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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2371/2022 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. BASSI SIMONE e dell'avv. NOVELLI ANNA, elettivamente domiciliata in VIALE RANDI 37 48121 RAVENNA presso il difensore avv. BASSI
SIMONE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ET SI e dell'avv. TUBERTINI LARA, elettivamente domiciliato in
VIALE DE AMICIS 34 40026 IMOLA (BO) presso il difensore avv. ET
SI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 333.421,58, oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio, formulata da parte attrice nei confronti del sig. per le CP_1
seguenti voci: perdita dell'unità da diporto “BI Jo”, utilizzata per l'attività di pesca turistica a Capoverde;
mancato guadagno da settembre 2015 a marzo 2022 parametrato sulla tariffa del contratto di noleggio stipulato in data 26/03/2013; rimborso dei costi sostenuti per il materiale necessario alla riparazione della predetta imbarcazione a seguito dell'incendio dell'impianto elettrico dell'agosto 2015, nonché dei premi assicurativi corrisposti in relazione alle annualità 2016-2017.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti CP_1
prospettata dall'attrice, rilevando in particolare che ogni onere e responsabilità inerente l'unità da diporto “BI Jo” doveva ritenersi ascrivibile alla proprietaria ovvero al sig.
responsabile tecnico e custode dell'imbarcazione in forza del contratto Controparte_2
di noleggio del 26/03/2013. Il convenuto negava inoltre di aver assunto alcun impegno vincolante finalizzato a sopportare i costi di riparazione del natante, non vantando alcun diritto sul bene, e insisteva per il rigetto di tutte le domande formulate in suo danno.
Dopo il rituale deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita solo su base documentale e, con ordinanza del 28/05/2025, veniva infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Com'è dato evincere dai documenti di causa, con “Contratto di noleggio dell'imbarcazione” stipulato in data 26/03/2013 (doc. 1 prodotto dall'attrice) la società
CANTIERE (oggi Controparte_3
DELLA noleggiava alla società Controparte_4
con sede a Capoverde, l'imbarcazione di sua Controparte_5
proprietà DC 9”, denominata “BI Jo”, da utilizzare esclusivamente per Parte_1
“attività di charter di pesca” a fronte di una tariffa mensile di Euro 2.500,00 per la
2 durata di tre anni.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, le parti convenivano che:
- “il sig. in qualità di responsabile per la Controparte_2 Controparte_5
si impegna a prendere in consegna l'imbarcazione in oggetto e a prendersene cura con la diligenza del buon padre di famiglia”;
- “il sig. in qualità di responsabile della Controparte_2 Controparte_5
si impegna inoltre ad eseguire o a far eseguire da personale capace e competente … le operazioni di manutenzione ordinaria” ivi elencate, con la precisazione che “in caso di guasto o difetto di funzionamento dell'imbarcazione non imputabile a colpa … o alle manutenzioni facenti capo alla , i proprietari Controparte_5
provvederanno a propria cura e spese … ai ripristini”;
- “la è responsabile per la conservazione e l'utilizzo della Controparte_5
barca nei confronti dei proprietari … e comunque per ogni conseguenza derivante dall'utilizzo e della detenzione dell'imbarcazione noleggiata”;
- “il sig. in qualità di responsabile per la Controparte_2 Controparte_5
è costituito custode dell'imbarcazione”;
- “l'assicurazione è a carico dei proprietari”.
Dal contenuto del regolamento negoziale emerge che, con la sottoscrizione del contratto di noleggio del 26/03/2013, la società nella Controparte_5
persona del responsabile sig. aveva assunto le obbligazioni di prendere Controparte_2
in consegna, curare la manutenzione ordinaria e fungere da custode dell'unità da diporto
“BI Jo”, restando invece a carico della proprietaria – odierna attrice – l'onere economico delle riparazioni non imputabili a fatto, colpa e responsabilità dell'altro contraente, nonché dell'assicurazione dell'imbarcazione.
Il predetto contratto non reca alcun riferimento, neppure implicito o indiretto, all'odierno convenuto. Il sig. pertanto, al contrario di quanto CP_1
3 sostenuto dall'attrice, non risulta aver assunto alcuna obbligazione di gestire l'imbarcazione, mantenere i rapporti con gli utilizzatori in loco e pagare i premi assicurativi in cambio di una partecipazione agli utili prodotti dall'impiego del suddetto natante.
Sebbene dagli atti e documenti di causa emerga l'esistenza tra le parti di reciproci rapporti di pregressa conoscenza, collaborazione, disponibilità e condivisione di interessi economici riferiti alla diversa società e alla Controparte_6
differente imbarcazione “ELIAS II”, di cui il convenuto risulta essere rispettivamente socio e proprietario pro quota per 4 carati, l'attrice non ha invece dimostrato né la vigenza dell'asserito accordo verbale – peraltro in evidente contrasto con il dettato contrattuale – relativo all'unità da diporto “BI Jo” noleggiata alla società
[...]
né la corresponsione di utili in favore del sig. Controparte_5
per l'asserita attività espletata. CP_1
Parimenti indimostrata è l'intera prospettazione dei fatti di causa relativa all'incendio dell'impianto elettrico subito dall'imbarcazione “BI Jo” ad agosto 2015, rispetto al quale non consta che l'attrice abbia sollevato alcuna doglianza nei confronti della società
e del suo responsabile sig. Controparte_5 Controparte_2
nella loro qualità di custodi dell'imbarcazione in forza del contratto di noleggio sottoscritto il 26/03/2013, né abbia svolto accertamenti finalizzati a verificare se l'onere delle riparazioni, in base al predetto regolamento negoziale e alle relative responsabilità, fosse a carico della proprietà o dell'utilizzatore.
Sul punto si ritiene di non poter attribuire alcun rilievo probatorio neppure allo scambio mail intercorso tra l'attrice e il sig. tra il 2016 e il 2017 (docc. 10- CP_1
13 prodotti dall'attrice), posto che la disponibilità manifestata da quest'ultimo – su base volontaristica e senza alcun obbligo giuridico – a sostenere i costi della manodopera per il ripristino dell'impianto elettrico dell'imbarcazione “BI Jo”, oltre ad essere inserita nel contesto di un confronto più ampio inerente anche imbarcazioni estranee al presente
4 giudizio, è stata revocata per facta concludentia nel momento in cui il convenuto non ha accettato il preventivo dell'elettricista.
Le risultanze emergenti dalla documentazione in atti smentiscono inoltre l'asserita assunzione, da parte del convenuto, dell'obbligazione di pagare i premi dell'assicurazione e di gestire il sinistro dell'agosto 2015. Si legge infatti testualmente nella sentenza n. 1383/2022 del Tribunale di Bologna – di cui tuttavia non si dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato – (doc. 17 prodotto dall'attrice): “il pagamento Cont della polizza per l'importo di Euro 1.200,00= riferibile al natante BI Jo è avvenuto in data 23.04.2015 da parte della sola ”, ossia un soggetto Controparte_8
diverso dal convenuto. Non risulta infine il rilascio di alcuna procura che legittimasse il sig. ad agire in nome, per conto e nell'interesse dell'attrice per la CP_1
richiesta dell'indennizzo.
Va poi ribadita la palese inammissibilità della prova per testi dedotta dall'attrice, già rilevata con l'ordinanza istruttoria del 05/04/2024, in quanto avente ad oggetto presunti accordi negoziali conclusi tra le odierne parti in causa, prospettati in una capitolazione dal contenuto assolutamente generico e non circostanziato, oltre che in contrasto con il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
Deve pertanto concludersi, alla luce degli elementi validamente acquisiti in causa, che non risulta provata l'asserita assunzione, da parte del sig. , di CP_1
impegni contrattuali relativi alla gestione, alla custodia e alla manutenzione dell'imbarcazione da diporto “BI Jo”.
La pretesa creditoria avanzata dalla società attrice nei confronti del convenuto deve pertanto ritenersi del tutto priva di fondamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita
5 ogni diversa ed ulteriore domanda o eccezione, così decide:
1) rigetta integralmente la domanda di parte attrice per le ragioni esposte nella parte motiva;
2) condanna rifondere al Parte_1
convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%,
CPA e IVA se dovuta.
Ravenna, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Vicini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Mariagrazia Gabriele GOP, addetta all'UPP.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2371/2022 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. BASSI SIMONE e dell'avv. NOVELLI ANNA, elettivamente domiciliata in VIALE RANDI 37 48121 RAVENNA presso il difensore avv. BASSI
SIMONE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ET SI e dell'avv. TUBERTINI LARA, elettivamente domiciliato in
VIALE DE AMICIS 34 40026 IMOLA (BO) presso il difensore avv. ET
SI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 333.421,58, oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio, formulata da parte attrice nei confronti del sig. per le CP_1
seguenti voci: perdita dell'unità da diporto “BI Jo”, utilizzata per l'attività di pesca turistica a Capoverde;
mancato guadagno da settembre 2015 a marzo 2022 parametrato sulla tariffa del contratto di noleggio stipulato in data 26/03/2013; rimborso dei costi sostenuti per il materiale necessario alla riparazione della predetta imbarcazione a seguito dell'incendio dell'impianto elettrico dell'agosto 2015, nonché dei premi assicurativi corrisposti in relazione alle annualità 2016-2017.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti CP_1
prospettata dall'attrice, rilevando in particolare che ogni onere e responsabilità inerente l'unità da diporto “BI Jo” doveva ritenersi ascrivibile alla proprietaria ovvero al sig.
responsabile tecnico e custode dell'imbarcazione in forza del contratto Controparte_2
di noleggio del 26/03/2013. Il convenuto negava inoltre di aver assunto alcun impegno vincolante finalizzato a sopportare i costi di riparazione del natante, non vantando alcun diritto sul bene, e insisteva per il rigetto di tutte le domande formulate in suo danno.
Dopo il rituale deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita solo su base documentale e, con ordinanza del 28/05/2025, veniva infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Com'è dato evincere dai documenti di causa, con “Contratto di noleggio dell'imbarcazione” stipulato in data 26/03/2013 (doc. 1 prodotto dall'attrice) la società
CANTIERE (oggi Controparte_3
DELLA noleggiava alla società Controparte_4
con sede a Capoverde, l'imbarcazione di sua Controparte_5
proprietà DC 9”, denominata “BI Jo”, da utilizzare esclusivamente per Parte_1
“attività di charter di pesca” a fronte di una tariffa mensile di Euro 2.500,00 per la
2 durata di tre anni.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, le parti convenivano che:
- “il sig. in qualità di responsabile per la Controparte_2 Controparte_5
si impegna a prendere in consegna l'imbarcazione in oggetto e a prendersene cura con la diligenza del buon padre di famiglia”;
- “il sig. in qualità di responsabile della Controparte_2 Controparte_5
si impegna inoltre ad eseguire o a far eseguire da personale capace e competente … le operazioni di manutenzione ordinaria” ivi elencate, con la precisazione che “in caso di guasto o difetto di funzionamento dell'imbarcazione non imputabile a colpa … o alle manutenzioni facenti capo alla , i proprietari Controparte_5
provvederanno a propria cura e spese … ai ripristini”;
- “la è responsabile per la conservazione e l'utilizzo della Controparte_5
barca nei confronti dei proprietari … e comunque per ogni conseguenza derivante dall'utilizzo e della detenzione dell'imbarcazione noleggiata”;
- “il sig. in qualità di responsabile per la Controparte_2 Controparte_5
è costituito custode dell'imbarcazione”;
- “l'assicurazione è a carico dei proprietari”.
Dal contenuto del regolamento negoziale emerge che, con la sottoscrizione del contratto di noleggio del 26/03/2013, la società nella Controparte_5
persona del responsabile sig. aveva assunto le obbligazioni di prendere Controparte_2
in consegna, curare la manutenzione ordinaria e fungere da custode dell'unità da diporto
“BI Jo”, restando invece a carico della proprietaria – odierna attrice – l'onere economico delle riparazioni non imputabili a fatto, colpa e responsabilità dell'altro contraente, nonché dell'assicurazione dell'imbarcazione.
Il predetto contratto non reca alcun riferimento, neppure implicito o indiretto, all'odierno convenuto. Il sig. pertanto, al contrario di quanto CP_1
3 sostenuto dall'attrice, non risulta aver assunto alcuna obbligazione di gestire l'imbarcazione, mantenere i rapporti con gli utilizzatori in loco e pagare i premi assicurativi in cambio di una partecipazione agli utili prodotti dall'impiego del suddetto natante.
Sebbene dagli atti e documenti di causa emerga l'esistenza tra le parti di reciproci rapporti di pregressa conoscenza, collaborazione, disponibilità e condivisione di interessi economici riferiti alla diversa società e alla Controparte_6
differente imbarcazione “ELIAS II”, di cui il convenuto risulta essere rispettivamente socio e proprietario pro quota per 4 carati, l'attrice non ha invece dimostrato né la vigenza dell'asserito accordo verbale – peraltro in evidente contrasto con il dettato contrattuale – relativo all'unità da diporto “BI Jo” noleggiata alla società
[...]
né la corresponsione di utili in favore del sig. Controparte_5
per l'asserita attività espletata. CP_1
Parimenti indimostrata è l'intera prospettazione dei fatti di causa relativa all'incendio dell'impianto elettrico subito dall'imbarcazione “BI Jo” ad agosto 2015, rispetto al quale non consta che l'attrice abbia sollevato alcuna doglianza nei confronti della società
e del suo responsabile sig. Controparte_5 Controparte_2
nella loro qualità di custodi dell'imbarcazione in forza del contratto di noleggio sottoscritto il 26/03/2013, né abbia svolto accertamenti finalizzati a verificare se l'onere delle riparazioni, in base al predetto regolamento negoziale e alle relative responsabilità, fosse a carico della proprietà o dell'utilizzatore.
Sul punto si ritiene di non poter attribuire alcun rilievo probatorio neppure allo scambio mail intercorso tra l'attrice e il sig. tra il 2016 e il 2017 (docc. 10- CP_1
13 prodotti dall'attrice), posto che la disponibilità manifestata da quest'ultimo – su base volontaristica e senza alcun obbligo giuridico – a sostenere i costi della manodopera per il ripristino dell'impianto elettrico dell'imbarcazione “BI Jo”, oltre ad essere inserita nel contesto di un confronto più ampio inerente anche imbarcazioni estranee al presente
4 giudizio, è stata revocata per facta concludentia nel momento in cui il convenuto non ha accettato il preventivo dell'elettricista.
Le risultanze emergenti dalla documentazione in atti smentiscono inoltre l'asserita assunzione, da parte del convenuto, dell'obbligazione di pagare i premi dell'assicurazione e di gestire il sinistro dell'agosto 2015. Si legge infatti testualmente nella sentenza n. 1383/2022 del Tribunale di Bologna – di cui tuttavia non si dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato – (doc. 17 prodotto dall'attrice): “il pagamento Cont della polizza per l'importo di Euro 1.200,00= riferibile al natante BI Jo è avvenuto in data 23.04.2015 da parte della sola ”, ossia un soggetto Controparte_8
diverso dal convenuto. Non risulta infine il rilascio di alcuna procura che legittimasse il sig. ad agire in nome, per conto e nell'interesse dell'attrice per la CP_1
richiesta dell'indennizzo.
Va poi ribadita la palese inammissibilità della prova per testi dedotta dall'attrice, già rilevata con l'ordinanza istruttoria del 05/04/2024, in quanto avente ad oggetto presunti accordi negoziali conclusi tra le odierne parti in causa, prospettati in una capitolazione dal contenuto assolutamente generico e non circostanziato, oltre che in contrasto con il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
Deve pertanto concludersi, alla luce degli elementi validamente acquisiti in causa, che non risulta provata l'asserita assunzione, da parte del sig. , di CP_1
impegni contrattuali relativi alla gestione, alla custodia e alla manutenzione dell'imbarcazione da diporto “BI Jo”.
La pretesa creditoria avanzata dalla società attrice nei confronti del convenuto deve pertanto ritenersi del tutto priva di fondamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita
5 ogni diversa ed ulteriore domanda o eccezione, così decide:
1) rigetta integralmente la domanda di parte attrice per le ragioni esposte nella parte motiva;
2) condanna rifondere al Parte_1
convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%,
CPA e IVA se dovuta.
Ravenna, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Vicini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Mariagrazia Gabriele GOP, addetta all'UPP.
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