TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 145 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DELL'1.10.2025
Il Giudice dott.ssa MO D'AN, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor MO D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 145/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABIO E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Trapani via Scontrino 28, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo - resistente- CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2025, il ricorrente in epigrafe ha adito il
Tribunale di Marsala, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a decorrere dall'1.10.2023.
L'istituto resistente si è costituito contestando la domanda del ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
Ebbene il nominato consulente, concludeva accertando che “dalla documentazione agli atti e in esito all'esame condotto in occasione delle operazioni peritali, non emerge che la ricorrente, per il periodo in valutazione, fosse inabile ad ogni proficuo lavoro… il ricorrente NON ha diritto a percepire l' ANF secondo gli importi del primo scaglione reddituale della tab. 21 C (Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) a decorrere dal 01 ottobre 2023 ovvero subordinatamente ai sensi dell'art 149 disp att cpc.”.
Tali conclusioni, confermate anche in sede di chiarimenti alle osservazioni critiche della ricorrente, in quanto adottate all'esito dell'esame obiettivo del periziando e sorrette da motivazione priva di vizi logico-giuridici nonché metodologici e scientifici risultano pienamente condivisibili.
Conseguentemente, il ricorrente non ha diritto alla corresponsione degli assegni con la decorrenza accertata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già CP_1
liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Così deciso in Marsala il 1.10.2025
il Giudice
MO D'AN
SEZIONE LAVORO
RG. 145 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DELL'1.10.2025
Il Giudice dott.ssa MO D'AN, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor MO D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 145/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABIO E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Trapani via Scontrino 28, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo - resistente- CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2025, il ricorrente in epigrafe ha adito il
Tribunale di Marsala, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a decorrere dall'1.10.2023.
L'istituto resistente si è costituito contestando la domanda del ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
Ebbene il nominato consulente, concludeva accertando che “dalla documentazione agli atti e in esito all'esame condotto in occasione delle operazioni peritali, non emerge che la ricorrente, per il periodo in valutazione, fosse inabile ad ogni proficuo lavoro… il ricorrente NON ha diritto a percepire l' ANF secondo gli importi del primo scaglione reddituale della tab. 21 C (Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) a decorrere dal 01 ottobre 2023 ovvero subordinatamente ai sensi dell'art 149 disp att cpc.”.
Tali conclusioni, confermate anche in sede di chiarimenti alle osservazioni critiche della ricorrente, in quanto adottate all'esito dell'esame obiettivo del periziando e sorrette da motivazione priva di vizi logico-giuridici nonché metodologici e scientifici risultano pienamente condivisibili.
Conseguentemente, il ricorrente non ha diritto alla corresponsione degli assegni con la decorrenza accertata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già CP_1
liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Così deciso in Marsala il 1.10.2025
il Giudice
MO D'AN