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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6957 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 17544 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
(avv.to C.Nicastro) Parte 1
ricorrente e
D
C
Controparte 1 resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato premetteva in fatto: era stata assunta Parte 1
in Roma ed ivi ha lavorato ininterrottamente alle dipendenze della società convenuta, esercente attività di ristorante, bar e vendita al dettaglio di prodotti caseari, dal 07.04.2022 al
25.09.2023, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
inizialmente era stata assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
(scadenza fissata al 06.11.2022) ed orario full-time (n. 40 ore settimanali) per lo svolgimento delle mansioni di “cassiere di pubblico esercizio" con inquadramento al livello 6° super del c.c.n.l. pubblici esercizi e sede di lavoro in Roma, Via Affile n. 51; in data 07.11.2022, senza alcuna soluzione di continuità e senza modifica alcuna delle caratteristiche salienti dell'attività lavorativa espletata (mansioni, sede di lavoro, giorni lavorati, organizzazione e direzione aziendale), il rapporto lavorativo è stato trasformato in tempo indeterminato part- time (n. 30 ore settimanali), con inquadramento nel superiore 5° livello anche se, di fatto, detto livello di inquadramento in busta paga e la relativa retribuzione è sempre rimasto sui parametri dell'inferiore livello 6° super;
seguendo le direttive e le istruzioni della parte convenuta, nella persona dei soggetti preposti alla direzione ed organizzazione aziendale, sig.ri Parte_2 aveva sempre espletato le mansioni di gerente dell'esercizio commerciale gestito dalla società convenuta nonché cassiera, barista e addetta alle pulizie del lovale e dei servizi igienici;
aveva lavorato dal 07.04.2022 al 30.11.2022 con orario dalle ore 07.00 alle ore 17.00 oppure dalle ore 09.00 alle ore 19.00 senza alcuna pausa dal lunedì al giovedì e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 nelle giornate di sabato e domenica, sempre senza alcuna pausa;
dall'01.12.2022 al 25.09.2023 aveva lavorato con orario dalle ore 09.00 alle ore 23.00 dal lunedì al giovedì; dalle ore 10.00 alla mezzanotte nella giornata di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 22.00 nella giornata di domenica;
dal 04.06.2023 al
24.09.2023 si era trovata in stato di malattia debitamente certificato, senza ricevere tuttavia la relativa retribuzione.
Argomentato in ordine alla sussistenza inter partes di rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo ( 07.04.2022 al 25.09.2023) ed al proprio diritto al pagamento di differenze retributive parametrate al 4°,o in subordine 5° liv CCNL Pubblici esercizi, concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare, occorrendo, la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 07.04.2022 al 25.09.2023, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., all'inquadramento al livello 4° del c.c.n.l. pubblici esercizi (o, in subordine, al
5° livello) a decorrere dalla data di assunzione (07.04.2022) e/o dalla successiva data ritenuta di Giustizia, ed al relativo trattamento economico e normativo;
condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
29.290,73 (di cui € 2.396,81 a titolo di T.F.R.) come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost.
e/o in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione"; il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi..
Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta non si costituiva .
La domanda merita accoglimento nei termini di cui appresso. La teste indifferente
[...] Tes 1 ha dichiarato "Ho lavorato per la società dall'inverno Parte 3
2021, non ricordo il mese, fino al 27/3/2023. Preciso che ho lavorato presso la sede di Via
Affile dal 1/3/2022 quando venne aperta quella sede. Lavoravo con mansioni di commessa di banco 4 livello CCNL pubblici esercizi. la ricorrente è stata assunta intorno ad aprile
2022 e svolgeva le stesse mie mansioni di commessa di banco. Io lavoravo part time a 36 ore settimanali la ricorrente era full time fino a che io ho lavorato lì. Lavoravamo a turni dalle 7,00 alle 17,00 o dalle 9,00 alle 19,00 o turni pomeridiani dalle 15,00 alle 22,00.
Quando io mi sono dimessa la ricorrente lavorava ancora lì".
Testimone 2 ha dichiarato "Ho lavorato per la Il teste dal 9/6/2022 al 28/2/2023 con mansioni di pizzaiolo presso società Parte_3
l'esercizio in via Affile 51. La ricorrente quando io sono arrivato già lavorava lì con mansioni cassiera e quando serviva anche di cameriera. io lavoravo dalle 10,00 alle 15,00
e poi dalle 17,00 alle 22,00. la ricorrente lavorava su turni dalle 7,00 alle 17,00, o 9,00 alle
19,00 o 10,00 fino alle 20,00; gli orari cambiavano e non posso riferire il suo orario preciso. Io lavoravo anche la domenica e riposavo il lunedì. La ricorrente lavorava tutte le domeniche Le mansioni svolte dalla ricorrente così come emergenti dalle risultanze complessive dell'istruttoria svolta sono riconducibili al 4° liv CCNL Pubblici esercizi, s( secondo la relativa declaratoria “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite"); i testi hanno poi confermato che la ricorrente durante l'intero periodo aveva lavorato full time.
Alla stregua di tali risultanze, come da conteggi subordinati depositati da parte ricorrente con espunzione del lavoro straordinario ed effettuati secondo corretti parametri, deve condannarsi la convenuta al pagamento in favore del ricorrete alla complessiva somma di €
21981,25 8 di cui € 2396,81 a titolo di TFR ), oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede;
- accerta e dichiara la sussistenza inter parte di rapporto di lavoro subordinato full time dal
07.04.2022 al 25.09.2023 ed il diritto della ricorrente all'inquadramento al livello 4° ccnl pubblici esercizi;
condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva
-
somma di € 21981,25 8 di cui € 2396,81 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore del procuratore antistatario ricorrente di € 3098,00, oltre iva e cpa a titolo di compensi professionali.
Roma, 16/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 17544 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
(avv.to C.Nicastro) Parte 1
ricorrente e
D
C
Controparte 1 resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato premetteva in fatto: era stata assunta Parte 1
in Roma ed ivi ha lavorato ininterrottamente alle dipendenze della società convenuta, esercente attività di ristorante, bar e vendita al dettaglio di prodotti caseari, dal 07.04.2022 al
25.09.2023, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
inizialmente era stata assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
(scadenza fissata al 06.11.2022) ed orario full-time (n. 40 ore settimanali) per lo svolgimento delle mansioni di “cassiere di pubblico esercizio" con inquadramento al livello 6° super del c.c.n.l. pubblici esercizi e sede di lavoro in Roma, Via Affile n. 51; in data 07.11.2022, senza alcuna soluzione di continuità e senza modifica alcuna delle caratteristiche salienti dell'attività lavorativa espletata (mansioni, sede di lavoro, giorni lavorati, organizzazione e direzione aziendale), il rapporto lavorativo è stato trasformato in tempo indeterminato part- time (n. 30 ore settimanali), con inquadramento nel superiore 5° livello anche se, di fatto, detto livello di inquadramento in busta paga e la relativa retribuzione è sempre rimasto sui parametri dell'inferiore livello 6° super;
seguendo le direttive e le istruzioni della parte convenuta, nella persona dei soggetti preposti alla direzione ed organizzazione aziendale, sig.ri Parte_2 aveva sempre espletato le mansioni di gerente dell'esercizio commerciale gestito dalla società convenuta nonché cassiera, barista e addetta alle pulizie del lovale e dei servizi igienici;
aveva lavorato dal 07.04.2022 al 30.11.2022 con orario dalle ore 07.00 alle ore 17.00 oppure dalle ore 09.00 alle ore 19.00 senza alcuna pausa dal lunedì al giovedì e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 nelle giornate di sabato e domenica, sempre senza alcuna pausa;
dall'01.12.2022 al 25.09.2023 aveva lavorato con orario dalle ore 09.00 alle ore 23.00 dal lunedì al giovedì; dalle ore 10.00 alla mezzanotte nella giornata di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 22.00 nella giornata di domenica;
dal 04.06.2023 al
24.09.2023 si era trovata in stato di malattia debitamente certificato, senza ricevere tuttavia la relativa retribuzione.
Argomentato in ordine alla sussistenza inter partes di rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo ( 07.04.2022 al 25.09.2023) ed al proprio diritto al pagamento di differenze retributive parametrate al 4°,o in subordine 5° liv CCNL Pubblici esercizi, concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare, occorrendo, la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 07.04.2022 al 25.09.2023, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., all'inquadramento al livello 4° del c.c.n.l. pubblici esercizi (o, in subordine, al
5° livello) a decorrere dalla data di assunzione (07.04.2022) e/o dalla successiva data ritenuta di Giustizia, ed al relativo trattamento economico e normativo;
condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
29.290,73 (di cui € 2.396,81 a titolo di T.F.R.) come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost.
e/o in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione"; il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi..
Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta non si costituiva .
La domanda merita accoglimento nei termini di cui appresso. La teste indifferente
[...] Tes 1 ha dichiarato "Ho lavorato per la società dall'inverno Parte 3
2021, non ricordo il mese, fino al 27/3/2023. Preciso che ho lavorato presso la sede di Via
Affile dal 1/3/2022 quando venne aperta quella sede. Lavoravo con mansioni di commessa di banco 4 livello CCNL pubblici esercizi. la ricorrente è stata assunta intorno ad aprile
2022 e svolgeva le stesse mie mansioni di commessa di banco. Io lavoravo part time a 36 ore settimanali la ricorrente era full time fino a che io ho lavorato lì. Lavoravamo a turni dalle 7,00 alle 17,00 o dalle 9,00 alle 19,00 o turni pomeridiani dalle 15,00 alle 22,00.
Quando io mi sono dimessa la ricorrente lavorava ancora lì".
Testimone 2 ha dichiarato "Ho lavorato per la Il teste dal 9/6/2022 al 28/2/2023 con mansioni di pizzaiolo presso società Parte_3
l'esercizio in via Affile 51. La ricorrente quando io sono arrivato già lavorava lì con mansioni cassiera e quando serviva anche di cameriera. io lavoravo dalle 10,00 alle 15,00
e poi dalle 17,00 alle 22,00. la ricorrente lavorava su turni dalle 7,00 alle 17,00, o 9,00 alle
19,00 o 10,00 fino alle 20,00; gli orari cambiavano e non posso riferire il suo orario preciso. Io lavoravo anche la domenica e riposavo il lunedì. La ricorrente lavorava tutte le domeniche Le mansioni svolte dalla ricorrente così come emergenti dalle risultanze complessive dell'istruttoria svolta sono riconducibili al 4° liv CCNL Pubblici esercizi, s( secondo la relativa declaratoria “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite"); i testi hanno poi confermato che la ricorrente durante l'intero periodo aveva lavorato full time.
Alla stregua di tali risultanze, come da conteggi subordinati depositati da parte ricorrente con espunzione del lavoro straordinario ed effettuati secondo corretti parametri, deve condannarsi la convenuta al pagamento in favore del ricorrete alla complessiva somma di €
21981,25 8 di cui € 2396,81 a titolo di TFR ), oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede;
- accerta e dichiara la sussistenza inter parte di rapporto di lavoro subordinato full time dal
07.04.2022 al 25.09.2023 ed il diritto della ricorrente all'inquadramento al livello 4° ccnl pubblici esercizi;
condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva
-
somma di € 21981,25 8 di cui € 2396,81 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore del procuratore antistatario ricorrente di € 3098,00, oltre iva e cpa a titolo di compensi professionali.
Roma, 16/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli