Articolo 70 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 69Articolo 71
Versione
6 marzo 1992
Art. 70. (Compatibilita' elettromagnetica: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati requisiti in materia di compatibilita' elettromagnetica;
b) disciplinare l'apposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);
c) definire le modalita' per l'individuazione degli organismi
che possono rila
sciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva;
d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE;
e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di commercializzazione degli apparecchi;
f) stabilire modalita' per l'emanazione delle normative tecniche applicabili.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992