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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2259/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Argenta (FE), frazione Boccaleone, Via Mantellina n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara
Gualandi del Foro di Ferrara (C.F. – pec: C.F._2
, fax 0532/800579), presso lo studio della quale in Argenta Email_1
(FE), Via Matteotti n. 31/1, è elettivamente domiciliata come da mandato apposto su separato foglio allegato alla busta telematica, con dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. b), n. 2 l. 28/12/2005, n. 263, di potere ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax 0532 800579 e/o il seguente indirizzo
PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, nato in [...] il 28 gennaio Controparte_1
1987 (C.F. ) C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Le conclusioni di parte ricorrente: “- Disporre l'affidamento super-esclusivo di entrambi i figli minori e alla madre , unitamente alla quale Persona_1 Persona_2 Parte_1 risiederanno presso l'abitazione sita in Argenta (FE), frazione Boccaleone, via Mantellina, n. 13; in subordine, disporre l'affidamento esclusivo con potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, con residenza presso la madre in Argenta, frazione Boccaleone, via Mantellina, n. 13; - disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i bambini, allorquando si riterrà opportuno e lo stesso mostri un minimo di interesse, nei giorni e orari da concordare con la madre (ipoteticamente, un giorno alla settimana;
nel fine settimana, a settimane alterne, allorquando il padre avrà fissa dimora, dal sabato mattina alla domenica sera con possibilità di pernottamento presso il padre); - dichiarare tenuto e quindi porre a carico del SI. l'obbligo di versare a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento dei figli minori la somma mensile non inferiore ad euro 400,00 (rectius €
200,00 cadauno figlio) e/o quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o congrua, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
il tutto oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie di seguito meglio indicate nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Ferrara;
Spese che non necessitano di accordo preventivo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola;
- spese parascolastiche: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e se non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
- spese mediche sanitarie: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: - spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori
e di altri familiari;
viaggi di istruzioni in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- spese medico-sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio ai figli in assenza di problematiche
pagina 2 di 7 psico/fisiche diagnosticate;
- spese ludiche, sportive, artistiche: vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione
l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. - disporre che
l'eventuale percezione di assegni unici, ove ne ricorrano i presupposti, spetti per intero alla SI.ra
. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di cui al presente procedimento Parte_1 come da parametri forensi”.
Il P.M. al quale il procedimento è stato comunicato non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 25 novembre 2024, Parte_1
domandava l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli e nati rispettivamente il 4 aprile Per_1 Per_2
2014 e il 25 novembre 2017 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra le parti (iniziata nell'anno 2012 e terminata il 26 agosto 2024), in ragione della assenza del padre dalla vita dei minori.
Lamentava sul punto la ricorrente che l'ex compagno, dopo aver scontato per svariati anni una pena detentiva presso la Casa circondariale di Ferrara, il 26 agosto 2024 aveva abbandonato l'abitazione familiare di Argenta, senza farvi più ritorno e senza dare notizie di sé, cessando di intrattenere rapporti con i bambini, che da allora non aveva più visto né sentito, se non in un paio di occasioni e per pochi istanti. Evidenziava che il padre, dall'agosto 2024, era rimasto assente anche dal punto di vista materiale, essendosi limitato a versare alla ricorrente solo € 300,00 in data 13 ottobre 2024, lasciando i soldi all'interno della buchetta della posta di casa, e altri € 300,00 in data 25 novembre 2024 a mezzo bonifico bancario. Aggiungeva di essersi adoperata in ogni modo per far sì che il padre si rendesse disponibile a frequentare i figli, ma che ogni tentativo aveva avuto esito infausto, con dispiacere per i bambini che puntualmente speravano di vedere il padre, il quale tuttavia altrettanto puntualmente disattendeva le loro aspettative.
Concludeva, pertanto, per l'affido super esclusivo dei minori, con regolamentazione degli incontri fra il padre ed i figli in giorni e orari da concordare con la madre (ipoteticamente, un giorno alla settimana;
nel fine settimana, a settimane alterne, allorquando il padre avrà fissa dimora, dal sabato mattina alla pagina 3 di 7 domenica sera con possibilità di pernottamento presso il padre), e contributo paterno al mantenimento della prole di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito e, malgrado la regolarità della Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo, non è neppure comparso innanzi al giudice relatore all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, dichiarata la contumacia del resistente, già sentita personalmente la ricorrente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, è che
[...]
ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando scientemente e Controparte_1
volontariamente al proprio ruolo di padre;
egli, infatti, si è reso irreperibile e continua ad essere assente dalla vita dei minori, che non vede e non frequenta da più dall'agosto dello scorso anno;
egli ha così gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di e Per_1 Per_2
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
L'assenza del resistente determina una oggettiva difficoltà per la ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa ai minori.
L'affidamento condiviso si sta, quindi, rivelando concretamente pregiudizievole per i minori, entrambi in età scolare e quindi particolarmente bisognosi di cura e sostegno nel relativo percorso di crescita, educazione ed istruzione.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita della prole, la mancanza di continuità nell'erogazione di un contributo di mantenimento, nonché la sua irreperibilità di fatto, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
pagina 4 di 7 Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso la prole giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione, né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla regolamentazione degli incontri col padre, poiché la madre ha mostrato di favorire in ogni modo il ripristino del rapporto dei minori con la figura paterna, senza mai mostrarsi oppositiva, può trovare accoglimento quanto domandato in ricorso sul punto, trattandosi di regolamentazione che rispetta a pieno il diritto dei minori alla bi-genitorialità, impregiudicato il loro interesse a ripristinare gradualmente la relazione col padre;
quindi il resistente potrà vedere e tenere con sé i bambini, allorquando lo stesso mostrerà un minimo di interesse, in giorni ed orari da concordare con la madre, tendenzialmente un giorno alla settimana e nel fine settimana, a settimane alterne, allorquando il padre avrà fissa dimora, dal sabato mattina alla domenica sera con possibilità di pernottamento presso il padre se voluto dai minori.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età dei minori che oggi hanno 11 e 6 anni, quindi delle relative esigenze;
b) dei tempi esclusivi di permanenza dei minori presso la madre, stante la attuale totale assenza di rapporto con il padre, dunque della valenza economica dei compiti di cura ed pagina 5 di 7 accudimento del genitore collocatario;
c) della circostanza per cui da anni ormai la madre sta provvedendo da solo al mantenimento dei figli;
d) della situazione reddituale della ricorrente che lavora alle dipendenze della (società di cui la stessa detiene il 25% delle quote Controparte_2
sociali; cfr. doc.ti 12, 13, 14 e 15), e del resistente che lavorava in precedenza per la Euroscavi s.r.l. di
LC ET e figli (cfr. doc. 16), mentre attualmente è in forze lavorative alle dipendenze della società Dalsiro Serramenti, corrente in Argenta (FE), via W. Tobagi, n. 14; d) della circostanza per cui per effetto del regime di affidamento super esclusivo alla madre, la stessa avrà diritto di percepire integralmente l'assegno unico universale Inps ai sensi dell'art. 6, 4° comma, d.lgs. 230/2021, si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto corrisposto eventualmente dal medesimo nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 400,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4)
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della pagina 6 di 7 delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) Affida i minori (nato a [...] il [...]) e Persona_3 Persona_2
(nata a [...] -RA- il 25 novembre 2017) in via esclusiva alla madre Parte_1 disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2259/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Argenta (FE), frazione Boccaleone, Via Mantellina n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara
Gualandi del Foro di Ferrara (C.F. – pec: C.F._2
, fax 0532/800579), presso lo studio della quale in Argenta Email_1
(FE), Via Matteotti n. 31/1, è elettivamente domiciliata come da mandato apposto su separato foglio allegato alla busta telematica, con dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. b), n. 2 l. 28/12/2005, n. 263, di potere ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax 0532 800579 e/o il seguente indirizzo
PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, nato in [...] il 28 gennaio Controparte_1
1987 (C.F. ) C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Le conclusioni di parte ricorrente: “- Disporre l'affidamento super-esclusivo di entrambi i figli minori e alla madre , unitamente alla quale Persona_1 Persona_2 Parte_1 risiederanno presso l'abitazione sita in Argenta (FE), frazione Boccaleone, via Mantellina, n. 13; in subordine, disporre l'affidamento esclusivo con potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, con residenza presso la madre in Argenta, frazione Boccaleone, via Mantellina, n. 13; - disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i bambini, allorquando si riterrà opportuno e lo stesso mostri un minimo di interesse, nei giorni e orari da concordare con la madre (ipoteticamente, un giorno alla settimana;
nel fine settimana, a settimane alterne, allorquando il padre avrà fissa dimora, dal sabato mattina alla domenica sera con possibilità di pernottamento presso il padre); - dichiarare tenuto e quindi porre a carico del SI. l'obbligo di versare a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento dei figli minori la somma mensile non inferiore ad euro 400,00 (rectius €
200,00 cadauno figlio) e/o quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o congrua, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
il tutto oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie di seguito meglio indicate nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Ferrara;
Spese che non necessitano di accordo preventivo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola;
- spese parascolastiche: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e se non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
- spese mediche sanitarie: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: - spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori
e di altri familiari;
viaggi di istruzioni in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- spese medico-sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio ai figli in assenza di problematiche
pagina 2 di 7 psico/fisiche diagnosticate;
- spese ludiche, sportive, artistiche: vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione
l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. - disporre che
l'eventuale percezione di assegni unici, ove ne ricorrano i presupposti, spetti per intero alla SI.ra
. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di cui al presente procedimento Parte_1 come da parametri forensi”.
Il P.M. al quale il procedimento è stato comunicato non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 25 novembre 2024, Parte_1
domandava l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli e nati rispettivamente il 4 aprile Per_1 Per_2
2014 e il 25 novembre 2017 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra le parti (iniziata nell'anno 2012 e terminata il 26 agosto 2024), in ragione della assenza del padre dalla vita dei minori.
Lamentava sul punto la ricorrente che l'ex compagno, dopo aver scontato per svariati anni una pena detentiva presso la Casa circondariale di Ferrara, il 26 agosto 2024 aveva abbandonato l'abitazione familiare di Argenta, senza farvi più ritorno e senza dare notizie di sé, cessando di intrattenere rapporti con i bambini, che da allora non aveva più visto né sentito, se non in un paio di occasioni e per pochi istanti. Evidenziava che il padre, dall'agosto 2024, era rimasto assente anche dal punto di vista materiale, essendosi limitato a versare alla ricorrente solo € 300,00 in data 13 ottobre 2024, lasciando i soldi all'interno della buchetta della posta di casa, e altri € 300,00 in data 25 novembre 2024 a mezzo bonifico bancario. Aggiungeva di essersi adoperata in ogni modo per far sì che il padre si rendesse disponibile a frequentare i figli, ma che ogni tentativo aveva avuto esito infausto, con dispiacere per i bambini che puntualmente speravano di vedere il padre, il quale tuttavia altrettanto puntualmente disattendeva le loro aspettative.
Concludeva, pertanto, per l'affido super esclusivo dei minori, con regolamentazione degli incontri fra il padre ed i figli in giorni e orari da concordare con la madre (ipoteticamente, un giorno alla settimana;
nel fine settimana, a settimane alterne, allorquando il padre avrà fissa dimora, dal sabato mattina alla pagina 3 di 7 domenica sera con possibilità di pernottamento presso il padre), e contributo paterno al mantenimento della prole di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito e, malgrado la regolarità della Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo, non è neppure comparso innanzi al giudice relatore all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, dichiarata la contumacia del resistente, già sentita personalmente la ricorrente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, è che
[...]
ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando scientemente e Controparte_1
volontariamente al proprio ruolo di padre;
egli, infatti, si è reso irreperibile e continua ad essere assente dalla vita dei minori, che non vede e non frequenta da più dall'agosto dello scorso anno;
egli ha così gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di e Per_1 Per_2
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
L'assenza del resistente determina una oggettiva difficoltà per la ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa ai minori.
L'affidamento condiviso si sta, quindi, rivelando concretamente pregiudizievole per i minori, entrambi in età scolare e quindi particolarmente bisognosi di cura e sostegno nel relativo percorso di crescita, educazione ed istruzione.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita della prole, la mancanza di continuità nell'erogazione di un contributo di mantenimento, nonché la sua irreperibilità di fatto, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
pagina 4 di 7 Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso la prole giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione, né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla regolamentazione degli incontri col padre, poiché la madre ha mostrato di favorire in ogni modo il ripristino del rapporto dei minori con la figura paterna, senza mai mostrarsi oppositiva, può trovare accoglimento quanto domandato in ricorso sul punto, trattandosi di regolamentazione che rispetta a pieno il diritto dei minori alla bi-genitorialità, impregiudicato il loro interesse a ripristinare gradualmente la relazione col padre;
quindi il resistente potrà vedere e tenere con sé i bambini, allorquando lo stesso mostrerà un minimo di interesse, in giorni ed orari da concordare con la madre, tendenzialmente un giorno alla settimana e nel fine settimana, a settimane alterne, allorquando il padre avrà fissa dimora, dal sabato mattina alla domenica sera con possibilità di pernottamento presso il padre se voluto dai minori.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età dei minori che oggi hanno 11 e 6 anni, quindi delle relative esigenze;
b) dei tempi esclusivi di permanenza dei minori presso la madre, stante la attuale totale assenza di rapporto con il padre, dunque della valenza economica dei compiti di cura ed pagina 5 di 7 accudimento del genitore collocatario;
c) della circostanza per cui da anni ormai la madre sta provvedendo da solo al mantenimento dei figli;
d) della situazione reddituale della ricorrente che lavora alle dipendenze della (società di cui la stessa detiene il 25% delle quote Controparte_2
sociali; cfr. doc.ti 12, 13, 14 e 15), e del resistente che lavorava in precedenza per la Euroscavi s.r.l. di
LC ET e figli (cfr. doc. 16), mentre attualmente è in forze lavorative alle dipendenze della società Dalsiro Serramenti, corrente in Argenta (FE), via W. Tobagi, n. 14; d) della circostanza per cui per effetto del regime di affidamento super esclusivo alla madre, la stessa avrà diritto di percepire integralmente l'assegno unico universale Inps ai sensi dell'art. 6, 4° comma, d.lgs. 230/2021, si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto corrisposto eventualmente dal medesimo nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 400,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4)
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
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Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della pagina 6 di 7 delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) Affida i minori (nato a [...] il [...]) e Persona_3 Persona_2
(nata a [...] -RA- il 25 novembre 2017) in via esclusiva alla madre Parte_1 disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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