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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11113 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67146/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. TO MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 67146/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 24/4/2025 e promosso da:
CO. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via di Lunghezzina n. 252
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
1°/3/1952
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._2
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._3
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_5 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Manna, (C.F. ), del foro di C.F._5
Nola, presso il cui studio sito in Roma, Via Paolo Emilio n. 34 sono elettivamente domiciliati, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, e per essa quale mandataria la
[...]
[..
[...] [
a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese, Via Controparte_2 dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva giusta procura del 18.10.2022 in P.IVA_3 autentica del Dott notaio in Pordenone, rep. 311663, racc. 41583, registrata a Persona_1
Pordenone il 20/10/2022 al n. 15129, serie 1T, quest'ultima in persona del procuratore speciale
(C.F. ), giusta procura autenticata da CP_3 C.F._6 Persona_2 notaio in Milano, in data 21/10/2022, rep. 5488, racc. 4129, rilasciata da
[...]
munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione del 14/10/2022, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessio Giornetti, (C.F. ), e dall'Avv. Antonio Giornetti, (C.F. C.F._7
), elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 55, presso lo C.F._8 studio dei suddetti difensori, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza: IN VIA CAUTELARE Si richiede a questo On. Tribunale piaccia disporre a carico della parte convenuta CP_1
avente capitale sociale di € 10.000,00, la costituzione di idonea garanzia
[...]
23.702.207,00 (diconsìventitremilionisettecentoduemiladuecentosette/00) o anche, alternativamente, disporre il sequestro ante causam di un importo equivalente nella disponibilità della convenuta atteso che, la stessa, potrebbe non essere in grado nel futuro, di sopportare l'eventualità di una condanna di tale entità o cessare in qualsiasi momento lasciando insoddisfatta la parte. Ciò per due ordini di ragioni:
-La prima per l'esiguità del proprio capitale sociale, ad oggi come risulta da camerale a soli euro
€ 10.000,00
-La seconda riguardante proprio l'attività che la medesima svolge e cioè, come risultante sempre da certificato camerale, compra mediante processi di cartolarizzazione crediti decotti da banche che lo sono ancora di più, come nel caso di specie. Infatti, l'acquisizione di crediti cartolarizzati - i quali se fossero stati certi non sarebbero stati oggetto di cessione da parte delle banche cedenti, che li avrebbero invece tenuti a bilancio - implica una naturale alea derivante dalla esazione dei medesimi che potrebbero essere quindi anche del tutto irrecuperabili, così come d'altronde hanno ritenuto le banche cedenti nel momento in cui li cedevano. Si chiede pertanto l'emissione di un provvedimento a garanzia della parte istante che diversamente, si vedrebbe frustrata nella propria sostanziale pretesa. IN VIA CAUTELARE: a disporre l'oscuramento delle iscrizioni pregiudizievoli presso le centrali interbancari dei rischi ove i fideiussori e la società attrice sono stati iscritti da parte della NC UR e dalla sua avente causa fino al definitivo accertamento che in questa sede si Controparte_1 richiede. NEL MERITO:
2 1) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai Sigg.ri e Pt_4 [...]
nonché della Sig.ra per l'assoluta mancanz n Parte_5 Parte_3 lla avevano ed hann la società garantita, nonché il Sig.
[...] a prestare le fideiussioni in favore della NC UR ed oggi Parte_2 e per l'effetto dichiararli liberati da ogni prestazione di garanzia verso la convenuta Contr per il titolo oggi azionato dalla convenuta in ordine al finanziamento ricevuto dalla Pt_1
[...] ccertare e dichiarare la mala fede contrattuale e precontrattuale della CP_6 e della società che a titolo universale ne ha acq
[...] Controparte_1 ndosi nella int dica, atteso che la sua dante causa non dichiarava mai alla società che sottoscriveva con essa un contratto di finanziamento garantito CP_5 Parte_1 da fideiussi tivo stato di decozione che le avrebbe impedito sin da subito di sostenere la copertura finanziaria cui si era obbligata verso l'istante, fatto che poi la portava al fallimento, dichiarato nell'anno 2015. In conseguenza della falsificazione del reale stato finanziario da parte degli esponenti della NC UR, alla CO. veniva quindi Parte_1 consequenzialmente preclusa la possibilità di scelta del più opp olido partner finanziario attraverso cui sostenere l'iniziativa imprenditoriale presso la oggi CP_7 irreversibilmente naufragata. Per l'effetto, quindi, condannare la ntrata Controparte_1 nella posizione giuridica della al ris procurato Controparte_6 alla come di se ivo punto 4); CP_5 Parte_1
3) arare il gravissimo inadempimento contrattuale perpetrato dalla NC UR e per essa la sua avente causa consistente nella mancata Controparte_1 erogazione del finanziamento concesso alla 7.000.000,00 , limitandosi CP_5 Parte_1 ad erogare solo il complessivo valore di € 5 nato alla esecuzione delle sole opere di urbanizzazione di cui peraltro pretese parziale restituzione da parte della finanziata e dei suoi fidejussori ed altresì omettendo di adempiere alla obbligazione del pagamento del restante importo, pari ad € 13.000.000,00, così impedendo di fatto la conclusione dell'iniziativa imprenditoriale edilizia presso l'isola de La MA;
4) Accertare e dichiarare che, in conseguenza delle superiori premesse di cui al punto 2) e 3) delle conclusioni, la ha subito un danno economico di rilevantissima entità, pari CP_5 Parte_1 al margine aziendal el piano finanziario ivi determinato in € 23.702.207,00 - peraltro noto alla NC UR già al momento della richiesta del finanziamento - e per l'effetto condannare l'avente causa della NC UR ad essa subentrata a titolo universale nella posizione qui controversa, al risarcimento del medesimo Controparte_1 danno in favore della società richiedente o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'accertamento giudiziale;
5) Accertare e dichiarare che a seguito della revoca delle fidejussioni e delle iscrizioni pregiudizievoli artatamente operate da parte della in danno della Controparte_6
e dei suoi fideiussori presso la centrale i provocare un CP_5 Pt_1 rientro delle esposizioni invece concordate ed unilateralmente revocate dalla medesima NC UR, l'odierna istante non ha potuto più compiere alcuna iniziativa imprenditoriale dal luglio 2013 ad oggi a causa della propria indotta inaffidabilità conseguente al male ingiusto subito. Per l'effetto, quindi, all'esito del positivo accertamento, condannare la al risarcimento del danno subito dalla da calcolarsi Controparte_1 CP_5 Parte_1 to il valore medio del margine operativo istante degli ultimi 5 anni antecedenti alle iscrizioni pregiudizievoli (operate luglio 2013 a cura della
[...] :), e moltiplicarlo per gli anni a decorrere dal 2013 sino alla pronuncia CP_6 he il Magistrato riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
- In via istruttoria si richiede sin da ora l'escussione della teste Sig.ra residente Testimone_1 in Tivoli (RM) alla Via Giuseppe Gioacchino Belli 30, sui capit ranno nei termini istruttori che verranno concessi”
3 per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per le ragioni di cui in premessa dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Roma con ogni consequenziale determinazione di legge;
ancora in via preliminare e principale, accertata la totale estraneità della società rispetto al petitum ed alla causa petendi e, dunque, in CP_1 ordine al thema decidendum del presente giudizio, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con ogni consequenziale determinazione di legge;
sempre in via preliminare, CP_1 accertata la violazione del principio del ne bis in idem per le ragioni di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio e disporre l'immediato rigetto di ogni avversa domanda;
ancora in via preliminare, accertata in ogni caso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia in ordine alla presunta responsabilità precontrattuale che contrattuale, dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno ex adverso formulata e disporre l'immediato rigetto di ogni avversa domanda;
in rito ed in via cautelare, accertata l'irritualità e/o inammissibilità della richiesta di sequestro conservativo ante causam così come ex adverso formulata nel presente giudizio di merito, dichiarare e disporre l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza cautelare ex adverso formulata per tutte le ragioni di cui in premessa;
ancora in rito ed in via cautelare, accertata in ogni caso la totale insussistenza e/o infondatezza dei requisiti di legge, disporre il rigetto integrale del sequestro conservativo ex adverso formulato con ogni consequenziale provvedimento di legge;
nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via preliminare, accertata in ogni caso la totale infondatezza in fatto ed in diritto di ogni avversa argomentazione disporre l'immediato rigetto di ogni avversa domanda per le ragioni di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali. Si richiede in ogni caso al Giudice adito, in considerazione degli evidenti profili di temerarietà della presente iniziativa giudiziaria, di condannare d'ufficio la controparte, in sede di liquidazione delle spese di lite, anche ad una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma III cpc. Con ogni più ampia riserva di controdedurre nonché argomentare e depositare documenti”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3/11/2022 la CO. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Parte_4 Parte_5
Tribunale avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € 23.702.207,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, previo accertamento della responsabilità contrattuale e precontrattuale della e del suo successore universale per Controparte_6 Controparte_1 avere la prima stipulato con la società attrice il contratto di finanziamento garantito da fideiussione nonostante il suo stato di incapienza e per aver erogato la sola somma di €
5.000.000,00 anziché quella di € 7.000.000,00. L'attrice chiedeva, inoltre, dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate da Parte_2 Parte_2 Parte_3
4 e per la mancanza di consenso di questi ultimi, Parte_4 Parte_5 con conseguente liberazione dei suddetti attori dall'obbligo di garanzia verso la convenuta.
Gli attori esponevano:
- che la costituita nel 1987 ed avente come oggetto sociale le attività di CP_5 Parte_1 edificazione di opere civili ed industriali, impianti e manufatti di ogni genere, nel 2005 aveva intrapreso un'iniziativa imprenditoriale finalizzata all'edificazione di un complesso residenziale su suoli da acquisire ed accorpare, composto da n. 113 unità immobiliari con destinazione residenziale, da n. 6 unità immobiliari con destinazione di servizi connessi alla residenza e n. 6 unità immobiliari con destinazione commerciale, oltre a parcheggi ed autorimessa pertinenziali sull'Isola della MA (SS), del valore al costo di realizzazione pari ad € 9.683.490,00, oltre all'IVA;
- che l'iniziativa edilizia di cui sopra era stata intrapresa tramite la società di scopo “La
MA CO. , costituita nel 2005 con atto costitutivo – statuto rep. 213498, racc. Parte_1
4160, di cui la era socia pro quota del 90%, la quale, successivamente al CP_5 Parte_1 verificarsi della condizione di edificabilità dei terreni, avrebbe dovuto acquistare tutti i diritti sui suoli su cui doveva realizzarsi l'opera edilizia, nonché di tutti gli oneri per la sua realizzazione;
- che l'attività imprenditoriale sopra descritta si sarebbe dovuta sviluppare dapprima attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione sui terreni di diversi proprietari e, al loro completamento, i relativi proprietari, obbligati in virtù di un contratto preliminare di vendita condizionato all'edificazione delle opere di urbanizzazione, avrebbero dovuto cedere a La
MA CO. la titolarità del diritto di proprietà delle superfici interessate, con le Parte_1 opere di urbanizzazione ivi realizzate;
- che l'autorità comunale di La MA, a condizione della realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione, si era obbligata al rilascio delle licenze edilizie a favore di La MA
CO. che ne avrebbe acquistato la proprietà per consentire l'ultimazione del Parte_1 complesso immobiliare;
- che il costo complessivo dell'operazione edilizia era pari ad € 9.683.490,00, con un valore di realizzo di € 33.385.698,00, quale presunto ricavato della vendita degli immobili, sicché il margine operativo lordo stimato quale effettivo ricavo dall'iniziativa, come risultante dal piano finanziario, era pari ad € 23.702.207,00, avuto riguardo alla marginalità dell'attività edilizia sull'isola sopra descritta, sottoposta a tutti i vincoli urbanistici e paesaggistici previsti dall'ordinamento, ad eccezione di quello archeologico, con riferimento alla zona interessata,
5 oltre ad essere ricompresa nel Parco Nazionale dell'arcipelago de La MA;
Contr
- che l'iniziativa imprenditoriale di cui avrebbe dovuto essere protagonista era Parte_1 scaturita a seguito di piccole variazioni del PRG, dei piani di zona e della nuova zonizzazione, approvati dalla Regione Sardegna e dalle competenti realtà locali, conseguenti allo smantellamento della base dei sommergibili nucleari della US Navy e dell'arsenale della NATO, avvenuta a novembre 2005;
- che il progetto edificatorio, il piano finanziario e i documenti di compromesso dell'intero complesso edilizio erano stati sottoposti all'attenzione della e del Controparte_8
Lazio, presso la quale la aveva intrattenuto, sin dagli inizi degli anni 2000, CP_5 Parte_1 rapporti di corrispondenza e credito e gli esponenti della Banca avevano manifestato grande interesse per l'operazione prospettata da Parte_2
- che l'impegno finanziario della necessario al sostegno dell'iniziativa CP_5 Parte_1 imprenditoriale sull'isola di La MA, come da piano finanziario trasmesso alla Banca, sarebbe stato assunto per l'importo di € 7.000.000,00 tramite finanziamento da parte della Contr e per la somma di € 13.000.000,00, successivamente alla conclusione delle Parte_1 opere di urbanizzazione, con un mutuo erogato in favore di La MA CO. Parte_1 avendo la Banca manifestato la sua disponibilità al finanziamento - almeno nella fase iniziale e fino all'acquisto dei suoli da parte della stessa – a favore della sola capogruppo CP_5 Parte_1
- che la suddetta Banca aveva manifestato la disponibilità a concedere in due erogazioni, di cui la prima di € 7.000.000,00 a favore della che avrebbe poi effettuato un CP_5 Parte_1 corrispondente finanziamento a favore della società controllata, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo quanto contenuto nel piano economico dell'opera presentato da quest'ultima e la seconda, di € 13.000.000,00, con mutuo edilizio da suddividersi in funzione degli stati di avanzamento delle costruzioni in corso di edificazione, al verificarsi delle seguenti tre condizioni: 1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
2) l'acquisizione dei suoli;
3) il rilascio da parte dell'Autorità comunale delle concessioni edilizie sui medesimi;
- che la prima parte del finanziamento, destinata alla copertura finanziaria delle opere di urbanizzazione, era stata garantita dalla società percipiente mediante il rilascio di fideiussioni e, al verificarsi delle tre condizioni di cui sopra, la Banca avrebbe erogato la seconda parte dell'importo convenuto, mediante accensione di un mutuo direttamente a favore di La
MA CO. richiedendo contestualmente alla società mutuata la prestazione Parte_1 delle garanzie reali sui suoli oggetto di edificazione, con liberazione dei fideiussori;
6 - che, all'esito di un copioso scambio di corrispondenza, la Banca aveva posto a disposizione, previa sottoscrizione delle idonee garanzie fideiussorie da parte della la prima CP_5 Parte_1 parte del finanziamento mediante l'attribuzione della disponibilità di € 5.000.000,00 sul conto corrente ipotecario di corrispondenza n. 91569 intestato alla ed il relativo CP_5 Parte_1 importo era stato, quindi, trasferito dal c/c ipotecario n. 91269, al c/c ordinario n. 91253;
- che la Banca aveva, inoltre, condizionato l'erogazione del finanziamento in oggetto al contestuale acquisto da parte di di titoli emessi dal medesimo istituto di Parte_2 credito, per complessivi € 75.355,70 e presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio erano stati acquistati, per sua imposizione, titoli per un valore approvato dalla Banca pari ad € Contr 2.200.000,00, che sarebbero stati pagati convenzionalmente per il 50% dalla e Parte_1 per il 50% dalla Banca medesima;
- che, dopo un incontro con gli esponenti della Banca, avvenuto alla presenza del legale rappresentante e della responsabile amministrativa della società, avvenuto a dicembre 2012, atteso il perdurare del fermo dei lavori per ragioni tecniche, la aveva trasmesso CP_5 Parte_1 alla Banca la richiesta di riduzione della fideiussione, ma a gennaio 2013 quest'ultima aveva replicato che tale riduzione avrebbe invece comportato una complessiva rimodulazione dell'intera concessione creditizia;
- che per la prestazione del valore pari al 50% della fideiussione attraverso cui la società aveva garantito i proprietari dei suoli per il prezzo predeterminato finalizzato al loro futuro acquisto, la
CO. in accordo con la Banca, aveva acquistato titoli bancari emessi dalla Banca Parte_1
Etruria, per il valore di € 720.000,00, gestiti dalla stessa banca;
- che, dopo aver ricevuto il finanziamento di € 5.000.000,00, l'impresa aveva intrapreso le attività preliminari, preventivamente acquisendo tutti i mezzi, per complessivi € 3.000.000,00, necessari per approntare il cantiere ed eseguire le opere di urbanizzazione, quindi erano stati approntati i mezzi ed erano state installate le strutture degli uffici di cantiere, con allaccio delle utenze provvisorie di cantiere
- che le complesse attività sul sito, iniziate il 5/11/2009, si erano protratte sino al 31/07/2010, quando era intervenuta la sospensione lavori per motivi tecnici legati alle richieste di Enti territoriali, protrattasi per anni, con aggravamento delle tempistiche del cantiere;
- che, nelle more della ripresa dei lavori, ad ottobre 2012 la Banca Etruria aveva convocato anticipandogli la volontà di modificare gli accordi inter partes e, con Parte_2 lettera del 16/01/2013, senza informare la società attrice del suo stato di decozione, aveva
7 dichiarato l'estinzione del precedente contratto di finanziamento e la novazione del medesimo con altro rapporto giuridico di portata peggiorativa per l'attrice, sia sotto il profilo delle linee di credito di fatto revocate e apprese a parziale estinzione dalla Banca Etruria, sia in termini di garanzie pretese da quest'ultima per evitare l'immediato rientro dell'importo ancora finanziato ed a quel momento sotto minaccia di revoca;
- che il era stato di fatto costretto a sottoscrivere il nuovo contratto di Parte_2 finanziamento, con obbligo di ripianamento dell'esposizione contratta fino a quel momento mediante l'incasso di prodotti e risorse già detenuti dalla Banca, anche personali, oltre alle ulteriori garanzie che la Banca, nella circostanza, aveva pretese da terzi estranei alla società;
- che la Banca aveva imposto, oltre alla parziale restituzione delle erogazioni già eseguite, a garanzia della retrocessione del residuo erogato, garanzie reali di soggetti diversi dalla società e dai suoi soci che non avrebbero prestato alcun tipo di garanzia se il loro congiunto non fosse stato in grave pericolo economico, in conseguenza della minaccia di rientro subita a seguito del sostanziale recesso unilateralmente invocato dalla Banca;
- che la minaccia di recesso unilaterale e di rientro di parte delle esposizioni e la totale cancellazione delle successive parti dell'attività di finanziamento aveva danneggiato l'iniziativa imprenditoriale sopra descritta, che era naufragata: in particolare, non essendo stato possibile il completamento delle opere di urbanizzazione a causa della revoca del finanziamento da parte della Banca Etruria, non era stato possibile costruire sui terreni, poiché il rilascio dei relativi titoli abilitativi era condizionata all'esecuzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune di La MA;
- che il 17/12/2013, nell'imminenza del collasso finanziario della Banca Etruria, erano stati Contr escussi ed incassati, da parte di quest'ultima, dei titoli acquistati dalla su Parte_1 imposizione della stessa Banca Etruria, che ne era l'emittente, per complessivi € 473.703,71, impiegati da quest'ultima per proprio soddisfacimento, a parziale rimborso e riduzione Contr dell'esposizione del debito contratto dalla Parte_1
- che la Banca aveva preteso la prestazione di ulteriori fideiussioni, fino ad oltre la concorrenza dell'importo originariamente erogato, da parte di Parte_2 [...]
e , in data non coincidente con l'accredito Parte_5 Parte_4 Parte_3 di € 5.000.00,00;
- la Banca, all'evidente scopo di fare leva per i propri fini di salvaguardia, aveva segnalato a sofferenza la società attrice e i suoi fideiussori nel sistema interbancario dei rischi e la PU
8 SPV s.r.l. aveva acquistato i diritti e gli oneri della Controparte_9
Tanto premesso, gli attori deducevano:
- l'illiceità della richiesta di prestazione delle fideiussioni da parte di Parte_2
e per vizio/mancanza del Parte_3 Parte_5 Parte_4 consenso, con conseguente nullità delle stesse;
- la responsabilità della banca per mala fede contrattuale e precontrattuale, con omissione degli obblighi di correttezza e trasparenza, non avendo la informato Controparte_9 la società attrice, nelle more delle trattative intercorse tra le parti, del suo stato di dissesto, che l'aveva poi condotta a revocare il finanziamento concesso alla società attrice, impedendole di realizzare l'impresa edificatoria a La MA.
La parte attrice concludeva, quindi, come in epigrafe.
2. Con la comparsa depositata il 16/2/2023 si costituiva in giudizio la società a Controparte_1 responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 30 aprile 1999, e per essa, quale mandataria, la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, premesso:
- che, il 15/6/2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/1999, aveva acquistato dalla REV Gestione Crediti S.p.A. una pluralità di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.);
- che la REV Gestione Crediti S.p.A. aveva assunto l'incarico di svolgere, in qualità di Pt_6
le attività operative e i servizi concernenti l'amministrazione, la gestione, la riscossione
[...]
e il recupero dei crediti in virtù del contratto di special servicing stipulato tra le società
[...]
REV Gestione Crediti S.p.A. e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. il 22/9/2022; CP_1
- che il 3/10/2022, con atto a rogito del notaio , rep. 74924, racc. 15565, registrato Persona_3 il 13/10/2022 al n. 103075, si era perfezionata la scissione parziale della REV Gestione Crediti
S.p.A., con cui quest'ultima, continuando ad esistere, aveva assegnato parte del suo patrimonio alla e, per effetto della scissione, il contratto di special Controparte_2 servicing originario era stato trasferito alla Controparte_2
- che, con atto del 18/10/2022 autenticato dal notaio di Pordenone, rep. Persona_1
311663, racc. 41583, registrato a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, la CP_1 aveva conferito la procura alla per consentirle di
[...] Controparte_2 compiere, in nome e per conto suo, tutti gli atti necessari ed utili allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di cui la era o sarebbe Controparte_1
9 divenuta titolare, fra cui quello su cui si controverte, eccepiva:
- l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale Ordinario di Treviso ex artt. 19 c.p.c., avendo la sede legale in Conegliano (TV), ed in favore del Controparte_1
Tribunale Ordinario di Rieti ex art. 20 c.p.c., forum contractus e forum solutionis, essendo stato erogato il finanziamento dalla presso Controparte_10 il conto corrente 91569 acceso presso la Dipendenza di Rieti Agenzia n. 1, presso la quale l'obbligazione doveva essere eseguita, quale domicilio del creditore ex art. 1182, comma III c.c.;
- la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stata la convenuta in Controparte_1 giudizio in qualità di successore a titolo universale della e del Controparte_8 [...]
. La convenuta esponeva che il rapporto controverso era il finanziamento Controparte_10 mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 18/11/2018 a rogito notaio rep. 226318, racc. 6255, di € 5.000.000,00 stipulato tra le società BPEL e Per_4
Contr
prorogato prima con atto del 27/10/2011, rep. 228629, racc. 7708, sino al Parte_1
31/3/2013 e poi con atto del 17/12/2013, rep. 229946, racc. 8560, sino al 30/6/2015, in forza del quale era stato emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il decreto ingiuntivo n. 1938/2018 e poi era stata instaurata la procedura esecutiva immobiliare N.R.G.E. 1584/2019 in danno della ma la questione dedotta in giudizio non concerneva la pretesa creditoria ceduta CP_5 Parte_1 alla bensì l'asserito diritto al risarcimento del danno della e Controparte_1 CP_5 Parte_1 dei garanti, in ragione di una presunta responsabilità precontrattuale e contrattuale per fatti imputabili a condotte ascrivibili alla e del;
Controparte_8 Controparte_10
- che, con decreto n. 45 del 10/2/2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto, su proposta della Banca d'Italia, l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. B) e con provvedimento della Banca d'Italia del 11/2/2015 erano stati nominati i relativi gli organi straordinari della procedura. Con D.L. n. 183/2015, recepito con L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), era stata costituita la a cui, con Controparte_11 provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015, erano stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività (in essere alla data di cessione e quindi) costituenti l'azienda bancaria della Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa in amministrazione straordinaria;
- che, con provvedimenti Banca d'Italia del 26/1/2016 e del 30/12/2016, erano stati ceduti alla
REV Gestione Crediti S.p.A. i crediti in sofferenza (anche interessati da operazioni di
10 cartolarizzazione) risultanti dalla situazione contabile della Banca e del Controparte_8
Lazio al 30/9/2015, nonché gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla Controparte_10 valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22/11/2015, già detenuti dalla e del per effetto del citato provvedimento del 22/11/2015; Controparte_11 CP_9
- che, con contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco sottoscritto ex artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 il 15/6/2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. del 22/6/2017, Foglio delle inserzioni n. 73, la aveva acquistato dalla REV Gestione Crediti S.p.A. tutti i crediti Controparte_1 oggetto dei provvedimenti Banca d'Italia in data 26/1/2016 e 30/12/2016, ad eccezione di quelli derivanti da contratti di locazione finanziaria;
- che la già Controparte_11 Controparte_12
il 6/9/2017 aveva mutato la denominazione sociale in
[...] [...]
la quale, con atto a rogito notaio del 14/11/2017, rep. 104684, racc. Controparte_13 Per_5
36572, era stata fusa per incorporazione in che in Controparte_14 data 26/3/2021, con atto a rogito notaio rep. 16080, racc. 8638, era stata fusa per Per_6 incorporazione in Controparte_15
- che, pertanto, la non era il successore a titolo universale della Controparte_1 [...]
, bensì un successore a titolo particolare di tutte le Controparte_10 attività, passività e dei diritti in essere alla data di cessione (22/11/2015), mentre i rapporti contrattuali estinti anteriormente al 22/11/2015 ed eventuali diritti non ancora accertati (e/o azioni giudiziarie non ancora incardinate alla data di cessione del 22/11/2015) non facendo parte dell'azienda bancaria ceduta non erano ricompresi nella cessione;
- che l'avversa azione era inammissibile in quanto proposta in violazione del principio del ne bis in idem per effetto del giudicato ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza n. 1570/2020, depositata il
22/1/2020 e non appellata, che aveva rigettato l'opposizione ex adverso proposta al decreto ingiuntivo n. 1938/18, con cui era stato ingiunto alla CO. e ai fideiussori, in solido Parte_1 fra loro, il pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di € 4.848.554,67, oltre ad interessi e spese, in forza del saldo debitore del conto corrente n. 91569 acceso il 14/11/2008, su cui era stato regolato il finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 18/11/2008 concesso con atto a rogito del notaio Persona_7
rep. 226318, racc. 6255, di originari € 5.000.000,00;
[...]
- la prescrizione di ogni avversa pretesa creditoria, azionata per fatti risalenti a luglio 2018;
- la mancanza di prova della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia degli attori
11 e dell'asserito illecito dedotto dalla controparte a sostegno della propria domanda risarcitoria;
- l'inammissibilità delle questioni afferenti alla nullità delle fideiussioni prestate dagli attori persone fisiche per effetto del giudicato formatosi con la citata sentenza n. 1570/2020, nonché la mancanza di prova delle allegazioni a sostegno della relativa domanda, proposta per la prima volta in questa sede.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co.
VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
4. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla è infondata Controparte_1 relativamente alla domanda di nullità della fideiussione del 19/12/2005 e delle successive integrazioni sottoscritte da Parte_2 Parte_2 Parte_3
e a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Parte_4 Parte_5
Contr nei confronti della , cui è succeduta la Parte_1 Controparte_10 [...]
non essendo stati contestati tutti i possibili criteri di collegamento con l'adito giudice. CP_1
Ed invero, la convenuta ha sollevato la suddetta eccezione pregiudiziale con riferimento al solo foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., avendo contestato il criterio di collegamento del forum contractus e del forum destinatae solutionis con riferimento al solo contratto di finanziamento, senza alcuna menzione delle fideiussioni.
E' del pari priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente alla addotta responsabilità precontrattuale della convenuta, non avendo al riguardo la banca contestato il criterio di collegamento del giudice adito previsto dall'art. 20 c.p.c., applicabile anche alle obbligazioni derivanti da responsabilità aquiliana, di talché anche alla responsabilità precontrattuale. Si rileva al riguardo l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata con un generico riferimento all'art. 19 c.p.c..
Per consolidata giurisprudenza, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in
12 mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (cfr. Cass. civ. n. 15996 del 21/07/2011).
L'eccezione di incompetenza è, invece, fondata con riferimento alle domande attoree fondate sul contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria inter partes stipulato il 18/11/2008, rep. n. 22618, racc. n. 6255.
In disparte il fatto che la convenuta, nell'eccepire l'incompetenza del giudice adito, non ha richiamato la clausola n. 11 di deroga alla competenza, con cui i contraenti hanno previsto come fori esclusivi delle controversie afferenti al contratto, alternativamente, quello del luogo in cui sorge la sede centrale della banca o la dipendenza presso la quale è stato costituito il rapporto,
l'eccipiente ha contestato in modo esaustivo ogni ipotesi di collegamento della causa con l'adito giudice in favore del Tribunale Ordinario di Treviso, avendo la società sede Controparte_1 legale in Conegliano (TV), ovvero, alternativamente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in favore del
Tribunale Ordinario di Rieti, in cui ha sede la dipendenza della banca presso la quale è stato acceso il conto corrente intestato alla mutuataria sul quale era prevista la regolamentazione del finanziamento.
Deve, dunque, dichiararsi al riguardo l'incompetenza del giudice adito in favore, alternativamente, del Tribunale Ordinario di Treviso o del Tribunale Ordinario di Rieti, con assegnazione del termine ex lege per la riassunzione della causa.
Per economia processuale è opportuno pronunciarsi sull'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ordine alle domande attoree fondate sul contratto sopra descritto unitamente alle altre statuizioni afferenti alle altre domande.
5. E' fondata l'eccezione di giudicato in ordine alla domanda attorea di nullità della fideiussione del 19/12/2005 e delle successive integrazioni sottoscritte da Parte_2 Parte_3
e a garanzia delle obbligazioni contratte
[...] Parte_4 Parte_5 dalla nei confronti della , cui è succeduta la CP_5 Parte_1 Controparte_10
per effetto del giudicato esterno formatosi in punto di validità della garanzia. Controparte_1
E' documentale, invero, che, con sentenza n. 1570/2020 del 22/1/2020, che non risulta appellata,
l'adito Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta dagli odierni attori e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1938/18, con cui era stato ingiunto, su ricorso dell' quale procuratrice della alla Controparte_14 Controparte_1
quale obbligata principale, ed a CP_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
13 e , in qualità di garanti in forza della fideiussione Parte_4 Parte_5 su cui si controverte anche nel presente giudizio, in solido fra loro, il pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.848.554,67, oltre ad interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente n. 91569 acceso il 14/11/2008 dalla presso la CP_5 Parte_1 [...]
e del , su cui era regolato il finanziamento a Controparte_8 Controparte_10 medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del
18/11/2008 concesso con atto a rogito del notaio rep. 226318, racc. Persona_7
6255, di originari € 5.000.000,00, rapporto garantito con fideiussione prestata dai suddetti garanti il 19/12/2005. Ebbene, a seguito della definitività del suddetto decreto ingiuntivo, si è formato il giudicato sulla validità della fideiussione e delle successive integrazioni sottoscritte da
[...]
e . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Viene in rilievo il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018: la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che in ogni caso in cui, in modo espresso e non equivoco, a seguito del rilievo di parte o d'ufficio, nella motivazione, sia affermata la non nullità del contratto, si forma il giudicato sulla validità del negozio, vuoi ove la domanda sia stata accolta vuoi ove essa sia stata rigettata per un diverso motivo. Se la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento) è stata accolta, sempre si ha giudicato implicito sulla validità del negozio, la quale non potrà più essere messa in discussione in un altro processo tra le stesse parti. Invece, ove la sentenza abbia contenuto di rigetto, il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma soltanto di regola, restando escluso il caso in cui la decisione risulti fondata su una ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato, l'adempimento, la palese non gravità dell'inadempimento, l'eccepita compensazione legale).
Una pronuncia che accolga la domanda di adempimento produrrà comunque effetto di giudicato sulla validità del contratto e non potrà più essere messa in discussione in un altro processo tra le
14 stesse parti;
effetto che può anche prodursi nel caso inverso di rigetto della domanda di adempimento, ove una tale decisione non sia fondata su una ragione più liquida (cfr. Cass. civ. n.
29292 del 13/11/2024).
6. Relativamente alle domande risarcitorie, comprese quelle fondate sulla prospettata responsabilità precontrattuale della convenuta, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla da qualificarsi come eccezione di carenza di titolarità Controparte_1 del rapporto.
Giova premettere che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (cfr. Cass. civ. n. 5762 del 23/03/2016).
Ciò posto, con decreto n. 45 del 10/2/2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, l'Amministrazione straordinaria della CP_10
del Lazio – società cooperativa, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. B) e che con
[...] provvedimento della Banca d'Italia dell'11/2/2015 sono stati nominati gli Organi straordinari della procedura;
con D.L. 22 novembre 2015 n. 183, poi, è stata costituita la
[...] al fine svolgere i compiti di ente-ponte ai sensi del D.Lgs. n. 180 Controparte_11 del 16/11/2015. A favore della stessa è stata quindi Controparte_11 disposta, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, la cessione di diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della Controparte_8 [...]
. Con L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Controparte_16
Stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n.
70, art. 1, commi da 842 a 854, è stato recepito il D.L. 22 novembre 2015, n. 183, contestualmente abrogato, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 183 del 2015. Ancora, in data 6/9/2017 è stata effettuata l'iscrizione presso il Registro delle imprese delle modifiche statutarie deliberate il 10/5/2017 dall'assemblea dei soci di e del Controparte_11 CP_9
con conseguente modifica della denominazione sociale e dell'indirizzo della sede legale
[...]
15 in quindi, con atto del 14/11/2017 (rep. 104684; racc. 36572), la Controparte_13 [...]
già e del è stata fusa per Controparte_13 Controparte_11 CP_9 incorporazione, con effetto giuridico dal 27/11/2017, nella in Controparte_14 forma abbreviata la quale, pertanto è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività, rapporti contrattuali e rapporti processuali, nessuno escluso, facenti capo alla suddetta società incorporata al momento della predetta fusione. La formulazione utilizzata nei provvedimenti richiamati e, contestualmente le espresse eccezioni formulate nonché altre forme di cessione (anche mediante operazioni di cartolarizzazione avvenute) consentono di ravviare una generalizzata cessione a e del Controparte_11 CP_9
(anche) dei rapporti attivi e passivi già riconducibili di e del Controparte_8 [...]
(con l'unica eccezione delle passività specificamente considerate al citato punto 2.1. CP_17 dell'atto, ovvero le obbligazioni “subordinate”) e da queste ad Controparte_14
A favore della NBEL, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, è stata, quindi, disposta la cessione dei diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della
BPEL in amministrazione straordinaria. Più nel dettaglio, l'art. 43 del D.Lgs. n. 180/2015 dispone che “la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi”, mentre il quarto comma della stessa norma specifica che “fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione”. In applicazione di tale previsione, la
Banca d'Italia, esercitando il potere di escludere talune attività o passività dalla cessione, nel provvedimento del 22 novembre 2015 ha specificato che restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione, con ciò riferendosi in sostanza ad alcune categorie di titoli subordinati, pure elencati nel provvedimento. Il suddetto provvedimento della Banca d'Italia ha, quindi, disposto:
- al punto 1.1, la cessione di “…tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i
16 rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione…” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
43 e 47 del D.Lgs. n. 180/2015; - al punto 2.1., “…l'esclusione dalla cessione delle “passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”.
Con provvedimenti della Banca d'Italia del 26/1/2016 e del 30/12/2016 è stata disposta la cessione alla REV Gestione Crediti S.p.A., dei crediti in sofferenza (anche interessati da operazioni di cartolarizzazione) risultanti dalla situazione contabile individuale della
[...]
e del al 30/9/2015, nonché gli ulteriori crediti in Controparte_8 Controparte_10 sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del
22/11/2015, già detenuti da e del per effetto del citato Controparte_11 CP_9
Provvedimento del 22/11/2015. Con contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco, ex artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 in data 15/6/2017, di cui è stato pubblicato avviso in G.U. del
22/6/2017, Foglio delle inserzioni n. 73, la ha acquistato dalla REV Gestione Controparte_1
Crediti S.p.A. tutti i crediti oggetto dei provvedimenti Banca d'Italia del 26/1/2016 e del
30/12/2016, ad eccezione di quelli originati da contratti di locazione finanziaria (leasing).
La questione d'interesse è se – alla stregua della normativa speciale e secondo le norme ordinarie sulla cessione di azienda, come previste dal codice civile ed integrate, per il settore di riferimento, dal TUB – l'ente cessionario subentri o meno nelle passività per il fatto illecito compiuto dai suoi danti causa, in corso di accertamento innanzi all'A.G. al momento della cessione o per quelle, comunque anteriori, il cui accertamento giudiziale è stato proposto successivamente alla suddetta cessione.
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, la ha acquistato dalla REV Gestione Controparte_1
Crediti S.p.A. i soli crediti ceduti in blocco ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 TUB e della L. n. 130/1999, tra cui non sono comprese le posizioni giuridiche relative a presunti fatti illeciti compiuti dalla e del nella fase prodromica o Controparte_8 Controparte_10 nell'esecuzione di contratti. La e, conseguentemente, la Controparte_18 CP_1 non sono successori a titolo universali della Banca e del
[...] CP_8 CP_10
, ma mere cessionarie di crediti individuabili in blocco, pertanto non sono succedute
[...] nelle conseguenze di eventuali atti illeciti compiuti dalla banca cedente.
17 Ne consegue il rigetto delle domande risarcitorie attoree fondate sulla presunta responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della convenuta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle attrici.
Non ricorrono i presupposti, avuto riguardo alle questioni trattate, per la condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III c.p.c..
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando Contr sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 3/11/2022 da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_2 Parte_2
e avverso la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
1. DICHIARA la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale Ordinario di
Treviso o del Tribunale Ordinario di Rieti in ordine alle domande attoree fondate sul contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria inter partes stipulato il 18/11/2008, rep. n. 22618, racc. n. 6255, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
2. RIGETTA la domanda attorea di nullità della fideiussione e delle successive integrazioni sottoscritte da e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
a garanzia delle obbligazioni contratte dalla nei confronti della Parte_5 CP_5 Parte_1
; Controparte_10
3. DICHIARA la carenza di titolarità passiva del rapporto della in ordine alle Controparte_1 altre proposte da CP_5 Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
e avverso la
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
4. CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 20.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
5. RIGETTA la domanda proposta dalla convenuta di condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III c.p.c..
Così deciso in Roma, li 20/7/2025.
Il Giudice
TO RT
18 19
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. TO MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 67146/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 24/4/2025 e promosso da:
CO. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via di Lunghezzina n. 252
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
1°/3/1952
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._2
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._3
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_5 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Manna, (C.F. ), del foro di C.F._5
Nola, presso il cui studio sito in Roma, Via Paolo Emilio n. 34 sono elettivamente domiciliati, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, e per essa quale mandataria la
[...]
[..
[...] [
a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese, Via Controparte_2 dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva giusta procura del 18.10.2022 in P.IVA_3 autentica del Dott notaio in Pordenone, rep. 311663, racc. 41583, registrata a Persona_1
Pordenone il 20/10/2022 al n. 15129, serie 1T, quest'ultima in persona del procuratore speciale
(C.F. ), giusta procura autenticata da CP_3 C.F._6 Persona_2 notaio in Milano, in data 21/10/2022, rep. 5488, racc. 4129, rilasciata da
[...]
munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione del 14/10/2022, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessio Giornetti, (C.F. ), e dall'Avv. Antonio Giornetti, (C.F. C.F._7
), elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 55, presso lo C.F._8 studio dei suddetti difensori, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza: IN VIA CAUTELARE Si richiede a questo On. Tribunale piaccia disporre a carico della parte convenuta CP_1
avente capitale sociale di € 10.000,00, la costituzione di idonea garanzia
[...]
23.702.207,00 (diconsìventitremilionisettecentoduemiladuecentosette/00) o anche, alternativamente, disporre il sequestro ante causam di un importo equivalente nella disponibilità della convenuta atteso che, la stessa, potrebbe non essere in grado nel futuro, di sopportare l'eventualità di una condanna di tale entità o cessare in qualsiasi momento lasciando insoddisfatta la parte. Ciò per due ordini di ragioni:
-La prima per l'esiguità del proprio capitale sociale, ad oggi come risulta da camerale a soli euro
€ 10.000,00
-La seconda riguardante proprio l'attività che la medesima svolge e cioè, come risultante sempre da certificato camerale, compra mediante processi di cartolarizzazione crediti decotti da banche che lo sono ancora di più, come nel caso di specie. Infatti, l'acquisizione di crediti cartolarizzati - i quali se fossero stati certi non sarebbero stati oggetto di cessione da parte delle banche cedenti, che li avrebbero invece tenuti a bilancio - implica una naturale alea derivante dalla esazione dei medesimi che potrebbero essere quindi anche del tutto irrecuperabili, così come d'altronde hanno ritenuto le banche cedenti nel momento in cui li cedevano. Si chiede pertanto l'emissione di un provvedimento a garanzia della parte istante che diversamente, si vedrebbe frustrata nella propria sostanziale pretesa. IN VIA CAUTELARE: a disporre l'oscuramento delle iscrizioni pregiudizievoli presso le centrali interbancari dei rischi ove i fideiussori e la società attrice sono stati iscritti da parte della NC UR e dalla sua avente causa fino al definitivo accertamento che in questa sede si Controparte_1 richiede. NEL MERITO:
2 1) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai Sigg.ri e Pt_4 [...]
nonché della Sig.ra per l'assoluta mancanz n Parte_5 Parte_3 lla avevano ed hann la società garantita, nonché il Sig.
[...] a prestare le fideiussioni in favore della NC UR ed oggi Parte_2 e per l'effetto dichiararli liberati da ogni prestazione di garanzia verso la convenuta Contr per il titolo oggi azionato dalla convenuta in ordine al finanziamento ricevuto dalla Pt_1
[...] ccertare e dichiarare la mala fede contrattuale e precontrattuale della CP_6 e della società che a titolo universale ne ha acq
[...] Controparte_1 ndosi nella int dica, atteso che la sua dante causa non dichiarava mai alla società che sottoscriveva con essa un contratto di finanziamento garantito CP_5 Parte_1 da fideiussi tivo stato di decozione che le avrebbe impedito sin da subito di sostenere la copertura finanziaria cui si era obbligata verso l'istante, fatto che poi la portava al fallimento, dichiarato nell'anno 2015. In conseguenza della falsificazione del reale stato finanziario da parte degli esponenti della NC UR, alla CO. veniva quindi Parte_1 consequenzialmente preclusa la possibilità di scelta del più opp olido partner finanziario attraverso cui sostenere l'iniziativa imprenditoriale presso la oggi CP_7 irreversibilmente naufragata. Per l'effetto, quindi, condannare la ntrata Controparte_1 nella posizione giuridica della al ris procurato Controparte_6 alla come di se ivo punto 4); CP_5 Parte_1
3) arare il gravissimo inadempimento contrattuale perpetrato dalla NC UR e per essa la sua avente causa consistente nella mancata Controparte_1 erogazione del finanziamento concesso alla 7.000.000,00 , limitandosi CP_5 Parte_1 ad erogare solo il complessivo valore di € 5 nato alla esecuzione delle sole opere di urbanizzazione di cui peraltro pretese parziale restituzione da parte della finanziata e dei suoi fidejussori ed altresì omettendo di adempiere alla obbligazione del pagamento del restante importo, pari ad € 13.000.000,00, così impedendo di fatto la conclusione dell'iniziativa imprenditoriale edilizia presso l'isola de La MA;
4) Accertare e dichiarare che, in conseguenza delle superiori premesse di cui al punto 2) e 3) delle conclusioni, la ha subito un danno economico di rilevantissima entità, pari CP_5 Parte_1 al margine aziendal el piano finanziario ivi determinato in € 23.702.207,00 - peraltro noto alla NC UR già al momento della richiesta del finanziamento - e per l'effetto condannare l'avente causa della NC UR ad essa subentrata a titolo universale nella posizione qui controversa, al risarcimento del medesimo Controparte_1 danno in favore della società richiedente o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'accertamento giudiziale;
5) Accertare e dichiarare che a seguito della revoca delle fidejussioni e delle iscrizioni pregiudizievoli artatamente operate da parte della in danno della Controparte_6
e dei suoi fideiussori presso la centrale i provocare un CP_5 Pt_1 rientro delle esposizioni invece concordate ed unilateralmente revocate dalla medesima NC UR, l'odierna istante non ha potuto più compiere alcuna iniziativa imprenditoriale dal luglio 2013 ad oggi a causa della propria indotta inaffidabilità conseguente al male ingiusto subito. Per l'effetto, quindi, all'esito del positivo accertamento, condannare la al risarcimento del danno subito dalla da calcolarsi Controparte_1 CP_5 Parte_1 to il valore medio del margine operativo istante degli ultimi 5 anni antecedenti alle iscrizioni pregiudizievoli (operate luglio 2013 a cura della
[...] :), e moltiplicarlo per gli anni a decorrere dal 2013 sino alla pronuncia CP_6 he il Magistrato riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
- In via istruttoria si richiede sin da ora l'escussione della teste Sig.ra residente Testimone_1 in Tivoli (RM) alla Via Giuseppe Gioacchino Belli 30, sui capit ranno nei termini istruttori che verranno concessi”
3 per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per le ragioni di cui in premessa dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Roma con ogni consequenziale determinazione di legge;
ancora in via preliminare e principale, accertata la totale estraneità della società rispetto al petitum ed alla causa petendi e, dunque, in CP_1 ordine al thema decidendum del presente giudizio, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con ogni consequenziale determinazione di legge;
sempre in via preliminare, CP_1 accertata la violazione del principio del ne bis in idem per le ragioni di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio e disporre l'immediato rigetto di ogni avversa domanda;
ancora in via preliminare, accertata in ogni caso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia in ordine alla presunta responsabilità precontrattuale che contrattuale, dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno ex adverso formulata e disporre l'immediato rigetto di ogni avversa domanda;
in rito ed in via cautelare, accertata l'irritualità e/o inammissibilità della richiesta di sequestro conservativo ante causam così come ex adverso formulata nel presente giudizio di merito, dichiarare e disporre l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza cautelare ex adverso formulata per tutte le ragioni di cui in premessa;
ancora in rito ed in via cautelare, accertata in ogni caso la totale insussistenza e/o infondatezza dei requisiti di legge, disporre il rigetto integrale del sequestro conservativo ex adverso formulato con ogni consequenziale provvedimento di legge;
nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via preliminare, accertata in ogni caso la totale infondatezza in fatto ed in diritto di ogni avversa argomentazione disporre l'immediato rigetto di ogni avversa domanda per le ragioni di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali. Si richiede in ogni caso al Giudice adito, in considerazione degli evidenti profili di temerarietà della presente iniziativa giudiziaria, di condannare d'ufficio la controparte, in sede di liquidazione delle spese di lite, anche ad una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma III cpc. Con ogni più ampia riserva di controdedurre nonché argomentare e depositare documenti”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3/11/2022 la CO. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Parte_4 Parte_5
Tribunale avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € 23.702.207,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, previo accertamento della responsabilità contrattuale e precontrattuale della e del suo successore universale per Controparte_6 Controparte_1 avere la prima stipulato con la società attrice il contratto di finanziamento garantito da fideiussione nonostante il suo stato di incapienza e per aver erogato la sola somma di €
5.000.000,00 anziché quella di € 7.000.000,00. L'attrice chiedeva, inoltre, dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate da Parte_2 Parte_2 Parte_3
4 e per la mancanza di consenso di questi ultimi, Parte_4 Parte_5 con conseguente liberazione dei suddetti attori dall'obbligo di garanzia verso la convenuta.
Gli attori esponevano:
- che la costituita nel 1987 ed avente come oggetto sociale le attività di CP_5 Parte_1 edificazione di opere civili ed industriali, impianti e manufatti di ogni genere, nel 2005 aveva intrapreso un'iniziativa imprenditoriale finalizzata all'edificazione di un complesso residenziale su suoli da acquisire ed accorpare, composto da n. 113 unità immobiliari con destinazione residenziale, da n. 6 unità immobiliari con destinazione di servizi connessi alla residenza e n. 6 unità immobiliari con destinazione commerciale, oltre a parcheggi ed autorimessa pertinenziali sull'Isola della MA (SS), del valore al costo di realizzazione pari ad € 9.683.490,00, oltre all'IVA;
- che l'iniziativa edilizia di cui sopra era stata intrapresa tramite la società di scopo “La
MA CO. , costituita nel 2005 con atto costitutivo – statuto rep. 213498, racc. Parte_1
4160, di cui la era socia pro quota del 90%, la quale, successivamente al CP_5 Parte_1 verificarsi della condizione di edificabilità dei terreni, avrebbe dovuto acquistare tutti i diritti sui suoli su cui doveva realizzarsi l'opera edilizia, nonché di tutti gli oneri per la sua realizzazione;
- che l'attività imprenditoriale sopra descritta si sarebbe dovuta sviluppare dapprima attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione sui terreni di diversi proprietari e, al loro completamento, i relativi proprietari, obbligati in virtù di un contratto preliminare di vendita condizionato all'edificazione delle opere di urbanizzazione, avrebbero dovuto cedere a La
MA CO. la titolarità del diritto di proprietà delle superfici interessate, con le Parte_1 opere di urbanizzazione ivi realizzate;
- che l'autorità comunale di La MA, a condizione della realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione, si era obbligata al rilascio delle licenze edilizie a favore di La MA
CO. che ne avrebbe acquistato la proprietà per consentire l'ultimazione del Parte_1 complesso immobiliare;
- che il costo complessivo dell'operazione edilizia era pari ad € 9.683.490,00, con un valore di realizzo di € 33.385.698,00, quale presunto ricavato della vendita degli immobili, sicché il margine operativo lordo stimato quale effettivo ricavo dall'iniziativa, come risultante dal piano finanziario, era pari ad € 23.702.207,00, avuto riguardo alla marginalità dell'attività edilizia sull'isola sopra descritta, sottoposta a tutti i vincoli urbanistici e paesaggistici previsti dall'ordinamento, ad eccezione di quello archeologico, con riferimento alla zona interessata,
5 oltre ad essere ricompresa nel Parco Nazionale dell'arcipelago de La MA;
Contr
- che l'iniziativa imprenditoriale di cui avrebbe dovuto essere protagonista era Parte_1 scaturita a seguito di piccole variazioni del PRG, dei piani di zona e della nuova zonizzazione, approvati dalla Regione Sardegna e dalle competenti realtà locali, conseguenti allo smantellamento della base dei sommergibili nucleari della US Navy e dell'arsenale della NATO, avvenuta a novembre 2005;
- che il progetto edificatorio, il piano finanziario e i documenti di compromesso dell'intero complesso edilizio erano stati sottoposti all'attenzione della e del Controparte_8
Lazio, presso la quale la aveva intrattenuto, sin dagli inizi degli anni 2000, CP_5 Parte_1 rapporti di corrispondenza e credito e gli esponenti della Banca avevano manifestato grande interesse per l'operazione prospettata da Parte_2
- che l'impegno finanziario della necessario al sostegno dell'iniziativa CP_5 Parte_1 imprenditoriale sull'isola di La MA, come da piano finanziario trasmesso alla Banca, sarebbe stato assunto per l'importo di € 7.000.000,00 tramite finanziamento da parte della Contr e per la somma di € 13.000.000,00, successivamente alla conclusione delle Parte_1 opere di urbanizzazione, con un mutuo erogato in favore di La MA CO. Parte_1 avendo la Banca manifestato la sua disponibilità al finanziamento - almeno nella fase iniziale e fino all'acquisto dei suoli da parte della stessa – a favore della sola capogruppo CP_5 Parte_1
- che la suddetta Banca aveva manifestato la disponibilità a concedere in due erogazioni, di cui la prima di € 7.000.000,00 a favore della che avrebbe poi effettuato un CP_5 Parte_1 corrispondente finanziamento a favore della società controllata, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo quanto contenuto nel piano economico dell'opera presentato da quest'ultima e la seconda, di € 13.000.000,00, con mutuo edilizio da suddividersi in funzione degli stati di avanzamento delle costruzioni in corso di edificazione, al verificarsi delle seguenti tre condizioni: 1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
2) l'acquisizione dei suoli;
3) il rilascio da parte dell'Autorità comunale delle concessioni edilizie sui medesimi;
- che la prima parte del finanziamento, destinata alla copertura finanziaria delle opere di urbanizzazione, era stata garantita dalla società percipiente mediante il rilascio di fideiussioni e, al verificarsi delle tre condizioni di cui sopra, la Banca avrebbe erogato la seconda parte dell'importo convenuto, mediante accensione di un mutuo direttamente a favore di La
MA CO. richiedendo contestualmente alla società mutuata la prestazione Parte_1 delle garanzie reali sui suoli oggetto di edificazione, con liberazione dei fideiussori;
6 - che, all'esito di un copioso scambio di corrispondenza, la Banca aveva posto a disposizione, previa sottoscrizione delle idonee garanzie fideiussorie da parte della la prima CP_5 Parte_1 parte del finanziamento mediante l'attribuzione della disponibilità di € 5.000.000,00 sul conto corrente ipotecario di corrispondenza n. 91569 intestato alla ed il relativo CP_5 Parte_1 importo era stato, quindi, trasferito dal c/c ipotecario n. 91269, al c/c ordinario n. 91253;
- che la Banca aveva, inoltre, condizionato l'erogazione del finanziamento in oggetto al contestuale acquisto da parte di di titoli emessi dal medesimo istituto di Parte_2 credito, per complessivi € 75.355,70 e presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio erano stati acquistati, per sua imposizione, titoli per un valore approvato dalla Banca pari ad € Contr 2.200.000,00, che sarebbero stati pagati convenzionalmente per il 50% dalla e Parte_1 per il 50% dalla Banca medesima;
- che, dopo un incontro con gli esponenti della Banca, avvenuto alla presenza del legale rappresentante e della responsabile amministrativa della società, avvenuto a dicembre 2012, atteso il perdurare del fermo dei lavori per ragioni tecniche, la aveva trasmesso CP_5 Parte_1 alla Banca la richiesta di riduzione della fideiussione, ma a gennaio 2013 quest'ultima aveva replicato che tale riduzione avrebbe invece comportato una complessiva rimodulazione dell'intera concessione creditizia;
- che per la prestazione del valore pari al 50% della fideiussione attraverso cui la società aveva garantito i proprietari dei suoli per il prezzo predeterminato finalizzato al loro futuro acquisto, la
CO. in accordo con la Banca, aveva acquistato titoli bancari emessi dalla Banca Parte_1
Etruria, per il valore di € 720.000,00, gestiti dalla stessa banca;
- che, dopo aver ricevuto il finanziamento di € 5.000.000,00, l'impresa aveva intrapreso le attività preliminari, preventivamente acquisendo tutti i mezzi, per complessivi € 3.000.000,00, necessari per approntare il cantiere ed eseguire le opere di urbanizzazione, quindi erano stati approntati i mezzi ed erano state installate le strutture degli uffici di cantiere, con allaccio delle utenze provvisorie di cantiere
- che le complesse attività sul sito, iniziate il 5/11/2009, si erano protratte sino al 31/07/2010, quando era intervenuta la sospensione lavori per motivi tecnici legati alle richieste di Enti territoriali, protrattasi per anni, con aggravamento delle tempistiche del cantiere;
- che, nelle more della ripresa dei lavori, ad ottobre 2012 la Banca Etruria aveva convocato anticipandogli la volontà di modificare gli accordi inter partes e, con Parte_2 lettera del 16/01/2013, senza informare la società attrice del suo stato di decozione, aveva
7 dichiarato l'estinzione del precedente contratto di finanziamento e la novazione del medesimo con altro rapporto giuridico di portata peggiorativa per l'attrice, sia sotto il profilo delle linee di credito di fatto revocate e apprese a parziale estinzione dalla Banca Etruria, sia in termini di garanzie pretese da quest'ultima per evitare l'immediato rientro dell'importo ancora finanziato ed a quel momento sotto minaccia di revoca;
- che il era stato di fatto costretto a sottoscrivere il nuovo contratto di Parte_2 finanziamento, con obbligo di ripianamento dell'esposizione contratta fino a quel momento mediante l'incasso di prodotti e risorse già detenuti dalla Banca, anche personali, oltre alle ulteriori garanzie che la Banca, nella circostanza, aveva pretese da terzi estranei alla società;
- che la Banca aveva imposto, oltre alla parziale restituzione delle erogazioni già eseguite, a garanzia della retrocessione del residuo erogato, garanzie reali di soggetti diversi dalla società e dai suoi soci che non avrebbero prestato alcun tipo di garanzia se il loro congiunto non fosse stato in grave pericolo economico, in conseguenza della minaccia di rientro subita a seguito del sostanziale recesso unilateralmente invocato dalla Banca;
- che la minaccia di recesso unilaterale e di rientro di parte delle esposizioni e la totale cancellazione delle successive parti dell'attività di finanziamento aveva danneggiato l'iniziativa imprenditoriale sopra descritta, che era naufragata: in particolare, non essendo stato possibile il completamento delle opere di urbanizzazione a causa della revoca del finanziamento da parte della Banca Etruria, non era stato possibile costruire sui terreni, poiché il rilascio dei relativi titoli abilitativi era condizionata all'esecuzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune di La MA;
- che il 17/12/2013, nell'imminenza del collasso finanziario della Banca Etruria, erano stati Contr escussi ed incassati, da parte di quest'ultima, dei titoli acquistati dalla su Parte_1 imposizione della stessa Banca Etruria, che ne era l'emittente, per complessivi € 473.703,71, impiegati da quest'ultima per proprio soddisfacimento, a parziale rimborso e riduzione Contr dell'esposizione del debito contratto dalla Parte_1
- che la Banca aveva preteso la prestazione di ulteriori fideiussioni, fino ad oltre la concorrenza dell'importo originariamente erogato, da parte di Parte_2 [...]
e , in data non coincidente con l'accredito Parte_5 Parte_4 Parte_3 di € 5.000.00,00;
- la Banca, all'evidente scopo di fare leva per i propri fini di salvaguardia, aveva segnalato a sofferenza la società attrice e i suoi fideiussori nel sistema interbancario dei rischi e la PU
8 SPV s.r.l. aveva acquistato i diritti e gli oneri della Controparte_9
Tanto premesso, gli attori deducevano:
- l'illiceità della richiesta di prestazione delle fideiussioni da parte di Parte_2
e per vizio/mancanza del Parte_3 Parte_5 Parte_4 consenso, con conseguente nullità delle stesse;
- la responsabilità della banca per mala fede contrattuale e precontrattuale, con omissione degli obblighi di correttezza e trasparenza, non avendo la informato Controparte_9 la società attrice, nelle more delle trattative intercorse tra le parti, del suo stato di dissesto, che l'aveva poi condotta a revocare il finanziamento concesso alla società attrice, impedendole di realizzare l'impresa edificatoria a La MA.
La parte attrice concludeva, quindi, come in epigrafe.
2. Con la comparsa depositata il 16/2/2023 si costituiva in giudizio la società a Controparte_1 responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 30 aprile 1999, e per essa, quale mandataria, la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, premesso:
- che, il 15/6/2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/1999, aveva acquistato dalla REV Gestione Crediti S.p.A. una pluralità di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.);
- che la REV Gestione Crediti S.p.A. aveva assunto l'incarico di svolgere, in qualità di Pt_6
le attività operative e i servizi concernenti l'amministrazione, la gestione, la riscossione
[...]
e il recupero dei crediti in virtù del contratto di special servicing stipulato tra le società
[...]
REV Gestione Crediti S.p.A. e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. il 22/9/2022; CP_1
- che il 3/10/2022, con atto a rogito del notaio , rep. 74924, racc. 15565, registrato Persona_3 il 13/10/2022 al n. 103075, si era perfezionata la scissione parziale della REV Gestione Crediti
S.p.A., con cui quest'ultima, continuando ad esistere, aveva assegnato parte del suo patrimonio alla e, per effetto della scissione, il contratto di special Controparte_2 servicing originario era stato trasferito alla Controparte_2
- che, con atto del 18/10/2022 autenticato dal notaio di Pordenone, rep. Persona_1
311663, racc. 41583, registrato a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, la CP_1 aveva conferito la procura alla per consentirle di
[...] Controparte_2 compiere, in nome e per conto suo, tutti gli atti necessari ed utili allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di cui la era o sarebbe Controparte_1
9 divenuta titolare, fra cui quello su cui si controverte, eccepiva:
- l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale Ordinario di Treviso ex artt. 19 c.p.c., avendo la sede legale in Conegliano (TV), ed in favore del Controparte_1
Tribunale Ordinario di Rieti ex art. 20 c.p.c., forum contractus e forum solutionis, essendo stato erogato il finanziamento dalla presso Controparte_10 il conto corrente 91569 acceso presso la Dipendenza di Rieti Agenzia n. 1, presso la quale l'obbligazione doveva essere eseguita, quale domicilio del creditore ex art. 1182, comma III c.c.;
- la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stata la convenuta in Controparte_1 giudizio in qualità di successore a titolo universale della e del Controparte_8 [...]
. La convenuta esponeva che il rapporto controverso era il finanziamento Controparte_10 mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 18/11/2018 a rogito notaio rep. 226318, racc. 6255, di € 5.000.000,00 stipulato tra le società BPEL e Per_4
Contr
prorogato prima con atto del 27/10/2011, rep. 228629, racc. 7708, sino al Parte_1
31/3/2013 e poi con atto del 17/12/2013, rep. 229946, racc. 8560, sino al 30/6/2015, in forza del quale era stato emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il decreto ingiuntivo n. 1938/2018 e poi era stata instaurata la procedura esecutiva immobiliare N.R.G.E. 1584/2019 in danno della ma la questione dedotta in giudizio non concerneva la pretesa creditoria ceduta CP_5 Parte_1 alla bensì l'asserito diritto al risarcimento del danno della e Controparte_1 CP_5 Parte_1 dei garanti, in ragione di una presunta responsabilità precontrattuale e contrattuale per fatti imputabili a condotte ascrivibili alla e del;
Controparte_8 Controparte_10
- che, con decreto n. 45 del 10/2/2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto, su proposta della Banca d'Italia, l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. B) e con provvedimento della Banca d'Italia del 11/2/2015 erano stati nominati i relativi gli organi straordinari della procedura. Con D.L. n. 183/2015, recepito con L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), era stata costituita la a cui, con Controparte_11 provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015, erano stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività (in essere alla data di cessione e quindi) costituenti l'azienda bancaria della Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa in amministrazione straordinaria;
- che, con provvedimenti Banca d'Italia del 26/1/2016 e del 30/12/2016, erano stati ceduti alla
REV Gestione Crediti S.p.A. i crediti in sofferenza (anche interessati da operazioni di
10 cartolarizzazione) risultanti dalla situazione contabile della Banca e del Controparte_8
Lazio al 30/9/2015, nonché gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla Controparte_10 valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22/11/2015, già detenuti dalla e del per effetto del citato provvedimento del 22/11/2015; Controparte_11 CP_9
- che, con contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco sottoscritto ex artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 il 15/6/2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. del 22/6/2017, Foglio delle inserzioni n. 73, la aveva acquistato dalla REV Gestione Crediti S.p.A. tutti i crediti Controparte_1 oggetto dei provvedimenti Banca d'Italia in data 26/1/2016 e 30/12/2016, ad eccezione di quelli derivanti da contratti di locazione finanziaria;
- che la già Controparte_11 Controparte_12
il 6/9/2017 aveva mutato la denominazione sociale in
[...] [...]
la quale, con atto a rogito notaio del 14/11/2017, rep. 104684, racc. Controparte_13 Per_5
36572, era stata fusa per incorporazione in che in Controparte_14 data 26/3/2021, con atto a rogito notaio rep. 16080, racc. 8638, era stata fusa per Per_6 incorporazione in Controparte_15
- che, pertanto, la non era il successore a titolo universale della Controparte_1 [...]
, bensì un successore a titolo particolare di tutte le Controparte_10 attività, passività e dei diritti in essere alla data di cessione (22/11/2015), mentre i rapporti contrattuali estinti anteriormente al 22/11/2015 ed eventuali diritti non ancora accertati (e/o azioni giudiziarie non ancora incardinate alla data di cessione del 22/11/2015) non facendo parte dell'azienda bancaria ceduta non erano ricompresi nella cessione;
- che l'avversa azione era inammissibile in quanto proposta in violazione del principio del ne bis in idem per effetto del giudicato ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza n. 1570/2020, depositata il
22/1/2020 e non appellata, che aveva rigettato l'opposizione ex adverso proposta al decreto ingiuntivo n. 1938/18, con cui era stato ingiunto alla CO. e ai fideiussori, in solido Parte_1 fra loro, il pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di € 4.848.554,67, oltre ad interessi e spese, in forza del saldo debitore del conto corrente n. 91569 acceso il 14/11/2008, su cui era stato regolato il finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 18/11/2008 concesso con atto a rogito del notaio Persona_7
rep. 226318, racc. 6255, di originari € 5.000.000,00;
[...]
- la prescrizione di ogni avversa pretesa creditoria, azionata per fatti risalenti a luglio 2018;
- la mancanza di prova della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia degli attori
11 e dell'asserito illecito dedotto dalla controparte a sostegno della propria domanda risarcitoria;
- l'inammissibilità delle questioni afferenti alla nullità delle fideiussioni prestate dagli attori persone fisiche per effetto del giudicato formatosi con la citata sentenza n. 1570/2020, nonché la mancanza di prova delle allegazioni a sostegno della relativa domanda, proposta per la prima volta in questa sede.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co.
VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
4. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla è infondata Controparte_1 relativamente alla domanda di nullità della fideiussione del 19/12/2005 e delle successive integrazioni sottoscritte da Parte_2 Parte_2 Parte_3
e a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Parte_4 Parte_5
Contr nei confronti della , cui è succeduta la Parte_1 Controparte_10 [...]
non essendo stati contestati tutti i possibili criteri di collegamento con l'adito giudice. CP_1
Ed invero, la convenuta ha sollevato la suddetta eccezione pregiudiziale con riferimento al solo foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., avendo contestato il criterio di collegamento del forum contractus e del forum destinatae solutionis con riferimento al solo contratto di finanziamento, senza alcuna menzione delle fideiussioni.
E' del pari priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente alla addotta responsabilità precontrattuale della convenuta, non avendo al riguardo la banca contestato il criterio di collegamento del giudice adito previsto dall'art. 20 c.p.c., applicabile anche alle obbligazioni derivanti da responsabilità aquiliana, di talché anche alla responsabilità precontrattuale. Si rileva al riguardo l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata con un generico riferimento all'art. 19 c.p.c..
Per consolidata giurisprudenza, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in
12 mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (cfr. Cass. civ. n. 15996 del 21/07/2011).
L'eccezione di incompetenza è, invece, fondata con riferimento alle domande attoree fondate sul contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria inter partes stipulato il 18/11/2008, rep. n. 22618, racc. n. 6255.
In disparte il fatto che la convenuta, nell'eccepire l'incompetenza del giudice adito, non ha richiamato la clausola n. 11 di deroga alla competenza, con cui i contraenti hanno previsto come fori esclusivi delle controversie afferenti al contratto, alternativamente, quello del luogo in cui sorge la sede centrale della banca o la dipendenza presso la quale è stato costituito il rapporto,
l'eccipiente ha contestato in modo esaustivo ogni ipotesi di collegamento della causa con l'adito giudice in favore del Tribunale Ordinario di Treviso, avendo la società sede Controparte_1 legale in Conegliano (TV), ovvero, alternativamente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in favore del
Tribunale Ordinario di Rieti, in cui ha sede la dipendenza della banca presso la quale è stato acceso il conto corrente intestato alla mutuataria sul quale era prevista la regolamentazione del finanziamento.
Deve, dunque, dichiararsi al riguardo l'incompetenza del giudice adito in favore, alternativamente, del Tribunale Ordinario di Treviso o del Tribunale Ordinario di Rieti, con assegnazione del termine ex lege per la riassunzione della causa.
Per economia processuale è opportuno pronunciarsi sull'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ordine alle domande attoree fondate sul contratto sopra descritto unitamente alle altre statuizioni afferenti alle altre domande.
5. E' fondata l'eccezione di giudicato in ordine alla domanda attorea di nullità della fideiussione del 19/12/2005 e delle successive integrazioni sottoscritte da Parte_2 Parte_3
e a garanzia delle obbligazioni contratte
[...] Parte_4 Parte_5 dalla nei confronti della , cui è succeduta la CP_5 Parte_1 Controparte_10
per effetto del giudicato esterno formatosi in punto di validità della garanzia. Controparte_1
E' documentale, invero, che, con sentenza n. 1570/2020 del 22/1/2020, che non risulta appellata,
l'adito Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta dagli odierni attori e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1938/18, con cui era stato ingiunto, su ricorso dell' quale procuratrice della alla Controparte_14 Controparte_1
quale obbligata principale, ed a CP_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
13 e , in qualità di garanti in forza della fideiussione Parte_4 Parte_5 su cui si controverte anche nel presente giudizio, in solido fra loro, il pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.848.554,67, oltre ad interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente n. 91569 acceso il 14/11/2008 dalla presso la CP_5 Parte_1 [...]
e del , su cui era regolato il finanziamento a Controparte_8 Controparte_10 medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del
18/11/2008 concesso con atto a rogito del notaio rep. 226318, racc. Persona_7
6255, di originari € 5.000.000,00, rapporto garantito con fideiussione prestata dai suddetti garanti il 19/12/2005. Ebbene, a seguito della definitività del suddetto decreto ingiuntivo, si è formato il giudicato sulla validità della fideiussione e delle successive integrazioni sottoscritte da
[...]
e . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Viene in rilievo il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018: la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che in ogni caso in cui, in modo espresso e non equivoco, a seguito del rilievo di parte o d'ufficio, nella motivazione, sia affermata la non nullità del contratto, si forma il giudicato sulla validità del negozio, vuoi ove la domanda sia stata accolta vuoi ove essa sia stata rigettata per un diverso motivo. Se la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento) è stata accolta, sempre si ha giudicato implicito sulla validità del negozio, la quale non potrà più essere messa in discussione in un altro processo tra le stesse parti. Invece, ove la sentenza abbia contenuto di rigetto, il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma soltanto di regola, restando escluso il caso in cui la decisione risulti fondata su una ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato, l'adempimento, la palese non gravità dell'inadempimento, l'eccepita compensazione legale).
Una pronuncia che accolga la domanda di adempimento produrrà comunque effetto di giudicato sulla validità del contratto e non potrà più essere messa in discussione in un altro processo tra le
14 stesse parti;
effetto che può anche prodursi nel caso inverso di rigetto della domanda di adempimento, ove una tale decisione non sia fondata su una ragione più liquida (cfr. Cass. civ. n.
29292 del 13/11/2024).
6. Relativamente alle domande risarcitorie, comprese quelle fondate sulla prospettata responsabilità precontrattuale della convenuta, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla da qualificarsi come eccezione di carenza di titolarità Controparte_1 del rapporto.
Giova premettere che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (cfr. Cass. civ. n. 5762 del 23/03/2016).
Ciò posto, con decreto n. 45 del 10/2/2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, l'Amministrazione straordinaria della CP_10
del Lazio – società cooperativa, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. B) e che con
[...] provvedimento della Banca d'Italia dell'11/2/2015 sono stati nominati gli Organi straordinari della procedura;
con D.L. 22 novembre 2015 n. 183, poi, è stata costituita la
[...] al fine svolgere i compiti di ente-ponte ai sensi del D.Lgs. n. 180 Controparte_11 del 16/11/2015. A favore della stessa è stata quindi Controparte_11 disposta, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, la cessione di diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della Controparte_8 [...]
. Con L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Controparte_16
Stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n.
70, art. 1, commi da 842 a 854, è stato recepito il D.L. 22 novembre 2015, n. 183, contestualmente abrogato, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 183 del 2015. Ancora, in data 6/9/2017 è stata effettuata l'iscrizione presso il Registro delle imprese delle modifiche statutarie deliberate il 10/5/2017 dall'assemblea dei soci di e del Controparte_11 CP_9
con conseguente modifica della denominazione sociale e dell'indirizzo della sede legale
[...]
15 in quindi, con atto del 14/11/2017 (rep. 104684; racc. 36572), la Controparte_13 [...]
già e del è stata fusa per Controparte_13 Controparte_11 CP_9 incorporazione, con effetto giuridico dal 27/11/2017, nella in Controparte_14 forma abbreviata la quale, pertanto è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività, rapporti contrattuali e rapporti processuali, nessuno escluso, facenti capo alla suddetta società incorporata al momento della predetta fusione. La formulazione utilizzata nei provvedimenti richiamati e, contestualmente le espresse eccezioni formulate nonché altre forme di cessione (anche mediante operazioni di cartolarizzazione avvenute) consentono di ravviare una generalizzata cessione a e del Controparte_11 CP_9
(anche) dei rapporti attivi e passivi già riconducibili di e del Controparte_8 [...]
(con l'unica eccezione delle passività specificamente considerate al citato punto 2.1. CP_17 dell'atto, ovvero le obbligazioni “subordinate”) e da queste ad Controparte_14
A favore della NBEL, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, è stata, quindi, disposta la cessione dei diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della
BPEL in amministrazione straordinaria. Più nel dettaglio, l'art. 43 del D.Lgs. n. 180/2015 dispone che “la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi”, mentre il quarto comma della stessa norma specifica che “fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione”. In applicazione di tale previsione, la
Banca d'Italia, esercitando il potere di escludere talune attività o passività dalla cessione, nel provvedimento del 22 novembre 2015 ha specificato che restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione, con ciò riferendosi in sostanza ad alcune categorie di titoli subordinati, pure elencati nel provvedimento. Il suddetto provvedimento della Banca d'Italia ha, quindi, disposto:
- al punto 1.1, la cessione di “…tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i
16 rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione…” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
43 e 47 del D.Lgs. n. 180/2015; - al punto 2.1., “…l'esclusione dalla cessione delle “passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”.
Con provvedimenti della Banca d'Italia del 26/1/2016 e del 30/12/2016 è stata disposta la cessione alla REV Gestione Crediti S.p.A., dei crediti in sofferenza (anche interessati da operazioni di cartolarizzazione) risultanti dalla situazione contabile individuale della
[...]
e del al 30/9/2015, nonché gli ulteriori crediti in Controparte_8 Controparte_10 sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del
22/11/2015, già detenuti da e del per effetto del citato Controparte_11 CP_9
Provvedimento del 22/11/2015. Con contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco, ex artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 in data 15/6/2017, di cui è stato pubblicato avviso in G.U. del
22/6/2017, Foglio delle inserzioni n. 73, la ha acquistato dalla REV Gestione Controparte_1
Crediti S.p.A. tutti i crediti oggetto dei provvedimenti Banca d'Italia del 26/1/2016 e del
30/12/2016, ad eccezione di quelli originati da contratti di locazione finanziaria (leasing).
La questione d'interesse è se – alla stregua della normativa speciale e secondo le norme ordinarie sulla cessione di azienda, come previste dal codice civile ed integrate, per il settore di riferimento, dal TUB – l'ente cessionario subentri o meno nelle passività per il fatto illecito compiuto dai suoi danti causa, in corso di accertamento innanzi all'A.G. al momento della cessione o per quelle, comunque anteriori, il cui accertamento giudiziale è stato proposto successivamente alla suddetta cessione.
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, la ha acquistato dalla REV Gestione Controparte_1
Crediti S.p.A. i soli crediti ceduti in blocco ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 TUB e della L. n. 130/1999, tra cui non sono comprese le posizioni giuridiche relative a presunti fatti illeciti compiuti dalla e del nella fase prodromica o Controparte_8 Controparte_10 nell'esecuzione di contratti. La e, conseguentemente, la Controparte_18 CP_1 non sono successori a titolo universali della Banca e del
[...] CP_8 CP_10
, ma mere cessionarie di crediti individuabili in blocco, pertanto non sono succedute
[...] nelle conseguenze di eventuali atti illeciti compiuti dalla banca cedente.
17 Ne consegue il rigetto delle domande risarcitorie attoree fondate sulla presunta responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della convenuta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle attrici.
Non ricorrono i presupposti, avuto riguardo alle questioni trattate, per la condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III c.p.c..
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando Contr sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 3/11/2022 da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_2 Parte_2
e avverso la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
1. DICHIARA la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale Ordinario di
Treviso o del Tribunale Ordinario di Rieti in ordine alle domande attoree fondate sul contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria inter partes stipulato il 18/11/2008, rep. n. 22618, racc. n. 6255, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
2. RIGETTA la domanda attorea di nullità della fideiussione e delle successive integrazioni sottoscritte da e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
a garanzia delle obbligazioni contratte dalla nei confronti della Parte_5 CP_5 Parte_1
; Controparte_10
3. DICHIARA la carenza di titolarità passiva del rapporto della in ordine alle Controparte_1 altre proposte da CP_5 Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
e avverso la
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
4. CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 20.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
5. RIGETTA la domanda proposta dalla convenuta di condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III c.p.c..
Così deciso in Roma, li 20/7/2025.
Il Giudice
TO RT
18 19