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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/11/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3189/2024 in data 03/07/2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. DAL BELLO ALBERTO parte attrice
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. SALOMONE RUGGERO parte convenuta
avente per oggetto: solo danni a cose
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'atto introduttivo, l'esclusiva responsabilità del CP_1 per le rotture dell'adduttrice principale consortile
[...]
sita nel sottosuolo di via Palladio in località Casella
d'OL (TV) avvenute nelle date del 3 maggio, 18-19 maggio e 15 agosto 2023;
- condannare per l'effetto il in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al il conseguente danno, nella Parte_1
misura di € 138.767,47 o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria.
In via istruttoria: si chiede ammettersi nuova Consulenza
Tecnica d'Ufficio, con nomina di consulente tecnico diverso dall'ing. (già CTU nel precedente procedimento per Per_1
ATP avanti al Tribunale di Treviso - RG 3693/2023) volta a:
- accertare come i lavori di esecuzione della pista ciclopedonale realizzata dal nel tratto di Controparte_1
Via Palladio, Frazione Casella d'OL, siano stati eseguiti dal in totale difformità rispetto al CP_1
progetto trasmesso al per il Parte_1
rilascio della concessione idraulica del 10.10.2020 prot.
n. 17728 (cfr. doc. 1-2) oltre che in totale violazione delle prescrizioni ivi contenute, e segnatamente i punti
12-13 per il rispetto della fascia di rispetto minima di
2,5 m e i punti 20-21 per l'individuazione preventiva della condotta pluvirrigua del - accertare la Parte_1
riconducibilità dei sinistri oggetto di causa alle difformità di esecuzione di cui sopra e/o comunque la probabilità di un nesso causale tra le difformità di
Pag. 2 di 15 costruzione e gli scoppi della condotta consortile;
- accertare che i sinistri in oggetto hanno causato l'attivazione della valvola a palmola che si trova a monte delle aree in cui si sono verificati gli scoppi e che l'attivazione di questa valvola ha determinato una sovrapressione della rete lesionando l'interno della condotta con conseguente necessità di effettuare un intervento di sigillatura;
- verificare e quantificare, sulla base della documentazione che si produce (doc. 13-14-
15-16-17), i costi sostenuti e da sostenere dal Parte_1
per porre rimedio ai danni di cui sopra;
- quantificare altresì i costi di smaltimento delle tubature in amianto sostituite (attualmente ancora depositate in loco).
Si chiede, altresì, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1)Vero che a monte della condotta irrigua del è installata una valvola c.d. “a Parte_1
palmola” che si attiva in caso di rotture della rete per ridurre i danni da allagamento e il rischio di incidenti lungo le strade? 2) Vero che la valvola a palmola si è attivata in occasione dei tre scoppi avvenuti in data 3
maggio, 18-19 maggio e 15 agosto 2023? 3) Vero che l'attivazione della valvola a palmola determina una sovrapressione del tipo “colpo d'ariete”? 4) Vero che a seguito dell'attivazione della valvola a palmola nelle tre circostanze ci cui al precedente capitolo 2) si è
riscontrata la formazione di lesioni diffuse (sotto forma di fessurazioni) all'interno della condotta irrigua nel tratto a monte dei punti di rottura? 5) Vero che il
Pag. 3 di 15 ha affidato i lavori di ripristino delle lesioni Parte_1
causate dai “colpi d'ariete” verificatisi in occasione delle tre rotture di cui ai capitoli precedenti alla ditta
Faid Anticorrosione srl per una spesa di € 72.765,68 Iva compresa come da determina n. 283 del 21.02.2024 prodotta sub doc. 16)?
Si indicano a testi: - Sig. (guardiano di Testimone_1
zona del ); - Ing. (direttore di Parte_1 Testimone_2
Area del .; - Signor Parte_1 [...]
c/o Via Santa Maria Tes_3 Parte_1
in Colle n. 2,
Nella denegata ipotesi di ammissione delle circostanze capitolate da parte convenuta si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati.
Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 3.12.2020
il eseguiva i sondaggi preventivi con Controparte_1
miniescavatore che raggiungeva uno scavo massimo di 2,60 m sotto il piano stradale, come risulta dal doc. 10 b depositato dal (cfr. doc. 10b convenuto)? Controparte_1
2) Vero che la condotta pluvirrigua del era Parte_1
posizionata ad una profondità superiore ai 3,50 m dal piano stradale come da doc. 17 convenuto (cfr. doc. 17
convenuto)? 3) Vero che il mai informava il Controparte_1
né il di zona sulla modifica dei Parte_1 Tes_4
tracciati delle condotte rispetto al progetto definitivo depositato dal presso il Controparte_1 Parte_1
Pag. 4 di 15 in data 13/07/2020 (cfr. doc.
1-2 attore)? Parte_1
Spese e compensi di lite rifusi”.
per parte convenuta:
“NEL MERITO
- respingere la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria delle spese di lite e rifusione delle spese sostenute dal per lo svolto ATP a titolo di Controparte_1
contributo unificato (doc. 13), compensi del CTP e del CTU
(doc. 14) e compensi legali (doc. 15).
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze che di seguito si specificano: 1.
“Vero che nei mesi di novembre e dicembre 2020 sia il
Comune di che la Direzione Lavori contattavano il CP_1
Personale di Guardiania del Consorzio - in persona del Dr.
- per concordare lo svolgimento dei Testimone_3
sondaggi preventivi finalizzati ad individuare l'ubicazione della condotta pluvirrigua” (cfr. docc. 10.a-10.b-10.c-
10.d); 2. “Vero che venivano effettuati alcuni sondaggi preventivi nelle posizioni indicate dal senza - Parte_1
però - rinvenire la condotta pluvirrigua”; 3. “Vero che i sondaggi sono stati eseguiti dai dipendenti comunali
Signori e nelle posizioni Persona_2 Persona_3
condivise con il guardiano Dr. ; 4. “Vero che il Tes_3
Geom. – responsabile Lavori Pubblici del Comune di Pt_2
Pag. 5 di 15 – eseguiva un sopralluogo in occasione del primo CP_1
sondaggio e scattava le fotografie prodotte dal Comune di sub doc.ti 18/19/20 che si rammostrano al CP_1
testimone)”; 5. “Vero che il Geom. – responsabile Pt_2
Lavori Pubblici del Comune di – poi trasmetteva al CP_1
guardiano Dr. le fotografie scattate Testimone_3
durante il sopralluogo al primo sondaggio”; 6. “Vero che in data 3/12/2020 il di ha eseguito i sondaggi CP_1 CP_1
preventivi secondo le prescrizioni del , Parte_1
preventivamente comunicati al guardiano del Consorzio
Signor con email del 23/11/2020” che Testimone_3
prodotta dal sub doc. 16) si rammostra al Controparte_1
testimone; 7. “Vero che il medesimo 3/12/2020 il di CP_1
ragguagliava per email il guardiano del CP_1 [...]
sull'esito delle verifiche inoltrandogli Parte_3
anche nr. tre fotografie”, come da doc.ti 17/18/19/20 che si rammostrano al testimone;
8. “Vero che le fotografie trasmesse dal guardiano con email del 3/12/2020 riguardano un pozzetto posto in piena campagna, fuori dall'ambito di intervento, ad almeno 60 metri ad est dall'area di esplosione della condotta” si rammostra al testimone la email e le tre fotografie prodotte dal Comune di sub CP_1
doc. 10c; 9. “Vero che il guardiano (non) aveva altri elementi utili ad indicare con precisione il tracciato della condotta”; 10. “Vero che con l'avvio dei lavori di scavo per la posa della nuova condotta di scarico è emerso che la condotta pluvirrigua non era nella posizione indicata dal ma era posizionata poco oltre Parte_1
Pag. 6 di 15 l'argine stradale”; 11. “Vero che in data 9/02/2022 veniva redatto il verbale di sopralluogo in cantiere ove si dava atto che era stata rilevata la posizione della condotta in cemento-amianto rispetto alla sede stradale, precisandone la collocazione”, giusta doc. 21 prodotto dal Comune di che si rammostra al teste. 12. “Vero che il Comune di CP_1
fermava i lavori e segnalava al personale del CP_1
che la condotta pluvirrigua non era nella Parte_1
posizione indicata dal ma era posizionata poco Parte_1
oltre l'argine stradale”; 13. “Vero che con pec del
25/02/2022 il DL chiedeva all'Impresa di prendere contatti con il guardiano di zona, per verificare Testimone_3
le modalità di posa della tubazione con la condotta in esercizio” come da doc. 22 che si rammostra al teste;
14.
“Vero che la D.L. e l'Impresa appaltatrice informavano il
Guardiano del Consorzio che la Parte_4
condotta pluvirrigua non era nella posizione indicata dal ma era posizionata poco oltre l'argine stradale”; Parte_1
15. “Vero che una volta acclarata la effettiva posizione della condotta irrigua, dall'esame degli elaborati grafici si evinceva che i manufatti sarebbero quasi certamente ricaduti in parte all'interno della fascia di rispetto prevista del Regolamento Consorziale (cfr. tav 14.2 del progetto)”; 16. “Vero che una volta acclarata la effettiva posizione della condotta irrigua si constatava esservi un esiguo spazio a disposizione per la collocazione del canale di scolo dell'acqua meteorica”; 17. “Vero che la D.L. e l'Impresa stabilivano d'intesa con il di Parte_1
Pag. 7 di 15 posizionare la condotta per lo scolo delle acque piovane sul fronte sud di cantiere, a ridosso della recinzione esistente”; 18. “Vero che la collocazione della condotta per lo scolo delle acque piovane sul fronte sud di cantiere, a ridosso della recinzione esistente, era l'unica posizione disponibile per la presenza di diversi sottoservizi (a titolo esemplificativo, i cavi elettrici di alta tensione dell'ENEL)”; 19. “Vero che l'installazione della tubazione di drenaggio è stata una scelta progettuale imposta dal (Punto 16 della Autorizzazione Parte_1
Idraulica) per il rispetto dell'invarianza idraulica”; 20.
“Vero che il guardiano del era stato avvisato Parte_1
dell'avvio dei lavori, aveva eseguito alcuni sopralluoghi ed era a conoscenza della modifica dei tracciati delle condotte”; 21. “Vero che il guardiano del mai ha Parte_1
sollevato osservazioni sulle soluzioni tecniche discusse e poi realizzate né ha richiesto /disposto alcuna sospensione del cantiere”; 22. “Vero che il del ed Tes_4 Parte_1
il mai hanno notificato e/o consegnato al D.L. Parte_1
e/o all'Impresa appaltatrice e/o al verbali Controparte_1
e/o relazioni che prescrivessero variazioni progettuali delle opere”; 23. “Vero che il del ed Tes_4 Parte_1
il mai hanno contestato al D.L. e/o all'Impresa Parte_1
appaltatrice e/o al di difformità al progetto CP_1 CP_1
nella realizzazione dei lavori”; 24. “Vero che in data
6.9.2022 la stessa condotta pluvirrigua aveva avuto un importante guasto alla distanza di circa 300 metri ad ovest dal punto di scoppio del 18/19-05-2023, cagionando
Pag. 8 di 15 rilevanti danni ad un parcheggio comunale, che il Parte_1
aveva riconosciuto e indennizzato senza sollevare eccezioni”.
Si indicano a testimoni: - c/o Tes_5 Controparte_1
in Piazzale Gabriele D'Annunzio nr. 1 – 31011 OL (TV) -
c/o in Piazzale Gabriele Persona_2 Controparte_1
D'Annunzio nr. 1 – 31011 OL (TV) - c/o Persona_3
in Piazzale Gabriele D'Annunzio nr. 1 – Controparte_1
31011 OL (TV) - Arch. Corte CP_2 Testimone_6
delle Rose nr. 68 - 31015 Conegliano TV - Testimone_7
c/o Stelitano Appalti S.r.l. - Via Maldariti n. 20, Reggio
Calabria (RC) - D.T.C. geom. Via Leonardo da CP_3
Vinci, 8, 31011 OL TV - c/o Testimone_3 [...]
Via Santa Maria in Colle nr. 2 – 31044 Parte_1
NA (TV).
Ci si oppone alla amissione dei mezzi istruttori ex adverso dedotti per i motivi esposti in memoria nr. 3 – 171 ter cpc.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi ex adverso dedotti, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testimoni da questa difesa già
indicati in memoria nr. 2 ex art. 171 ter cpc.
Si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc al l'esibizione in Parte_1
giudizio dell'originale o di copia conforme all'originale del progetto esecutivo di realizzazione della condotta pluvirrigua relativamente al tratto che scorre lungo la via
Pag. 9 di 15 Palladio nel Comune di , dettando i provvedimenti CP_1
opportuni circa il tempo, il luogo ed il modo dell'esibizione, e ciò anche al fine di poterne datare esattamente la vetustà. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento di Controparte_1
danni causati dai lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale a Caselle d'OL, in parte ricadente su demanio idrico in gestione al;
si erano Parte_1
verificati (il 3/5/2023; tra il 18 e il 19/5/2023; il
15/8/2023) tre scoppi della condotta adduttrice sottostante la pista ciclopedonale, causati dal posizionamento dei tubi di cemento armato utilizzati per il tombinamento del fossato ad una distanza troppo ravvicinata (non era stata rispettata la fascia di rispetto di 2.5 mt prevista nel progetto definitivo per l'autorizzazione idraulica inviato al;
ma neppure la distanza di 1 mt indicata nel Parte_1
progetto esecutivo, progetto peraltro neppure noto al fino al sorgere della controversia). Parte_1
L'attore riferiva che era stato espletato ante causam ATP
promosso dal (in relazione ai danni causati alla CP_1
pista ciclopedonale dallo scoppio della condotta) e che la
Pag. 10 di 15 relazione del CTU Ing aveva concluso nel Persona_4
senso della impossibilità di individuare le cause della rottura della condotta (all'epoca vi erano stati due scoppi: il primo il 3 maggio 2023 e il secondo tra il 18 e il 19 magio 2023). Il CTU si era limitato ad indicare quali possibili cause la vetustà della condotta consortile e l'eccessiva vicinanza tra la tubatura installata dal CP_1
e la condotta consortile;
quanto al secondo episodio, tra le possibili cause andavano considerati i lavori di riparazione effettuati dal a seguito del primo Parte_1
scoppio.
L'attore contestava la relazione del CTU, sia in ordine alla vetustà della condotta quale possibile causa della rottura (perché non si erano mai verificati episodi simili in altre parti della condotta risalenti allo stesso periodo); sia in relazione alle considerazioni del CTU
sulla vicinanza della tubatura posizionata dal alla CP_1
condotta irrigua consortile (in violazione dei 2,5 metri indicati nel progetto, ma anche di 1 mt indicato nel progetto esecutivo mai autorizzato), perché – sosteneva l'attore - il CTU aveva fondato le proprie conclusioni sull'erroneo presupposto che fosse stata autorizzata la deroga alla distanza.
Se il Comune avesse osservato la prescritta distanza,
Pag. 11 di 15 rispettando la fascia di sicurezza, i sinistri non si sarebbero verificati;
il quantificava i Parte_1
conseguenti danni in euro 138.767,47 complessivamente (per la sostituzione del tubo e per la sigillatura necessaria:
“in occasione di ciascun evento, difatti, si è attivata
immediatamente la valvola a palmola che si trova a monte
della condotta irrigua e che il ha installato Parte_1
proprio per ridurre i danni da allagamento e il rischio di
incidenti lungo le strade. Tale valvola ha chiuso
repentinamente l'adduttrice creando una sovrapressione, del
tipo “colpo d'ariete”, che ha causato lesioni all'interno
della rete rendendo necessaria l'esecuzione di un
intervento di sigillatura” (così a pagg 10 e 11 della citazione).
Il si costituiva in giudizio e chiedeva di CP_1
respingere la domanda, riportandosi alle valutazioni del
CTU e sostenendo che il posizionamento della tubatura a ridosso della condotta fosse stata concordato.
Respinte le istanze istruttorie, il giudice acquisiva il fascicolo relativo all'ATP e invitava il CTU a rendere chiarimenti;
il CTU depositava nota a chiarimenti che veniva poi illustrata dal CTU e discussa in udienza con i procuratori.
La causa veniva infine trattenuta in decisione sulle
Pag. 12 di 15 conclusioni in epigrafe trascritte.
Ciò premesso, vista la relazione del CTU Ing Persona_4
considerate le precisazioni di cui alla nota
[...]
11/1/2025 depositata dal CTU a chiarimenti - e ritenuta la inutilità dell'ulteriore istruttoria proposta dalle parti –
la domanda risarcitoria del non può essere Parte_1
accolta.
Il fatto che la tubatura comunale sia stata posizionata senza rispettare la prescritta distanza (mt 2,50; ma neppure mt 1) dalla condotta irrigua del , è certo Parte_1
in causa. L'eccessiva vicinanza, e quindi le sollecitazioni meccaniche dovute agli scavi, può essere stata causa o concausa degli scoppi della condotta consortile.
Il ha chiesto di provare a mezzo testimoni (capitoli CP_1
da 17 a 23) che era stata concordata o accettata una deroga alla prescrizione sulla distanza;
ma il fatto risulta in ultima analisi ininfluente, perché ulteriore o alternativa causa potrebbe essere stata la vetustà della condotta consortile e il suo conseguente deterioramento (“la
condotta ha dai 30 ai 60 anni ed è impensabile non abbia
subito un naturale invecchiamento non solo a seguito della
laminazione all'interno ma soprattutto all'esterno a causa
delle dilatazioni, del dilavamento e del contatto con il
terreno”; così il CTU in risposta alle obiezioni sul
Pag. 13 di 15 punto); quanto al secondo scoppio, poi, il CTU ha evidenziato anche una ulteriore possibile causa, riferibile al , e cioè l'esecuzione dei lavori di ripristino Parte_1
dopo il primo scoppio.
In sintesi: in mancanza di documentazione fotografica che il non si è premurato di acquisire e che avrebbe Parte_1
potuto fornire importanti indicazioni sulle cause degli scoppi, ed essendo ormai modificato lo stato dei luoghi,
non è possibile stabilire sotto il profilo tecnico (così
riferisce il CTU) quale sia stata la causa degli stessi potendo solo ipotizzare le suddette cause.
Peraltro, il lasso di tempo trascorso tra la fine dei lavori (marzo 2022) e lo scoppio del 5 maggio 2023 è
argomento che depone in senso contrario all'ipotesi che gli scoppi siano stati causati o concausati dai lavori di scavo eccessivamente vicini alla condotta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al
DM 55/2024 (valori medi;
valore minimo per la fase di trattazione in mancanza di istruttoria orale), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
Pag. 14 di 15 definitivamente pronunciando nella causa nr 3189/2024:
1.respinge le domande di Parte_1
2. condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore del spese che si Controparte_1
liquidano in euro 11.268 complessivamente per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, IVA e CP
come per legge.
Così deciso in Treviso, 29/11/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 15 di 15