TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8727/2018
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 09/1/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8727 del R.G. dell'anno 2018 all'esito della discussione orale nell'udienza del 9/1/2025 vertente t r a
, nato il [...] in [...], residente a [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonietta Cataldo presso il cui studio sito in C.F._1
Campagna (SA) in via Madonna delle Grazie 31 è elettivamente domiciliato;
- Attore -
E
C.F. – P.I. , in qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14, in persona dei rappresentanti e procuratori dott. e dott. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo, 31, presso lo studio dell'avv. Gemma CP_3
Sessa che la rappresenta e difende.
- Convenuto- nonché la società con sede in Campagna alla via Stassano Inferiore n. 17 ( C.F. Controparte_4
) in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. , elett.te dom.ta in Eboli alla via P.IVA_3 CP_5
Talete n. 5 nello studio degli avv.ti Mario Conte e Antonio Conte che la rappresentano e difendono, anche in via disgiunta;
pagina 1 di 9 - Convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il 31/10/2017 alle ore 16:00 circa circolava quale conducente a bordo del proprio Parte_2 motociclo “Suzuki RMZ” in Campagna (SA) in via Stassano Superiore allorquando – giunto all'incrocio con via Stassano Inferiore - veniva urtato alla parte laterale destra dall'autocarro CO (TG EG547HK) che a sua volta proveniva da Stassano Inferiore.
L'attore attribuisce la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del furgone, il quale effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi in via Stassano Superiore senza rallentare ovvero fermarsi all'incrocio in violazione delle norme generali di prudenza previste dal codice della strada.
L'impatto tra il motoveicolo e il furgone è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autocarro e la parte destra del motociclo. Tale mezzo, infatti, riportava diversi danni materiali su tale parte.
L'attore in ragione dell'urto perdeva quindi il controllo del mezzo e arrestava la sua corsa rovinando al suolo riportando diverse lesioni personali come diagnosticate dal PS dell'ospedale di Eboli (SA) e descritte in tali termini: “frattura pluriframmentaria scomposta del femore destro”.
L'istante pativa un periodo di convalescenza di circa 180 giorni e, nonostante la guarigione, in ragione delle lesioni lamentava postumi particolarmente gravi per la sua salute fisica e per la sua vita futura alla luce della giovane età al momento dell'incidente (23 anni).
Nell'immediatezza dell'impatto, intervenivano poi i Carabinieri di Campagna che provvedevano a identificare i soggetti coinvolti nel sinistro.
Alla data dell'evento l'autocarro CO risultava di proprietà dell e privo di Controparte_4 copertura assicurativa e per tali ragioni si procedeva con la messa in mora della compagnia assicurativa in qualità di impresa designata per il FVGS ai sensi dell'art 283 co 1 lett b) cod ass;
si Controparte_1 richiedeva infine alla compagnia convenuta la risoluzione stragiudiziale della controversia.
Decorsi inutilmente i termini per la negoziazione assistita, con atto di citazione Parte_2 ritualmente notificato chiamava in giudizio la responsabile civile, soc. e la Controparte_4 [...] quale compagnia assicuratrice designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo CP_6
Garanzia Vittime della Strada chiedendo il risarcimento dei danni subiti in ragione delle lesioni personali patite e per i danni patrimoniali per un valore complessivo pari a 106.868,75 euro.
La compagnia assicurativa convenuta si costituiva con comparsa del 13/11/2020 eccpendo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della pretesa tanto in fatto quanto in diritto con vittoria di spese. pagina 2 di 9 L' si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento Controparte_4 della responsabilità esclusiva dell'attore per il sinistro de quo chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito dal veicolo coinvolto nel sinistro pari a € 4.578,03.
Espletata l'istruttoria tramite prova testi e CMU, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nell'udienza odierna del 9/1/2025.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la domanda risulta innanzitutto procedibile, avendo l'attore fornito la prova di avere tempestivamente adempiuto alle formalità di cui all'articolo 287 D.Lgs
209/2005, allegando alla produzione di parte le richieste di risarcimento dei danni inviate alla
[...]
, nella qualità indicata, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento (in fascicoli di CP_6 parte attrice).
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia convenuta va rigettata, in considerazione del fatto che il veicolo coinvolto nel sinistro, sebbene indentificato, risultava, al momento dell'evento, sprovvisto della dovuta polizza assicurativa, in tal modo determinando la legittimazione della compagnia designata quale FVGS. CP_6
Passando al merito della controversia, dirimenti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, risultano le prove testimoniali unitamente alla documentazione allegata (rapporto dell'autorità e foto dello stato dei luoghi e dei due veicoli rimasti coinvolti nel sinistro).
Nello specifico, i testi e hanno dichiarato che, a fine ottobre Testimone_1 Tes_2
2017, alle ore 16:00 circa, mentre si trovavano, rispettivamente, su un motociclo antistante quello coinvolto nel sinistro e in macchina sulle strade interpoderali e, quindi, sulla Stassano Inferiore all'incrocio con la strada di Stassano Superiore, notavano l'autocarro CO che, provenendo da Stassano Inferiore, effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi in via Stassano Superiore non fermandosi all'incrocio ed urtando il motociclo condotto da causando il sinistro de quo. Parte_2
La conducente dell'auto che percorreva la stessa strada della moto, ma nel senso di marcia opposto ha precisato di aver visto chiaramente l'impatto tra la moto condotta dall'attore e il furgone della compagnia convenuta trovandosi a pochi metri dal luogo del sinistro. La teste ha dichiarato che l'autocarro impegnando l'incrocio non fermava la propria corsa e che le moto – tra cui si trovava anche quella dell'attore – circolavano a una velocità moderata tra i 40 e i 50 km/h; ha aggiunto di non aver sentito alcun rumore di frenata;
circostanza confermata anche dal teste che – trovandosi a bordo Testimone_1 dell'altra moto presente al momento del sinistro – ha precisato che non è stata possibile alcuna frenata poiché “il camion è uscito all'improvviso e non c'è sta tempo per frenare”. Quest'ultimo ha anche evidenziato che la strada risulta sprovvista di segnaletica sul limite di velocità, a conferma di quanto accertato nel verbale dei carabinieri intervenuti prontamente sul posto nella parte in cui si precisa che “sul luogo dei fatti vi era totale assenza di segnaletica verticale e orizzontale, sia per quanto riguarda il veicolo “A” che il veicolo “B”. pagina 3 di 9 Dalla dinamica del sinistro così ricostruita, è emersa la sicura violazione, da parte del conducente del furgone, dell'art. 145 co 1 CdS che recita “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”; anche se non era presente sulla strada da lui percorsa (via Stassano
Inferiore) un segnale di stop, egli si è immesso sulla strada senza sincerarsi se sopraggiungessero altri veicoli dal lato sinistro;
il punto di impatto (laterale sx del furgone) evidenzia che il conducente si è immesso su strada proprio nel momento del transito del motoveicolo condotto dal se ne può trarre la agevole Pt_2 conclusione che il conducente del furgone, nello svoltare a destra, non ha prestato attenzione visiva, per distrazione, alla presenza di veicoli marcianti sul suo lato sinistro, ed in tal modo ha determinato l'impatto.
Non si può escludere del tutto un concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Allo Pt_2 scopo occorre richiamare il disposto dell'art 2054 co 2 c.c. che pone il principio della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di due veicoli rimasti coinvolti in un sinistro stradale.
Si riportano di seguito alcune pronunce della Cassazione che hanno precisato il perimetro applicativo di tale disposizione: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014 “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”; Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”; Sez. 3 Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022 “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”; sentenza 28 novembre 2022, n. 34895 “In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il pagina 4 di 9 possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Applicando tali principi al caso di specie, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi non emergono i presupposti per ritenere il fosse del tutto esente da Pt_2 corresponsabilità nella causazione del sinistro. La circostanza dedotta da parte convenuta secondo cui il stesse impennando, mentre circolava su via Stassano, non è stata confermata in sede testimoniale (la Pt_2 dichiarazione del conducente del furgone non viene tenuta in considerazione avendo un interesse al giudizio che ne determina la incapacità a testimoniare ex art 246 c.p.c.); ciononostante ritiene il Tribunale che anche il non abbia prestato la dovuta attenzione in prossimità dell'intersezione; infatti dalla sua Pt_2 posizione era visibile la presenza del furgone che proveniva da via Stassano Inferiore, ma non ha rallentato, continuando a procedere dritto e non riuscendo poi a frenare, ad evitare l'impatto una volta che il conducente del furgone si è immesso su strada.
In altri termini, la maggior quota di responsabilità per l'incidente va ascritta al conducente del furgone che distrattamente, in violazione dell'art 145 CdS si è immesso su via Stassano superiore senza osservare se vi fossero veicoli per strada sulla sua sinistra;
ma anche il nel momento in cui ha visto il Pt_2 furgone sopraggiungere sulla strada laterale ha omesso di adeguare la sua velocità (ossia di rallentare) al fine di prevenire un sinistro, in violazione delle norme prudenziali generiche e dell'art 2054 co 1 c.c. che pone la responsabilità a carico di chi provoca un incidente alla guida di un veicolo “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Più in dettaglio, valutando la conformazione dello stato dei luoghi ed analizzando le testimonianze raccolte, si può ritenere che il avesse riposto affidamento sul fatto che il Pt_2 conducente del furgone si sarebbe certamente fermato all'ingresso dell'intersezione, e per questo ha proseguito la marcia senza rallentare o comunque senza adottare una condotta di marcia idonea a prevenire incidenti;
ma questa sua valutazione si è rilevata errata, perché il conducente del furgone ha evidentemente posto attenzione solo alla assenza di veicoli sul suo lato destro, e quindi si è immesso su via Stassano superiore;
ma purtroppo il medesimo conducente ha per distrazione omesso di guardare anche alla sua sinistra, così impattando il motoveicolo del che sopraggiungeva proprio in quel momento. Pt_2
Alla luce di tali considerazioni, ritiene equo il Tribunale attribuire la quota del 70% di responsabilità per il sinistro stradale a carico del conducente del furgone ed il rimanente 30% a carico del Pt_2
Venendo ora alla liquidazione del danno, il CTU ha accertato che riportava a seguito del Parte_2 sinistro una “Frattura femore dx”, da ulteriore rilievo radiologico del femore si conferma la “frattura pluriframmentaria scomposta, con frammenti diastasati e sovrapposti del terzo medio-superiore della diafisi femorale destra” a cui poi è susseguito il dovuto intervento chirurgico “con applicazione di fissatore esterno tipo Orthofix”. pagina 5 di 9 Il CTU precisa poi come “la lunga immobilizzazione dell'arto, con conseguente irrigidimento articolare, in particolare del ginocchio, rese necessario, come da prescrizione ospedaliera, il ricovero presso il Campolongo Hospital di Eboli, che si protrasse dal 5 febbraio al 6 marzo 2018. Il quadro dell'arto fratturato era il seguente: “Fissatore esterno regione esterna coscia destra. Presenta una rigidità del ginocchio destro legata alla presenza del fissatore esterno, la flessione passiva è di 30 gradi. La forza muscolare del quadricipite è pari a tre, riesce a sollevare l'arto dal piano del letto con assistenza.
Trasferimenti e deambulazione possibili con supervisione ed ausilio di due bastoni, il carico è controllato”. Alla dimissione del
6 marzo lo stato articolare era discretamente migliorato, come da foglio di dimissione: “Il paziente viene dimesso con recupero dell'indipendenza funzionale nello svolgimento delle attività legato alla mobilità. Incrementata l'articolarità dell'arto operato, deambula con due bastoni per un perimetro superiore a cento metri, è stato addestrato a salire e scendere le scale con la sola visione del terapista”. Nonostante il tempo trascorso, i controlli, le prescrizioni e le assidue terapie, si constatò che la frattura non si consolidava, che era comparso un focolaio di pseudoartrosi e che il femore tendeva all'intra-rotazione, con accorciamento dell'arto.
Infine, si rese necessario “un nuovo intervento, che venne eseguito il 16 maggio 2018 presso il l CP_7 di Rozzano (MI) dal dott. come primo operatore, consistette nella rimozione del precedente fissatore,
[...] Persona_1 nella osteotomia del focolaio pseudoartrosico e nell'impianto del fissatore circolare di La dimissione avvenne il 19 Per_2 maggio con le prescrizioni, raccomandazioni e istruzioni del caso. Dopo l'intervento, il intraprese un lento e lungo Pt_2 processo di guarigione della frattura del femore, come da controlli radiografici e come relazionato dal dott. , che Per_3 continuò a seguirlo con successive e periodici controlli. Significativa, a riguardo, la visita del 1-9-2018 all'esito della quale il dott. previde che il nuovo fissatore potesse essere rimosso non prima di 6 mesi. Dello stesso tenore le visite del 13-10- Per_1
2018, 1-12-2018, 4-1-2019, 9-2-2019 e 4-5-2019. Il fissatore di venne finalmente rimosso il 22 maggio 2019, Per_2 con dimissione il giorno successivo. Il controllo eseguito il 15-6-2019 presso il dott. si concluse con la prescrizione Per_1 della sola fisioterapia attiva, ma anche con l'indicazione di usare le stampelle in caso di deambulazione prolungata, al fine di evitare il rischio di frattura da fatica. Ed infatti la radiografia del 15 giugno mostrava “buon callo”, ma ancora da ristrutturare”.
In considerazione del fatto che il danno biologico accertato è risultato superiore alla soglia per la liquidazione del danno secondo la tabella per le lesioni micropermanenti ex art 138 Cod Ass priv, si procederà alla liquidazione secondo le tabelle milanesi
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 23 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00 pagina 6 di 9 Giorni di invalidità temporanea totale 200
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 75
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 150
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 150
Danno biologico risarcibile € 30.458,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 38.986,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 53.301,00
Invalidità temporanea totale € 23.000,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.468,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.625,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.312,50
Totale danno biologico temporaneo € 42.406,25
Spese mediche € 10.129,50
Totale generale: € 91.521,75
Totale con personalizzazione massima € 105.836,75
Si riconosce l'incremento massimo del risarcimento a titolo di personalizzazione valorizzando l'età della vittima (23 anni al momento del fatto), la lunga durata della invalidità (575 giorni) ed i conseguenti riflessi negativi sul piano, personale, estetico (pregiudizio espressamente riconosciuto in perizia) e dinamico-relazione patiti dalla vittima.
In senso conforme alla valutazione del CTU, il Tribunale non riconosce le ulteriori spese mediche pretese da parte attrice, pari ad euro 13.910,25 poiché, come riconosciuto dal difensore dell'attore, le relative fatture sono state esibite e consegnate in copia solo in occasione delle operazioni peritali, dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art 183 co 6 c.p.c.; pertanto detta produzione documentale è inammissibile perché tardiva.
Al spetta il 70% dell'importo sopra indicato, ossia € 74.085,72. Pt_2
La somma sopra indicata viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (31 ottobre 2017) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
pagina 7 di 9 Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Sulla somma così ottenuta decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta,
limitatamente al 30% di responsabilità per il sinistro attribuita al Non essendo Controparte_4 Pt_2 emerso con certezza il danno patrimoniale subito, la liquidazione non può che avvenire in via equitativa.
Dovendo il Tribunale comunque adottare un criterio per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, intende avvalersi della perizia di parte convenuta (anche se è un mero argomento di prova), con esclusione del danno da fermo tecnico perché non provato;
liquidando solo il 30% del danno tecnico, si fissa il risarcimento del danno in € 1.100,00 oltre IVA. Anche tale importo deve essere incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità sopra indicate.
Parti convenute vanno condannate altresì in solido alle spese legali per soccombenza, limitatamente al 70%, sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con liquidazione in via mediana tra i parametri minimi e medi.
Compensazione delle spese di lite per il rimanente 30%.
Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti secondo la medesima ripartizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di + Parte_2 Controparte_1
1, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Previo accertamento della responsabilità concorrente del conducente dell'autocarro CO (TG
EG547HK), in misura del 70%, e dell'attore, in misura del 30%, nella causazione del sinistro stradale del 31.10.17, accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, condanna i convenuti al solido Parte_2
– la risponde dell'obbligazione secondo il disposto dell'art 283 Cod Ass Private – al CP_6 pagamento in favore dell'attore della somma di € 74.085,72 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata da condanna Controparte_4
l'attore, al pagamento, in favore della predetta convenuta, a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali, in misura del 30%, della somma di € 1.100,00 oltre IVA, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
pagina 8 di 9 3) Liquida le spese giudiziali in € 10.000,00, oltre accessori;
e condanna parti convenute in solido – la risponde dell'obbligazione secondo il disposto dell'art 283 Cod Ass Private – alla rifusione CP_6 delle spese giudiziali in misura del 70% dell'importo sopra indicato, quindi in € 7.000,00, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.; compensa le spese di lite per il rimanente 30%;
4) Pone a carico di tutte le parti le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento, e precisamente per il 70% in solido a carico dei convenuti e per il 30% a carico dell'attore;
Così deciso in Salerno
09.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 9 di 9
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 09/1/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8727 del R.G. dell'anno 2018 all'esito della discussione orale nell'udienza del 9/1/2025 vertente t r a
, nato il [...] in [...], residente a [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonietta Cataldo presso il cui studio sito in C.F._1
Campagna (SA) in via Madonna delle Grazie 31 è elettivamente domiciliato;
- Attore -
E
C.F. – P.I. , in qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14, in persona dei rappresentanti e procuratori dott. e dott. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo, 31, presso lo studio dell'avv. Gemma CP_3
Sessa che la rappresenta e difende.
- Convenuto- nonché la società con sede in Campagna alla via Stassano Inferiore n. 17 ( C.F. Controparte_4
) in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. , elett.te dom.ta in Eboli alla via P.IVA_3 CP_5
Talete n. 5 nello studio degli avv.ti Mario Conte e Antonio Conte che la rappresentano e difendono, anche in via disgiunta;
pagina 1 di 9 - Convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il 31/10/2017 alle ore 16:00 circa circolava quale conducente a bordo del proprio Parte_2 motociclo “Suzuki RMZ” in Campagna (SA) in via Stassano Superiore allorquando – giunto all'incrocio con via Stassano Inferiore - veniva urtato alla parte laterale destra dall'autocarro CO (TG EG547HK) che a sua volta proveniva da Stassano Inferiore.
L'attore attribuisce la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del furgone, il quale effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi in via Stassano Superiore senza rallentare ovvero fermarsi all'incrocio in violazione delle norme generali di prudenza previste dal codice della strada.
L'impatto tra il motoveicolo e il furgone è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autocarro e la parte destra del motociclo. Tale mezzo, infatti, riportava diversi danni materiali su tale parte.
L'attore in ragione dell'urto perdeva quindi il controllo del mezzo e arrestava la sua corsa rovinando al suolo riportando diverse lesioni personali come diagnosticate dal PS dell'ospedale di Eboli (SA) e descritte in tali termini: “frattura pluriframmentaria scomposta del femore destro”.
L'istante pativa un periodo di convalescenza di circa 180 giorni e, nonostante la guarigione, in ragione delle lesioni lamentava postumi particolarmente gravi per la sua salute fisica e per la sua vita futura alla luce della giovane età al momento dell'incidente (23 anni).
Nell'immediatezza dell'impatto, intervenivano poi i Carabinieri di Campagna che provvedevano a identificare i soggetti coinvolti nel sinistro.
Alla data dell'evento l'autocarro CO risultava di proprietà dell e privo di Controparte_4 copertura assicurativa e per tali ragioni si procedeva con la messa in mora della compagnia assicurativa in qualità di impresa designata per il FVGS ai sensi dell'art 283 co 1 lett b) cod ass;
si Controparte_1 richiedeva infine alla compagnia convenuta la risoluzione stragiudiziale della controversia.
Decorsi inutilmente i termini per la negoziazione assistita, con atto di citazione Parte_2 ritualmente notificato chiamava in giudizio la responsabile civile, soc. e la Controparte_4 [...] quale compagnia assicuratrice designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo CP_6
Garanzia Vittime della Strada chiedendo il risarcimento dei danni subiti in ragione delle lesioni personali patite e per i danni patrimoniali per un valore complessivo pari a 106.868,75 euro.
La compagnia assicurativa convenuta si costituiva con comparsa del 13/11/2020 eccpendo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della pretesa tanto in fatto quanto in diritto con vittoria di spese. pagina 2 di 9 L' si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento Controparte_4 della responsabilità esclusiva dell'attore per il sinistro de quo chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito dal veicolo coinvolto nel sinistro pari a € 4.578,03.
Espletata l'istruttoria tramite prova testi e CMU, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nell'udienza odierna del 9/1/2025.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la domanda risulta innanzitutto procedibile, avendo l'attore fornito la prova di avere tempestivamente adempiuto alle formalità di cui all'articolo 287 D.Lgs
209/2005, allegando alla produzione di parte le richieste di risarcimento dei danni inviate alla
[...]
, nella qualità indicata, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento (in fascicoli di CP_6 parte attrice).
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia convenuta va rigettata, in considerazione del fatto che il veicolo coinvolto nel sinistro, sebbene indentificato, risultava, al momento dell'evento, sprovvisto della dovuta polizza assicurativa, in tal modo determinando la legittimazione della compagnia designata quale FVGS. CP_6
Passando al merito della controversia, dirimenti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, risultano le prove testimoniali unitamente alla documentazione allegata (rapporto dell'autorità e foto dello stato dei luoghi e dei due veicoli rimasti coinvolti nel sinistro).
Nello specifico, i testi e hanno dichiarato che, a fine ottobre Testimone_1 Tes_2
2017, alle ore 16:00 circa, mentre si trovavano, rispettivamente, su un motociclo antistante quello coinvolto nel sinistro e in macchina sulle strade interpoderali e, quindi, sulla Stassano Inferiore all'incrocio con la strada di Stassano Superiore, notavano l'autocarro CO che, provenendo da Stassano Inferiore, effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi in via Stassano Superiore non fermandosi all'incrocio ed urtando il motociclo condotto da causando il sinistro de quo. Parte_2
La conducente dell'auto che percorreva la stessa strada della moto, ma nel senso di marcia opposto ha precisato di aver visto chiaramente l'impatto tra la moto condotta dall'attore e il furgone della compagnia convenuta trovandosi a pochi metri dal luogo del sinistro. La teste ha dichiarato che l'autocarro impegnando l'incrocio non fermava la propria corsa e che le moto – tra cui si trovava anche quella dell'attore – circolavano a una velocità moderata tra i 40 e i 50 km/h; ha aggiunto di non aver sentito alcun rumore di frenata;
circostanza confermata anche dal teste che – trovandosi a bordo Testimone_1 dell'altra moto presente al momento del sinistro – ha precisato che non è stata possibile alcuna frenata poiché “il camion è uscito all'improvviso e non c'è sta tempo per frenare”. Quest'ultimo ha anche evidenziato che la strada risulta sprovvista di segnaletica sul limite di velocità, a conferma di quanto accertato nel verbale dei carabinieri intervenuti prontamente sul posto nella parte in cui si precisa che “sul luogo dei fatti vi era totale assenza di segnaletica verticale e orizzontale, sia per quanto riguarda il veicolo “A” che il veicolo “B”. pagina 3 di 9 Dalla dinamica del sinistro così ricostruita, è emersa la sicura violazione, da parte del conducente del furgone, dell'art. 145 co 1 CdS che recita “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”; anche se non era presente sulla strada da lui percorsa (via Stassano
Inferiore) un segnale di stop, egli si è immesso sulla strada senza sincerarsi se sopraggiungessero altri veicoli dal lato sinistro;
il punto di impatto (laterale sx del furgone) evidenzia che il conducente si è immesso su strada proprio nel momento del transito del motoveicolo condotto dal se ne può trarre la agevole Pt_2 conclusione che il conducente del furgone, nello svoltare a destra, non ha prestato attenzione visiva, per distrazione, alla presenza di veicoli marcianti sul suo lato sinistro, ed in tal modo ha determinato l'impatto.
Non si può escludere del tutto un concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Allo Pt_2 scopo occorre richiamare il disposto dell'art 2054 co 2 c.c. che pone il principio della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di due veicoli rimasti coinvolti in un sinistro stradale.
Si riportano di seguito alcune pronunce della Cassazione che hanno precisato il perimetro applicativo di tale disposizione: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014 “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”; Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”; Sez. 3 Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022 “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”; sentenza 28 novembre 2022, n. 34895 “In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il pagina 4 di 9 possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Applicando tali principi al caso di specie, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi non emergono i presupposti per ritenere il fosse del tutto esente da Pt_2 corresponsabilità nella causazione del sinistro. La circostanza dedotta da parte convenuta secondo cui il stesse impennando, mentre circolava su via Stassano, non è stata confermata in sede testimoniale (la Pt_2 dichiarazione del conducente del furgone non viene tenuta in considerazione avendo un interesse al giudizio che ne determina la incapacità a testimoniare ex art 246 c.p.c.); ciononostante ritiene il Tribunale che anche il non abbia prestato la dovuta attenzione in prossimità dell'intersezione; infatti dalla sua Pt_2 posizione era visibile la presenza del furgone che proveniva da via Stassano Inferiore, ma non ha rallentato, continuando a procedere dritto e non riuscendo poi a frenare, ad evitare l'impatto una volta che il conducente del furgone si è immesso su strada.
In altri termini, la maggior quota di responsabilità per l'incidente va ascritta al conducente del furgone che distrattamente, in violazione dell'art 145 CdS si è immesso su via Stassano superiore senza osservare se vi fossero veicoli per strada sulla sua sinistra;
ma anche il nel momento in cui ha visto il Pt_2 furgone sopraggiungere sulla strada laterale ha omesso di adeguare la sua velocità (ossia di rallentare) al fine di prevenire un sinistro, in violazione delle norme prudenziali generiche e dell'art 2054 co 1 c.c. che pone la responsabilità a carico di chi provoca un incidente alla guida di un veicolo “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Più in dettaglio, valutando la conformazione dello stato dei luoghi ed analizzando le testimonianze raccolte, si può ritenere che il avesse riposto affidamento sul fatto che il Pt_2 conducente del furgone si sarebbe certamente fermato all'ingresso dell'intersezione, e per questo ha proseguito la marcia senza rallentare o comunque senza adottare una condotta di marcia idonea a prevenire incidenti;
ma questa sua valutazione si è rilevata errata, perché il conducente del furgone ha evidentemente posto attenzione solo alla assenza di veicoli sul suo lato destro, e quindi si è immesso su via Stassano superiore;
ma purtroppo il medesimo conducente ha per distrazione omesso di guardare anche alla sua sinistra, così impattando il motoveicolo del che sopraggiungeva proprio in quel momento. Pt_2
Alla luce di tali considerazioni, ritiene equo il Tribunale attribuire la quota del 70% di responsabilità per il sinistro stradale a carico del conducente del furgone ed il rimanente 30% a carico del Pt_2
Venendo ora alla liquidazione del danno, il CTU ha accertato che riportava a seguito del Parte_2 sinistro una “Frattura femore dx”, da ulteriore rilievo radiologico del femore si conferma la “frattura pluriframmentaria scomposta, con frammenti diastasati e sovrapposti del terzo medio-superiore della diafisi femorale destra” a cui poi è susseguito il dovuto intervento chirurgico “con applicazione di fissatore esterno tipo Orthofix”. pagina 5 di 9 Il CTU precisa poi come “la lunga immobilizzazione dell'arto, con conseguente irrigidimento articolare, in particolare del ginocchio, rese necessario, come da prescrizione ospedaliera, il ricovero presso il Campolongo Hospital di Eboli, che si protrasse dal 5 febbraio al 6 marzo 2018. Il quadro dell'arto fratturato era il seguente: “Fissatore esterno regione esterna coscia destra. Presenta una rigidità del ginocchio destro legata alla presenza del fissatore esterno, la flessione passiva è di 30 gradi. La forza muscolare del quadricipite è pari a tre, riesce a sollevare l'arto dal piano del letto con assistenza.
Trasferimenti e deambulazione possibili con supervisione ed ausilio di due bastoni, il carico è controllato”. Alla dimissione del
6 marzo lo stato articolare era discretamente migliorato, come da foglio di dimissione: “Il paziente viene dimesso con recupero dell'indipendenza funzionale nello svolgimento delle attività legato alla mobilità. Incrementata l'articolarità dell'arto operato, deambula con due bastoni per un perimetro superiore a cento metri, è stato addestrato a salire e scendere le scale con la sola visione del terapista”. Nonostante il tempo trascorso, i controlli, le prescrizioni e le assidue terapie, si constatò che la frattura non si consolidava, che era comparso un focolaio di pseudoartrosi e che il femore tendeva all'intra-rotazione, con accorciamento dell'arto.
Infine, si rese necessario “un nuovo intervento, che venne eseguito il 16 maggio 2018 presso il l CP_7 di Rozzano (MI) dal dott. come primo operatore, consistette nella rimozione del precedente fissatore,
[...] Persona_1 nella osteotomia del focolaio pseudoartrosico e nell'impianto del fissatore circolare di La dimissione avvenne il 19 Per_2 maggio con le prescrizioni, raccomandazioni e istruzioni del caso. Dopo l'intervento, il intraprese un lento e lungo Pt_2 processo di guarigione della frattura del femore, come da controlli radiografici e come relazionato dal dott. , che Per_3 continuò a seguirlo con successive e periodici controlli. Significativa, a riguardo, la visita del 1-9-2018 all'esito della quale il dott. previde che il nuovo fissatore potesse essere rimosso non prima di 6 mesi. Dello stesso tenore le visite del 13-10- Per_1
2018, 1-12-2018, 4-1-2019, 9-2-2019 e 4-5-2019. Il fissatore di venne finalmente rimosso il 22 maggio 2019, Per_2 con dimissione il giorno successivo. Il controllo eseguito il 15-6-2019 presso il dott. si concluse con la prescrizione Per_1 della sola fisioterapia attiva, ma anche con l'indicazione di usare le stampelle in caso di deambulazione prolungata, al fine di evitare il rischio di frattura da fatica. Ed infatti la radiografia del 15 giugno mostrava “buon callo”, ma ancora da ristrutturare”.
In considerazione del fatto che il danno biologico accertato è risultato superiore alla soglia per la liquidazione del danno secondo la tabella per le lesioni micropermanenti ex art 138 Cod Ass priv, si procederà alla liquidazione secondo le tabelle milanesi
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 23 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00 pagina 6 di 9 Giorni di invalidità temporanea totale 200
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 75
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 150
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 150
Danno biologico risarcibile € 30.458,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 38.986,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 53.301,00
Invalidità temporanea totale € 23.000,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.468,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.625,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.312,50
Totale danno biologico temporaneo € 42.406,25
Spese mediche € 10.129,50
Totale generale: € 91.521,75
Totale con personalizzazione massima € 105.836,75
Si riconosce l'incremento massimo del risarcimento a titolo di personalizzazione valorizzando l'età della vittima (23 anni al momento del fatto), la lunga durata della invalidità (575 giorni) ed i conseguenti riflessi negativi sul piano, personale, estetico (pregiudizio espressamente riconosciuto in perizia) e dinamico-relazione patiti dalla vittima.
In senso conforme alla valutazione del CTU, il Tribunale non riconosce le ulteriori spese mediche pretese da parte attrice, pari ad euro 13.910,25 poiché, come riconosciuto dal difensore dell'attore, le relative fatture sono state esibite e consegnate in copia solo in occasione delle operazioni peritali, dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art 183 co 6 c.p.c.; pertanto detta produzione documentale è inammissibile perché tardiva.
Al spetta il 70% dell'importo sopra indicato, ossia € 74.085,72. Pt_2
La somma sopra indicata viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (31 ottobre 2017) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
pagina 7 di 9 Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Sulla somma così ottenuta decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta,
limitatamente al 30% di responsabilità per il sinistro attribuita al Non essendo Controparte_4 Pt_2 emerso con certezza il danno patrimoniale subito, la liquidazione non può che avvenire in via equitativa.
Dovendo il Tribunale comunque adottare un criterio per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, intende avvalersi della perizia di parte convenuta (anche se è un mero argomento di prova), con esclusione del danno da fermo tecnico perché non provato;
liquidando solo il 30% del danno tecnico, si fissa il risarcimento del danno in € 1.100,00 oltre IVA. Anche tale importo deve essere incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità sopra indicate.
Parti convenute vanno condannate altresì in solido alle spese legali per soccombenza, limitatamente al 70%, sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con liquidazione in via mediana tra i parametri minimi e medi.
Compensazione delle spese di lite per il rimanente 30%.
Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti secondo la medesima ripartizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di + Parte_2 Controparte_1
1, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Previo accertamento della responsabilità concorrente del conducente dell'autocarro CO (TG
EG547HK), in misura del 70%, e dell'attore, in misura del 30%, nella causazione del sinistro stradale del 31.10.17, accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, condanna i convenuti al solido Parte_2
– la risponde dell'obbligazione secondo il disposto dell'art 283 Cod Ass Private – al CP_6 pagamento in favore dell'attore della somma di € 74.085,72 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata da condanna Controparte_4
l'attore, al pagamento, in favore della predetta convenuta, a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali, in misura del 30%, della somma di € 1.100,00 oltre IVA, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
pagina 8 di 9 3) Liquida le spese giudiziali in € 10.000,00, oltre accessori;
e condanna parti convenute in solido – la risponde dell'obbligazione secondo il disposto dell'art 283 Cod Ass Private – alla rifusione CP_6 delle spese giudiziali in misura del 70% dell'importo sopra indicato, quindi in € 7.000,00, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.; compensa le spese di lite per il rimanente 30%;
4) Pone a carico di tutte le parti le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento, e precisamente per il 70% in solido a carico dei convenuti e per il 30% a carico dell'attore;
Così deciso in Salerno
09.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 9 di 9