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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
561/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. IA ZZ Presidente
dott. AN AG Giudice Relatore
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi come in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 03/02/2025 e Parte_1
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa Parte_2
ex art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TORRE
ANNUNZIATA (NA) il 02/04/2005;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
13/10/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritte)
ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in TORRE ANNUNZIATA Parte_1 Parte_2
(NA) il 02/04/2005, trascritto nella parte II serie A n.10 del
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TORRE ANNUNZIATA
(NA) per l'anno 2005 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 11/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
AN AG IA ZZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. IA ZZ Presidente
dott. AN AG Giudice Relatore
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi come in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 03/02/2025 e Parte_1
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa Parte_2
ex art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TORRE
ANNUNZIATA (NA) il 02/04/2005;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
13/10/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritte)
ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in TORRE ANNUNZIATA Parte_1 Parte_2
(NA) il 02/04/2005, trascritto nella parte II serie A n.10 del
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TORRE ANNUNZIATA
(NA) per l'anno 2005 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 11/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
AN AG IA ZZ