Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4239/2022 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Magno, come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
(rappresentata e difesa avv.ti Alfonso V. Corsi e Serafino M. Colaiuda, coma da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
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All'udienza del 24.9.2024 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
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1
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla HDI Assicurazioni S.p.a.
(di seguito, per brevità, anche solo HDI) per il pagamento della somma di € 12.215,93 oltre accessori che assume dovuta dall'opponente in virtù dell'azionato diritto di surroga riveniente dalla polizza assicurativa stipulata con la a garanzia del mutuo da quest'ultima Parte_2
concesso al e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n. 859/22 del 23.5.2022) Parte_1
proposta dall'intimato, il quale ne chiede la revoca deducendo l'infondatezza del credito poiché il contratto assicurativo non copre il rischio di “perdita di impiego”, il diritto di surroga è legato ad una clausola nulla perché vessatoria e, in ogni caso, il calcolo dell'importo estintivo del prestito è
errato perché va decurtata la quota parte degli interessi non goduti, delle commissioni e delle spese.
La società opposta deduce l'infondatezza dell'assunto avverso, smentito dalla documentazione contrattuale, in forza della quale è stato puntualmente elaborato il conteggio estintivo del credito.
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I) La procedura conciliativa è stata ritualmente attivata.
La mediazione delegata differisce da quella ante causam poiché viene disposta dal giudicante nel corso del giudizio, assumendo così un carattere sub-processuale; in tal caso, la notificazione del suddetto invito al domicilio del procuratore costituito, presso cui il rappresentato ha eletto domicilio, è idonea a garantire l'effettiva conoscibilità della procedura conciliativa da parte di quest'ultimo.
L'organismo di mediazione ha correttamente informato il in merito alla procedura Parte_1 conciliativa notificando l'invito all'indirizzo pec del proprio difensore presso il quale la parte ha eletto domicilio.
II) Nel merito, la domanda di pagamento va accolta nei termini che seguono.
In punto di an debeatur, si osserva che la copertura assicurativa per la “perdita di impiego” del debitore finanziato era contemplata nel contratto di prestito del 11.5.2015 (v. informazioni di base e disposizioni negoziali di cui a pagg. 2 e 5) quale condizione essenziale per l'erogazione dell'importo finanziato.
2 La polizza collettiva contratta dalla con la HDI, invero, garantiva l'assicurato dal rischio Pt_2
“insolvenza” ossia dal mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso “in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro” (vedi c.g.a).
Il collegamento negoziale evidenzia che le parti hanno previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore della società finanziaria (art.1411 c.c.), cui è funzionale il pattuito diritto di surroga della Compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario inadempiente, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (cfr. Cass. 22/9866).
Il meccanismo surrogatorio è in linea con le previsioni di legge (artt. 1203-1916 c.c.) sicché non può ritenersi vessatoria la clausola sub art. 2 del contratto di finanziamento, puntualmente approvata dal cliente consumatore.
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L'importo da rimborsare alla Compagnia va però rivisto in minus.
A seguito della cessazione del rapporto dovuta al licenziamento del sono rimaste impagate Parte_1
dal cliente quarantatre rate (a fronte delle novantasei) previste dal piano di ammortamento, per un importo complessivo di € 13.760,00.
L'assicuratore, che ha indennizzato la ha chiesto al debitore il rimborso di € 12.431,32 al Pt_2
netto degli interessi sulle rate “residue”, quantificati in € 1.451,76 senza però fornirne i dati esplicativi di computo (contestato dalla controparte) in uno alla mancata allegazione del piano di ammortamento. In assenza di adeguata giustificazione, il montante da portare in detrazione va calcolato come se ognuna delle quarantatré rate fosse composta dalla stessa quota-interessi, secondo l'assunto di parte opponente. Così operando, l'importo da detrarre ammonta alla maggior somma di
€ 2.936,78 [€ 6.556,54 (tot. interessi) : x = 96 (rate tot.) : 43 (rate impagate)].
La finanziaria, nel montante conteggiato per l'estinzione anticipata, ha errato anche nel non detrarre la quota (non maturata) delle commissioni di gestione e degli oneri c.d. “up front” (le spese contrattuali e le commissioni rete commerciale, ex art.3 del contratto di finanziamento) operando un distinguo non in linea con il contenuto del (vecchio) art. 125-sexies del T.U.B. conforme alla normativa europea di indirizzo (secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza interpretativa
3 C.G.U.E. n. 383/19 - sentenza “Lexitor”), salvaguardato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art.11 octies secondo comma del d.l. n. 73/21 conv. in legge n. 106/21 (Corte
Cost. sentenza n. 263/22).
Secondo diritto, va adottato un criterio lineare nel rimborso dei costi, dividendo la somma complessiva delle commissioni e spese per l'intera durata contrattuale (in mesi) e moltiplicando l'importo per le residue mensilità non maturate.
Vanno pertanto liquidati:
- € 165,12 a titolo di commissioni rete commerciale [€ 368,64 (tot. comm.) : x = 96 : 43];
- € 489,66 a titolo di spese contrattuali [€ 1.093,20 (tot. spese) : x = 96 : 43];
- € 88,15 a titolo di commissioni di gestione [€ 196,80 (tot. comm.) : x = 96 : 43].
Riassumendo, dal montante di € 13.760,00 vanno detratti € 3.675,23 per le dette causali;
residua pertanto il diritto della HDI di ripetere in surroga la somma € 10.203,37 (comprensiva della commissione per estinzione anticipata, non sub iudice).
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L'esito della lite, sfociata nella riduzione del preteso credito, comporta la revoca del decreto ingiuntivo e giustifica la parziale compensazione delle spese giudiziali nella misura di un terzo,
mentre il debitore opponente è tenuto a rifondere alla controparte la restante quota (comprensiva della fase monitoria), liquidata secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/2022.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 859/22 emesso il 23.5.2022;
- per la causale in oggetto, condanna al pagamento in favore della HDI Parte_1
Assicurazioni S.p.a. della somma di € 10.203,37 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
4 - condanna l'opponente a rifondere alla HDI Assicurazioni s.p.a. i due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in tal misura in complessivi € 2.155,00 (€ 97,00 per esborsi;
€ 2.058,00 per compensi) oltre rsg, iva e cap come per legge, e compensa tra le parti la restante quota.
Taranto, 13/1/2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Attanasio)
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