Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Giudice Dr. Francesca Cosentino
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14006/2024, vertente TRA
(TORINO (TO), 16/09/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
CALONZI FRANCESCA;
E
(OM (RM), 02/09/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte 1
GALEOTA CAMILLA;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e Controparte_1 chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte 1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto il 01/05/2005 a OM (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 00128 parte 2 serie A03 anno 2005).
-
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol. 6193/2023 del 25/05/2023 RG n. 40329/2022 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1 le figlie minori AB ed EM (rispettivamente nate a Roma in data
6/05/2010 e 12/04/2013) verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso l'abitazione della madre;
2 il sig. TA potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le richieste ed esigenze delle figlie e, in caso di disaccordo: a fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19,00; la settimana in cui le figlie non stanno con il padre nel weekend quest'ultimo potrà trascorrere con loro dal giovedì all'uscita da scuola a venerdì alle 19.00;
nelle vacanze pasquali per l'intero periodo da alternare, di anno in anno, con una intera settimana nel periodo invernale;
nel periodo estivo per
15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 marzo di ciascun anno;
alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività. Le bimbe trascorreranno il giorno del loro compleanno con i genitori ad anni alterni, con l'accortezza che stiano insieme durante la detta festività;
3 il sig. TA verserà entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra GI la soma di € 900,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie AB ed EM (€ 450,00 per ciascuna figlia, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Tale assegno potrà essere utilizzato per spese afferenti al mantenimento dei figli, con esclusione di qualsiasi altro utilizzo.orion
4 In ogni caso al suindicato importo previsto per il mantenimento ordinario, in disparte il soggetto obbligato, dovrà rimborsare il 50% delle seguenti spese straordinarie documentate, e segnatamente quelle previstere disciplinate dal predetto protocollo del Tribunale di Roma e qui richiamato:
A) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche, ripetizioni e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter, se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza,
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, motorino). Tome drame Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi per presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
B) Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo di assicurazione il mezzo di trasporto.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione o whatapps) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni, e ciò quando l'importo complessivamente anticipato avrà raggiunto la somma di € 200,00. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5 AB ed EM hanno sempre frequentato scuole private, tuttavia da questo anno, per comune volontà dei genitori, sono state iscritte alla scuola pubblica;
tuttavia, nel caso in cui si dovessero riscontrare difficoltà, anche ambientali, i genitori, senza indugio, assumeranno i provvedimenti necessari ad eliminare tale stato di difficoltà, non escluso il fatto di reiscriverle in istituti privati, anche in corso d'anno, ove possibile.
6 la casa familiare sita in Roma, via Carlo Denina, n. 72, verrà
definitivamente assegnata alla sig.ra GI, che ne è proprietaria;
crap!
7 le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e, con il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente ricorso, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in ragione del rapporto di coniugio;
8 le parti si danno reciprocamente assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/05/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14006/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/05/2005 a OM
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 00128 parte 2 serie A03 anno 2005) tra (TORINO (TO), 16/09/1974) e Parte 1
Controparte_1 (OM (RM), 02/09/1972), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Filomena Albano Marta Ienzi