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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/07/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 840/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio De Marco in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29-6-2021 la società agiva in Parte_1
giudizio nei confronti della davanti al Giudice di pace di Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito in seguito CP_1
ad un sinistro verificatosi per un'anomalia presente sulla sede stradale.
In particolare, la società attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 27-8-2020, mentre l'autoveicolo aziendale BMW 730D targato
FH295EW condotto da e con a bordo il dipendente Parte_2 Testimone_1
percorreva la strada provinciale Ofantina (SP 18), nel tratto extraurbano fra il centro abitato e la sede produttiva aziendale in C.da Setelito, era rovinato in una grossa buca, riportando ad una prima evidenza la rottura di due gomme e la lesione dei relativi cerchi e ad un controllo più approfondito maggiori danni;
- la buca non era segnalata e non era visibile, essendosi verificato il fatto dannoso prima delle ore 4,00 circa;
- nell'immediatezza del fatto era intervenuta la società che Controparte_2
aveva provveduto alla sostituzione dei due cerchi e delle due gomme danneggiate con propri cerchi e gomme (usati) concessi a nolo al costo di euro 500,00;
- in seguito all'incidente l'autoveicolo aveva subito danni materiali per
Contr complessivi euro 3.400,00, come da fattura rilasciata dalla;
2 - la società proprietaria del veicolo aveva sostenuto esborsi per complessivi euro
5.264,94, al netto dell'Iva (di cui euro 3.400,00 per le riparazioni, euro 73,20 per il noleggio di un autoveicolo ed euro 2.540,03 per la definitiva riparazione delle due ruote);
- la responsabilità per l'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva alla di quale Ente proprietario della strada;
CP_1 CP_1
- la richiesta di risarcimento del danno inviata alla Provincia di a mezzo CP_1
Pec del 23-1-2020 era stata riscontrata da una società dichiaratasi mandataria, che, però, non aveva provveduto al ristoro del danno.
Alla luce di tali premesse in fatto, la società attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità della nella causazione del Controparte_1
sinistro, l'Ente convenuto venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito nella misura complessiva di euro 5.000,00 (somma ridotta nei limiti della competenza del Giudice di pace) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia sempre nei limiti di competenza ratione valoris del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-9-2021 si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex articolo 3 della legge n. 162 del 2014 e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando la verificazione del fatto dannoso, stante il mancato intervento delle Autorità, e, comunque, contestando il nesso di causalità fra la presenza della buca sulla sede stradale e il danno e deducendo la configurabilità del caso fortuito sub specie di riconducibilità sul piano causale del fatto dannoso esclusivamente alla imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo di proprietà della società attrice,
3 il quale conosceva la presenza della buca e, quindi, avrebbe dovuto adottare ogni cautela al fine di evitare di impattarvi e, in ogni caso, procedeva ad una velocità superiore al limite di velocità prescritto nel tratto di strada percorso, che era pari a
30 Km/h; l'Ente provinciale contestava, altresì, il quantum del risarcimento richiesto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva che fosse accertato il concorso di colpa di T_
nella causazione del sinistro.
[...]
Assegnato il termine per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti e, in seguito alla precisazione delle conclusioni, il Giudice di pace di CP_1
pronunciava la sentenza n. 128/2023 emessa in data 9-2-2023, con la quale rigettava la domanda attorea e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 20-2-2023 la società proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo Parte_1
in via istruttoria che la prova venisse completata con l'escussione del teste
[...]
e nel merito che, in riforma della sentenza impugnata, venisse Tes_1
accertata la responsabilità della nella causazione dell'evento CP_1 CP_1
lesivo e che, di conseguenza, lo stesso venisse condannato al Controparte_4
pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal veicolo di sua proprietà o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In particolare, con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che non fosse stata acquisita la prova che il veicolo avesse riportato danni in seguito all'impatto con una buca né che la buca fosse non visibile e non evitabile,
4 a) omettendo di valutare correttamente il materiale probatorio a sua disposizione, costituito dal materiale fotografico (da cui risultavano la presenza della buca e la sua posizione sulla strada) e dalle deposizioni rese dai testi e che avevano confermato la Testimone_2 Testimone_3
presenza della buca e la sua immediata riparazione ad opera dell'
[...]
; CP_4
b) ritenendo inattendibile senza alcuna motivazione il testimone T_
, nonostante lo avesse ammesso a deporre, con conseguente
[...]
necessità di completamento dell'istruttoria con l'audizione del teste
[...]
, ammesso e non ascoltato, nonostante il difetto di esplicita Tes_1
rinuncia;
c) omettendo di considerare che, non avendo la Provincia di CP_1
contestato né la presenza della buca né l'impatto del veicolo con la stessa, le relative circostanze dovevano ritenersi pacifiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-9-2023 si costituiva in giudizio la , che preliminarmente eccepiva la tardività Controparte_1
dell'impugnazione, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata alla parte soccombente in data 21-2-2023, mentre l'atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale con avviso di giacenza consegnato in data 2-3-2023, mentre avrebbe dovuto essere notificato a mezzo Pec;
sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, deducendo la configurabilità del caso fortuito sub specie di riconducibilità del fatto dannoso alla imprudente condotta di guida di . Parte_2
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla società appellante nell'atto di appello e all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 Maggio 2025, fissata per la precisazione
5 delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito deve essere verificata l'ammissibilità dell'appello proposto dalla società sotto il profilo Parte_1
della sua tempestività.
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Premesso che la notifica della sentenza impugnata alla parte soccombente è stata eseguita a mezzo Pec soltanto in data 21-2-2023 e, quindi, dopo la consegna all'Agente postale dell'atto di appello per la notifica e che, pertanto, alla stessa non può essere attribuita rilevanza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, occorre rilevare che l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 20-2-2023 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 9-2-2023.
6 A tal proposito, poi, occorre evidenziare che, indipendentemente dalla operatività delle conseguenze invocate dalla della esecuzione della CP_1 CP_1
notifica dell'atto di appello con modalità diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata ivi prevista, nel caso che ci occupa non trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 137 c.p.c. introdotta dal Decreto legislativo n.
149 del 2022 (Riforma Cartabia), in quanto entrata in vigore soltanto in data 28-
2-2023 in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 35 dello stesso
Decreto legislativo, così come modificato dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 197 del 2022.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
7 contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto non compiutamente provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dalla società attrice), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto dalla società deve ritenersi ammissibile Parte_1
anche sotto tale ulteriore profilo.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dalla società Pt_1
avverso la sentenza n. 128/2023 emessa in data 9-2-2023, con la quale il
[...]
Giudice di pace di ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa CP_1
proposta nei confronti della sul presupposto che la società Controparte_1
attrice non avesse adempiuto all'onere probatorio gravante su di essa quanto alla riconducibilità sul piano causale dell'evento dannoso ad un'anomalia presente sulla sede stradale;
in particolare, il Giudice di pace ha escluso che fosse stata fornita la prova che il veicolo di proprietà della società attrice fosse stato danneggiato in seguito all'impatto con una buca né che la stessa buca fosse non visibile né evitabile, non essendo stati i testi e in Testimone_2 Testimone_3
grado di riferire sulla dinamica del sinistro, al quale non avevano assistito, ed essendo la deposizione resa dal testimone quanto meno poco Parte_2
attendibile per l'assenza di elementi di riscontro ed il suo interesse all'esito della lite.
8 La società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, le deposizioni rese dai testi escussi e la documentazione, anche fotografica, prodotta in atti.
Prima di procedere all'esame dell'unico motivo di appello appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche
9 alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
10 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
11 Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, occorre evidenziare che il Giudice di pace ha correttamente inquadrato la responsabilità dell'Ente provinciale allegata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla società nello Parte_1
schema della responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c. ed ha fatto corretta applicazione del regime di distribuzione fra le parti dell'onere della prova, traendone la conclusione che l'attore in primo grado non avesse fornito la prova del nesso causale fra l'evento dannoso e la presenza sulla sede stradale di una buca non visibile e non evitabile.
Invero, a fronte della specifica contestazione ad opera della del nesso di CP_1
causalità e, dunque, della ascrivibilità dell'evento dannoso alle condizioni del manto stradale (si veda pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-9-2021 dalla Provincia di Potenza nel corso del giudizio di primo grado) - il materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio - costituito dalle deposizioni rese dai testi escussi e dalla documentazione, anche fotografica, prodotta in atti - effettivamente non risulta inidoneo a fornire la prova della riconducibilità sul piano causale del fatto dannoso alle condizioni della strada percorsa dall'autoveicolo di proprietà della società attrice.
I testi e hanno riferito della presenza della buca Testimone_2 Testimone_3
non segnalata lungo il tratto di strada provinciale che conduce all'azienda per la quale lavoravano e della sua riparazione alcuni giorni dopo il fatto dannoso oggetto del presente giudizio ed hanno dichiarato di avere appreso da T_
e il primo e da il secondo dell'impatto
[...] Testimone_1 Parte_2
dell'autoveicolo aziendale con la buca (si vedano le deposizioni rese dai testi e riportate nel verbale di udienza del 24-3-2022). Testimone_2 Testimone_3
12 Dal momento che entrambi i testi escussi non erano presenti al momento del fatto dannoso, ma hanno riferito circostanze apprese da e da Parte_2 Tes_1
, si tratta in entrambi i casi di una testimonianza de relato, la quale consiste
[...]
nella deposizione di persone che hanno una conoscenza indiretta del fatto controverso, in quanto riferiscono non circostanze apprese direttamente, ma dichiarazioni rese loro, in ordine al fatto controverso, da altri soggetti estranei alla controversia.
Mentre la testimonianza de relato ex parte actoris consiste nella dichiarazione testimoniale resa da un soggetto che non ha conoscenza diretta del fatto sul quale viene sentito, ma depone su circostanze che ha appreso direttamente da una delle parti in causa, nella testimonianza de relato il teste riferisce fatti e circostanze di cui non ha conoscenza diretta, ma che ha appreso da soggetti estranei agli interessi in causa: a tali ultime dichiarazioni, pertanto, in mancanza della escussione del testimone di riferimento, può essere riconosciuta efficacia probatoria, anche se attenuata (in quanto indiretta), in concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che correttamente il Giudice di prime cure non ha valorizzato la deposizione dei suddetti testimoni relativa alla dinamica del fatto dannoso, in quanto deposizione de relato priva di elementi di riscontro oggettivi e convergenti.
L'unico teste presente al momento del sinistro in qualità di terzo trasportato sul veicolo BMW, , poi, non è stato escusso nel corso del giudizio di Testimone_1
primo grado, nonostante la sua audizione fosse stata richiesta dalla società attrice ed ammessa dal Giudice di pace con ordinanza resa in data 9-12-2021, in quanto all'udienza del 21-10-2022, nonostante la prova testimoniale già ammessa non fosse stata completata, il procuratore costituito per la società attrice ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'altra parte ha concluso
13 in conformità e il Giudice di pace ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sicchè deve ritenersi che la società attrice in primo grado abbia implicitamente rinunciato in tal modo all'espletamento della prova già ammessa
(si veda in tal senso Corte di cassazione n. 18688 del 2007).
In ogni caso, il procuratore costituito per la società attrice, che nell'atto di appello ha chiesto che venisse ascoltato come teste , non ha avanzato la Testimone_1
richiesta di completamento dell'attività istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice di primo grado, con la conseguenza che la prova testimoniale a mezzo del teste deve ritenersi rinunciata anche sotto Testimone_1
tale profilo, dal momento che la parte le cui richieste istruttorie siano state rigettate nel corso del giudizio o non abbiano avuto corso ha l'onere di riproporle in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo sufficiente a tal fine un generico richiamo ai precedenti scritti difensivi, con la conseguenza che in mancanza le stesse richieste istruttorie devono ritenersi rinunciate o abbandonate (in tal senso Corte di cassazione n. 5741 del 2019 e
Corte di cassazione n. 19352 del 2017).
Il Giudice di pace, infine, ha correttamente ritenuto inattendibile il teste T_
, conducente del veicolo aziendale al momento del sinistro, il quale ha
[...]
riferito la dinamica dell'incidente e la sua riconducibilità all'impatto delle ruote del mezzo condotto con una buca presente sulla sede stradale, non visibile e non segnalata (si veda la deposizione resa dal teste riportata nel Parte_2
verbale di udienza del 16-6-2022).
Infatti, sebbene la omessa formulazione ad opera dell'Ente provinciale della relativa eccezione e soprattutto la configurabilità in capo a di un Parte_2
mero interesse di fatto all'esito della lite impedissero al Giudice di prime cure di considerare il testimone incapace a deporre ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. e di escluderne la testimonianza (sicchè deve ritenersi che correttamente il Giudice di
14 pace ha ammesso la deposizione del teste , allo stesso modo, però, Parte_2
occorre evidenziare che proprio perché il conducente del veicolo danneggiato aveva un interesse al riconoscimento del nesso causale fra il danneggiamento dell'autoveicolo e le condizioni della res in custodia all'Ente provinciale, sì da restarne in tal modo esclusa ogni addebitabilità dell'evento di danno alla sua condotta, la sua deposizione non poteva essere ritenuta intrinsecamente attendibile dal Giudice di prime cure e non poteva essere utilizzata ai fini della prova della dinamica del fatto dannoso.
Né ulteriori elementi di prova utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente e, dunque, ai fini del riconoscimento del nesso causale possono evincersi dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dalla società appellante (si vedano le fotografie prodotte nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado depositato nel fascicolo di parte appellante), in quanto le fotografie mostrano che sulla strada vi era una buca, che è stata riconosciuta dai testi escussi nel giudizio di primo grado, ma non forniscono alcun elemento probatorio in ordine alla effettiva dinamica del dedotto fatto dannoso, non potendosi evincere dalle fotografie che il veicolo condotto da Parte_2
avesse effettivamente impattato, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, contro quell'anomalia presente sulla sede stradale.
Occorre concludere, pertanto, che nel corso del giudizio non è stato acquisito alcun elemento di prova idoneo - neanche in via presuntiva, sulla base del principio del “più probabile che non” operante in tema di responsabilità civile - a ricondurre sul piano causale il danneggiamento dell'autoveicolo di proprietà della società attrice in primo grado alle condizioni del manto stradale: se è vero che senza ricorrere all'istituto della prova presuntiva - la cui operatività la giurisprudenza di legittimità esclude con riferimento all'accertamento della
15 causalità giuridica, sul presupposto che il rapporto di causalità non sia un fatto materiale, ma l'esito di un giudizio (in tal senso Corte di cassazione n. 21255 del
2013) - è possibile procedere all'applicazione del criterio del “più probabile che non”, che presiede al riconoscimento del rapporto di causalità in tema di responsabilità civile, è anche vero che l'operatività del suddetto criterio è circoscritta all'ipotesi in cui siano stati acquisiti al processo elementi di fatto rilevanti su cui incentrare il relativo giudizio controfattuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, escluso che dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado possa evincersi la prova del rapporto di causalità fra la res in custodia e l'evento lesivo, occorre concludere che il Giudice di pace abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società Parte_1
per difetto di prova e l'impugnazione proposta deve essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. e, pertanto, devono essere poste a carico della società appellante e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso
16 di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 20-2-2023, dalla società avverso la sentenza n. 128/2023 emessa dal Giudice di pace di Parte_1
in data 9-2-2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, CP_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la società al pagamento in favore della Provincia di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.278,00 a titolo CP_1
di compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 28-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 840/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio De Marco in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29-6-2021 la società agiva in Parte_1
giudizio nei confronti della davanti al Giudice di pace di Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito in seguito CP_1
ad un sinistro verificatosi per un'anomalia presente sulla sede stradale.
In particolare, la società attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 27-8-2020, mentre l'autoveicolo aziendale BMW 730D targato
FH295EW condotto da e con a bordo il dipendente Parte_2 Testimone_1
percorreva la strada provinciale Ofantina (SP 18), nel tratto extraurbano fra il centro abitato e la sede produttiva aziendale in C.da Setelito, era rovinato in una grossa buca, riportando ad una prima evidenza la rottura di due gomme e la lesione dei relativi cerchi e ad un controllo più approfondito maggiori danni;
- la buca non era segnalata e non era visibile, essendosi verificato il fatto dannoso prima delle ore 4,00 circa;
- nell'immediatezza del fatto era intervenuta la società che Controparte_2
aveva provveduto alla sostituzione dei due cerchi e delle due gomme danneggiate con propri cerchi e gomme (usati) concessi a nolo al costo di euro 500,00;
- in seguito all'incidente l'autoveicolo aveva subito danni materiali per
Contr complessivi euro 3.400,00, come da fattura rilasciata dalla;
2 - la società proprietaria del veicolo aveva sostenuto esborsi per complessivi euro
5.264,94, al netto dell'Iva (di cui euro 3.400,00 per le riparazioni, euro 73,20 per il noleggio di un autoveicolo ed euro 2.540,03 per la definitiva riparazione delle due ruote);
- la responsabilità per l'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva alla di quale Ente proprietario della strada;
CP_1 CP_1
- la richiesta di risarcimento del danno inviata alla Provincia di a mezzo CP_1
Pec del 23-1-2020 era stata riscontrata da una società dichiaratasi mandataria, che, però, non aveva provveduto al ristoro del danno.
Alla luce di tali premesse in fatto, la società attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità della nella causazione del Controparte_1
sinistro, l'Ente convenuto venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito nella misura complessiva di euro 5.000,00 (somma ridotta nei limiti della competenza del Giudice di pace) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia sempre nei limiti di competenza ratione valoris del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-9-2021 si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex articolo 3 della legge n. 162 del 2014 e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando la verificazione del fatto dannoso, stante il mancato intervento delle Autorità, e, comunque, contestando il nesso di causalità fra la presenza della buca sulla sede stradale e il danno e deducendo la configurabilità del caso fortuito sub specie di riconducibilità sul piano causale del fatto dannoso esclusivamente alla imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo di proprietà della società attrice,
3 il quale conosceva la presenza della buca e, quindi, avrebbe dovuto adottare ogni cautela al fine di evitare di impattarvi e, in ogni caso, procedeva ad una velocità superiore al limite di velocità prescritto nel tratto di strada percorso, che era pari a
30 Km/h; l'Ente provinciale contestava, altresì, il quantum del risarcimento richiesto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva che fosse accertato il concorso di colpa di T_
nella causazione del sinistro.
[...]
Assegnato il termine per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti e, in seguito alla precisazione delle conclusioni, il Giudice di pace di CP_1
pronunciava la sentenza n. 128/2023 emessa in data 9-2-2023, con la quale rigettava la domanda attorea e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 20-2-2023 la società proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo Parte_1
in via istruttoria che la prova venisse completata con l'escussione del teste
[...]
e nel merito che, in riforma della sentenza impugnata, venisse Tes_1
accertata la responsabilità della nella causazione dell'evento CP_1 CP_1
lesivo e che, di conseguenza, lo stesso venisse condannato al Controparte_4
pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal veicolo di sua proprietà o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In particolare, con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che non fosse stata acquisita la prova che il veicolo avesse riportato danni in seguito all'impatto con una buca né che la buca fosse non visibile e non evitabile,
4 a) omettendo di valutare correttamente il materiale probatorio a sua disposizione, costituito dal materiale fotografico (da cui risultavano la presenza della buca e la sua posizione sulla strada) e dalle deposizioni rese dai testi e che avevano confermato la Testimone_2 Testimone_3
presenza della buca e la sua immediata riparazione ad opera dell'
[...]
; CP_4
b) ritenendo inattendibile senza alcuna motivazione il testimone T_
, nonostante lo avesse ammesso a deporre, con conseguente
[...]
necessità di completamento dell'istruttoria con l'audizione del teste
[...]
, ammesso e non ascoltato, nonostante il difetto di esplicita Tes_1
rinuncia;
c) omettendo di considerare che, non avendo la Provincia di CP_1
contestato né la presenza della buca né l'impatto del veicolo con la stessa, le relative circostanze dovevano ritenersi pacifiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-9-2023 si costituiva in giudizio la , che preliminarmente eccepiva la tardività Controparte_1
dell'impugnazione, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata alla parte soccombente in data 21-2-2023, mentre l'atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale con avviso di giacenza consegnato in data 2-3-2023, mentre avrebbe dovuto essere notificato a mezzo Pec;
sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, deducendo la configurabilità del caso fortuito sub specie di riconducibilità del fatto dannoso alla imprudente condotta di guida di . Parte_2
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla società appellante nell'atto di appello e all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 Maggio 2025, fissata per la precisazione
5 delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito deve essere verificata l'ammissibilità dell'appello proposto dalla società sotto il profilo Parte_1
della sua tempestività.
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Premesso che la notifica della sentenza impugnata alla parte soccombente è stata eseguita a mezzo Pec soltanto in data 21-2-2023 e, quindi, dopo la consegna all'Agente postale dell'atto di appello per la notifica e che, pertanto, alla stessa non può essere attribuita rilevanza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, occorre rilevare che l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 20-2-2023 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 9-2-2023.
6 A tal proposito, poi, occorre evidenziare che, indipendentemente dalla operatività delle conseguenze invocate dalla della esecuzione della CP_1 CP_1
notifica dell'atto di appello con modalità diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata ivi prevista, nel caso che ci occupa non trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 137 c.p.c. introdotta dal Decreto legislativo n.
149 del 2022 (Riforma Cartabia), in quanto entrata in vigore soltanto in data 28-
2-2023 in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 35 dello stesso
Decreto legislativo, così come modificato dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 197 del 2022.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
7 contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto non compiutamente provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dalla società attrice), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto dalla società deve ritenersi ammissibile Parte_1
anche sotto tale ulteriore profilo.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dalla società Pt_1
avverso la sentenza n. 128/2023 emessa in data 9-2-2023, con la quale il
[...]
Giudice di pace di ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa CP_1
proposta nei confronti della sul presupposto che la società Controparte_1
attrice non avesse adempiuto all'onere probatorio gravante su di essa quanto alla riconducibilità sul piano causale dell'evento dannoso ad un'anomalia presente sulla sede stradale;
in particolare, il Giudice di pace ha escluso che fosse stata fornita la prova che il veicolo di proprietà della società attrice fosse stato danneggiato in seguito all'impatto con una buca né che la stessa buca fosse non visibile né evitabile, non essendo stati i testi e in Testimone_2 Testimone_3
grado di riferire sulla dinamica del sinistro, al quale non avevano assistito, ed essendo la deposizione resa dal testimone quanto meno poco Parte_2
attendibile per l'assenza di elementi di riscontro ed il suo interesse all'esito della lite.
8 La società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, le deposizioni rese dai testi escussi e la documentazione, anche fotografica, prodotta in atti.
Prima di procedere all'esame dell'unico motivo di appello appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche
9 alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
10 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
11 Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, occorre evidenziare che il Giudice di pace ha correttamente inquadrato la responsabilità dell'Ente provinciale allegata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla società nello Parte_1
schema della responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c. ed ha fatto corretta applicazione del regime di distribuzione fra le parti dell'onere della prova, traendone la conclusione che l'attore in primo grado non avesse fornito la prova del nesso causale fra l'evento dannoso e la presenza sulla sede stradale di una buca non visibile e non evitabile.
Invero, a fronte della specifica contestazione ad opera della del nesso di CP_1
causalità e, dunque, della ascrivibilità dell'evento dannoso alle condizioni del manto stradale (si veda pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-9-2021 dalla Provincia di Potenza nel corso del giudizio di primo grado) - il materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio - costituito dalle deposizioni rese dai testi escussi e dalla documentazione, anche fotografica, prodotta in atti - effettivamente non risulta inidoneo a fornire la prova della riconducibilità sul piano causale del fatto dannoso alle condizioni della strada percorsa dall'autoveicolo di proprietà della società attrice.
I testi e hanno riferito della presenza della buca Testimone_2 Testimone_3
non segnalata lungo il tratto di strada provinciale che conduce all'azienda per la quale lavoravano e della sua riparazione alcuni giorni dopo il fatto dannoso oggetto del presente giudizio ed hanno dichiarato di avere appreso da T_
e il primo e da il secondo dell'impatto
[...] Testimone_1 Parte_2
dell'autoveicolo aziendale con la buca (si vedano le deposizioni rese dai testi e riportate nel verbale di udienza del 24-3-2022). Testimone_2 Testimone_3
12 Dal momento che entrambi i testi escussi non erano presenti al momento del fatto dannoso, ma hanno riferito circostanze apprese da e da Parte_2 Tes_1
, si tratta in entrambi i casi di una testimonianza de relato, la quale consiste
[...]
nella deposizione di persone che hanno una conoscenza indiretta del fatto controverso, in quanto riferiscono non circostanze apprese direttamente, ma dichiarazioni rese loro, in ordine al fatto controverso, da altri soggetti estranei alla controversia.
Mentre la testimonianza de relato ex parte actoris consiste nella dichiarazione testimoniale resa da un soggetto che non ha conoscenza diretta del fatto sul quale viene sentito, ma depone su circostanze che ha appreso direttamente da una delle parti in causa, nella testimonianza de relato il teste riferisce fatti e circostanze di cui non ha conoscenza diretta, ma che ha appreso da soggetti estranei agli interessi in causa: a tali ultime dichiarazioni, pertanto, in mancanza della escussione del testimone di riferimento, può essere riconosciuta efficacia probatoria, anche se attenuata (in quanto indiretta), in concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che correttamente il Giudice di prime cure non ha valorizzato la deposizione dei suddetti testimoni relativa alla dinamica del fatto dannoso, in quanto deposizione de relato priva di elementi di riscontro oggettivi e convergenti.
L'unico teste presente al momento del sinistro in qualità di terzo trasportato sul veicolo BMW, , poi, non è stato escusso nel corso del giudizio di Testimone_1
primo grado, nonostante la sua audizione fosse stata richiesta dalla società attrice ed ammessa dal Giudice di pace con ordinanza resa in data 9-12-2021, in quanto all'udienza del 21-10-2022, nonostante la prova testimoniale già ammessa non fosse stata completata, il procuratore costituito per la società attrice ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'altra parte ha concluso
13 in conformità e il Giudice di pace ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sicchè deve ritenersi che la società attrice in primo grado abbia implicitamente rinunciato in tal modo all'espletamento della prova già ammessa
(si veda in tal senso Corte di cassazione n. 18688 del 2007).
In ogni caso, il procuratore costituito per la società attrice, che nell'atto di appello ha chiesto che venisse ascoltato come teste , non ha avanzato la Testimone_1
richiesta di completamento dell'attività istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice di primo grado, con la conseguenza che la prova testimoniale a mezzo del teste deve ritenersi rinunciata anche sotto Testimone_1
tale profilo, dal momento che la parte le cui richieste istruttorie siano state rigettate nel corso del giudizio o non abbiano avuto corso ha l'onere di riproporle in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo sufficiente a tal fine un generico richiamo ai precedenti scritti difensivi, con la conseguenza che in mancanza le stesse richieste istruttorie devono ritenersi rinunciate o abbandonate (in tal senso Corte di cassazione n. 5741 del 2019 e
Corte di cassazione n. 19352 del 2017).
Il Giudice di pace, infine, ha correttamente ritenuto inattendibile il teste T_
, conducente del veicolo aziendale al momento del sinistro, il quale ha
[...]
riferito la dinamica dell'incidente e la sua riconducibilità all'impatto delle ruote del mezzo condotto con una buca presente sulla sede stradale, non visibile e non segnalata (si veda la deposizione resa dal teste riportata nel Parte_2
verbale di udienza del 16-6-2022).
Infatti, sebbene la omessa formulazione ad opera dell'Ente provinciale della relativa eccezione e soprattutto la configurabilità in capo a di un Parte_2
mero interesse di fatto all'esito della lite impedissero al Giudice di prime cure di considerare il testimone incapace a deporre ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. e di escluderne la testimonianza (sicchè deve ritenersi che correttamente il Giudice di
14 pace ha ammesso la deposizione del teste , allo stesso modo, però, Parte_2
occorre evidenziare che proprio perché il conducente del veicolo danneggiato aveva un interesse al riconoscimento del nesso causale fra il danneggiamento dell'autoveicolo e le condizioni della res in custodia all'Ente provinciale, sì da restarne in tal modo esclusa ogni addebitabilità dell'evento di danno alla sua condotta, la sua deposizione non poteva essere ritenuta intrinsecamente attendibile dal Giudice di prime cure e non poteva essere utilizzata ai fini della prova della dinamica del fatto dannoso.
Né ulteriori elementi di prova utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente e, dunque, ai fini del riconoscimento del nesso causale possono evincersi dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dalla società appellante (si vedano le fotografie prodotte nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado depositato nel fascicolo di parte appellante), in quanto le fotografie mostrano che sulla strada vi era una buca, che è stata riconosciuta dai testi escussi nel giudizio di primo grado, ma non forniscono alcun elemento probatorio in ordine alla effettiva dinamica del dedotto fatto dannoso, non potendosi evincere dalle fotografie che il veicolo condotto da Parte_2
avesse effettivamente impattato, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, contro quell'anomalia presente sulla sede stradale.
Occorre concludere, pertanto, che nel corso del giudizio non è stato acquisito alcun elemento di prova idoneo - neanche in via presuntiva, sulla base del principio del “più probabile che non” operante in tema di responsabilità civile - a ricondurre sul piano causale il danneggiamento dell'autoveicolo di proprietà della società attrice in primo grado alle condizioni del manto stradale: se è vero che senza ricorrere all'istituto della prova presuntiva - la cui operatività la giurisprudenza di legittimità esclude con riferimento all'accertamento della
15 causalità giuridica, sul presupposto che il rapporto di causalità non sia un fatto materiale, ma l'esito di un giudizio (in tal senso Corte di cassazione n. 21255 del
2013) - è possibile procedere all'applicazione del criterio del “più probabile che non”, che presiede al riconoscimento del rapporto di causalità in tema di responsabilità civile, è anche vero che l'operatività del suddetto criterio è circoscritta all'ipotesi in cui siano stati acquisiti al processo elementi di fatto rilevanti su cui incentrare il relativo giudizio controfattuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, escluso che dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado possa evincersi la prova del rapporto di causalità fra la res in custodia e l'evento lesivo, occorre concludere che il Giudice di pace abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società Parte_1
per difetto di prova e l'impugnazione proposta deve essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. e, pertanto, devono essere poste a carico della società appellante e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso
16 di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 20-2-2023, dalla società avverso la sentenza n. 128/2023 emessa dal Giudice di pace di Parte_1
in data 9-2-2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, CP_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la società al pagamento in favore della Provincia di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.278,00 a titolo CP_1
di compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 28-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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