Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 204/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Pt_1 P.IVA_1
ZANE GIUSEPPE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to STORACE ISIDE, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 23 gennaio 2025
Il Sig. ha agito avanti al Tribunale di Genova chiedendo CP_1
la condanna di alla corresponsione dell'indennità di Pt_1
inabilità temporanea sino al 1° febbraio 2021 (o altra data meglio vista) e dell'indennizzo capitalizzato per postumi permanenti pari al 15% di inabilità, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 17.12.2019, avvenuto presso il Porto di Genova, ove lavorava come operaio addetto alla guida di mezzi di sollevamento alle dipendenze della società Terminal Rinfuse.
Riguardo alla dinamica dell'infortunio, ha dedotto che quel giorno, durante il proprio turno di lavoro presso il Terminal
Rinfuse di cui era dipendente, mentre stava manovrando la pala meccanica nel c.d. “carbonile”, con la benna della ruspa urtò violentemente un vecchio binario nascosto sotto il carbone che provocò l'improvviso blocco del mezzo.
Il ricorrente subì quindi un violento contraccolpo con immediato e forte dolore al distretto cervicale, a seguito del quale venne trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale
Villa Scassi di Genova Sampierdarena, ove - a seguito di esami
RX - gli venne riscontrato un “trauma distrattivo cervicale accidentale” alle vertebre C5-C6 (doc.2).
A seguito della trasmissione, in data 18.12.2019, del certificato medico di infortunio lavorativo da parte della struttura ospedaliera all' , quest'ultimo assunse in cura l'assicurato e Pt_1
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ne determinò l'inabilità temporanea al lavoro fino al 2.5.2020.
(docc. 3 e 4).
Il ricorrente ha dedotto che la situazione non si risolse a tale data, in quanto le conseguenze dell'infortunio si erano inserite in un preesistente quadro patologico di origine degenerativa, anch'esso attribuibile all'attività lavorativa svolta per oltre 25 anni e, segnatamente, alla prolungata e frequente esposizione dello stesso a vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Pertanto, dopo un tentativo di terapia conservativa con cicli di ozonoterapia, il sig. in data 27.8.2020, venne sottoposto CP_1
ad intervento di “microdecompressione e artrodesi strumentata in
C5-C6 per via anterolaterale destra” (doc. 6).
L'infortunato chiese quindi all di riaprire l'infortunio per Pt_1
recidiva, ma l'Istituto, con provvedimento del 20.11.2020, ritenne che il successivo periodo di invalidità dovesse considerarsi come malattia comune di competenza dell'INPS e respinse la domanda di riconoscimento dei postumi derivanti dall'infortunio in questione.
Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, il Sig. ha CP_1
chiesto quindi, previa ammissione di CTU, di riconoscere il prolungo della indennità temporanea indennizzabile dall' Pt_1
sino al 1° febbraio 2021 (data in cui riprese a lavorare) e il riconoscimento dei postumi permanenti.
L' si è difeso sostenendo che la discopatia con ernia Pt_1
discale per la quale fu operato per discectomia ed artrodesi C5-
C6 era di natura degenerativa preesistente, soltanto slatentizzata
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ma non causata dall'infortunio. Ha altresì evidenziato che lo stesso ricorrente aveva riconosciuto una preesistente malattia degenerativa cervicale, seppur da mettere in relazione con la tipologia di lavoro svolta;
tuttavia un simile accertamento doveva ritenersi precluso in questa sede, in assenza di una richiesta di indennizzo della malattia professionale (e della relativa istruttoria amministrativa); del tutto legittimamente quindi l' aveva CP_2
valutato e riconosciuto soltanto l'inabilità temporanea strettamente collegata all'infortunio sino al 2 maggio 2020 (137 gg.). In particolare, come evidenziato dalla commissione medica, la RMN del 21/01/2020 aveva rilevato esclusivamente un quadro degenerativo pregresso (discoartrosi C5- C6) in assenza di reliquati o segni di recente trauma;
così come la certificazione conseguente alla visita neurochirurgica del 12/02/2020 aveva fatto riferimento ad una sintomatologia cervicale cronica preesistente dovuta alla discopatia erniaria C5-C6 ed alla discoartrosi.
Il Tribunale, disposta CTU medico legale per accertare quali siano state le conseguenze invalidanti derivanti dall'infortunio per cui è causa, aderendo alle conclusioni cui è giunto il perito nominato, ha condannato l' a corrispondere al sig. Pt_1 CP_1
l'indennità per l'inabilità temporanea per un periodo di 315 giorni, dedotti gli importi già percepiti relativi alle giornate già riconosciute, nonché l'indennizzo in capitale previsto per una percentuale di danno del 12%, dal giorno della domanda, oltre gli accessori di legge.
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Le spese sono state regolate in applicazione della soccombenza.
L' appella la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ribadisce l'insussistenza del nesso causale tra l'evento infortunistico, di lieve entità, e le patologie a carico del rachide cervicale che hanno reso necessario l'intervento chirurgico di microdecompressione e artrodesi strumentata;
patologie preesistenti e di natura degenerativa che il
CTU non aveva valutato o comunque minimizzato. Ribadisce che il trauma subito dall'infortunato fu un modesto contraccolpo, come descritto nella cartella clinica al PS, ove la prognosi era stata indicata appena tre giorni. Inoltre il decorso clinico, anziché essere caratterizzato da una fase sintomatica acuta più rilevante, aveva inizialmente presentato una sintomatologia assai modesta, per poi aggravarsi nel corso del tempo;
Ciò deponeva – ad avviso dell'appellante - per l'evoluzione di una patologia cronica, mentre, se si fosse verificata una espulsione erniaria acuta, anche la sintomatologia radicolare associata sarebbe verosimilmente subito insorta con un dolore più acuto, che nel caso in esame non si era verificato, dato che – altrimenti – l'infortunato sarebbe stato sottoposto ad una decompressione chirurgica urgente.
Anche la diagnosi di dimissione operatoria aveva riportato una
“mielopatia da discartrosi C5-C6 in trauma distorsivo”, ponendo in rilievo la natura degenerativa della patologia
(discartrosi), mentre l'evento traumatico era indicato come mera condizione coesistente (“in trauma… ” ovvero in presenza di ), senza una attribuzione clinica di ruolo causale o concausale.
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Con il secondo motivo, in via subordinata, l' appella la Pt_1
sentenza nella parte in cui ha condannato l' all'erogazione Pt_1
della relativa indennità senza tener conto del fatto – pacifico in causa - che il datore di lavoro, ex art. 70 del T.U., aveva anticipato le prestazioni assistenziali con l'ordinaria retribuzione.
Di tale percepito, pur riconosciuto in motivazione, il giudice non aveva tenuto conto in dispositivo, in cui l' è stato Pt_1
condannato a “corrispondere al sig. Controparte_1
l'indennità per l'inabilità temporanea per un periodo di 315 giorni, dedotti gli importi già percepiti relativi alle giornate già riconosciute”.
Chiede quindi la reiezione del ricorso del sig. CP_1
L'appellato resiste la conferma della sentenza ed evidenziando, per quanto riguarda il secondo motivo di appello, di aver comunque interesse all'accertamento della durata dell'inabilità temporanea, come riconosciuta dal CTU, pur ammettendo di non aver diritto ad alcuna erogazione dall' a tale titolo, avendo Pt_1
percepito la retribuzione piena per tutto il periodo di assenza dal lavoro.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 28/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello riguarda, come sopra evidenziato, la decisione del giudice di far proprie le seguenti conclusioni cui è pervenuto il CTU: “In conseguenza dell'infortunio sul lavoro
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subito in data 17/12/2019 il Sig. riportò un Controparte_1
trauma succussivo cervicale a cui conseguì una discopatia con ernia discale e compressione midollare;
fu operato per discectomia ed artrodesi C5-C6. E' possibile riconoscere un periodo di Inabilità Temporanea perdurata sino all'intervento chirurgico (dal 17/12/2019, data dell'infortunio, al 28/08/2020, data della dimissione) e quindi per un periodo di tempo che doveva essere dedicato alla convalescenza ed alla riabilitazione, che possiamo quantificare in ulteriori 60 giorni.
Complessivamente: 315 giorni. Residuano postumi permanenti quantificabili con il 12% della totale validità, secondo le tabelle
2000 (Danno Biologico).” Pt_1
In estrema sintesi le critiche dell'appellante riguardano:
- La inefficacia lesiva del lieve trauma subito dall'infortunato, non paragonabile ad un colpo di frusta quale quello normalmente subito a seguito di un urto automobilistico, stante la modesta velocità del mezzo condotto;
lievità del trauma che si poteva ricavare dai pochi giorni di prognosi (3 giorni) indicati nella cartella medica del Pronto Soccorso ove il sig. venne CP_1
trasportato a seguito dell'incidente;
- la preesistenza della patologia cervicale degenerativa – riconosciuta dallo stesso ricorrente – che doveva ritenersi l'unica causa del peggioramento della sintomatologia successivo al periodo riconosciuto da;
Pt_1
sintomatologia solo slatentizzata dall'urto che rese
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necessaria la sottoposizione dell'assicurato all'intervento chirurgico.
Entrambe queste critiche, già sollevate dal CTP dell'Istituto in sede di operazioni peritali, sono state oggetto di repliche da parte del CTU che correttamente il primo giudice ha ritenuto di condividere.
Anzitutto il CTU Dott. dopo aver ripercorso la vicenda Per_1
infortunistica occorsa al sig. , ha ritenuto che l'urto non CP_1
fu affatto lieve, come sostenuto dall' , dovendosi Pt_1
paragonare i traumi da scontri frontali a quelli derivanti da tergo
(tamponamento). Ha poi evidenziato che nel caso in esame vi fu una brusca variazione di velocità che enfatizzò il contraccolpo, che fu quindi particolarmente rilevante, tenuto altresì conto della limitata capacità del mezzo di assorbire l'energia cinetica derivante dall'urto tramite la deformazione della carrozzeria.
Non rileva dunque – ad avviso della Corte – il fatto che al pronto soccorso la prognosi venne limitata a soli tre giorni, anche per il fatto che lo stesso Istituto, prendendo in carico l'infortunato per le cure del caso, gli aveva riconosciuto una invalidità ben superiore a tre giorni (dal 17.12.2019 al 3.05.2020).
Anche la seconda critica relativa alla preesistenza della patologia cervicale - a prescindere dalla questione della riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta, che non può essere accertata in questo giudizio e che, comunque, non è stata provata dall'odierno appellato – è stata oggetto di esaurienti repliche da parte del CTU. Dalla documentazione sanitaria visionata, il dott.
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ha ritenuto che “Si tratta di un rachide cervicale con Per_1
modestissime preesistenze artrosiche (cenni osteofitosicimarginosomatici posteriori C4-C5 e C5-C6) che, oltre al disco erniato, non presenta nessun segno di discopatia cervicale;
coesisteva una discopatia dorsale”.
Il CTU ha dunque escluso che il trauma fosse insorto in una colonna cervicale con importanti preesistenze, anche perché non erano presenti discopatie in altre sedi del tratto cervicale della colonna ed erano presenti soltanto modesti segni di alterazioni artrosiche, peraltro compatibili con l'età e tali da giustificare le lievi cervicoalgie preesistenti riferite dal paziente.
Vanno quindi condivise le conclusioni del CTU il quale ha accertato che, a seguito dell'infortunio, “il Sig ha CP_1
riportato un trauma succussivo della colonna cervicale, cui conseguì una ernia discale che cagionò, per fenomeni compressivi, una lesione midollare. Dopo un tentativo conservativo, fu sottoposto ad intervento di discectomia e stabilizzazione mediante artrodesi C5-C6 ed attualmente residuano, dal punto di vista neurologico, soltanto parestesie alle mani e non sono riferiti deficit di forza o della sensibilità; è presente una sintomatologia algolimitativa del rachide cervicale
e sono descritte limitazioni delle attività della vita quotidiana
(non gli è più consentita la corsa, l'uso della motocicletta, la palestra ed ogni attività che comporti la movimentazione di carichi e sobbalzi) compatibili con il quadro clinico. Dal punto di vista lavorativo, ha dovuto cambiare mansioni ed è ora
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addetto al controllo dei gates, attività per lui molto meno gratificante rispetto alla guida dei mezzi a cui era in precedenza adibito.(…)
Non è poi condivisibile quanto sostenuto da nel ricorso in Pt_1
appello, ove si legge che “il decorso clinico, anziché essere caratterizzato da una fase sintomatica acuta più rilevante, aveva inizialmente presentato una sintomatologia assai modesta, per poi aggravarsi nel corso del tempo” e che ciò deponeva “per una evoluzione di patologia cronica, mentre, se si fosse verificata una espulsione erniaria acuta, anche la sintomatologia radicolare associata sarebbe verosimilmente subito insorta con un dolore più acuto, che nel caso in esame non si era verificato, dato che – altrimenti – l'infortunato sarebbe stato sottoposto ad una decompressione chirurgica urgente”
A parte il fatto che il Sig. ha dedotto in ricorso di aver CP_1
avvertito un dolore acuto al momento dell'urto, va rilevato che comunque il CTU ha richiamato letteratura scientifica (Petterson
e Coll) secondo cui l'insorgenza di discopatie può avvenire nei due anni successivi al trauma distorsivo cervicale.
Il primo motivo di appello va dunque disatteso.
Il secondo motivo proposto in via subordinata è invece fondato e va pertanto accolto.
E' pacifico in causa che il datore di lavoro ha anticipato tutte le prestazioni assistenziali e di malattia con l'ordinaria retribuzione nonché sino al rientro del lavoratore in sevizio in data 1° febbraio 2021, come riconosciuto dal giudice in motivazione e
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dallo stesso appellato, il quale ha peraltro rimarcato il proprio interesse all'accertamento del riconoscimento delle assenze dal lavoro per infortunio e non per comune malattia.
La statuizione di cui al dispositivo in cui il Tribunale ha condannato l' a “corrispondere al sig. Pt_1 Controparte_1
l'indennità per l'inabilità temporanea per un periodo di 315 giorni, dedotti gli importi già percepiti relativi alle giornate già riconosciute”, va dunque riformata con la seguente statuizione : dichiara che dall'infortunio per cui è causa è derivata una inabilità temporanea totale di 315 giorni, e condanna l' Pt_1
alla corresponsione della relativa indennità, detratte le somme già corrispostegli dal datore di lavoro per il predetto periodo.
Stante la sostanziale soccombenza dell' ed avendo il Pt_1
Tribunale commesso un semplice errore nella detrazione degli importi già erogati all'infortunato e che lo stesso non ha contestato tali dazioni, l' va condannato alla rifusione a CP_2
favore del sig. delle spese di lite di entrambi i gradi, CP_1
come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiara che dall'infortunio per cui è causa è derivata una inabilità temporanea totale di 315 giorni, e condanna l' Pt_1
alla corresponsione della relativa indennità, detratte le somme già corrispostegli dal datore di lavoro per il predetto periodo.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
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Condanna a rifondere al Sig. le spese di giudizio Pt_1 CP_1
sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che liquida – per il primo grado - in € 4.000,00 e, per il secondo grado in €.
2.800,00; il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15%, oltre
IVA e CPA di legge con distrazione in favore dell'avv. Iside B.
Storace antistataria.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/01/2025
IL PRESIDENTE
Giuliana Melandri
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