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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2494/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2494/2024 r.g. promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. NIEDDA Parte_1 P.IVA_1
GRAZIA e dell'avv. DEMARTIS ALESSANDRO GUIDO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASOLI BACHISIO CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: vedi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione all'esecuzione è un autonomo giudizio di merito con cui il debitore opponente può contestare il diritto della parte creditrice ad agire in executivis, l'esistenza o la persistenza del titolo esecutivo, l'idoneità soggettiva del titolo esecutivo e l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito;
inoltre, com'è noto, il giudice dell'opposizione al precetto non può valutare i motivi del merito del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
pagina 1 di 3 Nel caso di specie, il precetto impugnato è dato da titolo giudiziale (ordinanza ex art. 702 bis cpc del
Tribunale di Sassari del 01.08.2018 - R.G. n.2661/2015 – credito pari a € 34.535,71 oltre accessori si legge, interessi, spese legali); il motivo di impugnazione è dato dalla deduzione dell'esistenza di un controcredito che l'opponente pone in compensazione (pari ad € 32.844,10) che deriverebbe dal titolo di cui alla sentenza Corte d'appello n. 355/2018 pubbl. il 01/08/2018 - RG n. 544/2012, che aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1246/2011 del 12.09.2011, che aveva revocato il decreto il decreto ingiuntivo n. 1055/2008 (creditore - Parte_1
debitore . CP_1
Ebbene, dalla lettura degli atti di causa e dei documenti prodotti, questo Giudice aderisce alle deduzioni difensive sviluppate dal convenuto opposto sig. : la somma portata in compensazione CP_3 dall'opponente non corrisponde ad un credito certo, liquido, esigibile suscettibile di compensazione con il credito di cui al precetto;
infatti, né la sentenza Tribunale di Sassari n. 1246/2011 del 12.09.2011 né la sentenza Corte d'appello n. 355/2018 pubbl. il 01/08/2018 - RG n. 544/2012 accerta l'esistenza del controcredito oggi indicato da Parte_1
Tanto basta per rigettare l'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 2.938,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore del convenuto opposto liquidate in € 2.938,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali nella misura pagina 2 di 3 del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 20.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2494/2024 r.g. promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. NIEDDA Parte_1 P.IVA_1
GRAZIA e dell'avv. DEMARTIS ALESSANDRO GUIDO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASOLI BACHISIO CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: vedi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione all'esecuzione è un autonomo giudizio di merito con cui il debitore opponente può contestare il diritto della parte creditrice ad agire in executivis, l'esistenza o la persistenza del titolo esecutivo, l'idoneità soggettiva del titolo esecutivo e l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito;
inoltre, com'è noto, il giudice dell'opposizione al precetto non può valutare i motivi del merito del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
pagina 1 di 3 Nel caso di specie, il precetto impugnato è dato da titolo giudiziale (ordinanza ex art. 702 bis cpc del
Tribunale di Sassari del 01.08.2018 - R.G. n.2661/2015 – credito pari a € 34.535,71 oltre accessori si legge, interessi, spese legali); il motivo di impugnazione è dato dalla deduzione dell'esistenza di un controcredito che l'opponente pone in compensazione (pari ad € 32.844,10) che deriverebbe dal titolo di cui alla sentenza Corte d'appello n. 355/2018 pubbl. il 01/08/2018 - RG n. 544/2012, che aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1246/2011 del 12.09.2011, che aveva revocato il decreto il decreto ingiuntivo n. 1055/2008 (creditore - Parte_1
debitore . CP_1
Ebbene, dalla lettura degli atti di causa e dei documenti prodotti, questo Giudice aderisce alle deduzioni difensive sviluppate dal convenuto opposto sig. : la somma portata in compensazione CP_3 dall'opponente non corrisponde ad un credito certo, liquido, esigibile suscettibile di compensazione con il credito di cui al precetto;
infatti, né la sentenza Tribunale di Sassari n. 1246/2011 del 12.09.2011 né la sentenza Corte d'appello n. 355/2018 pubbl. il 01/08/2018 - RG n. 544/2012 accerta l'esistenza del controcredito oggi indicato da Parte_1
Tanto basta per rigettare l'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 2.938,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore del convenuto opposto liquidate in € 2.938,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali nella misura pagina 2 di 3 del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 20.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3