CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.03.2025 e vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2
(alla nascita , rappresentati e assistiti dagli Avv.ti Persona_1
Marco Permunian e Andrea Permunian
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
e i quali avevano Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 20830/2023
r.g. n. 4209/2023 1 Tribunale di Roma, che aveva respinto la loro domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, chiedendone l'integrale riforma, hanno depositato in data 10.02.2025 atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato al appellato. CP_1
La rinuncia agli atti della parte appellante determina, ai sensi dell'art. 306 comma primo c.p.c., l'estinzione del giudizio, non essendo necessaria l'espressa accettazione della rinuncia da parte dell'appellato , non Controparte_1
intervenuta. Di regola, l'accettazione del convenuto va infatti richiesta quando la sua condotta processuale sia volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come da atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 comma 4° c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
02.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4209/2023 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.03.2025 e vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2
(alla nascita , rappresentati e assistiti dagli Avv.ti Persona_1
Marco Permunian e Andrea Permunian
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
e i quali avevano Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 20830/2023
r.g. n. 4209/2023 1 Tribunale di Roma, che aveva respinto la loro domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, chiedendone l'integrale riforma, hanno depositato in data 10.02.2025 atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato al appellato. CP_1
La rinuncia agli atti della parte appellante determina, ai sensi dell'art. 306 comma primo c.p.c., l'estinzione del giudizio, non essendo necessaria l'espressa accettazione della rinuncia da parte dell'appellato , non Controparte_1
intervenuta. Di regola, l'accettazione del convenuto va infatti richiesta quando la sua condotta processuale sia volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come da atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 comma 4° c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
02.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4209/2023 2