CASS
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/08/2024 del TRIB. LIBERTA' di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'1A3 lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO che ilte, ha chiesto rigettarsi il ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto da NI GA avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca, sostituzione o comunque modifica della misura degli arresti domiciliari in atto applicata al predetto;
rilevato che avversa detta ordinanza ha proposto ricorso la difesa di GA adducendo vizi di motivazione e diverse ipotesi di violazione di legge;
rilevato che al ricorrente, per i titoli di reato fondanti la misura cautelare in discussione, è stata applicata la pena ex art. 444 e ss cod. proc. pen.- con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2024, passata in giudicato in epoca successiva alla interposizione del ricorso (per la dichiarata Penale Sent. Sez. 6 Num. 3439 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 16/12/2024 inammissibilità del relativo ricorso di legittimità, decretata da questa Corte con ordinanza del 12 settembre 2024); ritenuto che, divenuta definitiva la condanna, perde di rilievo, in conseguenza, ogni verifica inerente alla misura cautelare in origine applicata al ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
ritenuto che in ragione di tale profilo di inammissibilità, alla relativa declaratoria non consegue la condanna del ricorrente alle statuizioni di cui all'art 616 comma 1 cpp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16/12/2024
rilevato che avversa detta ordinanza ha proposto ricorso la difesa di GA adducendo vizi di motivazione e diverse ipotesi di violazione di legge;
rilevato che al ricorrente, per i titoli di reato fondanti la misura cautelare in discussione, è stata applicata la pena ex art. 444 e ss cod. proc. pen.- con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2024, passata in giudicato in epoca successiva alla interposizione del ricorso (per la dichiarata Penale Sent. Sez. 6 Num. 3439 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 16/12/2024 inammissibilità del relativo ricorso di legittimità, decretata da questa Corte con ordinanza del 12 settembre 2024); ritenuto che, divenuta definitiva la condanna, perde di rilievo, in conseguenza, ogni verifica inerente alla misura cautelare in origine applicata al ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
ritenuto che in ragione di tale profilo di inammissibilità, alla relativa declaratoria non consegue la condanna del ricorrente alle statuizioni di cui all'art 616 comma 1 cpp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16/12/2024