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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro RE De BA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1060/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena e Emilio Lavorgna
e
Controparte_1
in persona del dipendenti RE ER, AN Chiusaroli, e SL Belleggia
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il diritto «al risarcimento del danno pari alle retribuzioni economiche mensili perse» a causa del «mancato conferimento … della supplenza (6+6) e del conseguente contratto a tempo determinato dal 27 novembre 2020 fino al 30 giugno
2021» è stato riconosciuto al ricorrente dal Tribunale di Roma con la sentenza allegata a ricorso (doc.1).
2. La presente domanda diretta alla liquidazione del dovuto e condanna al relativo pagamento (per la somma di «euro 9.989,69 e/o la somma minore o maggiore che risulterà dall'espletanda attività istruttoria)» deve essere accolta in quanto il convenuto: CP_1
2.1. da un lato eccepisce (unicamente) il difetto di interesse ad agire in capo al pagina 1 di 2 lavoratore, deducendo che trattandosi di somma determinabile egli avrebbe potuto limitarsi a «procedere alla quantificazione del danno riconosciuto dal
Tribunale di Roma con una diffida e /o richiesta di adempimento della citata sentenza»;
2.2. dall'altro in alcun modo afferma né dimostra di aver riconosciuto espressamente il proprio debito in tale (o in altra) misura, o ne offre in questa sede il pagamento: così attestando sia l'esistenza dell'interesse ad agire, sia la permanenza della materia del contendere.
3. Nessuna istruttoria appare necessaria in mancanza di contestazione della somma indicata in ricorso (art.1151 cpc), la quale appare correttamente calcolata alla luce della documentazione prodotta.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
della somma di € 9.989,69 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
RE De BA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro RE De BA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1060/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena e Emilio Lavorgna
e
Controparte_1
in persona del dipendenti RE ER, AN Chiusaroli, e SL Belleggia
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il diritto «al risarcimento del danno pari alle retribuzioni economiche mensili perse» a causa del «mancato conferimento … della supplenza (6+6) e del conseguente contratto a tempo determinato dal 27 novembre 2020 fino al 30 giugno
2021» è stato riconosciuto al ricorrente dal Tribunale di Roma con la sentenza allegata a ricorso (doc.1).
2. La presente domanda diretta alla liquidazione del dovuto e condanna al relativo pagamento (per la somma di «euro 9.989,69 e/o la somma minore o maggiore che risulterà dall'espletanda attività istruttoria)» deve essere accolta in quanto il convenuto: CP_1
2.1. da un lato eccepisce (unicamente) il difetto di interesse ad agire in capo al pagina 1 di 2 lavoratore, deducendo che trattandosi di somma determinabile egli avrebbe potuto limitarsi a «procedere alla quantificazione del danno riconosciuto dal
Tribunale di Roma con una diffida e /o richiesta di adempimento della citata sentenza»;
2.2. dall'altro in alcun modo afferma né dimostra di aver riconosciuto espressamente il proprio debito in tale (o in altra) misura, o ne offre in questa sede il pagamento: così attestando sia l'esistenza dell'interesse ad agire, sia la permanenza della materia del contendere.
3. Nessuna istruttoria appare necessaria in mancanza di contestazione della somma indicata in ricorso (art.1151 cpc), la quale appare correttamente calcolata alla luce della documentazione prodotta.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
della somma di € 9.989,69 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
RE De BA
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