Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10654 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02446/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore , e il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Marcon, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di Conegliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Barbara Colla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei Comuni di Carugate e Bergamo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
nei limiti dell’interesse dedotto,
a) del decreto del 30.12.2021, con il quale sono stati approvati l’elenco dei progetti ammissibili relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni, ai sensi del d.P.C.M. 21.01.2021 e del successivo decreto del Ministero dell’interno del 2.04.2021 e l’elenco dei progetti esclusi dall’assegnazione del contributo perché ritenuti non ammissibili per le motivazioni ivi indicate, nonché anche nella parte in cui ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili e l’elenco dei progetti beneficiari;
b) del comunicato del 21.05.2021 del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e, occorrendo, degli ulteriori comunicati del 2.04.2021, del 11.05.2021 e del 25.05.2021;
c) del decreto del 21.01.2021, emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) del decreto del Ministero dell’interno del 2.04.2021;
e) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti,
nonché per l’accertamento della illegittimità del diniego di autotutela in relazione alle istanze in tale senso prodotte dal Comune di Polignano a Mare;
e con motivi aggiunti presentati dal Comune di Polignano a Mare il 28.04.2022:
- della nota prot. 23142 del 2022, mai comunicata al Comune di Polignano a Mare e depositata in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato il 18.03.2022, con la quale il Direttore centrale del Ministero dell’interno ha riscontrato con esito negativo le istanze di riesame prodotte dal Comune di Polignano a Mare il 14.01.2022 e il 31.01.2022
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Comune di Marcon e del Comune di Conegliano;
Visto l’atto del 16.05.2025, con il quale la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21.01.2021, veniva emanato il bando per l’assegnazione ai comuni di contributi – in via sperimentale per il triennio 2021-2023 – per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, ai sensi dell’art. 1, co. 42, della legge n. 160/2019.
2. – Con decreto del Direttore centrale del Ministero dell’interno del 2.04.2021, in attuazione dell’art. 4, punto 1, del succitato d.P.C.M., venivano approvati il modello di domanda di contributo e le modalità operative di invio delle domande da parte dei comuni.
Della imminente pubblicazione del decreto del 2.04.2021 veniva data notizia con la pubblicazione del “ Comunicato del 2 aprile 2021 ”, con il quale erano inoltre precisati i criteri di classificazione dei CUP (allegato 1) e gli indicatori fisici da riportare nelle domande (allegato 2).
Nel comunicato veniva poi precisato che «[ p ] er ogni intervento di cui si richiede il finanziamento è necessario quantificare gli indicatori fisici di realizzazione, riportati nell’allegato 2, che costituiscono elementi essenziali per la compilazione delle istanze. Tali indicatori saranno resi ufficiali dopo la presentazione Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza alla Commissione Europea che avverrà entro il 30 aprile 2021 ».
3. – In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale del 24.05.2021, il Comune di Polignano a Mare presentava domanda di assegnazione di contributi per la realizzazione dell’intervento di rigenerazione del waterfront occidentale per un importo complessivo di € 5.000.000,00.
4. – Risulta dagli atti di causa che, a seguito dell’inserimento del contributo per la rigenerazione urbana nel PNRR, si rendeva necessario l’aggiornamento degli indicatori fisici e, pertanto, in data 25.05.2021 veniva pubblicato un secondo comunicato, con il quale veniva segnalato che l’elenco degli indicatori fisici riportati nel comunicato del 2.04.2021 era stato integrato con gli indicatori specifici riferiti all’efficientamento energetico e alla superficie complessiva dell’intervento in metri quadrati, riportati nelle ultime due colonne dell’allegato 1.
Quindi, con comunicato del Ministero dell’interno del 25.05.2021 venivano fornite istruzioni in riferimento all’integrazione delle domande già presentate con il corretto inserimento degli indicatori target PNRR e veniva nel contempo ribadito che la presenza degli indicatori fisici costituiva condizione essenziale per l’ammissibilità delle istanze.
5. – In data 20.12.2021 la società incaricata della gestione della procedura verificava che il Comune di Polignano a Mare non aveva provveduto all’integrazione della domanda di contributo mediante l’inserimento dell’indicatore PNRR relativo alla superficie complessiva in metri quadri dell’intervento.
6. – Quindi, con decreto ministeriale del 30.12.2021, veniva approvato l’elenco dei progetti ammissibili. Risultavano esclusi 16 progetti, tra i quali quello del Comune di Polignano a Mare con la seguente motivazione: « Inadempiente indicatore (target PNRR), comunicato Ministero dell’Interno 25/05/2021 ».
7. – Il Comune di Polignano a Mare indirizzava all’Amministrazione procedente tre richieste di riesame della determinazione relativa all’approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili.
Le istanze di riesame venivano respinte con la nota del Direttore centrale del Ministero dell’interno del 15.02.2022.
8. – Con ricorso notificato il 25.02.2022 e depositato il 7.03.2022, il Comune di Polignano a Mare ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti della procedura meglio individuati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
9. – Si sono costituiti per resistere al ricorso le Amministrazioni statali interessate e, inoltre, i Comuni di Marcon e di Conegliano.
10. – Con atto notificato il 14.04.2022 e depositato il 28.04.2022, il Comune di Polignano a Mare, alla luce della documentazione depositata dalle parti resistenti, ha formulato motivi aggiunti, con i quali ha esteso alla nota prot. 23142 del 2022 i motivi di ricorso già proposti con l’atto introduttivo del giudizio.
11. – Con ordinanza n. 168 del 19 maggio 2022 questo Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal Comune di Polignano a Mare.
12. – In vista della discussione della causa, con atto depositato il 16.05.2025, il Comune ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il progetto già oggetto della domanda di contributo dichiarata non ammissibile è stato presentato nell’ambito della procedura avviata con il successivo bando per l’assegnazione di contributi per investimenti in iniziative di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale di cui alla legge n. 234/2021 e che, nell’ambito del nuovo procedimento, lo stesso progetto è in procinto di essere finanziato.
La parte ricorrente ha dunque dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto che il giudizio sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
13. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. – Preso atto di quanto sopra, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
15. – Tenuto conto della peculiarità della materia del contendere e della comune natura pubblica delle parti in causa, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO