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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 535/2019
All'udienza del 10/01/2025 ore 9.21
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti Per la Parte Attrice: avv. SBATTELLA NAZARENO Per la Parte Convenuta: avv. Ariozzi in sost. dell'avv. SIMONETTA SANARIGHI;
l'avv. TT si riporta ai propri atti ed alle memorie conclusionali depositate;
l'avv. Ariozzi si riporta ai propri atti, alle memorie conclusionali depositate ed al preverbale di udienza;
l'avv. TT si oppone all'ammissione del preverbale di udienza di parte convenuta;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 18.10, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa
Tiziana Liberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 535/2019 (cui risulta riunito il fascicolo n. 1797/2019) promossa da:
) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. NO TT del Foro di Fermo [c.f.
] presso il cui studio sono elettivamente domiciliati sito in C.F._3
Porto Sant'Elpidio (FM), via Siracusa n. 25, nonché nel domicilio digitale dell'Avv. NO TT costituito dall'indirizzo p.e.c.
Email_1
[Attori]
(c.f. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._4
23.7.1966 e residente a [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. NO TT del Foro di Fermo [c.f.
] presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito in Porto C.F._3
Sant'Elpidio (FM), via Siracusa n. 25, nonché nel domicilio digitale dell'Avv.
TT costituito dall'indirizzo p.e.c.
Email_1
[Attrice]
Avv. NO SBATTELLA (c.f. ) nato a [...] il C.F._3
4.11.1973 e residente a [...], quale
2 attore in proprio ex art. 86 c.p.c., presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato sito in Porto Sant'Elpidio, via Siracusa n. 25, nonché nel proprio domicilio digitale costituito dall'indirizzo p.e.c.
Email_1
[Attore]
Contro
con sede Controparte_1 legale in Verona (VR), lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv.
Simonetta Sanarighi del Foro di Macerata [c.f. ] presso il C.F._5
cui studio è elettivamente domiciliata sito in Tolentino (MC), c.so Garibaldi n. 14, nonché nel domicilio digitale dell'Avv. Simonetta Sanarighi costituito dall'indirizzo p.e.c. Email_2
[Convenuta]
(c.f. ) nata a [...] il ON C.F._6
28.6.1979 e residente a [...].
[Convenuta-contumace]
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.11.2024.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 21.03.2019, e , citavano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo e ON [...]
per ivi sentirli condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali patiti a seguito ed in conseguenza del decesso della signora , nonna ER
materna, vittima nel sinistro stradale verificatosi in data 03.01.2017. Deduceva parte attrice che il sinistro si verificava per fatto e colpa esclusivi della CP_2
, proprietaria e conducente il veicolo VW Golf Tg FC671AS, assicurato con
[...]
, che la Controparte_1 ER veniva investita durante l'attraversamento della sede stradale lungo la provinciale n.
3 11 “Paludi” nel territorio del Comune di Fermo in Località San Marco. Deduceva parte attrice che la causa del sinistro era da ascrivere ad esclusiva colpa consistente in negligenza imprudenza ed imperizia della conducente il veicolo VW Golf la quale, nel percorrere la strada provinciale con direzione mare monti, giunta all'altezza del civico n. 92 in un tratto di strada rettilineo, pianeggiante, a doppio senso di marcia con limite di velocità di 50Km/h sopraggiungeva a velocità elevata e comunque non adeguata alle condizioni di tempo (scarsa illuminazione e pioggia in atto) e di luogo (zona residenziale ad alta densità di abitazioni), non si avvedeva della presenza del pedone che si trovava al centro della carreggiata e non riuscendo a porre in essere una tempestiva manovra di arresto del veicolo, investiva il pedone;
che a causa ed in conseguenza delle lesioni riportate in seguito all'urto la R_
decedeva ed il suo corpo veniva scaraventato a terra. Deduceva che nel
[...]
procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Fermo la conducente accedeva al rito del patteggiamento, chiedendo l'applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. dichiarando una sostanziale ammissione di colpa. Gli attori avanzavano richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale in ragione del rapporto di parentela con la vittima del sinistro trattandosi di nipoti ex filio della signora
, oltre che di convivenza, stante l'innegabile legame affettivo tra la ER
nonna ed essi unici nipoti esistenti, nei cui confronti la donna aveva sempre elargito cure e dedizione. Concludeva per l'accoglimento della domanda previo accertamento della colposa ed esclusiva responsabilità della convenuta CP_2
e la condanna della compagnia garante per la R.C.A. al risarcimento di tutti
[...]
i danni patiti da essi attori in conseguenza dell'evento e quantificati nella misura di euro 100.000,00 cadauno, oltre alla condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_1
contestando le deduzioni di parte attrice in merito alla dinamica del
[...] sinistro ed all'addebito esclusivo della responsabilità del sinistro alla condotta del conducente il veicolo assicurato, eccepiva in primo luogo la non equiparabilità della sentenza ex artt. 444 e segg. C.p.p. ad una pronuncia di condanna, l'imputabilità del sinistro in via esclusiva o quantomeno prevalente alla , la quale ER
effettuava un attraversamento della sede stradale fuori dalle strisce pedonali e senza volgere lo sguardo verso sinistra che le avrebbe consentito di avvedersi del
4 sopraggiungere del veicolo;
negava la responsabilità del conducente il veicolo assicurato eccependo il rispetto dei limiti di velocità della conducente e l'attraversamento imprevedibile del pedone che provocava una turbativa al veicolo, poiché avvenuto al di fuori dei passaggi pedonali. In relazione alla richiesta di risarcimento del danno eccepiva la necessità, nel caso in cui si ritiene leso il rapporto parentale da parte di nipoti nei confronti del nonno, della convivenza quale connotato minimo della natura ed importanza del rapporto ed argomentava negando tale presupposto nel caso di specie, attesa la sussistenza di una condizione di convivenza da appena sei mesi prima del decesso. Concludeva per la dichiarazione di responsabilità esclusiva della e, in via subordinata, per la ER
responsabilità permanente del pedone, con relativo rigetto delle pretese risarcitorie.
Il convenuto rimaneva contumace. ON
***
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 15.01.2021 il
Giudice disponeva la riunione, al presente procedimento, del fascicolo rubricato al n. 1797/2019 R.G., stante la sussistenza di una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, attenendo il fascicolo riunito al giudizio introdotto dagli attori e , nipoti ex fratre della defunta Parte_3 Parte_4 R_
per il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito ed in
[...]
conseguenza del decesso della zia , i quali, il giorno del sinistro, ER
giunti sul posto, vedevano il corpo esanime della propria congiunta riverso sull'asfalto, inoltre la procedeva al riconoscimento cadaverico. La Parte_3
richiesta avanzata dagli attori veniva fondata sul vincolo di parentela esistente tra le parti (parentela di terzo grado in linea collaterale), sul vincolo affettivo intenso, tangibile e duraturo con essi unici nipoti ex fratre della vittima. Deducevano gli attori e TT NO la risarcibilità del danno non solo nei Parte_3
confronti di un familiare prossimo, ma anche in caso di uccisione di un familiare cui il superstite era legato da un vincolo preso in considerazione dall'ordinamento, non ritenendosi elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno la convivenza tra la vittima dell'illecito ed il congiunto superstite. Concludevano per la condanna al risarcimento del danno, previo accertamento della responsabilità della convenuta . Nel giudizio riunito risultava costituita la ON
che impugnando Controparte_3
e contestando le richieste di parte attrice eccepiva nella ricostruzione della dinamica
5 del sinistro la responsabilità esclusiva della vittima e, in merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da parte dei nipoti ex fratre, eccepiva la necessaria sussitenza di un rapporto di convivenza costante nel tempo, indice di uno stabile rapporto di solidarietà con connotazione anche di carattere economico tra le parti e la necessità dell'accertamento della reale sussistenza di una relazione con il de cuius funzionale alla realizzazione della persona e alla significativa alterazione delle proprie abitudini di vita lavorative ed extralavorative in seguito al decesso del congiunto. Concludeva per il rigetto della domanda in ragione della esclusiva responsabilità della vittima e, in via subordinata nel caso di ritenuta responsabilità della conducente il veicolo, il rigetto delle richieste per mancanza dei presupposti di legge in merito al risarcimento del danno.
Il giudizio istruito, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c., con assunzione della prova testimoniale, acquisizione documentale e disposizione di una CTU tecnico dinamica, giungeva in decisione davanti a questo giudice previa formulazione di una proposta ex art. 185 bis c.p.c. che non trovava l'adesione della convenuta compagnia assicuratrice. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano rassegnate dalle parti all'udienza del 29.11.2024, come di seguito trascritte: nell'interesse delle parti attrici:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così decidere: in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria affinché sia ammessa ed assunta la prova per testi indicata dagli attori nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 16.3.2021 e, segnatamente, sia ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli e con i testi di seguito indicati:
1 Vero che lei il giorno 3.1.2017, lungo la strada provinciale n. 11, in località San
Marco del Comune di Fermo, rinveniva al centro della carreggiata della s.p. 11 le ciabatte e lo scialle di e le raccoglieva? ER
1 Vero che l'urto tra la Golf tg. FC 671 AS e è avvenuto ER quando quest'ultima si trovava sulla linea di mezzeria della s.p. 11?
2 Vero che il veicolo VW Golf tg. FC 671 AS è stato rinvenuto nello stato di quiete assunto dopo l'urto con il pedone a una distanza di metri ER
1,2 dal margine destro della carreggiata?
3 Vero che frammenti di vetro del fanale anteriore sinistro della Golf tg. FC
671 AS sono stati rinvenuti sulla linea di mezzeria della s.p. 11? 4 Vero che il veicolo VW Golf tg. FC 671 AS, al momento dell'urto, procedeva con le ruote di sinistra in prossimità della linea di mezzeria?
5 Vero che alle ore 19:40 del 3.1.2017 la sig.ra rilasciava le ON seguenti dichiarazioni agli Agenti della Polizia Municipale di Fermo (come risulta dal verbale che le si mostra): “Percorrevo via San Marco con direzione mare
6 monti a velocità non elevata quando all'improvviso mi sono accorta di una signora che SI TROVAVA AL CENTRO DELLA CARREGGIATA. Specifico che ho provato a frenare ma la manovra non è stata sufficiente ad evitare l'impatto, inoltre non riuscivo ad effettuare nessuna manovra per schiavare il pedone. Specifico inoltre che il sinistro è avvenuto all'imbrunire, E CHE LE CONDIZIONI DI LUCE ERANO TALI DA IMPEDIRMI DI AVVISTARE CON TEMPESTIVITÀ L'OSTACOLO”?
6 Vero che al momento dell'urto il tratto della s.p. 11 teatro del sinistro era servito da impianto di pubblica illuminazione?
7 Vero che in prossimità del punto d'urto al momento del sinistro di cui ai precedenti capitoli vi era un palo della pubblica illuminazione funzionante?
7 8 Vero che le tracce di frenata degli pneumatici di destra del veicolo investitore rinvenute sull'asfalto sono state rilevate a metri 1,2 dal margine destro della carreggiata (come risulta dal verbale che le si mostra)?
8 9 Vero che è stata investita in un tratto dove la s.p. 11 è ER rettilinea, pianeggiante, a doppio senso di circolazione, fiancheggiata da abitazioni e gravata da velocità di 50 Km/h (come risulta dal verbale che le si mostra)?
1 Vero che le fotografie che si mostrano (pagine indicate con numero 20 e numero 21 del fascicolo penale documento allegato al n. 5 dell'atto di citazione) raffigurano i danni residuati sulla Golf tg. FC671AS dopo l'investimento di
? ER
2 Vero che i sigg. e sono i nipoti di Parte_2 Parte_1 R_
in quanto figli della figlia ( ) di quest'ultima?
[...] Parte_5
3 Vero che alla morte di i nipoti e ER Parte_2 Pt_1
erano con ella conviventi nell'abitazione sita in Fermo, via San Marco n.
[...]
88?
4 Vero che e erano legati alla nonna da Parte_2 Parte_1 R_ un vincolo affettivo profondo che durava fin dalla loro infanzia?
5 Vero che il rapporto affettivo tra la nonna e i nipoti e R_ Parte_2
era caratterizzato da costante frequentazione e la nonna si è presa cura dei Pt_1 nipoti sin dalla loro nascita provvedendo alle loro esigenze materiali e morali?
6 Vero che , sin dalla nascita dei nipoti e , ha ER Pt_2 Pt_1 aiutato la figlia nell'educazione, cura e crescita dei nipoti? Parte_5
7 Vero che la sig.ra , sin dalla nascita dei nipoti e ER Pt_2
, si recava da loro diversi giorni la settimana per aiutare la figlia (il Pt_1 Pt_5 cui marito era lontano da casa per lavoro) nella gestione / accudimento dei nipoti?
8 Vero che ha provveduto alle esigenze morali e materiali dei ER nipoti e che ha accudito come figli sino alla morte, anche mediante Pt_2 Pt_1 la non occasionale preparazione dei pasti e cura delle loro persone?
9 Vero che la sig.ra voleva essere informata sulle attività ER lavorative, di studio e sportive dei nipoti , , NO e e, Pt_2 Pt_1 Pt_3 quando poteva, si faceva accompagnare a casa dei nipoti NO e ? Pt_3
10 Vero che e erano legati alla nonna da sentimenti Parte_2 Pt_1 R_ di amore ed affetto e tali sentimenti era ricambiati dalla nonna?
9 11 Vero che e riferiscono di provare “un vuoto” per non Parte_2 Pt_1 poter più godere della presenza e del rapporto con la nonna ? R_
1 Vero che in vita è stata dedita ai nipoti e ER Pt_2 Pt_1 generando in loro un rapporto di amore reciproco, rinnovato da assidui gesti di cura della persona di ciascun nipote?
2 Vero che e hanno manifestano dolore per la Parte_2 Parte_1 morte della nonna , anche a distanza di tempo dalla morte? R_
3 Vero che a seguito della morte della nonna, e Parte_2 Parte_1 hanno manifestato un peggioramento della qualità della loro vita avendo percepito la perdita dell'amore di chi li ha cresciuti ed accuditi e per loro ha costituito un punto di riferimento?
4 Vero che il decesso di è avvenuto a pochi metri ER dall'abitazione di e i quali, ogni giorno, vedono il luogo in Parte_2 Pt_1 cui la nonna ha perso la vita provando sentimenti di tristezza?
5 Vero che e ricordano la figura della nonna Parte_2 Parte_1 usando parole di amore e ancora esprimono il loro dolore per la sua scomparsa?
6 Vero che e erano gli unici nipoti - intesi quali Parte_2 Parte_1 figli di figli - di ? ER
7 Vero che si è presa cura dei nipoti e , ER Parte_2 Pt_1 anche in termini educativi?
8 Vero che tra la nonna e i nipoti e esisteva un legame di R_ Pt_2 Pt_1 reciproco affetto e solidarietà?
9 Vero che , appena conseguita la patente5, accompagnava la Parte_2 nonna a fare la spesa, dal medico di famiglia e in ogni luogo dove la nonna R_ aveva necessità di recarsi?
10 Vero che era solita intrattenersi con i nipoti e ER Pt_2 Pt_1 anche giocando con loro e guardando insieme programmi televisivi e i nipoti partecipavano con piacere, anche per ridere un po' e divertirsi con la nonna?
10 11 Vero che la nonna faceva ai nipoti domande sulla loro “vita affettiva” R_
?
11 12
1. Vero che e , quando avevano bisogno di qualche Parte_2 Pt_1
“mancetta”, si rivolgevano primariamente alla nonna che aderiva R_ immediatamente alle richieste, manifestando piacere?
2. Vero che e NO TT sono i nipoti di Parte_3 R_
in quanto figli del RA ( ) di quest'ultima?
[...] Controparte_4
3. Vero che e TT NO, sin dalla loro nascita, hanno Parte_3 avuto costanti e frequenti rapporti personali con la zia sviluppando ER con la stessa un intenso vincolo affettivo?
4. Vero che e TT NO erano legati alla zia da Parte_3 R_ un sentimento di amore e affetto reciproco?
5. Vero che e NO riferiscono di provare un senso di vuoto Parte_3 a causa dell'impossibilità di godere della presenza e del rapporto con la zia
? R_
6. Vero che la morte di ha generato dolore e un senso di vuoto ER nei nipoti e TT NO i quali ancora oggi lo manifestano? Parte_3
7. Vero che il pomeriggio del 3.1.2017, avvertiti dell'investimento, Parte_3
e NO hanno raggiunto il luogo dove è spirata la zia vedendone
[...] R_ il cadavere disteso sull'asfalto?
8. Vero che ha partecipato insieme al cugino Parte_3 Testimone_1
(figlio della sig.ra ) alla ricognizione cadaverica della zia , ER R_ come risulta dal verbale della dr.ssa del 4.1.2017? Per_2
9. Vero che in occasione della ricognizione cadaverica di del ER
4.1.2017 era fisicamente presente in obitorio anche TT NO, sebbene questi non ha partecipato alle operazioni di ricognizione?
10. Vero che , TT NO, e Parte_3 Parte_2 Pt_1
hanno partecipato alle esequie di e alle messe di suffragio?
[...] ER
12 11. Vero che per almeno quarant'anni, nei fine settimana e in occasione di festività e ricorrenze varie, i membri delle famiglie di e del RA ER
, si sono personalmente frequentati mediante inviti reciproci presso le CP_5 rispettive abitazioni dove hanno svolto incontri conviviali?
1
2 Vero che la zia ha sempre partecipato alle feste di compleanno dei R_ nipoti e NO facendo loro regali, anche in denaro? Parte_3
3 Vero che i nipoti e NO hanno accompagnato la zia Parte_3
nei luoghi nei quali aveva necessità di recarsi (in ospedale per accertamenti R_
o visite, dal medico di base, a fare la spesa, etc.), anche durante la malattia del marito (negli anni 1998 - 2007)? Per_3
4 Vero che la zia ha partecipato alla cerimonia di laurea in R_ giurisprudenza del nipote NO (marzo 2000) e alla successiva festa?
5 Vero che nel periodo settembre 2000 - luglio 2006, durante lo svolgimento del praticantato prima e della professione forense poi presso uno studio legale di
Fermo, ha ripetutamente inviato a pranzo il nipote NO così ER da assicuragli un pasto completo senza dover raggiungere la propria abitazione allora sita a ON (FM)?
6 Vero che , durante la malattia del marito, è stata aiutata negli ER spostamenti di cui necessitava dai nipoti e NO (anche per Parte_3
“alleggerire” il figlio sovente lontano da casa per lavoro)? Tes_1
7 Vero che è stata invitata al matrimonio del nipote NO ER
e vi ha personalmente partecipato (come risulta dalla fotografia che le si mostra)? Per_ 8 Vero che , appena ha avuto notizia della nascita di ER
(avvenuta il 28.2.2004), figlia del nipote TT NO, ha voluto farsi accompagnare all'ospedale di San Severino Marche (MC) per farle visita? 9 Vero che ha partecipato alla cerimonia di battesimo di ER [...]
, figlia del nipote NO? Per_5
10 Vero che , nel corso degli anni, è stata presente nella vita dei ER nipoti e NO, di cui ha conosciuto ogni aspetto rilevante, e viceversa? Pt_3
13 11 Vero che invitava a pranzo (o cena) i nipoti e ER Pt_3
NO ogni volta questi andavano a trovarla, e viceversa? 1. Vero che e TT NO, ogni volta che si recano a far Parte_3 visita ai cugini ovvero transitano lungo la s.p. 11 Paludi, vedono il luogo in cui la zia ha perso la vita e riferiscono di provare sentimenti di tristezza?
2. Vero che i nipoti e TT NO transitano lungo la s.p. Parte_3
11 Paludi attraversando il luogo in cui la zia a perso la vita soltanto quando R_ si recano presso i loro parenti in quanto normalmente evitano di attraversare tale luogo per non subire ogni volta la rievocazione del dolore del momento in cui vi hanno visto il cadavere riverso a terra?
3. Vero che e NO erano gli unici nipoti - intesi quali figli Parte_3 di fratelli - di ? ER
4. Vero che e NO riferiscono di provare sentimenti di Parte_3 tristezza per non poter più fare ciò che per anni hanno fatto insieme alla zia
? R_
5. Vero che quando si trovava insieme alla zia non Parte_3 R_ vedeva l'ora di potersi mettere insieme in cucina con lei per preparare qualche dolce di cui la zia custodiva gelosamente le ricette (specialmente le c.d.
“castagnole”)?
6. Vero che la sua abitazione, sita al civico n. 61 della frazione San Marco di
Fermo, è posta difronte a quella di ? ER
7. Vero che la sua abitazione, sita al civico n. 82 della frazione San Marco di
Fermo, è posta lateralmente a quella di (con la quale confina)? ER
Si indicano a testimoni:
• , , domiciliati presso Comando Testimone_2 Testimone_3
Polizia Municipale di Fermo sui capitoli dal n. 2 al n. 11 compresi.
• Sig. residente a [...], sui capitoli nn. 1-3-4- Tes_4
7-8-10 nonché sui capitoli dal n. 12 al n. 59 compresi.
• Sig.ra residente a [...], sui Testimone_5 capitoli dal n. 12 al n. 58 compresi.
• Sig. residente ad DO (FM), vicolo del Giglio n. 4, sui capitoli Tes_6 dal n. 12 al n. 58 compresi. • Sig. nato il [...] e residente a [...]
Fermo, via San Marco n. 82, sui capitoli dal n. 12 al n. 39 compresi e dal n. 43 al
n. 60 compresi.
Nel merito:
• accertata e dichiarata la colposa ed esclusiva responsabilità della sig.ra
, quale conducente il veicolo VW Golf tg. FC671AS, in ordine ON alla produzione del sinistro del 3.1.2017 nel quale ha perso la vita , ER condannare la sig.ra quale proprietaria-conducente il veicolo ON
VW Golf tg. FC671AS, per le causali indicate negli atti introduttivi dei giudizi riuniti, in solido con la sua garante per la Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i
[...] danni subìti dagli attori sigg. , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
TT NO, patrimoniali e non patrimoniali, morali ed esistenziali, nessuno escluso, danni liquidati dall'Ill.mo Giudice nella somma pro-capite ritenuta di Giustizia, ergo nella somma maggiore o minore di quella indicata nei
14 rispettivi atti introduttivi dei giudizi riuniti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale sulla somma rivalutata dalla data del sinistro e, dalla domanda giudiziale al tasso maggiorato previsto dall'art. 1284 comma 4
c.c., sino al saldo effettivo.
• In ogni caso, condannare i convenuti sig.ra e ON [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi professionali di lite, con le maggiorazioni e gli accessori di legge”.
Nell'interesse di parte convenuta costituita:
“Piaccia all'Ill/mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-in via principale, ritenuta l'esclusiva responsabilità della defunta nella verificazione dell'incidente stradale per cui è causa, ER
respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
-in via subordinata, nella contestata ipotesi di ritenuta corresponsabilità della nella causazione del sinistro, comunque respingere le domande Controparte_7
risarcitorie attrici in quanto infondate in fatto e in diritto,difettando in capo agli attori , , TT NO e i Parte_1 Parte_2 Parte_3
presupposti richiesti dalla legge per il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali da lesione del rapporto parentale;
- con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Fissata la discussione orale, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza le parti concludevano ex art. 281 sexies c.p.c. come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Dalla lettura degli atti e della documentazione prodotta è emerso che R_
di anni 78, rimaneva vittima di un sinistro stradale in data 03.01.2017
[...]
allorquando , proprietaria e conducente del veicolo VW Golf ON
transitando in località San Marco di Fermo lungo la strada provinciale n. 11
“Paludi” direzione mare-monti, investiva la donna intenta ad attraversare la sede stradale con direzione da destra verso sinistra rispetto alla posizione del veicolo;
il pedone, a causa ed in conseguenza dell'urto, decedeva.
In relazione alla ricostruzione degli eventi va rilevato che l'esposizione dei fatti e la ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice è diretta ad
15 affermare la responsabilità esclusiva del veicolo, per mancato rispetto dei canoni di diligenza e prudenza nella circolazione stradale ed in particolare per violazione del limite di velocità, per omesso controllo del veicolo ed omesso arresto tempestivo, in quanto una condotta di guida diligente, commisurata alle condizioni di tempo e di luogo ovvero strada a visibilità limitata, in prossimità di intersezioni stradali, di luoghi frequentati e in condizioni atmosferiche avverse ovvero pioggia e approssimarsi dell'imbrunire in presenza di scarsa illuminazione artificiale, avrebbe consentito di evitare l'evento. La compagnia convenuta contesta la colpa della conducente il veicolo investitore, eccependo una responsabilità esclusiva o quantomeno un concorso di colpa prevalente della danneggiata nella causazione dell'evento. La compagnia convenuta eccepisce la responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, per avere, la , posto in essere una manovra ER
di attraversamento della carreggiata al di fuori degli spazi destinati all'attraversamento pedonale, presenti sul posto e senza effettuare il previo controllo della sede stradale, al fine di verificare il sopraggiungere di veicoli.
Dall'esame della documentazione in atti, della deposizione del teste Vice
Comandante della Polizia Municipale di Fermo ed in particolare dagli esiti della disposta CTU cinematica affidata all'ing. sono emerse la reale Persona_6 dinamica del sinistro e l'accertamento delle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti. Le condizioni in cui si verificava il sinistro erano caratterizzate da asfalto bagnato, come si evince dal rapporto degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, che avveniva alle ore 17:15 del 3 gennaio e dunque in un momento, come rilevato dal CTU, “pressoché coincidente con il crepuscolo civile, corrispondente al momento di accensione dell'illuminazione artificiale. … Vi era pertanto ancora una certa visibilità legata alla luce naturale e contemporaneamente l'accensione dell'illuminazione artificiale data dai lampioni posti al margine destro della strada”, tenuto conto della modifica della tipologia dei corpi illuminanti presenti al momento della CTU, rispetto all'epoca del sinistro. Mentre “La segnaletica verticale, nel tratto che precede il PPU, non ha subito modifiche nel corso del tempo. Il limite di velocità è di 50 chilometri orari”.
Il CTU verificando la posizione dei due attraversamenti pedonali ha rilevato “una distanza di 120 m per quello a valle e 142 metri per quello a monte. Riconducendo le misure alla posizione del veicolo A (come indicato sulla bozza di campagna) si ottiene: 123 metri e per quello a valle e 134 metri per quello a monte. Le distanze
16 sono leggermente diverse rispetto a quanto relazionato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro ma in ogni caso evidenziano sempre una distanza degli attraversamenti rispetto alla zona del sinistro superiore ai 100 metri”. Tale circostanza risulta riferita anche dal teste Comandante della Polizia Municipale di
Fermo , il quale ha affermato che l'attraversamento più vicino Testimone_8
era a non meno di 100 metri. La posizione del PPU rispetto al centro strada e la traiettoria post urto dell'autoveicolo evidenziano una circostanza fondamentale per la descrizione della dinamica e la ripartizione delle rispettive responsabilità ovvero il fatto che “la conducente stesse viaggiando non tenendo strettamente la propria destra come richiesto dal Cds”.
La ricostruzione del sinistro effettuata dal CTU ha pertanto consentito di accertare che: “Il giorno martedì 3 gennaio 2017 alle ore 17:15 circa, l'autovettura
Volkswagen Golf (veicolo A) condotta dalla sig.ra procedeva ON
lungo la strada Provinciale 11 in via San Marco (limite velocitario 50 km/h) non tenendo strettamente la propria destra ma viaggiando vicino alla linea di margine centrale. Giunta in prossimità dell'ingresso del civico 88 investe alla velocità di circa 43 km/h la sig.ra che stava attraversando la strada con ER direzione da destra a sinistra: l'impatto si verifica a circa 0.60 metri dalla linea di mezzeria. A seguito dell'urto primario si verifica la rottura del proiettore sinistro del veicolo i cui resti vengono rilevati a valle del PPU dagli agenti intervenuti sul posto. Successivamente si ha il caricamento del corpo del pedone sul cofano dell'autovettura con relative deformazioni e rottura del parabrezza a seguito dell'impatto con la testa. Il corpo della sig.ra TT animato dalla velocità di trasferimento del veicolo viene lanciato a circa 12,6 metri di distanza finendo sul margine sinistro della carreggiata nella sua posizione statica finale. La conducente dell'autoveicolo si avvede del pericolo causato dal pedone solo all'ultimo momento circa 0.8 sec prima dell'urto, così da mettere in atto una frenata di emergenza ed arrestare il veicolo nella posizione statica finale a circa 15 metri dal PPU sempre in prossimità della linea di margine centrale”. Quanto alle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti il CTU ha rilevato che “il conducente del veicolo percepisce il pericolo in ritardo:
2.6 secondi prima dell'urto il pedone inizia scendere dal marciapiede, quando l'auto si trova a circa 31 metri di distanza dal PPU;
vista l'ora a cui è avvenuto il sinistro e le condizioni di illuminazione, … la distanza di 31 metri non poteva precludere l'avvistamento del pedone da parte del guidatore;
il
17 conducente del veicolo reagisce al pericolo solamente quando si trova a circa 10 metri dal PPU (0.8 secondi prima dell'urto) quando cioè il pedone transita al centro della corsia di destra.” Il CTU ha altresì rilevato che “il pedone inizia la manovra di attraversamento della strada senza verificare se la stessa fosse libera da veicoli sopraggiungenti: nel momento in cui il pedone inizia la manovra di attraversamento, il veicolo si trovava ad una distanza di circa 31 metri, in condizioni di piena visibilità reciproca;
secondo il Cds il pedone in queste circostanze doveva dare la precedenza al veicolo (attraversamento della carreggiata in zona sprovvista di attraversamento pedonale con veicolo sopraggiungente)”. Il
CTU ha dunque evidenziato che “il sinistro non si sarebbe verificato se il pedone avesse desistito nell'effettuare la manovra di attraversamento in concomitanza all'arrivo del veicolo: avrebbe potuto attendere il passaggio dell'auto attraversando la carreggiata successivamente”. Quanto alla condotta della conducente il veicolo il
CTU ha rilevato che la posizione del PPU rispetto al centro strada e la traiettoria post urto dell'autoveicolo, hanno consentito di evidenziare “il fatto che la conducente stesse viaggiando non tenendo strettamente la propria destra come richiesto dal Cds.” Sulla base di tali elementi il CTU ha affermato la
“corresponsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa.” Concludendo che
“sia il conducente del veicolo che il pedone non hanno fatto tutto quanto nelle loro possibilità per evitare il sinistro. Il conducente del veicolo perché ha adottato una velocità di marcia non consona allo stato dei luoghi (attraversamento abitazioni, pioggia in atto, e condizioni di illuminazione notturna) e perché non ha intrapreso una pronta frenata di emergenza nel momento in cui aveva contezza del fatto che il pedone stava proseguendo la manovra di attraversamento della carreggiata. Il pedone perché ha effettuato l'attraversamento della carreggiata senza dare la precedenza al veicolo sopraggiungente attendendo quindi il suo passaggio”. Sulla base di tali dati è pertanto rilevabile la violazione delle norme di cui al cds sia da parte del conducente il veicolo (artt. 141 c. 2 e 3, 143 c. 1, 191 c. 2) che da parte del pedone (art. 190 c. 2 e 5) e dunque la responsabilità concorsuale, dei soggetti coinvolti, nella causazione del sinistro.
Ciò posto, va rilevato che gli attori deducono un danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Il danno da perdita parentale lamentato dagli attori, va inquadrato nell'alveo delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile 8828/2003) che ha
18 stabilito: “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.” “Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra RA e RA, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. 9 maggio 2011, n. 10107, in senso conforme: Cass.,
12 giugno 2006, n. 13546). Trattasi di danno che consiste:” in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto”. (Cass., n. 2557/11).
Quanto all'onere della prova va rilevato che la prova del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (v.
Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n.
12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572). Le presunzioni valgono a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546), pertanto la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c.
19 sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il “fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n.
13546). Nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), non è necessario che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n.
8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), essendo di contro sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di comune esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass.,
13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n.
5082). E' necessario e sufficiente che la parte alleghi le relative circostanze per cui il giudice debba ritenere, sulla base del principio dell'id quod plerumque accidit, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano. L'inversione dell'onere della prova determina il trasferimento dell'onere di provare il contrario a carico della parte che intende negare il diritto al risarcimento, le presunzioni possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass. , Sez.
Un.,11/11/2008, n. 26972; Cass. , Sez. Un.,24/3/2006, n. 6572. Cass. ,12/6/2006. n.
13546, Cass. ,6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa" (v. Cass.
,12/6/2006, n. 13546). Secondo il Supremo Collegio in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale “sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli) e che si estende anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (cd. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (cd. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione
20 affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cfr.
Cass. Sez. 3, ord. N. 5769/2024; Cass. Sez. 3 sent. 22397/2022; Cass. Sez. 3, ord.
26440/2022)” (Cass. Sez. III ord. Del 21.10.2024 n. 27142).
In relazione alla liquidazione del danno il Supremo Collegio con la sentenza del
2021 ha dettato i criteri da seguire affermando che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass.
Civ. sentenza n. 10579/2021). Sulla base di tale pronuncia nel 2022 l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, partendo dai valori monetari "assoluti", previsti dalla precedente formulazione della tabella milanese, per arrivare ad un sistema "a punteggio" che, oltre all'attribuzione di un valore economico del "punto" diverso per macro- categorie di parentela/affinità, prevede l'attribuzione di specifici punti in base all'età della vittima primaria e secondaria nonché al contesto familiare, ferma restando la possibilità di personalizzare l'entità del risarcimento, entro un range prestabilito, tenendo presenti i parametri della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale. Tali qualità ed intensità vanno valutate e quantificate al fine di attribuire dei punti aggiuntivi che tengano conto sia della sofferenza interiore patita sia dello stravolgimento della vita della vittima secondaria che chiede il risarcimento. La valutazione degli aspetti dinamico- relazionali deve tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni), relative: alle frequentazioni e contatti
(in presenza oppure telefonici o tramite internet), condivisione di festività e
21 ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione di attività lavorativa, hobby o sport, attività di assistenza sanitaria e/o domestica, agonia, penosità e particolare durata della malattia della vittima primaria laddove abbia determinato una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nella fattispecie in esame è emerso, sulla base delle risultanze probatorie ed in particolare sulla base della eccezione formulata da parte convenuta circa lo stato di convivenza, degli attori e , unitamente alla loro Parte_1 Parte_2
madre, figlia della de cuius, con la vittima , che la coabitazione si ER
protraeva da meno di un anno, ovvero a partire dal trasferimento presso la residenza della nonna, avvenuto qualche mese prima del sinistro, epoca in cui i nipoti avevano 19 anni di età, circostanza questa non ritualmente contestata da parte attrice;
inoltre dalla deposizione del teste , figlio della de cuius, è Testimone_1
emerso che i rapporti tra la vittima primaria del sinistro ed i due nipoti ex filio sono comunque sempre stati caratterizzati da presenza, supporto e aiuto continui, sin dalla loro nascita, data la vicinanza tra le abitazioni del nucleo familiare di origine e la nonna materna, dalla condivisione di momenti importanti per la famiglia, in occasione di festività religiose e civili ed eventi privati, dalla presenza della nonna nella crescita morale, affettiva e materiale dei nipoti. E' d'uopo ritenere che, oltre al dolore subito per la perdita della nonna in modo improvviso, drammatico e del tutto inaspettato, a seguito di un evento verificatosi a pochi passi dalla loro recente residenza e dunque in luogo che riporta costantemente alla mente il tragico ricordo,
è stato sottratto ai membri della famiglia il rapporto costante, la condivisione di gioie e dolori, che vanno dal ritrovarsi seduti a tavola tutti insieme, al trascorrere una giornata di relax incompagnia, alla presenza comunque della nonna, punto di riferimento e di supporto per i componenti il nucleo familiare.
Quanto agli attori e TT NO nipoti ex fratre va rilevato Parte_3
che per gli stessi è emerso non sussistere un rapporto di convivenza con la zia paterna, ma una frequentazione piuttosto assidua, ed un rapporto affettivo caratterizzato da amore ed affetto reciproci, espressi in atteggiamenti di aiuto e sostegno vicendevoli (accompagnamento della zia per visite mediche o per necessità legate alla malattia del coniuge, preparazione dei pasti da parte della zia per il nipote), frequentazioni in occasione di festività, ricorrenze e incontri conviviali. Gli attori e TT NO inoltre sono stati i primi a Parte_3
giungere sul luogo del sinistro e a rinvenire il cadavere della zia giacente sul bordo
22 della sede stradale e la ne effettuava il riconoscimento cadaverico. Parte_3
Circostanze queste che hanno avuto una loro incidenza sul sentimento di dolore provocato dall'evento.
Rilevato dunque che la liquidazione del danno va parametrata agli elementi ed ai criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità, è compito del Giudice del merito accertare in concreto la consistenza dei rapporti familiari, al fine di graduare il risarcimento del danno in funzione dell'intensità del legame. E' evidente che nel caso di specie l'intensità del legame era importante se si tiene conto del venir meno per i suoi componenti della solidarietà, del sostegno, della collaborazione morale e materiale da parte della congiunta.
Non può dunque che ritenersi concretamente sussistente, nei confronti dei familiari conviventi (seppur da poco tempo), il danno da perdita del rapporto parentale, attesa la natura del vincolo parentale e il pregiudizio recato dalla perdita delle relazioni interpersonali e dall'incidenza sulla vita dei singoli componenti il nucleo familiare, conseguenti al lutto da cui sono stati colti, posto che il danneggiante al quale incombe la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" che dalla perdita del rapporto parentale, secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto, normalmente discendono (v. Cass. , Sez. Un.,11/11/2008, n. 26972; Cass.
,12/6/2006, n. 13546; Cass. , Sez.Un.,24/3/2006, n. 6572), pur contestando le richieste di parte attrice, non ha allegato elementi idonei a vincere la presunzione di sofferenza per i componenti del nucleo familiare in seguito alla morte della
. ER
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza della scomparsa della R_
oltretutto nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, deve
[...]
reputarsi di portata rilevante atteso il dolore che una tale perdita determina nei nipoti ex filio che non potranno più avere al loro fianco la nonna con cui condividere parte della quotidianità, oltre al dolore che scaturisce dalla prospettiva di una crescita senza la figura della nonna e senza il sostegno morale e materiale che questa poteva assicurare.
Nel caso in esame occorre comunque considerare, quanto all'intensità del vincolo parentale che la vittima era una donna anziana, che permangono altri familiari superstiti conviventi, elementi che possono attenuare o rendere meno dolorosa la
23 perdita, in virtù di una garanzia di mutuo soccorso nel dover affrontare il tragico evento, tale circostanza incide in modo tale da non poter giungere al riconoscimento di un risarcimento nel massimo grado, ma effettuando una media ponderata tra il minimo ed il massimo fissato dalle tabelle.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati, ritiene questo Tribunale che il danno non patrimoniale debba essere determinato, previa riduzione del 50% in ragione della responsabilità concorsuale della vittima nella causazione del sinistro, in:
€ 53.487,00 per ciascuno dei nipoti ex filio;
€ 29.715,00 per nipote ex fratre;
Parte_3
€ 31.413,00 per TT NO nipote ex fratre;
In ossequio all'orientamento (Cass. SS. UU. n. 1712/95) espresso dalla Corte di
Cassazione: 'poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziano (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio' ( ex plurimis Cass. Civ. 7 luglio 2009 n. 15928), tale somma derivante dalla liquidazione del danno effettuata ai valori attuali (tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale 2024) dovrà essere devalutata alla data del fatto, e successivamente aumentata di rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c., sull'importo risultante dall'operazione andrà applicata la rivalutazione e maggiorazione degli interessi ex art. 1284 comma
IV c.c., sino alla data del saldo.
La domanda va pertanto accolta con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, secondo i criteri e nella misura dianzi determinata.
24 La liquidazione delle spese di lite, nei rapporti tra gli attori ed i convenuti segue il criterio della soccombenza che, nel caso di specie appare reciproca, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene “senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum. Va infatti sul punto dato seguito al principio di diritto affermato da questa stessa sezione, per cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co. 2,
c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n. 901; sez. 2, 23 settembre 2013
n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da
Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906)” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016, n. 3438) .
Le spese della CTU vanno poste a carico delle parti, attrici e convenuti, in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 535/2019, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno, in favore delle parti attrici e , e TT NO Parte_1 Parte_2 Parte_3
con riconoscimento di una somma pari ad € 53.487,00 per ciascuno dei nipoti ex filio e;
€ 29.715,00 per nipote ex Parte_1 Parte_2 Parte_3 fratre; € 31.413,00 per TT NO nipote ex fratre, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come in parte motiva;
25 - dichiara integralmente compensate tra le parti, le spese di lite;
- pone a carico delle parti, attori e convenuti, nella misura del 50% ciascuno le spese della CTU.
Così deciso in Fermo il 10.01.2025
(Sentenza allegata al verbale di udienza del giorno 10.01.2025 di cui viene data lettura alle ore 18.10)
Il G.O.
26
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 535/2019
All'udienza del 10/01/2025 ore 9.21
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti Per la Parte Attrice: avv. SBATTELLA NAZARENO Per la Parte Convenuta: avv. Ariozzi in sost. dell'avv. SIMONETTA SANARIGHI;
l'avv. TT si riporta ai propri atti ed alle memorie conclusionali depositate;
l'avv. Ariozzi si riporta ai propri atti, alle memorie conclusionali depositate ed al preverbale di udienza;
l'avv. TT si oppone all'ammissione del preverbale di udienza di parte convenuta;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 18.10, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa
Tiziana Liberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 535/2019 (cui risulta riunito il fascicolo n. 1797/2019) promossa da:
) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. NO TT del Foro di Fermo [c.f.
] presso il cui studio sono elettivamente domiciliati sito in C.F._3
Porto Sant'Elpidio (FM), via Siracusa n. 25, nonché nel domicilio digitale dell'Avv. NO TT costituito dall'indirizzo p.e.c.
Email_1
[Attori]
(c.f. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._4
23.7.1966 e residente a [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. NO TT del Foro di Fermo [c.f.
] presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito in Porto C.F._3
Sant'Elpidio (FM), via Siracusa n. 25, nonché nel domicilio digitale dell'Avv.
TT costituito dall'indirizzo p.e.c.
Email_1
[Attrice]
Avv. NO SBATTELLA (c.f. ) nato a [...] il C.F._3
4.11.1973 e residente a [...], quale
2 attore in proprio ex art. 86 c.p.c., presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato sito in Porto Sant'Elpidio, via Siracusa n. 25, nonché nel proprio domicilio digitale costituito dall'indirizzo p.e.c.
Email_1
[Attore]
Contro
con sede Controparte_1 legale in Verona (VR), lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv.
Simonetta Sanarighi del Foro di Macerata [c.f. ] presso il C.F._5
cui studio è elettivamente domiciliata sito in Tolentino (MC), c.so Garibaldi n. 14, nonché nel domicilio digitale dell'Avv. Simonetta Sanarighi costituito dall'indirizzo p.e.c. Email_2
[Convenuta]
(c.f. ) nata a [...] il ON C.F._6
28.6.1979 e residente a [...].
[Convenuta-contumace]
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.11.2024.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 21.03.2019, e , citavano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo e ON [...]
per ivi sentirli condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali patiti a seguito ed in conseguenza del decesso della signora , nonna ER
materna, vittima nel sinistro stradale verificatosi in data 03.01.2017. Deduceva parte attrice che il sinistro si verificava per fatto e colpa esclusivi della CP_2
, proprietaria e conducente il veicolo VW Golf Tg FC671AS, assicurato con
[...]
, che la Controparte_1 ER veniva investita durante l'attraversamento della sede stradale lungo la provinciale n.
3 11 “Paludi” nel territorio del Comune di Fermo in Località San Marco. Deduceva parte attrice che la causa del sinistro era da ascrivere ad esclusiva colpa consistente in negligenza imprudenza ed imperizia della conducente il veicolo VW Golf la quale, nel percorrere la strada provinciale con direzione mare monti, giunta all'altezza del civico n. 92 in un tratto di strada rettilineo, pianeggiante, a doppio senso di marcia con limite di velocità di 50Km/h sopraggiungeva a velocità elevata e comunque non adeguata alle condizioni di tempo (scarsa illuminazione e pioggia in atto) e di luogo (zona residenziale ad alta densità di abitazioni), non si avvedeva della presenza del pedone che si trovava al centro della carreggiata e non riuscendo a porre in essere una tempestiva manovra di arresto del veicolo, investiva il pedone;
che a causa ed in conseguenza delle lesioni riportate in seguito all'urto la R_
decedeva ed il suo corpo veniva scaraventato a terra. Deduceva che nel
[...]
procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Fermo la conducente accedeva al rito del patteggiamento, chiedendo l'applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. dichiarando una sostanziale ammissione di colpa. Gli attori avanzavano richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale in ragione del rapporto di parentela con la vittima del sinistro trattandosi di nipoti ex filio della signora
, oltre che di convivenza, stante l'innegabile legame affettivo tra la ER
nonna ed essi unici nipoti esistenti, nei cui confronti la donna aveva sempre elargito cure e dedizione. Concludeva per l'accoglimento della domanda previo accertamento della colposa ed esclusiva responsabilità della convenuta CP_2
e la condanna della compagnia garante per la R.C.A. al risarcimento di tutti
[...]
i danni patiti da essi attori in conseguenza dell'evento e quantificati nella misura di euro 100.000,00 cadauno, oltre alla condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_1
contestando le deduzioni di parte attrice in merito alla dinamica del
[...] sinistro ed all'addebito esclusivo della responsabilità del sinistro alla condotta del conducente il veicolo assicurato, eccepiva in primo luogo la non equiparabilità della sentenza ex artt. 444 e segg. C.p.p. ad una pronuncia di condanna, l'imputabilità del sinistro in via esclusiva o quantomeno prevalente alla , la quale ER
effettuava un attraversamento della sede stradale fuori dalle strisce pedonali e senza volgere lo sguardo verso sinistra che le avrebbe consentito di avvedersi del
4 sopraggiungere del veicolo;
negava la responsabilità del conducente il veicolo assicurato eccependo il rispetto dei limiti di velocità della conducente e l'attraversamento imprevedibile del pedone che provocava una turbativa al veicolo, poiché avvenuto al di fuori dei passaggi pedonali. In relazione alla richiesta di risarcimento del danno eccepiva la necessità, nel caso in cui si ritiene leso il rapporto parentale da parte di nipoti nei confronti del nonno, della convivenza quale connotato minimo della natura ed importanza del rapporto ed argomentava negando tale presupposto nel caso di specie, attesa la sussistenza di una condizione di convivenza da appena sei mesi prima del decesso. Concludeva per la dichiarazione di responsabilità esclusiva della e, in via subordinata, per la ER
responsabilità permanente del pedone, con relativo rigetto delle pretese risarcitorie.
Il convenuto rimaneva contumace. ON
***
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 15.01.2021 il
Giudice disponeva la riunione, al presente procedimento, del fascicolo rubricato al n. 1797/2019 R.G., stante la sussistenza di una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, attenendo il fascicolo riunito al giudizio introdotto dagli attori e , nipoti ex fratre della defunta Parte_3 Parte_4 R_
per il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito ed in
[...]
conseguenza del decesso della zia , i quali, il giorno del sinistro, ER
giunti sul posto, vedevano il corpo esanime della propria congiunta riverso sull'asfalto, inoltre la procedeva al riconoscimento cadaverico. La Parte_3
richiesta avanzata dagli attori veniva fondata sul vincolo di parentela esistente tra le parti (parentela di terzo grado in linea collaterale), sul vincolo affettivo intenso, tangibile e duraturo con essi unici nipoti ex fratre della vittima. Deducevano gli attori e TT NO la risarcibilità del danno non solo nei Parte_3
confronti di un familiare prossimo, ma anche in caso di uccisione di un familiare cui il superstite era legato da un vincolo preso in considerazione dall'ordinamento, non ritenendosi elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno la convivenza tra la vittima dell'illecito ed il congiunto superstite. Concludevano per la condanna al risarcimento del danno, previo accertamento della responsabilità della convenuta . Nel giudizio riunito risultava costituita la ON
che impugnando Controparte_3
e contestando le richieste di parte attrice eccepiva nella ricostruzione della dinamica
5 del sinistro la responsabilità esclusiva della vittima e, in merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da parte dei nipoti ex fratre, eccepiva la necessaria sussitenza di un rapporto di convivenza costante nel tempo, indice di uno stabile rapporto di solidarietà con connotazione anche di carattere economico tra le parti e la necessità dell'accertamento della reale sussistenza di una relazione con il de cuius funzionale alla realizzazione della persona e alla significativa alterazione delle proprie abitudini di vita lavorative ed extralavorative in seguito al decesso del congiunto. Concludeva per il rigetto della domanda in ragione della esclusiva responsabilità della vittima e, in via subordinata nel caso di ritenuta responsabilità della conducente il veicolo, il rigetto delle richieste per mancanza dei presupposti di legge in merito al risarcimento del danno.
Il giudizio istruito, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c., con assunzione della prova testimoniale, acquisizione documentale e disposizione di una CTU tecnico dinamica, giungeva in decisione davanti a questo giudice previa formulazione di una proposta ex art. 185 bis c.p.c. che non trovava l'adesione della convenuta compagnia assicuratrice. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano rassegnate dalle parti all'udienza del 29.11.2024, come di seguito trascritte: nell'interesse delle parti attrici:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così decidere: in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria affinché sia ammessa ed assunta la prova per testi indicata dagli attori nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 16.3.2021 e, segnatamente, sia ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli e con i testi di seguito indicati:
1 Vero che lei il giorno 3.1.2017, lungo la strada provinciale n. 11, in località San
Marco del Comune di Fermo, rinveniva al centro della carreggiata della s.p. 11 le ciabatte e lo scialle di e le raccoglieva? ER
1 Vero che l'urto tra la Golf tg. FC 671 AS e è avvenuto ER quando quest'ultima si trovava sulla linea di mezzeria della s.p. 11?
2 Vero che il veicolo VW Golf tg. FC 671 AS è stato rinvenuto nello stato di quiete assunto dopo l'urto con il pedone a una distanza di metri ER
1,2 dal margine destro della carreggiata?
3 Vero che frammenti di vetro del fanale anteriore sinistro della Golf tg. FC
671 AS sono stati rinvenuti sulla linea di mezzeria della s.p. 11? 4 Vero che il veicolo VW Golf tg. FC 671 AS, al momento dell'urto, procedeva con le ruote di sinistra in prossimità della linea di mezzeria?
5 Vero che alle ore 19:40 del 3.1.2017 la sig.ra rilasciava le ON seguenti dichiarazioni agli Agenti della Polizia Municipale di Fermo (come risulta dal verbale che le si mostra): “Percorrevo via San Marco con direzione mare
6 monti a velocità non elevata quando all'improvviso mi sono accorta di una signora che SI TROVAVA AL CENTRO DELLA CARREGGIATA. Specifico che ho provato a frenare ma la manovra non è stata sufficiente ad evitare l'impatto, inoltre non riuscivo ad effettuare nessuna manovra per schiavare il pedone. Specifico inoltre che il sinistro è avvenuto all'imbrunire, E CHE LE CONDIZIONI DI LUCE ERANO TALI DA IMPEDIRMI DI AVVISTARE CON TEMPESTIVITÀ L'OSTACOLO”?
6 Vero che al momento dell'urto il tratto della s.p. 11 teatro del sinistro era servito da impianto di pubblica illuminazione?
7 Vero che in prossimità del punto d'urto al momento del sinistro di cui ai precedenti capitoli vi era un palo della pubblica illuminazione funzionante?
7 8 Vero che le tracce di frenata degli pneumatici di destra del veicolo investitore rinvenute sull'asfalto sono state rilevate a metri 1,2 dal margine destro della carreggiata (come risulta dal verbale che le si mostra)?
8 9 Vero che è stata investita in un tratto dove la s.p. 11 è ER rettilinea, pianeggiante, a doppio senso di circolazione, fiancheggiata da abitazioni e gravata da velocità di 50 Km/h (come risulta dal verbale che le si mostra)?
1 Vero che le fotografie che si mostrano (pagine indicate con numero 20 e numero 21 del fascicolo penale documento allegato al n. 5 dell'atto di citazione) raffigurano i danni residuati sulla Golf tg. FC671AS dopo l'investimento di
? ER
2 Vero che i sigg. e sono i nipoti di Parte_2 Parte_1 R_
in quanto figli della figlia ( ) di quest'ultima?
[...] Parte_5
3 Vero che alla morte di i nipoti e ER Parte_2 Pt_1
erano con ella conviventi nell'abitazione sita in Fermo, via San Marco n.
[...]
88?
4 Vero che e erano legati alla nonna da Parte_2 Parte_1 R_ un vincolo affettivo profondo che durava fin dalla loro infanzia?
5 Vero che il rapporto affettivo tra la nonna e i nipoti e R_ Parte_2
era caratterizzato da costante frequentazione e la nonna si è presa cura dei Pt_1 nipoti sin dalla loro nascita provvedendo alle loro esigenze materiali e morali?
6 Vero che , sin dalla nascita dei nipoti e , ha ER Pt_2 Pt_1 aiutato la figlia nell'educazione, cura e crescita dei nipoti? Parte_5
7 Vero che la sig.ra , sin dalla nascita dei nipoti e ER Pt_2
, si recava da loro diversi giorni la settimana per aiutare la figlia (il Pt_1 Pt_5 cui marito era lontano da casa per lavoro) nella gestione / accudimento dei nipoti?
8 Vero che ha provveduto alle esigenze morali e materiali dei ER nipoti e che ha accudito come figli sino alla morte, anche mediante Pt_2 Pt_1 la non occasionale preparazione dei pasti e cura delle loro persone?
9 Vero che la sig.ra voleva essere informata sulle attività ER lavorative, di studio e sportive dei nipoti , , NO e e, Pt_2 Pt_1 Pt_3 quando poteva, si faceva accompagnare a casa dei nipoti NO e ? Pt_3
10 Vero che e erano legati alla nonna da sentimenti Parte_2 Pt_1 R_ di amore ed affetto e tali sentimenti era ricambiati dalla nonna?
9 11 Vero che e riferiscono di provare “un vuoto” per non Parte_2 Pt_1 poter più godere della presenza e del rapporto con la nonna ? R_
1 Vero che in vita è stata dedita ai nipoti e ER Pt_2 Pt_1 generando in loro un rapporto di amore reciproco, rinnovato da assidui gesti di cura della persona di ciascun nipote?
2 Vero che e hanno manifestano dolore per la Parte_2 Parte_1 morte della nonna , anche a distanza di tempo dalla morte? R_
3 Vero che a seguito della morte della nonna, e Parte_2 Parte_1 hanno manifestato un peggioramento della qualità della loro vita avendo percepito la perdita dell'amore di chi li ha cresciuti ed accuditi e per loro ha costituito un punto di riferimento?
4 Vero che il decesso di è avvenuto a pochi metri ER dall'abitazione di e i quali, ogni giorno, vedono il luogo in Parte_2 Pt_1 cui la nonna ha perso la vita provando sentimenti di tristezza?
5 Vero che e ricordano la figura della nonna Parte_2 Parte_1 usando parole di amore e ancora esprimono il loro dolore per la sua scomparsa?
6 Vero che e erano gli unici nipoti - intesi quali Parte_2 Parte_1 figli di figli - di ? ER
7 Vero che si è presa cura dei nipoti e , ER Parte_2 Pt_1 anche in termini educativi?
8 Vero che tra la nonna e i nipoti e esisteva un legame di R_ Pt_2 Pt_1 reciproco affetto e solidarietà?
9 Vero che , appena conseguita la patente5, accompagnava la Parte_2 nonna a fare la spesa, dal medico di famiglia e in ogni luogo dove la nonna R_ aveva necessità di recarsi?
10 Vero che era solita intrattenersi con i nipoti e ER Pt_2 Pt_1 anche giocando con loro e guardando insieme programmi televisivi e i nipoti partecipavano con piacere, anche per ridere un po' e divertirsi con la nonna?
10 11 Vero che la nonna faceva ai nipoti domande sulla loro “vita affettiva” R_
?
11 12
1. Vero che e , quando avevano bisogno di qualche Parte_2 Pt_1
“mancetta”, si rivolgevano primariamente alla nonna che aderiva R_ immediatamente alle richieste, manifestando piacere?
2. Vero che e NO TT sono i nipoti di Parte_3 R_
in quanto figli del RA ( ) di quest'ultima?
[...] Controparte_4
3. Vero che e TT NO, sin dalla loro nascita, hanno Parte_3 avuto costanti e frequenti rapporti personali con la zia sviluppando ER con la stessa un intenso vincolo affettivo?
4. Vero che e TT NO erano legati alla zia da Parte_3 R_ un sentimento di amore e affetto reciproco?
5. Vero che e NO riferiscono di provare un senso di vuoto Parte_3 a causa dell'impossibilità di godere della presenza e del rapporto con la zia
? R_
6. Vero che la morte di ha generato dolore e un senso di vuoto ER nei nipoti e TT NO i quali ancora oggi lo manifestano? Parte_3
7. Vero che il pomeriggio del 3.1.2017, avvertiti dell'investimento, Parte_3
e NO hanno raggiunto il luogo dove è spirata la zia vedendone
[...] R_ il cadavere disteso sull'asfalto?
8. Vero che ha partecipato insieme al cugino Parte_3 Testimone_1
(figlio della sig.ra ) alla ricognizione cadaverica della zia , ER R_ come risulta dal verbale della dr.ssa del 4.1.2017? Per_2
9. Vero che in occasione della ricognizione cadaverica di del ER
4.1.2017 era fisicamente presente in obitorio anche TT NO, sebbene questi non ha partecipato alle operazioni di ricognizione?
10. Vero che , TT NO, e Parte_3 Parte_2 Pt_1
hanno partecipato alle esequie di e alle messe di suffragio?
[...] ER
12 11. Vero che per almeno quarant'anni, nei fine settimana e in occasione di festività e ricorrenze varie, i membri delle famiglie di e del RA ER
, si sono personalmente frequentati mediante inviti reciproci presso le CP_5 rispettive abitazioni dove hanno svolto incontri conviviali?
1
2 Vero che la zia ha sempre partecipato alle feste di compleanno dei R_ nipoti e NO facendo loro regali, anche in denaro? Parte_3
3 Vero che i nipoti e NO hanno accompagnato la zia Parte_3
nei luoghi nei quali aveva necessità di recarsi (in ospedale per accertamenti R_
o visite, dal medico di base, a fare la spesa, etc.), anche durante la malattia del marito (negli anni 1998 - 2007)? Per_3
4 Vero che la zia ha partecipato alla cerimonia di laurea in R_ giurisprudenza del nipote NO (marzo 2000) e alla successiva festa?
5 Vero che nel periodo settembre 2000 - luglio 2006, durante lo svolgimento del praticantato prima e della professione forense poi presso uno studio legale di
Fermo, ha ripetutamente inviato a pranzo il nipote NO così ER da assicuragli un pasto completo senza dover raggiungere la propria abitazione allora sita a ON (FM)?
6 Vero che , durante la malattia del marito, è stata aiutata negli ER spostamenti di cui necessitava dai nipoti e NO (anche per Parte_3
“alleggerire” il figlio sovente lontano da casa per lavoro)? Tes_1
7 Vero che è stata invitata al matrimonio del nipote NO ER
e vi ha personalmente partecipato (come risulta dalla fotografia che le si mostra)? Per_ 8 Vero che , appena ha avuto notizia della nascita di ER
(avvenuta il 28.2.2004), figlia del nipote TT NO, ha voluto farsi accompagnare all'ospedale di San Severino Marche (MC) per farle visita? 9 Vero che ha partecipato alla cerimonia di battesimo di ER [...]
, figlia del nipote NO? Per_5
10 Vero che , nel corso degli anni, è stata presente nella vita dei ER nipoti e NO, di cui ha conosciuto ogni aspetto rilevante, e viceversa? Pt_3
13 11 Vero che invitava a pranzo (o cena) i nipoti e ER Pt_3
NO ogni volta questi andavano a trovarla, e viceversa? 1. Vero che e TT NO, ogni volta che si recano a far Parte_3 visita ai cugini ovvero transitano lungo la s.p. 11 Paludi, vedono il luogo in cui la zia ha perso la vita e riferiscono di provare sentimenti di tristezza?
2. Vero che i nipoti e TT NO transitano lungo la s.p. Parte_3
11 Paludi attraversando il luogo in cui la zia a perso la vita soltanto quando R_ si recano presso i loro parenti in quanto normalmente evitano di attraversare tale luogo per non subire ogni volta la rievocazione del dolore del momento in cui vi hanno visto il cadavere riverso a terra?
3. Vero che e NO erano gli unici nipoti - intesi quali figli Parte_3 di fratelli - di ? ER
4. Vero che e NO riferiscono di provare sentimenti di Parte_3 tristezza per non poter più fare ciò che per anni hanno fatto insieme alla zia
? R_
5. Vero che quando si trovava insieme alla zia non Parte_3 R_ vedeva l'ora di potersi mettere insieme in cucina con lei per preparare qualche dolce di cui la zia custodiva gelosamente le ricette (specialmente le c.d.
“castagnole”)?
6. Vero che la sua abitazione, sita al civico n. 61 della frazione San Marco di
Fermo, è posta difronte a quella di ? ER
7. Vero che la sua abitazione, sita al civico n. 82 della frazione San Marco di
Fermo, è posta lateralmente a quella di (con la quale confina)? ER
Si indicano a testimoni:
• , , domiciliati presso Comando Testimone_2 Testimone_3
Polizia Municipale di Fermo sui capitoli dal n. 2 al n. 11 compresi.
• Sig. residente a [...], sui capitoli nn. 1-3-4- Tes_4
7-8-10 nonché sui capitoli dal n. 12 al n. 59 compresi.
• Sig.ra residente a [...], sui Testimone_5 capitoli dal n. 12 al n. 58 compresi.
• Sig. residente ad DO (FM), vicolo del Giglio n. 4, sui capitoli Tes_6 dal n. 12 al n. 58 compresi. • Sig. nato il [...] e residente a [...]
Fermo, via San Marco n. 82, sui capitoli dal n. 12 al n. 39 compresi e dal n. 43 al
n. 60 compresi.
Nel merito:
• accertata e dichiarata la colposa ed esclusiva responsabilità della sig.ra
, quale conducente il veicolo VW Golf tg. FC671AS, in ordine ON alla produzione del sinistro del 3.1.2017 nel quale ha perso la vita , ER condannare la sig.ra quale proprietaria-conducente il veicolo ON
VW Golf tg. FC671AS, per le causali indicate negli atti introduttivi dei giudizi riuniti, in solido con la sua garante per la Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i
[...] danni subìti dagli attori sigg. , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
TT NO, patrimoniali e non patrimoniali, morali ed esistenziali, nessuno escluso, danni liquidati dall'Ill.mo Giudice nella somma pro-capite ritenuta di Giustizia, ergo nella somma maggiore o minore di quella indicata nei
14 rispettivi atti introduttivi dei giudizi riuniti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale sulla somma rivalutata dalla data del sinistro e, dalla domanda giudiziale al tasso maggiorato previsto dall'art. 1284 comma 4
c.c., sino al saldo effettivo.
• In ogni caso, condannare i convenuti sig.ra e ON [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi professionali di lite, con le maggiorazioni e gli accessori di legge”.
Nell'interesse di parte convenuta costituita:
“Piaccia all'Ill/mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-in via principale, ritenuta l'esclusiva responsabilità della defunta nella verificazione dell'incidente stradale per cui è causa, ER
respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
-in via subordinata, nella contestata ipotesi di ritenuta corresponsabilità della nella causazione del sinistro, comunque respingere le domande Controparte_7
risarcitorie attrici in quanto infondate in fatto e in diritto,difettando in capo agli attori , , TT NO e i Parte_1 Parte_2 Parte_3
presupposti richiesti dalla legge per il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali da lesione del rapporto parentale;
- con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Fissata la discussione orale, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza le parti concludevano ex art. 281 sexies c.p.c. come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Dalla lettura degli atti e della documentazione prodotta è emerso che R_
di anni 78, rimaneva vittima di un sinistro stradale in data 03.01.2017
[...]
allorquando , proprietaria e conducente del veicolo VW Golf ON
transitando in località San Marco di Fermo lungo la strada provinciale n. 11
“Paludi” direzione mare-monti, investiva la donna intenta ad attraversare la sede stradale con direzione da destra verso sinistra rispetto alla posizione del veicolo;
il pedone, a causa ed in conseguenza dell'urto, decedeva.
In relazione alla ricostruzione degli eventi va rilevato che l'esposizione dei fatti e la ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice è diretta ad
15 affermare la responsabilità esclusiva del veicolo, per mancato rispetto dei canoni di diligenza e prudenza nella circolazione stradale ed in particolare per violazione del limite di velocità, per omesso controllo del veicolo ed omesso arresto tempestivo, in quanto una condotta di guida diligente, commisurata alle condizioni di tempo e di luogo ovvero strada a visibilità limitata, in prossimità di intersezioni stradali, di luoghi frequentati e in condizioni atmosferiche avverse ovvero pioggia e approssimarsi dell'imbrunire in presenza di scarsa illuminazione artificiale, avrebbe consentito di evitare l'evento. La compagnia convenuta contesta la colpa della conducente il veicolo investitore, eccependo una responsabilità esclusiva o quantomeno un concorso di colpa prevalente della danneggiata nella causazione dell'evento. La compagnia convenuta eccepisce la responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, per avere, la , posto in essere una manovra ER
di attraversamento della carreggiata al di fuori degli spazi destinati all'attraversamento pedonale, presenti sul posto e senza effettuare il previo controllo della sede stradale, al fine di verificare il sopraggiungere di veicoli.
Dall'esame della documentazione in atti, della deposizione del teste Vice
Comandante della Polizia Municipale di Fermo ed in particolare dagli esiti della disposta CTU cinematica affidata all'ing. sono emerse la reale Persona_6 dinamica del sinistro e l'accertamento delle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti. Le condizioni in cui si verificava il sinistro erano caratterizzate da asfalto bagnato, come si evince dal rapporto degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, che avveniva alle ore 17:15 del 3 gennaio e dunque in un momento, come rilevato dal CTU, “pressoché coincidente con il crepuscolo civile, corrispondente al momento di accensione dell'illuminazione artificiale. … Vi era pertanto ancora una certa visibilità legata alla luce naturale e contemporaneamente l'accensione dell'illuminazione artificiale data dai lampioni posti al margine destro della strada”, tenuto conto della modifica della tipologia dei corpi illuminanti presenti al momento della CTU, rispetto all'epoca del sinistro. Mentre “La segnaletica verticale, nel tratto che precede il PPU, non ha subito modifiche nel corso del tempo. Il limite di velocità è di 50 chilometri orari”.
Il CTU verificando la posizione dei due attraversamenti pedonali ha rilevato “una distanza di 120 m per quello a valle e 142 metri per quello a monte. Riconducendo le misure alla posizione del veicolo A (come indicato sulla bozza di campagna) si ottiene: 123 metri e per quello a valle e 134 metri per quello a monte. Le distanze
16 sono leggermente diverse rispetto a quanto relazionato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro ma in ogni caso evidenziano sempre una distanza degli attraversamenti rispetto alla zona del sinistro superiore ai 100 metri”. Tale circostanza risulta riferita anche dal teste Comandante della Polizia Municipale di
Fermo , il quale ha affermato che l'attraversamento più vicino Testimone_8
era a non meno di 100 metri. La posizione del PPU rispetto al centro strada e la traiettoria post urto dell'autoveicolo evidenziano una circostanza fondamentale per la descrizione della dinamica e la ripartizione delle rispettive responsabilità ovvero il fatto che “la conducente stesse viaggiando non tenendo strettamente la propria destra come richiesto dal Cds”.
La ricostruzione del sinistro effettuata dal CTU ha pertanto consentito di accertare che: “Il giorno martedì 3 gennaio 2017 alle ore 17:15 circa, l'autovettura
Volkswagen Golf (veicolo A) condotta dalla sig.ra procedeva ON
lungo la strada Provinciale 11 in via San Marco (limite velocitario 50 km/h) non tenendo strettamente la propria destra ma viaggiando vicino alla linea di margine centrale. Giunta in prossimità dell'ingresso del civico 88 investe alla velocità di circa 43 km/h la sig.ra che stava attraversando la strada con ER direzione da destra a sinistra: l'impatto si verifica a circa 0.60 metri dalla linea di mezzeria. A seguito dell'urto primario si verifica la rottura del proiettore sinistro del veicolo i cui resti vengono rilevati a valle del PPU dagli agenti intervenuti sul posto. Successivamente si ha il caricamento del corpo del pedone sul cofano dell'autovettura con relative deformazioni e rottura del parabrezza a seguito dell'impatto con la testa. Il corpo della sig.ra TT animato dalla velocità di trasferimento del veicolo viene lanciato a circa 12,6 metri di distanza finendo sul margine sinistro della carreggiata nella sua posizione statica finale. La conducente dell'autoveicolo si avvede del pericolo causato dal pedone solo all'ultimo momento circa 0.8 sec prima dell'urto, così da mettere in atto una frenata di emergenza ed arrestare il veicolo nella posizione statica finale a circa 15 metri dal PPU sempre in prossimità della linea di margine centrale”. Quanto alle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti il CTU ha rilevato che “il conducente del veicolo percepisce il pericolo in ritardo:
2.6 secondi prima dell'urto il pedone inizia scendere dal marciapiede, quando l'auto si trova a circa 31 metri di distanza dal PPU;
vista l'ora a cui è avvenuto il sinistro e le condizioni di illuminazione, … la distanza di 31 metri non poteva precludere l'avvistamento del pedone da parte del guidatore;
il
17 conducente del veicolo reagisce al pericolo solamente quando si trova a circa 10 metri dal PPU (0.8 secondi prima dell'urto) quando cioè il pedone transita al centro della corsia di destra.” Il CTU ha altresì rilevato che “il pedone inizia la manovra di attraversamento della strada senza verificare se la stessa fosse libera da veicoli sopraggiungenti: nel momento in cui il pedone inizia la manovra di attraversamento, il veicolo si trovava ad una distanza di circa 31 metri, in condizioni di piena visibilità reciproca;
secondo il Cds il pedone in queste circostanze doveva dare la precedenza al veicolo (attraversamento della carreggiata in zona sprovvista di attraversamento pedonale con veicolo sopraggiungente)”. Il
CTU ha dunque evidenziato che “il sinistro non si sarebbe verificato se il pedone avesse desistito nell'effettuare la manovra di attraversamento in concomitanza all'arrivo del veicolo: avrebbe potuto attendere il passaggio dell'auto attraversando la carreggiata successivamente”. Quanto alla condotta della conducente il veicolo il
CTU ha rilevato che la posizione del PPU rispetto al centro strada e la traiettoria post urto dell'autoveicolo, hanno consentito di evidenziare “il fatto che la conducente stesse viaggiando non tenendo strettamente la propria destra come richiesto dal Cds.” Sulla base di tali elementi il CTU ha affermato la
“corresponsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa.” Concludendo che
“sia il conducente del veicolo che il pedone non hanno fatto tutto quanto nelle loro possibilità per evitare il sinistro. Il conducente del veicolo perché ha adottato una velocità di marcia non consona allo stato dei luoghi (attraversamento abitazioni, pioggia in atto, e condizioni di illuminazione notturna) e perché non ha intrapreso una pronta frenata di emergenza nel momento in cui aveva contezza del fatto che il pedone stava proseguendo la manovra di attraversamento della carreggiata. Il pedone perché ha effettuato l'attraversamento della carreggiata senza dare la precedenza al veicolo sopraggiungente attendendo quindi il suo passaggio”. Sulla base di tali dati è pertanto rilevabile la violazione delle norme di cui al cds sia da parte del conducente il veicolo (artt. 141 c. 2 e 3, 143 c. 1, 191 c. 2) che da parte del pedone (art. 190 c. 2 e 5) e dunque la responsabilità concorsuale, dei soggetti coinvolti, nella causazione del sinistro.
Ciò posto, va rilevato che gli attori deducono un danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Il danno da perdita parentale lamentato dagli attori, va inquadrato nell'alveo delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile 8828/2003) che ha
18 stabilito: “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.” “Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra RA e RA, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. 9 maggio 2011, n. 10107, in senso conforme: Cass.,
12 giugno 2006, n. 13546). Trattasi di danno che consiste:” in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto”. (Cass., n. 2557/11).
Quanto all'onere della prova va rilevato che la prova del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (v.
Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n.
12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572). Le presunzioni valgono a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546), pertanto la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c.
19 sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il “fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n.
13546). Nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), non è necessario che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n.
8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), essendo di contro sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di comune esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass.,
13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n.
5082). E' necessario e sufficiente che la parte alleghi le relative circostanze per cui il giudice debba ritenere, sulla base del principio dell'id quod plerumque accidit, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano. L'inversione dell'onere della prova determina il trasferimento dell'onere di provare il contrario a carico della parte che intende negare il diritto al risarcimento, le presunzioni possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass. , Sez.
Un.,11/11/2008, n. 26972; Cass. , Sez. Un.,24/3/2006, n. 6572. Cass. ,12/6/2006. n.
13546, Cass. ,6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa" (v. Cass.
,12/6/2006, n. 13546). Secondo il Supremo Collegio in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale “sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli) e che si estende anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (cd. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (cd. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione
20 affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cfr.
Cass. Sez. 3, ord. N. 5769/2024; Cass. Sez. 3 sent. 22397/2022; Cass. Sez. 3, ord.
26440/2022)” (Cass. Sez. III ord. Del 21.10.2024 n. 27142).
In relazione alla liquidazione del danno il Supremo Collegio con la sentenza del
2021 ha dettato i criteri da seguire affermando che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass.
Civ. sentenza n. 10579/2021). Sulla base di tale pronuncia nel 2022 l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, partendo dai valori monetari "assoluti", previsti dalla precedente formulazione della tabella milanese, per arrivare ad un sistema "a punteggio" che, oltre all'attribuzione di un valore economico del "punto" diverso per macro- categorie di parentela/affinità, prevede l'attribuzione di specifici punti in base all'età della vittima primaria e secondaria nonché al contesto familiare, ferma restando la possibilità di personalizzare l'entità del risarcimento, entro un range prestabilito, tenendo presenti i parametri della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale. Tali qualità ed intensità vanno valutate e quantificate al fine di attribuire dei punti aggiuntivi che tengano conto sia della sofferenza interiore patita sia dello stravolgimento della vita della vittima secondaria che chiede il risarcimento. La valutazione degli aspetti dinamico- relazionali deve tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni), relative: alle frequentazioni e contatti
(in presenza oppure telefonici o tramite internet), condivisione di festività e
21 ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione di attività lavorativa, hobby o sport, attività di assistenza sanitaria e/o domestica, agonia, penosità e particolare durata della malattia della vittima primaria laddove abbia determinato una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nella fattispecie in esame è emerso, sulla base delle risultanze probatorie ed in particolare sulla base della eccezione formulata da parte convenuta circa lo stato di convivenza, degli attori e , unitamente alla loro Parte_1 Parte_2
madre, figlia della de cuius, con la vittima , che la coabitazione si ER
protraeva da meno di un anno, ovvero a partire dal trasferimento presso la residenza della nonna, avvenuto qualche mese prima del sinistro, epoca in cui i nipoti avevano 19 anni di età, circostanza questa non ritualmente contestata da parte attrice;
inoltre dalla deposizione del teste , figlio della de cuius, è Testimone_1
emerso che i rapporti tra la vittima primaria del sinistro ed i due nipoti ex filio sono comunque sempre stati caratterizzati da presenza, supporto e aiuto continui, sin dalla loro nascita, data la vicinanza tra le abitazioni del nucleo familiare di origine e la nonna materna, dalla condivisione di momenti importanti per la famiglia, in occasione di festività religiose e civili ed eventi privati, dalla presenza della nonna nella crescita morale, affettiva e materiale dei nipoti. E' d'uopo ritenere che, oltre al dolore subito per la perdita della nonna in modo improvviso, drammatico e del tutto inaspettato, a seguito di un evento verificatosi a pochi passi dalla loro recente residenza e dunque in luogo che riporta costantemente alla mente il tragico ricordo,
è stato sottratto ai membri della famiglia il rapporto costante, la condivisione di gioie e dolori, che vanno dal ritrovarsi seduti a tavola tutti insieme, al trascorrere una giornata di relax incompagnia, alla presenza comunque della nonna, punto di riferimento e di supporto per i componenti il nucleo familiare.
Quanto agli attori e TT NO nipoti ex fratre va rilevato Parte_3
che per gli stessi è emerso non sussistere un rapporto di convivenza con la zia paterna, ma una frequentazione piuttosto assidua, ed un rapporto affettivo caratterizzato da amore ed affetto reciproci, espressi in atteggiamenti di aiuto e sostegno vicendevoli (accompagnamento della zia per visite mediche o per necessità legate alla malattia del coniuge, preparazione dei pasti da parte della zia per il nipote), frequentazioni in occasione di festività, ricorrenze e incontri conviviali. Gli attori e TT NO inoltre sono stati i primi a Parte_3
giungere sul luogo del sinistro e a rinvenire il cadavere della zia giacente sul bordo
22 della sede stradale e la ne effettuava il riconoscimento cadaverico. Parte_3
Circostanze queste che hanno avuto una loro incidenza sul sentimento di dolore provocato dall'evento.
Rilevato dunque che la liquidazione del danno va parametrata agli elementi ed ai criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità, è compito del Giudice del merito accertare in concreto la consistenza dei rapporti familiari, al fine di graduare il risarcimento del danno in funzione dell'intensità del legame. E' evidente che nel caso di specie l'intensità del legame era importante se si tiene conto del venir meno per i suoi componenti della solidarietà, del sostegno, della collaborazione morale e materiale da parte della congiunta.
Non può dunque che ritenersi concretamente sussistente, nei confronti dei familiari conviventi (seppur da poco tempo), il danno da perdita del rapporto parentale, attesa la natura del vincolo parentale e il pregiudizio recato dalla perdita delle relazioni interpersonali e dall'incidenza sulla vita dei singoli componenti il nucleo familiare, conseguenti al lutto da cui sono stati colti, posto che il danneggiante al quale incombe la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" che dalla perdita del rapporto parentale, secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto, normalmente discendono (v. Cass. , Sez. Un.,11/11/2008, n. 26972; Cass.
,12/6/2006, n. 13546; Cass. , Sez.Un.,24/3/2006, n. 6572), pur contestando le richieste di parte attrice, non ha allegato elementi idonei a vincere la presunzione di sofferenza per i componenti del nucleo familiare in seguito alla morte della
. ER
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza della scomparsa della R_
oltretutto nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, deve
[...]
reputarsi di portata rilevante atteso il dolore che una tale perdita determina nei nipoti ex filio che non potranno più avere al loro fianco la nonna con cui condividere parte della quotidianità, oltre al dolore che scaturisce dalla prospettiva di una crescita senza la figura della nonna e senza il sostegno morale e materiale che questa poteva assicurare.
Nel caso in esame occorre comunque considerare, quanto all'intensità del vincolo parentale che la vittima era una donna anziana, che permangono altri familiari superstiti conviventi, elementi che possono attenuare o rendere meno dolorosa la
23 perdita, in virtù di una garanzia di mutuo soccorso nel dover affrontare il tragico evento, tale circostanza incide in modo tale da non poter giungere al riconoscimento di un risarcimento nel massimo grado, ma effettuando una media ponderata tra il minimo ed il massimo fissato dalle tabelle.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati, ritiene questo Tribunale che il danno non patrimoniale debba essere determinato, previa riduzione del 50% in ragione della responsabilità concorsuale della vittima nella causazione del sinistro, in:
€ 53.487,00 per ciascuno dei nipoti ex filio;
€ 29.715,00 per nipote ex fratre;
Parte_3
€ 31.413,00 per TT NO nipote ex fratre;
In ossequio all'orientamento (Cass. SS. UU. n. 1712/95) espresso dalla Corte di
Cassazione: 'poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziano (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio' ( ex plurimis Cass. Civ. 7 luglio 2009 n. 15928), tale somma derivante dalla liquidazione del danno effettuata ai valori attuali (tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale 2024) dovrà essere devalutata alla data del fatto, e successivamente aumentata di rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c., sull'importo risultante dall'operazione andrà applicata la rivalutazione e maggiorazione degli interessi ex art. 1284 comma
IV c.c., sino alla data del saldo.
La domanda va pertanto accolta con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, secondo i criteri e nella misura dianzi determinata.
24 La liquidazione delle spese di lite, nei rapporti tra gli attori ed i convenuti segue il criterio della soccombenza che, nel caso di specie appare reciproca, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene “senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum. Va infatti sul punto dato seguito al principio di diritto affermato da questa stessa sezione, per cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co. 2,
c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n. 901; sez. 2, 23 settembre 2013
n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da
Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906)” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016, n. 3438) .
Le spese della CTU vanno poste a carico delle parti, attrici e convenuti, in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 535/2019, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno, in favore delle parti attrici e , e TT NO Parte_1 Parte_2 Parte_3
con riconoscimento di una somma pari ad € 53.487,00 per ciascuno dei nipoti ex filio e;
€ 29.715,00 per nipote ex Parte_1 Parte_2 Parte_3 fratre; € 31.413,00 per TT NO nipote ex fratre, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come in parte motiva;
25 - dichiara integralmente compensate tra le parti, le spese di lite;
- pone a carico delle parti, attori e convenuti, nella misura del 50% ciascuno le spese della CTU.
Così deciso in Fermo il 10.01.2025
(Sentenza allegata al verbale di udienza del giorno 10.01.2025 di cui viene data lettura alle ore 18.10)
Il G.O.
26