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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2022
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 26/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 924/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPA Parte_1 C.F._1
PAOLA
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIONE
[...] P.IVA_1
ARIANNA e dell'avv. PAVARINO IVANA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.10.2022 ha convenuto in giudizio l' deducendo: Parte_1 CP_1
- di aver lavorato, come posatore di infissi, alle dipendenze di Controparte_2
e con sede in Narzole – Frazione Lucchi n. 4
[...] Parte_2
complessivamente dall'08.05.2017 al 20.06.2019;
- di essere stato inviato, il 21.1.2019 dal datore di lavoro presso la famiglia e in Benevagienna Via Roma n. 32 con il compito di posare Per_1 Per_2
pagina 1 di 15 alcune zanzariere di alluminio alle finestre, registrare alcuni infissi dell'abitazione e sostituire un telaio di una porta scorrevole;
- di aver caricato la mattina il furgone presso la ditta con gli strumenti necessari al lavoro da svolgere, tra cui una grossa sega circolare particolarmente ingombrante e di difficile maneggiabilità;
- di essere giunto alle ore 8.15 a casa del cliente ove, dopo aver afferrato all'interno del furgone la grossa sega circolare, a causa dell'ingombro della stessa e nel cercare di scendere dal mezzo, inciampava nel pianale di legno posto a protezione del cassone e, per il brusco movimento che ne è seguito, anche a causa del peso della sega circolare, batteva violentemente a terra con il ginocchio destro che già si trovava in posizione distorsiva;
- di aver ripreso il lavoro dopo una decina di minuti zoppicando, tanto che la sig.ra avvisata dell'accaduto, gli chiedeva se volesse del Controparte_3 ghiaccio da mettere sul ginocchio;
- di aver avvisato telefonicamente dell'accaduto, intorno alle ore 12,36, durante la pausa pranzo, il fratello, sig. e poi, successivamente, intorno alle Testimone_1 ore 14,50, anche il titolare della ditta, sig. ; Controparte_2
- di aver scambiato numerosi messaggi whatsapp con il fratello Tes_1
preoccupato del suo stato di salute;
- di aver portato a termine la giornata lavorativa e di aver contattato, alle ore
19,05, telefonicamente il datore di lavoro, sig. , per Controparte_2 comunicargli che aveva dolori al ginocchio destro e che lo stesso si era gonfiato e di aver ricevuto dal la direttiva di terminare in ogni caso il lavoro;
CP_2
- di essersi quindi recato al lavoro il 22.01.2019, alle ore 8,15 presso l'abitazione dei sigg.ri continuando il lavoro di posa delle zanzariere e di Controparte_4
registrazione infissi, ma di aver avvertito un sempre maggiore dolore, tanto da contattare alle ore 14.06 un amico, tale sig. , riferendogli Persona_3
l'accaduto e chiedendogli la cortesia di accompagnarlo successivamente al Pronto
Soccorso per una visita, terminato il lavoro;
pagina 2 di 15 - di aver lavorato sino alle 16,30 quando, a causa del dolore, era costretto a sospendere la prestazione e a contattare il titolare per comunicargli la propria impossibilità a proseguire nel lavoro anche a causa del gonfiore ormai molto evidente del ginocchio e per chiedergli di mandare un altro dipendente a prelevare i ferri da lavoro dal secondo piano;
- di essere stato raggiunto alle ore 17.00 circa da , figlio del Persona_4
titolare, per caricare l'attrezzatura e di aver riportato in sede il furgone per poi rientrare a casa e recarsi al Pronto Soccorso;
- di essersi recato in P.S. accompagnato dall'amico ; Persona_3
- di essere stato contattato telefonicamente durante il tragitto verso il P.S. dal titolare , il quale gli imponeva di non denunciare l'accaduto Controparte_2 quale infortunio, poiché questo avrebbe arrecato all'azienda una serie di problemi, tra i quali l'aumento del premio assicurativo, affermando che “poi si sarebbero aggiustati tra loro”;
- di non aver denunciato l'infortunio in ragione di quanto chiesto dal titolare e alla luce della imminente scadenza del contratto a termine, successivamente non rinnovato;
- che in occasione di un incontro in azienda il 13.5.2019 il sig. , Controparte_2
tornando sull'episodio dell'infortunio, ribadiva che per lui sarebbe stato un grosso problema se fosse stato denunciato come infortunio sul lavoro, vuoi perché “sarebbe andato in penale”, vuoi perché il premio sarebbe aumentato ed egli già doveva pagare 20.000€ all' ; CP_1
- di aver denunciato l'infortunio all' che, con comunicazione del 04.09.2019, CP_1
rigettava l'istanza affermando che “non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune”;
- di aver impugnato il provvedimento di diniego, ottenendo il rigetto dell'istanza con provvedimento che, ribadendo quanto già espresso il 04.09.2019, aggiungeva pagina 3 di 15 che “la collegiale tra il funzionario medico ed il medico del patronato CP_1 CP_5
si è conclusa in maniera discorde”;
- che con provvedimento del 5.11.2021 l' comunicava al ricorrente che non CP_1 aveva diritto ad alcuna indennità “in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini
e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha contestato il provvedimento assunto dall' CP_1
e ribadito l'indennizzabilità dell'infortunio in esame, chiedendo la condanna dell'Istituto Assicuratore al riconoscimento delle tutele di cui al D.P.R. 1124/1965, collegate sia alla inabilità permanente che temporanea, oltre la rimborso delle spese mediche sostenute.
Costituito in giudizio, l' ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ribadendo la CP_1
mancata prova della dinamica dell'infortunio e quindi del fatto storico denunciato e il difetto, dal punto di vista medico legale, della natura traumatica, e non piuttosto degenerativa, delle lesioni riportate.
Quanto all'indennità temporanea l ha evidenziato che essa, in ogni caso, CP_1
potrebbe essere riconosciuta solo per il periodo successivo alla denuncia avvenuta soltanto il 20.5.2019.
Quanto, infine, al rimborso delle spese mediche sostenute l' ha evidenziato la CP_1
mancata valutazione preventiva della necessarietà e utilità delle stesse da parte dell'Istituto e pertanto la loro non rimborsabilità.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti, l'escussione dei testimoni e la consulenza medico-legale.
All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
* * * * *
1. – Ai fini della indennizzabilità dell'infortunio e della ravvisabilità, quindi, della occasione di lavoro e della causa violenta, va ricordato che “In materia di infortuni sul lavoro la causa violenta - fatto genetico indispensabile dell'infortunio - può consistere anche in uno sforzo che, pur se non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere una resistenza propria
pagina 4 di 15 della prestazione o dell'ambiente di lavoro. Nè il ruolo causale dell'attività lavorativa è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, attribuendo l'evento ad una preesistente condizione patologica, aveva escluso l'incidenza causale dell'attività lavorativa in occasione della rottura del tendine estensore del pollice del lavoratore, avvenuta mentre questi stava estendendo tale dito per aprire le forbici usate per la potatura, solo sulla base della presunta modestia dello sforzo compiuto per aprire le lame) (così Cass. sez. L, Sentenza n. 13184 del 09/09/2003).
2. – Nel caso in esame, la complessiva istruttoria svolta consente di ritenere provato che le lesioni subite dal al ginocchio siano da ricondurre allo sforzo effettuato per Pt_1
scaricare il materiale e in particolare la sega circolare dal furgone la mattina del
21.5.2019 allorquando egli si trovava presso l'abitazione della famiglia e Per_1
in Benevagienna Via Roma n. 32 con il compito di posare alcune zanzariere di Per_2 alluminio alle finestre, registrare alcuni infissi dell'abitazione e sostituire un telaio di una porta scorrevole.
Benchè, infatti, nessuno abbia assistito all'infortunio e al momento dell'accesso al P.S. il ricorrente abbia dichiarato di essersi infortunato a casa, numerosi indizi consentono di ritenere acclarata la dinamica dei fatti descritta in ricorso.
2.1. – Va valorizzato in primo luogo la descrizione delle due giornate lavorative effettuata dalla cliente, , che ha affermato sia di aver Testimone_2
appreso dal nell'immediatezza dei fatti, che lo stesso si era fatto male scaricando Pt_1 la merce dal furgone, tanto da indurla ad offrigli del ghiaccio, sia di aver visto il Pt_1
zoppicare il secondo giorno e dover interrompere il lavoro. Ha confermato inoltre la teste che il nelle ore di lavoro procedeva a rilento (“il lunedì mi ha detto che si era Pt_1 fatto male nel senso che scaricando la merce ha sentito un crac al ginocchio;
ha solo detto questo e non ha fatto riferimento a cadute;
al momento però non aveva dolore e infatti io gli ho offerto del ghiaccio ma lui non lo ha voluto perché non aveva dolore;
quel giorno ha lavorato normalmente e ha fatto la pausa per il pranzo…. la sera mi ha detto che andava a casa e che avrebbe messo il
pagina 5 di 15 ginocchio a riposo;
il giorno dopo è tornato e zoppicava e mi pare avesse anche il ginocchio gonfio
o non ricordo se me lo abbia detto lui che aveva il ginocchio gonfio;
ha lavorato zoppicando;
si è fermato poi a mezzogiorno quando è andato via per pranzo ma io in quel momento non c'ero; io poi a inizio pomeriggio ho ricevuto un messaggio da lui in cui mi avvertiva che non poteva più continuare perché aveva troppo male;
dalle telecamere ho visto che dalle 14.30 alle 15.30 lui con un un'altra persona hanno portato via gli attrezzi lasciando le zanzariere a casa mia;
qualche giorno dopo mi ha chiamato il titolare dicendomi che era in malattia;
mi ha detto che quel Pt_1 ragazzo con cui avevano ricaricato gli attrezzi era suo figlio e che dopo qualche giorno avrebbe mandato qualcun altro a finire il lavoro;
… quando ho ricevuto la fattura ho chiamato e CP_2 mi sono lamentata delle ore che aveva indicato;
preciso che in un giorno e mezzo aveva Pt_1 montato due zanzariere mentre il secondo ragazzo che poi è venuto per finire il lavoro in due o tre giorni ha montato 10 zanzariere e ha fatto anche altri piccoli lavoretti come registrare le serrature degli infissi e altre cose sempre di manutenzione”).
2.2. – In secondo luogo, deve essere considerata la condotta tenuta dal nei due Pt_1
giorni oggetto di esame – il giorno 21 e il giorno successivo – così come descritta dai testi e avuto particolare riguardo alle conversazioni Testimone_1 Persona_3 intrattenute dal ricorrente con costoro.
Il teste ha riferito di essere stato avvertito telefonicamente il lunedì 21 Testimone_1
gennaio dal fratello, odierno ricorrente, di quanto occorsogli quella stessa mattina e di essersi poi costantemente informato dello stato di salute del ricorrente anche tramite pessaggi whatsapp (“io ero al lavoro verso quasi pausa pranzo ho ricevuto una chiamata da mio fratello;
mi ha detto che scaricando i ferri dal furgone è sceso e ha messo male il piede e ha sentito un crac al ginocchio e che gli faceva male;
sono certo che mi abbia detto che questo fatto era avvenuto poco prima;
quindi è stato il giorno in cui è avvenuto il fatto;
mi ha detto che gli faceva male e gli ho detto di andare a farsi vedere;
lui mi ha detto “adesso vedo e comunque la signora mi ha dato del ghiaccio e lo metto sul ginocchio” o qualcosa del genere;
io mi sono sincerato poi via whatsapp nel corso del giorno di come stesse;
avevo capito che aveva continuato a lavorare e non era andato al pronto soccorso;
non ci siamo visti ma solo sentiti al telefono o via whatsapp;
la sera del primo giorno mi ha detto che in farmacia gli avevano dato una pomata;
il giorno dopo ci siamo
pagina 6 di 15 sentiti e gli ho chiesto come stesse e lui mi ha detto che aveva male e che aveva parlato anche con il suo datore id lavoro”).
Della conversazione whatsapp riferita dal teste vi è anche riscontro documentale Pt_1
(doc. 2 bis fascicolo ricorrente) e il teste in aula ha mostrato la propria foto whatsapp, coincidente con quella del doc. 2 bis (cfr. verbale di deposizione del 12.7.2023).
Il teste , amico del ricorrente, ha riferito di essere stato contattato dal ricorrente Per_3 per essere accompagnato al Pronto Soccorso il martedì 22 e di avervi poi provveduto
(“lui mi ha telefonato e mi ha detto che era caduto dal furgone con un attrezzo in mano che non so cosa fosse e mi ha chiesto di accompagnarlo al pronto soccorso e l'ho portato io verso le 18.30 perché non riusciva a guidare;
non ricordo bene ma forse lui si è fatto male lunedì ma mi ha chiamato martedì; io l'ho accompagnato al pronto soccorso;
mi pare mi abbia detto che si è fatto male al mattino;
il ricorrente mi ha detto che aveva telefonato al titolare e che poi erano andati a recuperare gli attrezzi… io l'ho poi lasciato al pronto soccorso in cui vi era molta fila e poi mi ha chiamato dopo che ha fatto la visita”).
2.3. – La presenza della sega circolare tra gli attrezzi in uso al ricorrente per lo svolgimento delle proprie mansioni e il peso di 20 kg è stato confermato dallo stesso
, socio della società datrice di lavoro del ricorrente (“lui aveva tutti i Controparte_2 ferri compresa la sega circolare che peserà più o meno 20 kg”). Lo stesso teste ha inoltre confermato di essere stato avvertito del sinistro dal avvenuto mentre questi Pt_1
scendeva dal furgone, pur riferendo di non ricordare se quest'ultimo avesse fatto riferimento allo scarico di attrezzi pesanti e pur non ricordando con precisione il momento della telefonata (“mi ha detto che scendendo dal furgone aveva sentito non mi Pt_3 ha detto che era avvenuto il giorno prima né mi ha detto che era successo mentre era a casa di
forse mi ha chiamato il pomeriggio del primo giorno non ricordo con precisione;
mi ha CP_3 detto solo “scendendo dal furgone”; non ricordo se ha fatto riferimento ad attrezzi pesanti o materiale pesante”).
2.4. – Quanto alla differente versione dei fatti fornita dal ricorrente al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso (doc. 4 “incidente in ambiente domestico”) essa deve ricondursi alla richiesta in tal senso espressa dal nell'immediatezza dei fatti e CP_2
pagina 7 di 15 nell'accondiscendenza del ricorrente legata anche alla prossima scadenza del contratto a termine.
Depongono concordemente in questo senso i seguenti elementi:
- la telefonata tra e lungo il tragitto verso il Pronto Soccorso a cui ha Pt_1 CP_2
assistito il che in sede di escussione testimoniale ha dichiarato: “mentre Per_3
eravamo in auto il ricorrente ha ricevuto una telefonata in cui una voce maschile gli ha detto di non dire che si era fatto male al lavoro ma a casa e che poi l'avrebbero aggiustata tra loro;
il ricorrente ha messo il vivavoce;
glielo ha detto in piemontese ma il senso era “dì che ti sei fatto male a casa che poi tra me e te ci aggiustiamo” - si dà atto che il teste pronuncia la frase in piemontese e la traduce in italiano - il ricorrente non ha ribattuto niente e ha messo giù; io gli ho detto di dire che era un infortunio;
lui mi ha detto che non voleva danneggiare il suo datore di lavoro e ha fatto un po' di testa sua;
lui era in una situazione precaria all'epoca”;
- lo scambio whatsapp tra il ricorrente e il fratello in cui si legge: “Fammi sapere! Dovevi andare ieri subito! Testone”, “Già ma non è facile quando si ha un lavoro a tempo determinato non sai mai come fare ciao un abbraccio a tutti voi” (doc. 2bis fascicolo ricorrente);
- il tenore della conversazione tra e il ricorrente del maggio 2019, in Controparte_2
cui il a proposito dell'infortunio pronuncia delle frasi significative come “ah CP_2 tanto non ti cambiava niente da essere in mutua o in infortunio comunque….cambiava per me che andavo in penale, dopo quaranta giorni andavo in penale”, “anche se tu sei sceso giù da sto furgone con sta circolare in mano e sei caduto….io non posso niente, io andavo in penale”, “la grana dell'infortunio è che adesso ero in penale, dovevo prendermi un avvocato per difendermi da una cosa che non ne posso” “lo so che è così, per questo che io ti ho detto quello, è già capitato di altri, qui, che gli ho detto “non mettetevi in infortunio”, prima di tutto l'infortunio ti fa aumentare le spese INAIL… adesso ho 20.000 da pagare all' , di nuovo, eh allora CP_1
“attenzione all'infortunio”.
2.5. – Vi è poi da considerare che non vi è alcuna prova che il ricorrente soffrisse di patologie agli arti inferiori prima degli avvenimenti del 21 gennaio 2019, come confermato dai testi (“non ho visto il ricorrente nei giorni precedenti l'infortunio; Per_3 posso però dire che in general e il ricorrente non aveva problemi alle gambe e al ginocchio e non
pagina 8 di 15 zoppicava”), (“giorni precedenti l'infortunio non ricordo se ho visto mio Testimone_1 fratello;
preciso che ero peraltro appena rientrato da una trasferta in Germania lunga circa una settimana;
prima di allora che io sappia mio fratello non aveva avuto problemi al ginocchio;
non ha mai zoppicato;
peraltro facendo quel lavoro serve una certa stabilità”), (“sono Tes_3 certo che il fine settimana precedente io e i miei fratelli minori eravamo andati da mio padre;
lui nel fine settimana stava bene e non aveva problemi al ginocchio”).
2.6. – Da ultimo, la compatibilità delle lesioni subite dal ricorrente con un evento traumatico acuto e non degenerativo è stata affermata dal consulente tecnico d'ufficio che ha anche precisato la compatibilità dell'evento traumatico con il comportamento del ricorrente dopo il fatto, con particolare riguardo allo svolgimento di attività lavorativa per un'intera giornata e per qualche ora del giorno seguente, così come descritto dalla teste . CP_3
Ebbene, il ctu, all'esito degli accertamenti svolti ha infatti osservato che “Appare senza ombra di dubbio che il trauma distorsivo che ha causato la lesione meniscale pur in presenza di una condropatia degenerativa del ginocchio dx possa essere considerato un infortunio sul lavoro”, concludendo che che “il Sig. in data 21.1.2019 durante l'attività lavorativa Parte_1 riportava un trauma distorsivo ginocchio dx con meniscopatia in un quadro di condropatia degenerativa. Tale evento per la tipologia di lesione ed il suo decorso clinico-strumentale può essere considerato un infortunio sul lavoro (relazione ctu del 7.5.2024).
A seguito, poi, di richiesta di chiarimenti il consulente ha osservato come la diagnosi a seguito della visita ortopedica del 23 gennaio fosse “Distorsione ginocchio destro con versamento articolare” precisando poi che:
“La distorsione del ginocchio è un evento traumatico dell'articolazione che determina dolore acuto, ma può permettere nell'immediatezza del fatto e successivamente, la possibilità di un uso dell'arto seppur con più o meno dolore nel senso che non si tratta di una frattura, per esempio di femore o di tibia e perone, che determina immediatamente un'impotenza funzionale per una rottura dei frammenti ossei, che impediscono i movimenti.
Nella distorsione del ginocchio, soprattutto quando vengono interessati i piccoli vasi ematici, si ha un progressivo stillicidio all'interno dell'articolazione, che è un comparto chiuso, sigillato, che
pagina 9 di 15 determina pertanto edema e rigonfiamento dell'articolazione, come è successo nel caso del periziando, provocando inoltre ingravescente dolore.
La pressione esercitata dal liquido intrarticolare esercita, successivamente, una sorta di compressione intrinseca sui vasi riducendo il gemizio di sangue.
Tutto ciò è chiaramente dimostrato ed evidente nell'evoluzione clinica del Sig. che si Pt_1 procurava l'infortunio con la distorsione del ginocchio destro il 21 gennaio e, pur continuando a lavorare, il ginocchio destro gonfiava sino ad una difficoltà alla deambulazione per il versamento articolare, tanto è vero che il giorno seguente si recava in Pronto Soccorso dove veniva subito proposta, per l'edema, l'artrocentesi che tra l'altro rifiutava e veniva posta diagnosi di
“Distorsione del ginocchio”.
Anche la visita ortopedica successiva confermava tale diagnosi ed il versamento articolare, che si era formato in modo ingravescente dal momento dell'infortunio sino alle visite mediche”
e concludendo che:
“Non esiste pertanto alcun dubbio sulla veridicità dell'evento infortunistico del 21 gennaio 2019 ed anche la storia clinica successiva è del tutto compatibile con la tipologia di evento traumatico acuto” (cfr. relazione integrativa ctu del 3.1.2025).
2.7. – Alla luce dei superiore elementi deve ritenersi accertato che il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro in data 21.1.2019.
3. – Ciò nondimeno non può addivenirsi all'accoglimento della domanda di indennizzo formulato dal ricorrente, essendo i postumi riscontrati dal ctu – in assenza di osservazioni delle parti – pari al 4% e quindi inferiori alla soglia di indennizzabilità di cui all'art. 13 del d. lgs. 38/2000.
Al riguardo merita di essere precisato che neppure può addivenirsi ad una pronuncia di mero accertamento, dovendosi richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente (pari al 6 per cento), il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo
pagina 10 di 15 accertamento, con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.” (Cass., Sez. L - , Sentenza n.
16149 del 19/06/2018).
4. – Con riferimento alla indennità per inabilità temporanea va ricordato che essa è prevista dall'art. 68 del TU n. 1124/65, che prevede che “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da
116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120”.
4.1. – Quanto alla decorrenza del beneficio giova ricordare che secondo l'art. 52 del
Testo Unico: “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia”.
Avendo parte ricorrente denunciato l'infortunio all' solo in data 24.5.2019, CP_1 secondo l' resistente non potrebbe addivenirsi al riconoscimento della indennità CP_1
temporanea per il periodo intercorrente tra il 21.1.2019 e il 24.5.2019.
Senonché detta tesi non può essere condivisa alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui “il lavoratore non acquista il diritto soggettivo alla prestazione indennitaria in difetto della propria iniziativa ossia della denuncia di
pagina 11 di 15 cui all'art. 52 cit. (o della notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro) ... È onere dell'attore in giudizio di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto soggettivo affermato (art. 2697 cod. civ.) ed il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti ex actis.”
(così Cassazione civile sez. lav., 09/01/2004, n.165 in motivazione).
Nel caso di specie se è vero che la denuncia di infortunio è avvenuta solo il 24.5.2019 e che nel frattempo il lavoratore ha beneficiato dell'indennità di malattia da parte dell'INPS (circostanza pacifica), d'altro canto non può trascurarsi che dall'istruttoria svolta è emerso chiaramente che il datore di lavoro è stato posto a conoscenza dell'infortunio occorso al nell'immediatezza dei fatti. Pt_1
La conoscenza del datore di lavoro dell'infortunio, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi equiparata alla formale denuncia da parte del lavoratore, con la conseguenza che non può operare nel caso in esame la decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia di cui all'art. 52 citato.
4.2. – Richiamato l'accertamento del ctu, che ha quantificato in 192 i giorni di assenza dal lavoro per inabilità temporanea, deve rilevarsi che tuttavia parte ricorrente nelle note conclusive del 30.1.2025 ha limitato la propria domanda a 42 giorni, ossia ai soli giorni successivi al 20.6.2019, data di scadenza del contratto a termine, essendo il periodo precedente stato indennizzato dall'INPS.
In ossequio al disposto dell'art. 112 c.p.c. va riconosciuta al ricorrente l'indennità da inabilità temporanea corrispondente a 42 giorni.
Essendo detta misura inferiore a 90 giorni, la misura dell'indennità andrà stabilità nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 del TU, così come previsto dall'art. 68 sopra richiamato.
Stante la concorde richiesta delle parti in tal senso espressa in sede di discussione orale, la pronuncia di condanna è resa in assenza di precisa quantificazione dell'importo.
5. – Con riferimento alle spese mediche va ricordato che l'art. 66 del d.P.R. 1124/65 annovera tra le prestazioni oggetto di assicurazione, al n. 5, le “le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici” e il successivo art. 86 prevede che “L'istituto
pagina 12 di 15 assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa”.
Quanto alle modalità di erogazione della prestazione l'art. 88 richiamato dalla disposizione citata recita: “Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo”.
In proposito la Suprema Corte ha evidenziato come a seguito dell'entrata in vigore della
L. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, comma 4, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non già degli Enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Quanto all'ipotesi in cui l'infortunato decida di non avvalersi del Servizio Sanitario
Nazionale, bensì di un medico "di sua fiducia" per provvedere alla cura, dall'art. 88
pagina 13 di 15 citato, comma 3 si ricava il principio per cui l'Istituto assicuratore è debitore solo della differenza di spesa rispetto a quella che avrebbe sostenuto se avesse provveduto direttamente alla cura ma sempre che detta spesa sia "effettivamente sostenuta" e non, quindi, meramente preventivata (così, da ultimo, Cass. sez. lav., 29/01/2020, n. 2012).
5.1. – Nel caso in esame l' assicuratore all'atto della costituzione in giudizio si è CP_1
limitato ad obiettare, con riferimento al rimborso delle spese, che esse non erano state autorizzate dall ma tale obiezione non può ritenersi dirimente, in considerazione CP_1
del fatto che ciò costituisce la necessaria conseguenza del mancato riconoscimento dell'infortunio.
Richiamato quanto sopra in ordine alla natura dell'infortunio nonché in relazione alla decorrenza della copertura assicurativa, deve rilevarsi che il CTU, in sede di integrazione del quesito ha affermato la congruità delle spese mediche sostenute da parte ricorrente e la loro necessarietà ai fini del recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa (cfr. relazione integrativa del 3.1.2025).
Al riguardo merita di essere precisato che le spese elencate dal ctu a pag. 3 e 4 della relazione integrativa risultano sorrette da prescrizione medica: dette spese attengono infatti alla terapia riabilitativa fisioterapica, a spese per antidolorifici e infiltrazioni, ticket per esami RMN, visite ortopediche e fisiatriche via via prescritte dalle strutture sanitarie pubbliche, a partire dalle visite effettuate in P.S.
Dall'elenco individuato dal ctu a pag. 4 della relazione integrativa va tuttavia espunta la somma di € 186 (ultima dell'elenco) in quanto non adeguatamente documentata.
Il rimborso delle spese mediche può, quindi, essere riconosciuto a parte ricorrente nella misura di € 1.225,77.
6. – L'accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La restante metà va posta a carico di parte resistente ed è liquidata (tenuto conto della rinuncia di parte ricorrente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) alla stregua dei valori medi dello scaglione di riferimento per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa.
pagina 14 di 15 Le spese di ctu, già liquidate con decreto del 13.5.2024, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta che in conseguenza dell'infortuno del 21.1.2019, ha diritto alla Parte_1
indennità da inabilità temporanea per 42 giorni nella misura indicata in parte motiva, oltre al rimborso delle spese mediche per € 1.225,77, e condanna l' al relativo CP_1
pagamento, oltre agli interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, dalla maturazione e sino al saldo;
- respinge nel resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite, ponendone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidata quanto a quest'ultima parte in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come liquidate con CP_1
decreto del 13.5.2024.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 26/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 924/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPA Parte_1 C.F._1
PAOLA
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIONE
[...] P.IVA_1
ARIANNA e dell'avv. PAVARINO IVANA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.10.2022 ha convenuto in giudizio l' deducendo: Parte_1 CP_1
- di aver lavorato, come posatore di infissi, alle dipendenze di Controparte_2
e con sede in Narzole – Frazione Lucchi n. 4
[...] Parte_2
complessivamente dall'08.05.2017 al 20.06.2019;
- di essere stato inviato, il 21.1.2019 dal datore di lavoro presso la famiglia e in Benevagienna Via Roma n. 32 con il compito di posare Per_1 Per_2
pagina 1 di 15 alcune zanzariere di alluminio alle finestre, registrare alcuni infissi dell'abitazione e sostituire un telaio di una porta scorrevole;
- di aver caricato la mattina il furgone presso la ditta con gli strumenti necessari al lavoro da svolgere, tra cui una grossa sega circolare particolarmente ingombrante e di difficile maneggiabilità;
- di essere giunto alle ore 8.15 a casa del cliente ove, dopo aver afferrato all'interno del furgone la grossa sega circolare, a causa dell'ingombro della stessa e nel cercare di scendere dal mezzo, inciampava nel pianale di legno posto a protezione del cassone e, per il brusco movimento che ne è seguito, anche a causa del peso della sega circolare, batteva violentemente a terra con il ginocchio destro che già si trovava in posizione distorsiva;
- di aver ripreso il lavoro dopo una decina di minuti zoppicando, tanto che la sig.ra avvisata dell'accaduto, gli chiedeva se volesse del Controparte_3 ghiaccio da mettere sul ginocchio;
- di aver avvisato telefonicamente dell'accaduto, intorno alle ore 12,36, durante la pausa pranzo, il fratello, sig. e poi, successivamente, intorno alle Testimone_1 ore 14,50, anche il titolare della ditta, sig. ; Controparte_2
- di aver scambiato numerosi messaggi whatsapp con il fratello Tes_1
preoccupato del suo stato di salute;
- di aver portato a termine la giornata lavorativa e di aver contattato, alle ore
19,05, telefonicamente il datore di lavoro, sig. , per Controparte_2 comunicargli che aveva dolori al ginocchio destro e che lo stesso si era gonfiato e di aver ricevuto dal la direttiva di terminare in ogni caso il lavoro;
CP_2
- di essersi quindi recato al lavoro il 22.01.2019, alle ore 8,15 presso l'abitazione dei sigg.ri continuando il lavoro di posa delle zanzariere e di Controparte_4
registrazione infissi, ma di aver avvertito un sempre maggiore dolore, tanto da contattare alle ore 14.06 un amico, tale sig. , riferendogli Persona_3
l'accaduto e chiedendogli la cortesia di accompagnarlo successivamente al Pronto
Soccorso per una visita, terminato il lavoro;
pagina 2 di 15 - di aver lavorato sino alle 16,30 quando, a causa del dolore, era costretto a sospendere la prestazione e a contattare il titolare per comunicargli la propria impossibilità a proseguire nel lavoro anche a causa del gonfiore ormai molto evidente del ginocchio e per chiedergli di mandare un altro dipendente a prelevare i ferri da lavoro dal secondo piano;
- di essere stato raggiunto alle ore 17.00 circa da , figlio del Persona_4
titolare, per caricare l'attrezzatura e di aver riportato in sede il furgone per poi rientrare a casa e recarsi al Pronto Soccorso;
- di essersi recato in P.S. accompagnato dall'amico ; Persona_3
- di essere stato contattato telefonicamente durante il tragitto verso il P.S. dal titolare , il quale gli imponeva di non denunciare l'accaduto Controparte_2 quale infortunio, poiché questo avrebbe arrecato all'azienda una serie di problemi, tra i quali l'aumento del premio assicurativo, affermando che “poi si sarebbero aggiustati tra loro”;
- di non aver denunciato l'infortunio in ragione di quanto chiesto dal titolare e alla luce della imminente scadenza del contratto a termine, successivamente non rinnovato;
- che in occasione di un incontro in azienda il 13.5.2019 il sig. , Controparte_2
tornando sull'episodio dell'infortunio, ribadiva che per lui sarebbe stato un grosso problema se fosse stato denunciato come infortunio sul lavoro, vuoi perché “sarebbe andato in penale”, vuoi perché il premio sarebbe aumentato ed egli già doveva pagare 20.000€ all' ; CP_1
- di aver denunciato l'infortunio all' che, con comunicazione del 04.09.2019, CP_1
rigettava l'istanza affermando che “non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune”;
- di aver impugnato il provvedimento di diniego, ottenendo il rigetto dell'istanza con provvedimento che, ribadendo quanto già espresso il 04.09.2019, aggiungeva pagina 3 di 15 che “la collegiale tra il funzionario medico ed il medico del patronato CP_1 CP_5
si è conclusa in maniera discorde”;
- che con provvedimento del 5.11.2021 l' comunicava al ricorrente che non CP_1 aveva diritto ad alcuna indennità “in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini
e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha contestato il provvedimento assunto dall' CP_1
e ribadito l'indennizzabilità dell'infortunio in esame, chiedendo la condanna dell'Istituto Assicuratore al riconoscimento delle tutele di cui al D.P.R. 1124/1965, collegate sia alla inabilità permanente che temporanea, oltre la rimborso delle spese mediche sostenute.
Costituito in giudizio, l' ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ribadendo la CP_1
mancata prova della dinamica dell'infortunio e quindi del fatto storico denunciato e il difetto, dal punto di vista medico legale, della natura traumatica, e non piuttosto degenerativa, delle lesioni riportate.
Quanto all'indennità temporanea l ha evidenziato che essa, in ogni caso, CP_1
potrebbe essere riconosciuta solo per il periodo successivo alla denuncia avvenuta soltanto il 20.5.2019.
Quanto, infine, al rimborso delle spese mediche sostenute l' ha evidenziato la CP_1
mancata valutazione preventiva della necessarietà e utilità delle stesse da parte dell'Istituto e pertanto la loro non rimborsabilità.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti, l'escussione dei testimoni e la consulenza medico-legale.
All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
* * * * *
1. – Ai fini della indennizzabilità dell'infortunio e della ravvisabilità, quindi, della occasione di lavoro e della causa violenta, va ricordato che “In materia di infortuni sul lavoro la causa violenta - fatto genetico indispensabile dell'infortunio - può consistere anche in uno sforzo che, pur se non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere una resistenza propria
pagina 4 di 15 della prestazione o dell'ambiente di lavoro. Nè il ruolo causale dell'attività lavorativa è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, attribuendo l'evento ad una preesistente condizione patologica, aveva escluso l'incidenza causale dell'attività lavorativa in occasione della rottura del tendine estensore del pollice del lavoratore, avvenuta mentre questi stava estendendo tale dito per aprire le forbici usate per la potatura, solo sulla base della presunta modestia dello sforzo compiuto per aprire le lame) (così Cass. sez. L, Sentenza n. 13184 del 09/09/2003).
2. – Nel caso in esame, la complessiva istruttoria svolta consente di ritenere provato che le lesioni subite dal al ginocchio siano da ricondurre allo sforzo effettuato per Pt_1
scaricare il materiale e in particolare la sega circolare dal furgone la mattina del
21.5.2019 allorquando egli si trovava presso l'abitazione della famiglia e Per_1
in Benevagienna Via Roma n. 32 con il compito di posare alcune zanzariere di Per_2 alluminio alle finestre, registrare alcuni infissi dell'abitazione e sostituire un telaio di una porta scorrevole.
Benchè, infatti, nessuno abbia assistito all'infortunio e al momento dell'accesso al P.S. il ricorrente abbia dichiarato di essersi infortunato a casa, numerosi indizi consentono di ritenere acclarata la dinamica dei fatti descritta in ricorso.
2.1. – Va valorizzato in primo luogo la descrizione delle due giornate lavorative effettuata dalla cliente, , che ha affermato sia di aver Testimone_2
appreso dal nell'immediatezza dei fatti, che lo stesso si era fatto male scaricando Pt_1 la merce dal furgone, tanto da indurla ad offrigli del ghiaccio, sia di aver visto il Pt_1
zoppicare il secondo giorno e dover interrompere il lavoro. Ha confermato inoltre la teste che il nelle ore di lavoro procedeva a rilento (“il lunedì mi ha detto che si era Pt_1 fatto male nel senso che scaricando la merce ha sentito un crac al ginocchio;
ha solo detto questo e non ha fatto riferimento a cadute;
al momento però non aveva dolore e infatti io gli ho offerto del ghiaccio ma lui non lo ha voluto perché non aveva dolore;
quel giorno ha lavorato normalmente e ha fatto la pausa per il pranzo…. la sera mi ha detto che andava a casa e che avrebbe messo il
pagina 5 di 15 ginocchio a riposo;
il giorno dopo è tornato e zoppicava e mi pare avesse anche il ginocchio gonfio
o non ricordo se me lo abbia detto lui che aveva il ginocchio gonfio;
ha lavorato zoppicando;
si è fermato poi a mezzogiorno quando è andato via per pranzo ma io in quel momento non c'ero; io poi a inizio pomeriggio ho ricevuto un messaggio da lui in cui mi avvertiva che non poteva più continuare perché aveva troppo male;
dalle telecamere ho visto che dalle 14.30 alle 15.30 lui con un un'altra persona hanno portato via gli attrezzi lasciando le zanzariere a casa mia;
qualche giorno dopo mi ha chiamato il titolare dicendomi che era in malattia;
mi ha detto che quel Pt_1 ragazzo con cui avevano ricaricato gli attrezzi era suo figlio e che dopo qualche giorno avrebbe mandato qualcun altro a finire il lavoro;
… quando ho ricevuto la fattura ho chiamato e CP_2 mi sono lamentata delle ore che aveva indicato;
preciso che in un giorno e mezzo aveva Pt_1 montato due zanzariere mentre il secondo ragazzo che poi è venuto per finire il lavoro in due o tre giorni ha montato 10 zanzariere e ha fatto anche altri piccoli lavoretti come registrare le serrature degli infissi e altre cose sempre di manutenzione”).
2.2. – In secondo luogo, deve essere considerata la condotta tenuta dal nei due Pt_1
giorni oggetto di esame – il giorno 21 e il giorno successivo – così come descritta dai testi e avuto particolare riguardo alle conversazioni Testimone_1 Persona_3 intrattenute dal ricorrente con costoro.
Il teste ha riferito di essere stato avvertito telefonicamente il lunedì 21 Testimone_1
gennaio dal fratello, odierno ricorrente, di quanto occorsogli quella stessa mattina e di essersi poi costantemente informato dello stato di salute del ricorrente anche tramite pessaggi whatsapp (“io ero al lavoro verso quasi pausa pranzo ho ricevuto una chiamata da mio fratello;
mi ha detto che scaricando i ferri dal furgone è sceso e ha messo male il piede e ha sentito un crac al ginocchio e che gli faceva male;
sono certo che mi abbia detto che questo fatto era avvenuto poco prima;
quindi è stato il giorno in cui è avvenuto il fatto;
mi ha detto che gli faceva male e gli ho detto di andare a farsi vedere;
lui mi ha detto “adesso vedo e comunque la signora mi ha dato del ghiaccio e lo metto sul ginocchio” o qualcosa del genere;
io mi sono sincerato poi via whatsapp nel corso del giorno di come stesse;
avevo capito che aveva continuato a lavorare e non era andato al pronto soccorso;
non ci siamo visti ma solo sentiti al telefono o via whatsapp;
la sera del primo giorno mi ha detto che in farmacia gli avevano dato una pomata;
il giorno dopo ci siamo
pagina 6 di 15 sentiti e gli ho chiesto come stesse e lui mi ha detto che aveva male e che aveva parlato anche con il suo datore id lavoro”).
Della conversazione whatsapp riferita dal teste vi è anche riscontro documentale Pt_1
(doc. 2 bis fascicolo ricorrente) e il teste in aula ha mostrato la propria foto whatsapp, coincidente con quella del doc. 2 bis (cfr. verbale di deposizione del 12.7.2023).
Il teste , amico del ricorrente, ha riferito di essere stato contattato dal ricorrente Per_3 per essere accompagnato al Pronto Soccorso il martedì 22 e di avervi poi provveduto
(“lui mi ha telefonato e mi ha detto che era caduto dal furgone con un attrezzo in mano che non so cosa fosse e mi ha chiesto di accompagnarlo al pronto soccorso e l'ho portato io verso le 18.30 perché non riusciva a guidare;
non ricordo bene ma forse lui si è fatto male lunedì ma mi ha chiamato martedì; io l'ho accompagnato al pronto soccorso;
mi pare mi abbia detto che si è fatto male al mattino;
il ricorrente mi ha detto che aveva telefonato al titolare e che poi erano andati a recuperare gli attrezzi… io l'ho poi lasciato al pronto soccorso in cui vi era molta fila e poi mi ha chiamato dopo che ha fatto la visita”).
2.3. – La presenza della sega circolare tra gli attrezzi in uso al ricorrente per lo svolgimento delle proprie mansioni e il peso di 20 kg è stato confermato dallo stesso
, socio della società datrice di lavoro del ricorrente (“lui aveva tutti i Controparte_2 ferri compresa la sega circolare che peserà più o meno 20 kg”). Lo stesso teste ha inoltre confermato di essere stato avvertito del sinistro dal avvenuto mentre questi Pt_1
scendeva dal furgone, pur riferendo di non ricordare se quest'ultimo avesse fatto riferimento allo scarico di attrezzi pesanti e pur non ricordando con precisione il momento della telefonata (“mi ha detto che scendendo dal furgone aveva sentito non mi Pt_3 ha detto che era avvenuto il giorno prima né mi ha detto che era successo mentre era a casa di
forse mi ha chiamato il pomeriggio del primo giorno non ricordo con precisione;
mi ha CP_3 detto solo “scendendo dal furgone”; non ricordo se ha fatto riferimento ad attrezzi pesanti o materiale pesante”).
2.4. – Quanto alla differente versione dei fatti fornita dal ricorrente al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso (doc. 4 “incidente in ambiente domestico”) essa deve ricondursi alla richiesta in tal senso espressa dal nell'immediatezza dei fatti e CP_2
pagina 7 di 15 nell'accondiscendenza del ricorrente legata anche alla prossima scadenza del contratto a termine.
Depongono concordemente in questo senso i seguenti elementi:
- la telefonata tra e lungo il tragitto verso il Pronto Soccorso a cui ha Pt_1 CP_2
assistito il che in sede di escussione testimoniale ha dichiarato: “mentre Per_3
eravamo in auto il ricorrente ha ricevuto una telefonata in cui una voce maschile gli ha detto di non dire che si era fatto male al lavoro ma a casa e che poi l'avrebbero aggiustata tra loro;
il ricorrente ha messo il vivavoce;
glielo ha detto in piemontese ma il senso era “dì che ti sei fatto male a casa che poi tra me e te ci aggiustiamo” - si dà atto che il teste pronuncia la frase in piemontese e la traduce in italiano - il ricorrente non ha ribattuto niente e ha messo giù; io gli ho detto di dire che era un infortunio;
lui mi ha detto che non voleva danneggiare il suo datore di lavoro e ha fatto un po' di testa sua;
lui era in una situazione precaria all'epoca”;
- lo scambio whatsapp tra il ricorrente e il fratello in cui si legge: “Fammi sapere! Dovevi andare ieri subito! Testone”, “Già ma non è facile quando si ha un lavoro a tempo determinato non sai mai come fare ciao un abbraccio a tutti voi” (doc. 2bis fascicolo ricorrente);
- il tenore della conversazione tra e il ricorrente del maggio 2019, in Controparte_2
cui il a proposito dell'infortunio pronuncia delle frasi significative come “ah CP_2 tanto non ti cambiava niente da essere in mutua o in infortunio comunque….cambiava per me che andavo in penale, dopo quaranta giorni andavo in penale”, “anche se tu sei sceso giù da sto furgone con sta circolare in mano e sei caduto….io non posso niente, io andavo in penale”, “la grana dell'infortunio è che adesso ero in penale, dovevo prendermi un avvocato per difendermi da una cosa che non ne posso” “lo so che è così, per questo che io ti ho detto quello, è già capitato di altri, qui, che gli ho detto “non mettetevi in infortunio”, prima di tutto l'infortunio ti fa aumentare le spese INAIL… adesso ho 20.000 da pagare all' , di nuovo, eh allora CP_1
“attenzione all'infortunio”.
2.5. – Vi è poi da considerare che non vi è alcuna prova che il ricorrente soffrisse di patologie agli arti inferiori prima degli avvenimenti del 21 gennaio 2019, come confermato dai testi (“non ho visto il ricorrente nei giorni precedenti l'infortunio; Per_3 posso però dire che in general e il ricorrente non aveva problemi alle gambe e al ginocchio e non
pagina 8 di 15 zoppicava”), (“giorni precedenti l'infortunio non ricordo se ho visto mio Testimone_1 fratello;
preciso che ero peraltro appena rientrato da una trasferta in Germania lunga circa una settimana;
prima di allora che io sappia mio fratello non aveva avuto problemi al ginocchio;
non ha mai zoppicato;
peraltro facendo quel lavoro serve una certa stabilità”), (“sono Tes_3 certo che il fine settimana precedente io e i miei fratelli minori eravamo andati da mio padre;
lui nel fine settimana stava bene e non aveva problemi al ginocchio”).
2.6. – Da ultimo, la compatibilità delle lesioni subite dal ricorrente con un evento traumatico acuto e non degenerativo è stata affermata dal consulente tecnico d'ufficio che ha anche precisato la compatibilità dell'evento traumatico con il comportamento del ricorrente dopo il fatto, con particolare riguardo allo svolgimento di attività lavorativa per un'intera giornata e per qualche ora del giorno seguente, così come descritto dalla teste . CP_3
Ebbene, il ctu, all'esito degli accertamenti svolti ha infatti osservato che “Appare senza ombra di dubbio che il trauma distorsivo che ha causato la lesione meniscale pur in presenza di una condropatia degenerativa del ginocchio dx possa essere considerato un infortunio sul lavoro”, concludendo che che “il Sig. in data 21.1.2019 durante l'attività lavorativa Parte_1 riportava un trauma distorsivo ginocchio dx con meniscopatia in un quadro di condropatia degenerativa. Tale evento per la tipologia di lesione ed il suo decorso clinico-strumentale può essere considerato un infortunio sul lavoro (relazione ctu del 7.5.2024).
A seguito, poi, di richiesta di chiarimenti il consulente ha osservato come la diagnosi a seguito della visita ortopedica del 23 gennaio fosse “Distorsione ginocchio destro con versamento articolare” precisando poi che:
“La distorsione del ginocchio è un evento traumatico dell'articolazione che determina dolore acuto, ma può permettere nell'immediatezza del fatto e successivamente, la possibilità di un uso dell'arto seppur con più o meno dolore nel senso che non si tratta di una frattura, per esempio di femore o di tibia e perone, che determina immediatamente un'impotenza funzionale per una rottura dei frammenti ossei, che impediscono i movimenti.
Nella distorsione del ginocchio, soprattutto quando vengono interessati i piccoli vasi ematici, si ha un progressivo stillicidio all'interno dell'articolazione, che è un comparto chiuso, sigillato, che
pagina 9 di 15 determina pertanto edema e rigonfiamento dell'articolazione, come è successo nel caso del periziando, provocando inoltre ingravescente dolore.
La pressione esercitata dal liquido intrarticolare esercita, successivamente, una sorta di compressione intrinseca sui vasi riducendo il gemizio di sangue.
Tutto ciò è chiaramente dimostrato ed evidente nell'evoluzione clinica del Sig. che si Pt_1 procurava l'infortunio con la distorsione del ginocchio destro il 21 gennaio e, pur continuando a lavorare, il ginocchio destro gonfiava sino ad una difficoltà alla deambulazione per il versamento articolare, tanto è vero che il giorno seguente si recava in Pronto Soccorso dove veniva subito proposta, per l'edema, l'artrocentesi che tra l'altro rifiutava e veniva posta diagnosi di
“Distorsione del ginocchio”.
Anche la visita ortopedica successiva confermava tale diagnosi ed il versamento articolare, che si era formato in modo ingravescente dal momento dell'infortunio sino alle visite mediche”
e concludendo che:
“Non esiste pertanto alcun dubbio sulla veridicità dell'evento infortunistico del 21 gennaio 2019 ed anche la storia clinica successiva è del tutto compatibile con la tipologia di evento traumatico acuto” (cfr. relazione integrativa ctu del 3.1.2025).
2.7. – Alla luce dei superiore elementi deve ritenersi accertato che il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro in data 21.1.2019.
3. – Ciò nondimeno non può addivenirsi all'accoglimento della domanda di indennizzo formulato dal ricorrente, essendo i postumi riscontrati dal ctu – in assenza di osservazioni delle parti – pari al 4% e quindi inferiori alla soglia di indennizzabilità di cui all'art. 13 del d. lgs. 38/2000.
Al riguardo merita di essere precisato che neppure può addivenirsi ad una pronuncia di mero accertamento, dovendosi richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente (pari al 6 per cento), il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo
pagina 10 di 15 accertamento, con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.” (Cass., Sez. L - , Sentenza n.
16149 del 19/06/2018).
4. – Con riferimento alla indennità per inabilità temporanea va ricordato che essa è prevista dall'art. 68 del TU n. 1124/65, che prevede che “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da
116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120”.
4.1. – Quanto alla decorrenza del beneficio giova ricordare che secondo l'art. 52 del
Testo Unico: “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia”.
Avendo parte ricorrente denunciato l'infortunio all' solo in data 24.5.2019, CP_1 secondo l' resistente non potrebbe addivenirsi al riconoscimento della indennità CP_1
temporanea per il periodo intercorrente tra il 21.1.2019 e il 24.5.2019.
Senonché detta tesi non può essere condivisa alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui “il lavoratore non acquista il diritto soggettivo alla prestazione indennitaria in difetto della propria iniziativa ossia della denuncia di
pagina 11 di 15 cui all'art. 52 cit. (o della notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro) ... È onere dell'attore in giudizio di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto soggettivo affermato (art. 2697 cod. civ.) ed il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti ex actis.”
(così Cassazione civile sez. lav., 09/01/2004, n.165 in motivazione).
Nel caso di specie se è vero che la denuncia di infortunio è avvenuta solo il 24.5.2019 e che nel frattempo il lavoratore ha beneficiato dell'indennità di malattia da parte dell'INPS (circostanza pacifica), d'altro canto non può trascurarsi che dall'istruttoria svolta è emerso chiaramente che il datore di lavoro è stato posto a conoscenza dell'infortunio occorso al nell'immediatezza dei fatti. Pt_1
La conoscenza del datore di lavoro dell'infortunio, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi equiparata alla formale denuncia da parte del lavoratore, con la conseguenza che non può operare nel caso in esame la decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia di cui all'art. 52 citato.
4.2. – Richiamato l'accertamento del ctu, che ha quantificato in 192 i giorni di assenza dal lavoro per inabilità temporanea, deve rilevarsi che tuttavia parte ricorrente nelle note conclusive del 30.1.2025 ha limitato la propria domanda a 42 giorni, ossia ai soli giorni successivi al 20.6.2019, data di scadenza del contratto a termine, essendo il periodo precedente stato indennizzato dall'INPS.
In ossequio al disposto dell'art. 112 c.p.c. va riconosciuta al ricorrente l'indennità da inabilità temporanea corrispondente a 42 giorni.
Essendo detta misura inferiore a 90 giorni, la misura dell'indennità andrà stabilità nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 del TU, così come previsto dall'art. 68 sopra richiamato.
Stante la concorde richiesta delle parti in tal senso espressa in sede di discussione orale, la pronuncia di condanna è resa in assenza di precisa quantificazione dell'importo.
5. – Con riferimento alle spese mediche va ricordato che l'art. 66 del d.P.R. 1124/65 annovera tra le prestazioni oggetto di assicurazione, al n. 5, le “le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici” e il successivo art. 86 prevede che “L'istituto
pagina 12 di 15 assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa”.
Quanto alle modalità di erogazione della prestazione l'art. 88 richiamato dalla disposizione citata recita: “Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo”.
In proposito la Suprema Corte ha evidenziato come a seguito dell'entrata in vigore della
L. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, comma 4, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non già degli Enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Quanto all'ipotesi in cui l'infortunato decida di non avvalersi del Servizio Sanitario
Nazionale, bensì di un medico "di sua fiducia" per provvedere alla cura, dall'art. 88
pagina 13 di 15 citato, comma 3 si ricava il principio per cui l'Istituto assicuratore è debitore solo della differenza di spesa rispetto a quella che avrebbe sostenuto se avesse provveduto direttamente alla cura ma sempre che detta spesa sia "effettivamente sostenuta" e non, quindi, meramente preventivata (così, da ultimo, Cass. sez. lav., 29/01/2020, n. 2012).
5.1. – Nel caso in esame l' assicuratore all'atto della costituzione in giudizio si è CP_1
limitato ad obiettare, con riferimento al rimborso delle spese, che esse non erano state autorizzate dall ma tale obiezione non può ritenersi dirimente, in considerazione CP_1
del fatto che ciò costituisce la necessaria conseguenza del mancato riconoscimento dell'infortunio.
Richiamato quanto sopra in ordine alla natura dell'infortunio nonché in relazione alla decorrenza della copertura assicurativa, deve rilevarsi che il CTU, in sede di integrazione del quesito ha affermato la congruità delle spese mediche sostenute da parte ricorrente e la loro necessarietà ai fini del recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa (cfr. relazione integrativa del 3.1.2025).
Al riguardo merita di essere precisato che le spese elencate dal ctu a pag. 3 e 4 della relazione integrativa risultano sorrette da prescrizione medica: dette spese attengono infatti alla terapia riabilitativa fisioterapica, a spese per antidolorifici e infiltrazioni, ticket per esami RMN, visite ortopediche e fisiatriche via via prescritte dalle strutture sanitarie pubbliche, a partire dalle visite effettuate in P.S.
Dall'elenco individuato dal ctu a pag. 4 della relazione integrativa va tuttavia espunta la somma di € 186 (ultima dell'elenco) in quanto non adeguatamente documentata.
Il rimborso delle spese mediche può, quindi, essere riconosciuto a parte ricorrente nella misura di € 1.225,77.
6. – L'accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La restante metà va posta a carico di parte resistente ed è liquidata (tenuto conto della rinuncia di parte ricorrente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) alla stregua dei valori medi dello scaglione di riferimento per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa.
pagina 14 di 15 Le spese di ctu, già liquidate con decreto del 13.5.2024, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta che in conseguenza dell'infortuno del 21.1.2019, ha diritto alla Parte_1
indennità da inabilità temporanea per 42 giorni nella misura indicata in parte motiva, oltre al rimborso delle spese mediche per € 1.225,77, e condanna l' al relativo CP_1
pagamento, oltre agli interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, dalla maturazione e sino al saldo;
- respinge nel resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite, ponendone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidata quanto a quest'ultima parte in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come liquidate con CP_1
decreto del 13.5.2024.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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