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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 854/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Eritrea, n. 9, presso lo studio legale Parte_1 dell'avv. Francesco Anello (PEC: ) che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, con gli avv.ti Gianfrancesco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della richiesta di restituzione – con la motivazione
“Sono state riscosse rate di prestazione assistenziale non spettanti in quanto è venuto meno il diritto alla prestazione a seguito del trasferimento all'estero della dimora effettiva ed abituale” – di somme indebitamente versate pari all'importo di € 18.658,77 avanzata dall'Ente previdenziale, notificatagli il 18.11.2021 e relativa al periodo dal 1.05.2019 al 31.07.2021.
1 Il ricorrente deduceva: I) di essere titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo dal 2013 con residenza ininterrotta in Italia sin dall'8.05.2000; II) di essere titolare di pensione cat. AS n. 04015176 dal 1.05.2019, stante il possesso di tutti i requisiti normativamente previsti per ottenere la prestazione;
III) di essersi allontanato per un breve periodo (dal 23.01.2020 al 28.07.2020) dall'Italia, senza oltrepassare i 6 mesi (normativamente richiesti) escludendo la revoca della prestazione, giustificando l'assenza dalla pandemia da COVID-19, considerato grave motivo sanitario, scriminante la revoca della prestazione;
IV) di non dover restituire alcunché, stante il principio espresso dalla Cassazione con Ord. del 25.06.2020, n. 12608, secondo cui sarebbe da escludere l'addebitabilità al percipiente dell'erogazione assistenziale non dovuta, stante l'affidamento del pensionato nell'irripetibilità dei trattamenti e l'assenza di dolo. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ in via principale, l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'indebito n. 04015176, disponendone l'annullamento e dichiarando di conseguenza che la parte ricorrente non sia tenuta alla restituzione dell'indebito in oggetto nei confronti dell in via gradata, fermo e incontestabile il diritto del ricorrente ad ottenere il CP_1 riconoscimento della prestazione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non ritenesse il successivo soggiorno all'estero adeguatamente motivato da ragioni di forza maggiore, che la parte ricorrente sia tenuta a restituire solo i ratei dell'assegno sociale relativi al periodo di permanenza all'estero successivo al riconoscimento del diritto alla prestazione (2019), e comunque a partire dal ventinovesimo giorno successivo al “trasferimento”, avvenuto in data 23.01.2020, e fino al rientro in Italia avvenuto in data 30.07.2020; in ogni caso, il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della prestazione, indebitamente non corrisposta dal 31.07.2021, e per l'effetto condannare l a ripristinare la prestazione sospesa ed a corrispondere CP_1
i ratei dovuti dal 31.07.2021, per un importo da determinarsi a norma di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto a titolo di indebito, poiché in possesso di tutti i requisiti normativamente previsti per beneficiare dell'assegno sociale.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, il diritto sociale spetta ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (art. 19, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 30/2007), ai cittadini della Repubblica di San Marino, i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti, ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, ai cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo, che abbiano compiuto il 67° anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e posseggono redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge. Dal 1.01.2009 è richiesto l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno 10 anni.
2 4. È importante segnalare che tali requisiti devono sussistere al momento della domanda (ai fini della concessione della prestazione assistenziale) e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
5. Il ricorrente, alla data della richiesta della prestazione (1.05.2019) risultava essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, senonché (come si evince dal passaporto documentato dal ricorrente) in diversi anni (nel 2005, nel 2007, nel 2015, nel 2018…), ma soprattutto, dal 20.01.2020 al 30.07.2020 il ricorrente usciva dal territorio italiano, facendo venir meno il requisito dell'effettivo, abituale e continuativo soggiorno nel territorio nazionale.
6. La circolare n. 131 del 12.12.2022, emessa dall' al fine di chiarire e precisare i casi di CP_1 riconoscimento del diritto all'assegno sociale, anche in occasione dell'evoluzione giurisprudenziale, ha stabilito che: “L'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell'introdurre l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all'estero del soggetto interessato. Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. Per quanto sopra evidenziato, può quindi applicarsi, per analogia di contenuto, la norma sopra indicata, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l'assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l'assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all'interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l'ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell'arco di cinque anni, l'interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all'interruzione. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell'arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all'estero”.
7. Pertanto, stante l'assenza del ricorrente dal territorio italiano per più di sei mesi continuativi (e complessivamente per dieci mesi, considerate le assenze discontinue) nel quinquennio
3 considerato ne è discesa l'interruzione del prescritto soggiorno continuato per 10 anni, provocando la legittimità della richiesta di restituzione avanzata dall'Ente di previdenza.
8. A nulla rileva, peraltro, la deduzione del ricorrente diretta a evitare l'interruzione della continuità del periodo (anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell'arco del quinquennio) in ragione dell'emergenza nazionale sanitaria durante il periodo pandemico per COVID-19, da configurarsi come “grave e documentato motivo di salute”, poiché il ricorrente ha omesso di documentare l'eventuale problema di salute da egli subito durante il periodo in contestazione, rappresentando, al più, una situazione generica che non può giustificare la sua assenza dal territorio nazionale.
9. Per tutto quanto qui espresso, il ricorso va rigettato.
10. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente alle spese di lite.
Vibo Valentia, 11/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Eritrea, n. 9, presso lo studio legale Parte_1 dell'avv. Francesco Anello (PEC: ) che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, con gli avv.ti Gianfrancesco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della richiesta di restituzione – con la motivazione
“Sono state riscosse rate di prestazione assistenziale non spettanti in quanto è venuto meno il diritto alla prestazione a seguito del trasferimento all'estero della dimora effettiva ed abituale” – di somme indebitamente versate pari all'importo di € 18.658,77 avanzata dall'Ente previdenziale, notificatagli il 18.11.2021 e relativa al periodo dal 1.05.2019 al 31.07.2021.
1 Il ricorrente deduceva: I) di essere titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo dal 2013 con residenza ininterrotta in Italia sin dall'8.05.2000; II) di essere titolare di pensione cat. AS n. 04015176 dal 1.05.2019, stante il possesso di tutti i requisiti normativamente previsti per ottenere la prestazione;
III) di essersi allontanato per un breve periodo (dal 23.01.2020 al 28.07.2020) dall'Italia, senza oltrepassare i 6 mesi (normativamente richiesti) escludendo la revoca della prestazione, giustificando l'assenza dalla pandemia da COVID-19, considerato grave motivo sanitario, scriminante la revoca della prestazione;
IV) di non dover restituire alcunché, stante il principio espresso dalla Cassazione con Ord. del 25.06.2020, n. 12608, secondo cui sarebbe da escludere l'addebitabilità al percipiente dell'erogazione assistenziale non dovuta, stante l'affidamento del pensionato nell'irripetibilità dei trattamenti e l'assenza di dolo. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ in via principale, l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'indebito n. 04015176, disponendone l'annullamento e dichiarando di conseguenza che la parte ricorrente non sia tenuta alla restituzione dell'indebito in oggetto nei confronti dell in via gradata, fermo e incontestabile il diritto del ricorrente ad ottenere il CP_1 riconoscimento della prestazione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non ritenesse il successivo soggiorno all'estero adeguatamente motivato da ragioni di forza maggiore, che la parte ricorrente sia tenuta a restituire solo i ratei dell'assegno sociale relativi al periodo di permanenza all'estero successivo al riconoscimento del diritto alla prestazione (2019), e comunque a partire dal ventinovesimo giorno successivo al “trasferimento”, avvenuto in data 23.01.2020, e fino al rientro in Italia avvenuto in data 30.07.2020; in ogni caso, il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della prestazione, indebitamente non corrisposta dal 31.07.2021, e per l'effetto condannare l a ripristinare la prestazione sospesa ed a corrispondere CP_1
i ratei dovuti dal 31.07.2021, per un importo da determinarsi a norma di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto a titolo di indebito, poiché in possesso di tutti i requisiti normativamente previsti per beneficiare dell'assegno sociale.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, il diritto sociale spetta ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (art. 19, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 30/2007), ai cittadini della Repubblica di San Marino, i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti, ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, ai cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo, che abbiano compiuto il 67° anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e posseggono redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge. Dal 1.01.2009 è richiesto l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno 10 anni.
2 4. È importante segnalare che tali requisiti devono sussistere al momento della domanda (ai fini della concessione della prestazione assistenziale) e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
5. Il ricorrente, alla data della richiesta della prestazione (1.05.2019) risultava essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, senonché (come si evince dal passaporto documentato dal ricorrente) in diversi anni (nel 2005, nel 2007, nel 2015, nel 2018…), ma soprattutto, dal 20.01.2020 al 30.07.2020 il ricorrente usciva dal territorio italiano, facendo venir meno il requisito dell'effettivo, abituale e continuativo soggiorno nel territorio nazionale.
6. La circolare n. 131 del 12.12.2022, emessa dall' al fine di chiarire e precisare i casi di CP_1 riconoscimento del diritto all'assegno sociale, anche in occasione dell'evoluzione giurisprudenziale, ha stabilito che: “L'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell'introdurre l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all'estero del soggetto interessato. Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. Per quanto sopra evidenziato, può quindi applicarsi, per analogia di contenuto, la norma sopra indicata, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l'assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l'assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all'interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l'ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell'arco di cinque anni, l'interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all'interruzione. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell'arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all'estero”.
7. Pertanto, stante l'assenza del ricorrente dal territorio italiano per più di sei mesi continuativi (e complessivamente per dieci mesi, considerate le assenze discontinue) nel quinquennio
3 considerato ne è discesa l'interruzione del prescritto soggiorno continuato per 10 anni, provocando la legittimità della richiesta di restituzione avanzata dall'Ente di previdenza.
8. A nulla rileva, peraltro, la deduzione del ricorrente diretta a evitare l'interruzione della continuità del periodo (anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell'arco del quinquennio) in ragione dell'emergenza nazionale sanitaria durante il periodo pandemico per COVID-19, da configurarsi come “grave e documentato motivo di salute”, poiché il ricorrente ha omesso di documentare l'eventuale problema di salute da egli subito durante il periodo in contestazione, rappresentando, al più, una situazione generica che non può giustificare la sua assenza dal territorio nazionale.
9. Per tutto quanto qui espresso, il ricorso va rigettato.
10. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente alle spese di lite.
Vibo Valentia, 11/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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