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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12482/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12482/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
INTERVENUTO
Oggi 29/01/2025 alle ore 11,00 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per nessuno compare fino alle ore 11,11 Parte_1
Per incorporata da , l'avv. SCOPETANI CP_2 CP_2 CP_1
NICCOLO'.
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa Irene Balasco
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte presente. Il procuratore collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 7 L'avv. SCOPETANI NICCOLO' si riporta alla memoria di discussione depositata ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come precisate in atti.
Su invito del Giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
L'avv. Scopetani dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandona l'aula virtuale
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12482/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERI Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUGGIERI VITTORIO
PARTE ATTRICE contro incorporata da (C.F. ) CP_2 CP_2 CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCOPETANI NICCOLO' elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Distribuzione - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adìto, contrariis reiectis:
PRELIMINARMENTE: 1) accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 1); 2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di somministrazione di energia elettrica e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 2); NEL MERITO: 3) accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di somministrazione di energia elettrica per errore e conseguentemente applicare il prezzo fisso pari a
0,0880 €/kWh e non il variabile agganciato al PUN, con conseguente ricalcolo degli importi dovuti dal
Sig. e con revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 3); 4) accertare e dichiarare Pt_1
l'illegittimità della modifica unilaterale del contratto con conseguente ricalcolo degli importi dovuti
pagina 3 di 7 dal Sig. e con revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 5); 5) IN VIA Pt_1
SUBORDINATA: accertare e dichiarare la pratica commerciale scorretta posta in essere da CP_2
e la conseguente responsabilità precontrattuale di quest'ultima; conseguentemente condannarla
[...]
al risarcimento del danno extracontrattuale pari alla differenza tra prestazione corrisposta in termini economici da parte del Sig. pari al prezzo variabile effettivamente applicato e il pezzo fisso Pt_1
che si sarebbe dovuto applicare e che si evince da quanto è scritto a caratteri cubitali sul contratto;
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 4); IN VIA ISTRUTTORIA:
Si producono i documenti come sopra descritti e di cui all'indice foliario.”
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3089/2023 del 14 settembre 2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n.
10219/2023; Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 10.445,28 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali CP_1 di cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
-------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova evidenziare che la causa istruita da altro Giudice è giunta alla cognizione di questo Giudicante, per esigenze organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 12 settembre 2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 7 Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c.
c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Soddisfatti tali preliminari e passando all'esame del merito, l'opposizione, non coltivata (la parte opponente non ha articolato mezzi istruttori ed ha disertato le ultime due udienze), è infondata e va rigettata per i motivi che si vengono ad esplicitare.
In via preliminare, va rilevato che l'opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo opposto andrebbe revocato perché il Giudice della fase monitoria non avrebbe verificato la presenza di clausole abusive nel contratto di somministrazione a suo tempo intercorso tra le parti. La pronuncia in esame, tuttavia, non è applicabile al procedimento de quo ove la parte opponente non riveste la qualifica di consumatore.
Ed infatti, la parte opposta ha dedotto che il contratto per la fornitura di energia elettrica venne sottoscritto dal signor in qualità di titolare della ditta individuale Planet Pizza di Parte_1
Ventura Edmondo, circostanza confermata dal fatto che nel contratto inter partes risulta indicato il pagina 5 di 7 numero di partita iva e che lo stesso decreto ingiuntivo risulta emesso contro P.IVA_2 Pt_1
(C.F. ), nella sua qualità di titolare della impresa individuale
[...] C.F._1
Planet Pizza. Né la parte opponente ha provato che tale numero di partita iva non sia quello della ditta citata.
Nel merito va rilevato che (quale incorporante la ha dimostrato i fatti CP_1 CP_2
costitutivi della propria domanda, al di là delle mere fatture commerciali prodotte che, in quanto di provenienza unilaterale, ancorché annotate nei libri contabili, non possono costituire prova del credito, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. La società opposta ha infatti prodotto in atti il contratto di somministrazione sottoscritto digitalmente dalla parte opponente con allegato il documento di identità dello stesso ed ha provato l'esecuzione della prestazione attraverso la produzione in giudizio dei documenti di trasporto attestanti i flussi di energia forniti dal distributore per il POD (punto di consegna fisico dell'energia elettrica) dell'opponente.
Risulta tra l'altro prodotto in atti un reclamo formulato dal sig. in costanza di fornitura Pt_1
(allegato 13 alla comparsa di parte opposta), con il quale lo stesso reclama una illegittimità dei prezzi applicati dalla in fattura;
tale circostanza dimostra che il contratto dunque era esistente CP_2
ed è stato effettivamente sottoscritto.
Quanto alla contestazione circa il prezzo applicato alla fornitura che secondo la prospettazione dell'opponente risulterebbe indeterminato, da un mero esame della documentazione in atti risulta che sia i prezzi che le voci di costo presenti in fattura risultano coerenti a quanto previsto sia dalle
Condizioni Tecnico Economiche che dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate al contratto.
Le contestazioni mosse da parte opponente sono rimaste prive di sostegno probatorio.
Il decreto ingiuntivo opposto pertanto va confermato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato al riguardo che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 6 di 7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei minimi, non essendo stata svolta istruttoria, tenendo conto della assenza di particolari questioni di diritto, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) rigetta l'opposizione e pertanto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3089/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna , nella sua qualità di titolare della impresa individuale Planet Parte_1
Pizza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,20 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12482/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
INTERVENUTO
Oggi 29/01/2025 alle ore 11,00 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per nessuno compare fino alle ore 11,11 Parte_1
Per incorporata da , l'avv. SCOPETANI CP_2 CP_2 CP_1
NICCOLO'.
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa Irene Balasco
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte presente. Il procuratore collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 7 L'avv. SCOPETANI NICCOLO' si riporta alla memoria di discussione depositata ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come precisate in atti.
Su invito del Giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
L'avv. Scopetani dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandona l'aula virtuale
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12482/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERI Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUGGIERI VITTORIO
PARTE ATTRICE contro incorporata da (C.F. ) CP_2 CP_2 CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCOPETANI NICCOLO' elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Distribuzione - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adìto, contrariis reiectis:
PRELIMINARMENTE: 1) accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 1); 2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di somministrazione di energia elettrica e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 2); NEL MERITO: 3) accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di somministrazione di energia elettrica per errore e conseguentemente applicare il prezzo fisso pari a
0,0880 €/kWh e non il variabile agganciato al PUN, con conseguente ricalcolo degli importi dovuti dal
Sig. e con revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 3); 4) accertare e dichiarare Pt_1
l'illegittimità della modifica unilaterale del contratto con conseguente ricalcolo degli importi dovuti
pagina 3 di 7 dal Sig. e con revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 5); 5) IN VIA Pt_1
SUBORDINATA: accertare e dichiarare la pratica commerciale scorretta posta in essere da CP_2
e la conseguente responsabilità precontrattuale di quest'ultima; conseguentemente condannarla
[...]
al risarcimento del danno extracontrattuale pari alla differenza tra prestazione corrisposta in termini economici da parte del Sig. pari al prezzo variabile effettivamente applicato e il pezzo fisso Pt_1
che si sarebbe dovuto applicare e che si evince da quanto è scritto a caratteri cubitali sul contratto;
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub 4); IN VIA ISTRUTTORIA:
Si producono i documenti come sopra descritti e di cui all'indice foliario.”
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3089/2023 del 14 settembre 2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n.
10219/2023; Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 10.445,28 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali CP_1 di cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
-------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova evidenziare che la causa istruita da altro Giudice è giunta alla cognizione di questo Giudicante, per esigenze organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 12 settembre 2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 7 Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c.
c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Soddisfatti tali preliminari e passando all'esame del merito, l'opposizione, non coltivata (la parte opponente non ha articolato mezzi istruttori ed ha disertato le ultime due udienze), è infondata e va rigettata per i motivi che si vengono ad esplicitare.
In via preliminare, va rilevato che l'opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo opposto andrebbe revocato perché il Giudice della fase monitoria non avrebbe verificato la presenza di clausole abusive nel contratto di somministrazione a suo tempo intercorso tra le parti. La pronuncia in esame, tuttavia, non è applicabile al procedimento de quo ove la parte opponente non riveste la qualifica di consumatore.
Ed infatti, la parte opposta ha dedotto che il contratto per la fornitura di energia elettrica venne sottoscritto dal signor in qualità di titolare della ditta individuale Planet Pizza di Parte_1
Ventura Edmondo, circostanza confermata dal fatto che nel contratto inter partes risulta indicato il pagina 5 di 7 numero di partita iva e che lo stesso decreto ingiuntivo risulta emesso contro P.IVA_2 Pt_1
(C.F. ), nella sua qualità di titolare della impresa individuale
[...] C.F._1
Planet Pizza. Né la parte opponente ha provato che tale numero di partita iva non sia quello della ditta citata.
Nel merito va rilevato che (quale incorporante la ha dimostrato i fatti CP_1 CP_2
costitutivi della propria domanda, al di là delle mere fatture commerciali prodotte che, in quanto di provenienza unilaterale, ancorché annotate nei libri contabili, non possono costituire prova del credito, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. La società opposta ha infatti prodotto in atti il contratto di somministrazione sottoscritto digitalmente dalla parte opponente con allegato il documento di identità dello stesso ed ha provato l'esecuzione della prestazione attraverso la produzione in giudizio dei documenti di trasporto attestanti i flussi di energia forniti dal distributore per il POD (punto di consegna fisico dell'energia elettrica) dell'opponente.
Risulta tra l'altro prodotto in atti un reclamo formulato dal sig. in costanza di fornitura Pt_1
(allegato 13 alla comparsa di parte opposta), con il quale lo stesso reclama una illegittimità dei prezzi applicati dalla in fattura;
tale circostanza dimostra che il contratto dunque era esistente CP_2
ed è stato effettivamente sottoscritto.
Quanto alla contestazione circa il prezzo applicato alla fornitura che secondo la prospettazione dell'opponente risulterebbe indeterminato, da un mero esame della documentazione in atti risulta che sia i prezzi che le voci di costo presenti in fattura risultano coerenti a quanto previsto sia dalle
Condizioni Tecnico Economiche che dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate al contratto.
Le contestazioni mosse da parte opponente sono rimaste prive di sostegno probatorio.
Il decreto ingiuntivo opposto pertanto va confermato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato al riguardo che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 6 di 7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei minimi, non essendo stata svolta istruttoria, tenendo conto della assenza di particolari questioni di diritto, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) rigetta l'opposizione e pertanto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3089/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna , nella sua qualità di titolare della impresa individuale Planet Parte_1
Pizza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,20 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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