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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2578/2020
tra rappr. e dif. dall' avv. Nicola Filardo, giusta procura in Parte_1 atti ricorrente e
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
resistente-contumace
Oggetto: licenziamento
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di essere stato alle dipendenze della parte convenuta dal 5.06.2017 al
05.08.2011 con le mansioni di macellatore referente caposquadra IV livello, assegnato presso la sede di Rossano;
b) di avere sempre rispettato le regole aziendali e di non aver mai ricevuto sanzioni disciplinari o richiami;
c) di essersi ammalato e conseguentemente licenziato oralmente in data
6.11.2017;
d) di aver impugnato tempestivamente il licenziamento;
e) che a seguito dell'impugnazione il licenziamento veniva annullato, ma che alcuna comunicazione gli veniva fornita;
f) che la resistente comminava nuovo licenziamento a mezzo missiva datata
2.12.2017, confermando la volontà di licenziare il ricorrente con decorrenza dalla data della missiva;
g) che impugnava tempestivamente anche detto licenziamento e che alcun riscontro veniva fornito dalla resistente.
Chiedeva, dunque, preliminarmente la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato e la condanna alla reintegra oltre al pagamento di tutte le indennità previste, oltre al risarcimento del danno subito, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Non si costituiva in giudizio la parte convenuta che rimaneva contumace.
La causa veniva incardinata innanzi all'attuale istruttore solo in data 11.6.2025 ed all'esito del deposito delle note di trattazione scritta viene decisa.
*****
Preliminarmente, deve evidenziarsi che il ricorso deve considerarsi tempestivo, nonostante la documentata presentazione di originario ricorso con le forme del cd
“rito fornero”, dichiarato inammissibile dal Tribunale adito.
Sul punto, basti considerare che la tempestiva proposizione dell'impugnativa del licenziamento con le forme dell'art. 1, co. 48, l. 92/2012 impedisce definitivamente la decadenza di cui all'art. 6, co. 2, l. n. 604/1966, anche qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile per errore sul rito.
Pertanto, va chiarito che l'odierno giudizio deve ritenersi tempestivamente presentato.
Nel merito, rileva preliminarmente il Tribunale come l'esame della domanda relativa allo scioglimento del rapporto debba trarre le mosse dall'accertamento della natura del licenziamento intimato ai danni della parte ricorrente. Appare opportuno ricordare, infatti, che oggetto dell'impugnazione è il licenziamento intimato con nota del 2.12.2017 o, in subordine, quello verbale, intimato in data
6.11.2012.
Rileva, allora, il Tribunale come il licenziamento è l'atto con il quale il datore di lavoro esercita il potere di attribuire rilevanza a fatti - giusta causa o giustificato motivo - considerati dalla legge quali fatti estintivi del rapporto di lavoro.
Oggetto del processo non è mai l'atto del licenziamento in sé, neanche ove si contesti solo la legittimità formale, procedimentale dell'atto stesso, ma sempre e solo le situazioni soggettive inerenti al rapporto che il datore di lavoro assume estinte a seguito dell'esercizio del potere di licenziare. L'azione di impugnativa del licenziamento, quindi, altro non è se non una vera e propria azione di adempimento e/o di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 o 1453 c.c. indirizzata nei confronti del datore di lavoro.
I fatti costitutivi - necessari e sufficienti a reggere gli effetti giuridici che il lavoratore mira a conseguire attraverso la cd. impugnativa di licenziamento - sono la pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua interruzione a seguito di un atto di licenziamento.
I fatti impeditivi degli effetti giuridici che il lavoratore attore mira a conseguire sono la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, dichiarati e manifestati nel rispetto delle forme, anche procedimentali, previste dagli artt. 2 L. 604/66 e 7 L.
300/70.
Nella specie, essendo rimasta dimostrata sia la sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro sia l'intervenuto atto risolutivo del citato rapporto, ed essendo invece controversa la legittimità formale del procedimento disciplinare, l'attenzione del giudicante deve focalizzarsi appunto sul rispetto o meno, da parte della resistente, dei vincoli di forma imposti dalla normativa di settore.
Rileva, a questo punto, il giudicante come il licenziamento ritenuto orale dal ricorrente
(6.11.2017) non possa ritenersi nullo, poiché, come si evince dalla documentazione agli atti del giudizio, esso è stato annullato a seguito della contestazione inviata dal ricorrente in data 10.11.2017.
A questo punto deve analizzarsi il successivo licenziamento, comminato con missiva datata 2.12.2017, con la quale la resistente ha inteso “…procedere al suo licenziamento, infatti la cosa certa è che Lei non è stato rivenuto presso la propria abitazione al momento delle visite fiscali, e peraltro, essendo stato giudicato idoneo al lavoro, avrebbe dovuto far rientro il giorno 3 novembre e così non è stato. Di conseguenza si conferma il licenziamento alla data della presente e che sulla prossima busta paga le sarà corrisposto quanto dovuto”.
Rileva allora il Giudice come dalla documentazione in atti il licenziamento risulta comminato in data 7.12.2017, così come confermato dalla richiamata lettera di licenziamento datata 2.12.2017.
In sostanza, a parere dello scrivente è pacifico che la società convenuta abbia voluto intimare un nuovo licenziamento con effetto ex nunc, atto valido ed efficace.
Osserva sul punto il Tribunale come dal tenore dell'atto del 2.12.2017 non possa che ricavarsi che la volontà della società sia stata quella di intimare un nuovo licenziamento, pur basandosi sulle medesime contestazioni già oralmente comunicate precedentemente.
Tale interpretazione si impone per il tenore letterale della nota che, come detto, esprime testualmente la volontà di conferma(re) il licenziamento alla data della presente.
In conclusione, l'apposizione del nuovo termine di decorrenza del licenziamento costituisce indice sintomatico della volontà “nuova” di licenziare il ricorrente.
Chiarito ciò in ordine alla legittimità della comunicazione del licenziamento sotto il profilo dell'asserita oralità, deve evidenziarsi che il licenziamento deve essere definito come licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Da un punto di vista sostanziale, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e quello per giusta causa sono accomunati dalla motivazione disciplinare della loro irrogazione.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è dunque un licenziamento disciplinare che si differenzia dal licenziamento per giusta causa anzitutto per la modalità di irrogazione dello stesso. Infatti, la giusta causa comporta che il datore di lavoro possa licenziare il proprio dipendente senza preavviso alcuno, mentre per poter correttamente procedere con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è necessario che questi sia raggiunto da formale avvertimento.
L'art. 3 della L. 604/1966 individua la definizione del giustificato motivo soggettivo in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Deve, pertanto, trattarsi di un comportamento non talmente grave da giustificare il recesso ad nutum da parte del datore di lavoro ma, comunque, sufficientemente grave da aver minato la fiducia che questi aveva riposto nella persona del lavoratore.
Orbene, come è noto, l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Ma a riguardo alcuna prova è stata addotta dalla resistente, che è rimasta contumace nel presente giudizio.
Non può non rilevarsi, pertanto, che il licenziamento comminato, pur essendo provata l'assenza del ricorrente alla visita medica di controllo, non risulta pienamente giustificato, atteso che il ricorrente ha espressamente evidenziato di essersi reso disponibile a prestare la propria attività lavorativa a seguito della visita;
disponibilità dimostrata anche successivamente al momento del “primo” licenziamento del
6.11.2017 (cfr note in atti parte ricorrente).
In definitiva, rileva il giudice come non sussista dubbio alcuno sul fatto che il licenziamento intimato all'attuale ricorrente debba ritenersi illegittimo.
Deve rilevarsi anche l'inapplicabilità dell'art. 18 statuto lav. per assenza di qualsivoglia allegazione sul punto da parte attorea del requisito dimensionale. E' vero infatti che la prova del requisito dimensionale deve essere fornita dalla parte resistente, ma parte ricorrente avrebbe quantomeno dovuto allegare la presenza alle dipendenze della convenuta di almeno quindici dipendenti. Peraltro, in sede di prima udienza lo stesso ricorrente ha ammesso che l'azienda contava un numero di dipendenti inferiore a 15 unità.
Deve pertanto trovare applicazione nel caso di specie la tutela indennitaria di cui all'art
3 Dlgs 23/2015 che espressamente prevede: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità., letto in combinato disposto con il successivo art 9, che invece prevede: “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”
In ragione di ciò, reputa il Tribunale che deve essere dichiarato estinto il rapporto di lavoro dalla data del 7.12.2017 e la resistente deve essere condannata al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerata l'anzianità di servizio e le non chiarire dinamiche dell'assenza alla visita di controllo disciplinare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento;
b) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
d) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Filardo, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone