (cfr. doc. n. 7 res.).
Con particolare riferimento alla motivazione, la tesi del deve essere disattesa. CP_1
Il resistente, per la prima volta, nella memoria difensiva e a oltre dieci anni dal primo incarico di
CP_1 responsabile del servizio finanziario conferito alla dipendente, rappresenta dell'invalidità di un atto che lo stesso ha emesso (identico per contenuto motivazionale per la dott.ssa come emerge da
CP_1 CP_1 un raffronto tra i docc. nn. 1 e 3 fascicolo della ricorrente, cosa che, seguendo alla lettera tale tesi, per un principio di coerenza sarebbe viziata la nomina della
contro
-interessata) in relazione ad un servizio usufruito dal e prestato da una dipendente. Da tale tesi consegue che il datore di lavoro pubblico
CP_1 ha tollerato la situazione “di fatto” di presunta illegittimità, che si è verificata nel corso degli anni di conferma dell'incarico dirigenziale, al contempo usufruendo della gestione del servizio da parte del dipendente qualificato, il che comporta di certo una insussistenza di un concorso nella produzione del danno, laddove è onere del (e non del dipendente) porre rimedio a situazioni dallo stesso
CP_1 provocate.
Ma l'atto di nomina esiste e non è invalido, di talché non è possibile evocare la tesi della “situazione di fatto”, che parrebbe richiamare il “funzionario di fatto”, con un rischio di annullabilità di tutti gli atti da questo emessi.
A ben vedere, il decreto di nomina della ricorrente del 2019 rispecchia il contenuto motivazionale, dacché le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali non indicano con precisione il minimo contenuto motivazionale ed anzi il comma 2 dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 espressamente prevede che il provvedimento di attribuzione del Sindaco possa essere emesso “anche in deroga ad ogni diversa disposizione” mentre l'art. 14 del regolamento comunale (normativa secondaria) non prevede l'obbligo di motivazione: sia sufficiente osservare che il decreto n. 4/2019 richiama le disposizioni di legge applicate (artt. 50, comma
Pag. 4 di 9 10, 107, 109 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000), richiama per relationem il decreto n. 3/2010 di conferimento delle funzioni di responsabile dei servizi finanziari ed informatici, richiama l'art. 9 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ravvisa la opportunità di conferire la responsabilità di alcuni servizi alla ricorrente ed è motivato, pur sinteticamente, ma in ossequio alla disposizione regolamentare richiamata.
Alla data di scadenza naturale dell'incarico, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate, il CP_1 avrebbe dovuto emettere un provvedimento scritto e motivato di revoca dell'incarico.
Tuttavia, per espressa ammissione del resistente, che argomenta sull'invalidità a monte del CP_1 rapporto, tale provvedimento non vi è stato.
Occorre a tal proposito condividere quanto già espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22926 del 22.07.2022: “ebbene, la suddetta disciplina prevede, dunque, che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate;
quanto, in particolare alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972)”
(cfr. conformi Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 03/02/2017, n. 2972, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
18/04/2017, n. 9728, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/09/2010, n. 19009).
L'atto di revoca, come è noto, “pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal D. Lgs. n. 267 del
2000 - va considerato alla stregua di atto di alta amministrazione anziché politico, considerato che lo stesso non costituisce espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti né risulta comunque connotato da libertà nei fini, risultando piuttosto ben sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti” (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
28/02/2023, n. 2071).
Nel caso di specie, piuttosto, come è pacifico tra le parti, la revoca era indirettamente scaturita dal conferimento dello stesso incarico ad un dipendente esterno, per effetto del quale la ricorrente era privata dei compiti precedentemente assegnati.
Non sussiste dunque un atto formale, motivato e scritto.
La condotta del non è risultata conforme alle prescrizioni regolamentari e deve, in definitiva, CP_1 censurarsi l'omessa adozione di un provvedimento formale e motivato di revoca dell'incarico conferito alla ricorrente.
La tutela ottenibile considera che la ricorrente è rientrata in servizio successivamente alla scadenza del mandato del Sindaco (termine dell'incarico conferito con decreto n. 4/2019), come emerge dalle circostanze addotte sopra, ovvero che le elezioni erano in data 10.06.2024 e che nella comunicazione a mezzo pec del 08.07.2024 la ricorrente rappresentava di essere rientrata in servizio il 21.06.2024, a seguito
Pag. 5 di 9 del godimento delle ferie (doc. n. 9 res. cit.).
Ciò evidenzia l'assenza tanto di un provvedimento formale e motivato di revoca dell'incarico, poi incorso nel termine naturale di scadenza consistente nella cessazione del mandato del precedente Sindaco di quanto l'assenza di un conferimento formale e scritto di un nuovo incarico;
peraltro, la CP_1 ricorrente, come allega nel proprio atto, veniva affiancata verbalmente come coadiutore della dott.ssa odierna evocata in giudizio (pag. 4 del ricorso, cap. 9). CP_1
In forza dell'inadempimento imputabile al resistente, che ha omesso di emettere un CP_1 provvedimento di revoca, deve applicarsi quanto espresso dalla Corte di Cassazione, laddove ha affermato:
“fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell'incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti”
(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 18/06/2020, n. 11891, conformi Cass. 13 novembre 2018, n. 29169;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/11/2018, n. 29169; Cass. 1 dicembre 2017, n. 28879; Cass. 3 febbraio
2017, n. 2972; Cass. 18 giugno 2014, n. 13867); “non vanno, dunque, confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione; […] anche il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso, come detto, nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109) esclude la configurabilità di un diritto soggettivo del dirigente a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale […]” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 18/06/2020, n. 11891; si veda conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 12/03/2021, n. 7067 e giurisprudenza ivi richiamata;
cfr. “il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nell'art. 109 del d.lgs. n. 267 del
2000), nell'escludere la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale […]”, da Cass. civ., Sez. lavoro, 15/02/2010, n. 3451).
È dunque escluso che sussista un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico e non merita accoglimento la domanda di reintegrazione nella posizione organizzativa in precedenza occupata.
Né il Giudice può adottare un provvedimento sostituendosi all'amministrazione inadempiente, non esistendo un diritto soggettivo, pur leso, alla conservazione dell'incarico.
Né sussiste possibilità concreta di reintegra in una posizione già ricoperta da differente dipendente alla data del deposito del ricorso (26.11.2024), con termine fino al 31.12.2024, tramite un ordine giudiziale che presupporrebbe un provvedimento amministrativo che, come detto, solo il Comune è competente ad
Pag. 6 di 9 emettere.
Al contempo, la ricorrente allega e comprova l'illecito ed il danno che ne consegue.
La condotta omissiva del non è stata improntata a correttezza e spetta il risarcimento del danno CP_1 patrimoniale subito.
Non deve dirsi spettante il danno non patrimoniale, a motivo della difettosa allegazione dei fatti costitutivi del medesimo contenuta a pagina 12 del ricorso, non potendo ammetterlo come provato, nemmeno su un piano presuntivo, da un apodittico danno d'immagine, “professionale e curriculare” evocati nel ricorso, in assenza di una deduzione di elementi o criteri (onere, non assolto, gravante sulla ricorrente) per addivenire, in aggiunta, ad una quantificazione più precisa.
Il danno patrimoniale per lesione di interesse legittimo di diritto privato spetta in quanto correlato con l'inadempimento dell'obbligo di adozione di un provvedimento di revoca motivato (assente nel caso di specie) e deve essere considerato nel quantum valorizzando gli elementi presuntivi forniti dalla ricorrente, ovvero la scelta del di reperire diversa risorsa da altra amministrazione tramite lo scavalco, pur CP_1 avendo un dipendente interno competente, in possesso dell'esperienza pregressa e dell'inquadramento utile allo svolgimento del servizio finanziario e dei tributi oltre che in assenza di una vacanza di organico, in violazione di quanto prevede l'art. 24 comma 1 e quanto prevede l'art. 25 del Regolamento Interno che, nel dettare precise condizioni dell'incarico a soggetti esterni, assegnano priorità a dipendenti interni, nonché
l'affiancamento di fatto alla risorsa assunta a termine per la gestione del servizio.
Sono elementi che rendono equo parametrare il danno nella misura dell'indennità che sarebbe spettata alla ricorrente dal mese di agosto 2024 compreso fino alla data di deposito del ricorso introduttivo (non essendo allegati elementi per accertare la perduranza dell'illegittima privazione), pari ad € 846,16 mensili risultanti dalle buste paga prodotte (doc. n. 6 ric.), con riferimento a 4 mesi, per complessivi € 3.384,64 (€
846,16 x 4), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Il ricorso merita di essere rigettato per il resto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti a motivo della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il a pagare alla ricorrente l'importo netto di € 3.384,64 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pag. 7 di 9 Così deciso in Lodi, il 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 8 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 come espresso dalle premesse del decreto n. 4/2019: “richiamato il proprio decreto n. 3 in data 23.10.2010 con il quale sono state conferite alla sig. le funzioni di responsabile dei servizi finanziari e informatici”, circostanza Parte_1 allegata dalla ricorrente a pag. 3, cap. I del ricorso introduttivo e non contestata dal resistente.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 03/04/2025, alle ore 10:58, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. EMANUELE ASSERETO, in sostituzione Parte_1 dell' NCO. Per , l'avv. MATTIONI ROBERTO MARIO STEFANO, che dichiara che il Controparte_1 Sin . Per nessuno compare, contumace. Controparte_1 Le tive. Il Giudice sospende l'udienza alle ore: 11:17. L'udienza riprende alle ore: 11:51, parti presenti, compreso il Sindaco, . CP_2
Le parti danno atto di non aver raggiunto un accordo. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. replica alle argomentazioni avversarie dando lettura del provvedimento del Parte_1
2019. L'avv. EMANUELE ASSERETO replica alle argomentazioni avversarie, facendo riferimento alle nomine dal 1998. Fa istanza di deposito degli atti di nomina. Parte resistente si oppone all'istanza. Il Giudice respinge l'istanza in quanto irrilevante. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 893/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 FERRARI GIUSEPPE FRANCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MATTIONI Controparte_1 P.IVA_1
O, press è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26/11/2024, premesso di Parte_1 essere dipendente a tempo indeterminato del Comune resistente dal 02.02.1998, inquadrata da ultimo nella categoria “Elevate Qualifiche” (EQ) ai sensi dell'art 12 del CCNL del Comparto, 2019-2021 (funzionario di cat. D3 giuridica, cat. D6 economica), confermata quale responsabile del servizio finanziario ed informatico con decreto di nomina r.g. n. 4 del 02.07.2019, in precedenza conferito con decreto n. 3 del 23.10.2010, ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000, di essere stata collocata in aspettativa non retribuita a decorrere dal 10.05.2024 in occasione della propria candidatura a Sindaco alle elezioni comunali del Comune di sino alla data del termine delle stesse (10.06.2024), della vittoria della lista CP_1 avversaria e della comunicazione di rinuncia alla carica di consigliere comunale, con richiesta di ripresa dell'incarico di responsabile del servizio finanziario, dell'omesso riscontro del alla Controparte_1 richiesta e della successiva nomina, con decreto n. 7 dell'08.07.2024, di una nuova responsabile, la dott.ssa dipendente del , assunta dal ai sensi dell'art. 1 comma CP_1 Parte_2 Controparte_1
557 della L. n. 311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza) con contratto a tempo determinato e parziale, dell'affiancamento della ricorrente alla nuova responsabile nella predisposizione degli atti necessari per il servizio, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il e con per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_1 conclusioni: “la sig.ra ut supra rappresenta e difesa, chiede che codesto Ill.mo Giudice del Lavoro di Parte_1
Pag. 1 di 9 Lodi, in funzione di Tribunale del Lavoro, previa la fissazione dell'udienza di discussione nonché le declaratorie e statuizioni del caso, voglia accogliere le seguenti conclusioni: - nel merito in principalità:• accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca di posizione organizzativa di responsabile dell'area Servizi Finanziari-Tributi disposta nei confronti della ricorrente,
[...]
da parte del avvenuta in assenza di un formale provvedimento scritto e motivato • per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, disporre la reintegrazione della ricorrente nella posizione organizzativa di cui sopra, precedentemente occupata;
• accertare e dichiarare l'illegittimità dell'affidamento della relativa posizione organizzativa a consulente esterno all'Ente, dr.ssa
• condannare il al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1 Controparte_1 subito dalla ricorrente, sig.ra da quantificarsi a partire dalla misura corrispondente alla retribuzione economica che Pt_1 sarebbe spettata alla ricorrente per la titolarità della posizione organizzativa nel periodo di illegittima privazione (846,16 euro mensili) e, per quanto concerne il danno non patrimoniale, in via equitativa”.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando le argomentazioni Controparte_1 avversarie, adducendo dell'invalidità del decreto di nomina n. 4/2019 per mancanza di motivazione e per difetto di apposizione di un termine finale e dunque dell'assenza a monte di un valido atto attributivo dell'incarico, sostenendo il concorso della ricorrente nella causazione della situazione di grave irregolarità e la necessità di fare ricorso all'istituto previsto dall'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, della situazione di fatto protrattasi per quasi un quinquennio, contestando la sussistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale, argomentando sulla correttezza della condotta dell'ente, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto. non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare Controparte_1 notificazione perfezionatasi a mani nei suoi confronti in data 05.12.2024.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, ritenuta irrilevante.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. si duole che, a seguito delle elezioni del 10.06.2024 e dopo la rinuncia all'incarico di Parte_1
Consigliere Comunale del 17.06.2024 (doc. n. 8 ric.), il non le avrebbe garantito Controparte_1
l'incarico dirigenziale/posizione organizzativa di responsabile dei servizi finanziari e informatici del ottenuta dal 26.05.2019 (e in precedenza ricoperta quantomeno dal 23.10.20101), giusta decreto n. CP_1
4/2019 (doc. n. 1 ric.) e sospesa per aspettativa non retribuita e ferie (con rientro in servizio in data
21.06.2024), in assenza di un formale provvedimento di revoca motivato, mentre avrebbe incaricato della responsabilità del servizio, tramite la procedura di c.d. “scavalco d'eccedenza” ed ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, differente dipendente di altra amministrazione, assunto dallo stesso con CP_1 contratto a termine, giusta decreto n. 7 del 08.07.2024 (doc. n. 3 ric.).
Il sostiene sul punto che l'atto di conferimento dell'incarico sarebbe viziato da difetto Controparte_1 di motivazione e di apposizione di un termine finale e che tale situazione di fatto, al cui protrarsi ultra- triennale avrebbe concorso con la propria condotta la ricorrente, renderebbe non necessario un atto finale formale di revoca, corredato da motivazione.
Per migliore chiarezza della questione, occorre ripercorrere il quadro normativo, legislativo, regolamentare e contrattuale, che incide sulla fattispecie in esame.
L'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 prevede: “gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
L'art. 18 del CCNL 2019-2021 in materia di “conferimento e revoca degli incarichi di EQ” prevede: “
1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. […] 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. […]
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare” (doc. n. 14 estratto, fasc. ric.).
L'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 (fonte primaria) rinvia alla fonte secondaria rappresentata dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi per la fissazione delle modalità per il conferimento dell'incarico dirigenziale. Il regolamento, a differenza di quanto esposto dal non stabilisce una durata triennale, CP_1 bensì a tempo determinato, esplicando che sia comunque non superiore al mandato del sindaco.
L'art. 14 comma 2 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di CP_1 stabilisce, infatti: “2) Gli incarichi di responsabile di servizio sono conferiti a tempo determinato di durata, comunque non superiore a quella del mandato del sindaco. L'incarico può essere revocato con provvedimento scritto e motivato e con le
Pag. 3 di 9 modalità previste dal CCNL da parte degli organi preposti: - per scadenza naturale individuata nel provvedimento di nomina;
- per inosservanza delle direttive dell'organo sovraordinato (sindaco- assessore di riferimento); - mancato raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi assegnati;
- responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro. 3) L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato e/o revocato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, s'intendono articolare diversamente i servizi” (doc. n. 16 ric., doc. n. 2 res.).
Con decreto n. 4/2019 il Sindaco (al tempo) in carica nominava la ricorrente, dipendente di cat. D5, profilo di funzionario contabile, quale responsabile dei servizi finanziari fino alla scadenza del mandato del Sindaco
(termine di scadenza naturale), applicando la disposizione di fonte secondaria e regolamentare di cui all'art. 14 comma 2 sopra richiamata (non considerata dal nelle rispettive difese). CP_1
Ad onor del vero, si riscontra la medesima durata temporale “fino alla scadenza del mandato del Sindaco” nei decreti di nomina del per la dott.ssa questi non opportunamente Parte_3 CP_1 censurati dal resistente (cfr. doc. n. 7 res.).
Con particolare riferimento alla motivazione, la tesi del deve essere disattesa. CP_1
Il resistente, per la prima volta, nella memoria difensiva e a oltre dieci anni dal primo incarico di
CP_1 responsabile del servizio finanziario conferito alla dipendente, rappresenta dell'invalidità di un atto che lo stesso ha emesso (identico per contenuto motivazionale per la dott.ssa come emerge da
CP_1 CP_1 un raffronto tra i docc. nn. 1 e 3 fascicolo della ricorrente, cosa che, seguendo alla lettera tale tesi, per un principio di coerenza sarebbe viziata la nomina della
contro
-interessata) in relazione ad un servizio usufruito dal e prestato da una dipendente. Da tale tesi consegue che il datore di lavoro pubblico
CP_1 ha tollerato la situazione “di fatto” di presunta illegittimità, che si è verificata nel corso degli anni di conferma dell'incarico dirigenziale, al contempo usufruendo della gestione del servizio da parte del dipendente qualificato, il che comporta di certo una insussistenza di un concorso nella produzione del danno, laddove è onere del (e non del dipendente) porre rimedio a situazioni dallo stesso
CP_1 provocate.
Ma l'atto di nomina esiste e non è invalido, di talché non è possibile evocare la tesi della “situazione di fatto”, che parrebbe richiamare il “funzionario di fatto”, con un rischio di annullabilità di tutti gli atti da questo emessi.
A ben vedere, il decreto di nomina della ricorrente del 2019 rispecchia il contenuto motivazionale, dacché le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali non indicano con precisione il minimo contenuto motivazionale ed anzi il comma 2 dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 espressamente prevede che il provvedimento di attribuzione del Sindaco possa essere emesso “anche in deroga ad ogni diversa disposizione” mentre l'art. 14 del regolamento comunale (normativa secondaria) non prevede l'obbligo di motivazione: sia sufficiente osservare che il decreto n. 4/2019 richiama le disposizioni di legge applicate (artt. 50, comma
Pag. 4 di 9 10, 107, 109 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000), richiama per relationem il decreto n. 3/2010 di conferimento delle funzioni di responsabile dei servizi finanziari ed informatici, richiama l'art. 9 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ravvisa la opportunità di conferire la responsabilità di alcuni servizi alla ricorrente ed è motivato, pur sinteticamente, ma in ossequio alla disposizione regolamentare richiamata.
Alla data di scadenza naturale dell'incarico, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate, il CP_1 avrebbe dovuto emettere un provvedimento scritto e motivato di revoca dell'incarico.
Tuttavia, per espressa ammissione del resistente, che argomenta sull'invalidità a monte del CP_1 rapporto, tale provvedimento non vi è stato.
Occorre a tal proposito condividere quanto già espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22926 del 22.07.2022: “ebbene, la suddetta disciplina prevede, dunque, che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate;
quanto, in particolare alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972)”
(cfr. conformi Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 03/02/2017, n. 2972, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
18/04/2017, n. 9728, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/09/2010, n. 19009).
L'atto di revoca, come è noto, “pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal D. Lgs. n. 267 del
2000 - va considerato alla stregua di atto di alta amministrazione anziché politico, considerato che lo stesso non costituisce espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti né risulta comunque connotato da libertà nei fini, risultando piuttosto ben sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti” (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
28/02/2023, n. 2071).
Nel caso di specie, piuttosto, come è pacifico tra le parti, la revoca era indirettamente scaturita dal conferimento dello stesso incarico ad un dipendente esterno, per effetto del quale la ricorrente era privata dei compiti precedentemente assegnati.
Non sussiste dunque un atto formale, motivato e scritto.
La condotta del non è risultata conforme alle prescrizioni regolamentari e deve, in definitiva, CP_1 censurarsi l'omessa adozione di un provvedimento formale e motivato di revoca dell'incarico conferito alla ricorrente.
La tutela ottenibile considera che la ricorrente è rientrata in servizio successivamente alla scadenza del mandato del Sindaco (termine dell'incarico conferito con decreto n. 4/2019), come emerge dalle circostanze addotte sopra, ovvero che le elezioni erano in data 10.06.2024 e che nella comunicazione a mezzo pec del 08.07.2024 la ricorrente rappresentava di essere rientrata in servizio il 21.06.2024, a seguito
Pag. 5 di 9 del godimento delle ferie (doc. n. 9 res. cit.).
Ciò evidenzia l'assenza tanto di un provvedimento formale e motivato di revoca dell'incarico, poi incorso nel termine naturale di scadenza consistente nella cessazione del mandato del precedente Sindaco di quanto l'assenza di un conferimento formale e scritto di un nuovo incarico;
peraltro, la CP_1 ricorrente, come allega nel proprio atto, veniva affiancata verbalmente come coadiutore della dott.ssa odierna evocata in giudizio (pag. 4 del ricorso, cap. 9). CP_1
In forza dell'inadempimento imputabile al resistente, che ha omesso di emettere un CP_1 provvedimento di revoca, deve applicarsi quanto espresso dalla Corte di Cassazione, laddove ha affermato:
“fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell'incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti”
(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 18/06/2020, n. 11891, conformi Cass. 13 novembre 2018, n. 29169;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/11/2018, n. 29169; Cass. 1 dicembre 2017, n. 28879; Cass. 3 febbraio
2017, n. 2972; Cass. 18 giugno 2014, n. 13867); “non vanno, dunque, confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione; […] anche il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso, come detto, nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109) esclude la configurabilità di un diritto soggettivo del dirigente a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale […]” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 18/06/2020, n. 11891; si veda conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 12/03/2021, n. 7067 e giurisprudenza ivi richiamata;
cfr. “il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nell'art. 109 del d.lgs. n. 267 del
2000), nell'escludere la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale […]”, da Cass. civ., Sez. lavoro, 15/02/2010, n. 3451).
È dunque escluso che sussista un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico e non merita accoglimento la domanda di reintegrazione nella posizione organizzativa in precedenza occupata.
Né il Giudice può adottare un provvedimento sostituendosi all'amministrazione inadempiente, non esistendo un diritto soggettivo, pur leso, alla conservazione dell'incarico.
Né sussiste possibilità concreta di reintegra in una posizione già ricoperta da differente dipendente alla data del deposito del ricorso (26.11.2024), con termine fino al 31.12.2024, tramite un ordine giudiziale che presupporrebbe un provvedimento amministrativo che, come detto, solo il Comune è competente ad
Pag. 6 di 9 emettere.
Al contempo, la ricorrente allega e comprova l'illecito ed il danno che ne consegue.
La condotta omissiva del non è stata improntata a correttezza e spetta il risarcimento del danno CP_1 patrimoniale subito.
Non deve dirsi spettante il danno non patrimoniale, a motivo della difettosa allegazione dei fatti costitutivi del medesimo contenuta a pagina 12 del ricorso, non potendo ammetterlo come provato, nemmeno su un piano presuntivo, da un apodittico danno d'immagine, “professionale e curriculare” evocati nel ricorso, in assenza di una deduzione di elementi o criteri (onere, non assolto, gravante sulla ricorrente) per addivenire, in aggiunta, ad una quantificazione più precisa.
Il danno patrimoniale per lesione di interesse legittimo di diritto privato spetta in quanto correlato con l'inadempimento dell'obbligo di adozione di un provvedimento di revoca motivato (assente nel caso di specie) e deve essere considerato nel quantum valorizzando gli elementi presuntivi forniti dalla ricorrente, ovvero la scelta del di reperire diversa risorsa da altra amministrazione tramite lo scavalco, pur CP_1 avendo un dipendente interno competente, in possesso dell'esperienza pregressa e dell'inquadramento utile allo svolgimento del servizio finanziario e dei tributi oltre che in assenza di una vacanza di organico, in violazione di quanto prevede l'art. 24 comma 1 e quanto prevede l'art. 25 del Regolamento Interno che, nel dettare precise condizioni dell'incarico a soggetti esterni, assegnano priorità a dipendenti interni, nonché
l'affiancamento di fatto alla risorsa assunta a termine per la gestione del servizio.
Sono elementi che rendono equo parametrare il danno nella misura dell'indennità che sarebbe spettata alla ricorrente dal mese di agosto 2024 compreso fino alla data di deposito del ricorso introduttivo (non essendo allegati elementi per accertare la perduranza dell'illegittima privazione), pari ad € 846,16 mensili risultanti dalle buste paga prodotte (doc. n. 6 ric.), con riferimento a 4 mesi, per complessivi € 3.384,64 (€
846,16 x 4), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Il ricorso merita di essere rigettato per il resto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti a motivo della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il a pagare alla ricorrente l'importo netto di € 3.384,64 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pag. 7 di 9 Così deciso in Lodi, il 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 come espresso dalle premesse del decreto n. 4/2019: “richiamato il proprio decreto n. 3 in data 23.10.2010 con il quale sono state conferite alla sig. le funzioni di responsabile dei servizi finanziari e informatici”, circostanza Parte_1 allegata dalla ricorrente a pag. 3, cap. I del ricorso introduttivo e non contestata dal resistente.
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