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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
1^ SEZIONE CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Di Sabato Presidente
Dott. Valeria Guaragnella Giudice rel.
Dott. Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 9480, e vertente tra la Sig.ra
(avv. B. De Giglio) Parte_1
ricorrente
e
, contumace Controparte_1
resistente
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.09.2024, la ricorrente, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 31.03.1986, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 167 del 1986, parte II, serie A;
che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel 1998 il resistente aveva abbandonato la casa coniugale, senza più farvi ritorno;
che il detto resistente, in ragione della citata condotta e del suo disinteresse per i figli, tanto sul piano affettivo che su quello economico, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari del 23.05.2001; ciò premesso, ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 13.06.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente, il quale, non si è costituito nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze rappresentate dalla ricorrente negli atti difensivi – tali da comprovare la persistenza della crisi coniugale – la mancata comparizione di parte convenuta all'udienza – il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione – unitamente all'indifferenza così manifestata per le sorti del giudizio, costituiscono elementi inequivoci idonei alla dimostrazione una condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che la ricorrente all'udienza del
13.06.2025 si è limitata a chiedere la pronuncia della separazione, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di;
dichiara la Controparte_1 separazione personale tra i coniugi e , già uniti in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Bari in data 31.03.1986, (atto n. 167 del 1986, parte II, serie A); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
condanna il resistente alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
17.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Dario Minafra