Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 3296
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e illogicità della motivazione

    Il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto è in parte non consentito (illogicità della motivazione) e in parte manifestamente infondato. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello in sede di impugnazione sulla ammissione al controllo giudiziario è ammissibile solo per violazione di legge. La Corte di appello ha correttamente applicato i principi in materia, escludendo l'applicabilità della misura del controllo giudiziario in mancanza del presupposto della 'occasionale agevolazione', con conseguente esonero dall'onere motivazionale in punto di bonificabilità. L'identità tra la ditta precedente e quella nuova è significativa del pericolo concreto e attuale di stabile condizionamento mafioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 3296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3296
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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